Contratto Decentrato Integrativo del Comune di Firenze

A seguito dell’esperimento delle procedure di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio di cui all’art. 5, comma 3, CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali del 1° aprile 1999, e dell’autorizzazione della Giunta (delibera n. 1039/1302 del 10 novembre 2000) alla delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto,

in data 20 novembre 2000, in Palazzo Vecchio, le delegazioni trattanti di cui all’art. 10 CCNL 1° aprile 1999 nelle persone di:

  • per la parte pubblica, così come da deliberazione di Giunta n. 1492/1178 del 22 ottobre 1999:
    • Assessore al Personale, Giacomo Billi
    • Segretario – Direttore Generale, Carlo Paolini
    • Responsabile Direzione Organizzazione, Lamberto Tozzi
    • Responsabile Servizi Organizzativi e Relazioni Sindacali, Adolfo Guadagni
  • per la RSU:
    • Rolando Cavaciocchi
    • Salvatore Di Fraia
    • Mauro Comi
    • Alessandra Alleva
    • Alessandro Del Conte
    • Silvana Roseto
    • Domenico Lentini
    • Luca Cirri
    • Alba Travagli
  • per le OO.SS. territoriali:
    • CGIL Monica Stelloni
    • Chiara Tozzi
    • CISL Gianni Pierini
    • Cristina Prioreschi
    • UIL Paolo Becattini
    • Carlo Alaimo
    • CSA Gianni Cai


sottoscrivono l’allegato contratto decentrato integrativo relativo al personale del Comune di Firenze

COMUNE DI FIRENZE
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

§ 1. RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNI 2000 E 2001

Sulla base del quadro economico di cui al verbale tra Amministrazione, RSU e OO.SS. territoriali del 4.2.2000, le parti concordano sulle risorse complessive per la contrattazione decentrata relativamente agli anni 2000 e 2001, nonché sulla loro ripartizione per voci aggregate di spesa così come riportato nelle seguenti tabelle.

1.A. RISORSE DISPONIBILI ANNO 2000
 
CCNL 98/01 FONDO 2000  
a. 14, 1° comma Lavoro straordinario  L. 3.026.400.000.=
a. 15, lett.a,b,c Risorse per il salario accessorio L. 15.730.161.976.=
a. 15, lett.m Risparmi da straordinario  L. 93.600.000.=
 
Tot. 
L. 18.850.161.976.=
a. 15, lett.j 0,52% monte salari 97 Tot. L. 910.000.000.=
a. 15, 2° comma Integrazione 1,2% monte salari 97 L. 2.100.000.000.=
a. 15, 5° comma Risorse per processo di riorganizzazione L. 1.050.000.000.=
a. 16, 1° comma Risorse integrative  L. 2.100.000.000.=
 
Tot.
L. 5.250.000.000.=
  ACCANTONAMENTI DAL FONDO 1999  
a. 15, 2° comma Integrazione 0,90% monte salari 97 L. 1.600.000.000.=
  0,3% ulteriori risorse aggiuntive  L. 500.000.000.=
 
Tot. 
L. 2.100.000.000.=
 
TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE
L. 8.260.000.000.=
 
MASSA COMPLESSIVA SPENDIBILE 2000
L. 27.110.000.000.=

 
 
 

1.B. DESTINAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2000
 
STRAORDINARIO  L. 3.026.400.000.=
1° SCATTO PROGRESSIONE ECONOMICA  L. 5.270.033.000.=
2° SCATTO PROGRESSIONE CAT. A B1 B3 (DA LUGLIO) L. 698.611.500.=
2° SCATTO PROGRESSIONE CAT. C D1 D3 (DA OTTOBRE) L. 1.109.906.751.=
INDENNITA’ EX ART. 17 COMMA 2/D CCNL  L. 3.356.823.625.=
RIVALUTAZIONE INDENNITA’ EX "CODA" CCNL  L. 778.397.250.=
INDENNITA’ ASILO NIDO EX ART. 31 COMMA 8"CODA" CCNL  L. 148.320.000.=
ALTRE INDENNITA’ EX ARTT. 4 E 5 CCDI 1997  L. 2.010.493.251.=
COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA’  L. 9.963.804.318.=
TOTALE PARZIALE
L. 26.362.789.695.=
INDENNITA’ NUOVE O RIVALUTATE  L. 215.000.000.=
POSIZIONI ORGANIZZATIVE  L. 190.000.000.=
INDENNITA’ FORMAZIONE (ACCORDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI) L. 342.210.305.=
TOT. SPESA 2000
L. 27.110.000.000.=

 
 
 

1.C. RISORSE DISPONIBILI ANNO 2001
 
CCNL 98/01 FONDO 2001  
a. 14, 1° comma Lavoro straordinario  L. 3.026.400.000.=
a. 15, lett.a,b,c Risorse per il salario accessorio L. 15.730.161.976.=
a. 15, lett.m Risparmi da straordinario  L. 93.600.000.=
 
Tot. 
L. 18.850.161.976.=
a. 15, lett.j 0,52% monte salari 97  L. 910.000.000.=
a. 15, 2° comma Integrazione 1,2% monte salari 97 L. 2.100.000.000.=
  Risorse aggiuntive 2000 consolidate  L. 8.260.000.000.=
 
TOTALE RISORSE BILANCIO 2001
L. 30.120.161.976.=
a. 16,1° comma Risorse aggiuntive L. 2.479.838.024.=
a.16, 1° comma Risorse integrative L. 980.000.000.=
 
TOTALE
L. 33.580.000.000.=

 
 
 

1.D. DESTINAZIONE DELLE RISORSE ANNO 2001
 
STRAORDINARIO  L. 3.026.400.000.=
1° SCATTO PROGRESSIONE ECONOMICA  L. 5.270.033.000.=
2° SCATTO PROGRESSIONE ECONOMICA L. 5.836.850.000.=
INDENNITA’ EX ART. 17 COMMA 2/D CCNL  L. 5.224.977.020.=
ALTRE INDENNITA’ EX ARTT. 4 E 5 CCDI 1997 L. 2.010.493.251.=
INDENNITA’ ASILO NIDO EX ART. 31 COMMA 8 "CODA" CCNL  L. 370.800.000.=
COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA’ L. 9.499.337.306.=
TOTALE PARZIALE
L. 31.238.890.577.=
INDENNITA’ NUOVE O RIVALUTATE  L. 861.109.423=
POSIZIONI ORGANIZZATIVE L. 1.120.000.000.=
RISORSE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE (RISULTATO) L. 180.000.000.=
RISORSE PER PRODUTTIVITA’ GENERALE  L. 180.000.000.=
TOT. SPESA 2001
L. 33.580.000.000.=

 
 
 

§ 2. PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI.

2.1. - Prima progressione.
Spetta una progressione economica a tutti i dipendenti in relazione ai processi di riorganizzazione avvenuti negli ultimi anni, di quello in corso e del riconoscimento dello sviluppo professionale rapidamente in evoluzione anche a seguito della consolidata attività di formazione già svolta.
Tale progressione spetterà al personale in servizio al Comune di Firenze alla data di decorrenza dello scatto, che abbia una anzianità di servizio di almeno un anno al 31.12.1999 maturata all’interno della pubblica amministrazione.
Per pubblica amministrazione si rimanda alla definizione di cui all’art. 1, 2° comma, d.lgs. 29/1993. Al fine del computo dell’anno di anzianità si ritiene utile il servizio prestato – anche con soluzione di continuità - in rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato. Si assimilano altresì all’anzianità di servizio i periodi di lavoro prestato all’interno dei Lavori Socialmente Utili.
Da tale progressione sono comunque esclusi i dipendenti che negli anni 1998 e 1999 abbiano conseguito una valutazione consecutiva "insufficiente". La valutazione di "insufficiente" che inibisce la possibilità di progressione, deve essere stata formulata nel pieno rispetto delle regole procedurali vigenti.
Lo scatto spetta in relazione alla categoria di inquadramento alla data di decorrenza dello scatto medesimo.
La decorrenza di tale scatto è dal 1° Gennaio 2000.
2.2. - Seconda progressione.
Spetta una seconda progressione economica a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti sotto indicati a seguito della frequenza ad uno o più corsi per un numero complessivo di ore di formazione diversificato per categoria di appartenenza: A – B 20 ore
B3 da 30 a 40 ore
C da 50 a 60 ore
D1-D3 da 65 a 80 ore
Tale progressione spetterà al personale che abbia maturato almeno un anno di servizio nella categoria al 1° luglio 2000 per le categorie A, B1, B3; 1° ottobre 2000 per le categorie C, D1, D3. L’anzianità nella categoria deve essere stata maturata nel Comune di Firenze all’interno di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Lo scatto spetta in relazione alla categoria di inquadramento alla data di decorrenza dello scatto medesimo.
La progressione avrà luogo, dalla decorrenza prevista e sottoindicata, al termine della frequenza al/ai corsi con relativa attestazione di "esito positivo".
Ciascun dipendente dovrà frequentare attivamente i corsi programmati dalla Amministrazione nella misura minima dell’80% delle ore di presenza sul totale della durata del corso e partecipare alla verifica finale sul grado di raggiungimento dell’obiettivo formativo.
In assenza di segnalazioni negative, formulate per iscritto nella relazione finale dei docenti, la presenza alle lezioni e alla verifica finale costituiranno titolo sufficiente per l’acquisizione del secondo scatto.
Saranno individuate soluzioni per garantire casi particolari di assenza quali malattia, maternità, motivi indifferibili di servizio attestati dal dirigente con ordine di servizio.
La decorrenza dello scatto è individuata nel:
1° luglio 2000 per i dipendenti inquadrati nelle Cat. A - B - B3
1° ottobre 2000 per i dipendenti inquadrati nelle Cat. C - D - D3.
La progressione non avrà luogo per quei dipendenti che negli anni 1999 e 2000 conseguano una valutazione consecutiva di "insufficiente". La valutazione di "insufficiente" che inibisce la possibilità di progressione, deve essere stata formulata nel pieno rispetto delle regole procedurali vigenti.
Il complessivo processo formativo deve terminare entro il 30 novembre 2001. Le parti si impegnano a verificare entro giugno 2001 l’andamento della formazione anche al fine di individuare eventuali integrazioni o correttivi che si rendessero necessari per assicurare in ogni caso il rispetto della data fissata di comune accordo onde dar luogo alla corresponsione del secondo scatto.
Si precisa che il piano di formazione possa prevedere anche la necessità che parte della formazione si svolga al di fuori dell’orario di lavoro. In tal caso sarà consentito al dipendente optare per la "tesaurizzazione" delle ore eccedenti nella BANCA DELLE ORE (art. 38 bis coda contrattuale nazionale) oppure per la corresponsione di una indennità che verrà stabilita nel seguito della trattativa.
2.3. - Clausola generale.
Il personale dipendente assunto per mobilità che abbia già maturato uno scatto nell’Ente di provenienza (con esclusione del LED) può beneficiare, qualora sussistano i requisiti stabiliti, di una sola progressione.
Qualora tale personale avesse maturato due scatti nell’Ente di provenienza, potrà beneficiare del sistema a regime.
2.4. - Sistema a regime.
Il fondo destinato alla progressione economica orizzontale che verrà a determinarsi sommando le risorse destinate al primo e al secondo scatto costituirà il fondo di riferimento per gli anni successivi, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni in sede di rinnovo del CCNL e relativa contrattazione decentrata.
A partire dal 2001, per la copertura delle progressioni che annualmente saranno previste, entrerà a regime il sistema di progressione orizzontale.
Tali nuovo sistema sarà basato su un insieme di elementi che concorreranno alla individuazione degli aventi titolo alle progressioni. Fra questi elementi si individuano:
  • i processi formativi
  • l’esperienza professionale
  • la valutazione sull’apporto individuale

  • Fermo restando il vincolo di cui all’art. 12, comma 3, del CCNL del 31 marzo 1999 (1), si rimanda alla definizione di dettaglio del sistema a regime la valutazione di eventuali "crediti formativi" derivanti dai complessivi programmi di formazione derivanti dalla 2^ fase.
    Ai fini della valutazione individuale dovrà essere predisposto, come contrattualmente previsto, un sistema di valutazione permanente che dovrà interessare, in un unico impianto complessivo, tutto il personale (compreso quello relativo al comparto della Dirigenza) che dovrà essere caratterizzato da:

  • semplicità ed omogeneità di applicazione
  • misurabilità degli indicatori
  • condivisione e conoscenza preventiva da parte dei soggetti interessati
  • considerazione della specificità dei profili

  • Il nuovo sistema di valutazione sarà definito, previo confronto con le istanze sindacali, entro il mese di novembre 2000. Una volta approvato sarà oggetto di particolare attività informativa e formativa nei confronti dei Dirigenti, cui compete l’attività valutativa, ed entrerà in funzione nell’anno 2001 con le modalità, anche di verifica intermedia, che saranno definite.
    Le valutazioni inerenti l’anno 2001 saranno anticipate al mese di Novembre onde permettere una verifica complessiva sull’impianto generale e gli eventuali aggiustamenti per l’anno successivo.
    Per quanto riguarda la c.d. 3^ fase, corrispondente alla entrata a regime del sistema di progressione orizzontale, le risorse che si renderanno disponibili per cessazioni a qualsiasi titolo verranno destinate per l’80% alla progressione delle categorie A, B, C e per il restante 20% a quella della categoria D.
    Solo per l’anno 2001 si procederà alla verifica semestrale delle risorse liberatesi e alla loro distribuzione. A regime la verifica sarà annuale.


(1) "Fino al 31.12.2001, la progressione economica di cui all’art. 5 del personale dei profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi fino all’acquisizione degli incrementi retributivi corrispondenti, rispettivamente, ai valori B4 eD3".
 
 
 

§ 3. INDENNITA’.

Le parti rimandano alla successiva trattativa da concludersi orientativamente entro il mese di novembre 2000 la definizione delle tipologie di personale avente diritto, l’entità degli aumenti, la razionalizzazione complessiva di tali istituti, l’individuazione di diverse indennità rispetto a quelle individuate dagli artt. 4 e 5 del contratto decentrato dell’8.5.1997.
 
 
 
 

§ 4. PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
 

4.1. – DESTINAZIONE DELLE RISORSE.

Il fondo è destinato a promuovere il miglioramento organizzativo dell’attività dell’Ente ed a compensare il personale per il raggiungimento degli incrementi di produttività.
Qualora nell'anno 2001 non sia ancora completato il passaggio del personale dell'Acquedotto al nuovo ente gestore, le parti avvieranno una trattativa specifica per garantire al medesimo personale il premio spettante al restante personale.
Per l'anno 2000, le parti convengono che il premio di produttività sarà erogato con le medesime modalità previste nell'accordo stralcio stipulato per l'anno 1999.
Nell'anno 2001 le risorse destinate alla produttività saranno distribuite come segue:
  1. 20% per compensare la produttività di sistema
  2. 70 % in relazione agli obiettivi Direzionali
  3. 10 % in relazione a particolari progetti speciali e comunque per un importo non superiore a 800.000.000.=
Il premio di produttività sarà erogato, in un'unica soluzione, entro il mese di maggio dell'anno successivo.
La quota parte di premio di cui al punto a) spetterà a tutti i dipendenti in ragione della categoria di appartenenza e del parametro retributivo di cui al contratto decentrato dell'8.5.1997.
Il livello di raggiungimento degli obbiettivi di cui alle lettere b) e c) determinerà l’attribuzione piena o decurtata della quota collegata.
Per gli obbiettivi di cui al punto b) il premio è ripartito per il 60% in base alla presenza in servizio, il restante 40% in relazione alla valutazione individuale.
Nel caso in cui la valutazione sia di "insufficienza" non avrà luogo la liquidazione del premio collegato. In tali casi, fatto salvo quanto verrà definito in sede di sistema di valutazione, si applicano le procedure previste nell'accordo stralcio per l'anno 1999.
A ciascuna Direzione sarà assegnato un budget complessivo da suddividere, in base alle percentuali indicate, per ciascuna delle destinazioni sopra indicate.
Il budget per ogni Direzione è calcolato individuando, sulla base del fondo complessivo, il valore unitario di 1 punto di parametro moltiplicato per il numero dei dipendenti appartenenti a ciascuna categoria in servizio presso la Direzione e per il valore complessivo del relativo parametro.
Tenuto conto dei criteri che hanno ispirato il nuovo ordinamento dei profili professionali dell'Ente, i parametri individuati per ciascuna categoria e utili alla definizione del fondo sono i seguenti:
cat. A 100
cat. B 120
cat. B3 135
cat. C 145
cat. D 150
cat. D3 166
La verifica sul raggiungimento degli obbiettivi determinerà, in ragione della percentuale raggiunta, il premio complessivo da distribuire ai dipendenti per ciascuna Direzione.
La somma non distribuita confluirà nel fondo complessivo dell'anno successivo destinato ai medesimi scopi.
Rispetto al premio da distribuire gli eventuali risparmi derivanti dalla riduzione del premio per assenze o per la valutazione dell’apporto individuale sono ridistribuiti fra tutto il personale dell'Ente che partecipa all'incentivazione.
Il premio compete al personale assunto a tempo indeterminato che abbia almeno 70 giorni di presenza effettiva in servizio.
Per quanto riguarda la quota del premio collegata alla presenza in servizio, i primi 30 giorni di assenza non concorrono alla decurtazione del premio.
4.2. - DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGETTI SPECIALI
Il fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi è correlato strettamente al Piano Economico Gestionale.
In sede di definizione del PEG , con le procedure previste dall’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, saranno individuate per tutte le Direzioni i relativi obiettivi e gli eventuali Progetti Speciali.
Gli obbiettivi e gli eventuali progetti straordinari non dovranno coincidere con la semplice realizzazione dei piani di lavoro ma, al contrario dovranno consistere in azioni innovative tese al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio.
La verifica sul raggiungimento degli obbiettivi è di competenza del Direttore Generale, che si avvale dell'apposito Nucleo di Valutazione, della Direzione Organizzazione nonché dell'ufficio Controllo di Gestione. I Dirigenti responsabili dei singoli PEG sono tenuti, in sede di consuntivo sull'attività svolta, a predisporre apposita relazione sui risultati conseguiti.
4.3. - OBBIETTIVI DIREZIONALI
Gli obbiettivi direzionali possono essere costituiti da obbiettivi trasversali per tutta la Direzione nonché da obbiettivi afferenti i singoli Servizi. Il premio è comunque commisurato al raggiungimento complessivo dei risultati a livello di Direzione ed a parità di presenze e di valutazione è uguale per tutti i dipendenti ad essa assegnati, fermo restando la diversificazione a seconda della categoria di appartenenza. Tale modalità è prevista al fine di incentivare i processi sinergici e collaborativi tra i Servizi appartenenti alla medesima struttura.
La predisposizione degli obbiettivi direzionali deve essere supportata dal coinvolgimento delle figure sub-direzionali.
In relazione alla complessità delle strutture direzionali esistenti, e tenuto conto delle esigenze organizzative dei servizi, i Direttori organizzeranno appositi incontri con il personale per la necessaria informazione sui programmi della Direzione.
Il 60% delle risorse destinate ai suddetti obbiettivi è ripartita in base alla presenza in servizio ed il 40% in base alla valutazione dell'apporto individuale.
Presenza in servizio
Si confermano le modalità previste nel contratto decentrato precedente (Art. 8 - punto A), fermo restando quanto indicato al punto precedente circa la franchigia, che è stata fissata in 30 giorni.

Valutazione apporto individuale
Le modalità saranno definite nel Sistema Permanente di Valutazione da definire entro il mese di ottobre 2000.

4.4. - PROGETTI SPECIALI
Le parti concordano di sperimentare tale nuovo istituto a partire dall'anno 2001.
I Progetti speciali dovranno essere indicati nel PEG ed essere accompagnati da apposita relazione contenente:
finalità
tempi di realizzazione
personale interessato
dettagliata analisi di costi-benefici
indicatori (max 3) di misurazione
I Progetti speciali possono anche essere intersettoriali e in tal caso, saranno espressamente indicati nei relativi PEG delle strutture interessate.
I progetti speciali non potranno avere come oggetto attività formative; né aspetti legati agli orari di lavoro.
Nei progetti di norma saranno coinvolti i dipendenti che non usufruiscono delle incentivazioni di cui al fondo art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1.4.1999. Solo ove l'impegno per le attività incentivate con il fondo ex art. 15, comma 1, lett. k) costituisca componente marginale e di lieve entità, i dipendenti possono far parte dei gruppi dei progetti speciali.
L’incentivazione prevista è individuata in L. 1.500.000.= per la categoria A (base 100) e parametrata così come più sopra indicato. In relazione alla complessità del progetto speciale può essere prevista una maggiorazione del premio fino a un massimo del 30%.
I progetti dovranno essere previsti per gruppi di lavoro e, comunque, dovranno coinvolgere almeno 5 unità.
Al pari dei dipendenti partecipanti al progetto il raggiungimento o meno degli obiettivi previsti nel progetto sarà oggetto di valutazione ai fini della retribuzione di risultato dei Dirigenti nel cui PEG sono inseriti.
I Dirigenti proponenti i progetti sono tenuti alla presentazione alla Direzione Generale della relazione finale a conclusione del progetto dalla quale devono evincersi analiticamente e con chiarezza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. Per il relativo esame il Direttore Generale si avvarrà del Nucleo di Valutazione, della Direzione Organizzazione nonché dell'ufficio Controllo di Gestione.
La liquidazione del premio spetta a tutti i dipendenti inseriti nel progetto previa attestazione da parte dei Dirigenti, per ciascun dipendente della partecipazione attiva al medesimo. Le assenze dal servizio, a qualunque titolo, concorrono alla non attribuzione del premio solo in quanto incidenti concretamente su tale partecipazione attiva. La dichiarazione di non partecipazione attiva, da effettuarsi da parte del Dirigente, dovrà essere debitamente motivata. Il premio non spetta comunque ai dipendenti assenti per più del 50% del periodo di durata del progetto.
La durata dei progetti è individuata in un minimo di mesi 4 ed un massimo di mesi 8. I progetti dovranno comunque prevedere una scadenza compresa entro il mese di Dicembre dell’anno di riferimento.
Del piano dei progetti contenuti nel PEG, compreso il personale impegnato sono informate le OO.SS. preventivamente all’approvazione del PEG medesimo.

 

§ 5. POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

Le parti rilevano come i criteri generali individuati dalle parti, ai fini della valutazione dei centri di responsabilità il cui peso sia riconducibile a posizioni organizzative, siano fra loro coerenti. Pertanto ai fini di tale qualificazione si porranno in relazione i criteri generali sulla 2^ fase del riassetto organizzativo con quelli delineati dalla piattaforma sindacale.
Per quanto sopra, le parti ritengono di procedere, fermo restando il passaggio organizzativo per l'individuazione specifica delle posizioni organizzative, alla definizione delle risorse aggiuntive da destinarsi a tale istituto, nonché a definire la graduazione di dette funzioni.
A tale scopo individuano i seguenti tre valori economici:

L. 14.000.000.=
L. 17.000.000.=
L. 19.000.000.=
L’indennità di risultato potrà variare dal 10% al 20%.
Ai dipendenti inseriti nella categoria D1 (ex 7^ qualifica funzionale) che saranno incaricati di dette funzioni sarà attribuito il valore economico pari a L. 14.000.000.=. Il numero complessivo di tali dipendenti viene orientativamente indicato in circa il 15% del numero delle posizioni organizzative che verranno individuate.
Ferma restando la esatta definizione del numero delle posizioni a conclusione della 2^ fase del riassetto organizzativo, viene effettuata una proiezione di massima attestata su un numero di circa 150 posizioni. Si fa riserva di una ulteriore valutazione con le OO.SS. a conclusione di tale passaggio per i relativi riscontri rispetto a quanto indicativamente ipotizzato.
Il valore economico delle posizioni organizzative è comprensivo delle quote di salario accessorio, delle indennità previste dal CCNL compreso il compenso per lavoro straordinario.
Le parti convengono di definire entro il mese di settembre le modalità di conferimento degli incarichi e della relativa valutazione periodica.
 
 

§ 6. NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA.

Entro il mese di novembre 2000 le parti si impegnano a definire tutti gli elementi necessari per la definizione del testo conclusivo del contratto integrativo decentrato.
Le eventuali economie o maggiori esigenze di risorse che potranno verificarsi nei singoli fondi saranno oggetto di uno specifico confronto con le OO.SS. al fine di esaminare le singole voci.
Le eventuali economie concorreranno, previo confronto con le OO.SS., a soddisfare le eventuali necessità di cui sopra nonché ad affrontare particolari situazioni che, alla luce delle risultanze della presente contrattazione, necessitino di correttivi economici utili all'equilibrio complessivo dell'intero impianto contrattuale integrativo decentrato.
Le parti concordano di destinare l’importo di L. 50.000.000.= dal fondo per il lavoro straordinario a quello per la produttività generale.
Il confronto prosegue per il completamento della contrattazione sugli istituti da dettagliare, con particolare riguardo alle indennità, ai criteri per l’attribuzione degli incarichi delle posizioni organizzative e relativa graduazione, agli aspetti applicativi delle progressioni orizzontali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si impegnano a concludere orientativamente entro novembre 2000 la discussione sulle materie che ancora rimangono da definire rispetto al verbale del 10 agosto 2000 e cioè:

  1. sistema a regime per le progressioni orizzontali;
  2. indennità, con particolare riferimento a quelle per compensare condizioni particolarmente disagiate e l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità;
  3. sistema permanente di valutazione, tenendo conto della sua specifica utilizzazione all’interno del sistema a regime per le progressioni orizzontali nonchè per la valutazione dell’apporto individuale nell’ambito degli obiettivi direzionali;
  4. modalità di conferimento degli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica;

  5. 4.bis verifica relativa al personale che non ha beneficiato di progressioni economiche nell’attuale categoria di appartenenza, con particolare riguardo ai dipendenti che avevano un’anzianità di servizio superiore a un anno nell’Amministrazione al 31.12.1999.

    Le parti convengono che, fermo restando quanto stabilito al punto 1., il confronto sugli aspetti applicativi delle progressioni orizzontali si è concluso con la redazione del testo integrato che si allega alla presente dichiarazione congiunta.
    In riferimento all’art. 4, 2° comma, CCNL 1.4.1999 e alle disposizioni del CCNL integrativo del 14.9.2000, le parti convengono che all’interno del contratto decentrato integrativo (e quindi entro il termine stabilito per la conclusione dei primi 4 punti) debbano essere regolati in particolare:
     

  6. i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro;
  7. i trattamenti accessori spettanti al personale part-time in misura non frazionata;
  8. l’indennità professionale del personale docente del CFP;
  9. l’eventuale possibilità di elevare il limite massimo individuale di prestazione straordinaria;
  10. gli aspetti connessi al salario accessorio eventualmente derivanti dall’art. 31 sul personale educativo degli asili nido;
  11. l’eventuale applicabilità delle disposizioni speciali per il personale dell’area di vigilanza di cui all’art. 29;
  12. i trattamenti accessori eventualmente spettanti al personale in aspettativa, distacco, comando.

  13. In riferimento alle nuove materie oggetto di contrattazione previste dal CCNL integrativo del 14.9.2000, le parti si impegnano a regolare i seguenti istituti orientativamente entro dicembre 2000:

  14. trattamento economico accessorio compatibile con la prestazione di telelavoro;
  15. casi, condizioni, criteri e modalità per la corresponsione di trattamenti accessori a lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
  16. attribuzione di incentivi a lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro;
  17. definizione di interventi di "azioni positive" a favore delle lavoratrici.

  18. Le parti si impegnano a definire, orientativamente entro gennaio 2001, le seguenti materie che sono oggetto di concertazione:

  19. procedimento e criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in lavoro a tempo indeterminato;
  20. criteri per il conferimento di mansioni superiori;
  21. criteri generali per la mobilità interna.


Le parti si impegnano altresì a discutere del sistema delle relazioni sindacali, con particolare riferimento alla regolamentazione delle assemblee e alla revisione dell’accordo sui servizi essenziali in caso di sciopero orientativamente entro gennaio 2001.

Resta inteso che l’elencazione di cui sopra assume la funzione di programma di lavoro, fermo restando che sono da fare oggetto di confronto stesso tutte le materie di cui al CCNL.