Premessa.
Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi della
normativa indicata in og- getto, ad inviare al
Dipartimento della funzione pubblica le informazioni
relative ai dipendenti che nell'anno 1998 hanno fruito di
distacchi, aspettative e permessi sindacali, aspettative
e permessi per funzioni pubbliche.
I dati riepilogativi desunti dalle comunicazioni
effettuate dalle amministrazioni pubbliche, come da
espressa previsione normativa, devono essere pubblicati -
a cu- ra del Dipartimento della funzione pubblica - in un
apposito allegato alla relazio- ne annuale sullo stato
della pubblica amministrazione da presentare al
Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo
1983, n. 93.
Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 7, e dell'art. 14,
comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998, il Dipartimento
della funzione pubblica utilizzera' i suddetti dati per
effettuare la verifica del rispetto dei contingenti,
fissati contrattualmente per ogni confederazione ed
organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi,
alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di
distacco nonche' ai permessi per la partecipazione alle
riunioni degli organismi direttivi statutari.
Dalle risultanze della predetta azione di verifica, in
armonia con quanto stabili- to dall'art. 19, comma 8, del
menzionato CCNQ del 7 agosto 1998, discende, per i casi
di superamento dei contingenti come sopra fissati,
l'obbligo, per le confede- razioni e le organizzazioni
sindacali interessate, di restituire alle amministra-
zioni di appartenenza dei relativi dirigenti sindacali il
corrispettivo economico per i distacchi e le ore di
permesso fruite in misura superiore ai richiamati
contingenti.
A proposito di tale ultima e recente competenza demandata
al Dipartimento della funzione pubblica non sfugge
certamente alle amministrazioni in indirizzo l'impor-
tanza, la complessita' e la delicatezza, per non parlare
dell'unicita', dei rela- tivi incombenti preordinati
all'esplicazione di "funzioni di poteri di natura ac-
certativa" ai fini della cognizione di eventuali
situazioni pregiudizievoli alle amministrazioni, in
quanto comportanti danni alla finanza pubblica.
Da qui l'esigenza di una rilevazione puntuale e quanto
mai completa dei dati, si- gnificando fin da ora che il
mancato invio sara' considerato come il verificarsi di
"una situazione di fatto con potenzialita' lesiva
... da segnalare agli uffici del procuratore presso la
sezione giurisdizionale della Corte dei conti territo-
rialmente competente al fine di eventuali iniziative
intese a coadiuvare l'azione amministrativa rivolta a che
la potenzialita' non si trasformi in evento lesivo per
l'erario" (cfr. "Indirizzo di coordinamento
prot. I C/16 del 28 febbraio 1998 del procuratore
generale presso la Corte dei conti").Disposizioni e modalita'
operative per l'anno 1998.
Per poter assolvere ai richiamati precisi dettati e
termini legislativi e contrat- tuali e per poter disporre
in tempo utile dei dati in argomento, si invitano le
amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inviare al
Dipartimento della funzione pubblica le informazioni
relative al personale dipendente che nell'anno 1998:
- e' stato collocato in distacco sindacale retribuito,
con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del
codice fiscale, della qualifica rivestita, del sinda-
cato richiedente, del periodo trascorso in distacco e del
numero dei giorni utiliz- zati. I casi di collocamento in
distacco sindacale del medesimo dipendente in pe- riodi
diversi dello stesso anno vanno segnalati in modo
distinto e non cumulativo precisando, ogni volta, il
relativo periodo temporale ed il numero dei giorni uti-
lizzati.
Si rammenta alle amministrazioni appartenenti ai comparti
di contrattazione che fino al 7 agosto 1998 i distacchi
venivano autorizzati previa acquisizione del- l'assenso
del Dipartimento della funzione pubblica, mentre,
successivamente, con l'entrata in vigore del CCNQ del 7
agosto 1998, l'autorizzazione viene concessa, entro il
termine massimo di trenta giorni, dall'amministrazione
interessata dietro presentazione della richiesta di
distacco da parte delle confederazioni e organiz- zazioni
sindacali legittimate e dopo l'accertamento dei requisiti
soggettivi.
E' appena il caso di chiarire che la rilevazione, con le
modalita' appena espli- citate, dovra' riguardare:
- i distacchi a
tempo indeterminato, senza cioe' indicazione
preventiva della dura- ta, con e senza obbligo di
attivita' lavorativa ridotta (art. 2 decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre
1994, n. 770, art. 3, contratti collettivi
nazionali quadro transitori 26 e 27 maggio 1997,
articoli 5, 7 e 14 CCNQ 7 agosto 1998, CCNQ 25
novembre 1998 e contratti collettivi nazionali
quadro integrativi 27 gennaio 1999; per le Forze
di polizia ad ordinamento civile: art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395);
- i distacchi a
tempo determinato, con l'indicazione preventiva
della durata (minimo 3 mesi), c.d.
"frazionato", con o senza obbligo di
attivita' lavorativa ridotta (art. 3 contratti
collettivi nazionali quadro transitori 26 e 27
maggio 1997, ar- ticoli 7 e 14 CCNQ 7 agosto
1998, CCNQ 25 novembre 1998 e contratti
collettivi nazionali quadro integrativi 27
gennaio 1999);
- - ha fruito di
permessi cumulati sotto forma di distacchi, con
l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo,
del codice fiscale, della qualifica rivestita,
del sindacato richiedente, del periodo trascorso
in permesso cumulato sotto forma di distacco e
del numero dei giorni utilizzati.
Il contingente dei
permessi cumulati viene determinato dai contratti
collettivi nazionali quadro 7 agosto 1998 (tab. 10), 25
novembre 1998 (tab. 5) e dal CCNQ integrativo 27 gennaio
1999 (tab. 10).
Anche per tali permessi la rilevazione deve avvenire con
le stesse modalita' sopra specificate per i distacchi e
deve riguardare i permessi cumulati sotto forma di
distacchi a tempo indeterminato e determinato, con o
senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (articoli
7, 14 e 20 CCNQ 7 agosto 1998);
- e' stato collocato in aspettativa sindacale non
retribuita, con l'indicazione a fianco di ciascun
nominativo, del codice fiscale, della qualifica
rivestita, del sindacato richiedente, del periodo
trascorso in aspettativa e del numero comples- sivo dei
giorni utilizzati. Anche per le aspettative sindacali non
retribuite la
rilevazione deve avvenire con le stesse modalita'
indicate in precedenza per i distacchi e deve riguardare
le aspettative a tempo indeterminato e determinato
(minimo tre mesi), c.d. "frazionata", con o
senza obbligo di attivita' lavorativa ridotta (articoli
7, 12 e 14 CCNQ 7 agosto 1998; per le Forze di polizia:
art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 395);
- ha fruito di permessi sindacali retribuiti per la
partecipazione alle riunioni di organismi direttivi
statutari, con l'indicazione, a fianco di ciascun nomina-
tivo, del codice fiscale, della qualifica rivestita, del
sindacato richiedente, della data in cui e' stato fruito
il permesso e del numero delle ore utilizzate (ad
eccezione delle ore fruite per la partecipazione alle
assemblee sindacali).
E' necessario, pertanto, segnalare ogni singola fruizione
di permesso avvenuta nel corso dell'anno 1998; cio' anche
nel caso in cui si siano verificate, nel corso dell'anno,
piu' fruizioni da parte di uno stesso dirigente
sindacale. Il contin- gente relativo ai suddetti permessi
viene determinato dai contratti collettivi nazionali
quadro transitori 26 e 27 maggio 1997 (tabelle All.
1),CCNQ 7 agosto 1998 (tabelle 11/20), CCNQ 25 novembre
1998 (tab. 6), contratti collettivi nazio- nali quadro
integrativi 27 gennaio 1999 (tab. 6 e tabelle 11/20);
- ha fruito di permessi sindacali retribuiti per
l'espletamento del mandato, e, in particolare, per la
partecipazione a trattative sindacali, a convegni e
congressi di natura sindacale, con l'indicazione, a
fianco di ciascun nominativo, del codice
fiscale, della qualifica rivestita, del numero delle ore
di permesso sindacale fruite (ad eccezione delle ore
fruite per la partecipazione alle assemblee sinda- cali)
e del sindacato richiedente. I suddetti permessi, orari e
giornalieri, sono quelli il cui monte ore, con le
modalita' previste dall'art. 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 e dall'art. 9 del
CCNQ transitorio
26 maggio 1997, fino al 7 agosto 1998, e,
successivamente, dagli articoli 8 e 9 del CCNQ 7 agosto
1998, viene definito e ripartito tra le organizzazioni
sindacali aventi titolo, da ogni singola amministrazione
(art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 770/1994, art. 4, contratti collettivi
nazionali quadro transitori 26 e 27 maggio 1997 e
articoli 8, 9 e 10 CCNQ 7 agosto 1998; per le Forze di
polizia: art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395);
- ha fruito di permessi sindacali non retribuiti, con
l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del codice
fiscale, della qualifica rivestita, del numero com-
plessivo delle ore di permesso e del sindacato
richiedente;
- e' stato collocato in aspettativa o permesso per
funzioni pubbliche, con l'indi- cazione, a fianco di
ciascun nominativo, del codice fiscale, della qualifica
ri- vestita, del numero complessivo dei giorni in
aspettativa o di ore in permesso e del tipo delle
predette funzioni pubbliche.
Modalita'
di rilevamento e trasmissione dei dati.
Indicazioni generali.
Tutte le
amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire i dati su
dischetti magne- tici utilizzando il programma di
inserimento "GEDAP" predisposto dal
Dipartimento.
Per garantire una completa e corretta rilevazione e
trasmissione dei dati, ciascu- na amministrazione e'
tenuta a individuare il responsabile del procedimento, ai
sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, e ad inserire
generalita' e recapito telefonico/fax di tale
responsabile attraverso lo stesso programma
"GEDAP".
Le amministrazioni che non hanno dipendenti che abbiano
fruito di prerogative sindacali devono inviare al
Dipartimento della funzione pubblica soltanto una
comunicazione da cui risulti tale circostanza, senza
dover acquisire ne' utiliz- zare il programma.
Modalita'
di acquisizione del programma di inserimento dati.
Per le
amministrazioni provviste di collegamento alla rete
Internet, il programma e' disponibile sul sito del
Dipartimento, all'indirizzo
"http://www.funpub.it/gedap/".
Il programma verra' comunque distribuito su dischetti di
installazione ai Ministe- ri, alle aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle
re- gioni, alle province, ai maggiori enti pubblici non
economici, ai maggiori enti e istituzioni di ricerca e
sperimentazione con l'invito a curarne essi stessi la
diffusione nell'ambito delle rispettive competenze.
I dischetti di installazione saranno inoltre forniti alle
prefetture, in modo che le stesse possano corrispondere
alle richieste delle amministrazioni pubbliche e, in
particolare, dei comuni, in coordinamento, per questi
ultimi, con le province.
Utilizzo
del programma di inserimento dati.
Il
programma puo' essere eseguito su un personal computer
con sistema operativo Windows configurato come descritto
nella nota tecnica distribuita in allegato al programma
stesso. Il programma, realizzato in modo da permetterne
un facile utilizzo, comprende una guida in linea.
Le amministrazioni articolate in unita' organizzative
centrali e periferiche potranno:
- duplicare e distribuire autonomamente i dischetti di
installazione del programma di inserimento ai propri
uffici periferici;
- importare i dati ricevuti da ciascun ufficio periferico
utilizzando l'apposita funzione "File/Importa"
prevista dal programma.
Modalita'
di invio dei dati.
Il
programma e' predisposto per stampare e registrare, su un
dischetto magnetico, i dati preventivamente inseriti.
- Le amministrazioni dotate di collegamento Internet,
potranno spedire il conte- nuto del dischetto per posta
elettronica all'indirizzo gedap pcm.it
- Le altre amministrazioni potranno, viceversa, inviare i
dischetti, unitamente ad una stampa riepilogativa, per
posta ordinaria all'indirizzo "Presidenza del
Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione
pubblica - Ufficio relazioni sindacali - GEDAP - Corso
Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma".
Indicazioni
specifiche.
Ministeri.
Ciascun Ministero curera' la raccolta dei dati relativi a
tutti i propri uffici, centrali e periferici, e
provvedera' a trasmetterli direttamente al Dipartimento
della funzione pubblica.
Enti
pubblici non economici.
I seguenti enti: ACI, CRI, ENIT, ENPALS, ICE,
INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, cureran- no la raccolta dei
dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e
periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente
al Dipartimento della funzione pubblica. In particolare,
l'ACI provvedera' alla diffusione della presente
circolare, unita- mente ai dischetti di installazione del
programma, agli Automobil Clubs provinciali.
I restanti enti pubblici non economici di cui all'art. 4
del CCNQ del 2 giugno 1998, potranno richiedere i
dischetti di installazione alla prefettura competente o
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Regioni
- Autonomie locali.
Regioni.
Ciascuna
regione curera' la raccolta dei dati relativi:
- ai propri uffici;
- agli enti pubblici non economici da essa dipendenti;
- agli istituti autonomi per le case popolari (i dati
relativi a questi ultimi devono essere distinti da quelli
degli altri enti pubblici non economici dipen- denti
dalla regione).
Ciascuna regione provvedera', quindi, a trasmetterli
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
Enti
locali.
Ai
sensi dell'art. 14, comma 1, lettera l), della legge 8
giugno 1990, n. 142, le province presteranno l'assistenza
tecnicoamministrativa ai comuni, ai consorzi tra comuni,
alle IPAB e alle comunita' montane ai fini della raccolta
dei dati, oltre che a collaborare con le prefetture nella
distribuzione del programma.
Gli enti locali potranno chiedere copia dei dischetti di
installazione diretta- mente alla provincia o alla
prefettura competente.
Tutte le province, inoltre, provvederanno alla raccolta
dei dati in questione (an- che di quelli negativi),
trasmettendoli, unitamente a quelli del proprio perso-
nale, al Dipartimento della funzione pubblica.
Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L'Unioncamere
coordinera' la raccolta dei dati delle singole Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, e
provvedera' a trasmetterli al Dipartimento della funzione
pubblica.
Aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
Ciascuna
azienda ed amministrazione autonoma curera' la raccolta
dei dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e
periferici, e provvedera' a trasmetterli diret- tamente
al Dipartimento della Funzione pubblica.
Servizio
sanitario nazionale.
Alla
distribuzione del programma alle amministrazioni di cui
all'art. 6 del CCNQ sottoscritto il 2 giugno 1998,
provvederanno i competenti assessorati regionali alla
sanita', a cui saranno inviati i dischetti di
installazione.
Ciascuno dei predetti assessorati curera' poi la
successiva raccolta dei dati re- lativi alle
amministrazioni in questione rientranti nel territorio di
competenza, trasmettendoli al Dipartimento della funzione
pubblica.
Istituzioni
ed enti di ricerca.
Le
seguenti istituzioni ed enti: CNR, ISTAT, INFN, ISPESL,
Istituto superiore di sanita' cureranno la raccolta dei
dati relativi a tutti i propri uffici, centrali e
periferici, e provvederanno a trasmetterli direttamente
al Dipartimento della funzione pubblica.
Le restanti istituzioni ed enti di cui all'art. 7 del
CCNQ sottoscritto il 2 giu- gno 1998 potranno richiedere
il dischetto alla prefettura competente o diretta- mente
al Dipartimento della funzione pubblica.
Scuola.
Il
Ministero della pubblica istruzione curera' la raccolta
dei dati relativi a tutti gli istituti, scuole ed
istituzioni scolastiche di cui all'art. 8 del CCNQ
sottoscritto il 2 giugno 1998, e provvedera' a
trasmetterli direttamente al Dipar- timento della
funzione pubblica.
Universita'.
Ciascuna
universita' e istituzione universitaria di cui all'art. 9
del CCNQ del 2 giugno 1998, curera' la raccolta dei dati
relativi al proprio personale e provvede- ra' a
trasmetterli direttamente al Dipartimento della funzione
pubblica.
Forze
di polizia ad ordinamento civile.
Ciascuna
Forza di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,
Corpo polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato) curera' la raccolta dei dati relativi al proprio
personale e provvedera' a trasmetterli direttamente al
Dipartimento della funzione pubblica.
Aziende
ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto
legislativo n. 29/1993 (ASI, CNEL, CONI, ENAC, ENEA, Ente
EUR, Unioncamere).
Ciascuna
azienda ed ente curera' la raccolta dei dati relativi al
proprio perso- nale e provvedera' a trasmetterli
direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.
I
Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni,
i presidenti delle giunte regionali e delle province
autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della
Repubblica sono pregati, ciascuno nel loro ambito, di
portare la presente circolare a conoscenza degli enti e
degli organismi vigilati ed associati con
l'urgenza che il caso richiede.
Ferme restando le specifiche competenze e le connesse
responsabilita' delle sin- gole amministrazioni
pubbliche, si segnala all'attenzione dei prefetti della
Re- pubblica la necessita' di svolgere una incisiva
attivita' ed azione di coordina- mento e di impulso, in
modo che nell'ambito della provincia di competenza le
amministrazioni pubbliche provvedano ad inviare i dati
secondo le modalita' pre- viste dalla vigente normativa e
dalla presente circolare.
p. Il Ministro: Bressa
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