Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28-05-1999

CIRCOLARE 27 maggio 1999, n.3
Rilevazione dei dati riguardanti "Permessi, aspettative e distacchi
sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche".

Premessa.
Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della normativa indicata in og- getto, ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno 1998 hanno fruito di distacchi, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche.
I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da espressa previsione normativa, devono essere pubblicati - a cu- ra del Dipartimento della funzione pubblica - in un apposito allegato alla relazio- ne annuale sullo stato della pubblica amministrazione da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14, comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998, il Dipartimento della funzione pubblica utilizzera' i suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco nonche' ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari.
Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in armonia con quanto stabili- to dall'art. 19, comma 8, del menzionato CCNQ del 7 agosto 1998, discende, per i casi di superamento dei contingenti come sopra fissati, l'obbligo, per le confede- razioni e le organizzazioni sindacali interessate, di restituire alle amministra- zioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il corrispettivo economico per i distacchi e le ore di permesso fruite in misura superiore ai richiamati contingenti.
A proposito di tale ultima e recente competenza demandata al Dipartimento della funzione pubblica non sfugge certamente alle amministrazioni in indirizzo l'impor- tanza, la complessita' e la delicatezza, per non parlare dell'unicita', dei rela- tivi incombenti preordinati all'esplicazione di "funzioni di poteri di natura ac- certativa" ai fini della cognizione di eventuali situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in quanto comportanti danni alla finanza pubblica.
Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto mai completa dei dati, si- gnificando fin da ora che il mancato invio sara' considerato come il verificarsi di "una situazione di fatto con potenzialita' lesiva ... da segnalare agli uffici del procuratore presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territo- rialmente competente al fine di eventuali iniziative intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che la potenzialita' non si trasformi in evento lesivo per l'erario" (cfr. "Indirizzo di coordinamento prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del procuratore generale presso la Corte dei conti").

Disposizioni e modalita' operative per l'anno 1998.
Per poter assolvere ai richiamati precisi dettati e termini legislativi e contrat- tuali e per poter disporre in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni relative al personale dipendente che nell'anno 1998:
- e' stato collocato in distacco sindacale retribuito, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, della qualifica rivestita, del sinda- cato richiedente, del periodo trascorso in distacco e del numero dei giorni utiliz- zati. I casi di collocamento in distacco sindacale del medesimo dipendente in pe- riodi diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo distinto e non cumulativo precisando, ogni volta, il relativo periodo temporale ed il numero dei giorni uti- lizzati.
Si rammenta alle amministrazioni appartenenti ai comparti di contrattazione che fino al 7 agosto 1998 i distacchi venivano autorizzati previa acquisizione del- l'assenso del Dipartimento della funzione pubblica, mentre, successivamente, con l'entrata in vigore del CCNQ del 7 agosto 1998, l'autorizzazione viene concessa, entro il termine massimo di trenta giorni, dall'amministrazione interessata dietro presentazione della richiesta di distacco da parte delle confederazioni e organiz- zazioni sindacali legittimate e dopo l'accertamento dei requisiti soggettivi.
E' appena il caso di chiarire che la rilevazione, con le modalita' appena espli- citate, dovra' riguardare:

  • i distacchi a tempo indeterminato, senza cioe' indicazione preventiva della dura- ta, con e senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (art. 2 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, art. 3, contratti collettivi nazionali quadro transitori 26 e 27 maggio 1997, articoli 5, 7 e 14 CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25 novembre 1998 e contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999; per le Forze di polizia ad ordinamento civile: art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395);
  • i distacchi a tempo determinato, con l'indicazione preventiva della durata (minimo 3 mesi), c.d. "frazionato", con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (art. 3 contratti collettivi nazionali quadro transitori 26 e 27 maggio 1997, ar- ticoli 7 e 14 CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25 novembre 1998 e contratti collettivi nazionali quadro integrativi 27 gennaio 1999);
  • - ha fruito di permessi cumulati sotto forma di distacchi, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, della qualifica rivestita, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in permesso cumulato sotto forma di distacco e del numero dei giorni utilizzati.

Il contingente dei permessi cumulati viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro 7 agosto 1998 (tab. 10), 25 novembre 1998 (tab. 5) e dal CCNQ integrativo 27 gennaio 1999 (tab. 10).
Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con le stesse modalita' sopra specificate per i distacchi e deve riguardare i permessi cumulati sotto forma di distacchi a tempo indeterminato e determinato, con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (articoli 7, 14 e 20 CCNQ 7 agosto 1998);
- e' stato collocato in aspettativa sindacale non retribuita, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, della qualifica rivestita, del sindacato richiedente, del periodo trascorso in aspettativa e del numero comples- sivo dei giorni utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non retribuite la
rilevazione deve avvenire con le stesse modalita' indicate in precedenza per i distacchi e deve riguardare le aspettative a tempo indeterminato e determinato (minimo tre mesi), c.d. "frazionata", con o senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (articoli 7, 12 e 14 CCNQ 7 agosto 1998; per le Forze di polizia: art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395);
- ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari, con l'indicazione, a fianco di ciascun nomina- tivo, del codice fiscale, della qualifica rivestita, del sindacato richiedente, della data in cui e' stato fruito il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad
eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sindacali).
E' necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione di permesso avvenuta nel corso dell'anno 1998; cio' anche nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell'anno, piu' fruizioni da parte di uno stesso dirigente sindacale. Il contin- gente relativo ai suddetti permessi viene determinato dai contratti collettivi nazionali quadro transitori 26 e 27 maggio 1997 (tabelle All. 1),CCNQ 7 agosto 1998 (tabelle 11/20), CCNQ 25 novembre 1998 (tab. 6), contratti collettivi nazio- nali quadro integrativi 27 gennaio 1999 (tab. 6 e tabelle 11/20);
- ha fruito di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del mandato, e, in particolare, per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice
fiscale, della qualifica rivestita, del numero delle ore di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle assemblee sinda- cali) e del sindacato richiedente. I suddetti permessi, orari e giornalieri, sono quelli il cui monte ore, con le modalita' previste dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 e dall'art. 9 del CCNQ transitorio
26 maggio 1997, fino al 7 agosto 1998, e, successivamente, dagli articoli 8 e 9 del CCNQ 7 agosto 1998, viene definito e ripartito tra le organizzazioni sindacali aventi titolo, da ogni singola amministrazione (art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, art. 4, contratti collettivi nazionali quadro transitori 26 e 27 maggio 1997 e articoli 8, 9 e 10 CCNQ 7 agosto 1998; per le Forze di polizia: art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395);
- ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, della qualifica rivestita, del numero com- plessivo delle ore di permesso e del sindacato richiedente;
- e' stato collocato in aspettativa o permesso per funzioni pubbliche, con l'indi- cazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice fiscale, della qualifica ri- vestita, del numero complessivo dei giorni in aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle predette funzioni pubbliche.

Modalita' di rilevamento e trasmissione dei dati.
Indicazioni generali.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su dischetti magne- tici utilizzando il programma di inserimento "GEDAP" predisposto dal Dipartimento.
Per garantire una completa e corretta rilevazione e trasmissione dei dati, ciascu- na amministrazione e' tenuta a individuare il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, e ad inserire generalita' e recapito telefonico/fax di tale responsabile attraverso lo stesso programma "GEDAP".
Le amministrazioni che non hanno dipendenti che abbiano fruito di prerogative sindacali devono inviare al Dipartimento della funzione pubblica soltanto una comunicazione da cui risulti tale circostanza, senza dover acquisire ne' utiliz- zare il programma.

Modalita' di acquisizione del programma di inserimento dati.

Per le amministrazioni provviste di collegamento alla rete Internet, il programma e' disponibile sul sito del Dipartimento, all'indirizzo "http://www.funpub.it/gedap/".
Il programma verra' comunque distribuito su dischetti di installazione ai Ministe- ri, alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle re- gioni, alle province, ai maggiori enti pubblici non economici, ai maggiori enti e istituzioni di ricerca e sperimentazione con l'invito a curarne essi stessi la diffusione nell'ambito delle rispettive competenze.
I dischetti di installazione saranno inoltre forniti alle prefetture, in modo che le stesse possano corrispondere alle richieste delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dei comuni, in coordinamento, per questi ultimi, con le province.

Utilizzo del programma di inserimento dati.

Il programma puo' essere eseguito su un personal computer con sistema operativo Windows configurato come descritto nella nota tecnica distribuita in allegato al programma stesso. Il programma, realizzato in modo da permetterne un facile utilizzo, comprende una guida in linea.
Le amministrazioni articolate in unita' organizzative centrali e periferiche potranno:
- duplicare e distribuire autonomamente i dischetti di installazione del programma di inserimento ai propri uffici periferici;
- importare i dati ricevuti da ciascun ufficio periferico utilizzando l'apposita funzione "File/Importa" prevista dal programma.

Modalita' di invio dei dati.

Il programma e' predisposto per stampare e registrare, su un dischetto magnetico, i dati preventivamente inseriti.
- Le amministrazioni dotate di collegamento Internet, potranno spedire il conte- nuto del dischetto per posta elettronica all'indirizzo gedap pcm.it
- Le altre amministrazioni potranno, viceversa, inviare i dischetti, unitamente ad una stampa riepilogativa, per posta ordinaria all'indirizzo "Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio relazioni sindacali - GEDAP - Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma".

Indicazioni specifiche.

Ministeri.
Ciascun Ministero curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Enti pubblici non economici.
I seguenti enti: ACI, CRI, ENIT, ENPALS, ICE, INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, cureran- no la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica. In particolare, l'ACI provvedera' alla diffusione della presente circolare, unita- mente ai dischetti di installazione del programma, agli Automobil Clubs provinciali.
I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4 del CCNQ del 2 giugno 1998, potranno richiedere i dischetti di installazione alla prefettura competente o direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Regioni - Autonomie locali.
Regioni.

Ciascuna regione curera' la raccolta dei dati relativi:
- ai propri uffici;
- agli enti pubblici non economici da essa dipendenti;
- agli istituti autonomi per le case popolari (i dati relativi a questi ultimi devono essere distinti da quelli degli altri enti pubblici non economici dipen- denti dalla regione).
Ciascuna regione provvedera', quindi, a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Enti locali.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera l), della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province presteranno l'assistenza tecnicoamministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni, alle IPAB e alle comunita' montane ai fini della raccolta dei dati, oltre che a collaborare con le prefetture nella distribuzione del programma.
Gli enti locali potranno chiedere copia dei dischetti di installazione diretta- mente alla provincia o alla prefettura competente.
Tutte le province, inoltre, provvederanno alla raccolta dei dati in questione (an- che di quelli negativi), trasmettendoli, unitamente a quelli del proprio perso- nale, al Dipartimento della funzione pubblica.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'Unioncamere coordinera' la raccolta dei dati delle singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e provvedera' a trasmetterli al Dipartimento della funzione pubblica.

Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Ciascuna azienda ed amministrazione autonoma curera' la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvedera' a trasmetterli diret- tamente al Dipartimento della Funzione pubblica.

Servizio sanitario nazionale.

Alla distribuzione del programma alle amministrazioni di cui all'art. 6 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998, provvederanno i competenti assessorati regionali alla sanita', a cui saranno inviati i dischetti di installazione.
Ciascuno dei predetti assessorati curera' poi la successiva raccolta dei dati re- lativi alle amministrazioni in questione rientranti nel territorio di competenza, trasmettendoli al Dipartimento della funzione pubblica.

Istituzioni ed enti di ricerca.

Le seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL, Istituto superiore di sanita' cureranno la raccolta dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 7 del CCNQ sottoscritto il 2 giu- gno 1998 potranno richiedere il dischetto alla prefettura competente o diretta- mente al Dipartimento della funzione pubblica.

Scuola.

Il Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed istituzioni scolastiche di cui all'art. 8 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998, e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipar- timento della funzione pubblica.

Universita'.

Ciascuna universita' e istituzione universitaria di cui all'art. 9 del CCNQ del 2 giugno 1998, curera' la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvede- ra' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Forze di polizia ad ordinamento civile.

Ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) curera' la raccolta dei dati relativi al proprio personale e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (ASI, CNEL, CONI, ENAC, ENEA, Ente EUR, Unioncamere).

Ciascuna azienda ed ente curera' la raccolta dei dati relativi al proprio perso- nale e provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di portare la presente circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con
l'urgenza che il caso richiede.
Ferme restando le specifiche competenze e le connesse responsabilita' delle sin- gole amministrazioni pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della Re- pubblica la necessita' di svolgere una incisiva attivita' ed azione di coordina- mento e di impulso, in modo che nell'ambito della provincia di competenza le
amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati secondo le modalita' pre- viste dalla vigente normativa e dalla presente circolare.
p. Il Ministro: Bressa