MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori

Direzione Generale ammortizzatori sociali
ed incentivi all'occupazione
Div. I
 
Roma, 14 gennaio 2003
 
- Agli Assessorati regionali e provinciali del Lavoro
 
- Alle Direzioni Regionali del Lavoro
 
- All'INPS Direzione Generale Progetto interventi in favore dell'Occupazione
 
-  Ad Italia Lavoro SpA
          
              
LORO SEDI
 
Prot. 105
 
Nota di Indirizzo: Chiarimenti in merito all'incentivo previsto dall'art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81: Incentivi per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
 
Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che reca modifiche ed integrazioni alla disciplina dei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468/97, all'art. 7 prevede incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile dei lavoratori socialmente utili, modificando l'art. 12 del decreto legislativo 468/1997.
 
La citata disciplina degli incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili è stata oggetto di chiarimenti con il Decreto Interministeriale del 21 maggio 1998, con la nota di indirizzo n. 2251/06.14 del 4/8/2000 dello scrivente ministero e con la circolare 188 del 15 novembre 2000 dell'INPS, che hanno fornito indirizzi interpretativi dei decreti legislativi in parola.
 
Fermo restando quanto stabilito nelle note di cui al capoverso precedente, la presente nota di indirizzo fornisce chiarimenti specifici in merito al contributo da erogare per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
 
L'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 81/2000 stabilisce che il contributo erogato ai datori di lavoro privati ed altri soggetti (art. 7, comma 1) in caso di assunzioni a tempo indeterminato, venga riconosciuto anche alle Pubbliche Amministrazioni che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo affidano ai lavoratori socialmente utili incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
 
Si sottolinea che in contributo in parola "è riconosciuto a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva".
 
Ai fini della quantificazione dell'ammontare del contributo, della sua articolazione temporale e della eventuale compatibilità con altri benefici a valere sul Fondo per l'Occupazione, occorre precisare quanto segue.
 
1)                 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 81/2000, le Amministrazioni Pubbliche possono affidare ai lavoratori socialmente utili mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa lo svolgimento di attività "uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti socialmente utili" da esse promossi, per un periodo non superiore a 60 mesi.
 
2)           Ai sensi del medesimo art. 7, comma 8 del D. Lgs. 81/2000, costituisce condizione per l'erogazione del contributo di cui all'art. 7, comma 1 (£. 18 milioni per ogni lavoratore assunto) l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi.
 
Alla luce di quanto sopra riportato, lo scrivente ufficio ritiene che ai fini della corresponsione del contributo in caso di contratti di collaborazione coordinata e continuativa possano essere individuati i seguenti principi.
 
A)               Il contributo potrà essere corrisposto solo in caso di contratto di collaborazione superiore a 12 mesi, condizione per la cancellazione dagli elenchi, così come peraltro già previsto dalla nota di indirizzo Prot. 2251/06.14 del 4.8.2000 di questo Ministero.
B)               Il contributo viene concesso a fronte della copertura degli oneri contributivi, e pertanto il suo ammontare, nel limite massimo complessivo di £. 18 milioni, è determinato dall'ammontare dei contributi che annualmente sono posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore per un periodo massimo di 5 anni (ovvero i 60 mesi di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 81/2000).
C)               L'INPS provvederà a conguagliare alla scadenza dell'obbligo contributivo le somme dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore a tale titolo all'esaurimento del massimale dell'incentivo (pari a Euro 9.296,22). Si ritiene, infatti, che per le stabilizzazioni realizzate con tale tipologia contrattuale non possa essere erogato l'intero contributo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in coerenza con le assunzioni a tempo determinato, per le quali il comma 3 del medesimo art. 7 prevede solo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della Legge n. 223/91 (la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti).
D)               Inoltre in analogia con quanto stabilito dall'art.7, comma 3, del D.Lgs. 81/2000, che prevede la concessione del contributo di 18 milioni nei casi di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, anche nel caso in cui al contratto di collaborazione coordinata e continuativa segua senza soluzione di continuità per il medesimo soggetto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuta al datore di lavoro una integrazione dell'incentivo già percepito, pari alla differenza tra il contributo totale di 9.296,22 Euro e l'importo già erogato a conguaglio della copertura degli oneri contributivi del datore di lavoro e del lavoratore per il precedente contratto di collaborazione. Infatti le parole "la corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio", riportate dall'art. 7, comma 6, devono intendersi come decadenza da tutti i contributi diversi da quello previsto dal comma 1 del medesimo art. 7, di cui si riconosce l'erogabilità nei casi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel primo periodo del medesimo comma 6.
 
                                                                         IL DIRETTORE GENERALE
                                                                           Matilde Mancini