AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMPARTO
SANITA’ CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996 - 1997 |
A
seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti del
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1996
di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale
di lavoro in intestazione, il
giorno 27 giugno 1996 alle ore 10 presso la sede dell’A.RA.N. ha avuto
luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:
-
Prof. Carlo Dell’Aringa
Presidente ...................................................... -
Prof. Gian Candido De Martin
Componente ...................................................... -
Avv. Guido Fantoni
Componente ...................................................... -
Avv. Arturo Parisi
Componente ...................................................... -
Prof. Gianfranco Rebora
Componente ...................................................... ed
i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali
di categoria: C.G.I.L..................................................
C.G.I.L./SANITÀ................ .............. C.I.S.L..................................................
C.I.S.L./FISOS................................. . U.I.L.....................................................
U.I.L./SANITÀ.................................. CONF.S.A.L
.......................................
R.d.B./CUB .........................................
RSU :
FEDERAZIONE NAZIONALE : -
ADASS ..............................................
- CISAS/SANITÀ ............................. ... -
FASE .................................................
-
CONF.S.A.L./SANITÀ....................... -
SUNAS ............................................
CONFE.DIR. ....................................... -
SOI ................................................... ( con riserva )
UNIONQUADRI
................................
U.S.P.P.I ..............................................
( con riserva ) Al
termine della riunione le parti concordano l’unito testo di accordo per
la stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
biennio di parte economica 1996 -1997 per i dipendenti del comparto
Sanità. Retribuzione
tabellare 1.
I benefici economici del presente contratto si applicano al personale già
in servizio presso le aziende ed enti alla data del 1.1.1996 od assunto
successivamente, anche con rapporto a tempo determinato, secondo i criteri
di cui all’art.42, comma 1 del CCNL stipulato il 1.9.1995. 2.
Con decorrenza dalle date sottoindicate, gli stipendi
tabellari stabiliti dall’art. 41 comma 4 del citato CCNL sono
incrementati nelle seguenti misure mensili lorde che si sommano tra
di loro alle singole decorrenze: posizione
funzionale e livello
1.1.1996
1.11.1996
1.7.1997 I
L. 53.000
L. 60.000
L. 38.000 II
L. 56.000
L. 64.000
L. 40.000 III
L. 59.000
L. 68.000
L. 42.000 IV
L. 62.000
L. 71.000
L. 45.000 V
L. 66.000
L. 76.000
L. 47.000 VI
L. 70.000
L. 80.000
L. 50.000 VII
L.
76.000
L. 87.000
L. 55.000 VIII
L. 83.000
L. 94.000
L. 59.000 3.
I nuovi stipendi tabellari annui a regime, cioè dall’1.7.1997 sono
rideterminati nei seguenti importi : I
L.
9.261.000 II
L.
10.467.000 III
L.
11.697.000 IV
L.
12.865.000 V
L. 14.409.000 VI
L. 15.771.000 VII
L. 18.179.000 VIII
L. 20.535.000 4.
A decorrere dalle date sottoindicate, lo stipendio tabellare dei
dipendenti inquadrati nel livello economico VIII bis è incrementato nelle
seguenti misure mensili lorde che si sommano tra di loro alle singole
decorrenze: 1
gennaio 1996 :
L. 89.000 1
novembre 1996 : L. 107.000 1
luglio 1997 :
L. 64.000 A
regime, cioè dall’1.7.1997, il predetto stipendio tabellare annuo è
fissato in L.23.247.000. 5.
I benefici di cui al presente articolo hanno effetto integralmente sulla
determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che
cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente contratto di parte economica 1996-1997, alle scadenze e negli
importi previsti dai commi 2 e 4. Agli effetti dell’indennità premio di
servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso nonché di quella
prevista dall’art. 2122 del c.c. si
considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
del rapporto. ART.
2 Rideterminazione
del finanziamento del fondo per la corresponsione del trattamento
accessorio legato alle posizioni di lavoro 1.
La disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle
posizioni di lavoro è confermata anche per la vigenza del presente
contratto con le precisazioni e le modifiche di cui ai seguenti commi. 2.
In sede di contrattazione decentrata ai sensi dell’art. 5, comma 3,
lett. e) del CCNL del 1.9.1995, il fondo previsto dall’art. 43, comma 2,
punto 1 del medesimo
CCNL , in base ai modelli organizzativi adottati dall’azienda o ente,
può essere destinato in parte al finanziamento del fondo per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno e del
fondo per compensare particolari posizioni di lavoro in relazione alla
qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità
previsti dal citato art. 43, comma 2, punti 2) e 3).
L’eventuale trasferimento della quota di fondo del compenso per
lavoro straordinario al fondo
del comma 4 del presente articolo è irreversibile. Le Aziende ed enti ,
nel caso che in sede di contrattazione
decentrata sia stata utilizzata la predetta facoltà, , per far fronte ad
eventuali particolari esigenze di servizio sopravvenute, provvederanno
mediante il ricorso agli strumenti previsti dall’art. 18, comma 2 del
CCNL. del 1.9.1995 o con i
riposi sostitutivi di cui all’art. 10, comma 6 del D.P.R. 384/1990. 3.
Le indennità previste dall’art. 45, commi 1 e 2
del CCNL del 1.9.1995 sono aumentate di L. 5.000 mensili fisse
lorde, a decorrere dal 1.1.1997 .
4. Il fondo costituito dall’1.12.1995 ai sensi dell’art.
43, comma 2 punto 3 del succitato CCNL ,
per l’anno 1997 è incrementato di una somma pari allo 0,58 % del
monte salari annuo calcolato con riferimento al 1995 e di una ulteriore
somma pari allo 0,50% dello stesso monte salari a decorrere dal
31.12.1997 ed a valere per l’anno 1998. L’incremento del fondo è
finalizzato ad un aumento corrispondente
del numero dei beneficiari dell’indennità maggiorata di
qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui
agli artt. 45, comma 3 e seguenti e 49, comma 4 del CCNL del 1.9.1995. La
corresponsione dell’indennità citata ai nuovi beneficiari decorre dal
1.7.1997 e si applica con le stesse modalità, condizioni e valori
economici previsti dall’
art. 45 indicato, mentre il numero massimo dei beneficiari risulta incrementato
in conseguenza degli stanziamenti previsti
dal presente articolo. 5.
Gli incrementi attribuiti dal
presente contratto al fondo
del comma 4
operano solo per l’anno di riferimento consolidandosi per gli
anni successivi, ferme rimanendo le possibilità di trasferimento di
risorse previste dal presente
articolo e dall’ art. 43, comma 2,
punti 1 e 2 del CCNL del 1.9.1995. ART.
3 Risorse
aggiuntive e risparmi di gestione per l’incremento del fondo destinato
alla produttività collettiva. 1.
Ai sensi degli articoli 4, comma 8 e 13, comma 1 del D.Lgs. n. 502 del
1992 e successive modificazioni od integrazioni, le aziende ed enti, a
decorrere dall’1.1.1997 sulla base del consuntivo 1996, incrementano il
fondo di cui all’art. 46, comma 1 punto 2 del CCNL
dell’1.9.1995, dell’1% - come tetto massimo - del monte salari
annuo calcolato con riferimento all’anno 1995, in presenza: a)
di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità
stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione
dei Bilanci di previsione annuale; ovvero: b)
della realizzazione annuale di programmi - correlati ad incrementi
qualitativi e quantitativi di attività del personale - concordati tra
Regioni e singoli enti ed aziende e finalizzati al raggiungimento del
pareggio di bilancio entro un termine non superiore ad un triennio,
pareggio da valutarsi alla luce delle variazioni tecnico legislative
intervenute nelle regole di formazione del bilancio stesso. 2.
Il sistema di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 , si inquadra nel
processo di innovazione delle aziende ed enti che richiede: - razionalizzazione dei
servizi di cui al titolo I del d. lgs. 29/1993; - ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni
organiche; - attivazione dei centri di costo; - istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno o
nuclei di valutazione. 3.
Il fondo previsto dall’ art. 46, comma 1, punto 2) del CCNL del 1.9.1995
si consolida nel suo ammontare per gli anni successivi, ferme rimanendo le
possibilità di trasferimento a detto fondo di risorse provenienti da
quelli di cui all’art. 43 e 46, comma 1,
punto 1) dello stesso CCNL. 4.
Per la vigenza del presente contratto, il fondo di cui al comma 1 è
incrementato con le risorse aggiuntive ed i risparmi
di gestione previsti
nel presente articolo solo a
consuntivo e, pertanto, per
gli esercizi successivi devono essere nuovamente verificate le condizioni
per la conferma dell’incremento stesso. ART.
4 Rischio
radiologico 1.
Il fondo di cui all’art. 43 , comma 2, punto 2) del CCNL del 1. 9 1995,
ove sono confluite le risorse dell’art. 54 del D.P.R. 384/1990,
è destinato anche ad applicare i benefici dell’art. 5 della legge
24 dicembre 1994, n. 724, nei confronti dei soggetti ivi previsti.
L’indennità di cui all’art. 5, comma 4 della citata legge 724/1994 -
ricompresa tra quelle previste dall’art. 44 del CCNL dell’ 1.9.1995 -
è corrisposta, in base alle vigenti disposizioni, mediante
utilizzo delle predette risorse confluite nel fondo stesso. ART.
5 Norma
finale 1.
Rimangono in vigore tutte le clausole della Parte II del CCNL del
1.9.1995, relative al trattamento economico, non modificate dal presente
contratto di rinnovo, compresi l’art. 51 -
i cui effetti sono estesi a tutta la vigenza del biennio 1996-1997
- e l’art. 53, comma 3. Le parti si danno
reciprocamente atto che le conclusioni raggiunte con il presente accordo
realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto
conto delle risorse finanziarie rese disponibili per la tornata
contrattuale.
Conseguentemente le parti concordano che, nel caso in cui le
conclusioni contrattuali che si realizzeranno nelle due aree della
dirigenza del comparto sanità, fossero incoerenti con i principi di cui
sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli istituti
contrattuali di contenuto economico concettualmente corrispondenti con
riferimento alla struttura delle retribuzione dei dipendenti delle tre
aree, fatte salve le specificità delle aree dirigenziali, esse si
incontreranno per pervenire alla necessaria
armonizzazione del presente contratto. DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2 Le parti,
richiamato il contenuto della dichiarazione congiunta n. 3 allegata al
CCNL dell’ 1.9.1995, riconoscono la necessità di pervenire, una volta
chiariti i termini applicativi della disciplina del TFR, all’attivazione
di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso
la costituzione di appositi fondi così
come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993, al fine di
assicurare più elevati livelli
di copertura previdenziale. DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3 Le
parti convengono di incontrarsi entro il 30 aprile 1996 per l’esame
della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in attuazione
dell’art. 2 del D.L. 117/1996. |