LEGGE 15 luglio 2002, n. 145

Disposizioni  per  il riordino della dirigenza statale e per favorire
lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
    la seguente legge:
                               ART. 1.
(Modifica  all'articolo  1  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                165).

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   sono   aggiunte,   in  fine,  le  parole:  "l'Agenzia  per  la
rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

      
                               ART. 2.
                 (Delega di funzioni dei dirigenti).

1.  All'articolo  17  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio,
possono  delegare  per  un  periodo  di  tempo  determinato, con atto
scritto  e  motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni
di  cui  alle  lettere  b),  d)  ed  e)  del comma 1 a dipendenti che
ricoprano  le  posizioni  funzionali  piu'  elevate nell'ambito degli
uffici  ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103
del codice civile".

      
                               ART. 3.
(Norme  in  materia  di  incarichi  dirigenziali  e  di  ingresso dei
     funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi    prefissati,   delle   attitudini   e   delle   capacita'
professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione
dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva  annuale  e  negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al
conferimento  degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non
si applica l'articolo 2103 del codice civile";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.    Tutti   gli   incarichi   di   funzione   dirigenziale   nelle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo, sono
conferiti  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo. Con il
provvedimento  di  conferimento  dell'incarico,  ovvero  con separato
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro  competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
individuati  l'oggetto  dell'incarico  e gli obiettivi da conseguire,
con  riferimento  alle  priorita',  ai  piani e ai programmi definiti
dall'organo  di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali
modifiche  degli  stessi  che  intervengano  nel  corso del rapporto,
nonche'  la  durata  dell'incarico,  che  deve  essere correlata agli
obiettivi  prefissati  e  che,  comunque,  non puo' eccedere, per gli
incarichi  di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine
di  tre  anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il
termine   di   cinque   anni.  Gli  incarichi  sono  rinnovabili.  Al
provvedimento  di  conferimento  dell'incarico  accede  un  contratto
individuale   con  cui  e'  definito  il  corrispondente  trattamento
economico,  nel  rispetto  dei principi definiti dall'articolo 24. E'
sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto";
c)  al  comma  3,  le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle
seguenti: "dei ruoli";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  Gli  incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono
conferiti  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei
ruoli  di  cui  all'articolo  23 o, in misura non superiore al 50 per
cento  della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai
medesimi  ruoli  ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone
in  possesso  delle  specifiche  qualita' professionali richieste dal
comma 6";
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis.  I  criteri  di  conferimento  degli  incarichi  di  funzione
dirigenziale  di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del
presente   articolo,   tengono   conto   delle   condizioni  di  pari
opportunita' di cui all'articolo 7";
f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi  da  1 a 5 possono essere
conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il limite del 10 per
cento  della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia  dei  ruoli  di  cui  all'articolo  23 e del 5 per cento della
dotazione  organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche
a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2,  ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter.  I  criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici  di  livello  dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del
presente   articolo,   tengono   conto   delle   condizioni  di  pari
opportunita' di cui all'articolo 7";
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6.  Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da  ciascuna  amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione  organica  dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei
ruoli  di  cui  all'articolo  23  e  dell'8 per cento della dotazione
organica   di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a  tempo
determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La durata di
tali  incarichi,  comunque,  non  puo' eccedere, per gli incarichi di
funzione  dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni,
e,  per  gli  altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di
cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita'
in  organismi  ed  enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o
private  con  esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in
funzioni  dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
specializzazione  professionale,  culturale  e scientifica desumibile
dalla  formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche  o  da  concrete  esperienze  di  lavoro maturate, anche
presso  amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per
l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della  docenza  universitaria,  delle  magistrature e dei ruoli degli
avvocati  e  procuratori  dello  Stato. Il trattamento economico puo'
essere   integrato  da  una  indennita'  commisurata  alla  specifica
qualificazione  professionale,  tenendo conto della temporaneita' del
rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative alle specifiche
competenze  professionali.  Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni  sono  collocati  in
aspettativa  senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianita' di
servizio";
h) il comma 7 e' abrogato;
i) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8.  Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo";
l) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10.  I  dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali  svolgono,  su  richiesta  degli organi di vertice delle
amministrazioni  che  ne  abbiano  interesse,  funzioni ispettive, di
consulenza,  studio  e  ricerca  o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di revisione
degli    enti   pubblici   in   rappresentanza   di   amministrazioni
ministeriali";
m)  al  comma  12 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano
ferme  le  disposizioni  di  cui all'articolo 2 della legge 10 agosto
2000, n. 246";
n) dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
"12-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo costituiscono norme
non derogabili dai contratti o accordi collettivi".
2.  All'articolo  21  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza
delle  direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le
garanzie  di  cui  all'articolo  5  del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita'
disciplinare   secondo   la   disciplina   contenuta   nel  contratto
collettivo,   l'impossibilita'   di  rinnovo  dello  stesso  incarico
dirigenziale.  In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione
puo',   inoltre,   revocare  l'incarico  collocando  il  dirigente  a
disposizione  dei  ruoli  di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo";
b) il comma 2 e' abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165, al primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 1"; al secondo periodo, le parole: "del ruolo unico"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dei  ruoli"  e  le  parole: "del
medesimo  ruolo  con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al
comma  3  del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dei
medesimi  ruoli  con  le  modalita' stabilite da apposito regolamento
emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,".
4.  L'articolo  23  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
"ART.  23  - (Ruolo dei dirigenti) - 1. In ogni amministrazione dello
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e'  istituito il ruolo dei
dirigenti,  che  si  articola nella prima e nella seconda fascia, nel
cui  ambito  sono  definite  apposite sezioni in modo da garantire la
eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
reclutati  attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28.
I  dirigenti  della  seconda  fascia  transitano  nella prima qualora
abbiano  ricoperto  incarichi  di  direzione  di  uffici dirigenziali
generali  o  equivalenti,  in  base ai particolari ordinamenti di cui
all'articolo  19,  comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni
senza  essere  incorsi  nelle misure previste dall'articolo 21 per le
ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
2.  E'  assicurata  la  mobilita'  dei  dirigenti  nell'ambito  delle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, nei
limiti  dei  posti  ivi  disponibili.  I  relativi provvedimenti sono
adottati,  su  domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per
la  funzione  pubblica,  sentite  l'amministrazione  di provenienza e
quella  di  destinazione.  I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano,  secondo  il  criterio della continuita' dei rapporti e
privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai
trasferimenti  e alla mobilita' in generale in ordine al mantenimento
del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine  rapporto  e  allo  stato  giuridico  legato  all'anzianita'  di
servizio  e  al  fondo di previdenza complementare. La Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica cura
una  banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle
amministrazioni dello Stato".
5.  L'articolo  28  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
"ART.  28.  -  (Accesso  alla qualifica di dirigente). - 1. L'accesso
alla  qualifica  di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso  per  esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo
delle  pubbliche  amministrazioni,  muniti  di  laurea,  che  abbiano
compiuto   almeno  cinque  anni  di  servizio,  svolti  in  posizioni
funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e' richiesto il possesso del
diploma  di  laurea.  Per  i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati  a  seguito  di  corso-concorso,  il periodo di servizio e'
ridotto  a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso
della  qualifica  di  dirigente  in  enti  e  strutture pubbliche non
ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti
del  diploma  di  laurea,  che  hanno  svolto  per almeno due anni le
funzioni  dirigenziali.  Sono,  inoltre,  ammessi  coloro  che  hanno
ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in amministrazioni
pubbliche  per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti
di  diploma  di  laurea.  Sono altresi' ammessi i cittadini italiani,
forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato,
con  servizio  continuativo  per  almeno  quattro anni presso enti od
organismi   internazionali,   esperienze   lavorative   in  posizioni
funzionali  apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso
del diploma di laurea.
3.  Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi,
con  le  modalita'  stabilite  nel  regolamento  di  cui  al comma 5,
soggetti  muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli: laurea
specialistica,  diploma  di specializzazione, dottorato di ricerca, o
altro  titolo  post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani  o  stranieri,  ovvero  da  primarie  istituzioni  formative
pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate
con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e la
Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione. Al corso-concorso
possono   essere   ammessi   dipendenti   di  ruolo  delle  pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque
anni  di  servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali  e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere
ammessi,  altresi',  dipendenti  di  strutture  private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per
i  dipendenti pubblici, secondo modalita' individuate con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono
essere  muniti  del  diploma di laurea e avere maturato almeno cinque
anni   di  esperienza  lavorativa  in  tali  posizioni  professionali
all'interno delle strutture stesse.
4.  Il  corso  di  cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed e'
seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione
presso  amministrazioni  pubbliche o private. Al termine, i candidati
sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso
e  al  periodo  di  applicazione e' corrisposta una borsa di studio a
carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
5.  Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro per la
funzione  pubblica  sentita, per la parte relativa al corso-concorso,
la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a)  le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili,
riservate  al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per
cento, al corso-concorso;
b)  la percentuale di posti che possono essere riservati al personale
di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
c)  i  criteri  per  la  composizione  e  la nomina delle commissioni
esaminatrici;
d)  le  modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la
valutazione  delle  esperienze  di  servizio  professionali  maturate
nonche',  nella  fase  di  prima  applicazione del concorso di cui al
comma  2,  una  riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale   appartenente  da  almeno  quindici  anni  alla  qualifica
apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e)   l'ammontare   delle  borse  di  studio  per  i  partecipanti  al
corso-concorso.
6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui al comma 2, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  e  disciplinato  ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione
presso   amministrazioni  italiane  e  straniere,  enti  o  organismi
internazionali,  istituti  o aziende pubbliche o private. Il medesimo
ciclo  formativo,  di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi,  puo'
svolgersi  anche in collaborazione con istituti universitari italiani
o  stranieri,  ovvero  primarie  istituzioni  formative  pubbliche  o
private.
7.  Le  amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  il  numero  dei  posti disponibili riservati alla selezione
mediante corso-concorso.
8.  Restano  ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle
qualifiche  dirigenziali  delle  carriere  diplomatica e prefettizia,
delle  Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
9.  Per  le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla
Scuola   superiore   della   pubblica  amministrazione  un  ulteriore
contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 9, pari a 1.500
migliaia  di  euro  a  decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero".
6.  E'  fatta  comunque  salva  ad ogni effetto di legge la validita'
delle  graduatorie  degli  idonei  di pubblici concorsi per l'accesso
alle  qualifiche  di  dirigente  nei  limiti temporali previsti dalle
norme vigenti.
7. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili,
le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  trovano  immediata
applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale e a quelli di direttore generale degli enti pubblici
vigilati  dallo  Stato  ove  e'  prevista  tale  figura.  I  predetti
incarichi  cessano  il  sessantesimo  giorno dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge, esercitando i titolari degli stessi in
tale    periodo    esclusivamente    le    attivita'   di   ordinaria
amministrazione. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi
attribuibili,  per  gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
non  generale,  puo'  procedersi,  entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi
ai  sensi  delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il
criterio  della  rotazione  degli  stessi  e  le  connesse  procedure
previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area
1.  Decorso  tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove
nessun   provvedimento   sia   stato   adottato.  In  sede  di  prima
applicazione  dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente articolo, ai
dirigenti  ai  quali  non  sia  riattribuito l'incarico in precedenza
svolto e' conferito un incarico di livello retributivo equivalente al
precedente. Ove cio' non sia possibile, per carenza di disponibilita'
di  idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualita'
professionali,  al dirigente e' attribuito un incarico di studio, con
il  mantenimento  del precedente trattamento economico, di durata non
superiore  ad  un  anno.  La  relativa  maggiore  spesa e' compensata
rendendo  indisponibile,  ai  fini  del  conferimento,  un  numero di
incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario,
tenendo    conto    prioritariamente   dei   posti   vacanti   presso
l'amministrazione che conferisce l'incarico.
8.  Al  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  15,  comma  1, primo periodo, le parole: "del ruolo
unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli";
b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio 1957, n. 3,"
sono  inserite  le  seguenti: "salva la deroga prevista dall'articolo
23-bis del presente decreto,".

      
                               ART. 4.
              (Concorsi per la qualifica dirigenziale).

1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto  legislativo  29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con
riserva  ai  concorsi banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del
decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, si applicano i medesimi
requisiti  di  accesso previsti dal citato decreto legislativo n. 387
del 1998.

      
                               ART. 5.
(Personale  di  cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo
                       30 marzo 2001, n. 165).

1.  Nei  limiti  del  50  per cento dei posti disponibili nell'ambito
della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di
ciascuna  amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma
3,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, previo
superamento   di   concorso   riservato  per  titoli  di  servizio  e
professionali,  da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima
data, nella seconda fascia dirigenziale.
2.  Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli
inquadramenti  previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma
2,  della  presente  legge,  con  decorrenza dalla data di entrata in
vigore dello stesso regolamento.
3.  Alle  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

      
                               ART. 6.
  (Norme in materia di incarichi presso enti, societa' e agenzie).

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di
amministrazione  o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle
societa'  controllate  o  partecipate dallo Stato, delle agenzie o di
altri  organismi  comunque  denominati,  conferite  dal Governo o dai
Ministri   nei  sei  mesi  antecedenti  la  scadenza  naturale  della
legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione
delle  Camere,  o  nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di
entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o
rinnovate  entro  sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso
tale  termine  gli  incarichi  per  i  quali non si sia provveduto si
intendono  confermati  fino  alla  loro  naturale scadenza. Le stesse
disposizioni  si  applicano  ai  rappresentanti  del  Governo  e  dei
Ministri  in  ogni  organismo  e  a  qualsiasi  livello,  nonche'  ai
componenti  di  comitati,  commissioni  e  organismi  ministeriali  e
interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.
2.  Le  nomine  di cui al presente articolo conferite o comunque rese
operative  negli  ultimi  sei mesi antecedenti la fine naturale della
tredicesima  legislatura,  nonche'  quelle  conferite o comunque rese
operative  nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data
di   insediamento  del  nuovo  Governo,  possono  essere  confermate,
revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

      
                               ART. 7.
(Modifiche  al  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo
    unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1.  Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' inserito il seguente:
"ART.  23-bis. - (Disposizioni in materia di mobilita' tra pubblico e
privato).  -  1.  In  deroga  all'articolo  60  del testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente
agli  incarichi  pubblici,  i  magistrati  ordinari, amministrativi e
contabili  e  gli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato  possono, a
domanda,  essere  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  per  lo
svolgimento  di  attivita'  presso  soggetti  e organismi, pubblici o
privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al
relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente
in  materia  di  collocamento  fuori  ruolo  nei  casi consentiti. Il
periodo  di  aspettativa  comporta  il  mantenimento  della qualifica
posseduta.   E'   sempre   ammessa   la  ricongiunzione  dei  periodi
contributivi  a  domanda  dell'interessato,  ai  sensi  della legge 7
febbraio  1979,  n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative
nelle   quali  abbia  maturato  gli  anni  di  contribuzione.  Quando
l'incarico   e'   espletato   presso   organismi   operanti  in  sede
internazionale,  la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e' a
carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione
di destinazione non disponga altrimenti.
2.  I  dirigenti  di  cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a
domanda  in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi
incarichi  di  cui  al  comma 1 del presente articolo, salvo motivato
diniego dell'amministrazione di appartenenza.
3.  Per  i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli
avvocati  e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano
il  collocamento  in  aspettativa,  fatta  salva  per  i  medesimi la
facolta' di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti diversi dalle
amministrazioni  pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa
di  cui  al  comma  1  non  puo'  superare  i  cinque  anni  e non e'
computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5.  L'aspettativa  per lo svolgimento di attivita' o incarichi presso
soggetti  privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1
non puo' comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato addetto a funzioni
di  vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha
stipulato  contratti  o  formulato  pareri  o  avvisi  su contratti o
concesso  autorizzazioni  a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che si intende svolgere sia
presso  una  impresa,  il  divieto si estende anche al caso in cui le
predette  attivita'  istituzionali  abbiano  interessato imprese che,
anche  indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile;
b)  il  personale  intende  svolgere attivita' in organismi e imprese
private  che,  per  la  loro natura o la loro attivita', in relazione
alle  funzioni  precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento
all'immagine   dell'amministrazione   o   comprometterne  il  normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6.  Il  dirigente  non  puo',  nei  successivi  due  anni,  ricoprire
incarichi  che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla
lettera a) del comma 5.
7.  Sulla  base  di  appositi  protocolli  di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per
singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il
consenso  dell'interessato,  l'assegnazione  temporanea  di personale
presso  imprese  private.  I  protocolli disciplinano le funzioni, le
modalita'  di  inserimento  e l'eventuale attribuzione di un compenso
aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.
8.  Il  servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il  periodo  di
assegnazione   temporanea  di  cui  al  comma  7  costituisce  titolo
valutabile ai fini della progressione di carriera.
9.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  trovano  comunque
applicazione  nei  confronti  del personale militare e delle Forze di
polizia, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10.  Con  regolamento  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono individuati i soggetti
privati  e  gli  organismi  internazionali  di  cui al comma 1 e sono
definite   le   modalita'  e  le  procedure  attuative  del  presente
articolo".
2.  All'articolo  101  del  testo  unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23-bis  del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali
e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure
di  mobilita'  per  effetto  del  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro.  Alla  cessazione  dell'incarico,  il  segretario  comunale o
provinciale   viene   collocato  nella  posizione  di  disponibilita'
nell'ambito dell'albo di appartenenza".
3.  Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' inserito il seguente:
"ART. 17-bis. - (Vicedirigenza) - 1. La contrattazione collettiva del
comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della
vicedirigenza   nella  quale  e'  ricompreso  il  personale  laureato
appartenente   alle   posizioni   C2   e   C3,   che  abbia  maturato
complessivamente cinque anni di anzianita' in dette posizioni o nelle
corrispondenti  qualifiche  VIII  e IX del precedente ordinamento. In
sede  di  prima applicazione la disposizione di cui al presente comma
si  estende  al  personale  non laureato che, in possesso degli altri
requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali
per  l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti
possono  delegare  ai  vice  dirigenti  parte delle competenze di cui
all'articolo 17.
2.  La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al
personale  dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo
1,  comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e
C3  del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni e' definita
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze. Restano salve le competenze
delle   regioni   e   degli  enti  locali  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 27".
4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  dopo  il  secondo  periodo,  e'  inserito  il  seguente: "I
professionisti   degli   enti  pubblici,  gia'  appartenenti  alla  X
qualifica  funzionale,  i  ricercatori  e  i  tecnologi degli enti di
ricerca,  compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere
aggiuntivo  di  spesa  a  carico  delle  amministrazioni interessate,
unitamente  alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale
autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni".
5.  Dalla  disposizione di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      
                               ART. 8.
   (Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).

1.  L'articolo  1  della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e' sostituito
dal seguente:
"ART.  1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche
di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  puo',  previa  autorizzazione  della  Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, con
decreto  dell'amministrazione  interessata, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze,
essere  collocato  fuori  ruolo per assumere un impiego o un incarico
temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi
internazionali,  nonche'  esercitare  funzioni,  anche  di  carattere
continuativo,  presso  Stati  esteri. Il collocamento fuori ruolo, il
cui  contingente  non  puo'  superare complessivamente le cinquecento
unita',  e'  disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme,
puo'  essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di
detta  scadenza.  Resta  salvo  quanto  disposto dall'articolo 32 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.  In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, puo'
essere  concessa  dall'amministrazione  di  appartenenza  l'immediata
utilizzazione   dell'impiegato   presso   gli   enti   od   organismi
internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo".
2.   Per   i  cittadini  italiani  collocati  fuori  ruolo  ai  sensi
dell'articolo  1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito
dal  comma  1  del  presente  articolo,  fatte  salve le disposizioni
eventualmente  piu'  favorevoli  previste  dalle  amministrazioni  di
appartenenza,   il  servizio  prestato  presso  enti,  organizzazioni
internazionali  o  Stati esteri e' computato per intero ai fini della
progressione   della   carriera,   dell'attribuzione   degli  aumenti
periodici  di  stipendio  e,  secondo  le  modalita'  stabilite dalla
medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza
e previdenza, nonche' ai fini della valutazione dei titoli.
3.  All'articolo  1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dopo  le  parole:  "o  di  fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "o
svolge altra forma di collaborazione autorizzata".

      
                               ART. 9.
(Accesso  di  dipendenti  privati  allo  svolgimento  di  incarichi e
                     attivita' internazionali).

1.  E'  istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco
per  l'iscrizione  delle imprese private che siano disposte a fornire
proprio  personale  di  cittadinanza  italiana, per ricoprire posti o
incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
2.  Per  l'iscrizione  all'elenco  di  cui  al  comma  1,  le imprese
interessate  inoltrano  al Ministero degli affari esteri le richieste
di iscrizione indicando espressamente:
a) l'area di attivita' in cui operano;
b) gli enti od organismi internazionali di interesse;
c)  i  settori  professionali  ed  il numero massimo di candidati che
intendono fornire;
d)  l'impegno  a  mantenere  il  posto  di  lavoro  senza  diritto al
trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti
o  incarichi  presso  enti  o organismi internazionali, con eventuale
indicazione della durata massima dell'aspettativa.
3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al
comma  1  avviene,  nei  limiti  dei  posti  vacanti,  sulla  base di
professionalita',   esperienza   e   conoscenze  tecnico-scientifiche
possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della
carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale
che  disponga di analoghe caratteristiche e puo' essere disposta solo
a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.
4.  Gli  incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione
di  alcuna  indennita'  o  emolumento,  comunque denominato, da parte
delle amministrazioni pubbliche italiane.

      
                              ART. 10.
                    (Disposizioni di attuazione).

1.  Con  uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite  le  modalita'  e  le  procedure attuative dell'articolo 28,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, come
sostituito  dall'articolo  3,  comma 5, della presente legge, nonche'
degli articoli 8 e 9 della presente legge.
2.  Con  regolamento,  da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione  pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  sono  disciplinati:  le  modalita'  di istituzione,
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dei ruoli dei dirigenti delle
amministrazioni  dello  Stato nonche' le procedure e le modalita' per
l'inquadramento,  nella  fase  di  prima attuazione, dei dirigenti di
prima  e  seconda  fascia  del  ruolo  unico  nei ruoli delle singole
amministrazioni,  fatta  salva  la  possibilita'  per il dirigente di
optare  per  il  rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il
reclutamento   tramite   procedura   concorsuale;   le  modalita'  di
utilizzazione  dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
di  uffici  dirigenziali; le modalita' di elezione del componente del
comitato  dei  garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  come modificato dall'articolo 3, comma 3,
della  presente  legge.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  di tale
regolamento  e'  abrogato  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
3.  La  disciplina  relativa  alle  disposizioni  di  cui  al comma 3
dell'articolo   7,   che   si   applicano  a  decorrere  dal  periodo
contrattuale  successivo  a  quello  in corso alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  resta  affidata  alla contrattazione
collettiva,  sulla  base  di  atti  di  indirizzo del Ministro per la
funzione  pubblica  all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche   amministrazioni   (ARAN)  anche  per  la  parte  relativa
all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.

      
                              ART. 11.
                           (Norma finale).

1.  In  tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali
nelle  quali  e'  espressamente  o implicitamente richiamato il ruolo
unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli
dei dirigenti delle singole amministrazioni.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 15 luglio 2002

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli