MINISTERO DELL'AMBIENTE


DECRETO 20 dicembre 2000

Finanziamenti  ai  comuni  per  il governo della domanda di mobilita'
(mobility management).
                        IL DIRETTORE GENERALE
                del servizio inquinamento atmosferico
                    acustico e rischi industriali

  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
  Vista   la   legge  3 marzo  1987,  n.  59,  recante  modifiche  ed
integrazioni   alla   legge   suddetta,  ampliando  e  precisando  le
competenze  attribuite  al Ministero dell'ambiente con riferimento al
diversi settori della tutela ambientale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306,   recante   regolamento   per   l'organizzazione  del  Ministero
dell'ambiente;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
309,  recante  regolamento  per  l'organizzazione del servizio per la
tutela  delle  acque,  la  disciplina dei rifiuti, il risanamento del
suolo  e  la  prevenzione  dell'inquinamento  di  natura fisica e del
servizio  per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie
a rischio del Ministero dell'ambiente;
  Vista  la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato
le  competenze  attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento
ai diversi settori della tutela ambientale;
  Vista  la  legge  9 dicembre  1998, n. 426, che ha integrato talune
disposizioni  della legge n. 344/1997, rifinanziando le attivita' ivi
previste;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente di concerto con il
Ministro  della  sanita'  in  data  20 maggio  1991 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  126 del 31 maggio 1991) recante "Criteri per
l'elaborazione  dei  piani  regionali  per il risanamento e la tutela
della  qualita' dell'aria", con cui, all'art. 3, comma 2, lettera d),
si  dispone che le regioni individuino zone particolarmente inquinate
o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale;
  Visto   il   decreto   interministeriale  in  data  28 maggio  1999
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 174 del 27 novembre 1999),
con  cui  sono stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi
previsti dall'art. 4, comma 19, dalla citata legge n. 426/1998;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 agosto  1999, n. 351, con cui e'
stata  recepita  la direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e
gestione della qualita' dell'aria ambiente;
  Vista  la legge 15 gennaio 1994, n. 65, con cui e' stata ratificata
la  convenzione  quadro  sui  cambiamenti  climatici  e  il  relativo
protocollo  redatta  a  Kyoto,  nonche'  le  delibere  CIPE,  in data
3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati individuate le
linee  guida  per  la  predisposizione  dei programmi attuativi degli
impegni derivanti del protocollo;
  Vista  la  legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione
del benzene;
  Visto  il  decreto  interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998)
con  cui  e'  affidato  agli  enti  locali il compito di progettare e
realizzare  servizi  di  car  sharing  e  di  taxi  collettivo  e  di
organizzare   una   struttura   di   supporto   e  coordinamento  tra
responsabili  della mobilita' aziendale e le amministrazioni comunali
e  con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di
prevedere  una  quota  di  veicoli  a  minimo  impatto ambientale nel
rinnovo annuale del proprio parco veicolare;
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 1999, n.
163,  recante  norme  per  l'individuazione  dei criteri ambientali e
sanitari,   in  base  ai  quali  i  sindaci  adottano  le  misure  di
limitazione  delle  emissioni  della  circolazione  (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1999),
che  stabilisce  che  i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono
provvedere   all'effettuazione   della   valutazione  della  qualita'
dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale;
  Visto  il  decreto  dei  Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 33 del
10 febbraio  2000),  con  il  quale e' stato definito un programma di
cofinanziamento  a  supporto  dell'iniziativa "Domeniche ecologiche",
durante  le quali nei comuni che hanno aderito e' stato interdetto il
traffico privato;
  Visto  il  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" supplemento ordinario
n. 162/L (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000);
  Considerato  che,  il  Ministero  intende promuovere progetti volti
alla  realizzazione di interventi radicali finalizzati alla riduzione
dell'impatto  ambientale  e  dei  consumi  energetici  derivanti  del
traffico  urbano, tramite l'attuazione di politiche (la realizzazione
di  progetti)  di mobilita' sostenibile, di politiche e di interventi
strutturali   e   permanenti   volti   alla  modifica  degli  attuali
comportamenti   che  privilegiano  l'uso  individuale  dei  mezzi  di
trasporto;
  Considerata  la  necessita'  di  integrare il decreto del Ministero
dell'ambiente  del  27 marzo  1998, che, all'art. 3, comma 3, prevede
l'istituzione,  da  parte  dei comuni, di una struttura di supporto e
coordinamento tra responsabili della mobilita' aziendale che mantenga
i  collegamenti  con  le  amministrazioni  comunali  e  le aziende di
trasporto,  allo  scopo  di  ridurre in modo strutturale e permanente
l'impatto  ambientale  derivante  dal  traffico  nelle  aree urbane e
metropolitane  attraverso interventi per la gestione della domanda di
mobilita';
  Visto  il  decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0099/2000, in
data  25 settembre  2000,  registrato  dalla  Corte dei conti in data
24 ottobre  2000,  con  cui  sono  state  assegnate  al direttore del
servizio  I.A.R.  le  risorse  per  il finanziamento di interventi di
promozione della mobilita' sostenibile nelle aree urbane;
  Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate
dal  direttore  del  servizio  inquinamento  atmosferico,  acustico e
rischi industriali;
  Considerato  che  occorre  procedere all'assegnazione delle risorse
finanziarie  necessarie  all'attuazione dei programmi cosi' definiti,
ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1999,  n.  489,  d'approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro 28 dicembre 1999, di
ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base per l'anno
finanziario 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Finalita' e struttura di supporto
  1.  Con  il  presente decreto s'intende promuovere la realizzazione
d'interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilita',
delle persone e delle merci, finalizzati alla riduzione strutturale e
permanente  dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree
urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di politiche radicali di
mobilita' sostenibile.
  Per   il  raggiungimento  di  tali  obiettivi  e  attuazione  delle
politiche  necessarie,  ad  integrazione  del  decreto  del Ministero
dell'ambiente  27  marzo 1998, la si stabilisce che tale struttura di
supporto struttura di supporto e coordinamento dei responsabili della
mobilita'  aziendale,  che  mantenga  i collegamenti con le strutture
comunali  e  le  aziende  di trasporto (art. 3, comma 3), faccia capo
alla  figura  del  mobility  manager di area, che ha, tra l'altro, il
computo di:
    promuovere  azioni  di  divulgazione,  formazione  e di indirizzo
presso le aziende e gli enti interessati ai sensi del decreto;
    assistere  le  aziende  nella  redazione  dei  PSCL  (Piani degli
spostamenti casa lavoro);
    favorire    l'integrazione    tra   i   PSCL   e   le   politiche
dell'amministrazione   comunale   in   una   logica   di  rete  e  di
interconnessione modale;
    verificare   soluzioni,   con   il  supporto  delle  aziende  che
gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il
miglioramento  dei servizi e l'integrazione degli stessi, con sistemi
di    trasporto    complementari   ed   innovativi,   per   garantire
l'intermodalita'   e   l'interscambio,   e   l'utilizzo  anche  della
bicicletta  e/o  di  servizi  di  noleggio di veicoli elettrici e/o a
basso impatto ambientale;
    favorire  la  diffusione  e  sperimentazione  di  servizi di taxi
collettivo, di car-pooling e di car-sharing;
    fornire  supporto  tecnico per la definizione dei criteri e delle
modalita'  per  l'erogazione  di  contributi  e  incentivi diretti ai
progetti di mobilita' sostenibile;
    promuovere  la diffusione di sistemi e mezzi di trasporto a basso
impatto ambientale;
    monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto
ambientale e decongestione del traffico veicolare.
  2.  Sono  ammessi  al  cofinanziamento,  con le modalita' di cui al
successivo  art.  5,  i  progetti  presentati  da  comuni  e/o  forme
associative  di comuni - previste dal Capo V del decreto legislativo,
n.  267  del  17 agosto  2000,  di cui al successivo art. 4 e/o dalle
province   su   delega  dei  comuni  interessati  -  pertinenti  alla
realizzazione,  integrazione  o  completamento di interventi relativi
agli  spostamenti  casa-scuola-lavoro, previsti dai piani predisposti
dai  mobility  manager aziendali ed approvati dai mobility manager di
area,  anche  attraverso  il  supporto  alla gestione sperimentale di
servizi   di   trasporto   aggiuntivi  a  quelli  eventualmente  gia'
esistenti,  innovativi  e  integrativi o complementari ai servizi del
TPL, che sostituiscano gli spostamenti individuali motorizzati.
  3. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto interministeriale
del 28 marzo 1998, potranno essere presentati piani degli spostamenti
casa-lavoro  o  piani  per  la  gestione  della  domanda di mobilita'
riferiti  ad  aree industriali, artigianali, commerciali, di servizi,
poli  scolastici e sanitari o aree che ospitano, in modo temporaneo o
permanente, manifestazioni ad alta affluenza di pubblico.
  4.  Nel  caso  delle  aree  di  cui  al  comma  3, che ricadano nel
territorio  di  piu'  comuni,  potranno  essere  finanziati,  sia  la
costituzione di uno specifico ufficio del mobility manager dell'area,
sia  i  progetti che saranno proposti dai mobility manager aziendali.
L'ufficio  del mobility manager d'area potra' essere costituito anche
tra piu' enti a potranno delegare le funzioni ad uno di essi.
                               Art. 2.
                     Disponibilita' finanziarie
  Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1,  sono  assegnate  risorse
finanziarie pari a 30.000 milioni di lire, a valere sul capitolo 7082
del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2000.
                               Art. 3.
                      Limiti di cofinanziamento
  1.  Per  quanto  prevista  dall'art.  1,  del  presente decreto, la
percentuale   massima  di  cofinanziamento  da  parte  del  Ministero
dell'ambiente  e'  pari al 50% del costo complessivo dei progetti. La
restante  parte  dovra' essere messa a disposizione a livello locale,
con la partecipazione delle aziende interessate.
  2.  I  comuni  non  previsti  dall'art.  3,  comma  3,  del decreto
Ministero ambiente del 27 marzo 1998, possono costituire, in presenza
dei presupposti, di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, la
struttura  del  mobility manager di area, di cui all'art. 1, comma 4,
che potra' essere finanziata fino a un massimo dell'80%, per il primo
anno e 40% per il secondo.
  3.  Per il funzionamento delle strutture di supporto, gia' attivate
ai   sensi   dell'art.   3,   comma  3,  del  decreto  del  Ministero
dell'ambiente del 27 marzo 1998, potra' essere concessa, da parte del
Ministero  un  ulteriore  contributo,  pari  al  40%  delle  spese di
funzionamento, per il secondo anno di attivita'.
  4. Nel costo complessivo del progetto non sono computabili le spese
sostenute anteriormente alla data del presente decreto.
  5.  I  contributi  previsti  dal  presente  decreto potranno essere
utilizzati  ad  integrazione  di  progetti  gia'  finanziati da altri
strumenti,   regionali,   nazionali   o   comunitari,   qualora  tale
integrazione  sia consentita dai predetti strumenti di finanziamento.
In questo caso, con la quota integrativa del Ministero dell'ambiente,
il  valore  totale del contributo pubblico non dovra' superare il 50%
del costo totale del progetto.
                               Art. 4.
                        Soggetti beneficiari
  Possono presentare istanza di cofinanziamento, i seguenti soggetti:
    i  comuni  e  le  associazioni di comuni, previste dal capo V del
decreto legislativo n. 267 del 17 agosto 2001;
    le province, su delega dei comuni interessati.
                               Art. 5.
                     Presentazione delle istanze
  1.  Ciascuno  dei  soggetti,  di cui all'art. 4, dovra' trasmettere
un'unica  istanza dei progetti di cui si richiede il cofinanziamento,
sottoscritta  dal legale rappresentante dell'ente, di un suo delegato
o dal funzionario responsabile.
  2.  Tale  istanza  dovra'  essere  corredata dalla compilazione del
modulo come previsto all'allegato I al presente decreto.
  3.  Il  modulo  e  le  istruzioni  di  cui  al comma 2 del presente
articolo,  sono  disponibili  in  formato  elettronico presso il sito
http://minambiente.it/siar/mobilitym/modulo.htm
  4. Le istanze di cofinanziamento, corredate della documentazione di
cui  ai  commi  2  e  3  precedenti,  dovranno pervenire al Ministero
dell'ambiente  - Servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e
rischi  industriali,  sia  in  formato  elettronico,  che  in formato
cartaceo   agli  indirizzi:  mobilitym.siarminamb.it,  per  la  posta
elettronica,  e via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, per quella
convenzionale, a partire dalla pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  5. Le istanze saranno esaminate in base alla data di presentazione.
  6.  In  caso di non corrispondenza fra la documentazione inviata in
formato  elettronico  e  quella  in  formato  cartaceo, fara' fede la
seconda.
                               Art. 6.
                     Condizioni di ricevibilita'
  1.   Costituisce  condizione  di  ricevibilita'  delle  istanze  di
cofinanziamento  il rispetto delle modalita' di presentazione e delle
scadenze di cui all'art. 5.
  2.  Il  controllo  delle  condizioni  di ricevibilita' dei progetti
pervenuti sara' svolto dal servizio inquinamento atmosferico e rischi
industriali del Ministero dell'ambiente.
                               Art. 7.
                  Valutazione dei progetti proposti
  1.  Ai fini dell'ammissibilita', tutte le istanze pervenute saranno
esaminate   in   via   preliminare.   Costituiscono   condizione   di
ammissibilita' delle istanze di cofinanziamento:
    a) l'istituzione,  presso  il  comune,  dell'ufficio del mobility
manager  di area, limitatamente ai comuni di cui all'allegato III del
decreto  ministeriale  25 novembre  1994  e  a  quelli  inclusi negli
elenchi    regionali   delle   zone   particolarmente   inquinate   o
caratterizzate  da specifiche esigenze di carattere ambientale di cui
all'art.   3,   comma  2,  lettera  d),  del  decreto  del  Ministero
dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministero della sanita' in data
20 maggio 1991;
    b) l'istituzione  di almeno il 50% dei mobility manager aziendali
e  la  presentazione  di  almeno  il  5%  dei piani degli spostamenti
casa-lavoro,  da  parte  delle aziende individuate, nei casi previsti
dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 27 marzo 1998.
  2.  Le  istanze  ammissibili,  per  l'accesso  al  cofinanziamento,
saranno  valutate sulla base dei criteri di cui all'allegato II punti
1 e 2 al presente decreto.
  3.  La  verifica della ammissibilita' e la valutazione dei progetti
ammessi  sara'  svolta dal servizio inquinamento atmosferico e rischi
industriali  del  Ministero dell'ambiente, che potra' avvalersi anche
della commissione tecnico-scientifica del Ministero stesso.
                               Art. 8.
               Modalita' di finanziamento e di revoca
  1.  Per  i  progetti  finanziabili ai sensi del presente decreto il
Ministero  dell'ambiente  assegnera'  un cofinanziamento nella misura
massima indicata nell'art. 3, del presente decreto.
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente  determinera'  la  percentuale  di
cofinanziamento  assegnabile  ai  singoli  progetti  sulla base della
valutazione  della  qualita'  dei  progetti  presentati,  che saranno
finanziati  sino  ad  esaurimento  dei  fondi  di  cui all'art. 2 del
presente decreto.
  3.   L'importo   assegnato   a   titolo  di  cofinanziamento  sara'
trasferito,   con   decreto  del  direttore  generale,  dal  servizio
inquinamento  atmosferico e rischi industriali all'ente proponente in
tre fasi:
    a) la  prima,  di importo pari al 30% del progetto o dei progetti
riconosciuti  finanziabili,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
presentazione dell'istanza;
    b) la  seconda,  di  importo  pari  al  50%,  al  ricevimento del
programma  operativo di dettaglio, comprensivo dei piano finanziario,
da  presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del decreto di cui
al presente comma 3, lettera a);
    c) la  terza,  a  saldo,  a  presentazione  del  rendiconto delle
iniziative   promosse  e  dei  servizi  attivati  e  previa  verifica
dell'effettiva  riduzione  degli  spostamenti  motorizzati,  ottenuti
nell'area territoriale di riferimento del progetto.
  4.  Il  rendiconto,  di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18
agosto  2000,  n. 267, dovra' essere inviato al servizio inquinamento
atmosferico  e  rischi industriali secondo le modalita' stabilite del
servizio stesso.
  5.  Nel caso in cui la corrispondenza del progetto con il programma
operativo,  di cui alla lettera b) del comma 3 non fosse riscontrata,
il  Ministero dell'ambiente provvedera' alla revoca dei finanziamenti
concessi.
  6.  I fondi recuperati, ai sensi del comma 5, saranno impiegati per
finanziare altri interventi.
    Roma, 20 dicembre 2000
                                   Il direttore generale: Silvestrini
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2001
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 117