AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA R.S.U. LOCALI E OO.SS. PROVINCIALI Preintesa Sul Contratto Integrativo Per L'anno 1999 E 2000 MANTOVA, 9 FEBBRAIO 2000 Accordo stralcio Per l'anno 1999 in relazione al ritardo che si registra nell'attuazione pratica del presente CCIA si stipula il seguente accordo che costituisce parte integrante della piattaforma integrativa aziendale:
Per la restante somma di Lit. 304.000.000 del fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività collettiva si accoglie la proposta nella parte in cui si differenzia l'erogazione della quota in funzione della presenza in servizio, ponendo a Lit. 800.000 l'importo per 12 mesi di servizio/365 gg (detraendo i giorni di malattia superiori alla franchigia di 30 gg, nonché i giorni di aspettativa facoltativa (anche di maternità) e quelli di aspettativa obbligatoria - mandato elettivo, sindacale - fatta salva quella per maternità. IPOTESI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE Premessa Le parti convengono che il fine strategico dell'Ente e' il miglioramento della qualità dei servizi e il loro ampliamento e che tale obiettivo e' conseguibile soltanto mediante la migliore utilizzazione delle risorse, in particolare quella umana, attraverso un investimento nell'organizzazione delle posizioni di lavoro del personale e nell'attività di formazione. Per questo l'Ente assume come strumenti di azione:
Sulla base di questi presupposti le parti definiscono, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, il seguente protocollo di relazioni sindacali, affidando ad un successivo accordo ad hoc la disciplina di dettaglio per la concreta attuazione degli istituti delle libertà sindacali, delle agibilità sindacali e dell'assemblea del personale, non essendo sottoposti alla contrattazione integrativa decentrata, ma a quella del CCNQ (Supplemento ordinario alla G.U. n. 207 del 5.9.1998). CAPITOLO I RELAZIONI SINDACALI Art. 1 Delegazioni trattanti L'Amministrazione e' rappresentata dalla delegazione trattante di parte pubblica definita ai sensi dell'art.10, comma 1, CCNL 1/4/1999. Per la parte sindacale la delegazione trattante composta cosi' come definita all'art. 10, comma 2, CCNL 1/4/99, fermo restando che la titolarità della contrattazione e della sottoscrizione del C.C.I.A. e' di pertinenza primaria della RSU aziendale e delle OO.SS. che diano un giudizio positivo sul testo concordato. Art. 2 Informazione generale L'Ente si impegna a fornire alla RSU
aziendale e alle Associazioni sindacali firmatarie del presente accordo tempestiva
informazione in merito agli atti a valenza generale che diano conto della programmazione
dell'attività dell'Ente e delle generali scelte di organizzazione, di gestione delle
risorse umane interne, di reclutamento di figure professionali esterne, di cui si citano a
titolo esemplificativo: Art. 3 Contrattazione Assunto integralmente quanto previsto all'art. 4, CCNL 1/4/1999 vengono stabilite le seguenti modalità operative:
Le parti concordano di procedere a sistematica stesura di verbali sintetici sulle conclusioni anche parziali delle discussioni al fine di facilitare la definizione dei protocolli di intesa e/o accordi. Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti prima dello scioglimento della seduta. La diramazione delle disposizioni applicative avverra` entro i successivi 15 giorni dalla stipula definitiva dell'accordo con provvedimento formale dell'Ente. CAPITOLO II FINANZIAMENTI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA [articoli 4, 14, 15, 16 ccnl e articoli 14 e 16 ccnl classificazione] Art.4 Le risorse di cui all'art.15 del ccnl sono quantificate annualmente per gli anni 1999, 2000 e 2001 utilizzando i proventi derivati da:
La sommatoria delle voci, dal punto 1 al punto 15, limitatamente a quelle previste per il 1999 pari a Lit. 1.216.553.343 viene decurtata degli oneri di prima attuazione (classificazione delle ex 1^ , ex 2^ q.f. e della ex 5^con integrazione tabellare) pari a Lit. 13.024.599, per un totale di Lit. 1.203.528.744. Entro il 28 febbraio 2000 verrà effettuata la verifica sulla consistenza dei fondi, in particolare per quanto attiene il punto 9 per il fondo dello sviluppo dell'anno 1999. Per gli anni 2000 e 2001 gli importi definitivi verranno stabiliti in seguito alla verifica della consistenza delle risorse sopra evidenziate entro il 30 aprile di ogni anno, salvo motivate ragioni. CAPITOLO III UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA [articoli 4, 17, 18, 19 ccnl e articoli 5, 8, 14 e 16 ccnl classificazione] Art. 5 Le risorse complessivamente definite per il 1999 in #. 1.203.528.744 vengono suddivise e utilizzate secondo quanto più sotto specificato.
[articoli 4 e 17 ccnl e articoli 5, 14, 16 ccnl classificazione] Possono partecipare alla progressione tutti i dipendenti in servizio a tempo indeterminato nell'anno di riferimento. Allo scopo ogni Dirigente di Settore/Area compila una scheda di valutazione per ogni dipendente, assegnando un punteggio. Una copia della scheda viene consegnata, a fine valutazione, al dipendente interessato. La scheda per la progressione orizzontale, distinta in sei esemplari: due schede per la categoria A; una scheda per la prima posizione economica successiva in B (B2, B4); un'altra per le altre posizioni economiche successive in B e C (B3, B5, C3; B4, B6, C4); un'altra per le prime posizioni economiche successive in C, un'altra per la categoria D . I posti disponibili per la progressione orizzontale saranno definiti in ciascuna categoria calcolando la percentuale
definita a priori sul numero dei dipendenti in servizio alla data di riferimento Per
l'anno 1999 il calcolo della percentuale del 60% sui dipendenti in servizio alla data
dell1.4.1999, tranne che per il personale in categoria A(66,66%) comporta il seguente
numero di posti disponibili: L'eventuale economia di spesa rispetto ai 172.000.000 stanziati va a vantaggio del fondo della produttività collettiva per la quota dei progetti. Dopo la formazione delle singole graduatorie di tutti i dipendenti, distinti per posizione economica di ciascuna categoria, l'Ufficio competente provvede all'assegnazione delle posizioni economiche successive, nel limite dei posti disponibili per i nuovi incrementi retributivi nell'ambito del fondo della progressione orizzontale, esclusa, quindi, la quota per gli ex led 1998 e gli ex led 1999, nel limite di Lit. 172.000.000 per il 1999. A parità di punteggio in graduatoria prevale il dipendente più anziano d'età`; a parità di età si procede a sorteggio. I passaggi nell'ambito delle varie categorie A, B, C e D sono disciplinati secondo gli elementi previsti dal CCNL vigente. In particolare, i criteri da misurare per la progressione economica all'interno di ciascuna categoria sono descritti nelle schede citate e sono condizionati al raggiungimento di un punteggio minimo relativamente a tutti gli indicatori, esclusa l'esperienza acquisita (anzianità). Le schede sono fondate sul valore massimo globale di progressione pari a 100: a ciascun elemento valutativo h riconosciuto un valore massimo parziale differenziato (V.M.P.), determinato sulla scorta di criteri di portata generale che, ponderando indistintamente ogni posizione soggetta ad apprezzamento, costituiscono sistema permanente, indifferenziato e generale per tutte le posizioni interessate alla progressione (valutazione comune). Le procedure inerenti l'assegnazione dei passaggi economici sono le seguenti:
Prima dell'attivazione delle valutazioni, gli avvisi relativi verranno inviati alla delegazione sindacale per la necessaria informazione preventiva. La materia della progressione verticale o infracategoriale e' affidata al modulo della concertazione sindacale nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dall'Ente.
L'Ente ha intenzione di istituire le posizioni organizzative, specificando le caratteristiche dell'incarico, le relative responsabilità, (art. 17, comma 2, lettera c, del CCNL dell.1.4.1999), e definendo la graduazione della retribuzione di posizione per ciascuna posizione. Dopo la concertazione sui criteri generali per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, per la graduazione delle funzioni connesse e per la relativa valutazione, che costituiranno oggetto di un apposito confronto, i Dirigenti dell'Ente (art. 4, comma 2, del dec. Leg.vo 29/93) provvederanno all'individuazione dei soggetti da assegnare alle posizioni organizzative.
Tali compensi saranno utilizzati per
retribuire le seguenti prestazioni: seguenti servizi: Ferma restando la disciplina giuridica ed economica di questi istituti sulla quale l'art. 24 del CCNL del 1.4.1999 rinvia ad una prossima regolamentazione tra Aran e OO.SS., le parti contrattuali si impegnano a rivedere le fattispecie di turno, rischio, reperibilità e maneggio valori che attualmente danno titolo alla corresponsione dei relativi compensi ad alcuni dipendenti per verificare il rispetto di un equo trattamento tra dipendenti posti nelle stesse condizioni di lavoro e/o per razionalizzare il riconoscimento di questi compensi, quando non vi sia riscontro delle fattispecie citate. Allo scopo viene proposto un confronto ravvicinato tra Dirigenti interessati e delegati delle OO.SS..
Le risorse derivano dalle somme stanziate ai sensi dell'art. 18 Legge 109/94 e dall'art. 69, comma 2, del DPR 268/1987. I criteri di destinazione delle risorse saranno oggetto di un accordo apposito, che viene rimandata ad apposita contrattazione decentrata.
L' incentivazione della produttività e' prevista su tre livelli :
Tali obiettivi dovranno essere descritti mediante apposita scheda individuale di sintesi ove dovranno essere riportate le attività ordinarie dell'ufficio di appartenenza (consolidate), quelle di sviluppo (es. quelli legati a programmi pluriennali) e quelle straordinarie (es. emergenze, priorità congiunturali sopravvenute). Tale scheda, pertanto, individua le attività, i procedimenti e le responsabilità che fanno direttamente carico al dipendente. In tal modo, viene riconosciuta e valorizzata la responsabilità dei dipendenti di qualunque categoria, i quali, in base al contributo reso all'attività a loro affidata, anche in termini di originalità, di iniziativa personale, di efficacia della condotta organizzativa, avranno titolo ad un compenso, anche a prescindere dalla categoria di appartenenza, sulla base di una valutazione conclusiva. Gli elementi di valutazione raccolti sul singolo dipendente confluiranno nella banca dati del personale. Il perseguimento degli obiettivi strategici, assunti da questa Amministrazione, richiede, per un verso, l'elaborazione di attività innovative, sia in relazione ai servizi alla comunità e agli enti pubblici e privati del territorio provinciale, che per l'esercizio di nuove funzioni e competenze trasferite dallo Stato e dalla Regione; per l altro, di risolvere alcune criticità presenti all'interno dell'attività amministrativa e alle quali occorre dare, comunque, soluzione. A tale scopo la Provincia intende investire su quei dipendenti, che saranno disponibili a collaborare al successo delle iniziative strategiche dell'Ente. Per questo sarà agevolata la formazione di gruppi di lavoro tra dipendenti anche appartenenti ad Aree diverse, fornendo così al personale l'opportunità di misurarsi nel confronto con professionalità diversificate. Ciascun progetto strategico sarà presentato dal Direttore Generale con schede che illustreranno il contingente di personale necessario, gli obiettivi da raggiungere, il programma delle attività connesse, il valore assegnato al progetto e le percentuali di suddivisione del valore complessivo tra i partecipanti in ragione dei ruoli assunti per il progetto anche a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Le percentuali assegnate ai tre livelli del fondo della produttività possono essere modificate in ragione dell'importanza che nell'anno di riferimento viene assegnata a ciascuno di essi. (**) Per l'anno 1999 in relazione al ritardo che si registra nell'attuazione pratica del presente CCIA si rinvia all'accordo stralcio esposto in premessa Le economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate ai fondi di cui alle lettere A, B, C, D, E, F del presente contratto integrativo vengono destinate al fondo G per l'incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi. Soltanto per l'anno 1999 le stesse economie sono destinate ad incrementare la quota relativa ai progetti. In caso di sopravvenute esigenze che rendano necessario incrementare lo stanziamento delle risorse assegnate ai singoli fondi, le parti del presente contratto concorderanno su quale fondo prelevare risorse a vantaggio del fondo da incrementare. CAPITOLO IV LAVORO STRAORDINARIO [articoli 4,14,15 ccnl] Art. 6 Nel 1999 per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario sono state utilizzate Lit. 224.493.409. Pertanto la somma di #. 33.355.791 verrà utilizzata per incrementare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Una quota pari al 80% del fondo per gli straordinari deve essere ripartito tra i diversi servizi tenendo nel debito conto la situazione di maggior carenza in relazione all'organico previsto in ciascun servizio. La restante quota del 20% viene mantenuta per le eventuali necessita` che si presentassero nel corso dell'anno. Il lavoro straordinario dovrà effettuarsi esclusivamente nel caso di necessita` indifferibili ed urgenti e per eventi eccezionali. Le parti si incontreranno entro il primo semestre ed entro il mese di ottobre di ogni anno per verificare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permetterne la stabile riduzione, nonché per destinare la restante quota del 20% in funzioni delle necessità che si presentassero. Il Direttore Generale, sentita la Conferenza dei Dirigenti fissa un monte ore di lavoro straordinario a ciascuna unità organizzativa (Area, Servizio, ecc.) per l'anno di riferimento, tenendo conto del personale aggregato a ciascuna unità organizzativa in funzione delle attività assegnate. Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa indicazione del responsabile (d'ufficio, servizio o dirigente di riferimento) e dovrà essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità del pagamento. (Possono essere indicati criteri per la gestione del monte ore straordinario tra i diversi uffici e servizi) A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato e quindi non retribuito, segnalandolo sull'apposito modulo. Almeno 15 giorni prima degli incontri previsti al paragrafo precedente il Dirigente fornirà una dettagliata informazione scritta sull'utilizzazione del lavoro straordinario contenente la specificazione dello straordinario effettuato dai dipendenti (anche senza l'indicazione nominativa) e la sintetica descrizione delle motivazioni addotte per la loro autorizzazione. Gli eventuali risparmi di spesa, accertati a consuntivo, andranno ad incrementare il fondo dello sviluppo per il finanziamento del nuovo sistema di classificazione A decorrere dal 1.1.2000 le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario sono ridotte del 3% e pertanto risultano essere #. 250.113.724. Tale risparmio (Lit. 7.735.476) incrementerà ulteriormente il già citato fondo per il finanziamento del sistema di classificazione di cui alla lettera A) dell'Art. 5 e, unitamente al risparmio presunto (Lit. 42.378.248) a cui si intende pervenire per finanziare il fondo per lo sviluppo, si collocano Lit. 50.113.724 di risparmio del lavoro straordinario nell'anno 2000. per cui le risorse disponibili per il lavoro straordinario dell'anno 2000 ammontano a Lit. 200.000.000. Dal 1.1.2000 il limite massimo individuale sarà di 180 ore di straordinario l'anno Gli incrementi di risorse e da attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.) verranno valutati preventivamente alla loro effettuazione negli incontri sopra previsti. CAPITOLO V RIDUZIONE DELL ORARIO DI LAVORO [articoli 4, 22 ccnl] Art. 7 L'Ente si impegna a rivedere l'orario di lavoro del personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo un programmazione plurisettimanale per valutare le condizioni a cui subordinare la riduzione di orario a 35 ore nel logica di stabili modifiche degli assetti organizzativi e di proporzionali riduzioni del lavoro straordinario. Entro il 30.4.2000 l'Ente formulerà una proposta in tal senso. CAPITOLO VI SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE [articoli 4, 6, 23 ccnl] Art. 8 Lo stanziamento per le attività di formazione ed aggiornamento professionale e' di Lit. 150.000.000. L'Ente si impegna ad elaborare le materie oggetto delle attività di formazione nell'ambito del programma formativo pluriennale già adottato con delibera di G.P. n. 323 del 17.09.1999, sentita la Conferenza dei Dirigenti. Tali materie potranno costituire oggetto di un piano territoriale di formazione, qualora venga verificata la possibilità di una convenzione tra più enti locali del territorio provinciale per perseguire gli obiettivi indicati nel punto 2) della premessa al presente contratto. DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA R.S.U. locali OO.SS. Provinciali
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