AGENZIA
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMPARTO
SANITA’ CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO 1994 - 1997
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A
seguito della registrazione avvenuta in data 15.5.1997
da parte della Corte dei conti del Provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 17.4.1997 con il quale l’ A.Ra.N. viene
autorizzata a sottoscrivere il testo del CCNL integrativo concordato in
data 26 marzo 1997, il giorno 22 maggio 1997
alle ore 10 presso la
sede dell’A.RA.N. ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone
di: -
Prof. Carlo Dell’Aringa
Presidente ...................................................... -
Prof. Gian Candido De Martin
Componente ...................................................... -
Avv. Guido Fantoni
Componente ...................................................... -
Avv. Arturo Parisi
Componente ...................................................... -
Prof. Gianfranco Rebora
Componente ...................................................... ed
i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali
di categoria: C.G.I.L..................................................
C.G.I.L./SANITÀ................ .............. C.I.S.L..................................................
FIST
C.I.S.L.................................. ... U.I.L.....................................................
U.I.L./SANITÀ..................................
CONF.S.A.L
.......................................
FEDERAZIONE NAZIONALE :
..............................................................
U.G.L. ..................................................
RSU : R.d.B./CUB .........................................
- SNATOSS .......................................
- ADASS ............................................ U.S.P.P.I .............................................
- FASE ........................................
(
con riserva )
- FAPAS .............................................
- SUNAS ............................................ CONFE.DIR. .......................................
- SOI
................................................... (
con riserva )
Le parti
contraenti si sono incontrate per la definizione di alcune problematiche
relative al personale del comparto in adesione a quanto previsto nella
dichiarazione congiunta n. 6
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
stipulato il 1.9.1995 per armonizzarlo
con quanto disciplinato, per gli istituti comuni, nei contratti delle aree
dirigenziali del comparto sanità, fatte naturalmente salve le specificità
proprie di tali aree. Le parti prendono atto che, rispetto alle
Organizzazioni firmatarie del testo di accordo concordato in data
26.3.1997, la denominazione della sigla CISL/FISOS è cambiata in FIST
CISL . Al termine della riunione le parti
hanno sottoscritto l’unito testo di contratto collettivo
integrativo. §
- § - § - § - §
ART. 1
1. I
destinatari del presente contratto integrativo sono quelli previsti
dall’art. 1 del CCNL del 1.9.1995. 2. Il presente
contratto integrativo concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre
1997 . I suoi effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione,
salva diversa espressa indicazione del presente contratto. 3. Nel testo del
presente accordo con il termine “contratto” si fa riferimento al
contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei livelli
stipulato in data 1.9.1995. ART. 2 1. All’art. 13,
comma 3 del contratto (Interpretazione autentica dei contratti), le parole
“Conferenza permanente Stato-Regioni” sono sostituite dalle parole
“Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome”. ART. 3 1. All’art. 10,
comma 4 del contratto
(Forme di partecipazione),
dopo le parole “a contenuto economico” sono inserite le parole “e
sull’aggiornamento professionale”. ART. 4 1.
All’art. 19 del contratto (Ferie e festivita’), il comma 12 è
soppresso e il comma 11 è sostituito dal seguente: “11.
In caso di indefferibili esigenze di servizio o personali che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le
ferie dovrano essere fruite entro il primo semestre dell’anno
successivo”. 2. All’ art. 19,
comma 15 del contratto, dopo le parole
“ per esigenze di servizio “ sono inserite le parole “ o per
cause indipendenti dalla volontà del dipendente “ . ART. 5
1. All’art. 23, comma 3 del contratto (Assenze per malattia), dopo le parole “previsti dai commi 1 e
2” è inserita la parla “ovvero”. 2.
Ai sensi dell’art. 13 del contratto le parti concordano che il comma 14 del medesimo art. 23 deve essere interpretato nel
senso che le disposizioni in esso contenute
si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente
alla data di stipulazione del contratto, nonchè a quelle che, pur
iniziate in precedenza, siano ancora in corso alla stessa data. In ogni
caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto
dal comma 1 dell’art. 23 è quello successivo alla data di stipulazione
del contratto. ART. 6 1.
All’art. 24, comma 3 del contratto
(Infortuni sul lavoro e malattie dovute causa di servizio), le parole
“ e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità
permanente .“ sono soppresse. ART. 7
1. All’ art. 25,
comma 1 del contratto (Astensione
obbligatoria per maternita’), le parole “ dell’art. 4 “ sono
sostituite dalle parole “ degli articoli 4 e 5
“.
2. Al comma 2, secondo
periodo del medesimo articolo, le parole “ed ai lavoratori padri” sono
sostituite dalle parole “o in alternativa ai lavoratori padri”. ART. 8 1.
All’art. 27 del contratto (Aspettativa),
dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente: “
5. Al dipendente a tempo indeterminato, può essere concesso un periodo di
aspettativa, nei limiti previsti
dal comma 1, in caso di assunzione a tempo determinato presso
la stessa od altra azienda.” 2.
Il comma 9 dell’art. 17 del contratto è soppresso. ART. 9 1.
All’art. 34 del contratto
(Mobilita’) , dopo il
primo comma è inserito il seguente comma : “
2. Qualora il dipendente,
nell’ambito delle ipotesi disciplinate dall’art. 12, comma
2, lettera A) del DPR 384/1990, presenti domanda di trasferimento
ad altra azienda USL o ospedaliera
che vi abbia dato assenso, il nulla osta dell’azienda di appartenenza
è sostituito dal preavviso di cui all’ art. 38. “
ART. 10 1.
All’ art. 43, comma 2, punto 2) del CCNL dell’1.9.1995
(Finanziamento del trattamento accessorio legato alle posizioni di
lavoro), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “ Per
l’applicazione del presente contratto le aziende ed enti che, in
attuazione degli artt. 30 e 31 del decreto legislativo n. 29/1993,
ridetermino con atto formale la dotazione organica del personale
destinatario del presente contratto in misura superiore a quello preso a
base del calcolo di cui al presente punto, nel finanziare la predetta
dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle indennità
relative ai posti di nuova istituzione per incrementare in misura congrua,
con atto deliberativo, il fondo di cui al presente punto. Fermo restando
che l’incremento previsto dal presente punto
è calcolato sul monte salari 1993, qualora il personale in
servizio nel 1995 risulti comunque superiore a quello preso come base di
calcolo nel 1993, il fondo di cui al presente punto
è formato dall’ammontare delle somme spese nel 1995 per le
indennità sopra citate.” ART. 11 1.
Il terzo comma dell’art. 53 del contratto è sostituito dal
seguente: “
3. Nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano la materia, le aziende e gli enti del comparto definiscono
nei propri regolamenti l’organizzazione delle condizioni di operatività
del personale del comparto che partecipa all’esercizio della libera
professione intramuraria o alle attività ad essa connesse nonchè il
relativo regime economico, sulla base di quanto previsto dall’art. 5 del
presente contratto.” ART.
12 1. All’art. 46, comma 1
del contratto, alla fine del punto 1) sono aggiunte le seguenti parole :
“Al fondo così costituito sono aggiunte le risorse di cui all’art. 18
della legge 109/1994 - come modificato dall’art. 6 del D.L. 101/1995,
convertito in legge 216/1995.
La ripartizione di tali risorse al personale interessato è stabilita in
sede di contrattazione decentrata ai sensi dell’art. 5 del presente
contratto. Il personale che percepisce tali incentivi non beneficia del
premio per la qualità della prestazione individuale.” ART.
13 1. All’art. 47,
comma 8 del contratto (Produttività collettiva per il miglioramento ART.
14 1. All’ art. 56,
comma 1 lettera aa) del contratto (Disapplicazioni), alla fine del
capoverso, sono aggiunte le seguenti parole “ fatto salvo quanto
previsto dall’art. 52, comma 1 “. 2. Al medesimo art.
56 comma 1 dopo la lettera ae) è aggiunta la seguente lettera: “
af) con riferimento all’art. 53, comma 3 : art. 87 del DPR 270/1987.” ART.
15 1. La tabella n. 1
allegata al contratto è sostituita da quella di cui all’allegato 1 del
presente contratto. ART. 16 1. Tutte le
disposizioni contenute nell’art. 53, comma 5 del contratto sono
prorogate al 31 dicembre 1997, considerato
che i lavori connessi alla revisione dell’ordinamento di cui all’art.
35 del contratto sono ancora in atto alla data di sottoscrizione del
presente accordo integrativo. ART. 17
1. All’art. 3 del CCNL del 27 giugno 1996, dopo il primo comma è
inserito il seguente comma: “
1 bis. Resta ferma per le
regioni, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo n.
502/1992 , la facoltà di attivare modelli organizzativi e fissare
obiettivi prestazionali superiori a quelli contemplati dai livelli
uniformi di assistenza, che comportino un diverso ed ulteriormente
qualificato impegno delle aziende ed enti - anche volti al recupero di
standards organizzativi, di efficienza e di efficacia e sviluppo di
professionalità - definiti in appositi progetti regionali finanziati. 2. Al medesimo art. 3
del CCNL del 27 giugno 1996, al comma 2 dopo le parole “di cui al comma
1” sono inserite le parole “e 1 bis”. ART. 18 1. Le disposizioni di
cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 14
del presente contratto, per la loro natura interpretativa e
chiarificatrice delle clausole cui rispettivamente si riferiscono, hanno
decorrenza dalla data di entrata in vigore del CCNL stipulato il 1°
settembre 1995. Tutte le altre disposizioni entrano in vigore dalla
stipulazione del presente accordo, salvo diversa indicazione contenuta nel
medesimo. Tabella n. 1 Individuazione delle voci di retribuzione accessoria
* nella misura proporzionale spettante ** a decorrere dall’1.1.996 Nota: nelle assenze
per malattia e infortuni trova tuttora applicazione la circolare del
Ministero della Sanità n. 11 del 22.1.1971. DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1 Le
parti si danno atto che nel testo dell’ art. 9 del presente contratto,
laddove si prevede la sostituzione del nulla osta dell’azienda di
appartenenza con il preavviso, viene citato - per un mero errore materiale
- il solo art. 12 del DPR 384/90, mentre tale previsione deve intendersi
riferita anche all’art. 13, comma 2 del medesimo decreto. DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2 Alla
luce della normativa civilistica, le
parti concordano che l’obbligo del preavviso non è previsto in
riferimento all’istituto contrattuale del rapporto a tempo determinato
di cui all’art. 17 del CCNL del 1.9.1995. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le
parti si danno atto che la previsione di cui al comma 5 dell’art. 48 del
CCNL del 1.9.1995 - relativa al tentativo
conciliazione su eventuali controversie sorte sulle decisioni
assunte in merito al premio della qualità individuale - non potrà
concretamente essere attuata fino al momento del passaggio delle
controversie individuali di lavoro al giudice ordinario prevista entro il
30.6.1998 dall’art. 11, comma 4 punto g) della legge n. 59/97. Nelle
more di tale passaggio le parti concordano che le eventuali controversie
siano risolte con gli strumenti e nelle sedi tradizionali. |