Accordo decentrato di Argenta

COMUNE DI ARGENTA
PROVINCIA DI FERRARA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
ARTT. 4 E 5 DEL C.C.N.L. DEL 01.04.1999

L'anno millenovecentonovantanove (1999), il giorno ____________________ ( ) del mese di Dicembre alle ore _____________, nella residenza del Comune,

T R A

.... OMISSIS...

E

- la delegazione delle Organizzazioni Sindacali composta da:
- Visto l'art. 4, comma 1° del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 1.4.1999;
- Viste le materie da sottoporre a contrattazione integrativa decentrata, così come previste dall'art. 4, comma 2° del Contratto citato e l'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31.03.1999;
- Dato atto che le trattative sono state avviate in data 15.09.1999 e si è concordato di riassumerle entro il termine massimo stabilito dall'art. 4, comma 4° del C.C.N.L. del 01.04.1999;
- Richiamati i criteri e le forme di incentivazione delle specifiche attività di cui all’art. 15, lett. K del C.C.N.L., con particolare riferimento alle risorse derivanti dalla Legge 109/94 e dal Codice della Strada, di cui al punto 6, lett. b) dell’accordo decentrato integrativo sottoscritto in data 17.11.1999,

SI APPROVA IL SEGUENTE ACCORDO

OGGETTO: Progetto pluriennale di articolazione programmata del servizio di Polizia Municipale – estensione orario di servizio – periodo estivo ed invernale - vigilanza stradale e sicurezza dei cittadini in genere – individuazione risorse ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 15, lett. k), e 17, comma 1° e 2° lett. g) del Nuovo Ordinamento Professionale - perseguimento della finalità di "migliorare la circolazione sulle strade".

ARTICOLAZIONE DEL PIANO

 ESTENSIONE PROGRAMMATA DELLA COPERTURA ORARIA DEL SERVIZIO

Gli obiettivi
Le modalità di svolgimento e l’organizzazione

DISCIPLINA DEL SERVIZIO FESTIVO INFRASETTIMANALE

Gli obiettivi
Le modalità di svolgimento e l’organizzazione

SERVIZI PARTICOLARI

 

1

ESTENSIONE PROGRAMMATA DELLA COPERTURA DEL SERVIZIO

OBIETTIVI:

ESTENDERE LA COPERTURA ORARIA DEL SERVIZIO IN ORARIO SERALE\NOTTURNO
PROGRAMMARE UNA GRADUALE RIDUZIONE DEL FABBISOGNO DI STRAORDINARIO
SVOLGERE SERVIZI DI PREVENZIONE COMBINATA

I.

La previsione – in risposta al bisogno di sicurezza espresso dalla cittadinanza e recepito dall’Amministrazione - è di estendere il servizio ad un terzo turno serale aggiuntivo alla articolazione dell’orario di servizio come disposto dal regolamento del Corpo, che lo articola su due turni. Detta estensione sarà maggiormente caratterizzante nel periodo estivo (fino a tre turni settimanali, di cui almeno uno festivo o prefestivo) in funzione di una diversa concentrazione oraria e stagionale delle problematiche mentre, nella stagione invernale, essendo ordinariamente inferiore il fabbisogno di un controllo esterno serale, questo potrà essere ridotto fino ad un massimo di 4 turni mensili. Per il dettaglio si veda lo schema di distribuzione dei servizi di cui all’allegato A) al presente accordo.

II. L’articolazione dell’orario dovrebbe comportare una progressiva riduzione del fabbisogno annuale di straordinario. In tal senso si prevede, per l’anno 2000, una economia percentuale sul monte ore straordinario complessivo (di inizio 1999) pari al 30%, incrementata al 40% per l’anno 2001, previo opportuno monitoraggio nell’arco temporale di applicazione dell’accordo per vedere se le eventuali riduzioni, anche in relazione alle emergenze di organico, possono avere carattere strutturale.
III. È notorio come le ore serali – in particolare nel periodo estivo - favoriscano l’incontro di persone e quindi anche l’insorgere di problemi di traffico, controllo, sicurezza, assistenza alla popolazione, rumori, esposti…. Si tratta di incentivare la presenza del personale del Comando di PM nell’attività sia di vigilanza stradale in genere, anche in ottemperanza alle circolari prefettizie in merito al fenomeno del pendolarismo da e per i luoghi di trattenimento e svago serale\notturno, sia di controllo dell’abitato in genere, in ausilio alle locali Stazioni CC e Distaccamento di Polizia stradale. E’ diretto a garantire una maggior visibilità al fine di garantire il rispetto dell’incolumità degli utenti della strada e della sicurezza dei cittadini. Tra l’altro una importante funzione assolta nel periodo estivo è di contribuire ad un controllo maggiore dell’abitato (per prevenire reati contro il patrimonio), anche in parziale ossequio alla politica di sicurezza assunta dall’Amministrazione nel programma di governo.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ED ORGANIZZAZIONE:

La previsione ed organizzazione del servizio deve attenersi alle seguenti regole:

Ai fini del presente accordo, per turni ordinari si intendono quelli compresi tra le ore 07.30-13.30 e 13.30-19.30; per terzo turno quello comunque non eccedente le ore 01.00, anche se avente inizio entro la fascia ordinaria.
Il terzo turno come programmato non può eccedere, come limite orario, le ore 01.00 del giorno successivo a quello di inizio servizio, salvo il caso che il superamento del predetto orario sia conseguenza e necessità delle intraprese operazioni di servizio (incidenti stradali, atti di polizia giudiziaria, etc.).
Il terzo turno, salvo casi particolari, viene effettuato continuativamente e non è soggetto ad interruzioni tese ad aggravare il disagio per gli operatori in servizio, fatti salvi accordi contingenti con i medesimi.
Di norma la turnazione serale è ciclica per tutto il personale ad esclusione del Comandante, ed è predisposta almeno con anticipo settimanale secondo un criterio di rotazione che preveda il più possibile la presenza di un componente il Corpo con funzioni di Ufficiale di p.g.. Servizi serali o notturni predisposti senza il predetto anticipo sono da considerarsi non prevedibili e quindi fronteggiabili mediante l’impiego di personale in servizio straordinario, ed anche in ragione oraria.
Il terzo turno viene organizzato senza il ricorso all’utilizzo dello straordinario, ma attraverso una diversa articolazione delle 36 ore settimanali (35 ore quando sarà operativa la riduzione).
Il servizio è generalmente svolto in coppia, salvo casi particolari connaturati al tipo di servizio da svolgere che possano rendere opportuno un contingente maggiore o minore di personale.
Per compensare il disagio dovuto alla diversa articolazione dell’orario di lavoro, alla retribuzione ordinaria si applica, per le ore eccedenti il turno ordinario 13.30/19.30, la maggiorazione pari al 60% della tariffa di straordinario corrispondente.
Ai fini del calcolo della quota incentivante viene escluso l’anticipo od il posticipo di 30 minuti rispetto al turno ordinario (07.30-13.30/13.30-19.30), qualora previsto dal foglio di servizio giornaliero.

 

2

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

FESTIVO INFRASETTIMANALE

OBIETTIVI:

RIDURRE SENSIBILMENTE IL RICORSO ALLO STRAORDINARIO
RIENTRARE NEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE ORDINARIA

I.

Come noto, il DPR 268/87, all'art. 17, 2° comma, prevede l'alternatività (a scelta del dipendente) tra la fruizione del riposo compensativo e la corresponsione del compenso per lavoro straordinario.

Ciò comporta un accantonamento ipotetico iniziale di ore straordinarie pari al servizio previsto per le giornate festive infrasettimanali dell'anno, con un considerevole aggravio in termini di utilizzo del monte ore specifico. Nel caso di Argenta - prendendo come riferimento l'anno 1998 per il quale sono state effettuate 312 ore di servizio complessivo in dette giornate, l'accantonamento iniziale si attesta sui 5/6 milioni annui.

L'obiettivo, quindi, è di diminuire il ricorso allo straordinario e ricondurlo gradatamente a quanto previsto dall'art. 16 del DPR 268/87

II. L’articolazione dell’orario, anche per le giornate festive infrasettimanali, deve rientrare in un concetto di programmazione ordinaria, di per sé incompatibile con il sistematico ricorso allo straordinario per remunerare servizi chiaramente pianificabili a priori e non aventi carattere eccezionale e\o imprevedibile.

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ED ORGANIZZAZIONE:

La previsione ed organizzazione del servizio deve attenersi alle seguenti regole:

la predisposizione del servizio in giornate festive infrasettimanali è organizzato secondo un criterio di rotazione degli addetti su base annuale.
lo svolgimento del servizio, nell’ambito della turnazione, in giornata festiva infrasettimanale dà diritto al solo riposo compensativo ai sensi del comma 2°, art. 17, del DPR 13.05.1987, n°. 268, da fruirsi di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
Per compensare il disagio dovuto al non poter optare per la corresponsione di compenso per lavoro straordinario, alla retribuzione ordinaria prevista come disposta dal comma 1°, art. 17, DPR 13.05.1987, n°. 268, si applica la maggiorazione pari al 60% della tariffa di straordinario corrispondente).
In via transitoria, per l’anno 1999, verranno trattati ai sensi del presente accordo solo quei servizi in giornate festive infrasettimanali che non sono stati altrimenti retribuiti, ed in ogni caso a decorrere dal 1° agosto 1999.

 

3

SERVIZI PARTICOLARI

per servizi particolari si intendono i servizi prestati oltre la fascia oraria ordinaria di articolazione dei turni (07.30-19.30), ad esclusione di quelli contemplati nella presente intesa, ovvero quelli prestati con modalità diverse da quelle che prevedono l’effettuazione continuativa del turno (orario cd. spezzato).
Per servizio spezzato si intende quello che, per particolari motivi e comunque entro le 36 ore settimanali, viene articolato su almeno due turni di servizio (intendendo per turni i tre ammessi: 07.30/13.30 – 13.30/19.30 – 19.00/01.00), comunque in via assolutamente temporanea.
detti servizi, in ragione della loro particolarità, sono comandati se determinati da particolari esigenze di servizio.
per particolari esigenze di servizio si intendono quelle emergenze non programmabili settimanalmente in ragione di necessità non prevedibili ovvero non conosciute all’atto della predisposizione del servizio settimanale.
detti servizi, se comandati in orario al di fuori del turno ordinario (07.30-19.30), per le finalità non contemplate al progetto A) del presente accordo ("estensione programmata della copertura oraria del servizio") ed oltre le sei ore di servizio giornaliero, saranno retribuiti con compenso straordinario.
I servizi notturni compresi tra le ore 01.00 e 07.00 comandati per attività di controllo e prevenzione in materia di circolazione stradale, eventualmente coordinati con altre forze di polizia, sono incentivati con una maggiorazione pari al 50% della tariffa per lavoro straordinario se svolti oltre le 36 ore settimanali, ovvero del 60% se entro le 36 ore settimanali. In tal caso, qualora non previsti dalla pianificazione generale di inizio anno di cui al punto n°. 8 delle "disposizioni di coordinamento", si applicherà quanto disposto dal punto n°. 10 delle stesse.
I servizi di cui alla lett. b), in ragione del disagio determinato, vengono incentivati – limitatamente alle ore del secondo turno impegnato - con una maggiorazione pari al 60% della tariffa per lavoro straordinario corrispondente.

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Il presente accordo si applica, a decorrere dal 1° gennaio 1999, ed e’ valido per il triennio 1999-2001. Per l’anno 1999, i fondi saranno reperiti in relazione ai servizi previsti a far corso da quella data e salvo che non siano stati altrimenti retribuiti. La previsione del regime incentivante per i servizi articolati di cui alla lett. b) del punto 3° del piano (servizi spezzati) decorre dalla sottoscrizione del presente accordo, considerato che per il 1999 la loro effettuazione non è stata aderente ai criteri stabiliti.
I fondi, per la loro specifica destinazione, sono reperiti ai sensi dell’art. 208, 2° comma, del codice della strada, nel capitolo di bilancio riservato agli introiti contravvenzionali ed ascritti alla quota riguardante la finalità del miglioramento della circolazione stradale, essendo le attività previste considerate per propria parte complessivamente sottese a garantire una maggiore sicurezza ed una più sicura circolazione sulla strada.
Il presente protocollo assume valore tra le parti e, qualora dovesse risultare in contrasto con disposizioni normative successive, sarebbe automaticamente disapplicato previa formale comunicazione e contestuale convocazione delle parti per la discussione di un accordo compatibile con la normativa nazionale e regionale.
Si da’ atto che eventuali disposizioni di legge sopravvenienti, che dovessero introdurre altre previsioni organizzative ed incentivanti, saranno oggetto di separata valutazione.
Ogni altro istituto o trattamento non compreso specificamente nel presente accordo resta impregiudicato, salvo espressa determinazione contraria.
Il presente accordo non esclude la normale ricontrattazione per l’aspetto economico alle scadenze che saranno ritenute opportune, e comunque il linea con le scelte strategiche generali – comuni a tutto il personale - dell’amministrazione.
Le modalità di pagamento degli emolumenti a favore del personale, nonché l’ammontare degli stessi, sono indicati in sede di progetto.
All’inizio di ogni anno il dirigente del settore presenterà un piano generale della progettazione, utile anche al fine della quantificazione delle risorse necessarie da accantonare e del coinvolgimento del personale interessato, e lo comunicherà alle Organizzazioni sindacali.
La liquidazione degli emolumenti verrà effettuata in unica soluzione al termine di ogni singolo progetto, sulla base di apposita rendicontazione sottoscritta dal dirigente del settore.
Qualora, all’inizio di ogni anno ed in sede di definizione del piano generale di cui al punto 8, l’Amministrazione richiedesse per motivi particolari servizi ulteriori e/o non previsti nel presente accordo, le parti si riservano di riconsiderare sia l’ammontare del budget sia i parametri economici del medesimo.
Si fa salva la possibilità di individuare ulteriori risorse per incentivare specifici servizi non contemplati nel presente accordo.
Il presente accordo non si applica:
Alla reperibilità in quanto a parte regolamentata
Ai servizi di Ordine Pubblico al Consiglio Comunale effettuati con un solo operatore
Ai servizi interni con un solo operatore, presente in servizio

Letto, firmato e sottoscritto

Argenta, ________________