Parte Prima
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Art.1
Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si applica a tutti i segretari
comunali e provinciali iscritti all’albo di cui all’art.98, del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000,
n.267, e all’art.9 del DPR n.465/1997.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al
D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato o sostituito dai
Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29
ottobre 1998, n.387, sono riportati come D.Lgs.n.29 del 1993.
3. Nel testo del presente contratto i riferimenti al
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto
2000, n.267 sono riportati come T.u.e.l.n.267/2000.
4. Nel testo del presente contratto l’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali
è denominata semplicemente Agenzia nazionale.
Art.2
Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del
contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1°
gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido
dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica
prescrizione del presente contratto.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari
entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le
piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta
la relativa indennità secondo le scadenze previste dall’accordo sul
costo del lavoro del 23.7.1993. Per le modalità di erogazione di detta
indennità, l’A.RA.N stipula apposito accordo ai sensi degli artt.51 e
52, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, del D. Lgs.n.29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte
economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato
accordo del 23.7.1993.
Titolo II
Sistema delle relazioni sindacali
Capo I
Disposizioni generali
Art.3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto
dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è
definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di
incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi
erogati alla collettività, con l'interesse alla valorizzazione ed alla
crescita della professionalità della categoria dei segretari comunali e
provinciali e del riconoscimento della rilevanza dell’apporto degli
stessi nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo
degli enti.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di un
sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti
modelli relazionali:
a. contrattazione collettiva a livello nazionale;
b. contrattazione collettiva decentrata integrativa
di livello nazionale sulle materie e con le modalità indicate nel
presente contratto;
c. contrattazione decentrata integrativa di livello
territoriale secondo la disciplina dell’art.6;
d. interpretazione autentica dei contratti
collettivi, secondo la disciplina dell’art. 14 del presente CCNL;
e. concertazione;
f. informazione;
g. consultazione nei casi previsti dal presente
contratto.
Art.4
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di
livello nazionale
1. La contrattazione collettiva decentrata
integrativa si svolge a livello nazionale sulle seguenti materie:
2. pari opportunità, anche per le finalità
della legge 10 aprile 1991, n.125;
3. criteri generali sui tempi e modalità di
applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene,
ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con
riferimento al D.Lgs.n.626/1994;
4. condizioni, criteri e parametri per la
definizione delle maggiorazioni della retribuzione di posizione;
5. criteri per la definizione del trattamento
economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza;
6. effetti dei provvedimenti di riclassificazione
delle sedi di ente sul trattamento economico del segretario;
7. criteri per la definizione delle modalità di
svolgimento e di partecipazione ai corsi per l’accesso e la
progressione in carriera, l’aggiornamento e la specializzazione;
8. definizione delle risorse da destinare all’attività
di formazione ed aggiornamento;
9. definizione delle modalità di versamento dei
contributi sindacali.
a. Fermi restando i principi dell’autonomia
negoziale e quelli di comportamento indicati nell’art.3, comma 1,
decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti
riassumono, relativamente alla materia indicata alla lett. g), le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
b. Il contratto collettivo decentrato integrativo non
può essere in contrasto con i vincoli derivanti dal contratto
collettivo nazionale o comportare oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell’Agenzia
nazionale e degli enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
Art.5
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
contratto collettivo decentrato integrativo di livello nazionale
I contratti collettivi decentrati integrativi hanno
durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali
rimessi a tale livello, da trattarsi in un’unica sessione negoziale.
Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro
natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
L’Agenzia nazionale provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma
1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui
all'art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni
dalla presentazione delle piattaforme.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di
bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti. A tal fine,
l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita
dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni,
corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica
alla sottoscrizione del contratto.
I contratti collettivi decentrati integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di
verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino
alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati
integrativi.
L’Agenzia nazionale è tenuta a trasmettere all’A.RA.N,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art.6
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di
livello territoriale
1. La contrattazione collettiva decentrata
integrativa territoriale si svolge a livello regionale, e sulla base dei
criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata nazionale,
riguarda la definizione delle indennità da corrispondere ai segretari
gestiti direttamente dalle Sezioni Regionali dell’Agenzia, sulla base
dei criteri fissati a livello nazionale;
i. Le Sezioni Regionali dell’Agenzia provvedono a
costituire le delegazioni trattanti di parte pubblica entro trenta
giorni dalla data di stipulazione del contratto collettivo decentrato di
livello nazionale e a convocare le delegazioni sindacali di cui all’art.
9, comma 2, per l’avvio del negoziato entro trenta giorni dalla
presentazione della piattaforma.
ii. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa regionale è effettuato
dal collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia.
iii. La sezione regionale, in caso di certificazione
positiva, autorizza il presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione del contratto.
iv. I contratti collettivi decentrati integrativi
regionali non possono essere in contrasto con i vincoli derivanti dal
contratto collettivo nazionale o da quello decentrato integrativo di
livello nazionale e non possono comportare oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell’Agenzia
e degli enti presso i quali i segretari prestano servizio. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art.7
Informazione
1. L’Agenzia informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art 9, comma 3, sugli
atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario,
concernenti il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e
in particolare quelli elencati nell’art.6,comma 1, del DPR n.465/1997.
Ai fini di una più compiuta informazione, le parti, su richiesta di
ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali
il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione decentrata
integrativa, l’informazione deve essere preventiva.
Art.8
Concertazione
1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art.9, comma 3,
ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art.7, può attivare entro i 5
giorni successivi, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle
seguenti materie:
1. criteri generali per l’elaborazione dei
programmi annuali e pluriennali della Scuola Superiore relativi all’attività
di formazione, aggiornamento, studio e ricerca, ivi compresi quelle
dei corsi di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità
per l’iscrizione alle fasce superiori dell’albo;
2. criteri generali per la tenuta e l’aggiornamento
dei curricula, ai fini della più ampia e completa divulgazione
degli stessi anche al fine assicurare la massima disponibilità di
informazioni utili per le procedura di nomina;
3. criteri generali relativi all’utilizzazione
dei segretari comunali e provinciali in disponibilità, comando,
collocamento fuori ruolo, riammissione in servizio, mobilità ivi
compresa quella fra le sezioni dell’Albo;
4. criteri generali ai fini della determinazione
dell’eventuale percentuale di maggiorazione di cui all’art.98
del T.u.e.l. n.267/2000;
5. criteri generali per la determinazione annuale
del numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi di
formazione e specializzazione.
a. La concertazione si svolge in appositi incontri
che iniziane entro il quarto giorno dalla data di ricezione della
richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano nei loro
comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
b. La concertazione si conclude nel termine massimo
di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della
stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni
delle parti. Decorso infruttuosamente tale termine le parti riassumono
le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
Capo II
I soggetti sindacali
ART.9
Composizione delle delegazioni
1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata
integrativa di livello nazionale, l’Agenzia nazionale individua i
componenti della delegazione di parte pubblica e ne designa il
presidente.
2. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata
regionale, la delegazione di parte pubblica è costituita da
rappresentanti delle Sezioni regionali dell’Agenzia e da
rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI.
3. Per le organizzazioni sindacali, ai fini della
contrattazione nazionale decentrata integrativa che di quella di livello
regionale, la delegazione è composta dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
4. E’ fatta salva la possibilità di avvalersi,
nella contrattazione collettiva integrativa decentrata di livello
nazionale, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
Capo III
I diritti sindacali
Art.10
Permessi, distacchi ed aspettative sindacali
Resta integralmente confermata la disciplina dei CCNQ stipulati in
materia dall’ARAN.
Art.11
Contributi sindacali
I segretari hanno facoltà di rilasciare delega, a
favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’ente,
all’Agenzia nazionale per i segretari utilizzati ai sensi dell’art.7,
comma 1, del DPR n.465/1997 o comunque collocati in disponibilità, e alle
altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19,
comma 5, dello stesso DPR n.465/1997, a cura del segretario o dell’organizzazione
sindacale interessata.
La delega ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello del rilascio.
Il segretario può revocare in qualsiasi momento la
delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa
comunicazione alle amministrazioni ivi indicate e all’organizzazione
sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
Le trattenute devono essere operate dalle
amministrazioni di cui al comma 1 sulle retribuzioni dei segretari in base
alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni
sindacali interessate secondo modalità concordate con l’Agenzia
nazionale.
Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, nei
confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale
delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Art.12
Pari opportunità
1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a
consentire una reale parità tra uomini e donne, nell’ambito delle
più ampie previsioni dell’art.2, comma 6, della L.125/1991 e degli
artt.7, comma 1, e 61 del D.Lgs.n.29/1993, saranno definiti, con la
contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale, interventi
che si concretizzino in "azioni positive" a favore delle
lavoratrici.
2. Presso l’Agenzia è costituito l’apposito
comitato per le pari opportunità previsto dall’art.8 del DPR
n.465/1997, secondo le modalità e con i compiti ivi previsti.
i. In sede di negoziazione decentrata integrativa di
livello nazionale, tenendo conto delle proposte formulate dal comitato
per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire
effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale con particolare riferimento a:
1. accesso ai corsi di formazione professionale e
modalità di svolgimento degli stessi;
2. flessibilità degli orari di lavoro in
rapporto a quelli dei servizi sociali;
3. perseguimento di un effettivo equilibrio di
posizioni funzionali a parità di requisiti professionali;
4. individuazione di iniziative di informazione
per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari
opportunità nel lavoro;
5. proporre iniziative dirette a prevenire forme
di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche
sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione
di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie
sessuali.
a. Gli effetti delle iniziative assunte dall’Agenzia
nazionale, a norma del comma 5, formano oggetto di valutazione del
Comitato di cui al comma 2, che elabora e diffonde, annualmente,
uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e
femminile nell’ambito della categoria dei segretari ed in relazione
allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione
professionale, dei passaggi di fascia nonché della retribuzione
complessiva di fatto percepita.
Capo IV
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art.13
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato
ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed
orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del
negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo
in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Art.14
Interpretazione autentica dei contratti
In attuazione dell'art.53 del D.Lgs n. 29/1993,
quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano,
entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire
consensualmente il significato del la clausola controversa.
Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia
alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La
richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale.
L'A.RA.N. si attiva autonomamente o su specifica
richiesta dell’Agenzia, delle Associazioni o Unioni rappresentative
degli enti del comparto o del Dipartimento per la Funzione Pubblica.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di
cui all'articolo 51 del D.Lgs.n.29/1993, sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo
nazionale.
Con analoghe modalità si procede, tra le parti che
li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo,
stipulato con le medesime procedure di cui agli artt.4 e 5 del presente
contratto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto decentrato.
Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai
precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art.53 del D.Lgs
n.29/ 1993.
Titolo III
Capo I
Il rapporto di lavoro
Art.15
Il contratto individuale di lavoro
Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e
provinciali é costituito e regolato da contratti individuali,
secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del
presente contratto collettivo di lavoro. Il rapporto di lavoro
con l’Agenzia nazionale si instaura con la sottoscrizione del
contratto individuale con la prima nomina a segretario comunale.
Nel contratto di lavoro individuale, per il
quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
data di inizio del rapporto di lavoro, coincidente
con la prima effettiva
assunzione in servizio;
qualifica di assunzione e trattamento economico
iniziale di fascia;
disciplina della fase iniziale del rapporto e
relativa prima sede di destinazione;
Il contratto individuale specifica che il rapporto di
lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per
le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di
preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva
del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
L'Agenzia nazionale prima di procedere alla
stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini
dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione
prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di
lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine
non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori
trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine l’interessato,
sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall'art.58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai
documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di
opzione per la nuova amministrazione.
Scaduto inutilmente il termine di cui al comma
4, l'Agenzia nazionale comunica di non dar luogo alla stipulazione
del contratto.
Il contratto individuale di cui al comma 1, con
decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto,
sostituisce i provvedimenti di nomina dei segretari da assumere e
ne produce i medesimi effetti.
I segretari comunali e provinciali non sono soggetti
a periodo di prova.
Art.16
Tenuta ed aggiornamento dei curricula
1. Al fine di favorire la massima disponibilità di
informazioni utili per le procedure di nomina, l’Agenzia nazionale
redige il curriculum professionale di ciascun segretario, a conclusione
del corso di abilitazione per l’iscrizione all’albo, e provvede al
suo continuo aggiornamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Agenzia
nazionale provvede alla redazione ed all’aggiornamento dei curricula
dei segretari in servizio entro sei mesi dalla data di stipulazione del
presente contratto.
3. I criteri per la redazione, l’aggiornamento e la
tenuta dei curricula sono definiti dall’Agenzia nazionale, previa
concertazione ai sensi dell’art. 8.
Art.17
Nomina nell’incarico
1. La nomina del segretario avviene nel rispetto
delle previsioni del T.u.e.l. n.267/2000 e del DPR n.465/1997.
2. A tal fine, a seguito dell’avvio della procedura
che deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio
nazionale di amministrazione, la Sezione Regionale dell’Agenzia
competente trasmette ai sindaci che ne hanno fatto richiesta l’elenco
dei segretari iscritti e che non siano già titolari di incarichi presso
altri enti, con i relativi curricula.
3. La mancata accettazione della sede da parte del
segretario o la mancata assunzione del servizio, senza giustificato
motivo, determinano gli effetti di cui all’art.13, comma 10, e dell’art.19,
comma 14, del DPR n.465/1997.
Art.18
Revoca dell’incarico
1. La revoca del segretario avviene nel rispetto
delle previsioni del T.u.e.l. n.267/2000 e del DPR n.465/1997.
2. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco
o dal presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve
essere motivato.
3. L’ente, prima di adottare il provvedimento di
revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti
costituenti gravi violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non
prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della
contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario può farsi
assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il
segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel giorno
stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine
giustificazioni per iscritto, l’ente adotta il provvedimento di revoca
di cui al comma 2.
Capo II
Struttura del rapporto
Art.19
Orario di lavoro
1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente,
il segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il
proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze
connesse all’espletamento dell’incarico affidato alla sua
responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. La presente disciplina trova applicazione anche
nei casi in cui l’Agenzia nazionale o altra amministrazione si
avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in
disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19,
comma 5, del DPR n.465/1997.
Art.20
Ferie e festività
Il segretario ha diritto, in ogni anno di servizio,
ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi,
comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1,
lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale
periodo, al segretario spetta anche la retribuzione di posizione di cui
all’art. 41.
Il segretario assunto al primo impiego presso la
pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente contratto,
ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due
giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio al segretario
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
Nel caso che presso l’ente, l’Agenzia nazionale o
altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e
provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7,
comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997, l'orario
settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è
considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei
commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle
due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a",
della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
Al segretario sono altresì attribuite 4 giornate di
riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste
dalla menzionata legge n. 937/77. In caso di mancata fruizione delle
stesse il trattamento economico da corrispondere è identico a quello
previsto per i giorni di ferie.
La ricorrenza del Santo Patrono della località in
cui il segretario presta servizio è considerata giorno festivo purché
ricadente in giorno lavorativo; nel caso di segretario titolare di
segreterie convenzionate, si considera giorno festivo il Santo Patrono
del comune capofila.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio
la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di
servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Il segretario che è stato assente ai sensi
dell'art.18 conserva il diritto alle ferie.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono
monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite,
anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi
programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all’incarico
affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell’assetto
organizzativo dell’ente.
In caso di rientro anticipato dalle ferie per
necessità di servizio, il segretario ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al
luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per
la durata del medesimo viaggio; il segretario ha inoltre diritto al
rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
Le ferie sono sospese da malattie che si siano
protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero. L'amministrazione, alla quale deve essere inviata la
relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
In caso di indifferibili esigenze di servizio o
personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel
corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno successivo.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per
malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà
anche oltre il termine di cui al comma 11.
Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto
della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a
tale data non siano state fruite per esigenze di servizio,
l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle
stesse. Analogamente si procede nel caso che l’amministrazione
receda dal rapporto ai sensi della normativa vigente.
Capo III
Interruzioni e sospensioni della prestazione
Art.21
Assenze retribuite
Il segretario ha diritto ai permessi ed ai congedi per
eventi e cause particolari previsti dall’art.4 della legge n.53/2000;
per i casi di lutto del coniuge, di un parente o del convivente trova
applicazione la disciplina di cui al comma 2, lett. b) del presente
articolo.
Il segretario può assentarsi anche nei seguenti casi:
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente
ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento
professionale facoltativo: giorni otto all'anno;
lutti per coniuge, per parenti entro il secondo
grado ed affini entro il primo grado nonché per decesso del
convivente stabile: giorni tre consecutivi per evento; la stabile
convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal segretario;
particolari motivi personali o familiari: 3 giorni
all’anno.
Il segretario ha altresì diritto ad assentarsi per 15
giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Le assenze di cui ai commi 2 e 3 possono cumularsi nell’anno
solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità
di servizio.
Durante i predetti periodi di assenza al segretario
spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione
cui all’art. 41.
Le assenze previste dall’art.33, comma 3, della legge
n.104/1992, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite
fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
Il segretario ha altresì diritto ad assentarsi, con
conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche
disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione, ivi
compresa la partecipazione alle riunioni degli organismi di gestione dell’Agenzia
nazionale e delle Sezioni regionali.
Il presente istituto sostituisce la precedente
disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario.
Art.22
Congedi dei genitori
1. Ai segretari comunali e provinciali applicano le
vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute
nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi
n.903/1977 e n.53/2000, nonché le specifiche previsioni contenute nel
presente articolo.
2. Nel presente articolo tutte i richiami alle
disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si
intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante
dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge
n.53/2000.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio
nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di
richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed
il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di
effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi
dell’art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore,
anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n.903/1977,
spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione
di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività
svolta risulti comunque valutabile.
5. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro
previsto dall’art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971, per
le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai
fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con
riferimento anche alla retribuzione di posizione e quella di risultato
nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al
comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art.7, comma 4,
della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo
le modalità di cui al precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5
e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al
lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.7, comma 1, della
legge n.1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano
la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ente di
appartenenza, o all’Agenzia nazionale o alle altre amministrazioni che
si avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi dell’art.7,
comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997, almeno quindici
giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La
domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine
minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel
caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni
personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della
disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere
presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di
astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di
cui all’art.10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art.10
possono essere utilizzate anche dal padre.
Art.23
Assenze per malattia
Il segretario, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si somma alle
assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.
Al segretario che ne faccia tempestiva richiesta
prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere
concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi
particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento
delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’unità sanitaria
locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni,
al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il segretario, a seguito
dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente
inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, il rapporto di lavoro
può essere risolto ed al segretario è corrisposta l'indennità
sostitutiva del preavviso. A tal fine l’ente comunica tempestivamente
all’Agenzia il superamento dei periodi di conservazione del posto o la
sopravvenuta inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro e l’intervenuta
risoluzione del rapporto di lavoro.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a
tutela degli affetti da TBC.
Il trattamento economico spettante al segretario che
si assenti per malattia è il seguente:
intera retribuzione , compresa la retribuzione di
posizione cui all’art. 41, per i primi 9 mesi di assenza.
90 % della retribuzione di cui alla lettera
"a" per i successivi 3 mesi di assenza;
50 % della retribuzione di cui alla lettera
"a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione
del posto previsto nel comma 1;
i periodi di assenza previsti dal comma 2 non
sono retribuiti.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie
salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai
fini della presente disciplina, sono esclusi dal computo dei giorni di
assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day
hospital nonché i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o
struttura convenzionata. In tali giornate, il segretario ha diritto in
ogni caso all’intera retribuzione prevista dal precedente comma 6,
lett. a).
L'assenza per malattia deve essere tempestivamente
comunicata all'ente, al quale va inviata la relativa certificazione
medica.
L'ente può disporre il controllo della malattia, nei
modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il segretario che durante l'assenza , per particolari
motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne
tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere
reperito.
Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di
un terzo, l’eventuale risarcimento del danno da mancato guadagno da
parte del terzo responsabile è versato dal segretario all'ente fino a
concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza
ai sensi del comma 6, lettere "a", "b" e
"c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente
disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di
eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
La disciplina delle assenze per malattia di cui ai
precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia
nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e
provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7,
comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data
di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in
precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede
di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1
è quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto.
Art.24
Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro,
ivi compresi gli infortuni in itinere riferiti al segretario titolare di
sedi convenzionate o incaricato di reggenza o supplenza, o a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, il segretario ha diritto
alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non
oltre il periodo previsto dall'art.20, commi 1 e 2. In tale periodo al
segretario spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 20, comma 6,
lett. a), comprensiva della retribuzione di posizione di cui all’art.
41.
Decorso il periodo massimo di conservazione del
posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 20.
Nel caso in cui l'ente decida di non procedere alla risoluzione del
rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore
periodo di assenza al segretario non spetta alcuna retribuzione.
Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento
previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle infermità e per la corresponsione
dell'equo indennizzo.
La disciplina del presente articolo trova
applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia nazionale o altra
amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali
collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7,
comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
Art.25
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall’art.5 della legge n.53/2000, sono concessi al
segretario salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Al segretario, con anzianità di servizio di
almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a
richiesta congedi per la formazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1,
il segretario interessato ed in possesso della prescritta anzianità,
deve presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda,
contenente l’indicazione dell’attività formativa che intende
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.
Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio
delle attività formative.
4. L’ente può non concedere i congedi formativi di
cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
5. il periodo previsto di assenza superi la
durata di 11 mesi consecutivi;
6. non sia oggettivamente possibile assicurare la
regolarità e la funzionalità dei servizi.
Al fine di contemperare le esigenze organizzative
degli uffici con l’interesse formativo del segretario, qualora la
concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso
di cui al comma 3, l’ente può differire la fruizione del congedo
stesso fino ad un massimo di sei mesi.
Al segretario durante il periodo di congedo si
applica l’art.5,comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità
previsto dallo stesso articolo, 5 relativamente al periodo di comporto,
alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di
comunicazione all’ente ed ai controlli si applicano le disposizioni
contenute nell’art. 23 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di
servizio, nell’art. 24 del presente CCNL.
La disciplina del presente articolo, sussistendone i
presupposti, trova applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia o
altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali
collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7,
comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
Art.26
Servizio militare
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi
di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze
Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il
servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto
di lavoro ed il segretario ha titolo alla conservazione del posto per
tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla
retribuzione.
2. I segretari che prestano il servizio sostitutivo
civile hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la
durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio in
licenza illimitata in attesa di congedo, il segretario deve porsi a
disposizione dell'ente, dell’Agenzia nazionale, nel caso di segretari
utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e delle
altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19,
comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, per riprendere servizio. Superato
tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna
indennità di preavviso nei confronti del segretario, salvo i casi di
comprovato impedimento. A tal fine l’ente e le altre amministrazioni
che si avvalgono dei segretari comunicano tempestivamente all’Agenzia
nazionale la mancata ripresa di servizio del segretario nel termine
prescritto e l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Il periodo di servizio militare produce sul
rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni
di legge e contrattuali.
5. I segretari richiamati alle armi hanno diritto
alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che
viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto
personale l’ente, l’Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai
sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre
amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19,
comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, corrispondono l'eventuale
differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione
militare e quello fondamentale in godimento presso gli stessi,
comprensivo anche della retribuzione di posizione di cui all’art.41.
Art.27
Aspettativa per motivi personali
1. Al segretario che ne faccia formale e motivata
richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze
organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze
personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità,
per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al
massimo in due periodi.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non
vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale
per il calcolo del periodo di comporto del segretario.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi
espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base
di queste, da altre previsioni contrattuali.
Art.28
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
I segretari ammessi ai corsi di dottorato di ricerca,
ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano
delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono
collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni
per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Art.29
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per
volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
Il segretario, il cui coniuge presti servizio all’estero,
può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni, qualora l’ente,
l’Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell’art.7,
comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre amministrazioni che si avvalgono
dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n.
465/1997, non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella
stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i
presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può
avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la
situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque
momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero
del segretario in aspettativa.
Art.30
Cumulo di aspettative
Il segretario non può usufruire continuativamente
di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se
tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La
presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per
cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali e per attività di
volontariato.
L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa
vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può
invitare il segretario a riprendere servizio nel termine appositamente
fissato. Il segretario, per le stesse motivazioni, può riprendere
servizio di propria iniziativa.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad
alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del
segretario che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti
per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del
termine di cui al comma 2. In tal caso l’ente comunica
tempestivamente all’Agenzia nazionale la mancata ripresa di servizio
e l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
Art.31
Fasce professionali
I segretari comunali e provinciali sono classificati
in tre fasce professionali denominate A, B e C:
nella fascia professionale C, sono inseriti i
segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000
abitanti, a seguito del conseguimento dell’abilitazione concessa
dalla Scuola Superiore di cui all’art.98, comma 4, del T.u.e.l.
n.267/2000;
nella fascia professionale B, sono inseriti i
segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di
specializzazione della Scuola Superiore di cui all’art.14, comma
1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a
65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di
specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di
servizio nella fascia C.
nella fascia professionale A, sono inseriti i
segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di
specializzazione della Scuola Superiore, di cui all’art.14,
comma 2, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni
con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo
di provincia nonché di province; al corso di
specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di
servizio in enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000
abitanti.
La trasposizione nelle fasce professionali di cui
al comma 1 dei segretari comunali e provinciali già collocati nelle
fasce di cui all’art.12, comma 1, del DPR n.465/1997 avviene secondo
le previsioni dell’art. 35 del presente CCNL.
Nell’ambito della fascia B, per la nomina in sedi
di comuni superiori a 10.000 e fino a 65.000, è richiesta un’anzianità
di servizio del segretario di almeno due anni in comuni inferiori
della medesima fascia.
Nell’ambito della fascia A, per la nomina in sedi
di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di
provincia e di amministrazioni provinciali è richiesta un’anzianità
di servizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia.
La disposizione di cui all’art.11, comma 10, ultimo periodo, del DPR
n.465/1997 trova applicazione sino al 31.12.2000; sono fatti salvi i
diritti acquisiti entro tale data ai sensi della medesima
disposizione.
Il sindaco ed il presidente della provincia
nominano il segretario dell’ente fra gli iscritti nella fascia
professionale corrispondente all’entità demografica dello stesso,
fatte salve le riclassificazioni intervenute con il precedente
ordinamento. La corresponsione del trattamento economico è correlato
alla effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livelli
della retribuzione di posizione di cui all’art.41.
L’idoneità conseguita a seguito dei corsi di
specializzazione di cui all’art.14 del DPR n.465/1997 comporta l’iscrizione
nella relativa fascia professionale, fermo restando che con l’applicazione
del presente contratto non è richiesta l’idoneità per i segretari
con anzianità di servizio di nove anni e sei mesi al 31.12.2000.
Con l’applicazione del presente contratto, il
conseguimento dell’idoneità a seguito del corso già indetto per i
segretari con un’anzianità di servizio compresa tra quattro e nove
anni e sei mesi, ai sensi dell’art.14, comma 1, del DPR n.465/1997,
e in quello da indire per coloro che risultano iscritti nella fascia B
secondo le disposizioni del presente contratto, già iscritti nella
precedente lettera b) dell’art.12 del DPR n.465/1997, si prescinde
dai riferimenti percentuali indicati nello stesso articolo.
Ai fini del conferimento degli incarichi nei comuni
superiori a 10.000 abitanti, in sede di prima applicazione del
presente contratto, per i segretari di cui ai commi 6 e 7, si
prescinde dal prescritto requisito dei due anni di anzianità di cui
al comma 3.
Per i segretari in servizio nei comuni con
popolazione superiore a 10.000 e inferiore a 65.000 abitanti, iscritti
al 31.12.2000 nella lettera c) di cui all’art.12 del DPR n.465/1997,
inseriti nella fascia B ai sensi dell’art. 35, l’iscrizione nella
fascia A, come disciplinata dal presente contratto, è subordinata al
conseguimento dell’idoneità da acquisire con il corso di cui all’art.14,
comma 2, del citato DPR n.465/1997.
Art.32
Mobilità presso altre amministrazioni
In caso di mobilità presso altre pubbliche
amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall’Albo:
il segretario collocato nella fascia professionale
C del presente articolo viene equiparato alla categoria o area
professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione
vigente presso l’amministrazione di destinazione;
il segretario collocato nella fascia professionale
B, con lo stipendio tabellare iniziale di cui all’art. 39, comma 2,
viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata
prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione
di destinazione; la presente disciplina ha natura transitoria e
si applica sino alla data del 31.12.2001.
il segretario collocato nella fascia professionale
B, con lo stipendio tabellare economico di cui all’art.39, comma 1,
è equiparato al personale con qualifica dirigenziale;
il segretario collocato nella fascia A, è
equiparato al personale con qualifica dirigenziale.
Art.33
Partecipazione ai corsi di formazione
L’Agenzia determina annualmente il numero
complessivo dei segretari da ammettere ai corsi ai sensi dell’art.14,
comma 6, del DPR n.465/1997, e disciplina le relative modalità di
partecipazione, previa contrattazione decentrata integrativa
nazionale ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2.
Qualora il numero di cui al comma 1 risulti superiore
a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sono individuati,
con le stesse modalità di cui all’art.4, commi 1 e 2, i
criteri per la definizione della graduatoria necessaria per l’ammissione
ai corsi, tenendo conto dell’anzianità di servizio e del credito
formativo di cui all’art. 34.
Art.34
Crediti formativi
Il credito formativo matura a seguito della
partecipazione a percorsi formativi organizzati dalla Scuola Superiore
ai sensi dell’art.5, comma 3, del DPR n.396/1998, con esclusione dei
corsi di specializzazione.
L’entità del credito formativo è determinato, in
relazione alle attestazioni e valutazioni rilasciate dalla Scuola
Superiore al termine dei percorsi formativi di cui al precedente comma,
attraverso un idoneo sistema di certificazione delle competenze
maturate.
Il sistema di certificazione di cui al comma 2,
definito dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale,
previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, viene basato su
standard formativi distinti per fasce in relazione ai quali si determina
l’accrescimento del credito. Esso può tener conto delle competenze
già in possesso dei soggetti, acquisite al di fuori dei percorsi
formativi.
Art.35
Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali
In sede di prima applicazione dell’art. 31 del
presente CCNL, con effetto dalla data di stipulazione
definitiva dello stesso, i segretari comunali e provinciali
attualmente in servizio alla stessa data, sono inseriti nelle nuove
fasce professionali secondo i seguenti criteri di corrispondenza:
nella fascia professionale C sono iscritti i
segretari inseriti nella precedente fascia professionale
corrispondente alla lettera a) dell’art.12, comma 1, del DPR
n.465/1997;
nella fascia professionale B, sono iscritti i
segretari inseriti nella precedente fascia professionale
corrispondente alla lettera b) dell’art.12, comma 1, del
DPRn.465/1997 nonché quelli inseriti nella precedente fascia
professionale corrispondente alla lettera c) dell’art.12, comma
1, del DPR n.465/1997;
nella fascia professionale A sono iscritti i
segretari di cui alle lettere d) ed e) dell’art.12, comma 1, del
DPR n.465/1997.
Restano confermati gli effetti dei provvedimenti
adottati dall’Agenzia in attuazione dell’art.12 del DPR
n.465/1997.
Art.36
Formazione ed aggiornamento
La formazione e l’aggiornamento professionale
sono elementi essenziali per lo sviluppo e la valorizzazione delle
capacità e delle attitudini del segretario e rappresentano un
indispensabile supporto per l’assunzione delle responsabilità
connesse alle funzioni affidate.
L’Agenzia nazionale definisce annualmente la
quota delle risorse da destinare alle iniziative di formazione nella
misura individuata in sede di contrattazione decentrata integrativa
nazionale.
L’Agenzia, nell’ambito dei criteri generali
definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello
nazionale ai sensi dell’art. 4, realizza le iniziative formative
avvalendosi della Scuola Superiore di P.A.L.
Il segretario deve partecipare alle iniziative di
formazione ed aggiornamento organizzate dalla Scuola Superiore per
almeno 20 giorni all’anno. La partecipazione alle iniziative di
formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche
individuali, viene concordata dal segretario interessato con l’ente,
con l’Agenzia nel caso di segretari in disponibilità o con l’amministrazione
presso la quale presta servizio in caso di comando, di distacco o di
posizione di fuori ruolo. Tale partecipazione è considerata servizio
utile a tutti gli effetti.
Gli oneri per la partecipazione dei segretari alle
iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate dalla Scuola
Superiore sono a carico degli enti presso i quali i medesimi prestano
servizio, fatti salvi i casi in cui gli oneri dei corsi sono assunti
integralmente a carico della Scuola.
Il segretario può partecipare, senza oneri per l’ente,
per l’Agenzia nel caso di segretari in disponibilità o con l’amministrazione
presso la quale presta servizio in caso di comando, di distacco o di
posizione di fuori ruolo, a corsi di formazione ed aggiornamento che
siano in linea con le finalità indicate nel comma 1 e con i contenuti
dei programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Scuola Superiore.
Al segretario, inoltre, possono essere concessi congedi per la
formazione ai sensi dell’art.5 della legge n. 53/2000, secondo la
disciplina dell’art. 25.
Qualora l’ente, l’Agenzia o l’amministrazione
presso la quale presta servizio, riconosca l’effettiva connessione
delle iniziative di formazione ed aggiornamento svolte dal segretario,
ai sensi del comma 6, con le funzioni allo stesso affidate può
concedere un contributo sulla spesa sostenuta e debitamente
documentata.
Parte terza
Titolo I
Trattamento economico
Capo I
Struttura della retribuzione
Art.37
La struttura della retribuzione dei segretari
comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:
trattamento stipendiale;
indennità integrativa speciale;
retribuzione individuale di anzianità, ove
acquisita;
retribuzione di posizione;
maturato economico annuo, ove spettante;
retribuzione di risultato
diritti di segreteria
retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate
Al segretario comunale e provinciale compete
altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre
di ogni anno.
Per il calcolo del compenso per diritti di
segreteria previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base
le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione delle lettera f).
Art.38
Incrementi tabellari
Il valore degli stipendi tabellari previsti dai
vigenti contratti collettivi del 21.5.1996 e del 18.4.1997, per la
separata area della dirigenza, è incrementato nelle misure mensili
lorde, per tredici mensilità, indicate nella tabella A con decorrenza
dalle date ivi previste.
Art.39
Stipendio tabellare
Con effetto dall’1.7.1999, a regime, il nuovo
stipendio tabellare dei segretari comunali e provinciali è stabilito
nella misura unica annua lorda per dodici mensilità di L.37.632.000.
Nell’ambito di vigenza della parte economica del
presente CCNL, per i segretari comunali e provinciali comunque
collocati nella fascia B con lo stipendio tabellare annuo di
L.23.639.000, stabilito dal CCNL del 25.7.1996, è previsto uno
stipendio tabellare il cui importo è determinato nella misura
percentuale del 65,66% di quello stabilito nel comma 1, pari al valore
di L.24.851.000, e con la decorrenza ivi prevista.
Per i segretari comunali e provinciali collocati
nella fascia C, lo stipendio tabellare di cui al comma 1, e con la
decorrenza ivi prevista, è determinato nella misura percentuale del
57,14%, pari al valore di L.21.675.000.
Ai segretari comunali e provinciali della ex
seconda classe, collocati nella fascia B, con decorrenza dalla data di
cui al comma 1, è attribuito lo stipendio tabellare di cui allo
stesso comma 1.
Sono confermate l’indennità integrativa speciale
e la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di
stipulazione del presente CCNL; è altresì confermato il maturato
economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti
collettivi ed il trattamento economico ad personam di cui all’art.40,
comma 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall’accordo
successivo del 14.9.1995.
Art.40
Effetti dei nuovi stipendi
Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione
dell’art. 39 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità
premio di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
I benefici economici risultanti dall’applicazione
dell’art. 39 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti dal medesimo articolo al segretario comunque cessato
dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità
sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122
del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione del rapporto.
Art.41
Retribuzione di posizione
Ai segretari comunali e provinciali è confermata l’attribuzione
del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla
rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in
relazione alla tipologia dell’ente di cui il segretario è titolare.
Tale denominazione è riferita anche ai compensi prima denominati
"indennità di direzione" di cui all’art. 40, comma 3, del
CCNL del comparto Ministeri.
Con decorrenza dal 31.12.1999, e a valere dall’1.1.2000,
le misure dell’ex indennità di direzione, di cui all’art.40, comma 3
del CCNL del comparto Ministeri del 16.5.1995, nel testo risultante a
seguito dell’accordo successivo del 14.9.1995, e della retribuzione di
posizione di cui all’art.2 del CCNL del 18.4.1997, sono incrementate
negli importi annui lordi per tredici mensilità indicati nella tabella A.
Con effetto dalla stessa data, i valori complessivi
annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei
segretari comunali e provinciali sono così rideterminati:
livello A
1) incarichi in enti metropolitani L. 72.314.000
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni
capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali
L. 56.820.000
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti L.
34.092.000
livello B
1) incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a 65.000
abitanti L. 23.754.000
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti L.
17.744.000
livello C
1) incarichi in enti fino a 3000 abitanti L. 10.213.000
Gli enti indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e
numeri 1 e 2 del livello B ricomprendono anche quelli riclassificati.
Gli Enti nell’ambito delle risorse disponibili e
nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una
maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri
ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni
sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa
nazionale.
Gli enti assicurano, altresì, nell’ambito delle
risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la
retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella
stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base
al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di
dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata
posizione organizzativa.
La retribuzione di posizione nel valore annuo
definito ai sensi del precedente comma 3 assorbe ogni altra forma di
compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per
lavoro straordinario, con eccezione di quelli, indicati nell’art.37,
comma 1, lett. g), fino a diversa disciplina del CCNL dell’area della
dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali.
Al segretario comunale e provinciale in posizione di
disponibilità ed incaricato della reggenza o supplenza spetta la stessa
retribuzione di posizione prevista per l’ente presso il quale assume
servizio, ove il relativo importo sia superiore a quello garantito ai
sensi dell’art. 43.
Art.42
Retribuzione di risultato
Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un
compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al
conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso
degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di
funzione di Direttore Generale.
Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con
risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 %
del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di
riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto
della propria capacità di spesa.
Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e
dell’erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli
Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata
ai sensi del D.Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e
strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
Art.43
Trattamento economico dei segretari in disponibilità
Ai segretari comunali e provinciali collocati in
disponibilità di cui all’art.19, comma 7, del DPR n.465/1997,
è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima
sede di servizio e composto delle seguenti voci:
trattamento stipendiale di fascia;
indennità integrativa speciale;
tredicesima mensilità;
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
retribuzione di posizione;
maturato economico, ove spettante
retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
In caso di nomina presso un ente di fascia
immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato
in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento
previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell’ente di
nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione
che rimangono a carico dall’Agenzia per la quota corrispondente alla
differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di
appartenenza dell’ente.
Art.44
Trattamento economico del segretario con funzioni di
Direttore Generale
Al segretario comunale e provinciale, a cui siano
state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell’art.108
del T.U.n.267/2000, nell’ente dove svolge le sue funzioni, viene
corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una
specifica indennità, la cui misura è determinata dall’ente nell’ambito
delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di
spesa.
Art.45
Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di
sede di segreteria convenzionata
Al segretario che ricopre sedi di segreteria
convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari
alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art.37,
comma 1, da a) ad e) in godimento.
Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per
l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute e documentabili.
Gli oneri conseguenti all’applicazione dei commi 1 e
2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità
stabilite nella convenzione.
Art.46
Trattamento economico del segretario in distacco
sindacale
Al segretario che usufruisce dei distacchi di cui all’art.5 del
CCNQ del 7.8.1998, spetta il trattamento economico di cui all’art. 37,
comma 1, in godimento al momento del collocamento in distacco.
Gli oneri relativi al trattamento economico del segretario in
distacco sindacale sono a carico dell’Agenzia nazionale.
Capo II
Art.47
Trattamento di trasferta
Il presente articolo si applica ai segretari
comandati a prestare la propria attività lavorativa in località
diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria
sede di servizio. Nel caso in cui il segretario venga inviato in
trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella
di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a
quella della trasferta. Ove la località della trasferta si trovi oltre
la località di dimora abituale le distanze si computano da quest’ultima
località.
Ai segretari di cui al comma 1, oltre alla normale
retribuzione, compete:
una indennità di trasferta, avente natura non
retributiva, pari a:
L. 46.700 per ogni periodo di 24 ore di
trasferta;
L. 1.945 per ogni ora di trasferta, in caso di
trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le
24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore;
il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o
equiparate;
il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi
di trasporto urbani nei casi e alle condizioni individuati dagli
enti secondo la disciplina del comma 11.
Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo
delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il
viaggio.
Il segretario inviato in trasferta può autorizzato
ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l’art.
49, commi 2 e ss.,del presente CCNL e al segretario spetta l’indennità
di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma
6, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale
custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del
costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al
segretario spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento
in un albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell’art.1,
comma 68, della legge n.662/1996, e della spesa per uno o due pasti
giornalieri, nel limite di L.59.150 per il primo pasto e di complessive
L.118.300 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8
ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
Nei casi di missione continuativa nella medesima
località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il
rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico
alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo,
semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo
medio della categoria consentita nella medesima località.
Nel caso in cui il segretario fruisca del rimborso di
cui al comma 5, l’indennità di cui al comma 2 viene ridotta del 70%.
Non è ammessa in nessun caso l’opzione per l’indennità di
trasferta in misura intera.
L’indennità di trasferta non viene corrisposta in
caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.
L’indennità di trasferta cessa di essere
corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella
medesima località.
Il segretario inviato in trasferta ai sensi del
presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75 %
del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze
organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di
dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in
particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative
modalità procedurali.
Le trasferte all’estero sono disciplinate dalle
disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
l’indennità di trasferta di cui al comma 1, lettera a) è
aumentata del 50% e non trova applicazione la disciplina del comma
6;
i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli
enti per tale specifica finalità.
Art.48
Trattamento di trasferimento
Al segretario, nel caso che l’assunzione della
titolarità di una nuova sede comporti il cambio della residenza, deve
essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto
ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo
seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3°grado ed
affini entro il 2° grado), il rimborso delle spese documentate di
trasporto degli effetti personali, il tutto nei limiti fissati nell’art.
47 e previ opportuni accordi da prendersi con l’ente presso il quale
deve assumere l’incarico, nonché l’indennità di trasferta di cui
all’art. 47, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio.
Il segretario ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo
per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente
registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del
trasferimento.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente
articolo, gli enti vi fanno fronte nei limiti delle risorse già
previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
Art.48 – bis
Segretari utilizzati presso l’Agenzia nazionale e la
Scuola
In caso di utilizzo di segretari per le esigenze dell’Agenzia
o della Scuola, la sede di cui sono titolari si rende disponibile agli
effetti di legge e regolamentari, con effetto dalla data di efficacia
del provvedimento di utilizzo.
Ai segretari durante il periodo di utilizzo compete
il trattamento economico, previsto dall’art.43, comma 1,del presente
CCNL, in godimento alla data del provvedimento di utilizzo.
Art.49
Copertura assicurativa
Gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di
reggenza o di supplenza, assumono le iniziative necessarie per la
copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari
comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le
ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale
finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto della effettiva
capacità di spesa.
Analoga iniziativa assumono l’Agenzia nazionale,
relativamente ai segretari comunali e provinciali collocati in
disponibilità ed utilizzati per esigenze dell’Agenzia stessa, ai
sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre pubbliche
amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali che comunque si
avvalgono di segretari comunali e provinciali ai sensi dell’art.19,
comma 5, dello stesso DPR n.465/1997.
Gli enti, stipulano apposita polizza assicurativa in
favore dei segretari comunali e provinciali autorizzati a servirsi, in
occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio,
del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente
necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. Analoga
polizza viene stipulata dall’Agenzia nazionale e dalle altre pubbliche
amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali nel caso di
utilizzo di segretari comunali e provinciali collocati in
disponibilità.
La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla
copertura dei rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria di
terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del
segretario, nonché di lesioni o decesso del segretario medesimo e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di
trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso
integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai
commi 3 e 4, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla
guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
I massimali delle polizze non possono eccedere quelli
previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione
obbligatoria.
Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in
base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste
dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti
al segretario a titolo di equo indennizzo e per lo stesso evento.
Art.50
Mensa
Il segretario, anche nelle ipotesi di incarichi di
reggenza e di supplenza, ha diritto ad avvalersi delle mense di servizio
istituite presso gli enti o, in alternativa, ai buoni pasto sostitutivi,
ove riconosciuti al restante personale, secondo le modalità indicate
nell’art. 51; analogo diritto è riconosciuto altresì al collocato in
disponibilità ed utilizzato per esigenze dell’Agenzia stessa, ai
sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, o da altre pubbliche
amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali ai sensi dell’art.19,
comma 5, dello stesso DPR n.465/1997.
Per poter usufruire del diritto alla mensa è
necessario essere effettivamente in servizio.
Il segretario è tenuto a pagare, per ogni pasto, un
corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla
convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad
un terzo dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita
direttamente dall’ente o dall’Agenzia nazionale e dalle altre
amministrazioni di cui al comma 1.
In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione
indennizzante.
Art.51
Buono pasto
Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di
mensa è pari alla somma che l’ente, l’Agenzia nazionale o le altre
amministrazioni di cui all’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997 sarebbe
tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 3 dell’art. 50, se
optasse per l’istituzione della mensa di servizio.
Il segretario ha titolo, secondo le direttive
adottate dai singoli enti per il restante personale, ad un buono pasto
per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane.
Parte IV
Estinzione del rapporto di lavoro
Art.52
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro del segretario, oltre che nei casi
di risoluzione già disciplinati negli artt.23 e 24, ha luogo:
al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità
massima di servizio previsti dalle norme di legge;
per dimissioni del segretario;
per decesso del segretario.
Art.53
Obblighi delle parti
Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 52, la
risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al
verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese
successivo a quello di compimento dell'età prevista. L’Agenzia
nazionale comunica comunque per iscritto all’interessato l’intervenuta
risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell’art.
52, l’Agenzia nazionale può risolvere il rapporto senza preavviso,
salvo domanda del segretario per la permanenza in servizio oltre l’anzianità
massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della
condizione prevista. In entrambi i casi l’Agenzia nazionale informa
contestualmente l’ente presso il quale il segretario presta servizio o
le altre amministrazioni che si avvalgono del segretario ai sensi dell’art.19,
comma 5, del DPR n. 465/1997.
Nel caso di dimissioni del segretario, questi deve
darne comunicazione scritta all’Agenzia nazionale, informando
contestualmente l’ente presso il quale presta servizio o le altre
amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19,
comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, nel rispetto dei termini di
preavviso.
Art.54
Periodo di preavviso
Nei casi di risoluzione del rapporto con preavviso o
con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi
termini sono fissati come segue:
2 mesi per i segretari con anzianità di servizio
fino a 5 anni;
3 mesi per i segretari con anzianità di servizio
fino a 10 anni;
4 mesi per i segretari con anzianità di servizio
oltre 10 anni.
In caso di dimissioni del segretario i termini di cui
al comma 1 sono ridotti alla metà.
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal
sedicesimo giorno di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza
dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra
parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante
per il periodo di mancato preavviso. L’Agenzia nazionale, anche per i
segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997
o comunque collocati in disponibilità, e le altre amministrazioni che
si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso
DPR n. 465/1997, hanno diritto di trattenere su quanto eventualmente
dovuto al segretario, un importo corrispondente alla retribuzione per il
periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio
di altre azioni dirette al recupero del credito.
E’ in facoltà della parte che riceve la
comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il
rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso,
con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma
4.
L’assegnazione delle ferie non può avvenire
durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato
si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse
Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità
a tutti gli effetti.
In caso di decesso del segretario, l'Agenzia
nazionale corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall'art.2122 del c.c. nonché una
somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
L'indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di
trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15
giorni.
Art.55
Ricostituzione del rapporto di lavoro
Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia
interrotto per effetto di dimissioni può richiedere all’Agenzia
nazionale, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la
ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della
richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima fascia
professionale posseduta al momento delle dimissioni.
La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al
segretario, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi
previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro
presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il
riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione
Europea.
Nei casi previsti dai precedenti commi, la
ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità
del corrispondente posto nel numero complessivo degli iscritti albo.
Art.56
Trattamento di fine rapporto di lavoro
La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del
trattamento di fine rapporto di lavoro del segretario ricomprende le
seguenti voci:
trattamento stipendiale di fascia;
indennità integrativa speciale;
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
retribuzione di posizione;
maturato economico annuale, ove spettante;
retribuzione aggiuntiva del segretario titolare di sedi di segreteria
convenzionate;
diritti di segreteria.
Art.57
Previdenza complementare
Le parti convengono sulla necessità che i segretari
possano usufruire di una tutela previdenziale complementare a
contribuzione definita e a capitalizzazione individuale ai sensi del
D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995 e delle successive
modificazioni ed integrazioni.
A questi fini le parti prendono atto che sono in
corso negoziati per definire l’accordo istitutivo del Fondo pensione
complementare per tutti i lavoratori dei comparti Regioni-Autonomie
Locali e Sanità, al quale farà seguito la disciplina dello statuto,
del regolamento elettorale per pervenire all’atto costitutivo del
Fondo medesimo ed ai successivi adempimenti a cura di quest’ultimo.
Art.58
Disapplicazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente
contratto è disapplicata la disciplina
di cui all’art.17 del DPR n. 465/1997.
Dichiarazione congiunta n.1
Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini di
una compiuta ed equilibrata regolazione degli effetti del convenzionamento
delle sedi di segreteria sul trattamento economico dei segretari
interessati, in sede di revisione della disciplina del DPR n.465/1997, il
numero delle sedi convenzionabili sia determinato sulla base di parametri
che rendono coerente lo svolgimento della funzione con le esigenze di
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Dichiarazione congiunta n.2
Le parti auspicano un sollecito espletamento dei corsi
di cui al comma 9 dell’art.31 del CCNL relativo al quadriennio normativo
1998-2001 valevoli per i segretari con più di nove anni e sei mesi di
servizio.
I. Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti si danno reciprocamente atto dell’impegno di
pervenire alla definizione della disciplina generale relativa alle
seguenti materie:
definizione del contenzioso del precedente
contratto;
disciplina valutazione del servizio pre-ruolo ai
fini della progressione nelle fasce professionali;
disciplina del maturato economico per i segretari
generali nominati prima del presente contratto;
disciplina degli effetti giuridici ed economici per
i segretari nominati ai sensi dell’art. 11, comma 10 del DPR n.
465/1997;
Le parti, inoltre, concordano sull’esigenza che sia
organicamente ridisciplinata, in sede di revisione del regolamento
approvato col DPR n. 465/1997, la materia delle convenzioni di segreteria,
in modo da salvaguardare la duplice esigenza della più efficace e
produttiva utilizzazione del segretario comunale, nel rispetto della
professionalità da un lato, e, dall’altro, di favorire le forme
organizzative per l’esercizio associato dei ruoli e delle funzioni,
secondo lo spirito del T.UE.L. n. 267/2000.
A tal proposito occorrerà prevedere i limiti oltre i
quali vengono a vanificarsi gli scopi per cui sono concepiti gli accordi
convenzionali.
DICHIARAZIONE A VERBALE FPS-CISL
La FPS – CISL ritiene gravemente discriminatorio la
normativa prevista all’art.31, comma 1, lett.c), introdotta a modifica
rispetto al testo presiglato il 24.11.2000, che prevede uno sbarramento
artificioso alla possibilità di partecipazione al corso di
specializzazione per la fascia A) nel caso in cui non si sia prestato
servizio almeno due anni in Enti tra 10001 e 65000 abitanti e la normativa
dello stesso articolo c.4 che prevede la permanenza obbligatoria per due
anni in enti inferiori a 250.000 abitanti per gli iscritti in fascia A.
Dichiarazioni delle OO. SS.
C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. e Unione concordano
nella necessità che in sede di revisione del regolamento debbano essere
introdotte le integrazioni della disciplina sulla revoca in previsione di
assicurare ogni forma di garanzia, analogamente a quella prevista per
tutta la dirigenza pubblica, ai fini dell’uso corretto dell’istituto.
Dichiarazione a verbale CGIL – CISL – UIL
Gli enti possono rinunciare alla riclassificazione
ottenuta con il precedente ordinamento, ove la sede sia vacante ed intenda
nominare il segretario fra gli iscritti nella fascia professionale
corrispondente alla entità demografica dell’ente stesso, dovendo
intendersi come regola generale quella della corrispondenza fra dimensione
dell’ente e fascia di iscrizione del segretario.
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL-CISL- UIL-UNSCP
Il maturato economico e la retribuzione individuale
di anzianità spettanti ai segretari che abbiano acquisito la qualifica
dirigenziale a decorrere dall’1/1/1997, devono essere attribuiti sulla
base della stessa normativa applicata precedentemente a tale data,
tenendo conto del fatto che il D.Lgs. 31/03/1998 n. 80, con l’articolo
43, abrogando il comma 3 dell’articolo 72 del D.Lgs. 03/02/1993, ha
restituito validità al D.Lgs. n. 681/82 e legge di conversione n.
869/82.
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