LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
 
   La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

   la seguente legge:
                               Art. 1.
         (Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto
          della corruzione e delle altre forme di illecito
             all'interno della pubblica amministrazione)
   1.  E'  istituito  l'Alto  Commissario  per  la  prevenzione  e il
contrasto   della   corruzione   e  delle  altre  forme  di  illecito
all'interno  della  pubblica  amministrazione,  di seguito denominato
"Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente
del Consiglio dei ministri.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
   3.  Il  Governo  adotta,  su proposta del Ministro per la funzione
pubblica,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  un  regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto
a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al
fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
   4.  L'Alto  Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza
dei seguenti principi fondamentali:
   a)  principio  di trasparenza e libero accesso alla documentazione
amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
   b)    libero    accesso   alle   banche   dati   delle   pubbliche
amministrazioni;
   c)  facolta'  di  esercitare  le  proprie  funzioni d'ufficio o su
istanza delle pubbliche amministrazioni;
   d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei
ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
   e)   supporto   di   un   ufficio  composto  da  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i
rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e'
equiparato  ad  ogni  effetto  di  legge  a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza;
   f)  obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e alla Corte dei
conti nei casi previsti dalla legge;
   g)  rispetto  delle competenze regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
   5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  582.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2002, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
medesimo.
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
(Commissione per le adozioni internazionali)
   1.  All'articolo  38  della  legge  4  maggio  1983,  n. 184, come
sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2. La Commissione e' composta da:
   a)  un  presidente  nominato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore
minorile  ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica
esperienza;
   b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   c)  un  rappresentante  del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
   d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
   e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
   f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
   g) un rappresentante del Ministero della salute;
   h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
   i)    un    rappresentante    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
   l)   tre   rappresentanti   della   Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
   m)  tre  rappresentanti  designati, sulla base di apposito decreto
del  Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari
a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle
associazioni familiari";
   b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
   2.  Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico del bilancio dello Stato e, a tal fine,
sono   corrispondentemente   rideterminati  i  trattamenti  economici
corrisposti,  a  qualsiasi  titolo,  ai componenti della Commissione,
previsti  dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983
nel  testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
   3.  Le  spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a  L'Aja  il  29 maggio 1993, previste dall'articolo 9 della legge 31
dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unita'
previsionale  di  base 3.1.5.1 "Fondo per le politiche sociali" dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali  sono  trasferite  all'unita'  previsionale  di  base 3.1.5.2
"Presidenza del Consiglio dei ministri" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze, con esclusione della quota
di  minori  entrate,  pari  a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo
3  della  citata  legge  n.  476  del  1998,  e dall'articolo 4 della
medesima legge n. 476 del 1998.
Art. 3.
   (Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile.
   Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998)
   1.  I  commi  7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, sono abrogati.
   2.  L'articolo  10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e'
sostituito dal seguente:
   "3.  La  Consulta  nazionale per il servizio civile e' composta da
non  piu' di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro da lui delegato, scelti in
maggioranza  tra  rappresentanti  degli  enti e delle organizzazioni,
pubblici  e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari
del   servizio   civile   nazionale   ovvero   dei   loro   organismi
rappresentativi,   nonche'  tra  rappresentanti  degli  obiettori  di
coscienza  e  dei  volontari,  delle  regioni e delle amministrazioni
pubbliche coinvolte".
   3.  Dall'attuazione  del  comma  2  non  devono  derivare  nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 4.
      (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni)
   1.  Dopo  l'articolo  7  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
   "Art. 7-bis. - (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni
di  cui  all'articolo  1, comma 2, con esclusione delle universita' e
degli  enti di ricerca, nell'ambito delle attivita' di gestione delle
risorse  umane  e  finanziarie, predispongono annualmente un piano di
formazione  del  personale, compreso quello in posizione di comando o
fuori  ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze
necessarie  in relazione agli obiettivi, nonche' della programmazione
delle  assunzioni  e  delle  innovazioni normative e tecnologiche. Il
piano  di  formazione  indica  gli obiettivi e le risorse finanziarie
necessarie,   nei  limiti  di  quelle,  a  tale  scopo,  disponibili,
prevedendo  l'impiego  delle  risorse  interne,  di  quelle statali e
comunitarie,   nonche'   le  metodologie  formative  da  adottare  in
riferimento ai diversi destinatari.
   2.  Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nonche'  gli  enti  pubblici non economici, predispongono entro il 30
gennaio  di  ogni  anno  il  piano  di  formazione del personale e lo
trasmettono,  a  fini  informativi, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al Ministero
dell'economia  e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non
oltre  il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione
del  personale,  dettati  da  esigenze  sopravvenute o straordinarie,
devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio
dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze indicando gli obiettivi e le risorse
utilizzabili,  interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi
formativi  si  da'  corso qualora, entro un mese dalla comunicazione,
non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri
-  Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia   e  delle  finanze.  Il  Dipartimento  della  funzione
pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e
le  tecnologie  relativamente  agli interventi di formazione connessi
all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 102 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000)
   1.  All'articolo  102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  nel  comma 2, le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle
seguenti: "da tre esperti".
   2.  Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico del bilancio dello Stato e, a tal fine,
sono   corrispondentemente   rideterminati  i  trattamenti  economici
corrisposti,  a  qualsiasi  titolo,  ai  componenti  del consiglio di
amministrazione  dell'Agenzia  autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari  comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102
del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel
testo  vigente  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della
presente legge.

                               Art. 6.
   (Servizi dei beni culturali)
   1.  All'articolo  10,  comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre
1998,  n. 368, alla lettera b-bis), introdotta dall'articolo 33 della
legge  28  dicembre 2001, n. 448, le parole: ", i livelli retributivi
minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego" sono
soppresse.

                               Art. 7.
   (Disposizioni in materia di mobilita'
   del personale delle pubbliche amministrazioni)
   1.  Dopo  l'articolo  34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
   "Art.   34-bis.  -  (Disposizioni  in  materia  di  mobilita'  del
personale).  - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma  2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo
3,  comma  1,  ivi  compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute
a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area,
il  livello  e la sede di destinazione per i quali si intende bandire
il  concorso  nonche',  se  necessario,  le  funzioni  e le eventuali
specifiche idoneita' richieste.
   2.  La  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze  e  le  strutture regionali e provinciali di cui all'articolo
34,  comma  3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione,
ad  assegnare il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli
articoli  33  e  34,  ovvero  interessato  ai  processi  di mobilita'
previsti   dalle  leggi  e  dai  contratti  collettivi.  Le  predette
strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi
elenchi  di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire  il  concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, le
informazioni  inviate  dalle  stesse  amministrazioni. Entro quindici
giorni  dal  ricevimento  della predetta comunicazione, la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto  con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad
assegnare  alle  amministrazioni che intendono bandire il concorso il
personale  inserito  nell'elenco  previsto dall'articolo 34, comma 2,
nonche'   collocato   in   disponibilita'   in  forza  di  specifiche
disposizioni normative.
   3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
   4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui
al  comma  1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale
per  le  posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di
personale ai sensi del comma 2.
   5.  Le  assunzioni  effettuate in violazione del presente articolo
sono  nulle  di  diritto.  Restano  ferme  le  disposizioni  previste
dall'articolo  39  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni".
   2.  All'articolo  17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266,
dopo  le  parole:  "legge  19  maggio 1986, n. 224," sono inserite le
seguenti: "nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
   3.  All'articolo  18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465,  dopo  le parole: "per le amministrazioni statali" sono inserite
le seguenti: "e per gli uffici territoriali del Governo".
   4.  All'articolo  43,  comma  19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto
disposto  dagli  articoli  33  e  34 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165".
                               Art. 8.
   (Contratti individuali dei dirigenti incaricati
   presso i collegi di revisione degli enti pubblici)
   1.   Alla  stipula  dei  contratti  individuali  con  i  dirigenti
incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello
Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto.

                               Art. 9.
   (Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici)
   1.   A   decorrere   dal  2003,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo  39  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni,  in  materia  di  programmazione delle assunzioni, con
regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro per la funzione
pubblica,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono   stabiliti   le   modalita'   e   i  criteri  con  i  quali  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, e gli
enti  pubblici  non  economici possono ricoprire i posti disponibili,
nei  limiti  della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei
delle   graduatorie   di   pubblici   concorsi   approvate  da  altre
amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
   2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
provvedono  alle  finalita'  del  presente capo secondo le rispettive
competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.

                              Art. 10.
   (Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)
   1.  Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso
giurisdizionale,  il  personale inquadrato nei ruoli della Presidenza
del  Consiglio  dei ministri in base alle procedure di cui alla legge
23  agosto  1988,  n.  400, che, alla data di entrata in vigore della
medesima  legge,  risulti  essere  in possesso dei requisiti indicati
all'articolo  38,  comma  4,  della  citata  legge,  previa  rinuncia
espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, puo' essere inquadrato,
a   domanda   e  qualora  superi  l'apposito  esame-colloquio,  nelle
posizioni   corrispondenti  a  quelle  conseguite,  a  seguito  della
definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da
dipendenti  dei  medesimi  ruoli  in possesso degli stessi requisiti.
Tale  inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata
in  vigore  della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici,
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l'anno
2002  e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.

                              Art. 11.
   (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)
   1.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2003,  per le finalita' di cui
all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in
particolare  per  la  funzionalita'  della rete di monitoraggio degli
investimenti  pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche'  ogni  progetto in corso di attuazione alla predetta data, e'
dotato   di   un  "Codice  unico  di  progetto",  che  le  competenti
amministrazioni   o   i  soggetti  aggiudicatori  richiedono  in  via
telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
   2.  Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,   disciplina   le   modalita'  e  le  procedure  necessarie  per
l'attuazione del comma 1.

                              Art. 12.
   (Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo)
   1.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo gia' in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996,
n.  665, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 13.
   (Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)
   1.  All'articolo  10  del  decreto-legge  15  gennaio  1991, n. 8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2-octies  e' aggiunto il
seguente:
   "2-nonies.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  vengono stabilite le
modalita'  di  corresponsione  dei  gettoni di presenza ai componenti
della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con
compiti  di  segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione.  All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
determinato  nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di
100.000  euro  annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero".

                              Art. 14.
   (Disposizione correttiva concernente la compatibilita'
   della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa)
   1.  All'articolo  40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  introdotto  dall'articolo  17, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  In  relazione  a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai
contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
vincoli   di   bilancio   delle   amministazioni,   si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3".
Capo II
NORME DI SEMPLIFICAZIONE
 
                              Art. 15.
   (Modifiche al testo unico di cui al decreto
   del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
   1.  Al  testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di  documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
   "Art.   19-bis.(L).  (Disposizioni  concernenti  la  dichiarazione
sostitutiva)   -   1.   La  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta',  di  cui  all'articolo  19,  che  attesta  la conformita'
all'originale  di una copia di un atto o di un documento rilasciato o
conservato  da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o
di  servizio  e  di  un  documento fiscale che deve obbligatoriamente
essere  conservato  dai  privati,  puo'  essere apposta in calce alla
copia stessa";
   b) dopo l'articolo 77 e' inserito il seguente:
   "Art.  77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1. Le disposizioni in
materia  di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III
si  applicano  a  tutte  le  fattispecie  in  cui  sia  prevista  una
certificazione  o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti
le  procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di
pubblica  utilita',  di servizi e di forniture, ancorche' regolate da
norme  speciali,  salvo  che  queste  siano  espressamente richiamate
dall'articolo 78".
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
                              Art. 16.
   (Modifica al testo unico di cui al decreto    legislativo 18 agosto
 2000, n. 267, in materia    di sanzioni amministrative per le violazioni
   delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)
   1.  Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' inserito il seguente:
   "Art.  7-bis.  -  (Sanzioni  amministrative)  -  1.  Salvo diversa
disposizione  di  legge,  per  le  violazioni  delle disposizioni dei
regolamenti   comunali   e   provinciali   si   applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
   2.  L'organo  competente  a irrogare la sanzione amministrativa e'
individuato  ai  sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689".
Capo IV
NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
 
Art. 17.
(Gestione di fondi)
   1.  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
affida  alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi
alla  realizzazione  di alloggi e residenze per studenti universitari
di  cui  alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore
della  stessa  una  commissione  sulle  somme  erogate,  a valere sui
medesimi   fondi,   nella  misura  definita  dalla  convenzione  tipo
approvata  con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
                              Art. 18.
   (Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297)
   1.  Al  decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a), dopo il numero 2) e'
inserito il seguente:
   "2-bis)   le  attivita'  di  assistenza  a  soggetti  individuali,
assimilati  e  associati ai fini della predisposizione di progetti da
presentare   nell'ambito   degli  interventi  previsti  da  programmi
dell'Unione europea;";
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole:
"dottorato  di  ricerca"  sono  inserite  le  seguenti: ", nonche' ad
assegni  di  ricerca  di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449,";
   c)  all'articolo  9, comma 2, dopo le parole: "Restano valide fino
alla  scadenza"  sono  inserite  le seguenti: ", integrate per quanto
necessario  ai  fini della gestione di tutti gli interventi di cui al
presente decreto,";
   d)  all'articolo  9,  comma  3, le parole: "fatto salvo che per la
gestione  dei  contratti  stipulati  entro  la  medesima  data"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "fatto  salvo  che  per la gestione dei
contratti   stipulati,   nonche'   per  le  attivita'  istruttorie  e
gestionali  di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la
gestione  dei  contratti,  relativamente alle domande di agevolazione
presentate  fino  alla  data  del  31  dicembre  1999  ai sensi degli
articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'universita'
e  della  ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 270 del 19
novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle
domande  presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge
24  giugno  1997,  n.  196, e successive modificazioni, con esclusivo
riferimento  all'esercizio  1998, nonche' per la completa dismissione
della  propria  quota di partecipazione al capitale delle societa' di
ricerca  istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera d),
della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni".

      
                              Art. 19.
   (Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca,
   ENEA, ISS, ISPESL e ASI)
   1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  66  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4,
comma  5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei
confronti  degli  enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia  e  l'ambiente  (ENEA),  dell'Istituto superiore di sanita'
(ISS),  dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
   2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140, e successive modificazioni,
concernente  la  concessione  di anticipazioni da parte del Ministero
degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di
progetti   di  cooperazione  allo  sviluppo  alle  universita',  sono
applicate  anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA, dell'ISS,
dell'ISPESL e dell'ASI.

      
                              Art. 20.
   (Disposizioni concernenti il Consiglio
   nazionale delle ricerche)
   1.  In  deroga  alle  disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n.
720,  i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche
in  favore  dei  propri  istituti  o  di  altre  strutture fornite di
autonomia  contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti
bancari  ad  essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio
di  cassa.  Il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche provvede a tali
trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidita' dei
suddetti istituti o strutture.

      
                              Art. 21.
   (Disposizioni in materia di ricerca industriale)
   1.  Al  fine  di  rendere  possibile  l'attivazione  di  tutti gli
strumenti   di  intervento  nel  settore  della  ricerca  industriale
previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive
modificazioni,   e  di  garantire  altresi'  il  necessario  sostegno
finanziario  ai  progetti  di  ricerca  o  formazione  presentati  al
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ai  sensi  degli  articoli  4,  5,  6  e  11 del decreto del Ministro
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
270  del  19  novembre  1997, in attuazione delle disposizioni di cui
agli  articoli  da  1  a  13  della  legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive     modificazioni,     il     Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca e' autorizzato, nell'ambito delle
direttive  per  la  ripartizione  del  Fondo per le agevolazioni alla
ricerca   di   cui  all'articolo  6,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota
non  inferiore  al  30 per cento delle complessive disponibilita' del
Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui
alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.
                              Art. 22.
   (Disposizione interpretativa)
   1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n.
1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi
ai  fini  dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed
agli  altri  corsi  di  formazione  post-base  di  cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre  1999,  n.  509,  sono  i diplomi universitari di assistente
sociale.
                              Art. 23.
   (Contributo per le iniziative del Comitato
   italiano per il 2002 Anno Internazionale
   delle Montagne e collaborazione dell'Istituto
   nazionale per la ricerca scientifica
   e tecnologica sulla montagna)
   1.  Per  concorrere  al finanziamento delle attivita' e iniziative
connesse  alla  celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne,
e' attribuito un contributo speciale di 2 milioni di euro, per l'anno
2002,   in   favore  del  "Comitato  italiano  per  il  2002  -  Anno
Internazionale  delle  Montagne". Per lo svolgimento dei suoi compiti
il   Comitato   puo'  avvalersi  della  collaborazione  dell'Istituto
nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
   2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente articolo,
determinato  in  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2002, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI
                              Art. 24.
   (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185,
   in materia di rilascio dei passaporti)
   1.  La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n.
1185, e' sostituita dalla seguente:
   "b)   i   genitori   che,   avendo  prole  minore,  non  ottengano
l'autorizzazione   del  giudice  tutelare;  l'autorizzazione  non  e'
necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore,
o quando sia titolare esclusivo della potesta' sul figlio;".
   2.  All'articolo  17  della  legge  21  novembre  1967, n. 1185, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  il  primo  periodo del primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni";
   b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
   "Il  passaporto  ordinario,  qualora  rilasciato  per  un  periodo
inferiore  a  dieci  anni,  puo'  essere rinnovato, anche prima della
scadenza,  per  periodi  complessivamente  non superiori a dieci anni
dalla data del rilascio";
   c) il quarto comma e' abrogato.
   3.  L'articolo  28  della  legge  21  novembre  1967,  n. 1185, e'
abrogato.
   4.  La  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  del primo comma
dell'articolo  17  della  legge  21  novembre  1967,  n.  1185,  come
sostituito  dalla  lettera  a)  del comma 2 del presente articolo, si
applica  ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
                              Art. 25.
   (Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorita' nazionale per
l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche)
   1.  Gli  incarichi  di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18
novembre  1995,  n.  496,  e successive modificazioni, conferiti agli
esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere
rinnovati  anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di
due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.
                              Art. 26.
   (Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni
   e fondazioni in Italia e all'estero)
   1.  Il  Ministero  degli  affari esteri puo', anche attraverso gli
istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione
nazionale  per la promozione della cultura italiana all'estero di cui
all'articolo  4  della  legge  22 dicembre 1990, n. 401, costituire o
partecipare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti di bilancio destinati agli
interventi  di  promozione  culturale  all'estero,  ad associazioni o
fondazioni  in  Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati o
enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di
grandi  progetti  di  promozione e cooperazione culturale, nonche' di
diffusione  e  promozione  della lingua italiana e delle tradizioni e
culture  locali. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e
fondazioni   devono   prevedere   che,   in   caso  di  estinzione  o
scioglimento,   il  Ministero  degli  affari  esteri  partecipa  alla
divisione   dell'attivo   patrimoniale   in   relazione   ai   propri
conferimenti.
   2.  Il  Governo  riferisce sulle iniziative assunte in conformita'
alle  disposizioni  del  presente articolo nella relazione annuale al
Parlamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22
dicembre 1990, n. 401.
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE
                              Art. 27.
   (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica
   nella pubblica amministrazione)
   1.   Nel   perseguimento   dei   fini  di  maggior  efficienza  ed
economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di modernizzazione e
sviluppo  del  Paese,  il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
nell'attivita'  di  coordinamento e di valutazione dei programmi, dei
progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo
sviluppo   dei  sistemi  informativi,  sostiene  progetti  di  grande
contenuto   innovativo,   di   rilevanza  strategica,  di  preminente
interesse  nazionale,  con  particolare  attenzione per i progetti di
carattere  intersettoriale,  con  finanziamenti aggiuntivi a carico e
nei  limiti  del  Fondo  di cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e
finanziare   progetti   del   Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie con le medesime caratteristiche.
   2.  Il  Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la societa'
dell'informazione,  individua  i  progetti  di  cui  al  comma 1, con
l'indicazione  degli  stanziamenti  necessari per la realizzazione di
ciascuno  di  essi.  Per  il  finanziamento  relativo e' istituito il
"Fondo  di  finanziamento  per  i  progetti  strategici  nel  settore
informatico",  iscritto  in  una apposita unita' previsionale di base
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.
   3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e' autorizzata
la  spesa  di  25.823.000  euro  per l'anno 2002, 51.646.000 euro per
l'anno  2003  e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
   4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera b), secondo
periodo,   della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  destinate  al
finanziamento   dei  progetti  innovativi  nel  settore  informatico,
confluiscono  nel  Fondo  di  cui  al  comma  2  e a tal fine vengono
mantenute  in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al
Fondo medesimo.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
   6.  A  decorrere  dall'anno  2005,  l'autorizzazione di spesa puo'
essere  rifinanziata  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
   7.  Il  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie assicura il
raccordo  con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle
innovazioni  che  riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale
delle pubbliche amministrazioni.
   8.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge  sono  emanati  uno  o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo
117,  sesto  comma,  della  Costituzione e dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina
vigente  le  norme  necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti
obiettivi:
   a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e
alle  imprese,  anche  con l'intervento dei privati, nel rispetto dei
principi   di   cui   all'articolo   97   della  Costituzione  e  dei
provvedimenti gia' adottati;
   b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi;
   c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
   d)  ricorso  a  procedure  telematiche  da  parte  della  pubblica
amministrazione   per   l'approvvigionamento   di   beni  e  servizi,
potenziando  i  servizi  forniti  dal Ministero dell'economia e delle
finanze  attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi
pubblici);
   e)  estensione  dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle
pubbliche    amministrazioni    e    dei   rapporti   tra   pubbliche
amministrazioni e privati;
   f)  generalizzazione  del  ricorso  a  procedure telematiche nella
contabilita' e nella tesoreria;
   g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
   h)  impiego  della  telematica  nelle  attivita' di formazione dei
dipendenti pubblici;
   i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da
parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
   9.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 8 sono adottati su proposta
congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e
le  tecnologie,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze.
   10.  All'articolo  29  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   "6.  Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il
Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali
per  quanto  riguarda  i  riflessi  sulla destinazione del personale,
procede  alla  soppressione  dell'Autorita'  per  l'informatica nella
pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17,
comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' all'istituzione
dell'Agenzia   nazionale  per  l'innovazione  tecnologica.  L'Agenzia
subentra   in   tutti   i   rapporti   giuridici   attivi  e  passivi
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del
Centro  tecnico;  subentra  altresi'  nelle  funzioni gia' svolte dai
predetti  organismi,  fatte  salve  quelle  attribuite dalla legge al
Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
   b)   al   comma   7,   lettera   b),  dopo  le  parole:  "pubblica
amministrazione  (AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6".
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA
                              Art. 28.
   (Modifiche all'allegato D annesso al decreto
   legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive
   modificazioni, concernente la riforma strutturale
   delle Forze armate)
   1.  Al  numero 4 dell'allegato D annesso al decreto legislativo 28
novembre  1997,  n.  464, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo: "Le funzioni in materia di attribuzione
degli  stipendi agli ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma,
del  testo  unico  di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458,
come  sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonche' quelle
in  materia  di  cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione
del  trattamento  normale  di  quiescenza del personale militare e di
collocamento a riposo per eta' e liquidazione del trattamento normale
di  quiescenza  del  personale  civile di cui all'articolo 2, secondo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, gia'
conferite   ai   comandanti  di  regione  militare,  sono  attribuite
all'Ispettore  logistico  dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo
delega".
                              Art. 29.
   (Disposizioni in materia di acquisti all'estero
   di materiali per l'Amministrazione della difesa)
   1.  Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo
1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
   "1-ter.  Il  divieto  di  cui  al  comma  1 non si applica per gli
acquisti   eseguiti  all'estero  dall'Amministrazione  della  difesa,
relativi  a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono
essere  forniti,  con  i  requisiti  tecnici e il grado di perfezione
richiesti,  soltanto  da  ditte  straniere. Per tali acquisti possono
essere  concesse  anticipazioni  di importo non superiore ad un terzo
dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione
di idonea garanzia".
                              Art. 30.
   (Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204)
   1.  All'articolo  2  della  legge  9  gennaio  1951,  n. 204, sono
aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
   "f-bis)  dei  militari,  dei militarizzati e volontari deceduti in
conseguenza  di  eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati
preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;
   f-ter)  dei  militari  e  dei  militarizzati  deceduti  durante le
missioni di pace".
   2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa
annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
   3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2002, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
                              Art. 31.
   (Differimento di termine)
   1.  Il  termine  previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14
novembre  2000,  n.  331,  per  l'emanazione  di  uno  o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, e' differito fino al 31 luglio
2003.
                              Art. 32.
   (Assetto giuridico, organizzativo e gestionale
   del Circolo ufficiali delle Forze armate)
   1.  Il  Circolo  ufficiali  delle Forze armate di Italia ha sede a
Roma ed e', a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di
organizzazione del Ministero della difesa.
   2.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso e'
destinato  personale  militare  e  civile nell'ambito delle dotazioni
organiche  del  Ministero  della  difesa.  Per  il funzionamento sono
utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate
mensilmente  dagli  ufficiali,  l'ammontare  delle quali e' stabilito
annualmente  dal  Ministro  della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  gli  eventuali contributi
finanziari   e   strumentali   forniti  dal  Ministero  della  difesa
nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.
   3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2 e' abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.
   4.  Le attivita' sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo
ufficiali   delle   Forze  armate  di  Italia  non  sono  considerate
commerciali  ai  sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
   5.  All'onere  derivante  dal  comma 4, pari a 10.000 euro annui a
decorrere   dall'anno   2002,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
                              Art. 33.
   (Alloggi di servizio)
   1.  Per  sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi
internazionali   operanti   nel   territorio  nazionale  e'  facolta'
dell'Amministrazione   della  difesa  assegnare  temporaneamente  gli
alloggi  di  cui  alla  legge  18  agosto 1978, n. 497, alle medesime
condizioni  ivi  previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle
Forze  armate  nazionali,  a  personale  appartenente  a Forze armate
estere impiegato presso i predetti comandi.
                              Art. 34.
   (Beneficio a favore dei congiunti del personale
   delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese
   sanitarie sostenute dal medesimo personale)
   1.  Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge
23  novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al
coniuge  e  ai  figli  superstiti,  ovvero  ai genitori o ai fratelli
conviventi  e  a carico qualora unici superstiti, del personale delle
Forze   armate   e   delle  Forze  di  polizia  deceduto  o  divenuto
permanentemente  inabile  al servizio per effetto di ferite o lesioni
di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita' operative
a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
   2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate
nello    svolgimento   di   attivita'   operative   sono   anticipate
dall'Amministrazione   di   competenza,   nei  limiti  delle  risorse
disponibili  destinate  a tali finalita', su richiesta del Comandante
di Corpo o del funzionario responsabile.
                              Art. 35.
   (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313)
   1.  All'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n.
313,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.
460,  dopo  le  parole:  "Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono
inserite  le  seguenti:  "o  del Cassiere del Ministero dell'interno,
comunque".
                              Art. 36.
   (Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo
   28 febbraio 2001, n. 53)
   1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio
2001,  n.  53,  le  parole:  "fatta  salva  la decorrenza a tutti gli
effetti"  sono  sostituite dalle seguenti: "fatta salva la decorrenza
economica".
                              Art. 37.
   (Disposizioni a favore dei congiunti del personale
   delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri)
   1.  All'articolo  6,  comma  5,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale
della  Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive
modificazioni, ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  24  aprile  1982,  n. 337, recante ordinamento del
personale    della   Polizia   di   Stato   che   espleta   attivita'
tecnico-scientifica  o  tecnica,  e successive modificazioni, dopo le
parole: "a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1,
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388," sono inserite le seguenti:
"ovvero  per  effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
   2.  All'articolo  7,  comma  2,  del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  198,  e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa
delle  azioni  criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge
23  dicembre  2000,  n.  388," sono inserite le seguenti: "ovvero per
effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di
polizia o di soccorso pubblico".
                              Art. 38.
   (Disposizioni a favore dei congiunti del personale
   del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
   1.  Possono  essere  assunti,  a  domanda, nel Corpo nazionale dei
vigili  del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente
in  prova  e  nei  profili  professionali  del  settore  dei  servizi
amministrativi,  tecnici e informatici, fino alla posizione economica
B1,  il  coniuge  o  un figlio o un fratello convivente del personale
appartenente  al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente
inabile  al  servizio,  per effetto di ferite o lesioni riportate nel
corso  di  eventi  verificatisi  a  decorrere  dal  1º  gennaio 1999,
nell'espletamento  delle  attivita'  istituzionali,  purche' siano in
possesso  dei  requisiti  previsti  per  l'accesso e nel limite delle
vacanze organiche. Per l'accesso ai profili professionali del settore
dei   servizi   amministrativi,  tecnici  e  informatici,  fino  alla
posizione   economica   B1,   restano  comunque  ferme  le  ulteriori
disposizioni vigenti in materia.
                              Art. 39.
   (Convenzioni in materia di sicurezza)
   1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno
per  il  potenziamento dell'attivita' di prevenzione, il Dipartimento
della  pubblica  sicurezza  puo'  stipulare  convenzioni con soggetti
pubblici  e  privati  dirette  a  fornire, con la contribuzione degli
stessi  soggetti,  servizi specialistici, finalizzati ad incrementare
la sicurezza pubblica.
   2.  La  contribuzione  puo'  consistere nella fornitura dei mezzi,
attrezzature,  locali,  nella  corresponsione  dei  costi  aggiuntivi
sostenuti   dal   Ministero  dell'interno,  nella  corresponsione  al
personale  impiegato  di  indennita' commisurate a quelle vigenti per
servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro   per   la  funzione  pubblica,  sentite  le  organizzazioni
sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.
   3.  Per  le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi
le  disposizioni  dell'articolo  27, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
   4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica
alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
                              Art. 40.
   (Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale
   della Polizia di Stato e regolamentazione
   dei relativi procedimenti)
   1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente
della   Repubblica   25   ottobre  1981,  n.  737,  recante  sanzioni
disciplinari   per  il  personale  dell'Amministrazione  di  pubblica
sicurezza  e  la  regolamentazione  dei  relativi  procedimenti,  con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
   b)  esclusione  della  sanzione  della deplorazione, ripartendo le
fattispecie  fra  le  sanzioni  della  pena  pecuniaria, aumentata in
misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;
   c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una
sanzione  disciplinare  puo' essere inflitta, anche in relazione alla
mutata  articolazione  del trattamento economico e tenuto conto delle
specifiche esigenze disciplinari;
   d)  adeguamento  delle  disposizioni  concernenti  la  sospensione
cautelare  dal  servizio  e la destituzione con riguardo alle vigenti
disposizioni  processuali  penali  ed  a  quelle della legge 27 marzo
2001, n. 97;
   e)   rideterminazione  degli  organi  competenti  ad  irrogare  la
sanzione,   a   decidere  in  sede  di  riesame  ed  a  svolgere  gli
accertamenti  necessari  in  relazione  alla  mutata disciplina delle
articolazioni  dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive
competenze,  nonche'  di  quelle  del  Capo  della  polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza;
   f)  aggiornamento  delle  disposizioni concernenti il procedimento
disciplinare,  con  criteri  di semplificazione e accelerazione delle
procedure,   prevedendo,  per  le  sanzioni  piu'  gravi  della  pena
pecuniaria,  un  procedimento in contraddittorio davanti ad un organo
collegiale,  con  distinzione  dei ruoli fra l'organo che sostiene la
contestazione  e  la  difesa,  nonche'  la  rideterminazione,  con le
medesime   finalita'   di   semplificazione   e   accelerazione   dei
procedimenti,  della  composizione  degli  organi  collegiali,  anche
relativamente alla partecipazione sindacale;
   g)  previsione  dei  casi,  delle  modalita' e degli effetti della
riapertura    del    procedimento    disciplinare,    nonche'   della
riabilitazione;
   h)  previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per
i  procedimenti  pendenti  alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al presente comma.
   2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere
l'abrogazione  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
737  del  1981,  previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute
coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
   3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1 sono
trasmessi  alle  organizzazioni  sindacali  rappresentative a livello
nazionale  del  personale  della  Polizia  di Stato, che esprimono il
parere  nei  successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente
ai  predetti  pareri  pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla
Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle
Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
   4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma
1,  nel  rispetto  dei principi, dei criteri direttivi, nonche' delle
procedure  stabiliti  dal presente articolo, possono essere adottate,
con uno o piu' decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI
                              Art. 41.
   (Tecnologie delle comunicazioni)
   1.  Nell'ambito  dell'attivita'  del Ministero delle comunicazioni
nel  campo  dello  sviluppo  delle  tecnologie  delle comunicazioni e
dell'informazione,  nonche' della sicurezza delle reti e della tutela
delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie    dell'informazione,   organo   tecnico-scientifico   del
Ministero  delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
e  ricerca  scientifica,  anche  mediante  convenzioni  con  enti  ed
istituti  di  ricerca  specializzati  nel settore delle poste e delle
comunicazioni,   di   predisposizione  della  normativa  tecnica,  di
certificazione  e  di  omologazione  di apparecchiature e sistemi, di
formazione  del  personale  del  Ministero  e di altre organizzazioni
pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b),
del   decreto-legge   1º  dicembre  1993,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto
superiore  delle  comunicazioni  e delle tecnologie dell'informazione
opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai
sensi  del  regio  decreto  19  agosto  1923,  n.  2483, e successive
modificazioni.
   2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al
comma   1,   all'Istituto   superiore  delle  comunicazioni  e  delle
tecnologie  dell'informazione  e'  attribuita  autonomia scientifica,
organizzativa,  amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla
legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attivita'
di  ricerca  sono  versati  all'entrata  del bilancio dello Stato per
essere   successivamente   riassegnati,   con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
delle   comunicazioni  -  centro  di  responsabilita'  amministrativa
"Istituto   superiore   delle   comunicazioni   e   delle  tecnologie
dell'informazione"  e  destinati  all'espletamento delle attivita' di
ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo della Corte dei conti,
ai  sensi  dell'articolo  3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
20,  e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza
del Ministero delle comunicazioni.
   3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge il
Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste e delle telecomunicazioni
acquista  la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni
ed  assume  tra  le  proprie attribuzioni quelle riconosciute in base
all'articolo  1,  comma  24,  della  legge 31 luglio 1997, n. 249, al
Forum  permanente  per  le  comunicazioni,  che  e'  conseguentemente
soppresso  e  nella  cui  dotazione finanziaria il Consiglio succede.
Trascorsi  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il
Consiglio  superiore  delle  comunicazioni  e'  organo consultivo del
Ministero  delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di
competenza  del  Ministero.  Con regolamento da emanare entro quattro
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su
proposta  del  Ministro  delle  comunicazioni,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  si  provvede al
riordinamento del Consiglio.
   4.  Il  Ministero  delle  comunicazioni, anche attraverso i propri
organi  periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze
compatibili  con  la  salute  umana  anche  a  supporto  degli organi
indicati  dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme
restando le competenze del Ministero della salute.
   5.  La  Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione privata
di  alta  cultura ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
comunicazioni.  La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo
del  settore  delle  comunicazioni,  da  potere  sostenere nelle sedi
nazionali  e  internazionali  competenti,  coadiuva operativamente il
Ministero   delle   comunicazioni   nella   soluzione   organica   ed
interdisciplinare   delle   problematiche   di   carattere   tecnico,
economico,  finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse
alle  attivita'  del  Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo
Stato  contribuisce  mediante  un contributo annuo per ciascuno degli
anni  2002,  2003  e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento
relative  alle  attivita'  di  ricerca. Al relativo onere si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al   Ministero  delle  comunicazioni.  Prosegue  senza  soluzione  di
continuita',  rimanendo  confermato,  il  regime convenzionale tra il
Ministero  delle  comunicazioni  e  la Fondazione Ugo Bordoni, di cui
all'atto  stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle
reciproche prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la
regolazione  dei  conseguenti  rapporti. Nell'interesse generale alla
tutela  dell'ambiente  e  della  salute  pubblica,  la Fondazione Ugo
Bordoni  realizza  altresi'  la  rete  di monitoraggio dei livelli di
campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui
all'articolo  112  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, secondo le
modalita' stabilite da apposita convenzione.
   6.   Lo   statuto,  l'organizzazione  e  i  ruoli  organici  della
Fondazione  Ugo  Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita'
indicate  al  comma  5.  I  dipendenti della Fondazione risultanti in
esubero  in  base  alla  nuova  organizzazione, e comunque fino ad un
massimo  di  80  unita', possono chiedere di essere immessi, anche in
soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e
delle    tecnologie   dell'informazione   e   del   Ministero   delle
comunicazioni,  al  quale accedono con procedure concorsuali, secondo
criteri  e  modalita'  da  definire  con  decreto  del Ministro delle
comunicazioni,  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Al  loro  inquadramento  si  provvede  nei  posti e con le qualifiche
professionali  analoghe  a  quelle  rivestite.  Al  personale immesso
compete  il  trattamento  economico  spettante agli appartenenti alla
qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza tenere conto
dell'anzianita'  giuridica  ed  economica  maturata con il precedente
rapporto.  Per  le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata
la  spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
cui  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  delle  comunicazioni. I dipendenti che hanno
presentato  domanda  di  inquadramento  possono  essere  mantenuti in
servizio  presso  la Fondazione fino al completamento delle procedure
concorsuali.
   7.  Al  fine  di  incentivare  lo  sviluppo  della radiodiffusione
televisiva  in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a
quanto  gia'  previsto  dal  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il
Ministero  delle  comunicazioni promuove attivita' di sperimentazione
di   trasmissioni   televisive   digitali   terrestri  e  di  servizi
interattivi,  con particolare riguardo alle applicazioni di carattere
innovativo  nell'area  dei  servizi pubblici e dell'interazione tra i
cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva
di  frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge
31  luglio  1997,  n.  249.  Tali attivita' sono realizzate, sotto la
vigilanza  del  Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni,  con  la  supervisione  tecnica della
Fondazione  Ugo  Bordoni  attraverso  convenzioni da stipulare tra la
medesima  Fondazione  e  soggetti  abilitati  alla sperimentazione ai
sensi  del  citato  decreto-legge  n.  5  del  2001,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n.
435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15
novembre  2001,  pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  284  del  6  dicembre  2001, sulla base di progetti da
questi   presentati.   Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n.
435/01/CONS,  per  le  predette  attivita'  di  sperimentazione  sono
utilizzate,  su  base  non  interferenziale,  le  frequenze  libere o
disponibili.
   8.  All'articolo  2-bis,  comma  10,  del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n.   66,  dopo  le  parole:  "sono  rilasciate  dal  Ministero  delle
comunicazioni"  sono aggiunte le seguenti: "che esercita la vigilanza
e  il  controllo  sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da
quelle    rilasciate    dall'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
comunicazioni".
   9.  Le  imprese  di  radiodiffusione sonora e televisiva in ambito
locale  che  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge
risultino  debitrici  per  canoni  di  concessione per l'esercizio di
attivita'  di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono
definire  la  propria  posizione  debitoria,  senza  applicazione  di
interessi,  mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro
novanta  giorni  dalla  comunicazione  alle  interessate da parte del
Ministero  delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo e'
inferiore  ad  euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate
mensili  di  ammontare  non  inferiore  ad euro 2.000, con scadenza a
partire  dal  trentesimo  giorno  successivo alla data di ricevimento
della comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro 5.000.
Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
 
                              Art. 42.
            (Delega per la trasformazione degli istituti
      di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni)
   1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro
della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con
il  Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo
recante  norme  per  il  riordino  della disciplina degli istituti di
ricovero  e  cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui
al   decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  269,  e  successive
modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle
regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, le
modalita'  e  le  condizioni  attraverso  le  quali il Ministro della
salute,  d'intesa  con  la regione interessata, possa trasformare gli
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico di diritto
pubblico,  esistenti  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione
di  soggetti  pubblici  e  privati  e  sottoposte  alla vigilanza del
Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze,
ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;
   b)  prevedere  che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione
al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo,
da   un   lato,  e  gestione  e  attuazione  dall'altro,  garantendo,
nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e
dal  presidente  eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza
maggioritaria   di  membri  designati  dalle  istituzioni  pubbliche,
Ministero   della   salute,  regioni  e  comuni,  con  rappresentanza
paritetica  del Ministero della salute e della regione interessata, e
assicurando  che  la  scelta  di tutti i componenti del consiglio sia
effettuata  sulla  base  di  idonei  requisiti  di professionalita' e
onorabilita',  periodicamente  verificati;  dell'organo  di  gestione
fanno  parte  il direttore generale-amministratore delegato, nominato
dal   consiglio   di  amministrazione,  e  il  direttore  scientifico
responsabile  della  ricerca,  nominato  dal  Ministero della salute,
sentita la regione interessata;
   c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i
rapporti  attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati.
Il  personale  gia'  in  servizio  all'atto della trasformazione puo'
optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando,
in ogni caso, i diritti acquisiti;
   d)  individuare,  nel  rispetto  della  programmazione  regionale,
misure  idonee  di  collegamento e sinergia con le altre strutture di
ricerca  e  di  assistenza  sanitaria,  pubbliche e private, e con le
universita',  al  fine  di  elaborare  e  attuare programmi comuni di
ricerca, assistenza e formazione;
   e)  prevedere  strumenti  che valorizzino e tutelino la proprieta'
dei   risultati  scientifici,  ivi  comprese  la  costituzione  e  la
partecipazione  ad  organismi  ed enti privati, anche aventi scopo di
lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria,
con   modalita'  atte  a  salvaguardare  la  natura  no-profit  delle
fondazioni;
   f)  prevedere  che  il  Ministro  della  salute assegni a ciascuna
fondazione,  o  a  fondazioni  aggregate  a rete, diversi e specifici
progetti  finalizzati  di  ricerca,  anche  fra quelli proposti dalla
comunita'  scientifica,  sulla  base dei quali aggregare scienziati e
ricercatori considerando la necessita' di garantire la qualita' della
ricerca  e valorizzando le specificita' scientifiche gia' esistenti o
nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realta' locali;
   g)  disciplinare  le  modalita'  attraverso  le  quali applicare i
principi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura
a   carattere   scientifico   di  diritto  privato,  salvaguardandone
l'autonomia giuridico-amministrativa;
   h)  disciplinare  i  rapporti  di collaborazione con ricercatori e
scienziati  su  progetti  specifici, anche di altri enti e strutture,
caratterizzati da flessibilita' e temporaneita' e prevedere modalita'
di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di
cui alla lettera e);
   i)  disciplinare  le  modalita' attraverso le quali le fondazioni,
nel  rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati
dal   consiglio   di  amministrazione,  possono  concedere  ad  altri
soggetti,   pubblici   e  privati,  compiti  di  gestione,  anche  di
assistenza  sanitaria, in funzione della migliore qualita' e maggiore
efficienza del servizio reso;
   l)  prevedere  che  le  erogazioni  liberali  da parte di soggetti
privati  verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di
esenzione fiscale;
   m)  regolamentare  i  criteri generali per il riconoscimento delle
nuove  fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la
eventuale  revoca dei riconoscimenti gia' concessi, sulla base di una
programmazione  nazionale  riferita  ad ambiti disciplinari specifici
secondo criteri di qualita' ed eccellenza;
   n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio
in  favore  di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo
aventi analoghe finalita';
   o)  istituire,  senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi
analoghe   funzioni  tecnico-consultive  nel  settore  della  ricerca
sanitaria,   presso   il   Ministero   della   salute   un  organismo
indipendente,  con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica
pubblica  e  privata,  composto  da  esperti altamente qualificati in
ambiti  disciplinari diversi, espressione della comunita' scientifica
nazionale  e  internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e
regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico;
   p)  prevedere  che  gli  istituti  di  ricovero e cura a carattere
scientifico  di  diritto  pubblico,  non  trasformati  ai sensi della
lettera   a),   adeguino  la  propria  organizzazione  e  il  proprio
funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere
d),  e), h) e n), nonche' al principio di separazione fra funzioni di
cui  alla  lettera  b),  garantendo  che  l'organo  di  indirizzo sia
composto da soggetti designati per la meta' dal Ministro della salute
e  per  l'altra meta' dal presidente della regione, scelti sulla base
di  requisiti  di  professionalita' e di onorabilita', periodicamente
verificati,  e  dal  presidente  dell'istituto, nominato dal Ministro
della  salute,  e  che  le funzioni di gestione siano attribuite a un
direttore   generale   nominato  dal  consiglio  di  amministrazione,
assicurando  comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato
dal  Ministro  della  salute,  sentito  il  presidente  della regione
interessata.
   2.  Sullo  schema  di  decreto  legislativo  di  cui al comma 1 il
Governo  acquisisce  il  parere  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il
Governo  acquisisce  altresi'  il parere delle competenti Commissioni
parlamentari,  che  deve  essere espresso entro quarantacinque giorni
dalla  trasmissione  dello  schema  di decreto. Decorsi inutilmente i
termini predetti, il decreto legislativo e' emanato anche in mancanza
dei pareri.
   3.  L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 43.
           (Organizzazione a rete di istituti di ricovero
  e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline)
   1.  Al  fine  di  favorire la ricerca nazionale e internazionale e
poter  acquisire  risorse  anche  a  livello comunitario, il Ministro
della  salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
individua,   con  proprio  decreto,  l'organizzazione  a  rete  degli
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico dedicati a
particolari discipline.
                              Art. 44.
   (Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12)
   1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la
lettera  d)  e' abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  riacquistano  efficacia le previsioni di cui
agli  articoli  46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nel  testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata
legge n. 12 del 2001.
                              Art. 45.
   (Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria)
   1.  Per  la  realizzazione  della  comunicazione  istituzionale in
materia  sanitaria  il  Ministero  della  salute puo' avvalersi anche
della  partecipazione  finanziaria  di  qualificate  aziende  private
operanti  nei  settori  commerciali  ed economici nonche' nel settore
della  comunicazione  e  dell'informazione, assicurando alle medesime
gli  effetti  derivanti,  in termini di ritorno di immagine, dal loro
coinvolgimento  nelle peculiari tematiche di utilita' sociale dirette
alla promozione della salute.
   2.  Per  la  realizzazione  della  comunicazione  istituzionale in
materia  sanitaria,  di  cui al comma 1, si applicano le disposizioni
della legge 7 giugno 2000, n. 150.
   3.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute, di concerto con il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati  i criteri, le forme, le condizioni e le modalita' della
partecipazione  di  cui  al  comma  1,  assicurando  prioritariamente
l'inesistenza  di  situazioni  di  conflitto  di interessi, diretto o
indiretto,  tra  i  soggetti privati finanziatori e le finalita' e il
contenuto  della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma
1.
                              Art. 46.
   (Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)
   1.  I  farmacisti  che  gestiscono  in  via  provvisoria  una sede
farmaceutica  rurale  o  urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo
unico  delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934,
n.  1265,  e  successive modificazioni, nonche' i farmacisti a cui e'
stata  attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo
1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato
il  limite  di  eta'  di  cui  all'articolo 4, comma 2, della legge 8
novembre  1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta
la titolarita' della farmacia, purche' alla data di entrata in vigore
della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria
da  almeno  due  anni  e  non sia stata pubblicata la graduatoria del
concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.
   2.  E'  escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che,
alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, abbia gia'
trasferito  la titolarita' di altra farmacia da meno di dieci anni ai
sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.
475,  nonche' il farmacista che abbia gia' ottenuto, da meno di dieci
anni, altri benefici o sanatorie.
   3.  Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   4.  L'accertamento  dei  requisiti e delle condizioni previste dai
commi  1, 2 e 3 e' effettuato entro un mese dalla presentazione delle
domande.
                              Art. 47.
   (Istituto superiore di sanità)
   1  All'Istituto superiore di sanita' e' estesa dal 1º gennaio 2003
la  disciplina  contenuta  nell'articolo  1, comma 93, della legge 23
dicembre  1996,  n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il
Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca nella effettuazione del concerto.
   2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in
1.136.205  euro  annui,  si  provvede, a decorrere dal 2003, mediante
corrispondente  riduzione  delle  proiezioni per gli anni 2003 e 2004
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 48.
                  (Centro di alta specializzazione
          per il trattamento e lo studio della talassemia)
   1.  Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il
trattamento  e  lo  studio  della  talassemia, con connessa scuola di
specializzazione,  rispettivamente  destinati,  in via prioritaria, a
pazienti  e  medici  di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del
Medio  Oriente,  e'  autorizzata  la  spesa  di 4.000.000 di euro per
l'anno  2002  e  di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004.
   2.  La  sede  del  centro  e  della  scuola  di  cui al comma 1 e'
individuata  dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  tenuto  conto  delle
esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura
e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.
   3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente articolo,
determinato  in  4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 10.000.000 di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2003  e  2004, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente  utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l'anno 2002, a
3.787.248  euro  per  l'anno 2003 e a 7.472.168 euro per l'anno 2004,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della  salute,  e quanto a
500.334  euro  per  l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a
2.527.832   euro   per  l'anno  2004,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero  dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 49.
    (Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina)
   1.  Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo
3,  comma  1,  della  legge 28 marzo 2001, n. 145, e' differito al 31
luglio 2003.      
                              Art. 50.
                    (Modifica all'articolo 27 del
             decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
   1.  All'articolo  27,  comma  2, del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12
giugno  2001,  n.  217,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto  2001,  n.  317,  le  parole: "acque minerali e termali," sono
soppresse.
                              Art. 51.
   (Tutela della salute dei non fumatori)
   1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
   a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
   b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
   2.  Gli  esercizi  e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera
b),  devono  essere  dotati  di  impianti  per  la ventilazione ed il
ricambio  di  aria  regolarmente  funzionanti. Al fine di garantire i
livelli  essenziali  del  diritto  alla  salute,  le  caratteristiche
tecniche  degli  impianti  per la ventilazione ed il ricambio di aria
sono  definite,  entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione
della  presente  legge  nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  e successive modificazioni, su proposta del Ministro
della  salute.  Con  lo  stesso  regolamento  sono  definiti i locali
riservati  ai  fumatori  nonche'  i  modelli  dei  cartelli  connessi
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
   3.  Negli  esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera
b),  devono  essere  adibiti  ai  non  fumatori  uno o piu' locali di
superficie   prevalente   rispetto  alla  superficie  complessiva  di
somministrazione dell'esercizio.
   4.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta  del  Ministro  della  salute,  possono  essere  individuati
eventuali  ulteriori  luoghi  chiusi nei quali sia consentito fumare,
nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3. Tale
regolamento  deve  prevedere  che  in  tutte  le  strutture in cui le
persone  sono  costrette  a  soggiornare  non  volontariamente devono
essere previsti locali adibiti ai fumatori.
   5.  Alle  infrazioni  al divieto previsto dal presente articolo si
applicano  le  sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre
1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
   6.  Al  fine di consentire una adeguata attivita' di informazione,
da   attivare  d'intesa  con  le  organizzazioni  di  categoria  piu'
rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo,
3  e  5  entrano  in  vigore decorso un anno dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 2.
   7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di pubblicazione della
presente  legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro
della   salute   di   concerto  con  i  Ministri  della  giustizia  e
dell'interno,  sono  ridefinite le procedure per l'accertamento delle
infrazioni,  la  relativa  modulistica  per il rilievo delle sanzioni
nonche'  l'individuazione  dei  soggetti  legittimati  ad  elevare  i
relativi  processi  verbali,  di  quelli  competenti  a  ricevere  il
rapporto  sulle  infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della
legge  24  novembre  1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le
relative sanzioni.
   8.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo non comportano
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
   9.  Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui  agli  articoli  3,  5,  6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre
1975, n. 584.
   10.  Restano  ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di
fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
                              Art. 52.
             (Modalita' dell'accertamento medico-legale
               effettuato dal Ministero della salute)
   1.  Al  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il
riordinamento del Ministero della sanita', da intendersi ora riferito
al Ministero della salute, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
   "Art.   4-bis.   -   (Modalita'   dell'accertamento  medico-legale
effettuato  dal  Ministero della salute) - 1. Per la formulazione dei
pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute
ha facolta' di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma
4,  collegi  medici  con la partecipazione di esperti universitari od
ospedalieri  specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti
casi:
   a)  quando  sia  richiesto  un  parere  medico-legale dagli organi
giudiziari  o  dalle  Amministrazioni  pubbliche,  e  sia  necessario
sottoporre l'interessato ad esame diretto;
   b)  quando  dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparita'
di giudizio tra gli organi competenti;
   c)  quando  negli atti si notino discordanze tra i risultati degli
accertamenti  medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale
espressi;
   d)  quando  il  giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da
non  permettere  una  sicura applicazione delle tabelle A e B annesse
alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
   2.  I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente
dell'Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni
sanitarie  e  medico-legali,  quale  presidente,  da  un  medico  del
predetto  Ufficio, quale relatore, e da uno o piu' esperti scelti tra
medici universitari od ospedalieri.
   3.  A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, e' corrisposto
un  compenso  commisurato  alle  tariffe  minime degli onorari per le
prestazioni   medico-chirurgiche  stabilite  dall'Ordine  dei  medici
chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.
   4.  Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma
3  e'  autorizzata  la  spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere
dall'anno 2002.
   5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente articolo,
determinato  nella  misura  massima  di  3.693 euro annui a decorrere
dall'anno  2002,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
                              Art. 53.
          (Contributi straordinari a favore della provincia
        autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio
                di assistenza domiciliare integrata)
   1.  Alla  provincia  autonoma di Trento e' assegnato un contributo
straordinario  di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di
euro  per  ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via
sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.
   2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  2.000.000 di euro per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO
DELLA PATERNITA' E DELLA MATERNITA'
                              Art. 54.
   (Differimento del termine per l'emanazione
   di disposizioni correttive del testo unico
   delle disposizioni legislative in materia
   di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
   di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
   1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le
parole:  "Entro  un  anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due
anni".
       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
         Data a Roma, addi' 16 gennaio 2003
                               CIAMPI
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                              dei Ministri
                                 Mazzella,  Ministro  per la funzione
                              pubblica
   Visto, il Guardasigilli: Castelli