ACCORDO DECENTRATO TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SALA BOLOGNESE, SANT’AGATA BOLOGNESE, ANZOLA DELL’EMILIA, CALDERARA DI RENO, CREVALCORE E LE OO.SS. TERRITORIALI E AZIENDALI PER LA DEFINIZIONE ED APPLICAZIONE DEL SISTEMA INCENTIVANTE PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.
Oggi, anno duemilauno, diciotto aprile presso il Comune di San Giovanni in Persiceto,
premesso:
- che, ai sensi della L.R. n. 3/99 i territori dei Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto sono considerati dai rispettivi Consigli Comunali come un unico ambito ottimale per l’esercizio associato di funzioni e attività;
- che i Comuni sopracitati hanno stipulato una convenzione per gestire in modo associato alcune attività del servizio di Polizia Municipale;
- che risulta opportuno definire, conformemente a quanto dettato dal nuovo contratto di lavoro per i dipendenti degli enti locali, forme di incentivazione del personale coinvolto nei servizi sovracomunali considerata la peculiarità ed il carattere innovativo dei servizi stessi.
Richiamato il contenuto dell’accordo generale per le gestione associate sovracomunali, siglato in data 11/07/2000, ove sono stati definiti, peraltro, gli incentivi economici da riconoscere ai dipendenti coinvolti in detti servizi in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi generali di progetto nonché incentivi collegati all’apporto individuale ed alla quali/quantità del servizio reso da ciascun dipendente; l’applicabilità, sussistendone i presupposti, delle indennità contrattuali.
Tenuto conto delle modalità organizzative idonee al raggiungimento degli obiettivi posti con la stipulazione della citata convenzione.
Dato atto che ai singoli Segretari Comunali/Direttori Generali è stata riconosciuta, dalle rispettive Giunte dei Comuni sopra menzionati, la legittimazione a sottoscrivere accordi ed aderire al tavolo delle relazioni sindacali.
Le parti convengono quanto segue:
1. Le Amministrazioni, attraverso il coordinatore del servizio associato, si impegnano a provvedere, entro breve termine, alla calendarizzazione dei nuovi corsi di formazione del personale;
2. Le Amministrazioni si impegnano a rivalutare il rapporto numerico tra ufficiali ed agenti, attraverso progressioni interne del personale dei singoli Comuni;
3. Nell’ambito delle politiche delle assunzioni di ciascun Comune (piani occupazionali triennali) sono valutate le condizioni per l’adeguamento delle risorse umane verso il raggiungimento del rapporto previsto dalla Legge Regionale n. 3/99.
4. Le modalità organizzative dei servizi serali/notturni e festivi dovranno essere oggetto di informazione preventiva alle OO.SS., effettuata dal coordinatore con le seguenti modalità:
a) predisposizione di un piano di lavoro elaborato sulla base della probabile ed ordinaria attività relativa ad un intero anno solare. Il piano dovrà essere elaborato di concerto con i comandanti dei singoli Comuni e deve evidenziare le modalità di utilizzo del personale;
b) verifica ed eventuale aggiornamento quadrimestrale del piano sopraccitato; qualsiasi modifica all’organizzazione delle attività associate deve essere preventivamente comunicata al gruppo di monitoraggio di seguito indicato.
Viene istituito un gruppo di monitoraggio dell’attività costituito da un rappresentante
delle OO.SS. , uno delle Amministrazioni ed il coordinatore dell’attività. Ad un anno
dall’inizio dell’attività stessa questo gruppo informerà sui risultati ottenuti.
5. L’impegno annuo del singolo operatore, comprensivo sia del lavoro per attività in convenzione quanto fuori convenzione, non può superare:
· n° 18 servizi festivi;
· n° 24 servizi serali/notturni;
Tali limiti possono essere eventualmente superati solo su disponibilità personale del dipendente. Nei limiti sopra definiti non rientra l’attività prestata in occasione di eventi naturali o calamitosi.
6. In caso di impossibilità a garantire in ognuno dei 6 Comuni il servizio di reperibilità, per la sostituzione dei colleghi qualora mancassero delle unità per formare le squadre, il servizio notturno e festivo verrà comunque garantito accorpando il personale presente nelle due pattuglie. Si formerà cioè una sola pattuglia. Le pattuglie sono composte da n. 1 Ufficiale e n. 2 Agenti.
7. Incentivi:
A) Al coordinatore responsabile viene riconosciuta la responsabilità della direzione del progetto all’interno della indennità di posizione riconosciutagli per il suo ruolo nell’organizzazione di appartenenza (San Giovanni in Persiceto). Sarà quantificata con lo stesso metodo applicato a tutte le altre posizioni di quel Comune.
B)
b1) Ai comandanti dei singoli
Comuni è riconosciuta un’indennità di responsabilità di cui all’art.17
lett. f del vigente CCNL, corrispondente all’indennità più
elevata riconosciuta nei
Comuni in convenzione, fatte salve le diverse condizioni applicate nei singoli
comuni.
b2) Ai comandanti che effettuano i servizi esterni viene riconosciuta una
quota individuale di premio di risultato, commisurata al numero di servizi resi
nell’attività convenzionata.
C)
Ai singoli agenti ed ufficiali vengono riconosciuti:
c1) premio collettivo di risultato individualmente
pari al massimo a lire 2.300.000. Tale premio sarà per tutti commisurato all’effettivo
grado di raggiungimento dei risultati e ai
servizi da ciascuno effettuati in forma associata, come segue - da 1 a 18 servizi £. 770.000; - da 19 a 36 servizi
£. 1.530.000; - da 37 servizi £. 2.300.000.
c2) quota d’incentivazione pari alla differenza tra la posizione economica
orizzontale spettante e quella immediatamente superiore finanziariamente pari a
lire 800.000. Tale premio viene erogato
agli addetti della polizia municipale dei Comuni in convenzione per il primo
anno di attuazione della stessa, salvo verifica per il secondo anno dell’effettivo
decollo del servizio per gli aspetti innovativi e di riorganizzazione. A
tal fine il coordinatore dell’attività:
· tiene un registro dei singoli servizi fatti in convenzione, della loro durata e degli operatori che vi hanno partecipato;
· predispone una metodologia per la valutazione della prestazione individuale e la concerta con le OO.SS..
La suddetta metodologia, dal secondo anno di attività, servirà per l’erogazione del premio collettivo di cui al punto c1).
c3) Indennità contrattuali:
· Indennità chilometrica come da contratto nel caso di utilizzo del proprio mezzo;
· Copertura assicurativa del mezzo personale come da contratto;
· Indennità per lavoro festivo, notturno e festivo notturno come da contratto;
· Indennità di disagio viene applicata nel momento in cui il dipendente è chiamato a svolgere i servizi notturni o festivi, così definiti:
FESTIVI da 1 a 15 servizi
SERVIZIO |
UFFICIALI |
AGENTI |
DIURNO |
£.
70.000 |
£. 60.000 |
SERALE |
£.
90.000 |
£.
80.000 |
NOTTURNO |
£.
110.000 |
£.100.000 |
SERALI/NOTTURNI (in giornate feriali) da 1 a 24 servizi
SERVIZIO |
UFFICIALI |
AGENTI |
SERALE |
£.
80.000 |
£.
70.000 |
NOTTURNO
|
£.
90.000 |
£.
80.000 |
Gli eventuali servizi volontariamente espletati superiori a 18 e a 24 saranno remunerati con la stessa indennità di disagio.
Per i servizi effettuati in giornata festiva (domenica) viene riconosciuto il riposo compensativo, come da CCNL.
Il personale beneficiario del presente accordo non partecipa alla distribuzione dei compensi per la produttività collettiva del proprio Ente se percepisce il massimo del premio collettivo di risultato di cui al precedente punto c1). Qualora non sia raggiunta la suddetta quota, il lavoratore percepirà la produttività collettiva con le modalità stabilite nel proprio Ente decurtata della somma percepita quale premio di risultato per il servizio associato.
Ai fini della corresponsione dell’indennità di disagio, per servizi serali si intendono quelli dalle ore 18:00 alle ore 24:00; per servizi notturni si intendono quelli dalle ore 00:00 alle ore 06:00.
Gli operatori che effettueranno il servizio notturno saranno considerati al lavoro nella giornata in cui termineranno il servizio stesso. Detti servizi dovranno essere organizzati avendo riguardo alle condizioni di sicurezza degli operatori impegnati.
Per i servizi serali svolti in convenzione si conviene l’erogazione del buono pasto pari all’importo mensa più alto praticato nei Comuni in associazione. Il pasto va commisurato al di fuori dell’orario di servizio durante una pausa indicata in 30 minuti. Il buono è utilizzabile soltanto in caso di espletamento del servizio ed è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante dello stesso.
Per la delegazione Per la parte sindacale
trattante di parte pubblica
Dott. Andrea BELLETTI R.S.U./S.U.L.P.M. Raffaele PRETI
D.ssa Raffaella GALLIANI S.U.L.P.M. Paolo MASSI
D.ssa Lucia PERNA F.P.-C.G.I.L. Giuliano SACCHI
F.P.S. C.I.S.L. Giuliano
SACCHI
(per delega di Valentino RESTANI)