LEGGE COSTITUZIONALE 23 ottobre 2002, n.1
Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Gazzetta Ufficiale N. 252 del 26 Ottobre 2002

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 ottobre 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli