A seguito dell’esperimento
delle procedure di controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio
di cui all’art. 5, comma 3, CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali
del 1° aprile 1999, e dell’autorizzazione della Giunta (delibera n.
1039/1302 del 10 novembre 2000) alla delegazione di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto,
in data 20 novembre 2000,
in Palazzo Vecchio, le delegazioni trattanti di cui all’art. 10 CCNL 1°
aprile 1999 nelle persone di:
- per la parte pubblica, così
come da deliberazione di Giunta n. 1492/1178 del 22 ottobre 1999:
- Assessore al Personale,
Giacomo Billi
- Segretario – Direttore
Generale, Carlo Paolini
- Responsabile Direzione
Organizzazione, Lamberto Tozzi
- Responsabile Servizi
Organizzativi e Relazioni Sindacali, Adolfo Guadagni
- per la RSU:
- Rolando Cavaciocchi
- Salvatore Di Fraia
- Mauro Comi
- Alessandra Alleva
- Alessandro Del Conte
- Silvana Roseto
- Domenico Lentini
- Luca Cirri
- Alba Travagli
- per le OO.SS. territoriali:
- CGIL Monica Stelloni
- Chiara Tozzi
- CISL Gianni Pierini
- Cristina Prioreschi
- UIL Paolo Becattini
- Carlo Alaimo
- CSA Gianni Cai
sottoscrivono l’allegato
contratto decentrato integrativo relativo al personale del Comune di
Firenze
COMUNE DI FIRENZE
CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO
§ 1. RISORSE PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNI 2000 E 2001
Sulla base del quadro economico
di cui al verbale tra Amministrazione, RSU e OO.SS. territoriali del
4.2.2000, le parti concordano sulle risorse complessive per la
contrattazione decentrata relativamente agli anni 2000 e 2001, nonché
sulla loro ripartizione per voci aggregate di spesa così come riportato
nelle seguenti tabelle.
1.A. RISORSE DISPONIBILI ANNO
2000
CCNL
98/01 |
FONDO
2000 |
|
a.
14, 1° comma |
Lavoro
straordinario |
L.
3.026.400.000.= |
a.
15, lett.a,b,c |
Risorse
per il salario accessorio |
L.
15.730.161.976.= |
a.
15, lett.m |
Risparmi
da straordinario |
L.
93.600.000.= |
|
Tot.
|
L.
18.850.161.976.= |
a.
15, lett.j |
0,52%
monte salari 97 Tot. |
L.
910.000.000.= |
a.
15, 2° comma |
Integrazione
1,2% monte salari 97 |
L.
2.100.000.000.= |
a.
15, 5° comma |
Risorse
per processo di riorganizzazione |
L.
1.050.000.000.= |
a.
16, 1° comma |
Risorse
integrative |
L.
2.100.000.000.= |
|
Tot.
|
L.
5.250.000.000.= |
|
ACCANTONAMENTI
DAL FONDO 1999 |
|
a.
15, 2° comma |
Integrazione
0,90% monte salari 97 |
L.
1.600.000.000.= |
|
0,3%
ulteriori risorse aggiuntive |
L.
500.000.000.= |
|
Tot.
|
L.
2.100.000.000.= |
|
TOTALE RISORSE
AGGIUNTIVE
|
L.
8.260.000.000.= |
|
MASSA COMPLESSIVA
SPENDIBILE 2000
|
L.
27.110.000.000.= |
1.B. DESTINAZIONE DELLE RISORSE
ANNO 2000
STRAORDINARIO |
L.
3.026.400.000.= |
1°
SCATTO PROGRESSIONE ECONOMICA |
L.
5.270.033.000.= |
2°
SCATTO PROGRESSIONE CAT. A B1 B3 (DA LUGLIO) |
L.
698.611.500.= |
2°
SCATTO PROGRESSIONE CAT. C D1 D3 (DA OTTOBRE) |
L.
1.109.906.751.= |
INDENNITA’
EX ART. 17 COMMA 2/D CCNL |
L.
3.356.823.625.= |
RIVALUTAZIONE
INDENNITA’ EX "CODA" CCNL |
L.
778.397.250.= |
INDENNITA’
ASILO NIDO EX ART. 31 COMMA 8"CODA" CCNL |
L.
148.320.000.= |
ALTRE
INDENNITA’ EX ARTT. 4 E 5 CCDI 1997 |
L.
2.010.493.251.= |
COMPENSO
INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA’ |
L.
9.963.804.318.= |
TOTALE PARZIALE
|
L.
26.362.789.695.= |
INDENNITA’
NUOVE O RIVALUTATE |
L.
215.000.000.= |
POSIZIONI
ORGANIZZATIVE |
L.
190.000.000.= |
INDENNITA’
FORMAZIONE (ACCORDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI) |
L.
342.210.305.= |
TOT. SPESA 2000
|
L.
27.110.000.000.= |
1.C. RISORSE DISPONIBILI ANNO
2001
CCNL
98/01 |
FONDO
2001 |
|
a.
14, 1° comma |
Lavoro
straordinario |
L.
3.026.400.000.= |
a.
15, lett.a,b,c |
Risorse
per il salario accessorio |
L.
15.730.161.976.= |
a.
15, lett.m |
Risparmi
da straordinario |
L.
93.600.000.= |
|
Tot.
|
L.
18.850.161.976.= |
a.
15, lett.j |
0,52%
monte salari 97 |
L.
910.000.000.= |
a.
15, 2° comma |
Integrazione
1,2% monte salari 97 |
L.
2.100.000.000.= |
|
Risorse
aggiuntive 2000 consolidate |
L.
8.260.000.000.= |
|
TOTALE RISORSE BILANCIO
2001
|
L.
30.120.161.976.= |
a.
16,1° comma |
Risorse
aggiuntive |
L.
2.479.838.024.= |
a.16,
1° comma |
Risorse
integrative |
L.
980.000.000.= |
|
TOTALE
|
L.
33.580.000.000.= |
1.D. DESTINAZIONE DELLE RISORSE
ANNO 2001
STRAORDINARIO |
L.
3.026.400.000.= |
1°
SCATTO PROGRESSIONE ECONOMICA |
L.
5.270.033.000.= |
2°
SCATTO PROGRESSIONE ECONOMICA |
L.
5.836.850.000.= |
INDENNITA’
EX ART. 17 COMMA 2/D CCNL |
L.
5.224.977.020.= |
ALTRE
INDENNITA’ EX ARTT. 4 E 5 CCDI 1997 |
L.
2.010.493.251.= |
INDENNITA’
ASILO NIDO EX ART. 31 COMMA 8 "CODA" CCNL |
L.
370.800.000.= |
COMPENSO
INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA’ |
L.
9.499.337.306.= |
TOTALE PARZIALE
|
L.
31.238.890.577.= |
INDENNITA’
NUOVE O RIVALUTATE |
L.
861.109.423= |
POSIZIONI
ORGANIZZATIVE |
L.
1.120.000.000.= |
RISORSE
PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE (RISULTATO) |
L.
180.000.000.= |
RISORSE
PER PRODUTTIVITA’ GENERALE |
L.
180.000.000.= |
TOT. SPESA 2001
|
L.
33.580.000.000.= |
§ 2. PROGRESSIONI ECONOMICHE
ORIZZONTALI.
2.1. - Prima progressione.
Spetta una progressione economica
a tutti i dipendenti in relazione ai processi di riorganizzazione
avvenuti negli ultimi anni, di quello in corso e del riconoscimento
dello sviluppo professionale rapidamente in evoluzione anche a seguito
della consolidata attività di formazione già svolta.
Tale progressione spetterà al
personale in servizio al Comune di Firenze alla data di decorrenza dello
scatto, che abbia una anzianità di servizio di almeno un anno al
31.12.1999 maturata all’interno della pubblica amministrazione.
Per pubblica amministrazione si
rimanda alla definizione di cui all’art. 1, 2° comma, d.lgs. 29/1993.
Al fine del computo dell’anno di anzianità si ritiene utile il
servizio prestato – anche con soluzione di continuità - in rapporti
di lavoro sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato. Si
assimilano altresì all’anzianità di servizio i periodi di lavoro
prestato all’interno dei Lavori Socialmente Utili.
Da tale progressione sono
comunque esclusi i dipendenti che negli anni 1998 e 1999 abbiano
conseguito una valutazione consecutiva "insufficiente". La
valutazione di "insufficiente" che inibisce la possibilità di
progressione, deve essere stata formulata nel pieno rispetto delle
regole procedurali vigenti.
Lo scatto spetta in relazione
alla categoria di inquadramento alla data di decorrenza dello scatto
medesimo.
La decorrenza di tale scatto è
dal 1° Gennaio 2000.
2.2. - Seconda progressione.
Spetta una seconda progressione
economica a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti sotto indicati
a seguito della frequenza ad uno o più corsi per un numero complessivo
di ore di formazione diversificato per categoria di appartenenza:
A – B 20 ore
B3 da 30 a 40 ore
C da 50 a 60 ore
D1-D3 da 65 a 80 ore
Tale progressione spetterà al
personale che abbia maturato almeno un anno di servizio nella categoria
al 1° luglio 2000 per le categorie A, B1, B3; 1° ottobre 2000 per le
categorie C, D1, D3. L’anzianità nella categoria deve essere stata
maturata nel Comune di Firenze all’interno di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato.
Lo scatto spetta in relazione
alla categoria di inquadramento alla data di decorrenza dello scatto
medesimo.
La progressione avrà luogo,
dalla decorrenza prevista e sottoindicata, al termine della frequenza
al/ai corsi con relativa attestazione di "esito positivo".
Ciascun dipendente dovrà
frequentare attivamente i corsi programmati dalla Amministrazione nella
misura minima dell’80% delle ore di presenza sul totale della durata
del corso e partecipare alla verifica finale sul grado di raggiungimento
dell’obiettivo formativo.
In assenza di segnalazioni
negative, formulate per iscritto nella relazione finale dei docenti, la
presenza alle lezioni e alla verifica finale costituiranno titolo
sufficiente per l’acquisizione del secondo scatto.
Saranno individuate soluzioni per
garantire casi particolari di assenza quali malattia, maternità, motivi
indifferibili di servizio attestati dal dirigente con ordine di
servizio.
La decorrenza dello scatto è
individuata nel:
1° luglio 2000 per i
dipendenti inquadrati nelle Cat. A - B - B3
1° ottobre 2000 per i
dipendenti inquadrati nelle Cat. C - D - D3.
La progressione non avrà luogo
per quei dipendenti che negli anni 1999 e 2000 conseguano una
valutazione consecutiva di "insufficiente". La valutazione di
"insufficiente" che inibisce la possibilità di progressione,
deve essere stata formulata nel pieno rispetto delle regole procedurali
vigenti.
Il complessivo processo formativo
deve terminare entro il 30 novembre 2001. Le parti si impegnano a
verificare entro giugno 2001 l’andamento della formazione anche al
fine di individuare eventuali integrazioni o correttivi che si
rendessero necessari per assicurare in ogni caso il rispetto della data
fissata di comune accordo onde dar luogo alla corresponsione del secondo
scatto.
Si precisa che il piano di
formazione possa prevedere anche la necessità che parte della
formazione si svolga al di fuori dell’orario di lavoro. In tal caso
sarà consentito al dipendente optare per la "tesaurizzazione"
delle ore eccedenti nella BANCA DELLE ORE (art. 38 bis coda contrattuale
nazionale) oppure per la corresponsione di una indennità che verrà
stabilita nel seguito della trattativa.
2.3. - Clausola generale.
Il personale dipendente assunto
per mobilità che abbia già maturato uno scatto nell’Ente di
provenienza (con esclusione del LED) può beneficiare, qualora
sussistano i requisiti stabiliti, di una sola progressione.
Qualora tale personale avesse
maturato due scatti nell’Ente di provenienza, potrà beneficiare del
sistema a regime.
2.4. - Sistema a regime.
Il fondo destinato alla
progressione economica orizzontale che verrà a determinarsi sommando le
risorse destinate al primo e al secondo scatto costituirà il fondo di
riferimento per gli anni successivi, fatte salve le eventuali modifiche
ed integrazioni in sede di rinnovo del CCNL e relativa contrattazione
decentrata.
A partire dal 2001, per la
copertura delle progressioni che annualmente saranno previste, entrerà
a regime il sistema di progressione orizzontale.
Tali nuovo sistema sarà basato
su un insieme di elementi che concorreranno alla individuazione degli
aventi titolo alle progressioni. Fra questi elementi si individuano:
- i processi formativi
- l’esperienza
professionale
- la valutazione sull’apporto
individuale
Fermo restando il vincolo di
cui all’art. 12, comma 3, del CCNL del 31 marzo 1999 (1), si rimanda
alla definizione di dettaglio del sistema a regime la valutazione di
eventuali "crediti formativi" derivanti dai complessivi
programmi di formazione derivanti dalla 2^ fase.
Ai fini della valutazione
individuale dovrà essere predisposto, come contrattualmente previsto,
un sistema di valutazione permanente che dovrà interessare, in un
unico impianto complessivo, tutto il personale (compreso quello
relativo al comparto della Dirigenza) che dovrà essere caratterizzato
da:
- semplicità ed omogeneità
di applicazione
- misurabilità degli
indicatori
- condivisione e conoscenza
preventiva da parte dei soggetti interessati
- considerazione della
specificità dei profili
Il nuovo sistema di valutazione
sarà definito, previo confronto con le istanze sindacali, entro il
mese di novembre 2000. Una volta approvato sarà oggetto di
particolare attività informativa e formativa nei confronti dei
Dirigenti, cui compete l’attività valutativa, ed entrerà in
funzione nell’anno 2001 con le modalità, anche di verifica
intermedia, che saranno definite.
Le valutazioni inerenti l’anno
2001 saranno anticipate al mese di Novembre onde permettere una
verifica complessiva sull’impianto generale e gli eventuali
aggiustamenti per l’anno successivo.
Per quanto riguarda la c.d. 3^
fase, corrispondente alla entrata a regime del sistema di progressione
orizzontale, le risorse che si renderanno disponibili per cessazioni a
qualsiasi titolo verranno destinate per l’80% alla progressione
delle categorie A, B, C e per il restante 20% a quella della categoria
D.
Solo per l’anno 2001 si
procederà alla verifica semestrale delle risorse liberatesi e alla
loro distribuzione. A regime la verifica sarà annuale.
(1) "Fino al 31.12.2001,
la progressione economica di cui all’art. 5 del personale dei profili
con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni
economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi fino all’acquisizione
degli incrementi retributivi corrispondenti, rispettivamente, ai valori B4
eD3".
§ 3. INDENNITA’.
Le parti rimandano alla
successiva trattativa da concludersi orientativamente entro il mese di
novembre 2000 la definizione delle tipologie di personale avente diritto,
l’entità degli aumenti, la razionalizzazione complessiva di tali
istituti, l’individuazione di diverse indennità rispetto a quelle
individuate dagli artt. 4 e 5 del contratto decentrato dell’8.5.1997.
§ 4. PRODUTTIVITA’
COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
4.1. – DESTINAZIONE DELLE
RISORSE.
Il fondo è destinato a
promuovere il miglioramento organizzativo dell’attività dell’Ente
ed a compensare il personale per il raggiungimento degli incrementi di
produttività.
Qualora nell'anno 2001 non sia
ancora completato il passaggio del personale dell'Acquedotto al nuovo
ente gestore, le parti avvieranno una trattativa specifica per garantire
al medesimo personale il premio spettante al restante personale.
Per l'anno 2000, le parti
convengono che il premio di produttività sarà erogato con le medesime
modalità previste nell'accordo stralcio stipulato per l'anno 1999.
Nell'anno 2001 le risorse
destinate alla produttività saranno distribuite come segue:
- 20% per compensare la
produttività di sistema
- 70 % in relazione agli
obiettivi Direzionali
- 10 % in relazione a
particolari progetti speciali e comunque per un importo non
superiore a 800.000.000.=
Il premio di produttività sarà
erogato, in un'unica soluzione, entro il mese di maggio dell'anno
successivo.
La quota parte di premio di cui
al punto a) spetterà a tutti i dipendenti in ragione della categoria di
appartenenza e del parametro retributivo di cui al contratto decentrato
dell'8.5.1997.
Il livello di raggiungimento
degli obbiettivi di cui alle lettere b) e c) determinerà l’attribuzione
piena o decurtata della quota collegata.
Per gli obbiettivi di cui al
punto b) il premio è ripartito per il 60% in base alla presenza in
servizio, il restante 40% in relazione alla valutazione individuale.
Nel caso in cui la valutazione
sia di "insufficienza" non avrà luogo la liquidazione del
premio collegato. In tali casi, fatto salvo quanto verrà definito in
sede di sistema di valutazione, si applicano le procedure previste
nell'accordo stralcio per l'anno 1999.
A ciascuna Direzione sarà
assegnato un budget complessivo da suddividere, in base alle percentuali
indicate, per ciascuna delle destinazioni sopra indicate.
Il budget per ogni Direzione è
calcolato individuando, sulla base del fondo complessivo, il valore
unitario di 1 punto di parametro moltiplicato per il numero dei
dipendenti appartenenti a ciascuna categoria in servizio presso la
Direzione e per il valore complessivo del relativo parametro.
Tenuto conto dei criteri che
hanno ispirato il nuovo ordinamento dei profili professionali dell'Ente,
i parametri individuati per ciascuna categoria e utili alla definizione
del fondo sono i seguenti:
cat. A 100
cat. B 120
cat. B3 135
cat. C 145
cat. D 150
cat. D3 166
La verifica sul raggiungimento
degli obbiettivi determinerà, in ragione della percentuale raggiunta,
il premio complessivo da distribuire ai dipendenti per ciascuna
Direzione.
La somma non distribuita
confluirà nel fondo complessivo dell'anno successivo destinato ai
medesimi scopi.
Rispetto al premio da distribuire
gli eventuali risparmi derivanti dalla riduzione del premio per assenze
o per la valutazione dell’apporto individuale sono ridistribuiti fra
tutto il personale dell'Ente che partecipa all'incentivazione.
Il premio compete al personale
assunto a tempo indeterminato che abbia almeno 70 giorni di presenza
effettiva in servizio.
Per quanto riguarda la quota del
premio collegata alla presenza in servizio, i primi 30 giorni di assenza
non concorrono alla decurtazione del premio.
4.2. - DETERMINAZIONE DEGLI
OBIETTIVI E DEI PROGETTI SPECIALI
Il fondo per la produttività e
il miglioramento dei servizi è correlato strettamente al Piano
Economico Gestionale.
In sede di definizione del PEG ,
con le procedure previste dall’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
saranno individuate per tutte le Direzioni i relativi obiettivi e gli
eventuali Progetti Speciali.
Gli obbiettivi e gli eventuali
progetti straordinari non dovranno coincidere con la semplice
realizzazione dei piani di lavoro ma, al contrario dovranno consistere
in azioni innovative tese al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia
del servizio.
La verifica sul raggiungimento
degli obbiettivi è di competenza del Direttore Generale, che si avvale
dell'apposito Nucleo di Valutazione, della Direzione Organizzazione
nonché dell'ufficio Controllo di Gestione. I Dirigenti responsabili dei
singoli PEG sono tenuti, in sede di consuntivo sull'attività svolta, a
predisporre apposita relazione sui risultati conseguiti.
4.3. - OBBIETTIVI DIREZIONALI
Gli obbiettivi direzionali
possono essere costituiti da obbiettivi trasversali per tutta la
Direzione nonché da obbiettivi afferenti i singoli Servizi. Il premio
è comunque commisurato al raggiungimento complessivo dei risultati a
livello di Direzione ed a parità di presenze e di valutazione è uguale
per tutti i dipendenti ad essa assegnati, fermo restando la
diversificazione a seconda della categoria di appartenenza. Tale
modalità è prevista al fine di incentivare i processi sinergici e
collaborativi tra i Servizi appartenenti alla medesima struttura.
La predisposizione degli
obbiettivi direzionali deve essere supportata dal coinvolgimento delle
figure sub-direzionali.
In relazione alla complessità
delle strutture direzionali esistenti, e tenuto conto delle esigenze
organizzative dei servizi, i Direttori organizzeranno appositi incontri
con il personale per la necessaria informazione sui programmi della
Direzione.
Il 60% delle risorse destinate ai
suddetti obbiettivi è ripartita in base alla presenza in servizio ed il
40% in base alla valutazione dell'apporto individuale.
Presenza in servizio
Si confermano le modalità
previste nel contratto decentrato precedente (Art. 8 - punto A), fermo
restando quanto indicato al punto precedente circa la franchigia, che è
stata fissata in 30 giorni.
Valutazione apporto
individuale
Le modalità saranno definite nel
Sistema Permanente di Valutazione da definire entro il mese di ottobre
2000.
4.4. - PROGETTI SPECIALI
Le parti concordano di
sperimentare tale nuovo istituto a partire dall'anno 2001.
I Progetti speciali dovranno
essere indicati nel PEG ed essere accompagnati da apposita relazione
contenente:
finalità
tempi di realizzazione
personale interessato
dettagliata analisi di
costi-benefici
indicatori (max 3) di
misurazione
I Progetti speciali possono anche
essere intersettoriali e in tal caso, saranno espressamente indicati nei
relativi PEG delle strutture interessate.
I progetti speciali non potranno
avere come oggetto attività formative; né aspetti legati agli orari di
lavoro.
Nei progetti di norma saranno
coinvolti i dipendenti che non usufruiscono delle incentivazioni di cui
al fondo art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1.4.1999. Solo ove
l'impegno per le attività incentivate con il fondo ex art. 15, comma 1,
lett. k) costituisca componente marginale e di lieve entità, i
dipendenti possono far parte dei gruppi dei progetti speciali.
L’incentivazione prevista è
individuata in L. 1.500.000.= per la categoria A (base 100) e
parametrata così come più sopra indicato. In relazione alla
complessità del progetto speciale può essere prevista una
maggiorazione del premio fino a un massimo del 30%.
I progetti dovranno essere
previsti per gruppi di lavoro e, comunque, dovranno coinvolgere almeno 5
unità.
Al pari dei dipendenti
partecipanti al progetto il raggiungimento o meno degli obiettivi
previsti nel progetto sarà oggetto di valutazione ai fini della
retribuzione di risultato dei Dirigenti nel cui PEG sono inseriti.
I Dirigenti proponenti i progetti
sono tenuti alla presentazione alla Direzione Generale della relazione
finale a conclusione del progetto dalla quale devono evincersi
analiticamente e con chiarezza i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi prefissati. Per il relativo esame il Direttore Generale si
avvarrà del Nucleo di Valutazione, della Direzione Organizzazione
nonché dell'ufficio Controllo di Gestione.
La liquidazione del premio spetta
a tutti i dipendenti inseriti nel progetto previa attestazione da parte
dei Dirigenti, per ciascun dipendente della partecipazione attiva al
medesimo. Le assenze dal servizio, a qualunque titolo, concorrono alla
non attribuzione del premio solo in quanto incidenti concretamente su
tale partecipazione attiva. La dichiarazione di non partecipazione
attiva, da effettuarsi da parte del Dirigente, dovrà essere debitamente
motivata. Il premio non spetta comunque ai dipendenti assenti per più
del 50% del periodo di durata del progetto.
La durata dei progetti è
individuata in un minimo di mesi 4 ed un massimo di mesi 8. I progetti
dovranno comunque prevedere una scadenza compresa entro il mese di
Dicembre dell’anno di riferimento.
Del piano dei progetti contenuti
nel PEG, compreso il personale impegnato sono informate le OO.SS.
preventivamente all’approvazione del PEG medesimo.
§ 5. POSIZIONI
ORGANIZZATIVE.
Le parti rilevano come i criteri
generali individuati dalle parti, ai fini della valutazione dei centri di
responsabilità il cui peso sia riconducibile a posizioni organizzative,
siano fra loro coerenti. Pertanto ai fini di tale qualificazione si
porranno in relazione i criteri generali sulla 2^ fase del riassetto
organizzativo con quelli delineati dalla piattaforma sindacale.
Per quanto sopra, le parti
ritengono di procedere, fermo restando il passaggio organizzativo per
l'individuazione specifica delle posizioni organizzative, alla definizione
delle risorse aggiuntive da destinarsi a tale istituto, nonché a definire
la graduazione di dette funzioni.
A tale scopo individuano i seguenti
tre valori economici:
L. 14.000.000.=
L. 17.000.000.=
L. 19.000.000.=
L’indennità di risultato potrà
variare dal 10% al 20%.
Ai dipendenti inseriti nella
categoria D1 (ex 7^ qualifica funzionale) che saranno incaricati di dette
funzioni sarà attribuito il valore economico pari a L. 14.000.000.=. Il
numero complessivo di tali dipendenti viene orientativamente indicato in
circa il 15% del numero delle posizioni organizzative che verranno
individuate.
Ferma restando la esatta
definizione del numero delle posizioni a conclusione della 2^ fase del
riassetto organizzativo, viene effettuata una proiezione di massima
attestata su un numero di circa 150 posizioni. Si fa riserva di una
ulteriore valutazione con le OO.SS. a conclusione di tale passaggio per i
relativi riscontri rispetto a quanto indicativamente ipotizzato.
Il valore economico delle posizioni
organizzative è comprensivo delle quote di salario accessorio, delle
indennità previste dal CCNL compreso il compenso per lavoro
straordinario.
Le parti convengono di definire
entro il mese di settembre le modalità di conferimento degli incarichi e
della relativa valutazione periodica.
§ 6. NORME FINALI E DI
SALVAGUARDIA.
Entro il mese di novembre 2000
le parti si impegnano a definire tutti gli elementi necessari per la
definizione del testo conclusivo del contratto integrativo decentrato.
Le eventuali economie o maggiori
esigenze di risorse che potranno verificarsi nei singoli fondi saranno
oggetto di uno specifico confronto con le OO.SS. al fine di esaminare le
singole voci.
Le eventuali economie
concorreranno, previo confronto con le OO.SS., a soddisfare le eventuali
necessità di cui sopra nonché ad affrontare particolari situazioni che,
alla luce delle risultanze della presente contrattazione, necessitino di
correttivi economici utili all'equilibrio complessivo dell'intero impianto
contrattuale integrativo decentrato.
Le parti concordano di destinare l’importo
di L. 50.000.000.= dal fondo per il lavoro straordinario a quello per la
produttività generale.
Il confronto prosegue per il
completamento della contrattazione sugli istituti da dettagliare, con
particolare riguardo alle indennità, ai criteri per l’attribuzione
degli incarichi delle posizioni organizzative e relativa graduazione, agli
aspetti applicativi delle progressioni orizzontali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si impegnano a
concludere orientativamente entro novembre 2000 la discussione sulle
materie che ancora rimangono da definire rispetto al verbale del 10 agosto
2000 e cioè:
- sistema a regime per le
progressioni orizzontali;
- indennità, con particolare
riferimento a quelle per compensare condizioni particolarmente
disagiate e l’esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità;
- sistema permanente di
valutazione, tenendo conto della sua specifica utilizzazione all’interno
del sistema a regime per le progressioni orizzontali nonchè per la
valutazione dell’apporto individuale nell’ambito degli obiettivi
direzionali;
- modalità di conferimento
degli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative e
relativa valutazione periodica;
4.bis verifica relativa al
personale che non ha beneficiato di progressioni economiche nell’attuale
categoria di appartenenza, con particolare riguardo ai dipendenti che
avevano un’anzianità di servizio superiore a un anno nell’Amministrazione
al 31.12.1999.
Le parti convengono che, fermo
restando quanto stabilito al punto 1., il confronto sugli aspetti
applicativi delle progressioni orizzontali si è concluso con la
redazione del testo integrato che si allega alla presente dichiarazione
congiunta.
In riferimento all’art. 4, 2°
comma, CCNL 1.4.1999 e alle disposizioni del CCNL integrativo del
14.9.2000, le parti convengono che all’interno del contratto
decentrato integrativo (e quindi entro il termine stabilito per la
conclusione dei primi 4 punti) debbano essere regolati in particolare:
- i criteri generali per le
politiche dell’orario di lavoro;
- i trattamenti accessori
spettanti al personale part-time in misura non frazionata;
- l’indennità professionale
del personale docente del CFP;
- l’eventuale possibilità di
elevare il limite massimo individuale di prestazione straordinaria;
- gli aspetti connessi al
salario accessorio eventualmente derivanti dall’art. 31 sul
personale educativo degli asili nido;
- l’eventuale applicabilità
delle disposizioni speciali per il personale dell’area di vigilanza
di cui all’art. 29;
- i trattamenti accessori
eventualmente spettanti al personale in aspettativa, distacco,
comando.
In riferimento alle nuove materie
oggetto di contrattazione previste dal CCNL integrativo del 14.9.2000,
le parti si impegnano a regolare i seguenti istituti orientativamente
entro dicembre 2000:
- trattamento economico
accessorio compatibile con la prestazione di telelavoro;
- casi, condizioni, criteri e
modalità per la corresponsione di trattamenti accessori a lavoratori
con contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- attribuzione di incentivi a
lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro;
- definizione di interventi di
"azioni positive" a favore delle lavoratrici.
Le parti si impegnano a definire,
orientativamente entro gennaio 2001, le seguenti materie che sono
oggetto di concertazione:
- procedimento e criteri per l’accertamento
selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la
trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in lavoro a tempo
indeterminato;
- criteri per il conferimento
di mansioni superiori;
- criteri generali per la
mobilità interna.
Le parti si impegnano altresì a
discutere del sistema delle relazioni sindacali, con particolare
riferimento alla regolamentazione delle assemblee e alla revisione dell’accordo
sui servizi essenziali in caso di sciopero orientativamente entro gennaio
2001.
Resta inteso che l’elencazione
di cui sopra assume la funzione di programma di lavoro, fermo restando che
sono da fare oggetto di confronto stesso tutte le materie di cui al CCNL.
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