MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 agosto 2002
 

Disciplina dei corsi di cui all'art. 1, comma 3, ed all'art. 4, comma
1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396,  e  dei  corsi  di  aggiornamento  per gli ufficiali dello stato
civile e d'anagrafe.
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n.   396,  recante  norme  per  la  revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento  dello  stato  civile, emanato ai sensi dell'art. 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  l'art.  1,  comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  396/2000,  che fra l'altro dispone che le funzioni di
ufficiale  dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a
tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso;
  Visto   l'art.   4,  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  396/2000,  che dispone che i corsi di cui all'art. 1,
comma  3,  sono  organizzati  e disciplinati con decreto del Ministro
dell'interno,   adottato   sentita  l'Associazione  nazionale  comuni
italiani  e  l'Associazione  nazionale  ufficiali  di  stato civile e
d'anagrafe;
  Visto  l'art. 1-ter, comma 1 del decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
392,  con  il  quale  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a
concedere  un  contributo  straordinario  di  lire 1 miliardo, pari a
Euro 516.456,90,  come  limite  di  impegno  decennale,  a  decorrere
dall'anno  2001,  in  favore dell'Associazione nazionale ufficiali di
stato  civile  e  d'anagrafe  per  la costruzione di un fabbricato da
adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile;
  Visti  i  propri precedenti decreti in data 8 giugno 1987 e in data
21   dicembre   1990,   concernenti  l'organizzazione  dei  corsi  di
formazione  e  qualificazione  professionale degli ufficiali di stato
civile previsti dall'art. 27 della legge 26 aprile 1983, n. 131;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  comuni  italiani  (A.N.C.I.)  e
l'Associazione  nazionale  ufficiali  di  stato  civile  e d'anagrafe
(A.N.U.S.C.A.);
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai sensi del presente decreto si intende:
    a) per Ministero: il Ministero dell'interno;
    b) per U.T.G.: gli Uffici territoriali del Governo;
    c) per  A.N.U.S.C.A.: l'Associazione nazionale ufficiali di stato
civile e d'anagrafe;
    d) per A.N.C.I.: l'Associazione nazionale comuni italiani;
    e) per Comitato: il Comitato tecnico-scientifico;
    f) per  D.P.R.:  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.

                               Art. 2.
                           Organizzazione
  1)  Gli  U.T.G.  promuovono,  organizzano  e  curano,  salvo quanto
previsto  dal comma 4 del presente articolo, lo svolgimento dei corsi
di  abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato civile di cui
all'art. 1, comma 3, del D.P.R., nonche' i corsi di aggiornamento per
gli ufficiali dello stato civile e di anagrafe, in base alle esigenze
dei comuni posti nel territorio delle rispettive province.
  Qualora  gli  U.T.G.  non  siano  in  grado  di organizzare i corsi
summenzionati,  vi  provvede direttamente la Direzione centrale per i
servizi demografici.
  2)  I  corsi  vengono  autorizzati  singolarmente dal Ministero che
all'inizio di ciascun anno:
    a) programma l'attivita' formativo-professionale e ne definisce i
contenuti;
    b) fissa  annualmente gli obiettivi da raggiungere nell'attivita'
formativo-professionale;
    c) delibera il programma annuale dei corsi;
    d) fissa  i  criteri  per  la redazione dei piani di studio delle
diverse categorie di attivita' formative;
    e) fissa  i  criteri e le modalita' di svolgimento delle prove di
esame;
    f) stabilisce    i    limiti    di   spesa   per   le   attivita'
formativo-professionali da espletare nel corso dell'anno.
  3)  Il  Ministero  provvede  a  rilasciare  le certificazioni delle
idoneita' di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.R.
  4)  I  corsi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere
affidati alle strutture operative dell'A.N.C.I. o dell'A.N.U.S.C.A. o
di  altre  associazioni  od  enti di provata esperienza in materia di
formazione professionale.

                               Art. 3.
                             Convenzioni
  1)  L'affidamento  dei corsi agli enti indicati al quarto comma del
precedente  art.  2, e' regolamentato da convenzioni da stipulare fra
gli stessi e gli U.T.G., sulla base di apposito schema di convenzione
di riferimento.

                               Art. 4.
                       Finanziamento dei corsi
  1)  Gli  U.T.G., nell'ambito delle direttive generali del Ministro,
ricevono  i  finanziamenti  annuali per l'organizzazione dei corsi di
cui  al  precedente  art.  2  sulla  base  sia  del numero dei comuni
presenti  nelle  rispettive province, sia del documento programmatico
che  gli  stessi  U.T.G. presentano al Ministero, entro il 31 ottobre
dell'anno  precedente a quello in cui i corsi verranno effettuati. Il
Ministero  approva  il  documento  programmatico e assegna i relativi
finanziamenti.
  2)  Il  documento  programmatico  di  cui  al  comma 1 del presente
articolo  deve  essere  corredato  della  seguente documentazione per
ciascun corso:
    a) piano di studio;
    b) elenco dei docenti;
    c) preventivo di spesa;
    d) ente o associazione a cui si intende affidare il corso;
  3)  Gli  U.T.G., entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentano al
Ministero la relazione delle spese sostenute per l'organizzazione dei
corsi svolti nell'anno precedente.

                               Art. 5.
                          Durata dei corsi
  1)  I  corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato
civile  hanno la durata di dodici giorni per un massimo di cento ore,
comprese quelle dedicate all'esame finale.
  2)  I  corsi di aggiornamento per ufficiali dello stato civile e di
anagrafe  hanno  una durata di sei giorni per un massimo di cinquanta
ore, comprese quelle dedicate all'esame finale.
  3) Per coloro che posseggono i requisiti di cui all'art. 4, comma 2
del  D.P.R., i corsi di abilitazione avranno la durata di sei giorni,
anziche' di dodici.
  4)  Per  coloro  che dai rispettivi sindaci sono stati delegati, ai
sensi  dell'art.  4,  comma  3 del D.P.R., alla funzione di ufficiale
dello  stato  civile  pur  non  essendo  in  possesso  dei  requisiti
predetti, i corsi abilitativi avranno la durata di dodici giorni.
  5)  I  partecipanti  che  abbiano  superato  il  limite  di assenze
corrispondente  al 20% delle ore di durata del corso, vengono esclusi
dall'esame finale con provvedimento del direttore del corso stesso.

                               Art. 6.
            Svolgimento dei corsi e metodologia didattica
  1) I corsi devono svolgersi secondo i criteri e le modalita' di cui
all'art. 2 del presente decreto.
  2)  L'insegnamento  deve  avere  carattere  teorico-pratico  e deve
articolarsi prevalentemente in esercitazioni pratiche su operazioni e
procedure  connesse  ai  servizi dello stato civile e d'anagrafe, con
particolare riguardo alla materia informatica.

                               Art. 7.
                            Partecipanti
  1)  Ai  corsi  partecipano  i  dipendenti a tempo indeterminato dei
servizi demografici degli enti locali.
  2)  Il  Ministero,  su  proposta degli U.T.G., puo' autorizzare, in
casi eccezionali, lo svolgimento di corsi o seminari di aggiornamento
destinati  ad  altre  categorie  di  personale  che operano anche nel
settore dei servizi demografici.
  3)  Gli U.T.G., nel programmare i corsi abilitanti alle funzioni di
ufficiale   dello  stato  civile,  dovranno  dare  la  precedenza  ai
dipendenti  dei  comuni  delegati,  ai sensi dell'art. 4, comma 3 del
D.P.R., alla funzione di ufficiale dello stato civile.

                               Art. 8.
                               Docenti
  1)  Le associazioni ed enti ai quali e' affidato lo svolgimento dei
corsi devono avvalersi di docenti scelti sulla base della particolare
esperienza  e  qualificazione  posseduta  nella materia e nei servizi
dello stato civile e demografici.
  2)  Il  compenso  dei  docenti  non potra' essere fissato in misura
superiore  rispetto  a  quanto  stabilito  per i docenti della Scuola
superiore della pubblica amministrazione.

                               Art. 9.
                         Direttore dei corsi
  1)  Per  ciascun corso e' nominato un direttore, che sovrintende al
buon  andamento  del  corso  e assicura il regolare svolgimento delle
lezioni.
  2) Terminato il corso e l'esame finale, il direttore del corso deve
redigere  una  dettagliata relazione conclusiva, nella quale dovranno
essere   indicati   i  risultati  conseguiti,  in  correlazione  alla
metodologia di insegnamento adottata, le lacune emerse e le eventuali
proposte di miglioramento.
  3)  Nel  caso  di corsi abilitanti alla funzione di ufficiale dello
stato  civile,  la  relazione  deve essere corredata dei nominativi e
della  sede  di  servizio  dei  dipendenti  abilitati, e trasmessa al
Ministero,   per  il  rilascio  della  relativa  attestazione  e  per
l'aggiornamento dell'apposito elenco dallo stesso tenuto e pubblicato
sul sito web dell'amministrazione dell'interno.

                              Art. 10.
                    Comitato tecnico-scientifico
  1) Il Ministero puo' avvalersi, in materia di corsi di abilitazione
alle  funzioni  di ufficiale dello stato civile nonche' in materia di
formazione  e di aggiornamento professionale degli ufficiali di stato
civile    e    d'anagrafe,    della   consulenza   di   un   Comitato
tecnico-scientifico,   costituito   con  decreto  ministeriale  nella
seguente composizione:
    dal direttore centrale per i servizi demografici, che presiede;
    di  un  funzionario  con  qualifica  di vice prefetto in servizio
presso il Ministero;
    da un rappresentante dell'A.N.C.I., dalla stessa designato;
    da un rappresentante dell'A.N.U.S.C.A., dalla stessa designato;
    da un docente universitario;
    da  due  esperti  in  materia  di  formazione,  organizzazione  e
funzionamento  della  pubblica  amministrazione,  nonche'  in materia
relativa al sistema delle autonomie locali;
    un vice prefetto aggiunto svolge le funzioni di segretario.
  2) Il Comitato dura in carica due anni.
  3) I componenti sono rinnovabili.
  4)   Non  sono  previste  spese  a  carico  del  Ministero  per  il
funzionamento del Comitato.

                              Art. 11.
                          Entrata in vigore
  1)  Le  predette  disposizioni  entrano  in vigore decorsi quindici
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 agosto 2002
                                                  Il Ministro: Pisanu