Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Lombardia
da Guida Enti Locali, n. 41/2002
Sentenza 18 marzo-9 maggio 2002 n. 942/EL/02

Il Comune non può assicurare gli amministratori e i dipendenti contro le responsabilità per danno erariale

MASSIMA:

Responsabilità amministrativa e contabile - Stipula a spese dell’Ente locale di polizza assicurativa per danni connessi all’attività di amministratori e funzionari - Danno erariale - Sussistenza

È assolutamente in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento, che il Comune assuma l’onere della tutela assicurativa dei propri amministratori e dipendenti, relativamente alla responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale. Ciò anche considerando la peculiare natura di questa forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza, che ne costituisce contenuto essenziale affianco a quello risarcitorio. Questa funzione non dev’essere eliminata o affievolita, per di più utilizzando risorse pubbliche, la cui destinazione a tale scopo va ritenuta illecita e produttiva di danno per l’Erario.

Responsabilità amministrativa e contabile - Stipula a spese dell’Ente locale di polizza assicurativa per danni connessi all’attività di amministratori e funzionari - Colpa grave - Sussistenza

Gli amministratori locali, che stipulano una polizza assicurativa per sollevare se stessi e i dipendenti dalla responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale, sono rei di colpa grave. Ciò perché la polizza vanifica l’effetto sanzionatorio della legge.