1. Alle
agevolazioni finanziate con le disponibilità del Fondo possono accedere i
datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di
cui alla legge n. 68 del 1999, comprese le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonchè i
soggetti indicati nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999,
che stipulano convenzioni con il competente servizio individuato dalle
regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n.
469, di seguito
denominato "servizio", secondo quanto previsto dal citato articolo 11
della legge n. 68 del 1999, presentando il programma diretto ad ottenere
le predette agevolazioni. Il servizio valuta i programmi presentati
secondo i criteri di cui all'articolo 6 e, in caso di approvazione,
autorizza il versamento degli importi equivalenti alle somme fiscalizzate,
nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna regione, a
seguito della ripartizione di cui all'articolo 4.
Modalità
di ripartizione delle risorse
1. La ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni, sulla base dei
criteri di cui all'articolo 5, è stabilita entro il 1o marzo di ciascun
anno, a decorrere dall'anno 2001, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. I datori di lavoro interessati presentano al servizio
il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno
di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro il 30 novembre
di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi di cui
all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono
una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire
l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui
risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale, secondo i
criteri di cui all'articolo 5.
2. Al fine di
consentire l'immediata attivazione delle misure finanziate con le modalità
di cui al presente regolamento, limitatamente all'anno 2000, la
valutazione di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse del Fondo
vengono effettuate entro il 31 maggio, tenuto conto, per ciascuna regione,
dell'indice numerico del rapporto tra numero di lavoratori iscritti negli
elenchi del collocamento obbligatorio e lavoratori non occupati nella
stessa regione nonchè dei dati disponibili relativi all'entità delle
concrete iniziative in corso nelle singole regioni, dirette ad agevolare
l'inserimento lavorativo mirato dei disabili. Unicamente con riferimento
all'anno 2000, i datori di lavoro presentano i programmi di cui
all'articolo 3 entro il 30 giugno e le regioni effettuano gli adempimenti
di cui al comma 1 entro il 31 ottobre.
Criteri
per la ripartizione
1. Ai fini della
ripartizione delle risorse del Fondo, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, tenuto conto della effettiva attuazione delle
iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e
dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione
presentata dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonchè delle
ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni
stesse, opera sulla base dei seguenti criteri, tra loro concorrenti:
a) numero e
qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato
nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del
1999, comunicati dalle regioni entro il termine del 30 novembre dell'anno
precedente, di cui all'articolo 4, comma 1;
b) verifica
dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire
l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le modalità e con le
priorità stabilite dall'articolo 6;
c) conformità
delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti
dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego.
Art. 6.
Ammissione agli incentivi
1. A seguito
della ripartizione effettuata con le modalità e secondo i criteri di cui
agli articoli 4 e 5, il servizio, nell'ambito delle disponibilità
assegnate, ammette agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della
legge n. 68 del 1999 i programmi che soddisfano i requisiti di cui
all'articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione per le
seguenti iniziative:
a) programmi
diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari
difficoltà di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma
4, della legge n. 68 del 1999, in particolare dei lavoratori con handicap
intellettivo e psichico;
b) programmi che
prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;
c) programmi che
prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie
compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;
d) programmi che
comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;
e) programmi che
favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili.
2. Nella
valutazione ai fini dell'ammissione agli incentivi, sono privilegiati i
programmi di cui al comma 1, lettera a). A parità di requisiti, il
servizio concede le agevolazioni ai programmi secondo l'ordine di
presentazione delle relative domande.
3. Il servizio
può ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il
termine del 30 giugno di ciascun anno, e del 31 maggio limitatamente
all'anno 2000, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e comunque non oltre il
31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle disponibilità residue delle
risorse assegnate in esito ai finanziamenti erogati ai sensi del comma 1.
4. Ai fini della
concessione degli incentivi di cui al comma 1, il servizio può elaborare
modelli di convenzione di inserimento lavorativo, sulla base di quanto
previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, l'adesione ai
quali consente l'accesso alle predette agevolazioni, nei limiti delle
risorse disponibili, fermo restando quanto previsto dal citato comma 1.
Art. 7.
Procedimento per la concessione
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i servizi provvedono
ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti più adeguati,
delle informazioni relative alle modalità di fruizione degli incentivi
finanziati dal Fondo.
2. Il servizio
può richiedere al datore di lavoro, a corredo del programma per
l'ammissione agli incentivi, i documenti ritenuti utili per la valutazione
in ordine alla concessione del beneficio, prevedendo idonee forme di
autocertificazione.
3. Il servizio
approva o respinge i programmi presentati entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dei programmi, di cui
all'articolo 4, a meno che, entro tale termine, il servizio medesimo non
richieda informazioni integrative. In ogni caso, il termine di cui al
presente comma non può essere differito per più di trenta giorni.
Art. 8.
Modalità
di versamento delle somme ripartite
ù1.
Le somme da erogare per le finalità di cui all'articolo 1 sono versate dal
Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna regione, mediante emissione di
titoli di spesa. Le regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con
gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione,
stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori
di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri
contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione del
programma.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 gennaio
2000
Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato
Visto, il
Guardasigilli: Diliberto
Registrato
alla Corte dei conti il 3 aprile 2000
Registro
n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 66