IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ed
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la parte I, titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che detta norme in materia di status degli
amministratori;
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 86 del citato testo unico delle
leggi sull'ordinamento deg1i enti locali, il quale disciplina il
versamento da parte delle amministrazioni locali degli oneri
assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti a
favore degli amministratori degli enti locali ivi indicati aventi un
rapporto di lavoro dipendente e collocati in aspettativa non retribuita:
Visto in particolare il comma 2 del citato art. 86 in forza del quale le
amministrazioni locali, a favore degli amministratori che non siano
lavoratori dipendenti e che rivestano le stesse cariche indicate nel comma
1 del predetto articolo, sono tenute a pagare una cifra annuale
forfetaria, da versare, per quote mensili, ai rispettivi istituti
previdenziali;
Visto che la stessa disposizione recata dal comma 2 dell'art. 86 demanda
ad apposito decreto del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica l'individuazione dei criteri per la
determinazione delle quote forfetarie in coerenza con quanto previsto per
i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la
quale il lavoratore non dipendente era iscritto o continua ad essere
iscritto alla data dell'incarico;
Tenuto conto che per le varie categorie di lavoratori non dipendenti il
sistema previdenziale, assistenziale ed assicurativo è gestito da enti
pubblici e da enti privatizzati così individuati:
Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli artigiani,
commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
Ente nazionale di previdenza e di assistenza biologi;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;
Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti;
Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed
architetti liberi professionisti;
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri
professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;
Cassa nazionale del notariato;
Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e
periti commercialisti;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti;
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in
agricoltura;
Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale;
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di
commercio;
Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
Rilevato che ogni ente di previdenza ed assistenza adotta differenti
regole per la determinazione dei contributi da versare;
Ritenuto di dover garantire ai lavoratori non dipendenti che rivestono le
cariche di amministratori locali di cui all'art. 86, comma 1, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali la contribuzione
minima così come prevista dagli istituti di previdenza ed assistenza di
appartenenza;
Ritenuto opportuno di dovere individuare per ogni categoria di lavoratori
non dipendenti la quote forfetarie da conferire da parte degli enti locali
alla forma pensionistica presso la quale i predetti lavoratori che
rivestono la carica di amministratori locali erano iscritti o continuano
ad essere iscritti alla data dell'incarico pubblico;
Sentita l'A.N.C.I.;
Sentita l'U.P.I.;
Sentita l'U.N.C.E.M.;
Decretano:
Art. 1
1. Per i lavoratori non dipendenti che rivestono la
carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità
montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori
provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti
dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei
loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti
delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in
materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote
forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme
pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o
continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato, da
determinare, in riferimento a ciascun istituto di previdenza ed
assistenza, secondo i criteri di cui all'art. 2.
Art. 2
1. Le quote forfetarie annuali da versare ai sensi
dell'art. 1 sono determinate secondo i seguenti criteri in relazione alle
singole categorie di lavoratori non dipendenti:
a) per gli artigiani, la quota forfetaria annuale è determinata in base
al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti
previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
b) per i commercianti, la quota forfetaria annuale è determinata in base
al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti
previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
c) per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni, la quota forfetaria
annuale è determinata in base al reddito minimo ed all'aliquota
contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
d) per coloro che svolgono attività forense, la quota forfetaria annuale
è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota
contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed
assistenziali;
e) per i biologi, la quota forfetaria annuale è determinata in base al
reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati
dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza biologi ai fini dei
versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
f) per i consulenti del lavoro, la quota forfetaria annuale è determinata
in base alla contribuzione soggettiva obbligatoria stabilita in misura
fissa dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i predetti
lavoratori ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed
assistenziali;
g) per i geometri, la quota forfetaria annuale è determinata in base
all'importo minimo di contribuzione fissata dalla Cassa italiana di
previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti ai fini dei
versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
h) per i farmacisti, la quota forfetaria annuale è determinata in base
agli importi stabiliti in misura fissa dall'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza farmacisti ai fini dei versamenti previdenziali,
assicurativi ed assistenziali;
i) per gli ingegneri e gli architetti, la quota forfetaria annuale è
determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota
contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti ai fini dei
versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
j) per i giornalisti, la quota forfetaria annuale è determinata in base
al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati
dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai fini dei
versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
k) per gli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
d'infanzia, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito
minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri
professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia ai fini dei
versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
l) per i notai, la quota forfetaria annuale è determinata valutando il
reddito imponibile in misura pari ad 1/12 di quello prodotto nell'anno
precedente a quello in considerazione ai fini dei versamenti da parte
degli enti locali e considerando l'aliquota contributiva applicata dalla
Cassa nazionale del notariato per i versamenti previdenziali, assicurativi
ed assistenziali;
m) per i periti industriali, la quota forfetaria annuale è determinata in
base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati
dall'Ente nazionale di previdenza dei periti industriali ai fini dei
versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
n) per gli psicologi, la quota forfetaria annuale è determinata in misura
pari al contributo soggettivo minimo fissato dall'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per gli psicologi ai fini dei versamenti
previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
o) per i ragionieri ed i periti commerciali, la quota forfetaria annuale
è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota
contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
a favore dei ragionieri e periti commercialisti ai fini dei versamenti
previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
p) per i veterinari, la quota forfetaria annuale è determinata in misura
pari al contributo soggettivo minimo fissato dall'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza dei veterinari ai fini dei versamenti
previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
q) per i medici ed odontoiatri, la quota forfetaria annuale è determinata
in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva
considerati dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed
odontoiatri ai fini dei versamenti al «fondo di previdenza generale»;
r) per i commercialisti, la quota forfetaria annuale è determinata in
base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati
dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori
commercialisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed
assistenziali;
s) per i periti agrari e gli agrotecnici, la quota forfetaria annuale è
determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato
dall'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in
agricoltura ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed
assistenziali;
t) per gli iscritti all'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale,
la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo
imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dal predetto Ente ai
fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
u) per gli agenti rappresentanti di commercio, la quota forfetaria annuale
è determinata in relazione ai minimi contributivi previsti dall'Ente
nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio,
rispettivamente per gli agenti monomandatari e plurimandatari, ai fini dei
versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
v) per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la quota forfetaria
annuale è determinata sulla base del reddito minimo stabilito per gli
iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali ai
fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali.
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