IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 241, comma 1, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con
decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi
del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso
base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi
vengono aggiornati triennalmente;
Visto il decreto interministeriale del 25 settembre 1997, n. 475,
con il quale sono stati fissati da ultimo i limiti massimi del compenso da
attribuire ai revisori dei conti;
Considerata l'opportunita' di aggiornare tali dati prendendo in
considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo
anno precedente secondo i dati ISTAT; nonche' la variazione percentuale
rilevata del tasso inflativo;
Visto l'art. 156 del citato testo unico, il quale, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo,
determina le classi demografiche relative ai comuni ed i
criteri di computo della popolazione residente;
Considerata l'opportunita' di aggiornare in base al tasso reale di
inflazione i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa
corrente e della spesa di investimento, in quanto gli stessi sono desunti
dai dati piu' aggiornati in possesso del Ministero dell'interno relativi
ai consuntivi dell'anno 1997;
Sentiti il Ministro della giustizia, l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.),
l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
(U.N.C.E.M.), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il
Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, ed i maggiori
organismi rappresentativi dei soggetti facenti parte degli organi di
revisione economico-finanziaria degli enti locali;
Decreta:
Art. 1.
1. Il limite massimo del
compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di
revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province e' pari al
valore proprio della relativa fascia demografica dell'ente di cui alla tabella
A, allegata al presente decreto, rettificato con le seguenti modalita':
a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali
la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio
preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia
demografica di cui alla tabella B, allegata al
presente decreto;
b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali
la cui spesa per investimento annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo
bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per
fascia demografica di cui alla tabella C,
allegata al
presente decreto.
2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro.
3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente
in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha
effetto retroattivo.
Art. 2.
1. Ai componenti dell'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al
di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di
viaggio,
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la
sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Le modalita' di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di
contabilita' sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita
convenzione regolante lo svolgimento delle
attivita' dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione
spetta, ove cio' si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il
rimborso delle spese effettivamente
sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i
componenti dell'organo esecutivo dell'ente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2001
Il Ministro dell'interno
Scajola
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Tabella A
Comuni:
a) comuni con meno di 500 abitanti, lire 3.700.000;
b) comuni da 500 a 999 abitanti, lire 4.750.000;
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, lire 6.350.000;
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, lire 9.000.000;
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, lire 10.600.000;
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, lire 11.650.000;
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, lire 14.800.000;
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, lire 18.000.000;
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, lire 21.150.000;
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, lire 24.350.000;
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, lire 27.500.000;
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre, lire 31.750.000.
Province:
a) province sino a 400.000 abitanti, lire 27.500.000;
b) province con oltre 400.000 abitanti, lire 31.750.000.
Tabella B
SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE IN LIRE
Comuni:
a) comuni con meno di 500 abitanti, lire 1.577.000;
b) comuni da 500 a 999 abitanti, lire 1.317.000;
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, lire 1.132.000;
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, lire 1.064.000;
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, lire 1.074.000;
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, lire 1.056.000;
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, lire 1.150.000;
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, lire 1.218.000;
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, lire 1.373.000;
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, lire 1.578.000;
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, lire 1.885.000;
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre, lire 2.234.000.
Province:
a) province sino a 400.000 abitanti, lire 203.000;
b) province con oltre 400.000 abitanti, lire 146.000.
Tabella C
SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE
Comuni:
a) comuni con meno di 500 abitanti, lire 1.755.000;
b) comuni da 500 a 999 abitanti, lire 1.083.000;
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, lire 908.000;
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, lire 735.000;
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, lire 657.000;
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, lire 492.000;
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, lire 478.000;
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, lire 465.000;
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, lire 571.000;
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, lire 641.000;
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, lire 936.000;
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre, lire 1.505.000.
Province:
a) province sino a 400.000 abitanti, lire 89.000;
b) province con oltre 400.000 abitanti, lire 74.000.
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