DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2000, n. 448
Regolamento recante modalità e procedure per il trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle regioni ed agli enti locali, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-02-2001

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare l'articolo 7, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997 ed in particolare l'articolo 7;

Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;

Visti in particolare gli articoli 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, recante disposizioni relative all'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'articolo 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 con il quale è stata individuata la rete stradale regionale;

Considerato opportuno e necessario definire le modalità e le procedure di individuazione del personale da trasferire dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle regioni ed agli enti locali, nonchè quelle di trasferimento;

Considerato che nella seduta del 14 settembre 2000, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato, città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole allo schema di protocollo d'intesa fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l'individuazione delle procedure per il trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il parere espresso, nella seduta del 14 settembre 2000, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;

Sentita l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza della Sezione consultiva degli atti normativi del 9 ottobre 2000;

Acquisito, in data 13 dicembre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) in attuazione del conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

Art. 2.

1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS), entro dieci giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, che individua le sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale, comunica per iscritto ai dipendenti l'elenco di dette sedi.

2. Il personale presenta, a seguito della comunicazione di cui al comma 1, entro quindici giorni, domanda di trasferimento, indicando una o più sedi nell'ambito della propria o altra regione, in ordine di preferenza, tra quelle individuate dalla Conferenza unificata ovvero domanda di permanenza nei ruoli dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). In tale ultima ipotesi la mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza. La comunicazione dell'amministrazione contiene uno schema di domanda predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 3.

1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone per ogni regione graduatorie provinciali sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella A allegata al presente regolamento. Nel caso in cui le domande di trasferimento risultino inferiori al numero individuato per ciascuna regione si procede all'individuazione del restante personale da trasferire nell'ambito territoriale provinciale, attingendo dalle predette graduatorie provinciali predisposte per i dipendenti che hanno presentato domande di permanenza nei ruoli dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e per quelli che abbiano indicato sedi diverse da quelle della provincia di appartenenza e nelle quali non siano stati utilmente collocati.

2. Se le domande di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) dispone il trasferimento sulla base dei criteri e punteggi indicati nella tabella A di cui al comma precedente.

3. Alla formazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. Le graduatorie sono immediatamente trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di cui al successivo articolo 7.

Art. 4.

1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito secondo le seguenti voci: personale delle aree (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, eventuale ad personam, arricchimento ed esperienza professionale, aumento periodico di anzianità maturata, elemento distintivo della retribuzione, elemento retributivo differenziato, indennità operativa, premio di produzione); personale dirigente (minimo contrattuale, mensilità aggiuntiva, aumenti periodici di anzianità, indennità di funzione e super minimo individuale) ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione.

2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle amministrazioni di destinazione.

Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.

Art. 5.

1. La equiparazione tra le professionalità possedute dal personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali è la seguente:

CCNL ANAS - Area

CCNL Enti locali - Categoria

C1, C

A1

B2

B1

B1

B3

B

C1

A1

D1

A

D3

Dirigente

Dirigente

Art. 6.

1. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso l'Ente nazionale per le strade (ANAS). Il personale trasferito può permanere, a domanda, nel regime previdenziale in godimento.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'assegnazione alle regioni e agli enti locali del personale trasferito entro dieci giorni dalla formulazione delle graduatorie di cui al comma 3, dell'articolo 3.

Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 2000

p. Il Presidente: Bassanini

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 292