ACCORDO DECENTRATO TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SALA BOLOGNESE, SANT’AGATA BOLOGNESE, ANZOLA DELL’EMILIA, CALDERARA DI RENO, CREVALCORE E LE OO.SS. TERRITORIALI E AZIENDALI PER LA DEFINIZIONE ED APPLICAZIONE DEL SISTEMA INCENTIVANTE PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

Oggi, anno duemilauno, diciotto aprile presso il Comune di San Giovanni in   Persiceto,

premesso:

- che, ai sensi della L.R. n. 3/99 i territori dei Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto sono considerati dai rispettivi Consigli Comunali come un unico ambito ottimale per l’esercizio associato di funzioni e attività;

- che i Comuni sopracitati hanno stipulato una convenzione per gestire in modo associato alcune attività del servizio di Polizia Municipale;

- che risulta opportuno definire, conformemente a quanto dettato dal nuovo contratto di lavoro per i dipendenti degli enti locali, forme di incentivazione del personale coinvolto nei servizi sovracomunali considerata la peculiarità ed il carattere innovativo dei servizi stessi.

Richiamato il contenuto dell’accordo generale per le gestione associate sovracomunali, siglato in data 11/07/2000, ove sono stati definiti, peraltro, gli incentivi economici da riconoscere ai dipendenti coinvolti in detti servizi in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi generali di progetto nonché incentivi collegati all’apporto individuale ed alla quali/quantità del servizio reso da ciascun dipendente; l’applicabilità, sussistendone i presupposti, delle indennità contrattuali.

Tenuto conto delle modalità organizzative idonee al raggiungimento degli obiettivi posti con la stipulazione della citata convenzione.

Dato atto che ai singoli Segretari Comunali/Direttori Generali è stata riconosciuta, dalle rispettive Giunte dei Comuni sopra menzionati, la legittimazione a sottoscrivere accordi ed aderire al tavolo delle relazioni sindacali.

Le parti convengono quanto segue:

1.    Le Amministrazioni, attraverso il coordinatore del servizio associato, si impegnano a provvedere, entro breve termine, alla calendarizzazione dei nuovi corsi di formazione del personale;

2.    Le Amministrazioni si impegnano a rivalutare il rapporto numerico tra ufficiali ed agenti, attraverso progressioni interne del personale dei singoli Comuni;

 

3.    Nell’ambito delle politiche delle assunzioni di ciascun Comune (piani occupazionali  triennali) sono valutate le condizioni per l’adeguamento delle risorse umane verso il raggiungimento del rapporto previsto dalla Legge Regionale n. 3/99.

 4.    Le modalità organizzative dei servizi serali/notturni e festivi dovranno essere oggetto di informazione preventiva alle OO.SS., effettuata dal coordinatore con le seguenti modalità:

a) predisposizione di un piano di lavoro elaborato sulla base della probabile ed ordinaria attività relativa ad un intero anno solare. Il piano dovrà essere elaborato di concerto con i comandanti dei singoli Comuni e deve evidenziare le modalità di utilizzo del personale;

b) verifica ed eventuale aggiornamento quadrimestrale del piano sopraccitato; qualsiasi modifica all’organizzazione delle attività associate deve essere preventivamente comunicata al gruppo di monitoraggio di seguito indicato.

Viene  istituito un  gruppo  di  monitoraggio dell’attività costituito da un  rappresentante

delle  OO.SS. ,  uno  delle  Amministrazioni  ed il coordinatore dell’attività. Ad un anno

dall’inizio dell’attività stessa questo gruppo informerà sui risultati ottenuti.

 

 5.     L’impegno annuo del singolo operatore, comprensivo sia del lavoro per attività in convenzione quanto fuori convenzione, non può  superare:

 ·       18 servizi festivi;

·       n° 24 servizi serali/notturni;

Tali limiti possono essere eventualmente superati solo su disponibilità personale del dipendente. Nei limiti sopra definiti non rientra l’attività prestata in occasione di eventi naturali o calamitosi.

6.     In caso di impossibilità a garantire in ognuno dei 6 Comuni il servizio di reperibilità, per la sostituzione dei colleghi qualora mancassero delle unità per formare le squadre, il servizio notturno e festivo verrà comunque garantito accorpando il personale presente nelle due pattuglie. Si formerà cioè una sola pattuglia. Le pattuglie sono composte da n. 1 Ufficiale e n. 2 Agenti.

 7.    Incentivi:

A) Al coordinatore responsabile viene riconosciuta la responsabilità della direzione del progetto all’interno della indennità di posizione riconosciutagli per il suo ruolo nell’organizzazione di appartenenza (San Giovanni in Persiceto). Sarà quantificata con lo stesso metodo applicato a tutte le altre posizioni di quel Comune.

B)
b1) Ai comandanti dei singoli Comuni è riconosciuta un’indennità di responsabilità di cui all’art.17 lett. f del vigente CCNL, corrispondente all’indennità più elevata  riconosciuta nei Comuni in convenzione, fatte salve le diverse condizioni applicate nei singoli comuni.
b2) Ai comandanti che effettuano i servizi esterni viene riconosciuta una quota individuale di premio di risultato, commisurata al numero di servizi resi nell’attività convenzionata.

C) Ai singoli agenti ed ufficiali vengono riconosciuti:
c1) premio collettivo di risultato individualmente pari al massimo a lire 2.300.000. Tale premio sarà per tutti commisurato all’effettivo grado di raggiungimento dei risultati e ai servizi da ciascuno effettuati in forma associata, come segue
- da 1 a 18 servizi £. 770.000; - da 19 a 36 servizi £. 1.530.000; - da 37 servizi £. 2.300.000.

c2) quota d’incentivazione pari alla differenza tra la posizione economica orizzontale spettante e quella immediatamente superiore finanziariamente pari a lire 800.000. Tale premio viene erogato agli addetti della polizia municipale dei Comuni in convenzione per il primo anno di attuazione della stessa, salvo verifica per il secondo anno dell’effettivo decollo del servizio per gli aspetti innovativi e di riorganizzazione.  A tal fine il coordinatore dell’attività:

·      tiene un registro dei singoli servizi fatti in convenzione, della loro durata e degli operatori che vi hanno partecipato;

·      predispone una metodologia per la valutazione della prestazione individuale e la concerta con le OO.SS..

La suddetta metodologia, dal secondo anno di attività, servirà per l’erogazione del premio collettivo di cui al punto c1).

 c3) Indennità contrattuali:

·      Indennità chilometrica come da contratto nel caso di utilizzo del proprio mezzo;

·      Copertura assicurativa del mezzo personale come da contratto;

·      Indennità per lavoro festivo, notturno e  festivo notturno come da contratto;

·      Indennità di disagio viene applicata nel momento in cui il dipendente è chiamato a svolgere i servizi notturni o festivi, così definiti:

 FESTIVI da 1  a 15 servizi

SERVIZIO

UFFICIALI

AGENTI

DIURNO

£. 70.000

               £. 60.000

SERALE

£. 90.000

£. 80.000

NOTTURNO

£. 110.000

 £.100.000

 

     SERALI/NOTTURNI (in giornate feriali)  da 1 a  24 servizi

SERVIZIO

UFFICIALI

AGENTI

SERALE

£. 80.000

£. 70.000

NOTTURNO

£. 90.000

£. 80.000

 

Gli eventuali servizi volontariamente espletati superiori a 18 e a 24 saranno remunerati con la stessa indennità di disagio.

Per i servizi effettuati in giornata festiva (domenica) viene riconosciuto il riposo compensativo, come da CCNL.

Il personale beneficiario del presente accordo non partecipa alla distribuzione  dei compensi per la produttività collettiva del proprio Ente se  percepisce  il  massimo del premio collettivo di risultato di cui al precedente  punto  c1). Qualora  non  sia  raggiunta la suddetta quota, il lavoratore percepirà la produttività collettiva con  le modalità stabilite nel proprio Ente decurtata della somma percepita  quale  premio di risultato per il servizio associato.

Ai   fini   della   corresponsione   dell’indennità   di  disagio,  per  servizi  serali  si intendono  quelli  dalle  ore 18:00 alle ore 24:00;  per servizi notturni si intendono quelli dalle ore 00:00 alle ore 06:00.

Gli operatori che effettueranno il servizio notturno saranno considerati al lavoro nella giornata in cui termineranno il servizio stesso. Detti  servizi dovranno essere organizzati    avendo    riguardo   alle   condizioni   di   sicurezza   degli   operatori impegnati.

Per i servizi serali svolti in convenzione  si conviene l’erogazione del buono pasto pari all’importo mensa più alto  praticato nei Comuni in associazione. Il pasto va commisurato al di fuori dell’orario di servizio durante una pausa indicata in 30 minuti. Il buono è utilizzabile soltanto in caso di espletamento del servizio ed è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante dello stesso.

 

Per la delegazione                                             Per la parte sindacale

trattante di parte pubblica

 

Dott. Andrea BELLETTI                            R.S.U./S.U.L.P.M.  Raffaele PRETI

 

D.ssa Raffaella GALLIANI                         S.U.L.P.M.              Paolo MASSI

 

D.ssa Lucia  PERNA                                  F.P.-C.G.I.L.       Giuliano SACCHI

                                                                   F.P.S. C.I.S.L.    Giuliano SACCHI
                                                                   (per delega di Valentino RESTANI)