MINISTERO DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 dicembre 2000

Finanziamento ai comuni per la realizzazione di politiche radicali ed
interventi integrati per la mobilita' sostenibile nelle aree urbane.
                        IL DIRIGENTE GENERALE
                del servizio inquinamento atmosferico
                acustico e per le industrie a rischio

  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni, (Gazzetta Ufficiale n. 59
del 15 luglio 1986);
  Vista  la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le
competenze  attribuite al Ministero dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 3 marzo 1987);
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice
della   strada)  (Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  18 maggio  1992,
supplemento ordinario);
  Vista  la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato
le  competenze  attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento
ai diversi settori della tutela ambientale (Gazzetta Ufficiale n. 239
del 13 ottobre 1997, supplemento ordinario);
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del
17 marzo 1997);
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1998,  n.  112 (Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1998, supplemento ordinario n. 96/L);
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  549 del
3 dicembre   1999,   recante  regolamento  per  l'organizzazione  del
Ministero dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000);
  Visto  il  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali" (Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario n. 162/L);
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,  che
conferisce  alle  regioni  agli  enti  locali  funzioni  e compiti in
materia  di  trasporto  pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4
della  legge  15 marzo  1997, n. 59 (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10
dicembre 1997);
  Visti  i  due  decreti interministeriali del 20 maggio 1991 recanti
rispettivamente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria  e  criteri  per  l'elaborazione dei piani regionali per il
risanamento  e la tutela della qualita' dell'aria (Gazzetta Ufficiale
n. 12 del 31 maggio 1991);
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  27 marzo 1998 (Gazzetta
Ufficiale  n.  179  del  3 agosto 1998) con cui e' affidato agli enti
locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e
di taxi collettivo e di organizzare l'ufficio del mobility manager di
area, cui affidare l'incarico di coordinare i piani degli spostamenti
casa-lavoro,  elaborati  dai mobility manager aziendali; e con cui si
dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una
quota  di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del
proprio parco veicolare;
  Visto  il  decreto  interministeriale  n.  163  del 21 aprile 1999,
recante  norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari
in  base  ai  quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle
emissioni    della    circolazione   (Gazzetta   Ufficiale   n.   135
dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i sindaci dei comuni oggetto
del  decreto  devono  provvedere  alla predisposizione di un rapporto
annuale  che  costituisce  strumento di valutazione dello stato della
qualita'  dell'aria  nel  territorio comunale e di informazione sulle
misure  di  prevenzione  adottate, sui risultati ottenuti e su quelli
previsti sulla base delle misure programmate;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, che recepisce
la  direttiva  96/62/CE  in  materia  di valutazione e gestione della
qualita' dell'aria ambiente;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n.
250,   recante   norme  per  l'autorizzazione  alla  installazione  e
all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli
ai  centri  storici  e alle zone a traffico limitato, e l'irrogazione
della  relativa  sanzione,  a norma dell'art. 7, comma 133-bis, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il  protocollo  di  accordo-quadro  del  1 luglio  1999  tra
Ministero  dell'ambiente  e ENEL in tema di qualita' ambientale nelle
aree  urbane, nel quale sono state concordate specifiche funzionali e
costruttive  degli  impianti  di  ricarica  al  fine di rimuovere gli
ostacoli   alla   diffusione  dei  veicoli  elettrici  causata  dalle
difformita'  delle  soluzioni  tecniche  per  il  collegamento  tra i
veicoli  e le prese di alimentazione per la ricarica delle batterie e
per garantire adeguate misure per la sicurezza antinfortunistica;
  Considerato che il Ministero dell'ambiente ha promosso l'iniziativa
europea "In citta' senza la mia auto";
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000
(Gazzetta  Ufficiale  n.  33  del  10 febbraio 2000), con il quale e'
stato   definito   un   programma   di   cofinanziamenti  a  supporto
dell'iniziativa  "Domeniche  ecologiche", durante le quali nei comuni
che hanno aderito e' stato interdetto il traffico privato;
  Visto   il   decreto   del  direttore  generale  del  servizio  per
l'inquinamento  atmosferico  e  acustico e le industrie a rischio del
Ministero  dell'ambiente  del 17 febbraio 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
55  del  7 marzo  2000)  con  il quale si e' provveduto a definire la
procedura  per  l'attuazione  dei  cofinanziamenti  previsti  per gli
interventi strutturali nell'ambito della sopracitata iniziativa;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'ambiente  29 maggio  2000
(Gazzetta  Ufficiale  n.  125 del 31 maggio 2000) che ha stabilito le
modalita'   per   l'adesione   alla  prosecuzione  della  sopracitata
iniziativa;
  Considerato  che  hanno  aderito  alla prosecuzione dell'iniziativa
"Domeniche  ecologiche"  molti  comuni con popolazione inferiore alla
soglia  di  100.000 abitanti stabilita dall'art. 2 del citato decreto
direttoriale del 17 febbraio 2000;
  Ritenuto   opportuno  allargare  la  possibilita'  di  accedere  al
cofinanziamento  per  interventi  strutturali  a  tutti  i comuni che
abbiano aderito all'iniziativa;
  Considerato  inoltre  che, nell'ambito della predetta iniziativa il
Ministero  intende promuovere progetti rivolti alla realizzazione di:
interventi   strutturali  e  permanenti  finalizzati  alla  riduzione
dell'impatto  ambientale  e  dei  consumi  energetici  derivanti  dal
traffico   urbano   tramite  l'attuazione  di  modelli  di  mobilita'
sostenibile;  nonche'  di  azioni  specifiche,  da  parte  degli enti
locali,  per  migliorare  il  quadro  delle  conoscenze  relative  al
traffico  veicolare,  al  fine  di  misurare  i  benefici  ottenuti e
valutare   l'efficacia   degli   interventi  e  per  sperimentare  le
possibilita'  offerte  dalle  nuove tecnologie per la riduzione delle
emissioni dal parco circolante dei veicoli pesanti;
  Considerato  altresi'  che  l'attuale  sviluppo delle comunicazioni
nella societa' rende indispensabile il miglioramento e l'integrazione
dei  diversi sistemi informativi settoriali attualmente in uso presso
la pubblica amministrazione;
  Viste   le   proposte   di  attuazione  della  predetta  iniziativa
presentate  dal  direttore  generale  del servizio per l'inquinamento
atmosferico e acustico e le industrie a rischio;
  Considerato  che  occorre  procedere all'assegnazione delle risorse
finanziarie  necessarie  all'attuazione dei programmi cosi' definiti,
ai  sensi  dell'art.  14  del  decreto  legislativo  n. 29 del 1993 e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1999,  n.  489, di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  28 dicembre 1999 di
ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno
finanziario 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai fini del presente decreto si intende per:
    1)  aree  pedonali:  le  zone delimitate rispettivamente ai sensi
dell'art. 3, comma 1, n. 2, e dell'art. 7, com-ma 9, del codice della
strada;
    2) codice della strada (C.d.S.): il decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, recante "Nuovo codice della
strada";
    3)  documenti in formato elettronico: file allegati a messaggi di
posta elettronica e file su floppy disk;
    4)  mobility  manager  (MM)  di  area: struttura di supporto e di
coordinamento  tra  i  mobility  manager aziendali di cui all'art. 3,
comma 3 del decreto interministeriale del 27 marzo 1998;
    5)  mobility manager (MM) aziendali: responsabili della mobilita'
aziendale   di   cui   all'art.   3,   commi   1   e  3  del  decreto
interministeriale del 27 marzo 1998;
    6)  sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici: sistemi
di  monitoraggio  relativi  agli inquinanti di cui all'allegato I del
decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  351,  e  finalizzati  alla
valutazione  della qualita' dell'aria ambiente conformemente a quanto
previsto agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto;
    7)  impianti  automatizzati  per  l'applicazione  di "road e area
pricing":  impianti  per  la  rilevazione  degli accessi di veicoli a
parti  delimitate delle aree urbane, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  22 giugno 1999, n. 250, finalizzati alla riduzione
della  congestione,  tramite l'applicazione di tariffa all'ingresso o
per  la  circolazione  di  veicoli  a motore all'interno delle zone a
traffico limitato;
   8)  piani urbani del traffico (PUT): provvedimenti di cui all'art.
36 del codice della strada;
   9)   sistema  di  taxi  collettivo  ovvero  sistema  di  trasporto
collettivo  innovativo: servizio di trasporto flessibile, integrativo
e  complementare  al  servizio  di  trasporto  pubblico  locale,  che
utilizza  strumenti  telematici per l'ottimizzazione dei percorsi, la
prenotazione  del  servizio  e  la gestione del sistema informativo e
operativo,   offerto   a  un  prezzo  inferiore  a  quello  del  taxi
tradizionale;
    10) veicoli a trazione elettrica:
      a)  veicoli  a  trazione  elettrica con funzionamento autonomo:
veicoli  dotati  di  motorizzazione finalizzata alla sola trazione di
tipo  elettrico,  con  energia per la trazione esclusivamente di tipo
elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
      b) veicoli  a trazione elettrica alimentati a idrogeno: veicoli
dotati  di  motorizzazione  finalizzata  alla  sola  trazione di tipo
elettrico,  con  energia  per  la  trazione  prodotta  da una cella a
combustibile  o esclusivamente o in combinazione una fonte di energia
elettrica immagazzinata a bordo;
      c) veicoli ibridi:
        veicoli   dotati   di  almeno  una  motorizzazione  elettrica
finalizzata   alla   trazione   con   la   presenza  a  bordo  di  un
motogeneratore  termico  finalizzato alla sola generazione di energia
elettrica  che integra una fonte di energia elettrica immagazzinata a
bordo (funzionamento ibrido);
        veicoli   dotati   di  almeno  una  motorizzazione  elettrica
finalizzata   alla   trazione   con   la  presenza  a  bordo  di  una
motorizzazione   di   tipo   termico  finalizzata  direttamente  alla
trazione,  con  possibilita'  di  garantire  il normale esercizio del
veicolo  anche  mediante  il funzionamento autonomo di una sola delle
motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
        veicoli   dotati   di  almeno  una  motorizzazione  elettrica
finalizzata   alla   trazione   con   la  presenza  e  bordo  di  una
motorizzazione di tipo termico finalizzata sia alla trazione che alla
produzione  di  energia  elettrica,  con possibilita' di garantire il
normale   esercizio   del   veicolo  sia  mediante  il  funzionamento
contemporaneo  delle  due  motorizzazioni  presenti  che  mediante il
funzionamento  autonomo  di  una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale);
    11) veicoli alimentati a gas: veicoli con esclusiva alimentazione
a  metano  o  GPL;  veicoli  il  cui  motore  termico  e'  alimentato
esclusivamente  con gas naturale compresso (metano) ovvero con gas da
petrolio liquefatto (GPL);
    12)  veicoli  elettrici  a due e tre ruote e quadricicli: veicoli
elettrici  delle  categorie L1, L2, L3, L5 e i quadricicli a trazione
elettrica,  come  definiti  al titolo III, capo I, rispettivamente ai
punti 47 e 53, lettera h), del codice della strada;
    13)   zone   a   traffico  limitato  (ZTL):  le  zone  delimitate
rispettivamente  ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 54, e dell'art. 7,
comma 9, del C.d.S.
                               Art. 2.
                   Finalita' e aree di intervento
  1.  Con  il presente decreto si intende promuovere la realizzazione
di   interventi   strutturali  radicali  finalizzati  alla  riduzione
permanente  dell'impatto  ambientale  derivante  dal  traffico urbano
tramite l'attuazione di modelli di mobilita' sostenibile.
  2. Sono ammessi a cofinanziamento, con le modalita' di cui all'art.
6,  le  istanze  presentate  dai soggetti di cui all'art. 5, relative
alla  realizzazione  di  uno o piu' progetti pertinenti alle seguenti
aree di intervento:
    a) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di taxi
collettivo ovvero di trasporti collettivi innovativi;
    b) regolazione  del  traffico nei centri urbani mediante impianti
automatizzati per l'applicazione di "road e area pricing";
    c) realizzazione,  integrazione  o  completamento  di  sistemi di
trasporto  pubblico  o  servizi  di  pubblica utilita' che utilizzano
veicoli  a  trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2,
M3 e N2;
    d) realizzazione,  integrazione  o  completamento  di  flotte  di
biciclette  e  di  veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli,
appartenenti  ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e
dei  servizi  di  pubblica  utilita',  pubblici e privati, nonche' da
destinare al noleggio nelle aree urbane;
    e) realizzazione,   ampliamento  o  adeguamento  tecnologico  dei
sistemi  di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare
di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all'art. 2, del decreto
interministerale del 21 aprile 1999;
    f) attuazione di progetti dimostrativi relativi a:
      f1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento
autonomo  e  di  veicoli  a  trazione elettrica alimentati a idrogeno
adibiti  al  trasporto  pubblico, a servizi di pubblica utilita' e al
trasporto delle merci nelle aree urbane;
      f2)  dispositivi  per la riduzione delle emissioni in atmosfera
provenienti  dal  parco  dei  veicoli circolanti adibiti al trasporto
pubblico,  a  servizi di pubblica utilita' e al trasporto delle merci
nelle aree urbane;
      f3)   modelli   di   correlazione   tra  dati  di  inquinamento
atmosferico  e  quelli  provenienti  dalla  rilevazione  del traffico
veicolare.
                               Art. 3.
          Disponibilita' finanziarie e ripartizione risorse
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art. 2, comma 1 sono impegnate
risorse  finanziarie  pari  a  68.000  milioni  di  lire a valere sul
capitolo  7082  del  Ministero  dell'ambiente  per l'anno finanziario
2000.
  2.  Le  risorse  di  cui  al  comma 1 sono ripartite fra le aree di
intervento di cui all'art. 2, comma 2 come segue:
    area di intervento a): 10.000 milioni di lire;
    area di intervento b): 6.000 milioni di lire;
    area di intervento c): 28.000 milioni di lire;
    area di intervento d): 6.000 milioni di lire;
    area di intervento e): 6.000 milioni di lire,
    area di intervento f): 12.000 milioni di lire.
                               Art. 4.
                      Limiti di cofinanziamento
  1.  Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera a),
la  percentuale  massima  di  cofinanziamento  da parte del Ministero
dell'ambiente  e'  pari  al 50% del costo del progetto. Nel costo del
progetto  non  sono  computabili le spese sostenute per l'acquisto di
veicoli.
  2.  Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b),
la  percentuale  massima  di  cofinanziamento  da parte del Ministero
dell'ambiente  e' pari al 50% delle spese di acquisto e installazione
degli impianti.
  3.  Per le aree d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettere c)
e  d),  la  percentuale  massima  di  cofinanziamento  da  parte  del
Ministero dell'ambiente e' pari al:
    50%  del  costo d'acquisto dei veicoli a trazione elettrica e non
puo' superare l'importo massimo, per veicolo, pari a lire 130 milioni
per  veicoli  di  categoria  M2  e  lire  300  milioni per veicoli di
categoria  M3, lire 75 milioni per veicoli di categoria N2 e lire 300
milioni per veicoli di categoria N3;
    al 30% del costo d'acquisto delle biciclette, purche' rispondenti
alla  norme  stabilite  all'allegato  1, punto 3, e non puo' superare
l'importa massimo, per veicolo, pari a L. 200.000;
    al  30%  del  costo  d'acquisto dei veicoli elettrici a due e tre
ruote  e  quadricicli,  e  non  puo'  superare l'importo massimo, per
veicolo,  pari a lire 1,6 milioni per i veicoli di categoria L1 e L2,
e di lire 6 milioni per veicoli di categoria L3, L5, e quadricicli;
    al 25% del costo d'acquisto dei veicoli alimentati esclusivamente
a  metano/GPL e fino all'importo massimo, per veicolo, pari a lire 35
milioni per veicoli di categoria M2 e lire 140 milioni per veicoli di
categoria M3.
  4.  Sono  ammesse a finanziamento fino al 30% del costo, purche' il
loro  acquisto  sia  connesso  all'acquisto  dei  mezzi,  le spese di
acquisto  e di allacciamento alla rete, di distributori di gas metano
e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Le colonnine per
la ricarica devono essere conformi alle norme e ai requisiti indicati
nell'allegato 1, punti 1 e 2.
  5.  Per  l'area d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera e)
la  percentuale  massima  di  cofinanziamento  da parte del Ministero
dell'ambiente e' pari al 50% del costo complessivo del progetto.
  6.  Per l'area d'intervento di cui all'art. 2, comma 2, lettera f),
la  percentuale  massima  di  cofinanziamento  da parte del Ministero
dell'ambiente  e' pari al 50% del costo complessivo del progetto. Nel
costo  del  progetto  non  sono  computabili  le  spese relative alla
realizzazione dei prototipi.
  7.  Sono  ammesse  a  finanziamento, fino ad un massimo del 30% del
costo,  le  spese  relative alla predisposizione del monitoraggio dei
risultati  della  realizzazione  dei  progetti.  Il monitoraggio deve
riguardare,  laddove  pertinenti  con  l'intervento  messo in atto, i
seguenti   aspetti:  effetti  sulle  emissioni  acustiche  e  di  gas
inquinanti, effetti sui consumi energetici, effetti sull'utilizzo dei
mezzi  di  trasporto  pubblici  e collettivi e dei mezzi di trasporto
privato  e comprendere l'effettuazione di una campagna di misure ante
e  post-operam  finalizzata  alla  verifica  del raggiungimento degli
obiettivi del progetto.
  8. Per il calcolo del costo complessivo del progetto i costi devono
essere considerati al netto dell'IVA.
  9. Nel costo complessivo del progetto non sono computabili le spese
sostenute  anteriormente  alla  data  di  pubblicazione  del presente
decreto.
  10.  I  contributi di cui ai commi da 1 a 7 possono essere concessi
anche  ad  integrazione  di  finanziamenti  nazionali o comunitari, a
condizione   che  cio'  sia  ammesso  dalla  relativa  disciplina  di
riferimento  e che la quota complessiva di finanziamento pubblico non
superi il 65% del costo complessivo del progetto.
                               Art. 5.
                        Soggetti beneficiari
  1. Possono presentare istanza di cofinanziamento tutti i comuni che
abbiano  aderito  all'iniziativa  "Domeniche  ecologiche"  di  cui al
decreto ministeriale 29 maggio 2000.
                               Art. 6.
                     Presentazione delle istanze
  1.  I  comuni  interessati  devono  trasmettere  un'unica  istanza,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante dell'ente o dal funzionario
delegato,  relativa  al  progetto o ai progetti di cui si richiede il
cofinanziamento.
  2.  Nell'istanza  deve essere esplicitamente indicato se uno o piu'
progetti  tra  quelli  di  cui  si  richiede  il cofinanziamento sono
interessati  da  altre forme di finanziamento nazionale o comunitario
e,  in tale caso, deve essere dichiarato il rispetto delle condizioni
di cui all'art. 4, comma 10.
  3. L'istanza di cofinanziamento deve essere presentata accompagnata
dal  modulo  di  cui  all'allegato 2 debitamente compilato secondo le
istruzioni.
  4.  Il modulo e le istruzioni di cui al comma 2 sono disponibili in
formato       elettronico       presso       il       sito      http:
//minambiente.it/siar/domeco/modulo.htm
  5. Le   istanze  di  cofinanziamento,  predisposte  secondo  quanto
indicato   ai   commi   1,  2  e  3  devono  pervenire  al  Ministero
dell'ambiente  -  Servizio  per inquinamento atmosferico e acustico e
per  le  industrie  a  rischio,  sia  in  formato elettronico, che in
formato  cartaceo  agli  indirizzi:  domeco.siarminambiente.it per la
posta  elettronica,  e via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, per
quella  convenzionale, entro e non oltre novanta giorni dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  6.  In  caso di non corrispondenza fra la documentazione inviata in
formato elettronico e quella in formato cartaceo, fa fede la seconda.
                               Art. 7.
                     Condizioni di ricevibilita'
  1.   Costituisce  condizione  di  ricevibilita'  delle  istanze  di
cofinanziamento  il rispetto delle modalita' di presentazione e della
scadenza di cui all'art. 6.
  2.  Il  controllo  delle  condizioni  di ricevibilita' dei progetti
pervenuti e' svolto dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente.
                               Art. 8.
                  Valutazione dei progetti proposti
  1.  Successivamente  al  controllo  di  cui  all'art. 7, le istanze
risultate  ricevibili  verranno  esaminate in via preliminare ai fini
dell'ammissibilita'.
  2.  Costituiscono  condizione  di  ammissibilita'  delle istanze di
cofinanziamento:
    a) l'appartenenza  del  soggetto proponente alla categoria di cui
all'art. 5;
    b) l'appartenenza  del progetto alle tipologie di cui all'art. 2,
comma 2 del presente decreto;
    c) l'istituzione, presso il comune, del mobility manager di area,
limitatamente   ai   comuni  di  cui  all'allegato  III  del  decreto
ministeriale  25 novembre  1994  e  a  quelli  compresi  nelle zone a
rischio  di  episodi  acuti  di  inquinamento atmosferico individuale
dalle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio
1991  recante  criteri  per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria  e  dell'art. 3 decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante
criteri  per  l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e
la tutela della qualita' dell'aria.
  3.   Le   istanze   risultate   ammissibili  saranno  sottoposte  a
valutazione  sulla  base dei criteri di cui all'allegato 3, punti 1 e
2.
  4. Sulla base dei punteggi riportati a seguito delle valutazioni di
cui  al  comma  3,  saranno  predisposte,  per ciascuna delle aree di
intervento  di  cui  all'art.  2,  comma  2, le graduatorie utili per
l'accesso al cofinanziamento.
  5.  La  verifica della ammissibilita' e la valutazione dei progetti
ammessi sara' svolta dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente,
che  si  avvarra' della commissione tecnico-scientifica del Ministero
dell'ambiente.
                               Art. 9.
               Modalita' di finanziamento e di revoca
  1.  Con  decreto  del  direttore  generale  del  servizio I.A.R. si
provvedera',  entro  i  trenta  giorni  successivi  alla scadenza dei
termini   di  presentazione  delle  istanze,  all'individuazione  dei
progetti  da  finanziare,  nei  limiti di cui all'art. 4 e sulla base
delle graduatorie di cui all'art. 8, comma 4.
  2.  I  progetti appartenenti a ciascuna delle aree di intervento di
cui  all'art.  2,  comma  2 saranno ammessi a cofinanziamento secondo
l'ordine  delle  relative  graduatorie,  fino  ad  esaurimento  delle
disponibilita' finanziarie di cui all'art. 3, comma 2.
  3.   Nel   caso   in   cui   la  somma  complessiva  necessaria  al
cofinanziamento  dei  progetti  risultati  finanziabili  per ciascuna
delle aree di intervento risulti inferiore a quella prevista all'art.
3,  comma  2,  la somma eccedente sara' ripartita sulle altre aree di
intervento.
  4. Nel caso in cui piu' progetti appartenenti ad una stessa area di
intervento  ottengano  dalla  valutazione un pari punteggio e i fondi
stanziati  per  quell'area  di  intervento  non  siano  sufficienti a
coprire  l'intera  somma  richiesta  per  il loro cofinanziamento, la
somma  disponibile  sara' ripartita tra essi in modo proporzionale al
cofinanziamento cui avrebbero avuto diritto.
  5.  Nel caso in cui la somma rimasta disponibile, per ciascuna area
di intervento, dopo aver coperto la cifra assegnata ai primi progetti
della  graduatoria  non  risulti sufficiente a coprire interamente il
cofinanziamento  spettate al progetto immediatamente successivo nella
graduatoria medesima, il cofinanziamento sara' assegnato nella misura
ridotta corrispondente all'importo rimasto disponibile.
  6. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sara' trasferito
dal servizio I.A.R. all'ente proponente in due fasi:
    a)   la prima, di importo pari al 50% del progetto o dei progetti
riconosciuti finanziabili dal decreto di cui al comma 1, entro trenta
giorni  dalla  data  di  ricevimento  del  programma operativo di cui
all'art. 10;
    b) la  seconda,  di  importo  pari al rimanente 50%, entro trenta
giorni  dalla  data  di ricevimento del rendiconto ai sensi dell'art.
158  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da presentarsi
entro un anno dalla notifica del decreto di cui al comma 1.
  7.  Nel  caso  in  cui  dal  programma operativo risulti che per la
realizzazione   del   progetto  e'  prevista  una  spesa  complessiva
inferiore   a   quella   sulla   cui   base  e'  stato  assegnato  il
cofinanziamento   del  Ministero,  quest'ultimo  sara'  diminuito  in
proporzione.
  8. Nel caso in cui il progetto operativo non fosse presentato o non
risulti   conforme   ai   contenuti   del   progetto,   il  Ministero
dell'ambiente provvedera' alla revoca dei finanziamenti concessi.
  9.  I  fondi recuperati ai sensi dei commi 7 e 8 verranno impiegati
per   finanziare   gli  interventi  immediatamente  successivi  nella
graduatoria  relativa  al progetto cui e' stato ridotto o revocato il
finanziamento.
  10.  Il  rendiconto  di  cui  all'art.  58  del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, deve essere inviato, secondo le modalita' ivi
stabilite, al servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente.
                              Art. 10.
                         Programma operativo
  1.  Entro  trenta giorni dalla notifica del decreto di cui all'art.
8,  comma  1,  ai  sensi dell'art. 9, comma 6, lettera a), i soggetti
proponenti  devono  trasmettere  al  servizio  I.A.R.  del  Ministero
dell'ambiente    il    programma    operativo   della   realizzazione
dell'intervento  finanziato.  Tale  programma  deve  essere corredato
dalla  documentazione amministrativa e contabile idonea a dimostrare,
nel dettaglio, l'effettiva entita' del costo sostenuto e da sostenere
per la realizzazione del progetto finanziato.
    Roma, 22 dicembre 2000
                                            Il dirigente: Silvestrini
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2001
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 116