MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
CIRCOLARE 6 febbraio 2001, n.6
Circolare concernente il "Patto di stabilità interno" per l'anno 2001 per le province e i comuni. Art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Alle Province
Ai Comuni e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Alla Cassa depositi e prestiti

Premessa.

Com'e' noto, l'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha delineato per il 2001 delle regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni per far concorrere tali autonomie alla politica di risanamento della finanza pubblica; in proposito sono state modificate alcune delle disposizioni contenute nell'art. 28, comma 1, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 30, comma 1, della legge n. 488 del 1999 concernenti il "patto di stabilità interno".

Le maggiori innovazioni, rispetto alla normativa precedente, interessanti le province e i comuni possono così riassumersi:

a) ridefinizione del metodo di calcolo del saldo programmatico per l'anno 2001 (art. 53, comma 1, lettera a);

b) esclusione dal calcolo del saldo finanziario delle entrate e delle spese correlate con modifiche legislative (art. 53, comma 1, lettera c);

c) esclusione dal "patto di stabilità interno" dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a partire dal 2001 (art. 53, commi 4 e 7).

Nel fornire interpretazioni in linea con la "ratio" del legislatore, si impartiscono direttive per ciascuno dei punti sopra indicati.

A. Ridefinizione del metodo di calcolo per il saldo programmatico 2001.

L'art. 53, comma 1, lettera a), modifica, semplificandole, le modalità per il calcolo del saldo programmatico a cui pervenire nell'anno 2001: si deve, infatti, prendere a riferimento il saldo finanziario dell'esercizio 1999 e aumentarlo o diminuirlo del 3 per cento, a seconda che tale saldo sia, rispettivamente, negativo o positivo.

Circa il computo del saldo programmatico 2001, gli enti locali dovranno procedere nel seguente modo:

A.1 Determinazione del saldo finanziario dell'esercizio 1999.

Come disposto dal comma 1, lettera a), dell'art. 53, le province e i comuni devono approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione (si veda in merito il chiarimento di cui al successivo punto D.1), i prospetti dimostrativi del computo dei saldi finanziari 1999 e 2001 rilevanti ai fini del "patto di stabilità interno", distintamente per le gestioni di cassa e di competenza.

Tali prospetti, predisposti dagli enti, dovranno riportare le indicazioni di tutte le voci necessarie per il computo del saldo finanziario contenute negli allegati C, D o E (a seconda della classe di popolazione di riferimento) alla circolare dello scrivente n. 4 del 4 febbraio 2000, opportunamente aggiornati nell'indicazione degli anni di riferimento dei dati posti a confronto (dati relativi agli esercizi 1999 e 2001).

Per la compilazione di tali prospetti restano valide le indicazioni di cui all'allegato n. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1o agosto 2000.

Peraltro, nella determinazione delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità, dovrà tenersi conto anche delle indicazioni in merito alle entrate e spese correlate con modifiche legislative, di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 53, meglio specificate al successivo punto B.

Il saldo finanziario dell'esercizio 1999 (lettera "S" colonna 1999 - degli allegati C, D o E) da utilizzare per la determinazione del saldo programmatico 2001 dovrà determinarsi sulla base di tali prospetti, opportunamente rettificati, come sopra indicato, per tener conto delle modifiche legislative, sia per la gestione di cassa che per la gestione di competenza.

A.2 Calcolo del saldo programmatico 2001.

Tale saldo deve essere pari:

per gli enti con saldo finanziario 1999 negativo, al saldo finanziario 1999 (di cui al precedente punto A.1) aumentato del 3 per cento;

per gli enti con saldo finanziario 1999 positivo, al saldo finanziario 1999 (di cui al precedente punto A.1) diminuito del 3 per cento.

A.3 Dati di cassa.

Come previsto dal comma 1, lettera a), dell'art. 53, i dati di cassa per l'anno 1999 dovranno essere ricostruiti sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001, invece, dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio, la cui individuazione e' rimessa, in mancanza di precisi riferimenti normativi, al singolo ente (ad esempio:

potrebbe essere utilizzata, per le entrate, una ripartizione in categorie e, per le spese, in aggregati significativi).

A.4 Dati di competenza.

Come previsto dal comma 1, lettera a), dell'art. 53, i dati di competenza per gli anni 1999 e 2001 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale.

Al riguardo, si sottolinea che, in alcuni casi, il riferimento alle previsioni iniziali del bilancio 1999 potrebbe non consentire un confronto omogeneo con la situazione finanziaria reale in quanto, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, molti enti non hanno tenuto conto di alcune poste, perche' non in grado di valutarne gli effetti finanziari: tipico e' l'esempio, per le province, dell'iscrizione o meno nel bilancio di previsione iniziale 1999 degli stanziamenti per l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile. In questo caso, o in tipologie simili, la normativa deve comunque interpretarsi nel confronto tra informazioni quanto piu' possibile omogenee ricorrendo, ove necessario, al dato degli stanziamenti così come determinati da ulteriori variazioni di bilancio.

B. Esclusione delle entrate e delle spese correlate con modifiche legislative.

L'art. 53, comma 1, lettera c), stabilisce che nel confronto tra i saldi 1999 e 2001 non siano computate entrate e spese per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono citare per tali fattispecie:

le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IRAP, in applicazione dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

le maggiori entrate per le province e per i comuni derivanti dall'addizionale sui consumi di energia elettrica, in applicazione dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

le spese per le retribuzioni del personale A.T.A., il cui onere e' stato assunto a carico del bilancio statale in applicazione della legge 3 maggio 1999, n. 124;

gli oneri previsti per l'esercizio delle funzioni svolte in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e le risorse finanziarie individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi della predetta legge n. 59 del 1997 e dei conseguenti decreti legislativi.

In considerazione del fatto che tali poste trovano una sostanziale corrispondenza nella definizione data per le entrate e le spese che rivestono carattere di eccezionalità (definizione rilevabile al punto 1.3. del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° agosto 2000, in cui "non si dovrà far riferimento a tutte quelle risorse e a quegli interventi che presentano il carattere della continuità") si ritiene che le entrate e le spese di cui alla lettera c) del comma 1 del predetto art. 53, da non considerare ai fini del computo del saldo programmatico 2001, possano essere inserite, rispettivamente, alle lettere "L" e "Q" degli allegati C, D o E relativi al monitoraggio del "patto di stabilità interno".

C. Esclusione dal "patto di stabilità interno" dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a partire dal 2001.

Il Parlamento, in fase di approvazione della legge finanziaria 2001, ha stabilito, all'art. 53, comma 4, che le regole di calcolo del saldo finanziario 2001, di cui alla precedente lettera A, non si applichino ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Tale disposizione va, però, integrata con quella stabilita dal comma 7 dello stesso art. 53, in cui si prevede che non e' piu' applicabile il criterio di calcolo dei saldi programmatici 2001, 2002 e 2003 previsto dal comma 1 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000).

Pertanto, dal combinato disposto dei due commi citati deriva che, a partire dal 2001, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non sono piu' soggetti alle disposizioni riguardanti l'obiettivo della riduzione del disavanzo rilevante ai fini del "patto di stabilità interno". Restano, invece, in vigore le disposizioni di cui all'art. 28, comma 3, della legge n. 448 del 1998 relative all'obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL e all'estinzione anticipata dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti.

Si ribadisce, inoltre, che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono comunque tenuti, qualora non abbiano già provveduto, all'invio dell'allegato E alla circolare n. 4 del 4 febbraio 2000, contenente le riscossioni e i pagamenti al 31 dicembre 1999 e 2000, agli uffici delle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

D. Ulteriori disposizioni.

D.1 Efficacia delle "regole di bilancio" sull'approvazione dei bilanci di previsione 2001.

Anche per l'anno 2001 si riconfermano i contenuti della direttiva emanata il 18 febbraio 1999 con la circolare congiunta del Ministero dell'interno e dello scrivente, circa la mancata rilevanza sotto il profilo della legittimità delle norme del "patto" sull'approvazione delle deliberazioni di bilancio degli Enti.

Si ritiene utile, altresì, precisare che l'approvazione dei prospetti dimostrativi del computo del disavanzo 1999 e 2001, in base al comma 1, lettera a), dell'art. 53, deve avvenire attraverso approvazione consiliare, così come previsto per il bilancio di previsione. Qualora il bilancio sia stato già deliberato, i prospetti dimostrativi dei saldi finanziari 1999 e 2001 potranno essere approvati con il primo utile provvedimento di variazione di bilancio.

D.2 Monitoraggio.

Ai fini del monitoraggio del "patto di stabilità interno", le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono inviare, con le stesse direttive impartite ai punti 7.2.1., 7.2.2. e 7.2.3. della citata circolare n. 4 del 4 febbraio 2000, gli allegati "C", "C1", "D" o "E" (per i soli comuni da 5.000 a 15.000 abitanti) alla suddetta circolare n. 4 del 2000, riportando il confronto tra i dati 2000 e 2001: si deve, pertanto, rettificare negli allegati il riferimento agli anni.

Nella determinazione delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità dovrà tenersi altresì conto delle indicazioni di cui al precedente punto B.

Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dei vari adempimenti connessi con il "patto di stabilità interno", si applica il criterio previsto dall'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT ovvero, per il 2001, quella al 31 dicembre 1999).

D.3 Riduzione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

Si ritiene utile segnalare che il comma 8 del citato art. 53 ha modificato parzialmente il primo periodo del comma 6, dell'art. 30, della legge n. 488 del 1999, precisando che la riduzione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti e' concessa a partire dal 2001, nel caso in cui l'obiettivo programmatico del "patto" sia stato raggiunto nel 2000, distintamente per il complesso delle province e per il complesso dei comuni.

Tale modifica e' stata introdotta nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dal comma 7, dell'art. 30, della legge n. 488 del 1999 che e' in fase di predisposizione ed emanazione.

E. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare.

Le numerose innovazioni introdotte nel "patto di stabilità interno" per l'anno 2001 potrebbero generare da parte degli enti locali una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo ufficio, e' necessario pervengano esclusivamente via e-mail o via fax (e non via telefono) ai seguenti indirizzi:

Ministero del tesoro - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.Ge.P.A. - Ufficio II, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, fax: 06/47613522 - 4814027, e-mail:pattostab@tesoro.it A dette richieste verrà risposto sollecitamente con lo stesso mezzo di comunicazione usato.

Relativamente alle problematiche di carattere generale di maggiore rilevanza verranno informate anche le associazioni degli enti locali.

Roma, 6 febbraio 2001

Il Ragioniere generale dello Stato: Monorchio