CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 13 MAGGIO 1996 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI-AUTONOMIE LOCALI.

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ARTICOLO 6. 1. Nel titolo III del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo il capo VI, è aggiunto il capo VII - Estinzione del rapporto di lavoro, con i seguenti articoli 27-ter e 27-quater: "Articolo 27-TER CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo: a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione; b) per dimissioni del dipendente; c) per decesso del dipendente. articolo 27-quater (Obblighi delle parti). - 1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'articolo 27-ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'articolo 27-ter, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista. 2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso".

ARTICOLO 7. L'articolo 39 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 è sostituito dal seguente: "1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni. 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. é in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse. 7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a quindici giorni secondo la tabella n. 1 allegata al presente contratto".

ARTICOLO 8. 1. Nel testo dell'articolo 22, comma 3, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, sono soppresse le parole "e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.". 2. Nel testo dell'articolo 31 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7: "6. Nel caso in cui il fondo per il finanziamento del trattamento accessorio calcolato ai sensi del comma 1, risulti inferiore al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 previsto per l'anno 1995, esso viene rideterminato sommando al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del citato articolo 5, previsto per l'anno 1995, al netto delle economie di gestione, un importo corrispondente al 6% del fondo calcolato in base al comma 1, nonché le economie di gestione eventualmente conseguite nell'anno 1995 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990. 7. Le amministrazioni del comparto di nuova istituzione possono determinare le risorse del fondo di cui al comma 1 con i criteri dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990". 3. L'articolo 32, comma 2, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 è così sostituito: "Possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, gli enti non dissestati e non strutturalmente deficitari secondo le vigenti disposizioni, e che abbiano realizzato le seguenti innovazioni: a) attuazione dei principi di razionalizzazione di cui al titolo I del decreto legislativo n. 29 del 1993; b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali; c) rilevazione dei carichi di lavoro, se ad essa tenute, e rideterminazione delle piante organiche; d) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.". 4. All'articolo 36, comma 6, del CCNL stipulato il 6 luglio 1995 è aggiunto il seguente periodo: "Per il personale delle Camere di commercio, l'attribuzione dell'indennità avviene alle stesse condizioni di cui al comma 2 ultimo capoverso". 5. All'articolo 37 del CCNL stipulato il 6 luglio 1995 è aggiunto il seguente comma 7: "7. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, competono la retribuzione tabellare nonché tutte le indennità legate alla qualifica spettanti prima del distacco. Agli stessi dipendenti non sono corrisposti i compensi legati alla produttività o comunque collegati all'effettivo esercizio delle prestazioni". 6. Al testo del presente CCNL è allegata la seguente tabella "A", riguardante l'applicazione della disciplina in materia di assenze per malattia.

ARTICOLO 9. 1. Nel CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo l'articolo 44, è aggiunto il seguente articolo 44-bis: "Articolo 44-BIS DISPOSIZIONI PARTICOLARI. 1. Al personale che già nella vigenza dei precedenti contratti ne era destinatario, continuano ad applicarsi agli articoli 50 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987, nonché gli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, fatto salvo quanto di seguito disposto: l'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 è così sostituito: "il calendario, sulla base della normativa ministeriale, prevede l'interruzione per Natale e per Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione e aggiornamento programmate dall'ente o per attività lavorative connesse alla qualifica funzionale di inquadramento nell'area di appartenenza."; l'articolo 41, comma 4, e l'articolo 42, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 sono così sostituiti: "Del restante monte ore, almeno centoventi ore annue sono da destinare all'organizzazione del lavoro, alla programmazione didattica, alla gestione sociale, all'aggiornamento professionale."; l'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 è così sostituito: "Il calendario prevede l'interruzione per Natale e per Pasqua; in tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione e aggiornamento programmate dall'ente o per attività lavorative connesse alla qualifica funzionale di inquadramento nell'area di appartenenza."; Le parti si danno atto che la disciplina del personale addetto alle istituzioni educative e scolastiche, nonché del personale addetto alla formazione professionale, presenta aspetti particolari la cui definizione avverrà con apposito accordo entro il 31 maggio 1996, in previsione dell'anno scolastico 1996-1997, tenendo conto di alcune materie previste dal contratto della scuola che possano essere rilevanti per il personale interessato. 2. Le province che in applicazione dell'articolo 49, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 abbiano previsto, in relazione al proprio ordinamento, l'istituzione di unità operative complesse e non abbiano ancora dato integrale attuazione al disposto dello stesso articolo, possono tuttora darvi applicazione anche ai fini dell'inquadramento del relativo personale. 3. Fino alla revisione dell'ordinamento prevista dall'articolo 42, il livello economico differenziato di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, può essere attribuito anche al personale individuato dall'articolo 34, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Tale personale concorre a determinare la percentuale di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990. In conformità a quanto previsto dall'articolo 37, comma 5, gli importi dei livelli economici differenziati, anche di nuova attribuzione, restano confermati nei valori previsti dalla previgente disciplina, senza tenere conto degli incrementi stipendiali derivanti dall'applicazione dell'articolo 29. 4. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 593 del 1993, il CCNL del personale del comparto Regioni- Autonomie locali si applica anche alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che non siano state individuate dalle regioni come svolgenti prevalente attività sanitaria. La commissione di cui all'articolo 42 verificherà la situazione dei profili sanitari operanti presso le IPAB e presso le altre eventuali strutture degli Enti locali in rapporto ai corrispondenti profili del Servizio sanitario nazionale. 5. Si conferma la piena vigenza, nel comparto, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983 e dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987".

ARTICOLO 10. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 1, secondo e quarto alinea, e comma 2, nell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, nell'articolo 9, comma 1 (nella parte in cui non modifica precedenti disposizioni), commi 2, 3, 4 e 5, hanno effetto dalla mezzanotte del 6 luglio 1995. Tutte le altre disposizioni del presente contratto hanno effetto dalla data della sua sottoscrizione. 2. In relazione alle materie disciplinate nei precedenti articoli, ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 47 del CCNL del 6 luglio 1995, sono inapplicabili, le seguenti disposizioni: articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 (contributi sindacali); articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983 (periodo di prova); articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 (dimissioni).

TABELLA "A" ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI PRATICI 1. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 21, COMMA 1.

1Si supponga che un dipendente, dopo il 6 luglio 1995, si assenti per malattia secondo il seguente schema: dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi); dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi); dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi, ultimo episodio morboso). Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto "periodo di comporto" è necessario: sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia; sommare a tali assenze quelle dell'ultimo episodio morboso. Applicando tali regole si ha: totale assenze effettuate 19 luglio 1995 al 19 luglio 1998: dodici mesi; ultimo episodio morboso: sette mesi; totale: diciannove mesi. Al 20 gennaio 1999 il dipendente avrà totalizzato diciotto mesi di assenza. Dal 21 gennaio 1999 egli avrà quindi superato il periodo massimo consentito di assenza retribuita (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di diciotto mesi). 1.2. Si supponga ora che il dipendente si assenti secondo il seguente schema: dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi); dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi); dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi); dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese, ultimo episodio morboso). Applicando le regole illustrate nel punto 1.1. si può verificare che il dipendente ha ancora diritto alla conservazione del posto, con retribuzione per un periodo di undici mesi (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di diciotto mesi). Infatti: totale assenze effettuate dal 19 dicembre 1996 al 19 dicembre 1999: sei mesi; ultimo episodio morboso: un mese; totale: sette mesi. Al 20 giugno 1998 il dipendente completa, ma non supera, il periodo consentito; successivamente egli non effettua assenze fino al 20 dicembre 1999, con la conseguenza che al fine del computo dei tre anni si dovrà andare a ritroso fino al 19 dicembre 1996, senza tener conto delle assenze precedenti tale ultima data. Al 20 gennaio 1999 egli avrà totalizzato solo sette mesi di assenza. 2. Applicazione dell'articolo 21, comma 7 - Trattamento economico. 2.1. Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio morboso. Fatto questo si tratta di applicare meccanicamente quanto stabilito nel comma 7, dell'articolo 21 e, fino alla scadenza del contratto, nel comma 15 dello stesso articolo. Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il dipendente avrà diritto al seguente trattamento economico: Caso illustrato nel punto 1.1.: dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi), intera retribuzione; dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi), intera retribuzione fino al 15 agosto 1996; 90% della retribuzione fino al 15 novembre 1996; dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi), 50% della retribuzione fino al 20 gennaio 1999. Dal 21 gennaio 1999 l'assenza non è retribuita (questo a prescindere dall'eventuale richiesta fatta ai sensi del comma 2, dell'articolo 21). Caso illustrato nel punto 1.2: dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi), intera retribuzione; dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi), intera retribuzione fino al 15 agosto 1996; 90% della retribuzione fino al 15 novembre 1996; dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi), 50% della retribuzione; dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese), 100% della retribuzione. N.B. Trattandosi di assenze di lunga durata, in entrambi i casi esemplificati, durante i periodi di retribuzione intera deve essere corrisposto anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al CCNL stipulato in data 6 luglio 1995. A prescindere dalla durata della malattia, viene sempre corrisposto l'assegno per il nucleo familiare. Inoltre, come già precisato, fino alla scadenza del contratto trova applicazione l'articolo 21, comma 15, ultimo capoverso. 3. Applicazione dell'articolo 21, ultimo comma - Fase transitoria. Il nuovo regime si applica solo alle assenze iniziate dopo la data di stipulazione del contratto (6 luglio 1995) o a quelle che, pur iniziate in precedenza, proseguano dopo tale data. In tale ultima ipotesi, il nuovo regime si applicherà solo alla parte di assenza che prosegue dopo la data di stipulazione del contratto. Le assenze effettuate in precedenza sono quindi azzerate; delle stesse non si dovrà mai tenere conto, né ai fini della determinazione del periodo di conservazione del posto, né ai fini della determinazione del trattamento economico. é quindi di tutta evidenza che il nuovo sistema potrà funzionare a pieno solo dopo tre anni dalla data di stipulazione del contratto (6 luglio 1995). 4. Assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato. 4.1. Periodo di conservazione del posto. Coincide con la durata del contratto, ma non può in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo indeterminato dall'articolo 21, commi 1 e 2. Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa comunque allo scadere del termine fissato nel contratto. Un dipendente assunto a tempo determinato per sei mesi, ad esempio, avrà diritto, al massimo, alla conservazione del posto per sei mesi. Se però egli si ammala, dopo quattro mesi dall'inizio del rapporto avrà diritto alla conservazione del posto solo per i restanti due mesi. 4.2. Trattamento economico delle assenze. 4.2.1. Determinazione del periodo massimo retribuibile e relativo trattamento, regola generale. Si deve verificare, in base alla previsione dell'articolo 5 della legge n. 638/1983, richiamato nel testo dell'articolo 16 del CCNL, qual è il periodo lavorato nei dodici mesi precedenti l'insorgenza della malattia. Tale periodo è quello massimo retribuibile. Se il dipendente si ammala il 15 dicembre 1996, ad esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1995 fino al 14 dicembre 1996. Vanno dunque computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Tale operazione va ripetuta in occasione di ogni nuovo evento morboso. Il periodo massimo retribuibile varia quindi nel corso del rapporto. Ai fini della quantificazione del trattamento economico da corrispondere nell'ambito del periodo massimo retribuibile bisogna rispettare la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo indeterminato in virtù della quale: nove mesi su diciotto (e cioè la metà del periodo massimo retribuibile) sono retribuiti per intero, tre mesi su diciotto (e cioè un sesto) sono retribuiti al 90% e sei mesi su diciotto (e cioè due sesti) al 50% (o ai due terzi per chi applicava il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83). Si consideri il seguente esempio: dipendente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha lavorato per sei mesi e si assenti per centoventi giorni: il periodo massimo retribuibile sarà di sei mesi; di questi sei mesi (centottanta giorni), novanta giorni (la metà) potranno essere retribuiti al 100%; trenta giorni (un sesto) al 90%; sessanta giorni (due sesti) al 50% (o ai due terzi per chi applicava il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83). L'assenza di centoventi giorni del dipendente sarà dunque retribuita al 100% per i primi novanta giorni, mentre i restanti trenta giorni saranno retribuiti al 90%. Se l'assenza fosse stata di centonovanta giorni (dieci giorni in più del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita nel modo seguente: novanta giorni al 100%; trenta giorni al 90%; sessanta giorni al 50% (o ai due terzi per chi applicava il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83); dieci giorni senza retribuzione. Quando l'assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non può, infatti, essere retribuita. Si ricordi inoltre che nessun trattamento economico di malattia può essere corrisposto dopo la scadenza del contratto a termine. N.B. - Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità espositiva, che il dipendente effettui un'unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per stabilire quale sia, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento economico spettante per l'ultimo episodio morboso, si dovranno sommare all'ultima assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in costanza di rapporto). 4.2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese. Nel caso che il dipendente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per un periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese (v. punto successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perché il CCNL prevede che, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la metà di quattro mesi è esattamente sessanta giorni). Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà diritto ad un periodo massimo retribuibile di novanta giorni di cui sessanta giorni da retribuire al 100%, dieci giorni da retribuire al 90% e venti giorni da retribuire al 50%. In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1. avremmo: quarantacinque giorni (la metà del massimo) da retribuire al 100%; quindici giorni (un sesto) da retribuire al 90%; trenta giorni (due sesti) da retribuire al 50% (o ai 2/3 per chi applicava il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983). Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il periodo retribuibile al 100% per passare dai "normali" quarantacinque giorni, risultanti dall'applicazione della solita proporzione, ai sessanta previsti dalla norma, occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi retribuibili al 90 e al 50%. Quindi: sessanta giorni (quarantacinque giorni + 1/3) al 100%; dieci giorni (quindici giorni N1/3) al 90%; venti giorni (trenta giorni N1/3) al 50%. In un caso del genere, se il lavoratore si assenta per venti giorni sarà retribuito al 100% per tutta la durata dell'assenza; se si assenta per settanta giorni sarà retribuito al 100% per i primi sessanta giorni e al 90% per i successivi dieci giorni; se si assenta per centoventi giorni sarà retribuito al 100% per i primi sessanta giorni, al 90% per i successivi dieci e al 50% per ulteriori venti giorni, mentre per gli altri trenta giorni non sarà retribuito. 4.2.3. Periodo massimo retribuibile garantito. Nel caso che il dipendente, nei dodici mesi precedenti la malattia, abbia lavorato per un periodo inferiore al mese, ha diritto comunque ad un periodo massimo retribuibile di almeno trenta giorni, perché così prevede espressamente l'articolo 5 della legge n. 638 del 1983. Nell'ambito di tale periodo le assenze sono sempre retribuite per intero. In un caso del genere, se il dipendente si ammala per quaranta giorni, poiché ha diritto alla retribuzione solo per trenta giorni, i primi trenta giorni di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori dieci giorni sono senza retribuzione.