MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
CIRCOLARE 7 maggio 2001, n.150
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 recante: "Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1,
comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68".

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000, e' stato
pubblicato il decreto indicato in oggetto, quale atto di indirizzo e
coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a
norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che
promuove l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro in
ragione delle accertate capacità residue dell'individuo, con
possibilità di immediati controlli della compromissione funzionale
dello stato psico-fisico e sensoriale in occasione dell'insorgenza di
difficoltà che pongono in pregiudizio la prosecuzione
dell'integrazione lavorativa.
E' appena il caso di ricordare in proposito che con legge n.
104/1992 assume rilievo centrale il diritto alla piena integrazione
nel mondo del lavoro di tutti i portatori di handicap, relativamente
alle effettive capacità del soggetto, posto che l'handicap e' una
condizione di svantaggio nell'inserimento sociale del disabile.
Peraltro, il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità
considera espressamente interventi assistenziali mirati, permanenti,
continuati e globali, diretti ai disabili, perlopiù, indirizzati a
rieducarli, ma sempre con il fine di un loro inserimento sociale,
tenuto conto della connotazione di gravità stessa.
Ogni situazione morbosa singola o plurima deve essere considerata
in rapporto alle ripercussioni rappresentate dalla menomazione, dalla
disabilità e dallo svantaggio sociale, con valutazione delle
capacità residue dell'individuo, determinando quella che e' la
potenzialità lavorativa del soggetto che deve essere recuperato.
Il presupposto legislativo del decreto in parola porta, quindi, ad
una modifica del modo di operare ove, accanto alla prassi consolidata
della valutazione percentuale degli stati invalidanti, debbono
introdursi integrazioni valutative, onde far sì che il giudizio
globale si adatti allo scopo che la normativa si prefigge:
l'inserimento sociale del soggetto portatore di handicap.
Tuttavia, le norme del richiamato decreto presidenziale riguardano
essenzialmente i poteri delle Commissioni di accertamento delle
condizioni di disabilità e gli adempimenti che le stesse devono
espletare nonché l'attività' delle Aziende U.S.L. ed i compiti di
vigilanza attribuiti alle regioni ed alle province autonome.
Il Comitato tecnico, già previsto dall'art. 6 della legge 12 marzo
1999, n. 68, informa la Commissione di accertamento sul percorso di
inserimento al lavoro della persona disabile nei confronti della
quale risultano formulate le linee progettuali per l'integrazione
lavorativa, anche ai fini dei controlli periodici previsti dall'art.
8 del decreto in argomento.
In particolare, gli accertamenti relativi alle condizioni di
disabilità e le indicazioni delle conseguenze derivanti dalle
minorazioni per accedere al sistema per l'inserimento lavorativo
nonché l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della
permanenza dello stato invalidante sono attribuiti, in via esclusiva,
alle A.S.L. locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrate, com'e' noto, da un
operatore sociale e da un esperto (medico specialista) a seconda dei
casi da esaminare.
Tale integrazione rileva, infatti, ai fini dell'accertamento
dell'esistenza e dell'entità' dell'handicap, che comporta, tra
l'altro, una valutazione del grado di integrazione della persona e
delle difficoltà da essa incontrate.
Non può porsi in dubbio che l'approvazione della tabella
indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le
malattie invalidanti (decreto ministeriale 5 febbraio 1992) e la
contestuale approvazione della legge-quadro n. 104/1992 per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate hanno posto il problema della valutazione del disabile
in rapporto alle menomazioni delle diverse funzioni dell'organismo
secondo la classificazione internazionale dell'Organizzazione
mondiale della sanità (O.M.S.) pubblicata nel 1980 con il titolo
"Internationalclassification of impairement, disabilities and
handicaps. A manual of classification relating to the consequences of
disease".
La suindicata classificazione considera gli esiti invalidanti
tenendo presente i criteri per la determinazione dei livelli di
limitazione crescente delle potenzialità lavorative, riferite,
ovviamente, all'attività' normalmente esercitata dalla persona.
La commissione A.S.L. di accertamento, in raccordo con il Comitato
tecnico innanzi riferito, sulla base delle risultanze derivanti dalla
definizione collegiale della valutazione delle condizioni di
disabilità, formula una "relazione conclusiva" che, unitamente a
tutta la documentazione acquisita e redatta nel corso della visita,
e' consegnata, in originale, agli uffici amministrativi dell'Azienda
A.S.L., mentre copia degli stessi atti e' trasmessa alle Commissioni
mediche di verifica del Tesoro territorialmente competenti, per
l'approvazione o la sospensione degli effetti degli accertamenti
clinico-sanitari, ai sensi del comma 7, dell'art.1, della legge
15 ottobre 1990, n. 295.
Devesi significare, altresì, che l'attività' da parte delle
commissioni mediche A.S.L. concerne vuoi l'acquisizione di notizie
utili per l'individuazione della posizione del disabile nel suo
ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro
(profilo socio-lavorativo) vuoi la descrizione analitica della
compromissione dello stato psico-fisico e sensoriale (diagnosi
funzionale), sulla base dei dati anamnestico-clinici nonché della
valutazione documentale sanitaria preesistente.
E' sotto quest'ultimo aspetto che questo Ministero annette
particolare importanza alle attività che il decreto in oggetto
devolve alle Commissioni mediche di verifica del Tesoro.
L'intervento atto di indirizzo e coordinamento del collocamento
obbligatorio dei disabili comporta, quindi, una modificazione del
modo di operare, ove, accanto alla prassi consolidata della
valutazione percentuale degli stati invalidanti, si devono introdurre
aggiustamenti valutativi che tengano conto dei contenuti della più
volte menzionata legge n. 104/1992, onde far sì che il giudizio
globale si adatti allo scopo che la normativa oggetto della presente
circolare direttoriale si prefigge e cioè l'inserimento sociale del
disabile.
Trattasi sicuramente di un indirizzo legislativo finalizzato a
meglio inserire nel mondo del lavoro chi presenta limitazioni
funzionali anche di particolare rilievo, nella consapevolezza e nella
capacità di guidarlo sia nelle personali attività quotidiane sia
nelle relazioni con gli altri.
In proposito, valgano alcuni esempi:
i postumi, fortemente invalidanti sul piano motorio, che
cerebropatie infantili, spasticità, distrofie muscolari ecc., che,
chirurgicamente trattati, consentono all'invalido, con quoziente
intellettivo spesso elevato, di passare dalla carrozzella ad una
deambulazione autonoma, con o senza appoggio, ma con possibilità di
recupero in campo lavorativo più che notevoli;
le patologie reumatoidi o artrosiche, artropatie emofiliche
destruenti ecc., sufficientemente recuperate con interventi
artoprotesici (singoli o multipli), che possono portare ottimi
risultati, pur se non assoluti e definitivi;
i postumi di interventi demolitivi post traumatici (amputazione)
o per patologie varie ben recuperate con presidi ortopedici di
elevata tecnologia;
gli esiti di gravi scoliosi e altre patologie vertebrali,
chirurgicamente stabilizzati, con soddisfacente, anche se incompleto,
recupero alla funzione.
E' di tutta evidenza che, in occasione di patologie così severe,
il grado di invalidità, che non può certamente essere abbattuto,
può, però, diminuire in percentuali comunque significative, anche
se spesso non complete e, soprattutto, non definitive come nel caso
del fattore usura delle strutture protesiche, del degrado biologico
delle strutture di sostegno e degli attivatori muscololegamentosi
ecc.
Puntualizzata nei su esposti termini l'attribuzione delle
competenze alle Commissioni mediche del Tesoro in adempimento
dell'art. 7, del più volte menzionato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, si rende necessario da parte
di questo Ministero verificare l'applicabilità' della legge n.
104/1992, con la criteriologia valutativa adottata dalle Commissioni
giudicanti delle A.S.L. in applicazione dell'ascrivibilità' tabellare
delle infermità invalidanti, sottesa alla valutazione qualitativa
dell'inserimento lavorativo del disabile. Si intende, così,
confrontare la valutazione espressa in termini di percentuale di
invalidità rispetto a quella del grado di handicap.
Per evitare di disporre accertamenti sanitari che potrebbero
apparire ultronei nei confronti di cittadini il cui stato invalidante
risulti di recente trattazione da parte delle Commissioni mediche di
verifica, si reputa necessario che, una volta ricevuti gli atti alle
Aziende U.S.L., si debba - in via preliminare, verificare se nei
riguardi dei soggetti richiedenti sia stata già riconosciuta, anche
se con diversa terminologia diagnostica, la valutazione percentuale
prevista per l'inserimento lavorativo.
Nell'ipotesi, assai frequente, in cui chi chiede la valutazione
dell'handicap sia già in possesso del riconoscimento di invalidità
o di cecità o di sordomutismo, e' opportuno parimenti procedere
all'esame dei precedenti documentali archiviati, stante la
circostanza che lo status di invalido civile, sordomuto e non vedente
sono stati diversamente, rigidamente connessi a giudizi medico-legali
basati sulle tabelle indicative delle percentuali, approvate con
decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992.
La rinvenuta documentazione, in uno con la "relazione conclusiva" e
tutti gli atti trasmessi all'Azienda U.S.L., dovranno essere
esaminati in seduta collegiale per l'espletamento delle attività
devolute alle Commissioni mediche di verifica dall'art. 7, del più
volte menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
gennaio 2000, tenendo presente che il giudizio finale si fonda, oltre
che sulla correlazione tra il punteggio derivante dalla diagnosi
funzionale ed il giudizio medico formulato in considerazione della
capacità lavorativa del richiedente, anche sul non avviamento
all'attività' lavorativa di soggetti per i quali la stessa avrebbe
comportato rischi concreti per le loro condizioni di salute.
Da quanto sopra discende che l'handicap e il suo grado (lieve,
medio, grave e gravissimo) sono, quindi, chiaramente collegati, ma
non necessariamente coincidenti con la condizione e la misura di
invalidità civile, di sordomutismo e di cecità, influendo il
fattore soggettivo nonché quello ambientale, tant'e' che due
persone, a parità di categoria e percentuale di minorazione,
potranno essere differentemente valutate rispetto all'handicap.
Al fine di consentire un'applicazione sollecita delle disposizioni
di cui trattasi, anche alla luce dei principi di buon andamento, i
Direttori provinciali dei servizi vari ed i presidenti delle
Commissioni mediche di verifica attiveranno ogni utile e necessaria
iniziativa per il disbrigo degli incombenti perché gli stessi non
subiscano, comunque, ritardi nelle procedure.
Si resta in attesa di cortese cenno di ricezione e di adempimento.
Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale
del Dipartimento dell'amministrazione
generale del personale e dei servizi del Tesoro
Bergamini