COMPARTO
REGIONI - ENTI LOCALI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
INDICE
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
PARTE PRIMA
- Durata, decorrenza, tempi e
procedure di
applicazione
del
contratto
art.
2
-
Esame a seguito di
informazione preventiva
art.
5
-
Informazione successiva
art.
6
CAPO III - Contrattazione decentrata
lazione o il rinnovo del contratto
decentrato
art.
7
-
Materie di contrattazione
art. 8
-
Composizione delle delegazioni
art. 9
CAPO IV - Partecipazione e rappresentanza
Rappresentanze
sindacali dei
dirigenti
nei luoghi di lavoro
art.11
Interpretazione
autentica dei
contratti
art.12
Contributi
sindacali
art.13
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I Costituzione
del rapporto di lavoro
- Il contratto individuale di lavoro
art.14
- Periodo di prova
art.15
CAPO II Struttura del rapporto
- Orario di lavoro
art. 16
-
Ferie e festività
art.
17
CAPO III - Sospensioni della
prestazione
- Assenze retribuite
art.18
- Astensione obbligatoria e
facoltativa per
maternità
art.19
- Assenze per malattia
art.20
- Infortuni sul lavoro e malattie
dovute
a causa
di servizio
art.21
CAPO IV - Incarichi
dirigenziali e valutazione
-
Affidamento e revoca degli
incarichi dirigenziali
art.22
-
Valutazione dei dirigenti
art.23
-
Accordi di mobilità
art.24
CAPO V: Estinzione del
rapporto di lavoro
-
Cause di cessazione del
rapporto di lavoro
art.25
-
Obblighi delle parti
art.26
-
Recesso dell’amministrazione
art.27
-
Nullità del licenziamento
art.28
-
Effetti del procedimento penale
sul rapporto di lavoro
art.29
-
Collegio arbitrale
art.30
-
Termini di preavviso
art.31
CAPO VI: Istituti di peculiare interesse
- Formazione
art.32
PARTE SECONDA
TITOLO I: Trattamento
economico
- Struttura della retribuzione
art.33
- Stipendio
tabellare
art.34
- Norma
transitoria
art.35
- Effetti nuovi
trattamenti economici
art.36
- Finanziamento della retribu-
zione
di posizione
e della
retribuzione di risultato
art.37
-
Risorse aggiuntive
art.38
- Retribuzione
di posizione e
graduazione delle funzioni
art.39
- Retribuzione di posizione
di direzione
di struttura
art.40
- Retribuzione di posizione re-
lativa alle funzioni dirigenziali
non comportanti direzione
di strutture
art.41
- Clausola di salvaguardia
art.42
- Retribuzione di risultato e
premio per la qualità della
prestazione individuale
art.43
- Tutela di
particolari
professionalità
art.44
PARTE III
TITOLO I: Norme finali e transitorie
- Norma di collegamento alla
legislazione regionale
art.45
- Norme transitorie
art.46
- Norma finale
art.47
-
Disapplicazioni
art.48
-
Verifica delle disponibilità
finanziarie
complessive
art.49
DICHIARAZIONI DELLE PARTI
COMPARTO
REGIONI-ENTI LOCALI
NORME
DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
AREA
DELLA DIRIGENZA
(Servizi
Pubblici essenziali)
1.
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi
pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 11 del D.P.C.M.
30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona
e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di
prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,limitatamente
a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e
speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le
modalità di cui all'art. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili
per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente
tutelati.
ART. 2
1.
In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, in contrattazione
decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari
devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in
servizio e la loro attività sono necessarie
per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai
servizi
di cui all’art. 1.
2.
I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna
amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente contratto collettivo nazionale di comparto e comunque prima dell'inizio
di ogni altra trattativa decentrata.
3.
Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti
assicurano comunque i servizi essenziali
e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati
dalla precedente contrattazione decentrata.
(Modalità
di effettuazione degli scioperi)
1.
Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che
coinvolgono i servizi di cui all'art.1, sono tenute a darne comunicazione alle
amministrazioni interessate con un preavviso
non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione
dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le
strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione
alle amministrazioni.
2.
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto
deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a
vertenze con le singole amministrazioni deve essere comunicata alle
amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi
all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa
ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo
sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero.
Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche
nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3.
Non possono essere indetti scioperi:
a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni
vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per
la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si
svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;
b)
in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione
di sciopero e l'altra;
c) articolati per servizi e
reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive
consecutive.
4.
Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a)
dal 10 al 20 agosto;
b) dal
23 dicembre al 7 gennaio;
c)
cinque giorni
prima delle festività
pasquali e tre giorni dopo;
d) tre
giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
e)
il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
f) nei
cinque giorni che precedono e
nei cinque giorni che
seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali,
comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o
in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
(Procedure
di raffreddamento e di conciliazione)
1.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure
per il raffreddamento e la
conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
COMPARTO
REGIONI-ENTI LOCALI
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA
DELLA DIRIGENZA
P A R
T E P R I M A
TITOLO
I
Disposizioni
generali
CAPO I
ART. 1
1. Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica di dirigente
dipendente dalle amministrazioni del
comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d. lgs. n. 29 del 1993
ART.
2
Durata,
decorrenza, tempi e procedure
di
applicazione del contratto
1. Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed
il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici
decorrono dal giorno successivo
alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto
da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure
di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del d. lgs n. 29 del 1993. Essa viene portata a
conoscenza delle amministrazioni interessate da parte dell'A.RA.N. con idonea
pubblicità.
3. Le amministrazioni
destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni
dalla data in cui hanno avuto conoscenza dell’avvenuta stipulazione ai sensi
del comma 2.
4. Qualora non ne sia stata
data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre
mesi prima di ogni singola scadenza, il presente contratto si intenderà
rinnovato tactamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo. La disdetta per la parte pubblica avviene nel
rispetto delle intese e dei pareri di cui all'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 29
del 1993.
5.
Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per
il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza delle parti economiche del
presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la
procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale
della parte economica del presente contratto ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 6.
TITOLO
II
RELAZIONI
SINDACALI
Capo
I
Disposizioni
Generali
Art.
3
Obiettivi
e strumenti
1. Le relazioni sindacali tra
le amministrazioni e le rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 sono
dirette a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle
decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e l’attribuzione delle
responsabilità dirigenziali, al fine di incrementare ed elevare l’efficacia e
l’efficienza dell’attività amministrativa e dei servizi erogati alla
collettività.
2. In considerazione del ruolo
attivo e responsabile attribuito a ciascun dirigente dalle leggi e dal contratto
collettivo e della specifica professionalità della categoria, nonché delle
peculiarità delle funzioni dirigenziali,
il sistema di relazioni sindacali riconosciuto dai seguenti articoli alle
rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 è strumento indispensabile
per il coinvolgimento della categoria.
a) contrattazione collettiva, la quale si svolge a livello nazionale ed a
quello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati,
rispettivamente, dagli artt. 2 e 7 e 8 del presente contratto, secondo le
disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei
contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche
mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste
dall'art. 12. In coerenza con il
carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle
convenienze e ai distinti ruoli
delle parti;
c) consultazione, per le
materie per le quali la legge e il presente contratto la prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione,
acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione, allo scopo di rendere più trasparente
e costruttivo il confronto
tra le parti a tutti i livelli del
sistema delle relazioni sindacali, le amministrazioni informano i soggetti
sindacali, quando lo richieda
la legge o il presente
contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le
informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate
modalità e forme diverse;
e) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione
delle controversie interpretative, finalizzate al raffreddamento
dei conflitti medesimi secondo
le disposizioni di cui all' art. 12.
Capo
II
Diritti
di informazione
Art.
4
Informazione
preventiva
1. Negli enti dove siano in
servizio almeno 5 dirigenti, gli
organi di vertice, per il tramite del dirigente cui sia assegnato tale specifico
compito secondo i rispettivi ordinamenti, informano in via preventiva, per
iscritto ed in tempo utile, le rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11
sui criteri generali relativi a:
a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
b) sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
c) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle
connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
d)
individuazione delle risorse aggiuntive di cui all’art. 38;
e) modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e
al raggiungimento degli obiettivi
assegnati;
f) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
g) misure di pari opportunità;
h) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche
sulla qualità del lavoro e sulla
professionalità dei dirigenti;
i) tutela in materia di igiene,
ambiente, sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro.
2. Gli enti che abbiano in
servizio più di 10 dirigenti
possono individuare modalità di informazione preventiva più articolate, anche
in materie non comprese nel comma 1.
Art.
5
Esame
a seguito di informazione preventiva.
1. Nelle materie
previste dall’articolo 4, comma 1, lettere a), b),
c), d), e) ed h), ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e
11 può richiedere
all’amministrazione, in forma
scritta, un incontro per l’esame delle materie medesime.
2. Della richiesta di esame è
data notizia alle altre rappresentanze sindacali.
3. L'esame si svolge in
appositi incontri - che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla
richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei
loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
5. Dell'esito dell'esame è
redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie
oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei
dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui
si svolge l'esame le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali
nelle materie oggetto dell'esame, e le organizzazioni sindacali che vi
partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
Art.
6
Informazione
successiva
1. Nelle amministrazioni nelle quali siano in servizio almeno 5
dirigenti, su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli artt.
9 e 11 e con le modalità indicate nell’art. 4, comma 1, sono fornite adeguate
informazioni sui provvedimenti e sugli atti di gestione adottati riguardanti
l’organizzazione del lavoro, la costituzione la modificazione e l’estinzione
dei rapporti di lavoro della dirigenza.
2. Le informazioni vanno
fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenuto conto prioritariamente
dell’esigenza di continuità dell’azione amministrativa.
Capo
III
Contrattazione
decentrata
ART.
7
Tempi
e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
1. Le piattaforme per il rinnovo del contratto
collettivo decentrato concernenti le specifiche materie indicate nell'articolo 8
sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza del precedente contratto.
2.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto decentrato, le parti non assumono iniziative unilaterali
nè procedono ad azioni dirette.
3.
La delegazione di parte pubblica abilitata alla
trattativa decentrata è costituita entro 15 giorni dalla data in cui
l'Amministrazione ha avuto conoscenza della stipulazione del presente contratto
ai sensi dell'art. 2, comma 2. La delegazione sindacale è convocata, per
l’avvio del negoziato, entro 15 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo
agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.
5. Il contratto
decentrato diventa efficace con la definitiva sottoscrizione a seguito del
perfezionamento delle procedure
previste dall'articolo 51, terzo comma, del d.lgs. n. 29 del 1993.
I contratti decentrati
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di
verifica della loro attuazione.
Art.
8
Materie
di contrattazione
1.
La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) individuazione delle posizioni
dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi
della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali che sono parte integrante del presente contratto;
b) linee di indirizzo generale per l'attività di
formazione e aggiornamento dei dirigenti;
c) pari opportunità, anche per le finalità della
legge 10 aprile 1991, n. 125. In tale materia sono confermate tutte le
disposizioni dell'art. 7 del DPR 13 maggio 1987 n. 268 e dell'art. 28 del DPR 19
novembre 1990 n. 333.
d) mobilità di cui all’art. 35, comma 8, del D.
Lgs. n. 29 del 1993 e all’art. 24;
e) criteri generali sui tempi e modalità di
applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente,
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n.
626/94 e nei limiti stabiliti dall’eventuale accordo quadro relativo
all’attuazione dello stesso decreto.
2.
I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né
indirettamente anche a carico di
esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente
contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse di cui all’art.
38, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi
contratti.
ART.
9
Composizione
delle delegazioni
1. Ai sensi dell'art. 45,
comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in
sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da rappresentanti dei titolari degli uffici
interessati.
2.
Le amministrazioni
del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva
decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle
cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50,
comma 7 del d. lgs n. 29 del 1993.
3.
Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle RSU ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a);
- da componenti di ciascuna rappresentanza sindacale di cui
all’art. 11, comma 1, lettera b);
- da un
componente di
ciascuna delle
strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente
contratto.
Capo
IV
Partecipazione
e rappresentanza
Art.
10
Forme
di partecipazione
1. Negli enti ove prestino servizio almeno
10 dirigenti , su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli artt.
9 e 11, senza oneri per le amministrazioni, possono essere istituite Commissioni
bilaterali composte da uno stesso numero di dirigenti responsabili degli uffici
e strutture di livello più elevato dell’ente e di rappresentanti sindacali
dei dirigenti. Il numero dei componenti e le modalità di designazione saranno
definiti da ciascun ente.
2. Tali Commissioni, che non
hanno carattere negoziale, svolgono i seguenti compiti:
a) verifica dell’eventuale esistenza di elementi normativi,
organizzativi o gestionali che si ripercuotono negativamente sull’azione
amministrativa e sui rapporti con i cittadini e con gli utenti;
b) formulazione di proposte di soluzione di eventuali problemi agli
organi competenti di ciascuna amministrazione, anche al fine di elaborare
programmi, direttive, schemi di progetti di legge regolamenti o provvedimenti
amministrativi, con particolare riguardo alla
semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3.
E' costituita una Conferenza Nazionale con rappresentanti dell'A.RA.N., della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni, delle Associazioni o Unioni degli altri
Enti del comparto e delle Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della
quale, almeno 2 volte l'anno, sono verificati gli effetti derivanti
dall'applicazione del presente contratto con particolare riguardo agli istituti
concernenti l’affidameno degli incarichi e l’attribuzione della retribuzione
di posizione e di risultato.
4. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e le Associazioni o Unioni
regionali degli altri Enti del Comparto e le Organizzazioni sindacali possono
prevedere la costituzione di un Osservatorio, al fine di monitorare
l’andamento dell’attuazione della disciplina contrattuale anche in ordine
alla preparazione dei lavori della Conferenza di cui al comma 3, e alla mobilità
relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di
processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario nonchè sui processi di
formazione e aggiornamento professionale.
Art.
11
Rappresentanze
sindacali dei dirigenti nei luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze sindacali
dei dirigenti nei luoghi di lavoro sono:
b) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell’art. 19 della
legge 300 del 1970, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai
protocolli di cui alla lettera a).
2. Il dirigente eletto o
designato quale componente nelle rappresentanze di cui al comma 1 non può
essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell’amministrazione.
Capo
V
Norme
finali
ART.
12
Interpretazione
autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 53
del d.lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione del
presente contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano,
entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente
il significato della clausola controversa.
3. L'A.RA.N. si attiva
autonomamente o su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni o
delle Associazioni o Unioni rappresentative degli altri enti del comparto.
4. L'eventuale accordo,
stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.lgs n.29 del 1993,
sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si
procede, tra le parti che lo hanno sottoscritto, quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto decentrato nelle materie di cui all'art. 8.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, terzo
comma, del D.lgs n.29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di
interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti
previsti dall'art. 53, comma 2 del d.lgs n.29 del 1993.
ART.
13
Contributi
sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà
di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro
prescelta, per la riscossione di
una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali
nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata
per iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del dipendente o
dell’organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal
primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare
in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la
relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza e
all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal
primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
4.
Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle
retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate
secondo modalità concordate con l’amministrazione.
5. Le amministrazioni
sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del
personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
TITOLO
III
RAPPORTO
DI LAVORO
CAPO
I
Costituzione
del rapporto di lavoro
ART.
14
Il
contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro è
costituito e regolato da contratti individuali, secondo le
disposizioni di legge, le normative comunitarie e il presente
contratto.
2. Nel contratto di lavoro
individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) data di inizio del rapporto di lavoro;
b) qualifica di
assunzione e
trattamento economico;
c) durata del periodo di prova;
d) sede
di destinazione;
3. Il contratto individuale
specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi
nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E',
in ogni modo, condizione risolutiva
del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'amministrazione
prima di procedere all'assunzione, invita l'interessato a presentare la
documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso,
assegnandogli un termine non inferiore a trenta
giorni, incrementabile di ulteriori trenta giorni in casi particolari.
Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve
dichiarare, salvo quanto previsto dall’art.15,
comma 9, di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del
1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per
la nuova amministrazione.
5. Scaduto inutilmente il
termine di cui al comma 4, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla
stipulazione del contratto.
6. Il contratto individuale di
cui al comma 1, con decorrenza dalla data di stipulazione del presente
contratto, sostituisce i
provvedimenti di nomina dei candidati da assumere e ne
produce i medesimi effetti.
ART. 15
Periodo di prova
1. Il dirigente assunto in
servizio è soggetto ad un periodo di prova di 6
mesi. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già
superato nella medesima qualifica presso altra amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del
suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente
prestato.
3. Il periodo di prova è
sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente
previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 72 del d.lgs
n. 29 del 1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova, decorso
il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o
malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 21, comma 1.
4. Le assenze riconosciute
come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso
trattamento economico previsto per i dirigenti non
in prova.
5. Decorsa la metà del
periodo di prova ciascuna delle
parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione
previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende
confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la
retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio;
spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di
ferie maturate e non godute per esigenze di servizio.
8. Il periodo di prova non può
essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9.
Il dirigente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto,
durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza
retribuzione, e in caso di mancato superamento dello stesso rientra, a domanda,
nella qualifica e profilo di provenienza.
CAPO II
STRUTTURA DEL RAPPORTO
ART. 16
Orario di lavoro
1.
Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, il dirigente assicura la
propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro
correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed
all’ espletamento dell’incarico
affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da
realizzare.
ART. 17
Ferie
e festività
1. Il dirigente ha diritto, in
ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n.
937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di cui agli artt.
40 e 41.
2. I dirigenti assunti al
primo impiego presso la pubblica amministrazione dopo la stipulazione del
presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi
delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi
dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l’
ente o la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro
si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i
giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti,
rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n.
937.
4. Al dirigente sono altresì
attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle
condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.
5.
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta
servizio è considerata giorno festivo purchè ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7.
Il dirigente che è stato assente ai sensi dell'art. 18
conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto
irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13.
Esse sono fruite, anche
frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo
stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato
alla sua responsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativo
dell’ente.
9. In caso di rientro
anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto
al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e
per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè
all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha
inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non
goduto.
10. Le ferie sono sospese da
malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione, alla
quale deve essere inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente
informata.
11. In caso di indifferibili
esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento
delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
semestre dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è
riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano
protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà
anche oltre il termine di cui al comma 11.
13.
Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio,
l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
Analogamente si procede nel caso che
l’amministrazione receda dal rapporto ai sensi dell’art.
27.
CAPO III
Sospensioni della prestazione
ART. 18
Assenze
retribuite
1. Il dirigente può
assentarsi nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente
ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento
professionale facoltativo: giorni otto all'anno;
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado
ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
- particolari motivi personali o familiari: 3
giorni all’anno.
2. Il dirigente ha altresì
diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le
assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell’anno solare, non riducono
le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi
di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di cui agli artt. 40 e 41.
5. Le assenze previste dall’art. 33, comma 3, della legge 104/92, non
sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti
commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha altresì
diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi
previsti da specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di
attuazione.
7. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario.
ART.
19
Astensione
obbligatoria e facoltativa per maternità
1.
Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi
dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta l’intera
retribuzione, compresa quella di
cui agli artt. 40 e 41.
2. Nel periodo complessivo di
astensione facoltativa dal lavoro, della durata massima di sei mesi, previsto
per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall’art.
7, comma 1, della legge 1204/71 integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati
assenze retribuite per le quali spetta l’intera retribuzione, compresa quella
di cui agli artt. 40 e 41.
Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e
sino al compimento del terzo anno, nei casi previsti dall’art. 7, comma
2, della legge 1204/1971 la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore
padre hanno diritto ad un massimo di trenta
giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino.
3. Il restante periodo di
cinque mesi dell’ astensione facoltativa di cui al comma 2 rimane
disciplinato, ai fini giuridici ed economici, dagli artt. 7, comma 3, e 15,
comma 2, della legge 1204 del 1971.
4. Le assenze di cui al comma
2 possono essere fruite cumulativamente nell’anno solare con quelle previste
dall’art. 18, non riducono le ferie
e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
ART.
20
Assenze per malattia
1. Il dirigente non in prova,
assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di
diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l’ assenza in
corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. Al dirigente che ne faccia
tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal
comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di
18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’
unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta
e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di
conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il dirigente, a
seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere
alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l'indennità sostitutiva
del preavviso.
4. I periodi di assenza per
malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti
disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico
spettante al dirigente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione, compresa la retribuzione di cui agli artt. 40 e 41, per i primi 9 mesi di assenza.
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i
successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
7. L'assenza per malattia deve
essere tempestivamente comunicata all'amministrazione, alla quale va inviata la
relativa certificazione medica.
8. L'amministrazione può
disporre il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.
9. Il dirigente che durante
l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di
residenza, deve darne tempestiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
10. Nel caso in cui l'infermità
sia causata da colpa di un terzo, l’eventuale risarcimento del danno da
mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dirigente
all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il
periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere "a", "b" e
"c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione
non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni
dirette nei confronti del terzo responsabile.
11. Le disposizioni contenute
nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente
alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in
precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di
prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto. Per le amministrazioni alle quali, prima dell’entrata in vigore
del presente contratto, si applicava l’art. 18 del DPR n. 347 del 1983, il
trattamento economico spettante al dirigente nell’ipotesi di cui al comma 6,
lettera c), è transitoriamente fissato, fino alla scadenza del presente
contratto, nella misura dei 2/3 della retribuzione di cui alla lettera a) dello
stesso comma.
ART.
21
Infortuni
sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta
ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di
servizio, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla
guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 20,
commi 1 e 2. In tale periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui
all'art. 20, comma 6, lettera a), comprensiva della retribuzione di cui agli
artt. 40 e 41.
2.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 20.
Nel caso in cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di
assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per
quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e per la
corresponsione dell'equo indennizzo.
CAPO
IV
Incarichi
dirigenziali e valutazione
ART.
22
Affidamento
e revoca degli incarichi dirigenziali
1. L’Amministrazione
attribuisce a ogni dirigente, in relazione alle posizioni organizzative
dell’ente, uno degli incarichi di
funzione dirigenziale indicati negli artt. 40
e 41.
2.
Le Amministrazioni formulano in via preventiva i criteri per
l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi
stabiliti nell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993. Tali criteri, prima
della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle
rappresentanze sindacali di cui
agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro.
3.
Nella fase di prima attribuzione degli incarichi in applicazione del
presente contratto, le Amministrazioni tengono conto della professionalità e
dell'esperienza già acquisita, rispetto agli incarichi da conferire, dai
dirigenti in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente
ricoperte dagli stessi.
4. La durata dell’incarico
non può essere inferiore al periodo previsto per la periodica valutazione dei
risultati, fatte salve le specificità da indicare nell'atto di affidamento.
5. La revoca
anticipata rispetto alla scadenza dell’ incarico può avvenire solo per
motivate ragioni organizzative e
produttive o in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o
della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo n. 29/1993.
6.
Le Amministrazioni attribuiscono e revocano gli incarichi con atti
scritti e motivati.
ART.
23
Valutazione
dei dirigenti
1. Le amministrazioni
definiscono sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati gestiti attraverso i
nuclei di valutazione o organi di controllo interno da istituire ai sensi
dell'art. 20 del D.L.vo n. 29/1993.
2. Le amministrazioni
determinano in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione.
Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di
informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt.
9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro.
3. Nella valutazione le amministrazioni dovranno comunque considerare, in relazione all’operato dei dirigenti, la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.
4. Gli organi di cui al comma
1, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non
positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dirigente
interessato, anche assistito da una persona di fiducia.
5. La stessa procedura di
contraddittorio di cui al comma 4 deve essere prevista per i casi di revoca
anticipata dell’incarico dirigenziale non conseguente a valutazione negativa,
di cui all’art. 22, comma 5.
6. L’esito della valutazione
periodica è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Dello
stesso si tiene conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi.
7. L’accertamento
dell’inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa con le procedure di cui all’art. 20 del
D. Lgs. n. 29 del 1993, in ragione della gravità dello scostamento, possono
determinare:
a)
l’affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore;
b)
la perdita della retribuzione di posizione e il collocamento in disponibilità
per la durata massima di un anno.
8. In caso di accertamento di
responsabilità particolarmente grave e reiterata si applica l’art. 27,
comma 4.
9.
Per effetto del collocamento in disponibilità di cui al comma 7, lettera b),
non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali per un numero di
posti corrispondenti, ai sensi del comma 9 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 29 del
1993.
ART.
24
Accordi di mobilità
1. In applicazione dell'art.
35, comma 8 del d.lgs. n. 29/1993, tra le amministrazioni del comparto e le
organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la
mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazioni.
2.
Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza,
favorendo la mobilità volontaria;
- dopo
tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa
in disponibilità.
3.
A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui
al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i
procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità
sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati
resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva
dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da
parte dell'amministrazione.
4. Per la stipulazione degli
accordi di mobilità di cui all'art. 1, la delegazione di parte pubblica è
composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle
amministrazioni che vi aderiscono nonchè da rappresentanti dei titolari dei
rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna
amministrazione è composta dalle rappresentanze sindacali individuate dall'art. 9, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra
Regioni o tra enti di regioni diverse.
5. Gli accordi di mobilità
stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono
contenere le seguenti indicazioni minime:
b) le amministrazioni cedenti ed i dirigenti
eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di
eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti nonchè le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all'accordo
medesimo.
In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve
essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità
sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna
amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e
sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi ai sensi dell'art.
51, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
7. La mobilità diviene
efficace nei confronti dei dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi,
da inviare entro quindici giorni all'amministrazione di appartenenza ed a
quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purchè in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con
l’amministrazione di destinazione e al dirigente sono garantite la continuità
della posizione pensionistica e previdenziale nonchè la posizione retributiva
maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Le amministrazioni che
intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di
rappresentanza ed assistenza dell'A.RA.N., ai sensi dell'art. 50, comma 7 del
d.lgs. n. 29/1993.
CAPO V
Estinzione del rapporto di lavoro
ART. 25
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei
casi di risoluzione già disciplinati agli artt. 20
e 21, ha luogo:
a) al compimento
del limite massimo di età o al raggiungimento dell’ anzianità massima di
servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili
nell'amministrazione;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell’amministrazione.
ART. 26
Obblighi delle parti
ART. 27
Recesso dell’amministrazione
1. Nel caso di recesso
dell’amministrazione, quest’ultima deve comunicarlo per iscritto all'
interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel
caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. In
caso di recesso per giusta causa si applica l’art. 2119 del codice
civile. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei alla
prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione,
sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’amministrazione prima di
adottare l’atto di recesso, contesta per iscritto l’addebito
all’interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal
ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il dirigente può
farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Se l’amministrazione lo
ritenga necessario, in concomitanza con la contestazione, può disporre la
sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a trenta
giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento
e conservazione dell’anzianità di servizio.
4.
La responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata secondo le
procedure di cui all’art. 20 del D. lgs. n. 29 del 1993, costituisce
giusta causa di recesso. In tale caso non si applicano i commi 1, 2 e 3
dell’art. 30. Costituisce condizione risolutiva del recesso l’annullamento
della procedura di accertamento della responsabilità
del dirigente disciplinata dall’art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
NOTA
CONGIUNTA A
VERBALE
Le parti
si danno
atto che
l’applicazione del
presente articolo 27, essendo
collegata alla
tutela del
collegio di
conciliazione, che è oggetto
di separata
disciplina nel
testo di contratto relativo
all’art. 30 sul collegio di conciliazione, concordato in data odierna ( v.
dichiarazione congiunta ), è
differita alla data di
stipulazione del contratto stesso.
ART.
28
Nullità
del licenziamento
b) se
è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti
dall’art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto
dagli artt. 20, comma 3, e 21,
comma 2.
ART. 29
Effetti del procedimento penale sul rapporto di
lavoro
(Articolo oggetto di separata disciplina concordata
in apposito contratto in data odierna da
inviare al Governo per l’autorizzazione alla sottoscrizione)
ART. 31
Termini di Preavviso
1. Salvo il caso di
risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello del recesso per giusta
causa, nei casi previsti
dall’art. 20, comma 3, e dall’art.
25, comma 1 lett. b), per la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio
fino a 2 anni;
4. La
parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui
al comma 1 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari
all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
L’amministrazione ha diritto di
trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato.
5. E’
in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto
di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il
periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte.
6.
L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo
delle stesse.
7. Il periodo
di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
9. L'indennità sostitutiva
del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di cui agli artt. 34,
35, 40, 41 e 42.
CAPO VI
Istituti di peculiare interesse
ART. 32
Formazione
2. L’amministrazione definisce annualmente la quota delle risorse da
destinare ad iniziative di formazione dei dirigenti ai sensi della circolare del
Ministro per la Funzione Pubblica 24 aprile 1995, n. 14.
3. L'amministrazione,
nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo, e nel rispetto dei criteri
generali definiti ai sensi dell’ art. 5,
realizza iniziative formative anche avvalendosi della collaborazione di soggetti
pubblici o società specializzate nel settore. Le attività formative devono
tendere, in particolare, a rafforzare la sensibilità dei dirigenti a gestire
iniziative di miglioramento e di innovazione destinate a caratterizzare le
strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
5. Il dirigente può
partecipare, senza oneri per l’amministrazione,
a corsi di formazione ed aggiornamento professionale
che siano in linea con le finalità indicate nei commi 1 e 3. Al
dirigente può inoltre essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita
per motivi di studio della durata massima di tre mesi.
6. Qualora
l’amministrazione riconosca l’effettiva connessione delle iniziative di
formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi del comma 5 con
l’attività di servizio e l’incarico affidatogli, può concedere un
contributo sulla spesa sostenuta e debitamente documentata.
PARTE II
TITOLO I
Trattamento Economico
ART. 33
1.
La struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si
compone delle seguenti voci:
1)
stipendio tabellare
2)
indennità integrativa speciale
3)
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita
4)
retribuzione di posizione
5)
retribuzione di risultato.
ART. 34
Stipendio tabellare
1.
Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti della ex prima
qualifica dirigenziale viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo
di L. 173.000
che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi
dirigenti, a decorrere dal 1^
dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L.
207.000.
2. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 al personale della ex seconda qualifica dirigenziale è corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 213.000 che riassorbe l’indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 256.000.
3.
A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto dall’art. 35,
lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, della qualifica unica
dirigenziale, previo conglobamento dell’elemento distinto della retribuzione
di cui all’art.7 della legge n.438/1992,
è stabilito in L. 32.977.000
e ricomprende:
a) lo stipendio tabellare della ex prima qualifica dirigenziale come previsto dall’articolo 43 del D.P.R. 333/1990, incrementato ai sensi
del comma 1;
b) un importo
pari allo
0,2 della indennità di
funzione della ex prima qualifica
dirigenziale di cui all'articolo 38 del D.P.R. 333/1990.
4. La misura dell’indennità
integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale
è stabilita nell’importo corrispondente a quello spettante al personale
appartenente alla ex prima qualifica dirigenziale.
ART. 35
Norma transitoria
a) stipendio tabellare
nella misura stabilita all’art. 34,
comma 3;
- stipendio tabellare ex articolo
43 D.P.R. 333/1990 comprensivo dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’art. 7 della
legge n.438/1992;
- 0,1 della indennità di funzione di cui all’art.38 del DPR n.333/1990
-
incrementi contrattuali di cui all’art.
34, comma 2;
- differenza tra l’
importo dell’ indennità integrativa speciale
in
2. Ai dirigenti
professionisti legali
che ne abbiano già
beneficiato, è conservato,
negli attuali
importi, nell’ambito della
retribuzione individuale di
anzianità, il
compenso riconosciuto dall’ art. 69, co 1, del
DPR n° 268
del 1987.
ART. 36
Effetti nuovi trattamenti economici
1. Le misure degli stipendi
tabellari risultanti dall'applicazione degli articoli 34 e 35 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di
fine servizio, sull'indennità alimentare di cui all'articolo 29, comma 4 del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza
contrattuale- risultanti dall' applicazione dell’articolo 34, commi 1 e 2, sono
corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo
articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di fine
servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
3. La retribuzione di
posizione di cui agli artt. 40 e 41, nonchè il valore differenziale di posizione di cui
all’articolo 42, sostituiscono la
indennità di funzione di cui all’art. 38 del D.P.R. 333/90 e come tali sono
utili ai fini pensionistici e dell’indennità premio di fine servizio così
come già previsto per la citata indennità di funzione secondo le vigenti disposizioni.
ART.
37
Finanziamento della retribuzione di posizione e
della retribuzione di risultato
1. Al finanziamento della
retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti in
servizio a tempo indeterminato si provvede mediante l'utilizzo:
a)
dell'ammontare delle risorse destinate alle indennità di funzione di cui
all'art. 38 del D.P.R. 333/1990, ivi compresa la quota relativa alla tredicesima
mensilità sull’indennità stessa, nell’anno 1993, per la parte eccedente lo
0,2 della quota di pertinenza della 1^ qualifica dirigenziale e per la parte
eccedente lo 0,1 per la quota di
pertinenza della 2^ qualifica dirigenziale. Tali risorse sono calcolate in
relazione al personale con qualifica dirigenziale risultante alla data del
31.08.1993 secondo i criteri di cui al comma 19 dell'art. 3 della legge
537/1993, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo;
b)
di una somma corrispondente al 6% calcolata sull'importo di cui alla
lett. a);
c)
di una somma pari allo 0,85% del monte salari, al netto dei contributi a carico
dell’amministrazione, calcolato con riferimento all’anno 1993 e al solo
personale con qualifica di dirigente;
d) delle risorse che specifiche
disposizioni finalizzano all’espletamento di particolari funzioni, quali, ad
esempio, quella dell’art. 45, comma 8, del Dpr n. 333 del 1990.
e) delle risorse che specifiche
disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati
raggiunti dal personale per la quota di pertinenza di particolari categorie di
dirigenti, quale, ad esempio, quelle di cui all’art. 69, comma 2, del Dpr n.
268 del 1987 e all’art. 18 della legge n. 109/1994;
f) delle risorse aggiuntive di cui
al successivo art. 38.
2.
Le risorse di cui al comma 1, decurtate
della parte destinata al finanziamento della retribuzione di risultato prevista
dal comma 3 sono destinate al finanziamento
del "Fondo per la retribuzione di posizione" secondo la disciplina
degli artt. 39, 40, 41 e 42.
3. Al finanziamento della
retribuzione di risultato sono destinate, secondo la disciplina dell'art. 43:
- le risorse aggiuntive indicate nel successivo articolo 38;
- una quota non inferiore al 4 % e
non superiore all’8% del Fondo
di
cui al comma 1, lettere
a), b)
e c) ;
- le risorse di cui alla lettera e) del comma
1.
4. Nel periodo di vigenza del
presente contratto, gli enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del D. Lgs.
29/93, abbiano rideterminato, con atto formale esecutivo ai sensi di legge, la
dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a
quello preso a base del calcolo di cui alla lettera a) del comma 1,
incrementano il fondo di cui al comma
2 in misura congrua tenuto conto del valore delle posizioni organizzative di
nuova istituzione purchè effettivamente ricoperte.
ART. 38
Risorse aggiuntive
1.
Le Amministrazioni che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 3
possono incrementare, dal 31 dicembre 1995, con oneri a proprio carico, le
risorse di cui all'art. 37, nel limite massimo
di una somma pari allo 0,5% della quota del monte salari annuo riferito al 1993
e relativo ai dirigenti, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione.
Tale somma può essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,2% del
medesimo monte salari, qualora siano accertati risparmi di gestione almeno
quantitativamente corrispondenti, secondo i criteri indicati al comma 5.
2.
La somma di cui al comma 1 è
destinata a finanziare gli oneri relativi alle retribuzioni di risultato
dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato.
3.
Possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 gli enti non
dissestati e non strutturalmente deficitari secondo le vigenti disposizioni,
e che abbiano realizzato le
seguenti innovazioni:
a) attuazione dei
principi di razionalizzazione di cui al titolo I del D.L.vo n. 29 del 1993;
b)
ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni
dirigenziali;
c)
rilevazione dei carichi di lavoro, se ad essa tenute, e rideterminazione
delle piante organiche;
d)
istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei
di valutazione.
4.
I risparmi di gestione consistono nei minori oneri relativi al personale
dirigenziale derivanti dagli adempimenti organizzativi indicati al comma 3,
che non incidano sulla estensione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti.
5. I risparmi di gestione
sono determinati a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il
personale dirigenziale, al netto della spesa per indennità di funzione, al 31
agosto 1995 e quella al 31.8.1993, entrambe rapportate ad anno e calcolate
secondo i criteri di cui al comma 19 dell'art. 3 della legge n. 537/1993,
tenendo
conto di quanto stabilito dal comma 6 del medesimo articolo.
6.
Le Amministrazioni devono attestare, attraverso i Servizi di
controllo interno o i nuclei di valutazione, che detti risparmi non abbiano
prodotto effetti negativi sull'estensione
e sulla qualità dei servizi resi agli utenti e non siano dovuti all'affidamento
di attività all'esterno.
ART. 39
Retribuzione di posizione e graduazione delle
funzioni
1.
Il "Fondo per la retribuzione di posizione", finanziato con le
modalità di cui all'art. 37, comma 2, è costituito, a decorrere dal 31.12.1995, presso ogni
Amministrazione al fine di assegnare ai dirigenti un trattamento economico
correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità.
2.
Le amministrazioni determinano la graduazione delle funzioni
dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione,
ai sensi dell'art. 24 del D.L.vo 29/93.
Le funzioni sono graduate tenendo conto di parametri connessi alla
collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle
responsabilità gestionali interne ed esterne.
3. Le amministrazioni
attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista
nell'assetto organizzativo dell'ente, in base alle risultanze della graduazione
di cui al comma precedente e secondo i criteri indicati negli artt. 40,
41 e 42, che non prefigurano alcun modello organizzativo.
4.
La disciplina del presente articolo, nonché dei successivi articoli 40,41,42,43
e 44 si applica esclusivamente agli Enti e alle Amministrazioni che si
trovino nelle condizioni indicate nell'art. 38, comma 3, lett. a),b),c), e d).
5.
Negli altri Enti e Amministrazioni l’entità della retribuzione di
posizione è determinata confermando l’importo già attribuito per
l’indennità di funzione ai sensi dell’art.38 del DPR n.333/1990, salvo per
la parte utilizzata nella determinazione dei nuovi stipendi di cui all’art. 34,
incrementato del 3% con decorrenza dal 31.12.95. Un ulteriore 3% è accantonato
dalle medesime amministrazioni per essere utilizzato, al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 4, ai fini della formazione del fondo di cui
all’art. 37, comma 1. Sono inoltre
accantonate, per le medesime finalità, le risorse di cui all’art. 37, comma
1,lettera c).
ART. 40
Retribuzione di posizione
1.
La retribuzione di posizione per
i dirigenti delle Regioni, dei Comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge
142/90 nonché dei comuni capoluogo individuati come aree metropolitane con
leggi delle regioni Sicilia e Sardegna, delle
corrispondenti Amministrazioni provinciali e delle Camere di Commercio di
cui all'art. 10, primo comma, lett. c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è
definita, nei limiti delle
disponibilità del fondo di cui all’art. 37, comma 2, e con i criteri previsti nell’art. 39,
entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
a) fino a un massimo di L.
70.000.000, per le posizioni
dirigenziali che prevedono ampia autonomia gestionale nell’ambito di indirizzi
politici e la responsabilità di impostare e seguire politiche o funzioni
pubbliche di ampio raggio, curando il funzionamento di distinte e complesse
tipologie di servizi e interventi;
b)
fino a un massimo di L. 38.500.000, per le posizioni dirigenziali che
prevedono responsabilità di
raggiungimento di obiettivi riferiti al funzionamento di strutture
e alla gestione di importanti risorse economiche ed umane;
c)
da un minimo di L. 10.000.000 fino a un massimo di L. 26.000.000,
per le posizioni dirigenziali che prevedono
responsabilità gestionali per ambiti definiti per quantità e qualità
di prestazioni.
2.
La retribuzione di posizione per i dirigenti degli Enti
diversi da quelli indicati nel comma 1, classificati di tipo 1 dall'art.
2 del D.P.R. 25.6.1983, N. 347, e per i dirigenti delle Camere di Commercio di
cui all'art. 10, primo comma, lett. b), della legge 29 dicembre 1993 n. 580, è
definita , nei limiti della disponibilità del fondo di cui all’art. 37,comma
2, e con i criteri previsti nell’art. 39,
entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
a)
fino a un massimo di L. 55.000.000,
per le posizioni dirigenziali che prevedono ampia autonomia gestionale
nell’ambito di indirizzi politici e la responsabilità di impostare e seguire
politiche o funzioni pubbliche di ampio raggio, curando il funzionamento di
distinte e complesse tipologie di servizi e interventi;
b)
fino a un massimo di L. 38.500.000,
per le posizioni dirigenziali che prevedono
responsabilità di raggiungimento di obiettivi riferiti al funzionamento
di strutture e alla gestione di
importanti risorse economiche ed umane;
c)
da un minimo di L. 10.000.000 fino a un massimo di L. 26.000.000,
per le posizioni dirigenziali che prevedono
responsabilità gestionali per
ambiti definiti per quantità e qualità di prestazioni.
3.
La retribuzione di posizione per i dirigenti degli enti classificati
di tipo 2 dall'art. 2 del D.P.R. 25.6.1983, n. 347, e per i dirigenti delle
Camere di commercio di cui all'art. 10, primo comma, lett. a), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, è definita,
nei limiti della disponibilità del fondo di cui all’art. 37,
comma 2, e con i criteri previsti nell’art. 39,
entro i seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
a) fino a un massimo di L.
30.000.000, per le posizioni
dirigenziali che prevedono ampia autonomia
gestionale nell’ambito di indirizzi politici e la responsabilità di impostare
e seguire il funzionamento di ampi aggregati di servizi e interventi;
b)
da un minimo di L. 10.000.000, fino a un massimo di L. 20.000.000,
per le posizioni dirigenziali che prevedono
responsabilità di raggiungimento di obiettivi riferiti al funzionamento
di strutture e alla gestione di
risorse economiche ed umane.
4. Nei confronti dei Segretari
generali delle Camere di commercio di cui all’art.10, comma 1, lettera c) e
lettere a) e b) della legge 29.12.1993, n.580,
non assunti a tempo determinato, si applica la disciplina prevista,
rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2. Le risorse iscritte in bilancio alla
data del 31.8.1993 ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 luglio 1971, n.557,
confluiscono nel fondo di cui al
comma 2 dell’articolo 37.
5.
Nei confronti dei Segretari generali delle Comunità Montane classificate di
tipo 2 dall’art. 2 del DPR n. 347 del 1983 si applica la disciplina prevista
dal comma 2, lettera b).
6. La retribuzione di
posizione per i dirigenti degli Enti pubblici non economici dipendenti dalle
Regioni a statuto ordinario e degli
II.A.C.P., è definita secondo la disciplina dei commi 1, 2 e 3 in base ai
criteri di equiparazione stabiliti dalle stesse Regioni in relazione alle leggi
regionali istitutive dei singoli
Enti.
ART. 41
Retribuzione di
posizione relativa alle funzioni dirigenziali
non comportanti direzione di strutture
1. Le amministrazioni possono
prevedere posizioni e corrispondenti incarichi dirigenziali
di alta specializzazione - anche professionale,
comportante iscrizione agli albi - di
consulenza, studio e ricerca, nonché di funzioni ispettive e analoghe e ne
determinano la graduazione e le relative retribuzioni di posizione nell’ambito
dei seguenti limiti:
a) da un
minimo di
lire 10.000.000
fino ad
un massimo di L.
b)
da un
minimo di
lire 10.000.000
fino ad un
massimo di L.
c)
da un
minimo di
lire 10.000.000
fino a
un massimo
di L.
ART. 42
Clausola di salvaguardia
1.
Nel periodo di vigenza del presente contratto, qualora l’importo
dell’indennità di funzione in godimento alla data del 30 giugno 1995
secondo la disciplina dell’art. 38 del DPR n. 333/90, diminuito di una quota pari allo 0,2 per i dirigenti della ex
prima qualifica e dello 0,1 per i dirigenti della ex seconda qualifica, dovesse
risultare superiore alla retribuzione di posizione di nuova attribuzione,
il dirigente conserva la relativa differenza, denominata valore
differenziale di posizione, utile ai fini della 13^ mensilità.
2. L’attribuzione al
dirigente del valore differenziale di posizione è finanziata dal fondo per la
retribuzione di posizione con priorità rispetto a tutte le altre modalità di
utilizzo. Nei casi in cui tale fondo risultasse insufficiente a garantire
l’integrale copertura del valore differenziale di posizione
l’amministrazione utilizza le risorse destinate alla retribuzione di risultato
di cui all’art. 37, comma 3 che
vengono temporaneamente ridotte in misura corrispondente.
3.
Nel caso in cui il dirigente nella situazione di cui al comma 1
acquisisca nel tempo ulteriori elementi di retribuzione per indennità di
posizione, gli stessi assorbono il valore differenziale di posizione.
4.
Il valore differenziale di posizione non è invece riassorbibile da
futuri aumenti contrattuali relativi allo stipendio base.
ART. 43
Retribuzione di risultato
1.
Le risorse finanziarie, di cui all'art. 37,
comma 3, sono destinate ogni anno a costituire una componente retributiva di
risultato, finalizzata in particolare modo a costituire un premio per il
conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei
dirigenti.
2. L’amministrazione
attribuisce la retribuzione di risultato ai dirigenti utilizzando le risorse di
cui al comma 1, nell’ambito del più ampio
processo di valutazione di cui all’art. 23, sulla base del grado di raggiungimento di predefiniti obiettivi
e/o livelli di prestazione.
3. Una
quota del 50% delle risorse di cui al
comma 1 è attribuita nella forma di premi di qualità della prestazione
individuale a non più del 20% dei
dirigenti in servizio, esclusi i dirigenti che beneficiano dell’art. 44,
comma 2.
4. I
principali fattori di valutazione, variamente combinati ed integrati secondo le
caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascun ente e
ponderati per le diverse posizioni dirigenziali sono:
a) capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo
fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi
impegni
b) grado di
conseguimento degli obiettivi assegnati;
c)
capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e
di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso
una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la
gestione
degli istituti previsti dal contratto di lavoro;
d)
capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli
dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la
qualità dei servizi;
e)
capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni
tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la
selezione, a tal fine, del personale;
f)
capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di
controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione
agli aspetti propri del controllo di gestione;
g)
qualità dell'apporto personale specifico;
h)
contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e
all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di
crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.
5. Le decisioni inerenti
l’attribuzione del premio per la particolare qualità della prestazione devono
essere rese pubbliche. A richiesta del singolo dirigente o delle Organizzazioni
sindacali deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime.
Art. 44
Tutela di particolari professionalità
1. Nella determinazione della
retribuzione di posizione di cui agli artt. 40
e 41 le amministrazioni tengono conto anche delle specifiche previsioni cui
erano connessi i trattamenti particolari richiamati nell’art. 37,
comma 1, lettera d) con riferimento alle medesime categorie.
2.
Nella
determinazione della retribuzione di risultato di cui all’art. 43
le risorse finanziarie derivanti dall’art.
37, comma 1, lettera e) sono destinate
ad incentivare le prestazioni dei dirigenti che le hanno effettuate.
3.
Le
Amministrazioni determinano, secondo i
rispettivi ordinamenti e previa informazione
ai dirigenti
interessati nonchè alle organizzazioni sindacali, la
quota delle
risorse che
deve essere detratta per le spese
generali.
P A R T E
T E R Z A
TITOLO I
Norme finali e
transitorie
CAPO I
ART. 45
Norma di collegamento
alla legislazione regionale
1. I richiami alle
disposizioni dei Decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli
accordi nazionali per il personale con qualifica dirigenziale degli enti
locali sono riferiti anche alle corrispondenti disposizioni delle leggi
regionali di approvazione dei medesimi accordi.
ART.
46
Norme transitorie
1. I procedimenti disciplinari
in corso alla data di stipulazione del presente contratto vengono portati a
termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni
disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste
dalla previgente normativa.
3. L’art. 18
del DPR 333
del 1990 è confermato senza
soluzione di continuità sino all’entrata in vigore dell’art. 13 del
presente contratto.
ART. 47
Norma finale
1.
Per tutte le
materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi
dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, continuano ad applicarsi le vigenti
norme di legge, nonchè degli accordi di lavoro del comparto già recepiti con
decreti del Presidente della Repubblica o con leggi regionali ai sensi della
legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Al dirigente comandato o collocato in posizione di fuori ruolo, ove tale ultimo istituto sia previsto dai rispettivi ordinamenti, presso organismi cui partecipano le Regioni e le Province autonome operanti a livello statale è conservata la retribuzione di posizione in godimento presso l’Amministrazione di provenienza nel caso che svolga funzioni di livello corrispondente, nel rispetto dell’art. 3, comma 63, della L. n. 537/93, o altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al comando o al collocamento fuori ruolo.
ART. 48
1. A norma dell'art. 72, comma
1, del D. Lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili,
nei confronti del personale con qualifica dirigenziale del comparto, tutte le
norme previgenti incompatibili con quelle del presente contratto in relazione
ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e in particolare le
seguenti disposizioni:
a) con riferimento alla durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto: art.
30 del DPR n. 333 del 1990;
b) con riferimento ai tempi e procedure per la
stipulazione del contratto decentrato: art. 31 del DPR n. 333 del 1990;
c) con riferimento alle materie e ai limiti della
contrattazione decentrata: artt. 25 e 27 del DPR n. 268 del 1987;
d) con riferimento alla composizione delle
delegazioni: art. 26 del DPR n. 268
del 1987;
e) con riferimento ai diritti di informazione e
consultazione: artt. 18 - 20 del DPR n. 13 del 1986; art. 29 del DPR n. 268 del
1987; art. 2 DPR n. 268 del 1987;
f) con
riferimento alle pari opportunità: art. 16 DPR 395 del 1988;
g) con riferimento alle rappresentanze sindacali
nei luoghi di lavoro: art. 25 legge n. 93 del 1983;
h) con riferimento all'interpretazione autentica
dei contratti: art. 28 del DPR n. 268 del 1987; art. 32 DPR n. 333/90; art. 21
del DPR n. 13 del 1986;
i) con riferimento al contratto individuale di
lavoro: art. 12 DPR n. 3 del 1957;
l) con riferimento al periodo di prova: art. 25 del
Dpr n. 347 del 1983;
m) con riferimento all’orario di lavoro; art. 37
del DPR n. 333 del 1990;
n) con
riferimento alle ferie: art. 7 DPR n. 347/83; art. 4 DPR n. 395 del 1988;
o) con riferimento alle assenze retribuite: art.
15, comma 7, DPR n. 268 del 1987; art. 17 DPR n. 347 del 1983; art. 9 DPR n. 810
del 1980; art. 3, commi dal 37 al
41, della L. n. 537 del 1993 e art. 22, commi 22,23,24,26 della L. n. 724/94;
art. 15 DPR n. 268 del 1987; art. 11 del DPR n. 13 del 1986;
p) con riferimento alle assenze per malattia e agli
infortuni e malattie derivanti da causa di servizio: artt. 17, 18 e 19 DPR n.
347 del 1983; art. 56 e 61 DPR n. 268 del 1987; art. 37, 68, commi da 1 a 7, 70
e 71 del DPR n. 3 del 1957; artt. dal 30 al 34 del DPR n. 686 del 1957; art. 3,
commi dal 37 al 41 della L. n. 537/93 e art. 22, commi 22,23,24,26 della L. n.
724/94;
q) con riferimento ai compiti e alle responsabilità
dirigenziali: art. 40, 42 del DPR n. 268 del 1987; art. 39 e 40 del DPR n. 333
del 1990;
r) con riferimento alla mobilità: art. 41 del DPR
n. 268 del 1987;
s) con riferimento al recesso: art. 51, commi 9 e
10, L. 142/90 (salvo che per i limitati casi
di cui all’art. 46); art. 16 DPR n. 333 del 1990;
t) con riferimento al trattamento economico: art.
34, comma 1, lettera d) e art. 69, comma 1, del DPR n. 268 del 1987; 38, 43,
44, 46, del DPR n. 333 del 1990.
2. Con riferimento alle norme
di garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla data di cui al comma 1 sono
altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4 del DPR n. 333 del 1990.
3. Fatti salvi gli effetti già
prodotti dall'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui al comma 1
sono inapplicabili le norme emanate dalle singole amministrazioni del
comparto, nell'esercizio di potestà legislativa o regolamentare, che
stabiliscano trattamenti normativi o economici speciali per il personale con
qualifica dirigenziale dipendente dalla amministrazioni stesse o
che siano comunque incompatibili con le disposizioni del presente
contratto.
4. Le amministrazioni curano adeguate forme di pubblicità per informare il personale dell'intervenuta disapplicazione ed inviano, per conoscenza, all'A.RA.N. l'elenco delle norme non più applicabili in quanto incompatibili con il presente contratto.
ART. 49
Verifica delle
disponibilità finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da
parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a
quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere il controllo e la
certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 29
del 1993, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego,
istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dall'art.
10 della legge 30 dicembre 1991, n.412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Le parti negoziali riconoscono che la disciplina
per la determinazione delle risorse finanziarie destinate a sostenere gli oneri
per la retribuzione di posizione e di risultato deve essere oggetto di ulteriore
approfondimento al fine di individuare i correttivi che dovessero risultare
utili alla attuazione delle dinamiche delle nuove retribuzioni e sostenere gli
obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, secondo i
principi di riforma del D.Lvo n. 29/93.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti assumono l’impegno di proseguire il
confronto al fine di pervenire alla definizione di
una disciplina contrattuale per la copertura assicurativa della
responsabilità civile del dirigente a carico dell’amministrazione, salvo le
ipotesi di dolo o colpa grave, ivi compresa la copertura degli oneri di
patrocinio legale, verificando la possibilità di coprire le relative spese
mediante utilizzo delle risorse
già destinate dagli enti a
tali finalità, entro il
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti negoziali prendono atto che nel vigente
sistema risultano di fatto istituite, in virtù degli Statuti, posizioni
dirigenziali anche presso enti di tipologia diversa da quelle indicate
nell’art. 39, comma 3. A tali posizioni si applicano i contenuti del presente
contratto.
Le parti negoziali concordano pertanto nel ritenere
che il riferimento alla tipologia degli enti di cui all’art. 2 del DPR n. 347
del 1983 per la determinazione della retribuzione di posizione abbia carattere
transitorio e che la stessa dovrà essere superata mediante l’adozione di
nuovi criteri di riferimento a partire dal prossimo quadriennio contrattuale.
A tal fine le parti si impegnano ad avviare il
confronto entro il 30.6.1996.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti negoziali concordano nel ritenere che la disciplina della retribuzione di posizione di direzione di struttura prevista dall’art. 39 non intende in alcun modo precostituire né favorire un particolare modello organizzativo la cui determinazione è rimessa all’autonoma scelta delle singole amministrazioni in relazione alle peculiarità dei diversi ordinamenti anche nel rispetto dei vigenti assetti istituzionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti negoziali, nel prendere atto del permanere della vigenza dell’art. 2 della legge n. 336 del 1970, si impegnano ad approfondire le problematiche connesse all’ applicazione della citata normativa in relazione al nuovo assetto retributivo complessivo introdotto dal contratto per la qualifica unica dirigenziale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 6
Le parti concordano che gli enti che istituiscono, con atto formale esecutivo ai sensi di legge, posti di qualifica dirigenziale successivamente alla stipulazione del presente contratto, comprese le amministrazioni provinciali di nuova istituzione, determinano le risorse del fondo di cui al comma 1 dell’art.37 con i criteri e alle condizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 7
Le parti
negoziali concordano
nel ritenere
che gli importi della retribuzione di posizione risultanti
dall’applicazione degli articoli
40, 41 e 42 hanno effetto anche
in ordine
alla disciplina
di eventuali
fondi integrativi
di pensione esistenti.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 8
Le parti si danno atto che i tempi e le procedure
di perfezionamento del CCNL non rendono obiettivamente possibile il rispetto del
contenuto dei commi 4 e 5 dell’art. 2. Le parti ritengono pertanto superato,
in questa situazione, il contenuto di detti commi. Per effetto di quanto sopra
considerano che la disdetta della parte economica del CCNL, oggetto di rinnovo
per il biennio 96-97, possa essere utilmente inviata alla data di sottoscrizione
del CCNL rendendo non applicabile il primo periodo del citato comma 4.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL-CISL-UIL comparto Autonomie Locali, in
relazione all’art. 15, in assenza di una quantificazione dell’obbligo orario
ribadiscono che lo stesso non può essere inteso in misura inferiore alle 36 ore
settimanali
CGIL
CISL
UIL
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL-FP, CISL-FILSEL, UIL-EE.LL, in considerazione
del ricorso indiscriminato alle assunzioni di dirigenti a tempo determinato che
alcune amministrazioni stanno effettuando con notevole aggravio di spesa e
mortificazione di professionalità già esistenti negli enti, ribadiscono
che :
- il ricorso ai contratti a tempo determinato non
si giustifica in presenza di posti vacanti e in situazioni di esubero;
- il ricorso ai contratti a tempo determinato sia
effettivamente legato alla mancanza, nell’ente, delle specifiche
professionalità richieste e comunque limitato ad una percentuale ridotta di
posti;
- non esistono giustificazioni plausibili per
trattamenti economici diversi da quelli contemplati nel CCNL.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL-FP, CISL-FILSEL, UIL-EE.LL, nell’evidenziare
l’importanza dell’art. 10 del CCNL, nell’ambito dei contenuti del comma 3
daranno priorità assoluta alla verifica del monitoraggio sugli effetti
applicativi delle discipline riguardanti il recesso da parte
dell’amministrazione ed il Collegio arbitrale.