IL MINISTRO DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
quale dispone che le amministrazioni pubbliche di cui agli
articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla
rideterminazione delle piante organiche sulla base dei principi di
cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo;
Visto il comma 11 dello stesso art. 34 della legge n. 289/2002, il
quale dispone che il Ministero delle attività produttive individua
per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
l'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere) specifici
indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio
economico-finanziario, al fine del concorso delle camere di commercio
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con riguardo alla
definizione dei criteri e dei limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato per l'anno 2003;
Ritenuto opportuno considerare quali indicatori di equilibrio
economico-finanziario il rapporto tra il costo del personale e le
entrate correnti ed il rapporto, espresso in millesimi, tra il
personale in servizio presso la camera di commercio e il numero delle
imprese attive iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Ritenuto opportuno, ai fini del calcolo degli indicatori sopra
evidenziati, di prendere in considerazione la media dei dati
risultanti dai conti consuntivi per il triennio 1999-2001;
Ritenuto opportuno considerare quale indicatore di equilibrio
economico-finanziario dell'Unioncamere l'indice medio per il triennio
1999-2001 del rapporto tra i costi del personale e entrate correnti;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la definizione di specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a consentire alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unione italiana delle camere di commercio alcune forme di reclutamento del personale a tempo indeterminato, in deroga al divieto di assunzioni, per l'anno 2003, disposto dal comma 4 dello stesso art. 34.
Art. 2.
1. La camera di commercio calcola il proprio indice di equilibrio
economico-strutturale per il triennio 1999-2001 definito come
rapporto tra spese per il personale a tempo indeterminato e entrate
correnti.
2. La camera di commercio calcola, altresì, il proprio indice di
equilibrio dimensionale per il triennio 1999-2001 definito come
rapporto, espresso in millesimi, tra il personale a tempo
indeterminato in servizio presso la stessa, ed il numero delle
imprese attive iscritte nel registro delle imprese, di cui all'art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. La camera di commercio determina, quindi, il proprio indice
generale di equilibrio economico-finanziario inteso come la somma
degli indici di cui ai commi 1 e 2 e lo raffronta con quello medio
nazionale che e' risultato, per il triennio in esame, pari a 35,48.
Art. 3.
1. Le camere di commercio che si trovano nelle condizioni di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 4 provvedono alla rideterminazione delle
dotazioni organiche in coerenza con la programmazione dei fabbisogni
di personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001,
n. 165.
2. Le camere di commercio che si trovano nelle condizioni di cui al
comma 3 dell'art. 4 provvedono alla rideterminazione delle dotazioni
organiche nel limite del numero dei posti di organico complessivi
vigenti alla data del 29 settembre 2002, assicurando comunque, il
principio della invarianza della spesa.
Art. 4.
1. Se l'indice generale di equilibrio economico-finanziario della
singola camera di commercio e' inferiore all'indice generale medio di
equilibrio del sistema camerale, la stessa può procedere al
reclutamento del personale a tempo indeterminato per rispondere alle
esigenze derivanti dalle cessazioni dal servizio verificatesi nel
triennio 1999-2001, non sostituito e per far fronte alle ulteriori
esigenze derivanti dalla programmazione dei fabbisogni, prevista
dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e comunque
non oltre il valore dell'indice generale medio di equilibrio del
sistema camerale.
2. Se l'indice generale di equilibrio della singola camera di
commercio e' compreso fra 35,48 e 41,00 la stessa può procedere al
reclutamento di personale nei limiti di un numero di addetti non
superiore a quello complessivo del personale a tempo indeterminato
cessato dal servizio nel triennio 1999-2001 e non sostituito.
3. Se l'indice generale di equilibrio della singola camera di
commercio e' superiore a 41,00 le assunzioni devono essere contenute
nel 50 per cento delle cessazioni di personale a tempo indeterminato,
avvenute nel triennio 1999-2001, non sostituito.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 la camera di commercio deve
garantire il non superamento del proprio indice generale di
equilibrio economico-finanziario e il rispetto dell'art. 6 del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.
Art. 5.
1. L'Unioncamere provvede alla rideterminazione della propria
dotazione organica in coerenza con la programmazione dei fabbisogni
di personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001,
n. 165.
2. L'Unioncamere può procedere al reclutamento del personale a
tempo indeterminato per rispondere alle esigenze derivanti dalle
cessazioni di personale dal servizio verificatesi nel triennio
1999-2001, non sostituito, e per far fronte alle ulteriori esigenze
derivanti dalla programmazione dei fabbisogni, prevista dal citato
art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e comunque nel
rispetto dell'indice generale medio di equilibrio del sistema
camerale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2003
Il Ministro: Marzano