DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 422
Regolamento   recante   norme   per   l'individuazione   dei   titoli
professionali   del  personale  da  utilizzare  presso  le  pubbliche
amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e
disciplina degli interventi formativi.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la legge 7 giugno 2000, n. 150, ed in particolare l'articolo
5;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
19 aprile 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  individua i titoli per l'accesso del
personale  da  utilizzare  per  le  attività  di  informazione  e di
comunicazione,   disciplina  i  modelli  formativi  finalizzati  alla
qualificazione   professionale  del  personale  che  già  svolge  le
attività   di   informazione  e  di  comunicazione  nelle  pubbliche
amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei soggetti privati
e  pubblici  abilitati  allo  svolgimento  di  attività formative in
materia    di    informazione   e   comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si applicano alle
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad eccezione delle regioni a
statuto  ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano.
                               Art. 2.
    Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione

  1.  L'esercizio  delle attività di comunicazione nell'ambito degli
uffici per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di
cui  all'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150, fatte salve le
norme vigenti nei diversi ordinamenti che disciplinano l'accesso alle
qualifiche,  e'  subordinato  al  possesso  dei  requisiti  di cui ai
successivi commi 2 e 4.
  2.  Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il
personale   appartenente   a   qualifiche   comprese   nell'area   di
inquadramento  C  del contratto collettivo nazionale di lavoro per il
comparto  Ministeri  o  in  aree equivalenti dei contratti collettivi
nazionali  di  lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le
altre   amministrazioni   pubbliche   cui   si  applica  il  presente
regolamento,  e'  richiesto  il  possesso  del  diploma  di laurea in
scienze  della  comunicazione,  del  diploma  di  laurea in relazioni
pubbliche  e  altre  lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i
laureati  in  discipline diverse, del titolo di specializzazione o di
perfezionamento  post-laurea  o  di  altri  titoli  post-universitari
rilasciati   in   comunicazione   o  relazioni  pubbliche  e  materie
assimilate   da  università  ed  istituti  universitari  pubblici  e
privati,  ovvero  di  master  in  comunicazione  conseguito presso la
Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione  e,  se di durata
almeno  equivalente,  presso  il  Formez,  la  Scuola superiore della
pubblica  amministrazione  locale  e  altre  scuole pubbliche nonche'
presso  strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato B al
presente regolamento.
  3.  Ai  fini  della  individuazione  dei  titoli  di  studio per le
categorie  di  personale  di  cui al comma 2, e' comunque fatta salva
l'applicazione, secondo criteri di equivalenza, delle disposizioni di
cui  al  regolamento  in materia di autonomia didattica degli atenei,
adottato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997,  n.  127,  con  decreto  del  Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
  4. Nessun requisito specifico e' richiesto per il personale diverso
da  quello  di  cui  al  comma 2. Agli uffici per le relazioni con il
pubblico  non  puo'  essere adibito personale appartenente ad aree di
inquadramento  inferiore alla B del contratto collettivo nazionale di
lavoro  per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  per  i  comparti di contrattazione
riguardanti  le  altre  amministrazioni  pubbliche  cui si applica il
presente regolamento.
  5.  Per l'assegnazione all'ufficio per le relazioni con il pubblico
o  strutture analoghe, le amministrazioni prevedono, relativamente al
personale  di  cui  al  comma  4, la frequenza di corsi di formazione
teorico-pratici,  organizzati,  in  relazione  allo specifico profilo
professionale  da  ricoprire, sulla base dei modelli formativi di cui
al successivo articolo 7.
  6.  Ciascuna amministrazione provvede, nell'esercizio della propria
potestà  regolamentare,  ad  adottare  atti  di organizzazione degli
uffici   per  le  relazioni  con  il  pubblico  in  coerenza  con  le
disposizioni di cui ai precedenti commi.
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano alle
procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore del
presente regolamento. Il personale assunto per effetto delle suddette
procedure  qualora  non  in possesso dei requisiti di cui al comma 2,
dovrà  svolgere il programma formativo di cui al successivo articolo
6.
                               Art. 3.
    Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione

  1.  L'esercizio  delle  attività di informazione nell'ambito degli
uffici  stampa  di  cui  all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.
150,  e' subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti
dai  vigenti  ordinamenti  e  disposizioni contrattuali in materia di
accesso  agli  impieghi  nelle pubbliche amministrazioni, al possesso
del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei
pubblicisti  dell'albo  nazionale dei giornalisti di cui all'articolo
26  della  legge  3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge
funzioni  di  capo  ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni.
  2.  Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti
e' altresi' richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli
uffici  lo  prevede,  coadiuva  il capo ufficio stampa nell'esercizio
delle   funzioni   istituzionali,  anche  nell'intrattenere  rapporti
diretti  con  la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del
personale  di  cui  all'articolo  16 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
  3.  Nessun  requisito  professionale  specifico e' richiesto per il
personale  addetto  all'ufficio  con  mansioni  non  rientranti nelle
previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
  4.  Le  amministrazioni  che  hanno  istituito  un  ufficio  stampa
provvedono,  nell'ambito  della  potestà  organizzativa prevista dal
proprio   ordinamento,   ad   adottare  gli  atti  di  organizzazione
dell'ufficio  in  conformità  alle disposizioni di cui ai precedenti
commi.
                               Art. 4.
          Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

  1.   In   caso  di  affidamento  a  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione   europea   delle   funzioni   di  comunicazione  di  cui
all'articolo  2 e di informazione di cui all'articolo 3, si applicano
le  disposizioni  di  cui  all'articolo 38,  commi 2 e 3, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, e successive modificazioni ed
integrazioni.
                               Art. 5.
                Soggetti estranei all'amministrazione

  1.  Il  conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio per
le  relazioni  con  il  pubblico  e di strutture assimilate e di capo
ufficio  stampa  a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e'
subordinato al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2
e 3.
                               Art. 6.
                     Norma di prima applicazione

  1.  In  fase  di  prima  applicazione  del presente regolamento, le
amministrazioni  possono  confermare l'attribuzione delle funzioni di
comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione di cui ai commi
1  e  2  dell'articolo  3  al  personale  dei ruoli organici che già
svolgono  tali  funzioni. La conferma puo' essere effettuata anche se
il  predetto  personale e' sfornito dei titoli specifici previsti per
l'accesso,   e,   relativamente   all'esercizio   delle  funzioni  di
informazione,   in   mancanza   del   requisito  professionale  della
iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti.
  2.  Le  amministrazioni,  per  la  conferma dell'attribuzione delle
funzioni già svolte dal personale in servizio, prevedono, sulla base
dei  modelli  individuati  dal  successivo  articolo 7, l'adozione di
programmi  formativi  nei  limiti  delle  proprie  disponibilità  di
bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione
della  Scuola  superiore della pubblica amministrazione, della Scuola
superiore  delle  pubblica  amministrazione locale, del Formez, degli
istituti   e   delle   scuole   di  formazione  esistenti  presso  le
amministrazioni  stesse, delle università ed istituti universitari e
di  altri  soggetti  pubblici e di società private specializzate nel
settore.  I  programmi  annuali della Scuola superiore della pubblica
amministrazione  e  del Formez sono conseguentemente adeguati per far
fronte prioritariamente alle esigenze formative previste dal presente
regolamento.
  3.  Le attività formative del personale in servizio sono portate a
compimento dalle amministrazioni entro ventiquattro mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento.
  4.  E' esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di
cui  al  comma  2  il  personale  in  servizio,  già in possesso dei
requisiti  di  cui  agli articoli 2 e 3 o che ha frequentato corsi di
formazione in comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle
previste  dall'allegato  A,  lettera  A),  del  presente regolamento,
organizzati  dalla  Scuola  superiore della pubblica amministrazione,
dal  Formez,  dalla  Scuola  superiore della pubblica amministrazione
locale,  da  università  ed  istituti  universitari  e  altre scuole
pubbliche  nonche'  strutture  private  aventi  i  requisiti  di  cui
all'allegato  B al presente regolamento. I moduli formativi, relativi
ai  contenuti  previsti nel percorso didattico di cui all'allegato A,
già   erogati   dalle   pubbliche  amministrazioni  potranno  essere
computabili  sul  piano  quantitativo ai fini dell'assolvimento degli
interventi formativi di cui al successivo articolo 7.
  5.   Il  personale  confermato  nell'esercizio  delle  funzioni  di
comunicazione  ed  informazione e' assegnato ad altre funzioni se non
svolge,  nel  termine  di  cui  al  comma  3,  il programma formativo
previsto  in  relazione  alla  tipologia  e al livello della funzione
svolta presso l'amministrazione di appartenenza.
                               Art. 7.
                        Interventi formativi

  1.  Le  strutture  pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi
dell'articolo 4,  comma  2,  della  legge  7  giugno  2000,  n.  150,
l'attività  di  formazione ed aggiornamento per il personale già in
servizio  presso  gli  uffici  che  si  occupano  di comunicazione ed
informazione,   definiscono  i  programmi  formativi  secondo  quanto
previsto   nell'allegato  A  che  costituisce  parte  integrante  del
presente regolamento.
                               Art. 8.
      Strutture private abilitate alle attività di formazione

  1.  Per  le  attività  di  formazione  di  cui  all'articolo  6 le
amministrazioni   possono   avvalersi,   oltre  che  delle  strutture
pubbliche  della  formazione individuate all'articolo 4 della legge 7
giugno  2000,  n.  150,  anche  di  strutture  private  con specifica
esperienza e specializzazione nel settore.
  2.  Le  strutture  private  di  cui  al  comma 1, sono ammesse alla
selezione  per  lo  svolgimento  delle attività di formazione di cui
all'articolo 6 previa verifica da parte delle singole amministrazioni
della  sussistenza  dei  requisiti minimi individuati nell'allegato B
che costituisce parte integrante del presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 settembre 2001

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Frattini,  Ministro per la funzione
                                     pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 232
                                                           Allegato A
                                                (articolo 7, comma 1)

      CRITERI, MODALITà E CONTENUTI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

A)  Durata  dei  corsi  e  degli  altri interventi di comunicazione e
aggiornamento.
  Per  i responsabili degli uffici per le relazioni con il pubblico e
strutture  assimilate  e  per  i  capi  uffici  stampa gli interventi
formativi  devono  avere  una  durata  minima  di  novanta ore per il
personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento
svolga  l'attività  di  comunicazione  od informazione da almeno due
anni  e  di  centoventi  ore  ove  il  periodo  sia inferiore. Per il
restante  personale  degli uffici sopra indicati i corsi devono avere
una durata minima di sessanta ore se con anzianità nella funzione di
almeno  due  anni  all'entrata in vigore del regolamento e di novanta
ore ove il periodo sia inferiore.

B) Modalità.
  L'organizzazione   e   la  sequenza  dei  contenuti  devono  essere
progettate secondo una articolazione modulare nella quale ogni modulo
sia  caratterizzato  da  una autoconsistenza tematica e finalizzata a
raggiungere   obiettivi   didattici  propri  (conoscenze  generali  e
specialistiche, capacità, atteggiamenti e stili professionali).
  Tenuto  conto  delle  caratteristiche professionali e di esperienza
dei    partecipanti    alle    attività   formative,   deve   essere
metodologicamente  privilegiato  un  modello didattico principalmente
fondato su:
    lezioni  sui  fondamentali  modelli scientifici che sottendono le
pratiche comunicative;
    laboratori  per  la  sperimentazione  di  tecnologie  e  processi
innovativi in tema di comunicazione;
    incontri  spot  con  testimonianze  di  eccellenza  relativi agli
uffici  per  le relazioni con il pubblico e gli uffici stampa e, piu'
in generale alla comunicazione pubblica e di pubblica utilità.
  I  corsi  per  il  personale  degli  uffici per le relazioni con il
pubblico e le altre strutture analoghe e degli uffici stampa dovranno
avere  una  parte  comune non superiore al trenta per cento del monte
orario  complessivo  sui  fondamenti  normativi  e tematici di comune
interesse.  Le  amministrazioni  potranno  avvalersi dei pacchetti in
autoistruzione  predisposti  e  messi  a  disposizione  dalla  Scuola
superiore  della  pubblica  amministrazione  in collaborazione con il
Formez.  La  fruizione dei contenuti in autoistruzione e' considerata
utile  ai  fini  del  raggiungimento  del numero di ore di formazione
previsto nelle diverse ipotesi.
    I    corsi    dovranno,    inoltre,   prevedere   approfondimenti
differenziati  sia  in  relazione alla specificità delle funzioni di
comunicazione   ed  informazione  che  in  relazione  al  livello  di
responsabilità  dei  destinatari. I corsi si concluderanno con prove
finali di profitto.

C) Supporti multimediali e formazione a distanza.
  Le attività formative sono svolte con supporti multimediali. Parte
dei  contenuti individuati alla successiva lettera E) e per un numero
di ore non superiore al cinquanta per cento del monte ore complessivo
dei   singoli  programmi  formativi,  puo'  essere  erogata  mediante
formazione  a  distanza  (F.A.D.).  I relativi moduli dovranno essere
progettati  secondo  criteri  di  coerenza con i moduli di erogazione
d'aula e dovranno prevedere test di verifica, valutazione e controllo
del percorso di apprendimento del discente.

D) Organizzazione.
  I partecipanti ai corsi non devono superare, di norma, il numero di
venticinque per assicurare il massimo possibile di interazione. Tutti
gli  interventi  formativi per il personale che già svolge attività
di  informazione  e  comunicazione  dovranno  assicurare,  attraverso
lezioni,  esercitazioni  pratiche,  case  studies,  simulazioni anche
operative,  confronto  con  testimoni,  un'adeguata trattazione delle
discipline  specifiche  della  comunicazione  e dell'informazione con
particolare riferimento all'attività delle istituzioni pubbliche.
  La partecipazione ai corsi e' obbligatoria.
  La  frequenza  non  puo' essere inferiore all'ottanta per cento del
totale delle ore complessive previste al punto A).
  La frequenza deve essere attestata dalle strutture di formazione.

E) Contenuti.
  Nell'ambito  dei corsi devono essere trattati, di norma, i seguenti
temi:
    tendenza  ed  evoluzione  della comunicazione e dell'informazione
istituzionale e di interesse generale;
    analisi    dei    processi    di   trasformazione   dei   sistemi
amministrativi;
    il  quadro normativo riguardante l'informazione, la comunicazione
pubblica, la stampa, la privacy;
    le  tecniche e strumenti della comunicazione e dell'informazione,
l'utilizzo  delle  nuove  tecnologie  e  qualità della comunicazione
pubblica su Internet;
    la  predisposizione  dei  piani  annuali di comunicazione e delle
campagne di informazione;
    il marketing nel sistema pubblico;
    la comunicazione interna e la comunicazione organizzativa;
    logiche organizzative e strategie comunicative;
    le tecniche di relazioni pubbliche;
    la comunicazione interpersonale;
    i new media;
    tecniche   di   elaborazione   dei   messaggi   e   prodotti   di
comunicazione;
    tecniche di valutazione dei progetti e prodotti comunicativi.
                                                           Allegato B
                                                (articolo 8, comma 2)

REQUISITI  PER  LA  SELEZIONE  DELLE STRUTTURE PRIVATE ABILITATE ALLE
                      ATTIVITà DI FORMAZIONE.

  A) Adozione, nella pianificazione esecutiva della formazione che si
intende erogare, dei modelli formativi di cui all'allegato A previsto
dall'art. 7 del regolamento.
  B)  Comprovata  esperienza  pluriennale  accumulata nel campo della
formazione  in generale, di cui per almeno un biennio nel campo della
formazione del personale di pubbliche amministrazioni.
  C)   Documentata   competenza   nello   specifico   settore   della
comunicazione e delle pubbliche relazioni.
  D)  Livello  professionale  dei  formatori  che  devono  essere  di
accertata   competenza   ed   esperienza  (docenza  universitaria  in
discipline  relative  alla  comunicazione  e  pubbliche  relazioni  e
docenza   universitaria   relativa  alle  discipline  amministrative,
iscrizioni  ad  albi  ed  associazioni  professionali  relativi  alla
comunicazione,  all'informazione  e relazioni pubbliche da almeno tre
anni,  funzioni  dirigenziali  in  strutture  pubbliche  e private in
settori  relativi  alla  progettazione organizzativa ed alla gestione
dei   sistemi   di   informazione/comunicazione,   altre  analoghe  e
qualificate figure professionali).
  E)  Valutazione  continua delle attività formative, sia attraverso
strumenti di autovalutazione, sia attraverso strumenti di valutazione
di impatto dell'intervento formativo dopo il ritorno dei partecipanti
nelle rispettive amministrazioni.
  F) Capacità logistiche e stabilità economica e finanziaria.
  G)  Ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione
e disponibilità di sale multimediali attrezzate.