- Il PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
- Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
- Visti gli articoli
55, comma 1, e 57, lettera o), della legge 17
maggio 1999, n. 144;
- Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
- Acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti della Camera del deputati e del Senato
della Repubblica;
- Viste le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni dell'11 e del 22 febbraio
2000;
- Sulla proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della
sanita' e delle politiche agricole e forestali;
- E m a n a
- il seguente decreto
legislativo:
- Capo I
- Disposizioni
in materia di premi dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
- Art. 1.
- Ambito di
applicazione delle gestioni
- 1. A decorrere dal 1o
gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica30 giugno
1965, n. 1124, e successive modifiche ed
integrazioni, di seguito denominato "testo
unico", nell'ambito della gestione industria
di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono
- individuate, ai fini
tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
- a) industria, per le
attivita': manifatturiere, estrattive,
impiantistiche; di produzione e distribuzione
dell'energia, gas ed
- acqua; dell'edilizia;
dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello
spettacolo; per le relative attivita' ausiliarie;
- b) artigianato, per
le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) terziario, per le
attivita': commerciali, ivi comprese quelle
turistiche; di produzione, intermediazione e
prestazione dei servizi anche finanziari; per le
attivita' professionali ed artistiche: per le
relative attivita' ausiliarie;
- d) altre attivita',
per le attivita' non rientranti fra quelle di cui
alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle
svolte dagli enti
- pubblici, compresi lo
Stato e gli enti locali, e quelle di cui
all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge
9 marzo 1989, n.88.
- 2. A ciascuna delle
quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite
le attivita' protette di cui all'articolo 1 del
testo unico.
-
- Art. 2.
- Classificazione
dei datori di lavoro
- 1. I datori di lavoro
indicati all'articolo 9 del testo unico sono
classificati nelle gestioni individuate
all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni e integrazioni.
- 2. Per i settori non
ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni e integrazioni e per i soggetti non
classificabili ai sensi del comma 1, la
classificazione e' disposta dall'INAIL.
- 3. Avverso i
provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 e'
dato ricorso al consiglio di amministrazione
dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la
procedura indicata nell'articolo 45 del testo
unico.
- 4. I datori di lavoro
devono denunciare all'INAIL le modifiche
soggettive ed oggettive che comportino la
variazione della classificazione prevista dal
presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del
testo unico.
-
- Art. 3.
- Tariffe dei
premi
- 1. Fermo restando
l'equilibrio finanziario complessivo della
gestione industria, per ciascuna delle gestioni
di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su
delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, le relative modalita'
di applicazione, tenendo conto dell'andamento
infortunistico aziendale e dell'attuazione delle
norme
- di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche'
degli oneri che concorrono alla determinazione
dei tassi di premio.
- 2. In sede di prima
applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono
aggiornate entro il triennio successivo alla data
di entrata in vigore delle stesse.
- 3. Ogni tariffa
stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in
essa comprese, il tasso di premio nella misura
corrispon- dente al relativo rischio medio
nazionale in modo da includere l'onere
finanziario di cui al secondo comma dell'ar-
ticolo 39 del testo unico.
- 4. In considerazione
della peculiarita' dell'attivita' espletata, sono
introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori
autonomi artigiani, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del
consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali
forme e livelli tariffari che, assicurando un
trattamento minimo di tutela obbligatoria,
consentano flessibilita' nella scelta degli
stessi, anche in considerazione delle iniziative
intraprese per migliorare il livello di sicurezza
e
- salute sul lavoro.
- 5. Le tariffe dei
premi relative al triennio 2000-2002, si
applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000. Fino
all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in
applicazione dei decreti ministeriali di
approvazione delle suddette tariffe, il premio
anticipato di cui all'articolo 44 del testo unico
e successive modificazioni, e' calcolato sulla
base della tariffa dei premi in vigore al 31
dicembre 1999, e' versato provvisoriamente nella
misura del 95 per cento dell'importo cosi'
determinato. Limitatamente all'anno 2000 i
termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma,
e dall'articolo 44, secondo
- comma, del testo
unico, e successive modificazioni, sono prorogati
al 16 marzo. Il decreto ministeriale di
approvazione delle tariffe fissera', nelle
relative modalita' di applicazione, i criteri per
eventuali conguagli.
- 6. Ferma restando la
possibilita' di modifica con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL, la
misura massima dei tassi medi nazionali e'
ridotta al 130 per mille.
- 7. Ai fini del
finanziamento del disavanzo della gestione
agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e
2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai
sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o),
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative
disposizioni attuative. Per gli anni successivi,
nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa
e' autorizzata subordi- natamente all'adozione
dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cuiall'articolo 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
-
- Art. 4.
- Assicurazione
dei lavoratori dell'area dirigenziale
- 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, fermo restando quanto disposto dagli
articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti
all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie pro- fessionali i dipendenti
dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo
unico, appartenenti all'area dirigenziale anche
qualo- ra vigano previsioni, contrattuali o di
legge, di tutela con polizze privatistiche. La
retribuzione valevole ai fini contribu- tivi e
risarcitivi e' pari al massimale per la
liquidazione delle rendite, di cui all'articolo
116, comma 3, del testo unico. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, su
delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, vengono individuati i riferimenti
tariffari per la classificazione delle
lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.
- 2. I premi versati
anteriormente alla data dell'entrata in vigore
del presente decreto legislativo conservano la
loro efficacia anche ai fini delle relative
prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata
in vigore del presente decreto legislativo, la
retribuzione valevole ai fini della
determinazione del premio e' quella indicata nel
comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o
malattie professionali che comportino l'obbligo
per l'INAIL di corrispondere prestazioni per pe-
riodi antecedenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, il relativo
rapporto assicurativo decorre dalla data
dell'evento indennizzato.
- 3. Ferma restando la
decorrenza dell'obbligo assicurativo e del
diritto alle prestazioni dalla data di cui al
comma 1, in sede di prima applicazione, i termini
per la presentazione delle denunce di cui
all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
-
- Art. 5.
- Assicurazione
dei lavoratori parasubordinati
- 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono soggetti all'obbligo
assicurativo i lavoratori parasubordinati
indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
e integrazioni, qualora svolgano le attivita'
previste dall'articolo 1 del testo unico o, per
l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano,
non in via occasionale, di veicoli a motore da
essi personalmente condotti.
- 2. Ai fini
dell'assicurazione INAIL il committente e' tenuto
a tutti gli adempimenti del datore di lavoro
previsti dal testo unico.
- 3. Il premio
assicurativo e' ripartito nella misura di un
terzo a carico del lavoratore e di due terzi a
carico del committente.
- 4. Ai fini del
calcolo del premio la base imponibile e'
costituita dai compensi effettivamente percepiti,
salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma
3, del testo unico. Il tasso applicabile
all'attivita' svolta dal lavoratore e' quello
dell'azienda qualora l'attivita' stessa sia
inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario,
dovra' essere quello dell'attivita'
effettivamente svolta.
- 5. Ferma restando la
decorrenza dell'obbligo assicurativo e del
diritto alle prestazioni dalla data di cui al
comma 1, in sede di prima applicazione, i termini
per la presentazione delle denunce di cui
all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
-
- Art. 6.
- Assicurazione
degli sportivi professionisti
- 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono soggetti all'obbligo
assicurativo gli sportivi professionisti
dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del
testo unico, anche qualora vigano previsioni,
contrattuali o di legge, di tutela con polizze
privatistiche. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza so- ciale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, su delibera del consiglio di
amministrazione
- dell'INAIL, saranno
stabilite le retribuzioni e i relativi
riferimenti tariffari ai fini della
determinazione del premio
- assicurativo.
- 2. Ferma restando la
decorrenza dell'obbligo assicurativo e del
diritto alle prestazioni dalla data di cui al
comma 1, in sede di prima applicazione, i termini
per la presentazione delle denunce di cui
all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
-
- Art. 7.
- Lavoratori
italiani operanti nei Paesi extracomunitari
- 1. Le tariffe di cui
all'articolo 3 si applicano anche per le
attivita' svolte dai lavoratori italiani operanti
nei Paesi
- extracomunitari, di
cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398.
- 2. In caso di
insussistenza dell'ultima condizione indicata
nell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
160, i datori di lavoro sono tenuti al paga-
mento, nei confronti dell'INAIL, di un premio
integrativo, da applicarsi con decorrenza dalla
data di entrata in vigore del suddetto
decreto-legge, a copertura delle prestazioni
dovute dall'Istituto stesso ai sensi del testo
unico. La mi- sura del premio integrativo e'
determinata con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL. I premi versati
anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo restano acquisiti e
conservano la loro efficacia anche ai fini delle
relative prestazioni.
-
- Art. 8.
- Retribuzioni
di ragguaglio
- 1. All'articolo 30 il
quarto comma del testo unico e' sostituito dal
seguente: "Nei casi in cui i prestatori
d'opera non percepiscano retribuzione fissa o
comunque la remunerazione non sia accettabile, si
assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse
di salari medi o convenzionali, la retribuzione
valida ai fini della determinazione del minimale
di legge per la liquidazione delle rendite di cui
all'articolo 116, comma 3.".
-
- Capo II
- Disposizioni
in materia di prestazioni
-
- Art. 9.
- Rettifica per
errore
- 1. Le prestazioni a
qualunque titolo erogate dall'istituto
assicuratore possono essere rettificate dallo
stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi
natura commesso in sede di attribuzione,
erogazione o riliquidazione delle prestazioni.
Salvo i casi di dolo o colpa grave
dell'interessato accertati giudizialmente,
l'istituto assicuratore puo' esercitare la
facolta' di rettifica entro dieci anni dalla data
di comunicazione dell'originario provvedimento
errato.
- 2. In caso di
mutamento della diagnosi medica e della
valutazione da parte dell'istituto assicuratore
successiva- mente al riconoscimento delle
prestazioni, l'errore, purche' non riconducibile
a dolo o colpa grave dell'interessato ac- certati
giudizialmente, assume rilevanza ai fini della
rettifica solo se accertato con i criteri, metodi
e strumenti di indagine disponibili all'atto del
provvedimento originario.
- 3. L'errore non
rettificabile comporta il mantenimento delle
prestazioni economiche in godimento al momento in
cui l'errore stesso e' stato rilevato.
- 4. E' abrogato il
primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
- 5. I soggetti nei cui
confronti si e' proceduto a rettifica delle
prestazioni sulla base della normativa precedente
possono chiedere all'istituto assicuratore il
riesame del provvedimento.
- 6. Nei casi
prescritti o definiti con sentenza passata in
giudicato, la domanda deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. In caso di accoglimento la
riattribuzione della prestazione decorre dal
primo giorno del mese successivo alla domanda
- e non da' diritto
alla restituzione di somme arretrate.
- 7. Nei casi non
prescritti o non definiti con sentenza passata in
giudicato, per la presentazione della domanda si
applica, se piu' favorevole, il termine di cui al
comma 6. In caso di accoglimento della domanda,
la riattribuzione della prestazione avverra' con
decorrenza dalla data di annullamento o di
riduzione della stessa.
-
- Art. 10.
- Malattie
professionali
- 1. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto
legislativo, e' costituita una commissione
scientifica per l'elaborazione e la revisione
periodica dell'elenco delle malattie di cui
all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli
articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non
piu' di quindici componenti in rappresentanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
del Ministero della sanita', del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dell'Istituto superiore della sanita',
del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto
italiano di medicina sociale, dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA), nonche' delle Aziende
sanitarie locali (ASL) su designazione dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le
- province autonome di
Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono
stabilite la composizione e le norne di
funzionamento della commissione stessa.
- 2. Per l'espletamento
della sua attivita' la commissione si puo'
avvalere della collaborazione di istituti ed enti
di ricerca.
- 3. Alla modifica e
all'integrazione delle tabelle di cui agli
articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su
proposta della commissione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanita', sentite le organizzazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative.
- 4. Fermo restando che
sono considerate malattie professionali anche
quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma
3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine
professionale, l'elenco delle malattie di cui
all'articolo 139 del testo unico conterra' anche
liste di malattie di probabile e di possibile
origine lavorativa, da tenere sotto osserva-
zione ai fini della revisione delle tabelle delle
malattie professionali di cui agli articoli 3 e
211 del testo unico.
- Gli aggiornamenti
dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale
con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su proposta della commissione
di cui al comma 1. La trasmissione della copia
della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2,
del testo unico e successive modificazioni e
integrazioni, e' effettuata, oltre che alla
azienda sanitaria locale, anche alla sede
dell'istituto assicuratore competente per
territorio.
- 5. Ai fini del
presente articolo, e' istituito, presso la banca
dati INAIL, il registro nazionale delle malattie
causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al
registro possono accedere, in ragione della
specificita' di ruolo e competenza e nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni ed
integrazioni, oltre la commissione di cui al
comma 1, le strutture del Servizio sanitario
nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e
gli altri soggetti pubblici cui, per legge o
regolamento, sono attribuiti compiti in materia
di protezione della salute e di sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro.
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- Art. 11.
- Rivalutazione
delle rendite
- 1. Con effetto
dall'anno 2000 e a decorrere dal 1o luglio di
ciascun anno la retribuzione di riferimento per
la liqui-da- zione delle rendite corrisposte
dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro
relativamente a tutte le gestioni di appar-
tenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente,
con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e con il Ministro della sanita', nei
casi previsti dalla normativa vigente, su
delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, sulla base della va- riazione
effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati intervenuta rispetto
all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come
sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno
in cui scattera' la variazione retributiva minima
non inferiore al 10 per cento fissata
all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione
presa a base per l'ultima rivalutazione
effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
- 2. I principi di cui
al comma 1 si applicano anche alle rendite
corrisposte da altri enti gestori
dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.
-
- Art. 12.
- Infortunio in
itinere
- 1. All'articolo 2 e
all'articolo 210 del testo unico e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
- "Salvo il caso
di interruzione o deviazione del tutto
indipendenti dal lavoro o, comunque, non
necessitate, l'assicu- razione comprende gli
infortuni occorsi alle persone assicurate durante
il normale percorso di andata e ritorno dal luogo
di abitazione a quello di lavoro, durante il
normale percorso che collega due luoghi di lavoro
se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e,
qualora non sia presente un servizio di mensa
aziendale, durante il normale percorso di an-
data e ritorno dal luogo di lavoro a quello di
consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e
la deviazione si inten- dono necessitate quando
sono dovute a cause di forza maggiore, ad
esigenze essenziali ed improrogabili o
all'adepimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo
del mezzo di tra- sporto privato, purche'
necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli
infortuni direttamente cagionati dall'abuso di
alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti
del conducente sprovvisto della prescritta
abilitazione di guida.".
-
- Art. 13.
- Danno
biologico
- 1. In attesa della
definizione di carattere generale di danno
biologico e dei criteri per la determinazione del
relativo
- risarcimento, il
presente articolo definisce, in via sperimentale,
ai fini della tutela dell'assicurazione
obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali il danno biologico come la
lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile
di valutazione medico legale, della persona. Le
prestazioni per il ristoro del danno biologico
sono determinate in misura indipendente dalla
capacita' di produzione del reddito del
danneggiato.
- 2. In caso di danno
biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro e a malattie professionali verificatisi o
denunciati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e
sostegno sociale, in luogo della prestazione di
cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del
testo unico, eroga l'indennizzo previsto e
regolato dalle seguenti disposizioni:
- a) le menomazioni
conseguenti alle lesioni dell'integrita'
psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in
base a specifica "tabella delle
menomazioni", comprensiva degli aspetti
dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menoma-
zioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed
inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale,
dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella
misura indicata nell'apposita "tabella
indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento
all'eta' dell'assicurato al momento della
guarigione clinica. Non si applica il disposto
dell'ar- ticolo 91 del testo unico;
- b) le menomazioni di
grado pari o superiore al 16 per cento danno
diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di
rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle
stesse, commisurata al grado della menomazione,
alla retribuzione dell'assicurato e al
coefficiente di cui all'apposita "tabella
dei coefficienti", che costituiscono indici
di determinazione della percentuale di
retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in
rela- zione alla categoria di attivita'
lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla
ricollocabilita' dello stesso. La retri- buzione,
determinata con le modalita' e i criteri previsti
dal testo unico, viene moltiplicata per il
coefficiente di cui alla "tabella dei
coefficienti". La corrispondente quota di
rendita, rapportata al grado di menomazione, e'
liquidata con le modalita' e i criteri di cui
all'articolo 74 del testo unico.
- 3. Le tabelle di cui
alle lettere a) e b), i relativi criteri
applicativi e i successivi adeguamenti sono
approvati con de- creto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede
di prima attuazione il decreto ministeriale e'
emanato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del pre- sente decreto legislativo.
- 4. Entro dieci anni
dalla data dell'infortunio, o quindici anni se
trattasi di malattia professionale, qualora le
condizioni
- dell'assicurato,
dichiarato guarito senza postumi d'invalidita'
permanente o con postumi che non raggiungono il
minimo per l'indennizzabilita' in capitale o per
l'indennizzabilita' in rendita, dovessero
aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della
malattia professionale in misura da raggiungere
l'indennizzabilita' in capitale o in rendita,
l'as- sicurato stesso puo' chiedere all'istituto
assicuratore la liquidazione del capitale o della
rendita, formulando la do- manda nei modi e nei
termini stabiliti per la revisione della rendita
in caso di aggravamento. L'importo della rendita
e' decurtato dell'importo dell'eventuale
indennizzo in capitale gia' corrisposto.
- La revisione
dell'indennizzo in capitale, per aggravamento
della menomazione sopravvenuto nei termini di cui
sopra, puo' avvenire una sola volta. Per le
malattie neoplastiche, per la silicosi e
l'asbestosi e per le malattie infettive e
parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini
della liquidazione della rendita, puo' essere
presentata anche oltre i limiti temporali di cui
sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente
revisione.
- 5. Nel caso in cui
l'assicurato, gia' colpito da uno o piu' eventi
lesivi rientranti nella disciplina delle presenti
dispo- sizioni, subisca un nuovo evento lesivo si
procede alla valutazione complessiva dei postumi
ed alla liquidazione di un'unica rendita o
dell'indennizzo in capitale corrispondente al
grado complessivo della menomazione
dell'integrita' psicofisica. L'importo della
nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale
e' decurtato dell'importo dell'eventuale
indennizzo in capitale gia' corrisposto e non
recuperato.
- 6. Il grado di
menomazione dell'integrita' psicofisica causato
da infortunio sul lavoro o malattia
professionale, quando risulti aggravato da
menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da
fatti estranei al lavoro o da infortuni o
malattie professionali verificatisi o denunciate
prima della data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati
in rendita, deve essere rapportato non
all'integrita' psicofisica completa, ma a quella
ridotta per effetto delle preesistenti
menomazioni, il rapporto e' espresso da una
frazione in cui il denominatore in- dica il grado
d'integrita' psicofisica preesistente e il
numeratore la differenza tra questa ed il grado
d'integrita' psico- fisica residuato dopo
l'infortunio o la malattia professionale. Quando
per le conseguenze degli infortuni o delle ma-
lattie professionali verificatisi o denunciate
prima della data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui al com- ma 3 l'assicurato
percepisca una rendita o sia stato liquidato in
capitale ai sensi del testo unico, il grado di
meno- mazione conseguente al nuovo infortunio o
alla nuova malattia professionale viene valutato
senza tenere conto delle
- preesistenze. In tale
caso, l'assicurato continuera' a percepire
l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di
infortuni o malattie professionali verificatisi o
denunciate prima della data sopra indicata.
- 7. La misura della
rendita puo' essere riveduta, nei modi e nei
termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del
testo uni- co. La rendita puo' anche essere
soppressa nel caso di recupero dell'integrita'
psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile
in rendita. In tale caso, qualora il grado di
menomazione accertato sia compreso nel limite
inden- nizzabile in capitale, viene corrisposto
l'indennizzo in capitale calcolato con
riferimento all'eta' dell'assicurato al momento
della soppressione della rendita.
- 3. Quando per le
condizioni della lesione non sia ancora
accertabile il grado di menomazione
dell'integrita' psico- fisica e sia, comunque,
presumibile che questa rientri nei limiti
dell'indennizzo in capitale, l'istituto
assicuratore puo' liquidare un indennizzo in
capitale in misura provvisoria, dandone
comunicazione all'interessato entro trenta giorni
dalla data di ricevimento del certificato medico
constatante la cessazione dell'inabilita'
temporanea assoluta, con riserva di procedere a
liquidazione definitiva non prima di sei mesi e
non oltre un anno dalla data di ricevimento del
predetto certificato medico. In ogni caso
l'indennizzo definitivo non puo' essere inferiore
a quello provvisoriamente liquidato.
- 9. In caso di morte
dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto
assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in
capi- tale, e' dovuto un indennizzo proporzionale
al tempo trascorso tra la data della guarigione
clinica e la morte.
- 10. Per
l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico
si fa riferimento esclusivamente alla quota di
rendita di cui al comma 2, lettera b).
- 11. Per quanto non
previsto dalle presenti disposizioni, si applica
la normativa del testo unico, in quanto
compatibile.
- 12. All'onere
derivante dalla prima applicazione del presente
articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si
fa fronte con un'addizionale sui premi e
contributi assicurativi nella misura e con le
modalita' stabilite con decreto del Mini- stro
del lavoro e della previdenza sociale di cui al
comma 3.
-
- Capo III
- Disposizioni
in materia di semplificazione e snellimento delle
procedure
-
- Art. 14.
- Norme in
materia di procedure e speditezza dell'azione
amministrativa
- 1. Al fine di
garantire maggiore speditezza all'azione
amministrativa, il consiglio di amministrazione
dell'INAIL puo'
- adottare delibere
intese a semplificare e a snellire aspetti
procedurali della disciplina dell'assicurazione
conto gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Tali delibere sono soggette
all'approvazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. La presente disposizione non si
applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti
soggettivi.
- 2. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, i datori di lavoro soggetti alle
disposi- zioni del testo unico debbono comunicare
all'INAIL. ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 12 del mede- simo testo unico, il
codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati
dal servizio contestualmente all'instaurazione
del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In
caso di omessa o errata comunicazione e'
applicata una sanzione am- ministrativa di lire
centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti
dalla comminazione di detta sanzione si applicano
le
- disposizioni di cui
all'articolo 197 del testo unico e successive
modificazioni e integrazioni.
-
- Capo IV
- Disposizioni
in materia di riordinamento dei compiti e della
gestione del Casellario centrale infortuni.
-
- Art. 15.
- Natura e
funzione del Casellario centrale infortuni
- 1. Il Casellario
centrale infortuni, di seguito denominato
Casellario, svolge con autonomia gestionale una
funzione pubblica, sotto la vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
avvalendosi della struttura e delle ri- sorse
organizzative poste a disposizione dall'INAIL, il
quale provvede alle relative necessita',
determinate secondo le indicazioni dell'organo di
governo del Casellario, di cui all'articolo 19,
comma 2, mediante previsione di spesa su separato
capitolo nell'ambito del bilancio dell'Istituto.
- 2. Il Casellario e'
titolare della banca dati, relativa agli
infortuni professionali e non professionali ed
alle malattie
- professionali, la
quale viene alimentata dai soggetti indicati
nell'articolo 17, in seguito denominati utenti.
-
- Art. 16.
- Compiti del
Casellario
- 1. Il Casellario
svolge i seguenti compiti:
- a) archiviare,
conservare, comunicare agli utenti dati, relativi
a casi d'infortunio professionale e non
professionale e di malattia professionale, i
quali importino invalidita' permanente o morte,
anche a prescindere da uno specifico evento
lesivo;
- b) elaborare i dati,
mediante procedure informatiche, che consentano
l'ottimizzazione della loro utilizzazione anche
in forma aggregata da parte dei soggetti
autorizzati;
- c) favorire
l'integrazione ed il raccordo della propria banca
dati con altre analoghe a livello nazionale e
sovranazio- nale, nonche' con quelle a carattere
previdenziale.
- 2. Puo', altresi',
fornire dati in forma aggregata per indagini
conoscitive alle istituzioni pubbliche e private
di studi e ricerche.
-
- Art. 17.
- Utenti del
Casellario
- 1. Sono autorizzati
all'accesso alle informazioni contenute nella
banca dati:
- a) gli istituti che
esercitano l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro;
- b) gli enti che
esercitano, congiuntamente o disgiuntamente,
l'assicurazione contro i rischi di infortunio e
l'assicura- zione conto i rischi derivanti dalla
circolazione di automezzi, soggetti al controllo
dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP).
-
- Art. 18.
- Obblighi e
diritti degli utenti
- 1. Gli utenti sono
tenuti a comunicare al Casellario i casi
d'invalidita' derivanti da infortunio
professionale e non o da
- malattia
professionale, il relativo grado ed eventuali
variazioni o altri casi d'invalidita' o di morte,
comunque accertati
- nell'esercizio delle
loro funzioni istituzionali.
- 2. I soggetti di cui
al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati
relativi a casi d'infortunio professionale e non
profes- sionale e di malattia professionale, i
quali importino invalidita' permanente o morte,
nonche' dati in forma aggregata per indagini
conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche
indipendentemente dal verificarsi di un evento
lesivo.
- 3. Le comunicazioni
relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono
essere effettuate nei termini e con le modalita'
indicati nel regolamento di esecuzione, di cui
all'articolo 22.
- 4. Gli utenti
rispondono in proprio, ai sensi della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e
integra- zioni, della utilizzazione dei dati
acquisiti dal Casellario.
- 5. Per consentire
l'adeguamento delle strutture organizzative ed
informative, l'obbligo di cui al comma 1 relativo
agli enti che esercitano l'assicurazione contro i
rischi derivanti dalla circolazione di automezzi
decorre a partire dall'anno successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento di
esecuzione di cui all'articolo 22.
-
- Art. 19.
- Organi del
Casellario
- 1. Gli organi del
Casellario sono:
- a) comitato di
gestione;
- b) presidente;
- c) il dirigente
responsabile del casellario.
- 2. Il comitato di
gestione, di seguito denominato comitato, e'
composto da:
- a) un rappresentante
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante
dell'INAIL;
- c) un rappresentante
dell'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA);
- d) un rappresentante
dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;
- e) un rappresentante
dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
- f) un rappresentante
delle imprese di assicurazione designato
dall'Associazione nazionale tra le imprese
assicuratrici (A.N.I.A.);
- g) il dirigente
responsabile del Casellario, designato
dall'INAIL;
- h) due esperti, uno
in materia di assicurazione e uno in materia di
discipline statistiche, designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
- Su delibera del
comitato di gestione approvata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo' essere variata la composizione del comitato
medesimo in funzione delle esigenze emergenti.
- 3. I membri, nominati
con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, durano in carica quattro anni
e possono essere confermati per una sola volta.
Il comitato e' validamente costituito con la
presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza
assoluta. Il comitato svolge i seguenti compiti:
- a) stabilisce le
modalita' per l'acquisizione e la gestione dei
dati;
- b) determina le linee
generali e i criteri di massima per la gestione
del servizio;
- c) delibera il
regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22;
- d) determina i
contributi dovuti dagli utenti, in base alla
spesa effettivamente sostenuta;
- e) sovrintende in
genere al funzionamento ed alla gestione del
Casellario, adottando i necessari provvedimenti;
- f) delibera,
annualmente, il bilancio di previsione e il conto
consuntivo della gestione e lo sottopone al
consiglio di
- amministrazione
dell'INAIL.
- 4. Il presidente:
- a) ha la
rappresentanza legale del Casellario;
- b) assume i
provvedimenti di carattere indilazionabile,
sottoponendoli a ratifica del comitato nella
prima riunione utile.
- 5. Il dirigente
responsabile del Casellario:
- a) cura l'esecuzione
delle deliberazioni del comitato;
- b) dirige i servizi
e, sulla base delle deliberazioni del comitato,
organizza il funzionamento di essi;
- c) segnala al
comitato i casi di inadempienza da parte degli
utenti;
- d) firma gli atti di
gestione in conformita' alla disciplina di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
succes- sive modificazioni e integrazioni,
nonche' gli altri la cui firma sia a lui delegata
dal presidente;
- e) esercita in genere
tutte le attribuzioni a lui demandate dal
comitato;
- f) svolge una
funzione di collegamento con le strutture
competenti dell'INAIL, in ordine all'acquisizione
e gestione delle risorse ed alla regolazione dei
flussi finanziari nell'ambito del bilancio
dell'INAIL.
-
- Art. 20.
- S a n z i o n
i
- 1. L'inosservanza
degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1,
comporta l'applicazione di una sanzione
amministra- tiva di L. 50.000, maggiorata del 10
per cento in ogni caso di reiterazione.
- Ai proventi derivanti
dalla comminazione di detta sanzione si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo
unico, e successive modificazioni e integrazioni.
-
- Art. 21.
- Contributi
- 1. Le spese per le
modifiche strutturali, l'aggiornamento delle
tecnologie, il funzionamento in genere del
Casellario sono anticipate dall'INAIL e,
successivamente, ripartite tra gli utenti di cui
all'articolo 17.
- 2. Il contributo
viene determinato, annualmente, dal comitato, in
base alla spesa effettivamente sostenuta per il
ser- vizio e commisurato ad una percentuale dei
premi e contributi di assicurazione, ivi
compresi, nel limite del 10 per cento i premi di
assicurazione relativi alla responsabilita'
civile auto, incassati nell'anno di riferimento.
-
- Art. 22.
- Regolamento
di esecuzione
- 1. Le norme di
esecuzione del presente capo, nonche' le
modalita' di individuazione dei responsabili del
trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza
degli accessi nel rispetto della legge 31
dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con
regolamento, adottato dal comitato entro novanta
giorni dal suo insediamento ed approvato con
decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
- 2. Sono abrogate le
disposizioni incompatibili con le norme di cui al
presente capo.
-
- Capo V
- Interventi
per il miglioramento delle misure di prevenzione
-
- Art. 23.
- Programmi e
progetti in materia di sicurezza e igiene del
lavoro
- 1. E' istituito, in
via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in
seno alla contabilita' generale dell'INAIL,
apposita evidenza finalizzata, nel limite
consentito dalla normativa comunitaria, ad
interventi di sostegno di:
- a) programmi di
adeguamento delle strutture e dell'organizzazione
alle normative di sicurezza e igiene del lavoro
delle piccole e medie imprese e dei settori
agricolo e artigianale, in attuazione del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni;
- b) progetti per
favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e suc- cessive
modificazioni, anche tramite la produzione di
strumenti e prodotti informatici, multimediali,
grafico visivi e banche dati, da rendere
disponibili per chiunque in forma gratuita o a
costo di produzione.
- 2. Per il
finanziamento degli interventi di cui al comma 1,
con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono determinate, in misura
percentuale, sulla base delle risultanze del
bilancio, le risorse economiche da conferire nei
limiti di com- plessivi 600 miliardi di lire.
- 3. Nell'ambito dei
poteri programmatori, l'INAIL determina:
- a) i criteri di
priorita' per l'ammissione dei progetti, avendo
particolare riguardo all'ambito lavorativo in cui
risulta piu'
- accentuato il
fenomeno infortunistico;
- b) le modalita' per
la formulazione dei progetti;
- c) i termini di
presentazione dei progetti;
- d) l'entita' delle
risorse da destinare annualmente alle finalita'
di cui al comma 1 con particolare riguardo ai
program- mi di adeguamento delle strutture e
dell'organizzazione alla normativa in materia di
sicurezza e di igiene sul lavoro.
- 4. La determinazione
di cui al comma 3 e' sottoposta all'approvazione
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
- 5. Il consiglio di
amministrazione dell'INAIL, sulla base dei
principi e dei criteri definiti dalle norme
regolamentari di cui al comma 3, provvede
all'approvazione dei singoli progetti.
-
- Art. 24.
- Progetti
formativi e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche
- 1. Il consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in
via sperimentale, per il triennio 1999-2001,
d'intesa con le regioni, in raccordo con quanto
stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla
promozione e al finanziamento dei progetti
formativi di riqualificazione professionale degli
invalidi del lavoro, nonche', in tutto o in
parte, dei progetti per l'abbattimento delle
barriere architettoniche nelle piccole e medie
imprese e nelle imprese agricole e artigiane che
sono tenute a mantenere in servizio o che
assumono invalidi del
- lavoro,
determinandone gli stanziamenti in relazione ai
maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di
lotta all'evasione
- contributiva nel
limite di 150 miliardi complessivi.
- 2. Sulla base degli
indirizzi programmatici di cui al comma 1, il
consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce
i criteri e le modalita' per l'approvazione dei
singoli progetti in analogia a quanto previsto
dall'articolo 23, comma 3.
-
- Capo VI
- Primi
interventi di riordino dell'assicurazione
infortuni in agricoltura
-
- Art. 25.
- Denuncia
degli infortuni sul lavoro
- 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, l'obbligo di denuncia degli
infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238 e
239 del testo unico e' posto a carico del datore
di lavoro, per gli operai agricoli a tem- po
determinato, e a carico del titolare del nucleo
di appartenenza dell'infortunato, per i
lavoratori agricoli autonomi.
- 2. Le modalita'
operative per la denuncia di cui al comma 1 sono
stabilite con delibera del consiglio di
amministra- zione dell'INAIL da approvarsi con
decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
-
- Art. 26.
- Verifiche
ispettive per l'evasione e l'elusione
assicurativa
- 1. Sulla base delle
risultanze dell'istruttoria per la liquidazione
delle prestazioni per infortuni o malattia
professiona- le, l'INAIL provvede ad effettuare
adeguati controlli ispettivi circa la regolarita'
assicurativa delle aziende di riferi- mento,
nell'ambito di piani di attivita' concordati con
I'INPS.
-
- Art. 27.
- Banca dati
- 1. L'INAIL provvede a
realizzare, in raccordo con l'INPS e con
l'Anagrafe delle aziende agricole di cui
all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le
informazioni sulle aziende assicu- rate, una
banca dati per i rischi professionali in
agricoltura in modo da rilevare informazioni su
specifici andamenti infortunistici, distintamente
per diverse realta' produttive e per diverse zone
territoriali, nonche' informazioni sulle cause e
circostanze dell'evento lesivo, al fine di
valutarne l'incidenza economica per settore, e in
modo da formulare ipotesi di condizioni di
equilibrio finanziario che tengano conto del
rapporto di equilibrio fra solidarieta' di
categoria e solidarieta' generale.
- 2. Alla banca dati di
cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente
rappresentative del settore.
-
- Art. 28.
- Rideterminazione
dei contributi
- 1. Ai fini del
riequilibrio e del risanamento della gestione
agricoltura, compatibilmente con la specificita'
del settore, fermo restando quanto disposto dagli
articoli 257 e 262 del testo unico, e' previsto,
per glianni 2001-2005, un incre- mento dei
contributi in quota capitaria dovuti dai
lavoratori autonomi agricoli nella misura massima
complessiva del 50 per cento.
- 2. Per gli anni 2001
e 2002, l'incremento dei contributi di cui al
comma 1 e' fissato nella misura del 12,5 per
cento per ciascun anno; per gli anni successivi,
la misura dell'incremento e' stabilita con
decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL.
- 3. Con effetto
dall'anno 2001 le aliquote contributive per i
lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate
del 12,5 per cento.
- 4. A decorrere
dall'anno 2001, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, puo' essere determinata
la quota parte dei proventi derivanti dalla
dismissione dei beni e dei diritti immobiliari
dell'INAIL destinata a riduzione dell'incremento
dei contributi del settore agricolo previsto dal
presente articolo. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
- Dato a Roma, addi' 23
febbraio 2000
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