DELEGHE 2002

Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale
ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale
ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 165 del 30 marzo 2001.


Roma, 26 novembre 2002 - Prot. 9751

Schede di rilevazione Comparto Autonomie Locali



….. INDIRIZZI OMESSI …..

Oggetto: Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001. Richiesta dati al 31 dicembre 2002.

I criteri per l'accertamento del requisito della rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico sono disciplinati dall'art. 43 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 19 del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

In applicazione delle norme suddette l'Aran procede biennalmente all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale che, nel caso di specie, è il secondo biennio economico 2004 - 2005.

L'accertamento della rappresentatività, per il biennio suddetto, avverrà sulla base della media tra i voti riportati nelle ultime elezioni generali delle RSU come già effettuate nei vari comparti (dato elettorale) e le deleghe (dato associativo) rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2002.

La presente rilevazione riguarda, pertanto, il dato associativo.

I dati della rilevazione, come noto, saranno poi sottoposti alla certificazione del Comitato Paritetico previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 165/2001.

Data la complessità della procedura, che consente all'Aran di accertare la rappresentatività solo dopo la predetta certificazione, la tempestività con la quale questa Agenzia può adempiere al proprio mandato dipende, in grande misura, dal rispetto dei tempi, dal grado di celerità e di collaborazione di codeste Amministrazioni ed Enti nell'invio dei dati richiesti. Riveste anche particolare importanza la cura nella compilazione delle schede di rilevazione appositamente elaborate da questa Agenzia per l'acquisizione dei dati (allegate).

Per le Amministrazioni e gli Enti, oltre alla presente nota, saranno pubblicati i singoli "files" con le schede di comparto, in modo che ciascuno di essi possa scaricare solo quelle di propria pertinenza, nonché le istruzioni per procedere alla compilazione ed alla trasmissione all'Aran delle stesse. Si precisa che la stampa delle schede è immediatamente disponibile per l'uso. Le schede, accompagnate da una lettera formale di trasmissione, dovranno essere inviate, debitamente compilate, unicamente per posta.

Vengono di seguito riportate le indicazioni per la trasmissione dei dati e per la compilazione delle schede.
La trasmissione dei dati all'Aran deve avvenire secondo le seguenti indicazioni

a – Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo trasmettono i dati delle deleghe ENTRO IL
28 FEBBRAIO 2003, utilizzando le apposite schede di comparto allegate.

b – La trasmissione avviene tramite posta con RRR. Tale modalità costituisce la prova documentale dei dati trasmessi in caso di contestazione da parte delle organizzazioni sindacali interessate nel corso della certificazione dei dati per la rappresentatività, affidata, come sopra menzionato, al Comitato Paritetico di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001.
La trasmissione per posta deve avvenire, con lettera di accompagnamento a firma del dirigente del servizio, tramite RRR all'indirizzo: ARAN – Ufficio Relazioni Sindacali – Via del Corso, 476 – 00186 Roma. Non saranno prese in considerazioni comunicazioni che non abbiano tali caratteristiche.

c – La ricognizione delle deleghe deve riferirsi a tutte quelle in essere alla data del 31 dicembre 2002; per tale ragione la rilevazione è effettuata al 31 gennaio 2003 in quanto, solo a tale data, sono rilevabili anche le deleghe rilasciate (o revocate) alle organizzazioni sindacali entro il mese di dicembre 2002 e, pertanto, seppure non contabilizzate, già attive a tale ultima data (art. 19, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998).

d – La ricognizione delle deleghe deve riferirsi a quelle rilasciate dai dipendenti per le ritenute del contributo sindacale; vanno pertanto indicate le sole iscrizioni ai sindacati tramite delega con trattenuta sulla retribuzione e non anche le iscrizioni dirette ai sindacati senza delega per la relativa trattenuta sulla retribuzione.

e – A tutela del diritto alla segretezza e riservatezza devono essere inviati esclusivamente dati numerici in modo che gli stessi non possano rappresentare elementi identificativi dei dipendenti che hanno sottoscritto la delega.

f – Contestualmente alla trasmissione all'Aran le schede, debitamente compilate e sottoscritte dal rappresentante sindacale, devono essere inviate alla organizzazione sindacale di pertinenza. Di detto invio deve essere data contezza nella apposita sezione delle schede.

g – Le Istituzioni di assistenza e beneficenza (ex Ipab), le ONLUS, e più in generale le istituzioni e le fondazioni di natura assistenziale di carattere privato o che hanno personalità giuridica di diritto privato, non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti. Devono, invece, trasmettere i dati le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex Ipab) di cui al D.Lgs. 207/2001 che hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

h – Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti e a quelli riferiti a dipendenti di altri comparti, ai quali, in base ai vigenti statuti regionali, non si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'Aran per i rispettivi comparti. I dati dei dipendenti che non sono ricompresi in tale eccezione, devono, invece, essere regolarmente inviati.

i – Le Aziende e gli Enti di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (A.S.I. – C.DD.PP. – C.N.E.L. – C.O.N.I. – E.N.A.C. – E.N.E.A. – Unioncamere) non devono trasmettere i dati in quanto, ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 27 gennaio 1999, provvedono direttamente all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, secondo le regole delle Amministrazioni pubbliche.

Indicazioni per la compilazione delle schede

Le schede da compilare riprendono il modello di rilevazione già noto a codeste Amministrazioni e Enti, salvo alcune semplificazioni e aggiornamenti delle notizie utili.

1 – Le schede sono già predisposte per comparto ed, all'interno, per categoria di personale e, pertanto, ogni Amministrazione ed Ente dovrà compilare esclusivamente le schede relative al comparto di appartenenza, non utilizzando modelli attinenti a precedenti rilevazioni.

2 – Per ogni comparto la scheda N.1 è di carattere riepilogativo e non può essere omessa; essa riporta i dati relativi al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2002 (altrimenti non rilevabili), al numero delle deleghe complessivamente rilasciate alla stessa data, nonché l'indicazione delle relative schede per categoria di dipendenti da compilare:

nella denominazione "a tempo determinato" rientra esclusivamente il personale dipendente in servizio al 31 dicembre 2002 a qualsiasi titolo (compresi stagionali, contrattisti, etc…). Sono, quindi, esclusi i lavoratori socialmente utili (LSU), i lavoratori in contratto di formazione e lavoro ed, in generale, i lavoratori con contratti di lavoro di tipo privatistico, compresi quelli assunti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo. Le deleghe dei dipendenti a tempo determinato vengono rilevate ai soli fini statistici;

con la finalità del punto precedente viene rilevato il dato di tutto il personale docente e ricercatore non contrattualizzato del comparto Università;

nel caso in cui non vi siano deleghe sottoscritte in favore di sindacati la scheda N.1 va, comunque, compilata nelle rimanenti parti. Si raccomanda la puntuale e scrupolosa osservanza di questa indicazione in quanto, solo in tal modo, questa Agenzia non attenderà l'invio di ulteriori schede;

nello specifico riquadro "Personale del comparto a tempo indeterminato di cui:" viene indicata, accanto alla posizione giuridica, la dizione "indipendentemente dallo sviluppo economico attribuito" o dizione simile. Ciò sta a significare che nella casella in cui deve essere riportato il numero dei dipendenti interessati vanno compresi tutti coloro che appartengono alla posizione giuridica di base indicata, indipendentemente dallo sviluppo economico raggiunto, ed a prescindere dalla denominazione utilizzata nei vari comparti di contrattazione (ora essendo indicata come fascia, posizione economica, super o in altra maniera). Infatti, trattandosi di sviluppi economici orizzontali, per ogni posizione giuridica prevista, va indicata la somma complessiva tanto dei dipendenti che vi si trovano in posizione iniziale che di quelli che hanno già iniziato il percorso economico orizzontale.

Ad esempio nella scheda dei Ministeri laddove è indicato "area C posizione giuridica C3 indipendentemente dallo sviluppo economico attribuito" va riportata la somma C3+C3super.

Il totale del riquadro del personale del comparto a tempo indeterminato relativo all'insieme delle posizioni giuridiche indicate deve, pertanto, corrispondere alla somma dei dipendenti del comparto a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2002.

la somma del numero dei dipendenti riportata nel totale generale della scheda N.1 deve essere uguale al totale complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 2002;

la somma delle deleghe riportata nel totale generale della scheda N.1 deve essere uguale alla somma delle deleghe indicate nell'insieme delle schede successive;

la scheda N.1 deve essere firmata dal dirigente del servizio.

3 – Le schede successive, numerate per ogni comparto in ordine progressivo (N.2, N.3, N.4, etc…), riportano, nella intestazione, il comparto e la categoria di dipendenti a cui si riferiscono:

deve essere compilata una scheda per ogni organizzazione sindacale a cui sono state rilasciate deleghe con la indicazione della esatta denominazione della stessa, per esteso e per sigla, in modo che possa essere chiaramente individuata;

ai fini di una corretta rilevazione dei dati associativi, nel caso di Federazioni sindacali formate da più sigle (costituenti o affiliate), la denominazione della Federazione sindacale dovrà essere riportata indicandone il nome prima della singola sigla componente o affiliata (es: nel caso delle Regioni-Autonomie locali CSA/…, nel caso dei Ministeri FLP/.........). Nel caso in cui non risulti che le deleghe siano state intestate alla Federazioni di appartenenza, ma alla singola componente, tale circostanza deve essere evidenziata nelle annotazioni in calce alla scheda;

devono essere inviati dati relativi a deleghe rilasciate dai dipendenti in favore di organizzazioni che abbiano natura sindacale. Pertanto, non devono essere trasmessi dati relativi ad altre associazioni non aventi tale natura (ad es: associazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni che si occupano della formazione professionale, etc…). Sarà cura delle Amministrazioni ed Enti verificare detta circostanza;

qualora risulti che un dipendente sia, alla data del 31 dicembre 2002, contemporaneamente iscritto a più sindacati (caso di deleghe doppie o triple) tale circostanza dovrà risultare nella compilazione delle schede utilizzando l'apposito spazio collocato immediatamente dopo il numero delle deleghe relativo all'organizzazione sindacale a cui la scheda si riferisce e contrassegnato dalla dicitura "di cui deleghe espresse anche in favore di altre organizzazioni sindacali".

A titolo esemplificativo: nel caso in cui si stia compilando la scheda del sindacato X, dopo avere indicato il numero complessivo di deleghe espresse in suo favore (ad esempio n. 10) va specificato se i medesimi 10 dipendenti abbiano rilasciato, alla stessa data (31 dicembre 2002), deleghe anche in favore di altre organizzazioni sindacali. In tale circostanza va indicato il numero delle deleghe espresse in favore delle altre organizzazioni sindacali (pari a n…. in favore del sindacato Y, n…. in favore del sindacato Z e così di seguito). In sostanza ciò consente di rilevare che tra i 10 dipendenti iscritti al sindacato X alcuni o tutti sono contemporaneamente iscritti anche ad altri sindacati. Nelle schede dei sindacati Y e Z dovrà, a sua volta, trovarsi il corrispettivo numero di deleghe rilasciate al sindacato X.
Nel caso in cui lo spazio relativo alle deleghe doppie o triple non sia riempito ciò starà a significare che il dipendente è iscritto ad un solo sindacato;

qualora la delega in favore di una organizzazione sindacale risulti, invece, frazionata - cioè versata divisa in quote tutte intestate alla medesima organizzazione sindacale ma riferite alle varie strutture in cui la stessa è articolata (ad esempio parte alla struttura sindacale provinciale, parte a quella regionale e parte a quella nazionale) - la delega va ritenuta unitaria e conteggiata una sola volta. Di detta circostanza deve essere data notizia nello spazio delle annotazioni. Pertanto, in questo caso, deve essere compilata una sola scheda intestata alla medesima organizzazione sindacale il cui contributo risulti frazionato;

ogni scheda deve essere controfirmata da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata a ciò abilitato, con modalità che garantiscano la riservatezza della scheda stessa. Ove la scheda non sia controfirmata dalla organizzazione sindacale interessata, il funzionario responsabile della compilazione dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti detta circostanza, specificando il motivo della mancata sottoscrizione. In caso di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali, qualora l'Amministrazione/Ente non ritenga di dover apportare modifiche al dato, le schede dovranno essere ugualmente inviate all'Aran indicando i motivi della contestazione nelle annotazioni in calce alla scheda;

ogni scheda deve essere inviata all'organizzazione sindacale interessata. La data di invio deve essere riportata nella scheda stessa (vedi lettera f);

in ogni scheda deve essere indicata, nell'apposita voce, l'entità del contributo sindacale mensile (art. 15, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998) che deve essere espresso in euro, in valore unitario medio mensile, escludendo valori percentuali. Nel caso in cui il contributo sindacale sia versato per 13 mensilità, il valore medio mensile deve essere ricalcolato su 12 mensilità;

la distribuzione provinciale delle deleghe dovrà essere compilata dalle sole Amministrazioni/Enti distribuite sul territorio (Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Aziende autonome dello Stato, Enti pubblici non economici, Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, Scuola, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale).

4 – In tutte le schede deve essere indicato il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.

I Ministeri, le Amministrazioni, gli Enti, le Associazioni, le Unioni, i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province Autonome, i Commissari di Governo ed i Prefetti della Repubblica sono pregati di portare a conoscenza degli Enti e degli organismi vigilati o associati, con l'urgenza che il caso richiede, la presente circolare, tenendo presente l'importanza e la finalità della rilevazione che, qualora non vengano rispettati i termini, non consentirà a questa Agenzia di accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione nazionale nel biennio 2004-2005.

Ai fini della massima diffusione si dà comunque assicurazione che la nota stessa, oltre ad essere reperibile sul sito internet dell'Aran, sarà anche pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro il corrente anno.

SCHEDE DI RILEVAZIONE COMPARTO AUTONOMIE LOCALI