CIRCOLARE N.17/00
Roma, 24 marzo 2000
Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III
"Disciplina generale
del collocamento obbligatorio"
Prot. n. 593/M165
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ALLE DIREZIONI REGIONALI
E PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO SEDI
E P.C. ALLE
AMMINISTRAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO SEDI
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Oggetto: Assunzioni obbligatorie.
Legge 12 marzo 1999, n. 68. Regime sanzionatorio.
Com'è noto, la legge di riforma in materia
di assunzioni obbligatorie innova radicalmente il sistema delle
sanzioni applicabili al datore di lavoro inadempiente; alla
previgente normativa penale si sostituisce infatti un assetto
sanzionatorio amministrativo e muta, inoltre, la stessa natura
sostanziale dell'illecito contestato.
In assenza di una specifica legislazione transitoria, è pertanto
necessario individuare le modalità concrete di intervento sulle
violazioni commesse nel passato e per le quali il relativo
procedimento sia tuttora in corso, posto che, in presenza di una
depenalizzazione, non è applicabile la norma penale pregressa né è
immaginabile l'irrogazione della nuova sanzione amministrativa
(come disposto dall'articolo 40 della legge n.689 del 1981), posto
che si è in presenza di categorie di illecito diverse da quelle
previste sotto la vigenza della precedente disciplina.
Si rende dunque inevitabile procedere all'effettuazione di un
nuovo accertamento, che sarà diretto a verificare la perdurante
sussistenza di motivi di illiceità della condotta, sanzionabili
secondo il nuovo impianto delineato dall'articolo 15 della legge n.68
del 1999.
Pertanto, sarà cura delle Direzioni in indirizzo, procedere ad un
nuovo accertamento per gli illeciti commessi nel periodo di
vigenza dell'abrogata legge n.482 del 1968 al fine di verificare
se sussistano o meno, a norma della nuova disciplina, situazioni
di inadempienza oggi sanzionabili sul piano amministrativo. In
altre parole, per potersi dichiarare la punibilità del datore di
lavoro sarà necessario che l'inadempienza precedentemente commessa
corrisponda ad una fattispecie sanzionatoria prevista dalla citata
legge n.68 e che, naturalmente, il datore di lavoro stesso non
abbia già provveduto a sanare la propria condizione.
E' appena il caso di precisare che la sanzione, accertata secondo
quanto sopra delineato, potrà essere applicata solo per il periodo
che decorre dalla data di entrata in vigore della legge n.68 del
1999, stante l'irretroattività della norma amministrativa
sostanziale. Non è pertanto sanzionabile, in esito al nuovo
accertamento, il periodo antecedente alla predetta data, seppure
connotato dal medesimo comportamento illecito.
All'esito dell'illustrato procedimento, si provvederà alla
notificazione o alla contestazione dell'illecito secondo le
consuete procedure.
A tale riguardo, ai fini di un logico raccordo tra le disposizioni
legislative e quelle di attuazione della legge n.68, si chiarisce
che il differimento del termine per la presentazione dei prospetti
alla data del 31 marzo per l'anno 2000, reso necessario in
funzione del recente avvio del processo di decentramento dei
servizi per l'impiego, può ben considerarsi quale termine ultimo
per la richiesta di avviamento (che si ricorda, è assolto anche
attraverso l'obbligo di presentazione del prospetto medesimo).
Pertanto, oltre tale termine, il mancato o tardivo inoltro del
prospetto configura una situazione di inadempienza da parte del
datore di lavoro e conseguentemente comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 15 della citata legge.
Si invitano le Direzioni regionali e provinciali a voler
assicurare la massima, sollecita diffusione dei contenuti della
presente circolare nei confronti degli operatori e degli utenti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Daniela CARLA')