DECRETO LEGISLATIVO
12 aprile 2001, n. 168
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Art. 10 (Oneri deducibili).
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti
oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli
immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i
contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di
provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi
di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti
indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano
rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo; si
considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da
altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale
ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione
modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate
nell'art. 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a
formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge, nonchè quelli versati facoltativamente alla
gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi
compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui
all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili
alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i
contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste
dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo
complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e
comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali
redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore
al doppio della quota di TFR destinata alle forme
pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento
del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta
nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte
istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonchè ai
soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della
legge
23 ottobre 1992, n. 421, e se le forme pensionistiche
collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai
fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si
tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro
ai fondi di previdenza di cui all'art. 70, comma 1; dei
contributi versati ai sensi dell'art. 2 della legge
8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo
stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.
Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri
soggetti non si tiene conto del predetto limite
percentuale, nonchè, nei riguardi del soggetto di cui sono
a carico, della condizione di destinazione delle quote di
TFR alle forme pensionistiche complementari;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, per un importo complessivo
non superiore a L. 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per
gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire
3 milioni, aumentato a L. 3.500.000 per gli anni 2005 e
2006 e a L. 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i
contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente
stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo
I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1, sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione
si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e)
del comma 1, relativamente alle persone indicate nel
medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a
carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di
L. 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai
servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.
Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1,
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art.
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la
deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
1, sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5, si
deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino all'ammontare della rendita
catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative
pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il
quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice
civile, classificate o classificabili in categorie diverse
da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone
fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella
quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione
della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente
in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.".
"Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza).
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine
rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente
istituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se
costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti,
sono deducibili nei limiti delle quote maturate
nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative
e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i
fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive
sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le
modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e
nei due successivi.
2-bis. è deducibile un importo non superiore al 3 per
cento delle quote di accantonamento annuale del TFR
destinate a forme pensionistiche complementari, se
accantonato in una speciale riserva, designata con
riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla
copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a
capitale; in tal caso si applica l'art. 44, comma 2. Se
l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere
effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
maturato.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per
gli accantonamenti relativi alle indennità di fine
rapporto di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1
dell'art. 16.".
"Art. 4 (Decorrenza e norme transitorie). - 1. Le
disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera a), si applicano
con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme
pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, a decorrere dal 1o gennaio 2001.
2. Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera f), n.
1, si applicano con riferimento agli accantonamenti
effettuati a decorrere dal periodo d'imposta che inizia
dalla predetta data.
3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle
forme pensionistiche complementari che risultano istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, ai fini della deducibilità prevista dall'art. 10,
comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il
limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo
massimo deducibile di dieci milioni di lire è maggiorato,
per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza
tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle
suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci
milioni. Le modalità per fruire della
predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze.
3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione
del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini
ivi previsti, ai fini della deducibilità di cui all'art.
10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad
applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell'art. 18 del citato
decreto legislativo.".
"Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita).
1. I fondi pensione in
regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento, che si applica sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina
sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di
ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva,
aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei
riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme
trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei
contributi versati, delle somme ricevute da altre forme
pensionistiche nonchè dei redditi soggetti a ritenuta, dei
redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il
valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I
proventi derivanti da quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva concorrono a formare il risultato della
gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del
fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per
cento. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato
della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva
dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio
e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito
prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi
avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio
all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine
dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione
del fondo.
2. Il risultato negativo maturato nel periodo
d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei
periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte,
dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre
linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui
è maturato il risultato
negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della
linea di investimento che ha maturato il risultato
negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del
fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il
fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la
loro posizione individuale ad altra forma di previdenza,
complementare o individuale, un'apposita certificazione
dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza
destinataria della posizione individuale può portare in
diminuzione del risultato netto maturato nei periodi
d'imposta successivi e che consente di computare la quota
di partecipazione alla forma pensionistica complementare
tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente
all'11 per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale
percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell'art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti
bancari e postali, nonchè la ritenuta prevista, nella
misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'art. 26
del predetto decreto e dal comma 1 dell'art. 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare
il risultato della gestione e sui quali non è stata
applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta
sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
dell'imposta sostitutiva.
5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano
le disposizioni del capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
6. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall'approvazione del bilancio o
rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione
è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.
Se non è prevista l'approvazione di un bilancio o
rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi
dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi
costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti
la dichiarazione è presentata contestualmente alla
dichiarazione dei redditi propri della società o
dell'ente.
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione,
scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette
ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria
in misura fissa per ciascuna di esse.".
"Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter).
1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta. Il risultato netto si determina
sottraendo dal valore attuale della rendita in via di
costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare,
ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale
della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato
negativo è computato in riduzione del risultato dei
periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza.
2. Per i contratti di assicurazione di cui all'art.
9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore
attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al
termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso
alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il
valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
Il risultato negativo è computato in riduzione del
risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza.
2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di
assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni dei commi da 5 a 7 dell'art. 14.".
"Art. 6 (Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. .
1.1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, dopo l'art. 14, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi pensione in
regime di prestazioni definite e dei contratti di
assicurazione di cui all'art. .
1. I fondi pensione
in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta. Il risultato netto si determina
sottraendo dal valore attuale della rendita in via di
costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare,
ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale
della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato
negativo è computato in riduzione del risultato dei
periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che
trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei
commi da 3 a 7 dell'art. 14.
2. Per i contratti di assicurazione di cui all'art.
9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore
attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al
termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso
alla prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il
valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno.
Il risultato negativo è computato in riduzione del
risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi cap. magg.".
2. (Comma abrogato)."
"Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
1. Alle forme
pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1,
in regime di contribuzione definita o di prestazione
definita, gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le
disposizioni dell'art. 14.
2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante
convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le
disposizioni dell'art. 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7.
2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui
all'art. 18, comma 1, in regime di prestazioni definite
gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in
conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura
dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata
alla data di accesso alla prestazione, tra il valore
attuale della rendita e i contributi versati.
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche
complementari di cui all'art. 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di
società o enti, l'imposta
sostitutiva è corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo
è costituita.".
"Art. 8 (Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
1. Nel decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'art. 14-ter,
introdotto dall'art. 7, comma 1, è inserito il seguente:
"Art. 14-quater (Regime tributario dei fondi pensione
che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore
della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
1. Alle forme
pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1,
in regime di contribuzione definita o di prestazione
definita, gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le
disposizioni dell'art. 14.
2. Alle forme pensionistiche complementari di cui
all'art. 18, comma 1, in regime di prestazioni definite,
gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme
indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con
imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni
dell'art. 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le
disposizioni dell'art. 14, commi da 5 a 7.
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche
complementari di cui all'art. 18, comma 1, siano costituite
nell'ambito del patrimonio di società o enti, l'imposta
sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il
fondo è costituita. .
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all'art. 14-quater, comma 2-bis, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, se il periodo
intercorrente tra la data di versamento dei contributi e
quella di accesso alla prestazione è superiore a dodici
mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di
rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione
rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto
del tempo intercorso, delle eventuali variazioni
dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei tassi di
rendimento dei titoli di Stato. Con decreto del Ministro
delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica.
2. Ai fondi pensione di cui all'art. 14-quater del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le
disposizioni dell'art. 5, commi da 4 a 7."
"Art. 9 (Decorrenza).
1. Le disposizioni degli
articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2001.".
1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma
8-bis dell'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi,
fino al termine del predetto periodo transitorio, l'art.
15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente
l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta."
"Art. 16 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si
applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
del codice civile e indennità equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonchè le somme
e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma
di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione
individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da
quello esercitato a seguito di pensionamento o di
cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre
cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi
e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2
dell'art. 46;
c) indennità percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennità
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonchè, in ogni caso, le somme e i valori
comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'art. 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennità per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
e) indennità percepite per la cessazione da funzioni
notarili;
f) indennità percepite da sportivi professionisti al
termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma
dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da più di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti
al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennità di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennità spettanti a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a più anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci delle società
indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e
riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del
socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del
socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque
anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci di società
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
costituzione della società, la comunicazione del recesso,
la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
liquidazione è superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale
dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei
titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1
dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a
cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera
c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma
1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se
conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese
commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne
sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta al quale sarebbero
imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del
comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)
non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il
contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione
separata facendolo constare espressamente nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i
redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma
1, gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori
imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17
e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla
formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono
percepiti, se ciò risulta più favorevole per il
contribuente.
4. (N.D.R.: La disposizione del presente comma è stata
trasferita nell'art. 9, quale comma 5, dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n.
42).".
"Art. 17-bis. - 1. Le prestazioni di cui alla lettera
a-bis) del comma 1 dell'art. 16 sono soggette ad imposta
mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i
criteri previsti al comma 1 dell'art. 17, assumendo il
numero degli anni e frazione di anno di effettiva
contribuzione e l'importo imponibile della prestazione
maturata, al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare
l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei
cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il
diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando
le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione del sostituto d'imposta. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 1-bis.
2. Se la prestazione è non superiore a un terzo
dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso
alla prestazione stessa, l'imposta si applica sull'importo
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale
disposizione si applica altresì nei casi previsti
dall'art. 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonchè in caso di
riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo,
esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non
dipendenti dalla volontà delle parti e comunque quando
l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante
in forma periodica è inferiore al 50 per cento
dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva della prestazione, le prestazioni pensionistiche
erogate in caso di riscatto parziale di cui all'art. 10,
comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, o a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta
con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo
periodo, per il loro intero importo."
"Art. 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).
1. Ai fini della
determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 48, salvo
quanto di seguito specificato:
a) (lettera soppressa);
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 47, i compensi
percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale per l'attività libero-professionale
intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
a seguito di autorizzazione del direttore generale
dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 75 per cento;
b) ai fini della determinazione delle indennità di
cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47, non
concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate
ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonchè a coloro
che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135
della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purchè
l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano
disposti dagli organi competenti a determinare i
trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di
cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'art. 47, sono
assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva
da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte
è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura
corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute
effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa
complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato
separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni
stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere
h) e i) del comma 1 dell'art. 47 non si applicano le
disposizioni del predetto art. 48. Le predette rendite e
assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria,
nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi
titoli;
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1, dell'art. 47, erogate in forma
periodica non si applicano le disposizioni del richiamato
art. 48. Le stesse si assumono al netto della parte
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di
quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1
dell'art. 41, se determinabili;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1
dell'art. 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto
l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione
di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di
importo non superiore a lire 18 milioni al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che
eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei
milioni;
d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma
capitale a seguito di riscatto della posizione individuale
ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello
esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non
dipendenti dalla volontà delle parti, non si applicano le
disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse assumono al
netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se
determinabili."
"Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale).
1.
Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli
interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di
imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle
lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'art. 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il
valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo
di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in
gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati,
apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 41 sono determinati
valutando le somme impiegate, apportate o affidate in
gestione nonchè le somme percepite o il valore normale dei
beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del
giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o
incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od
il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il
prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella
lettera b) del comma 1 dell'art. 41 sia determinabile in
tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non
ancora certi o determinati alla data di emissione dei
titoli o certificati, la parte di detto importo,
proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui
l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della
determinazione della differenza, si considera interamente
maturata in capo al possessore a tale ultima data. I
proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'art.
41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i
corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle
valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e
gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di
partecipazioni, maturati nel periodo di durata del
rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte
sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi
in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il
cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei
proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al
compenso per il mutuo, anche il controvalore degli
interessi e degli altri proventi dei titoli, non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di
durata del rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo
prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e
nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono
stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la
misura non è determinata per iscritto gli interessi si
computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente si
considerano percepiti anche gli interessi compensati a
norma di legge o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
costituiscono reddito per la parte corrispondente alla
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi
pagati. Si considera corrisposto anche il capitale
convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta
disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni
erogate in forma di capitale ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le somme od il valore normale dei beni
distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione,
dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari, nonchè le somme od il valore normale dei beni percepiti in
sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi
costituiscono proventi per un importo corrispondente alla
differenza positiva tra l'incremento di valore delle azioni
o quote rilevato alla data della distribuzione, riscatto,
liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle
azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od
acquisto. L'incremento di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto dalla società
di gestione.
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del
comma 1 dell'art. 41 sono costituiti dalla differenza tra
l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione
pensionistica erogata e quello della corrispondente rata
calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari."
"Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente).
1. Gli enti e le società indicati nell'art. 87, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del
predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo
unico, o imprese agricole, le persone fisiche che
esercitano arti e professioni, nonchè il condominio quale
sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori
di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione
del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono in ogni caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare è determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato
testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di
cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono
effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto,
indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione
ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;
b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17
dello stesso testo unico;
d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di
cui all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo
unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis, dello stesso
testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonchè sui
compensi e le indennità di cui all'art. 47, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il
12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta
sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del
citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a
norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a
fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato
trattenute, nonchè, limitatamente agli oneri di cui alle
lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle
retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in
sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio
dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per
iscritto al sostituto di volergli versare l'importo
corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di
autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni
dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso
periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il
pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per
cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità
previste per le somme cui si riferisce.
L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato
trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per
incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al
versamento entro il
15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del
reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori
prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo
definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza
dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti
all'estero. La disposizione del periodo precedente si
applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla
consegna della suddetta certificazione unica il sostituito
deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni
previste al comma precedente intende adottare in caso di
incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle
imposte. La presente disposizione non si applica ai
soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
5. (Comma abrogato)."
"Art. 17 (Indennità di fine rapporto).
1. Il
trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un
importo che si determina riducendo il suo ammontare delle
rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.
L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con
riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla
percezione, corrispondente all'importo che risulta
dividendo il suo ammontare aumentato delle somme destinate
alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e al netto delle rivalutazioni già
assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli
anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e
moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici
finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
a quello in cui è maturato il diritto alla percezione,
iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori
imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta.
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1
non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si
calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato
reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile
in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita
dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia
relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di
durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo
pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi
inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se
il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a
quello ordinario previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla durata
del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro
ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori
dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti
del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a
titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non
connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha
generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili
per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con
i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente
di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16, sono
imponibili per un importo che si determina riducendo il
loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per
ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi
inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo
ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno
preso a base di commisurazione, e moltiplicando il
risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità,
alla cui formazione concorrono contributi previdenziali
posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è alla data del collocamento a riposo o alla data in cui
è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del
contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del
contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di
previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il
trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura
superiore ad una mensilità della retribuzione annua per
ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della
determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si
tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al
trattamento di fine rapporto e alle indennità
equipollenti, nonchè sulle anticipazioni relative alle
altre indennità e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle
anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta
sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i
valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della
cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne
e di 55 anni se uomini, di cui all'art. 16, comma 1,
lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento
di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate
alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'art. 16.
5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile
e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7, l'imposta,
determinata a norma del presente articolo , è dovuta dagli
aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da
ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionali al credito indicato nella
relativa dichiarazione è ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle
informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della
cessazione del medesimo rapporto di lavoro."
"Art. 11 (Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 17:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo
ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta
è applicata con l'aliquota
determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che
risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e
moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui
è maturato il diritto alla percezione.
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota
media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi
è stato reddito
imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di
durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1
è diminuita di un importo
pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi
inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese.
2. Le altre indennità e somme indicate alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate
alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte
da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili
per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata
agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un
presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di
lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto,
sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16,
sono imponibili per un importo che si determina riducendo
il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per
ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi
inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo
ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno
preso a base di commisurazione, e moltiplicando il
risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità,
alla cui formazione concorrono contributi previdenziali
posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla
percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto,
alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del
contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del
contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di
previdenza";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi
trattamento di fine rapporto e alle indennità
equipollenti, nonchè sulle anticipazioni relative alle
altre indennità e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle
anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al
netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta
sostitutiva.".
2. (Comma abrogato).
3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi
per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11
per cento.
4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle
rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Nell'anno
solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l'anno
2001, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva
commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate
nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei
predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella
dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui
viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e
versata nei termini previsti per il versamento a saldo
delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei
redditi. L'acconto può essere commisurato al 90 per cento
delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale
l'acconto stesso è dovuto. L'acconto è versato entro il
giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le
disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
4-bis. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva
di cui al comma 3 è utilizzabile anche il credito di
imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'art.
3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
successive modificazioni.
5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine
rapporto, determinata ai sensi dell'art. 17, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di
lavoro intervenuta nel periodo dal 1o gennaio 2001 e fino
alla data di entrata in vigore della disciplina concernente
la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non
oltre il 31 dicembre 2005, si detrae, anche in sede di
applicazione delle ritenute d'acconto, un importo pari a
L. 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto
periodo; per i periodi inferiori ad anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero
di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.".
"Art. 12 (Decorrenza e disciplina transitoria).
1.
Per i soggetti che risultano iscritti a forme
pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il
presente decreto, le disposizioni introdotte dall'art. 10
si applicano alle prestazioni riferibili agli importi
maturati a decorrere dal 1o gennaio 2001. Per i medesimi
soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a
tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente.
1-bis. Per i soggetti che risultano iscritti a forme
pensionistiche di cui all'art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, gestite mediante
convenzioni con imprese di assicurazione, le disposizioni
di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si
applicano ai rendimenti maturati anteriormente al
1o gennaio 2001; la ritenuta prevista dal citato art. 6 va
applicata anche all'atto del trasferimento delle posizioni
pensionistiche da una delle predette forme ad una forma
pensionistica di altro tipo.
2. Le disposizioni dell'art. 17 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 11, si applicano alle quote di trattamento di
fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e di
altre indennità e somme, maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per il trattamento di fine rapporto,
comprese le relative anticipazioni, e per le altre
indennità e somme maturate fino a tale data continuano ad
applicarsi le disposizioni del menzionato art. 17, nel
testo vigente anteriormente alla data stessa.".
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri).
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve
essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è
estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre
mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto,
altresì, delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare
è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di
mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di
cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purchè prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. è consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in
quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera,
nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo
nè dai
redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di L. 750.000, limitatamente alla parte che eccede L. 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità
delle predette spese;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed
ambientali dà immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attività di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attività culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonchè per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinchè le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attività culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonchè l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonchè per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalità, all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonchè i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee
a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a due milioni di lire, in favore delle società
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante
versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonchè delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità e le condizioni alle quali è subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del
medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone
indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da
patologie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta
per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse
dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
tali patologie, ed entro il limite annuo di L. 12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.".
"Art. 13 (Trattamento tributario dei contratti di
assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla
gestione della forma pensionistica obbligatoria di
appartenenza).
1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'art. 10:
1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "in
ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le
seguenti: ", nonchè quelli versati facoltativamente alla
gestione della forma pensionistica obbligatoria di
appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di
periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi
versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565 ;
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Tale disposizione si applica altresì per gli
oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle
persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se
fiscalmente a carico. ;
b) nell'art. 13-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di morte o di invalidità permanente superiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta; ;
c) nell'art. 42, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
"4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
costituiscono reddito per la parte corrispondente alla
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi
pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo
gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la
tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se
tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione,
calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle
eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta
sostitutiva, nonchè della data di pagamento della stessa.
Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un
apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di
rettifica";
d) nell'art. 47, comma 1, la lettera h) è sostituita
dalla seguente:
"h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;";
e) nell'art. 48-bis, comma 1, lettera c), l'ultimo
periodo è soppresso.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma
1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i
contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella
polizza è evidenziato l'importo del premio afferente a
ciascun rischio.
2-bis. Per le rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale in corso di costituzione, le imprese di
assicurazione applicano l'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se le predette rendite
derivano da contratti stipulati con imprese di
assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime
di libertà di prestazioni di servizi, l'imposta
sostitutiva è applicata dal contribuente nel periodo
d'imposta in cui matura il diritto alla prestazione secondo
le disposizioni previste per la tassazione dei redditi di
cui all'art. 41, comma 4, lettera g-quater), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è versata con le modalità e nei termini previsti per il
versamento a saldo delle imposte risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi.
3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;
b) nell'art. 21, secondo comma, le parole: "e di
rendita vitalizia" sono soppresse;
c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1 e 23
sono soppressi;
c-bis) nella tariffa allegato A, l'art. 14 è sostituito dal seguente: "14 - Assicurazioni contro i
rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi
alla cessione del quinto dello stipendio;
d) nella tariffa, allegato C, è aggiunto l'art. 11, così rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di
capitalizzazione", in corrispondenza della "natura delle
assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita di qualunque
specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i
contratti di capitalizzazione", in corrispondenza
dell'"indicazione delle operazioni".
4. Nell'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565, il comma 5 è soppresso".
"Art. 14 (Applicazione dell'imposta sostitutiva sui
redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi).
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo l'art. 26-bis, è inserito il seguente:
"Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'art. 41,
comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di
assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura prevista dall'art. 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui
redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da
soggetti non residenti si applicano le disposizioni
dell'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi.".
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui
all'art. 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se il periodo
intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella
in cui il capitale è corrisposto è superiore a dodici
mesi, l'imposta si determina applicando gli elementi di
rettifica finalizzati a rendere equivalente la tassazione
rispetto a quella per maturazione, calcolati tenendo conto
del tempo intercorso, delle eventuali variazioni
dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di
rendimento dei titoli di Stato, nonchè della data di
pagamento dell'imposta sostitutiva. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di
rettifica. L'imposta sostitutiva è versata entro il
sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in
cui è stata applicata.
2. (Comma abrogato)."
1. Le disposizioni dell'art.
13 si applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonchè per i premi versati dalle forme pensionistiche
complementari gestite mediante convenzioni assicurative a
decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. Le disposizioni dell'art. 14 si applicano per i
redditi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2-bis. Nell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n.
482, il primo e il secondo comma sono abrogati
relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a
decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i contratti rinnovati,
tali disposizioni continuano ad applicarsi alle prestazioni
erogate riferibili agli importi maturati fino alla data in
cui il contratto è rinnovato.
3. Le disposizioni dell'art. 15 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2001.".