AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

R.S.U. LOCALI E OO.SS. PROVINCIALI

Preintesa Sul Contratto Integrativo Per L'anno 1999 E 2000

MANTOVA, 9 FEBBRAIO 2000

Accordo stralcio

Per l'anno 1999 in relazione al ritardo che si registra nell'attuazione pratica del presente CCIA si stipula il seguente accordo che costituisce parte integrante della piattaforma integrativa aziendale:

  1. Si condiziona alla integrale applicazione di quanto esposto nel CAPITOLO IV - UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA [articoli 4, 8, 17, 18, 19, 20 ccnl e articoli 5, 8, 11, 14 e 16 ccnl classificazione] delle piattaforma integrativa aziendale l'utilizzo della cifra residua (art.11 - punto G) che incrementerà quanto gi` disponibile: L. 633.305.917 + economie di spesa dagli altri fondi;

  2. l'erogazione della quota relativa ai progetti obiettivo per Lit. 329.305.917 del fondo complessivo della produttività attraverso l'assegnazione di un budget ai singoli dirigenti quantificato secondo il numero dei dipendenti in servizio: a ciascun dipendente di ciascun settore sarà assegnato un diverso peso specifico in base alla categoria di appartenenza (A=100 B=120 C=140 D= 160). I progetti gi` proposti andranno rivisti alla luce dei seguenti criteri:

  • il budget assegnato costituisce il limite di riferimento rispetto al valore complessivo di tutti i progetti dello stesso settore di norma uno stesso dipendente non potrà partecipare a più di un progetto, salvo per progetti intersettoriali.
  • di norma tutti i dipendenti saranno coinvolti in progetti del settore;
  • l'importo di remunerazione del progetto per singolo dipendente non potrà superare di norma di 1,5 volte la mensilità specifica (stipendio tabellare più r.i.a., più i.i.s )
  • il grado di realizzazione del progetto orienterà il dirigente nella selezione dei progetti da remunerare, in base alla parziale o totale attuazione degli stessi.

Per la restante somma di Lit. 304.000.000 del fondo per il miglioramento dei servizi e della produttività collettiva si accoglie la proposta nella parte in cui si differenzia l'erogazione della quota in funzione della presenza in servizio, ponendo a Lit. 800.000 l'importo per 12 mesi di servizio/365 gg (detraendo i giorni di malattia superiori alla franchigia di 30 gg, nonché i giorni di aspettativa facoltativa (anche di maternità) e quelli di aspettativa obbligatoria - mandato elettivo, sindacale - fatta salva quella per maternità.

IPOTESI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Premessa

Le parti convengono che il fine strategico dell'Ente e' il miglioramento della qualità dei servizi e il loro ampliamento e che tale obiettivo e' conseguibile soltanto mediante la migliore utilizzazione delle risorse, in particolare quella umana, attraverso un investimento nell'organizzazione delle posizioni di lavoro del personale e nell'attività di formazione. Per questo l'Ente assume come strumenti di azione:

1) lo sviluppo della posizione giuridica ed economica del personale, a seguito di procedure di selezione e di valutazione, che favorisca la valorizzazione del personale interno e riduca tendenzialmente il ricorso ad incremento di posti della dotazione organica;

2) la formazione del personale come metodo permanente di accrescimento e di aggiornamento professionale, non solo per elevare in senso specialistico il livello delle competenze di ciascun dipendente, ma altresì per incrementarlo in ambito trasversale agli uffici dell'Ente. Ciò favorirà` l'evoluzione professionale dei dipendenti, consentendone più facilmente una riconversione . Per attuare una strategia di così ampia portata, l'Ente reputa opportuna la prospettiva di un piano di formazione per gli enti locali su base provinciale che investa in modo costante e qualificato le risorse finanziarie necessarie per attuarlo e razionalizzi la spesa in virtù della partecipazione di più enti locali, rendendola, tra l'altro, maggiormente sostenibile per gli enti di minori dimensioni demografiche;

3) l'elaborazione di una banca dati sul curriculum professionale di ciascun dipendente, che rappresenti in modo complessivo tutte le esperienze formative e culturali, maturate dal dipendente in proprio o presso altri enti, affinché' l'Ente possa valorizzare le risorse umane interne in rapporto al fabbisogno costante di professionalità;

4) il dialogo con la parte sindacale assunta come interlocutore privilegiato per l'informazione sulla programmazione dell'attività dell'Ente e sulle generali scelte di organizzazione nel rispetto dei distinti ruoli che fanno capo all 'Ente e alla parte sindacale e nell'osservanza del sistema di relazioni sindacali previsto dal vigente CCNL.

Sulla base di questi presupposti le parti definiscono, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, il seguente protocollo di relazioni sindacali, affidando ad un successivo accordo ad hoc la disciplina di dettaglio per la concreta attuazione degli istituti delle libertà sindacali, delle agibilità sindacali e dell'assemblea del personale, non essendo sottoposti alla contrattazione integrativa decentrata, ma a quella del CCNQ (Supplemento ordinario alla G.U. n. 207 del 5.9.1998).

CAPITOLO I

RELAZIONI SINDACALI

Art. 1    Delegazioni trattanti

L'Amministrazione e' rappresentata dalla delegazione trattante di parte pubblica definita ai sensi dell'art.10, comma 1, CCNL 1/4/1999.

Per la parte sindacale la delegazione trattante composta cosi' come definita all'art. 10, comma 2, CCNL 1/4/99, fermo restando che la titolarità della contrattazione e della sottoscrizione del C.C.I.A. e' di pertinenza primaria della RSU aziendale e delle OO.SS. che diano un giudizio positivo sul testo concordato.

Art. 2    Informazione generale

L'Ente si impegna a fornire alla RSU aziendale e alle Associazioni sindacali firmatarie del presente accordo tempestiva informazione in merito agli atti a valenza generale che diano conto della programmazione dell'attività dell'Ente e delle generali scelte di organizzazione, di gestione delle risorse umane interne, di reclutamento di figure professionali esterne, di cui si citano a titolo esemplificativo:
-il bilancio dell'Ente;
-il Peg;
-la programmazione triennale del personale ed il piano occupazionale triennale;
-l' utilizzo delle forme flessibili di lavoro;
-l' impiego di lavoratori socialmente utili;
-il ricorso a consulenza esterna.

Art. 3    Contrattazione

Assunto integralmente quanto previsto all'art. 4, CCNL 1/4/1999 vengono stabilite le seguenti modalità operative:

  • la convocazione deve avvenire in forma scritta e contenere gli argomenti all'ordine del giorno possibilmente concordati;

  • il materiale informativo relativo alle materie oggetto di confronto deve essere inviato con congruo anticipo e, di norma, almeno 5 giorni lavorativi prima del confronto stesso.

Le parti concordano di procedere a sistematica stesura di verbali sintetici sulle conclusioni anche parziali delle discussioni al fine di facilitare la definizione dei protocolli di intesa e/o accordi.

Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti prima dello scioglimento della seduta. La diramazione delle disposizioni applicative avverra` entro i successivi 15 giorni dalla stipula definitiva dell'accordo con provvedimento formale dell'Ente.

CAPITOLO II

FINANZIAMENTI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA

[articoli 4, 14, 15, 16 ccnl e articoli 14 e 16 ccnl classificazione]

Art.4

Le risorse di cui all'art.15 del ccnl sono quantificate annualmente per gli anni 1999, 2000 e 2001 utilizzando i proventi derivati da:

  1. gli importi dei fondi di cui all'art.31 comma 2, lettere b) c) d) ed e) del CCNL 6.7.95 previsti per il 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivo delle economie previste dalla legge 662/96 allart.1, comma 59 (20% del risparmio dovuto alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per Lit. 808.351.347;

  2. le risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996 Lit. 151.322.622;

  3. le economie previste dalla legge 662/96 allart.1, comma 59 (20% del risparmio dovuto alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l' anno 1998) nel fondo del 1999 Lit. 2.296.472;

  4. la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31 comma 2 (fondo per il lavoro straordinario) calcolata in percentuale ai dipendenti di categoria D (o di altra categoria in assenza di dipendenti nella D) incaricati di funzioni di posizioni organizzative (fondo straordinario 1998: n° di dipendenti x n0 di dipendenti incaricati) pari a Lit. zero;

  5. i risparmi di spesa delle prestazioni per lavoro straordinario che si determinano annualmente e che per il 1999 ammontano a #. 33.355.791;

  6. le risorse destinate per l'anno 1998 al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio nella misura corrispondente alle percentuali previste dal ccnl del 16.7.1996 (anche se non totalmente erogate per effetto di cessazione dal servizio od altro) #. 109.275.485 ;

  7. l'importo del 0.52% del monte salari dell'anno 1997 del trattamento economico accessorio a decorrere dal 31.12.1999 e a valere dal 1.1.2000 pari a Lit. 65.643.131 ;

  8. una somma fino all 1,2% del monte salari 1997 in ragione d'anno a decorrere dal 1.4.1999 (0.9 % per il 1999 pari a Lit. 113.613.111, 1,2% per il 2000 e per il 2001) determinata per il 1999 in #. 113.613.111, individuata e non determinata per il 2000 fino a #. 151.484.148 e per il 2001 fino a #. 151.484.148;

  9. l'integrazione con un ulteriore somma per il 1999 a decorrere dal 1 giugno 1999 da valutare nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio non appena stipulata l'intesa tra Aran e OO.SS. ai sensi dell'art.16 del ccnl;

  10. tutte le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (art. 18 legge 109/94 e succ. modificazioni, art.3 comma 57 legge 662/96, ecc.), per il 1999 fissate in Lit. 25.000.000, di cui (importo da definire) di Lit. 20.000.000 per le progettazioni interne ;

  11. i risparmi dovuti all'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 del ccnl (riduzione del 3% del fondo straordinario) a valere dal 1.1.2000 di #.7.735.476.;

  1. le somme derivate dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/97 per il 1998 pari a Lit. zero e per il 1999 Lit. zero (ci si riferisce in particolare alla meta` dei risparmi di gestione delle spese non obbligatorie di parte corrente definiti dai centri di responsabilità e che devono essere previste almeno nella misura del 2 % annuo, nonché in una quota non superiore al 30% di maggiori introiti dovuti alla richiesta di un contributo agli utenti per l'erogazione di servizi non essenziali o non espletati a garanzia di diritti fondamentali);
  2. le somme connesse al trattamento accessorio del personale trasferito a seguito di decentramento o delega di funzioni per il 1999 pari a Lit. zero e per il 2000 di Lit. 80.000.000 ;
  3. le risorse della quota di minori oneri dovuti alla riduzione in modo stabile del personale della qualifica dirigenziale (0,2 % del monte salari annuo della dirigenza, salvo eventuali condizioni di miglior favore) da destinare al fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina del CCNL sulla riforma della classificazione, pari a Lit. zero;
  4. le risorse destinate alla corresponsione delle indennità di #. 1.500.000 ai dipendenti della ex ottava qualifica anche se non totalmente erogate per cessazione o altro, #. 34.500.000 alla data del 1.4.1999 e alla data del 1.1.2000.

La sommatoria delle voci, dal punto 1 al punto 15, limitatamente a quelle previste per il 1999 pari a Lit. 1.216.553.343 viene decurtata degli oneri di prima attuazione (classificazione delle ex 1^ , ex 2^ q.f. e della ex 5^con integrazione tabellare) pari a Lit. 13.024.599, per un totale di Lit. 1.203.528.744.

Entro il 28 febbraio 2000 verrà effettuata la verifica sulla consistenza dei fondi, in particolare per quanto attiene il punto 9 per il fondo dello sviluppo dell'anno 1999.

Per gli anni 2000 e 2001 gli importi definitivi verranno stabiliti in seguito alla verifica della consistenza delle risorse sopra evidenziate entro il 30 aprile di ogni anno, salvo motivate ragioni.

CAPITOLO III

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA

[articoli 4, 17, 18, 19 ccnl e articoli 5, 8, 14 e 16 ccnl classificazione]

Art. 5

Le risorse complessivamente definite per il 1999 in #. 1.203.528.744 vengono suddivise e utilizzate secondo quanto più sotto specificato.

  1. Fondo per la corresponsione con decorrenza 1 Aprile 99 degli incrementi retributivi, connessi alla progressione economica #. 295.722.827 per l'anno 1999 (di cui Lit. 109.275.485 per gli ex led 1998; Lit. 14.447.342 per gli ex led 1999 e Lit. 172.000.000 da destinare alla progressione orizzontale per il 1999 per il 60% del personale calcolato sulla base di quello in servizio all1.4.1999, ad eccezione di quello collocato in A1 e in A2 pari al 66,66%); per il 2000 di Lit. 463.722.827 (di cui Lit. 109.275.485 per gli ex led 1998; Lit. 14.447.342 per gli ex led 1999; Lit. 172.000.000 per gli incrementi retributivi della progressione orizzontale dell'anno 1999 e fino a Lit. 168.000.000 da destinare alla progressione orizzontale per il 2000, nei limiti consentiti dall'esito della progressione verticale che verrà` effettuata nel 2000 e dal valore assunto dal baricentro rispetto al valore medio ponderale di ogni categoria).

[articoli 4 e 17 ccnl e articoli 5, 14, 16 ccnl classificazione]

Possono partecipare alla progressione tutti i dipendenti in servizio a tempo indeterminato nell'anno di riferimento.

Allo scopo ogni Dirigente di Settore/Area compila una scheda di valutazione per ogni dipendente, assegnando un punteggio. Una copia della scheda viene consegnata, a fine valutazione, al dipendente interessato.

La scheda per la progressione orizzontale, distinta in sei esemplari: due schede per la categoria A; una scheda per la prima posizione economica successiva in B (B2, B4); un'altra per le altre posizioni economiche successive in B e C (B3, B5, C3; B4, B6, C4); un'altra per le prime posizioni economiche successive in C, un'altra per la categoria D .

I posti disponibili per la progressione orizzontale saranno definiti in ciascuna

categoria calcolando la percentuale definita a priori sul numero dei dipendenti in servizio alla data di riferimento Per l'anno 1999 il calcolo della percentuale del 60% sui dipendenti in servizio alla data dell1.4.1999, tranne che per il personale in categoria A(66,66%) comporta il seguente numero di posti disponibili:
passaggio da A1 ad A2 n. 35 posti
passaggio da A2 ad A3 n. 46 posti
passaggio da B1 ad B2 n. 10 posti
passaggio da B2 ad B3 n. 20 posti
passaggio da B3 ad B4 n. 19 posti
passaggio da B4 ad B5 n. 14 posti
passaggio da C1 ad C2 n. 22 posti
passaggio da C2 ad C3 n. 28 posti
passaggio da D1 ad D2 n. 19 posti
passaggio da D2 ad D3 n. 8 posti
passaggio da D3 ad D4 n. 14 posti.

L'eventuale economia di spesa rispetto ai 172.000.000 stanziati va a vantaggio del fondo della produttività collettiva per la quota dei progetti.

Dopo la formazione delle singole graduatorie di tutti i dipendenti, distinti per posizione economica di ciascuna categoria, l'Ufficio competente provvede all'assegnazione delle posizioni economiche successive, nel limite dei posti disponibili per i nuovi incrementi retributivi nell'ambito del fondo della progressione orizzontale, esclusa, quindi, la quota per gli ex led 1998 e gli ex led 1999, nel limite di Lit. 172.000.000 per il 1999. A parità di punteggio in graduatoria prevale il dipendente più anziano d'età`; a parità di età si procede a sorteggio.

I passaggi nell'ambito delle varie categorie A, B, C e D sono disciplinati secondo gli elementi previsti dal CCNL vigente. In particolare, i criteri da misurare per la progressione economica all'interno di ciascuna categoria sono descritti nelle schede citate e sono condizionati al raggiungimento di un punteggio minimo relativamente a tutti gli indicatori, esclusa l'esperienza acquisita (anzianità).

Le schede sono fondate sul valore massimo globale di progressione pari a 100:

a ciascun elemento valutativo h riconosciuto un valore massimo parziale differenziato (V.M.P.), determinato sulla scorta di criteri di portata generale che, ponderando indistintamente ogni posizione soggetta ad apprezzamento, costituiscono sistema permanente, indifferenziato e generale per tutte le posizioni interessate alla progressione (valutazione comune).

Le procedure inerenti l'assegnazione dei passaggi economici sono le seguenti:

  1. per ogni tipologia di passaggio sarà effettuato un avviso pubblico interno all'Ente, nel quale si renderà noto il fac. simile di scheda di valutazione per il quale l'Ente procede d'ufficio alla compilazione della scheda;
  2. Entro il termine stabilito dall'avviso la scheda di valutazione, compilata dal Dirigente, sarà consegnata in copia al dipendente interessato;
  3. Entro 15 giorni dalla consegna della scheda, il dipendente, potendosi avvalere dell'assistenza di un rappresentante sindacale, potrà presentare ricorso al Dirigente per contestare i risultati della scheda, prima di attivare altre forme di contenzioso. Se entro 7 giorni dalla presentazione del ricorso il Dirigente e il dipendente interessato non saranno pervenuti ad una concorde soluzione, il Direttore Generale, sentite le parti, decide in ordine all'oggetto del contendere.
  4. Una volta concluse le procedure di ricorso attivate dai dipendenti, saranno formate le graduatorie delle varie categorie di personale che saranno rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio ed ogni dipendente potrà prendere visione di tutti gli atti relativi alla procedura interessata.

Prima dell'attivazione delle valutazioni, gli avvisi relativi verranno inviati alla delegazione sindacale per la necessaria informazione preventiva.

La materia della progressione verticale o infracategoriale e' affidata al modulo della concertazione sindacale nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dall'Ente.

  1. Fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato di Lit. zero per il 1999 e di Lit.300.000.000 per il 2000 (più #.34.500.000 per il 1999 e per il 2000 per attribuire al personale dell'ex ottava qualifica, che non h investito di incarico di posizione e di risultato, l'indennità di 1.500.000 di cui beneficiava al momento d'entrata in vigore del ccnl sull'ordinamento e classificazione) .. [articoli 4, 17, 20 ccnl e 8, 11, 14, e 16 ccnl classificazione].

L'Ente ha intenzione di istituire le posizioni organizzative, specificando le caratteristiche dell'incarico, le relative responsabilità, (art. 17, comma 2, lettera c, del CCNL dell.1.4.1999), e definendo la graduazione della retribuzione di posizione per ciascuna posizione.

Dopo la concertazione sui criteri generali per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, per la graduazione delle funzioni connesse e per la relativa valutazione, che costituiranno oggetto di un apposito confronto, i Dirigenti dell'Ente (art. 4, comma 2, del dec. Leg.vo 29/93) provvederanno all'individuazione dei soggetti da assegnare alle posizioni organizzative.

  1. Compensi per le indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e festivo notturno #. 55.000.000 [articoli 4 e 17 ccnl].

Tali compensi saranno utilizzati per retribuire le seguenti prestazioni:
1) indennità di turno #. 20.000.000;

seguenti servizi:
2) indennità di rischio #. 20.000.000;
3) indennità di reperibilità #. 10.000.000;
4) indennità maneggio valori # . 5.000.000;

Ferma restando la disciplina giuridica ed economica di questi istituti sulla quale l'art. 24 del CCNL del 1.4.1999 rinvia ad una prossima regolamentazione tra Aran e OO.SS., le parti contrattuali si impegnano a rivedere le fattispecie di turno, rischio, reperibilità e maneggio valori che attualmente danno titolo alla corresponsione dei relativi compensi ad alcuni dipendenti per verificare il rispetto di un equo trattamento tra dipendenti posti nelle stesse condizioni di lavoro e/o per razionalizzare il riconoscimento di questi compensi, quando non vi sia riscontro delle fattispecie citate. Allo scopo viene proposto un confronto ravvicinato tra Dirigenti interessati e delegati delle OO.SS..

  1. Compensi per l'esercizio di attività particolarmente disagiate #. 75.000.000.
    [art. 4 e 17 ccnl] Per l'individuazione delle fattispecie di disagio si rinvia ad un separato confronto tra Dirigenti interessati e delegati delle OO.SS., tenendo conto dei risultati raggiunti nel dibattito di cui ai compensi della precedente lettera C .

  2. Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale delle categorie D per # 85.000.000 (es. fino a 2 ml x 40 dip.) [articoli 4 e 17 ccnl]
    Le parti si impegnano a individuare le fattispecie delle specifiche responsabilità a cui corrisponde l'esercizio di compiti da affidare al personale di categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative. A tale scopo si rinvia ad un separato confronto tra Dirigenti interessati e delegati delle OO.SS.,

  3. Compensi per incentivare attività e prestazioni che specifiche norme di legge prevedono per determinate categorie di personale #.25.000.000 per l'anno 1999 (di cui Lit. 20 milioni o importo superiore relativamente alle somme destinate alle progettazioni interne); Lit. #.25.000.000, valore presunto per l'anno 2000 (di cui Lit. 20 milioni o importo superiore relativamente alle somme destinate alle progettazioni interne) [articoli 4, 17, 20 ccnl]

Le risorse derivano dalle somme stanziate ai sensi dell'art. 18 Legge 109/94 e dall'art. 69, comma 2, del DPR 268/1987.

I criteri di destinazione delle risorse saranno oggetto di un accordo apposito, che viene rimandata ad apposita contrattazione decentrata.

  1. (**)Compensi per l'incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi #. 633.305.917 CIFRA RESIDUA per il 1999 e lit. 413.306.145 per il 2000(articoli 4, 17, 18 CCNL)

L' incentivazione della produttività e' prevista su tre livelli :

  1. compensi di incentivazione del personale per il contributo al raggiungimento degli obiettivi di PEG dell'anno di riferimento per una percentuale del fondo non inferiore al 50%.
  2. Tali obiettivi dovranno essere descritti mediante apposita scheda individuale di sintesi ove dovranno essere riportate le attività ordinarie dell'ufficio di appartenenza (consolidate), quelle di sviluppo (es. quelli legati a programmi pluriennali) e quelle straordinarie (es. emergenze, priorità congiunturali sopravvenute). Tale scheda, pertanto, individua le attività, i procedimenti e le responsabilità che fanno direttamente carico al dipendente.

    In tal modo, viene riconosciuta e valorizzata la responsabilità dei dipendenti di qualunque categoria, i quali, in base al contributo reso all'attività a loro affidata, anche in termini di originalità, di iniziativa personale, di efficacia della condotta organizzativa, avranno titolo ad un compenso, anche a prescindere dalla categoria di appartenenza, sulla base di una valutazione conclusiva.

    Gli elementi di valutazione raccolti sul singolo dipendente confluiranno nella banca dati del personale.

  3. Compensi per la partecipazione a progetti strategici per l'Ente proposti dal Direttore Generale, sentiti i Dirigenti, e recepiti dalla Giunta per una percentuale del fondo non superiore al 40%.
  4. Il perseguimento degli obiettivi strategici, assunti da questa Amministrazione, richiede, per un verso, l'elaborazione di attività innovative, sia in relazione ai servizi alla comunità e agli enti pubblici e privati del territorio provinciale, che per l'esercizio di nuove funzioni e competenze trasferite dallo Stato e dalla Regione; per l altro, di risolvere alcune criticità presenti all'interno dell'attività amministrativa e alle quali occorre dare, comunque, soluzione.

    A tale scopo la Provincia intende investire su quei dipendenti, che saranno disponibili a collaborare al successo delle iniziative strategiche dell'Ente. Per questo sarà agevolata la formazione di gruppi di lavoro tra dipendenti anche appartenenti ad Aree diverse, fornendo così al personale l'opportunità di misurarsi nel confronto con professionalità diversificate.

    Ciascun progetto strategico sarà presentato dal Direttore Generale con schede che illustreranno il contingente di personale necessario, gli obiettivi da raggiungere, il programma delle attività connesse, il valore assegnato al progetto e le percentuali di suddivisione del valore complessivo tra i partecipanti in ragione dei ruoli assunti per il progetto anche a prescindere dalla categoria di appartenenza.

  5. Compensi per progetti proposti dai dipendenti a cui destinare una percentuale del fondo pari al 10%.

Al riguardo , l'Ente favorisce la raccolta di idee presso i dipendenti per suggerire proposte di modificazione dell'organizzazione del lavoro e/o della qualità dei servizi. In tale senso l'Ente promuove l'attuazione di progetti, proposti da gruppi di dipendenti anche appartenenti ad aree o servizi diversi., assumendoli come strumenti di incentivazione. I dipendenti proponenti dovranno assegnare un termine all'esecuzione del progetto, dovranno attribuirgli un valore e decidere a consuntivo il valore assegnato al contributo effettivo di ciascuno. I progetti saranno valutati dal Direttore Generale, sentiti i Dirigenti e saranno recepiti dalla Giunta. Una volta accertati i risultati raggiunti per singolo progetto, i dipendenti saranno remunerati in proporzione al livello di raggiungimento dell'obiettivo: per questo e' indispensabile l'individuazione a priori dei criteri attraverso i quali misurare il livello raggiunto.

Le percentuali assegnate ai tre livelli del fondo della produttività possono essere modificate in ragione dell'importanza che nell'anno di riferimento viene assegnata a ciascuno di essi. (**)

Per l'anno 1999 in relazione al ritardo che si registra nell'attuazione pratica del presente CCIA si rinvia all'accordo stralcio esposto in premessa Le economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate ai fondi di cui alle lettere A, B, C, D,

E, F del presente contratto integrativo vengono destinate al fondo G per l'incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi. Soltanto per l'anno 1999 le stesse economie sono destinate ad incrementare la quota relativa ai progetti.

In caso di sopravvenute esigenze che rendano necessario incrementare lo stanziamento delle risorse assegnate ai singoli fondi, le parti del presente contratto concorderanno su quale fondo prelevare risorse a vantaggio del fondo da incrementare.

CAPITOLO IV

LAVORO STRAORDINARIO

[articoli 4,14,15 ccnl]

Art. 6

Nel 1999 per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario sono state utilizzate Lit. 224.493.409. Pertanto la somma di #. 33.355.791 verrà utilizzata per incrementare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Una quota pari al 80% del fondo per gli straordinari deve essere ripartito tra i diversi servizi tenendo nel debito conto la situazione di maggior carenza in relazione all'organico previsto in ciascun servizio. La restante quota del 20% viene mantenuta per le eventuali necessita` che si presentassero nel corso dell'anno.

Il lavoro straordinario dovrà effettuarsi esclusivamente nel caso di necessita` indifferibili ed urgenti e per eventi eccezionali.

Le parti si incontreranno entro il primo semestre ed entro il mese di ottobre di ogni anno per verificare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permetterne la stabile riduzione, nonché per destinare la restante quota del 20% in funzioni delle necessità che si presentassero.

Il Direttore Generale, sentita la Conferenza dei Dirigenti fissa un monte ore di lavoro straordinario a ciascuna unità organizzativa (Area, Servizio, ecc.) per l'anno di riferimento, tenendo conto del personale aggregato a ciascuna unità organizzativa in funzione delle attività assegnate.

Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa indicazione del responsabile (d'ufficio, servizio o dirigente di riferimento) e dovrà essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità del pagamento. (Possono essere indicati criteri per la gestione del monte ore straordinario tra i diversi uffici e servizi)

A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato e quindi non retribuito, segnalandolo sull'apposito modulo.

Almeno 15 giorni prima degli incontri previsti al paragrafo precedente il Dirigente fornirà una dettagliata informazione scritta sull'utilizzazione del lavoro straordinario contenente la specificazione dello straordinario effettuato dai dipendenti (anche senza l'indicazione nominativa) e la sintetica descrizione delle motivazioni addotte per la loro autorizzazione.

Gli eventuali risparmi di spesa, accertati a consuntivo, andranno ad incrementare il fondo dello sviluppo per il finanziamento del nuovo sistema di classificazione A decorrere dal 1.1.2000 le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario sono ridotte del 3% e pertanto risultano essere #. 250.113.724.

Tale risparmio (Lit. 7.735.476) incrementerà ulteriormente il già citato fondo per il finanziamento del sistema di classificazione di cui alla lettera A) dell'Art. 5 e, unitamente al risparmio presunto (Lit. 42.378.248) a cui si intende pervenire per finanziare il fondo per lo sviluppo, si collocano Lit. 50.113.724 di risparmio del lavoro straordinario nell'anno 2000. per cui le risorse disponibili per il lavoro straordinario dell'anno 2000 ammontano a Lit. 200.000.000.

Dal 1.1.2000 il limite massimo individuale sarà di 180 ore di straordinario l'anno

Gli incrementi di risorse e da attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.) verranno valutati preventivamente alla loro effettuazione negli incontri sopra previsti.

CAPITOLO V

RIDUZIONE DELL ORARIO DI LAVORO

[articoli 4, 22 ccnl]

Art. 7

L'Ente si impegna a rivedere l'orario di lavoro del personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo un programmazione plurisettimanale per valutare le condizioni a cui subordinare la riduzione di orario a 35 ore nel logica di stabili modifiche degli assetti organizzativi e di proporzionali riduzioni del lavoro straordinario.

Entro il 30.4.2000 l'Ente formulerà una proposta in tal senso.

CAPITOLO VI

SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

[articoli 4, 6, 23 ccnl]

Art. 8

Lo stanziamento per le attività di formazione ed aggiornamento professionale e' di Lit. 150.000.000.

L'Ente si impegna ad elaborare le materie oggetto delle attività di formazione nell'ambito del programma formativo pluriennale già adottato con delibera di G.P. n. 323 del 17.09.1999, sentita la Conferenza dei Dirigenti.

Tali materie potranno costituire oggetto di un piano territoriale di formazione, qualora venga verificata la possibilità di una convenzione tra più enti locali del territorio provinciale per perseguire gli obiettivi indicati nel punto 2) della premessa al presente contratto.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
dott. Antonio Salonia
dott.ssa Maria Lorenza Canova
dott. Luigi Rosignoli
dott. Giovanni Urbani
dott.ssa Longhi Cristina

R.S.U. locali
sig.ra Paola Biacca
sig. Ugo Fortunati
sig. Giuseppe Pasetti

OO.SS. Provinciali
C.G.I.L./F.p. sig. Maurizio Aristarco
U.I.L. sig. Dante Luciano Acerbi