CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE
ADERENTI ALLA F.I.C.E.I. Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione

Roma, 13 luglio 2000

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Campo di applicazione

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro di tutto il personale dipendente, con esclusione della categoria dei dirigenti, dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione di cui all'art. 36 della Legge 5 ottobre 1991, aderenti alla F.I.C.E.I. (Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione), qualificati Enti Pubblici Economici ed ai quali si applica la disciplina per regolamentare il rapporto di lavoro di natura privatistica.

ART. 2

Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché alla Legge 20.05.1970 n.300 (statuto dei lavoratori), in quanto applicabili.

ART. 3

Decorrenza e durata

Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica, salvo quanto previsto dall'art. 62 del presente contratto.

ART. 4

Procedure per il rinnovo del CCNL

Le proposte di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono presentate tre mesi prima della scadenza dello stesso.

Per evitare periodi di vacanza contrattuale le trattative tra le Parti dovranno essere avviate entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto o dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva, sarà corrisposta ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato relativo all'anno in cui ha avuto inizio la vacanza contrattuale, applicato sulla retribuzione base e sulla ex indennità di contingenza.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata relativa all'anno in cui ha avuto inizio la vacanza contrattuale.

Gli importi summenzionati saranno conguagliati sugli aumenti contrattuali.

 

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

ART. 5

Obiettivi e strumenti

Le parti concordano di definire un assetto di relazioni sindacali rispondenti ai principi indicati nel protocollo Governo-Parti Sociali del 23 luglio 1993.

Tale sistema nel riaffermare i diversi ruoli e responsabilità delle parti, si pone l'obiettivo di dare maggiore efficacia al sistema contrattuale, al fine di accrescere l'efficienza e la competitività degli Enti e dei Consorzi, in un contesto di sviluppo della professionalità dei lavoratori e del miglioramento della prestazione lavorativa.

Le parti individuano nei Consorzi ed Enti di Industrializzazione, il soggetto promotore e attuatore dell'insediamento d'impresa, e quindi strumento importante per sostenere l'economia, accrescere l'occupazione e il livello del servizio alle imprese.

Le parti concordano sulla necessità di un sistema di relazioni sindacali stabili, che si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative;

b) concertazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita dei reciproci orientamenti ed opinioni, nonché a riscontrare eventuali convergenze o divergenze sugli argomenti affrontati.

c) contrattazione, intendendosi con questa voce l'attività di negoziazione delle Parti su materie di competenza del rispettivo livello, finalizzata ad una definizione congiunta delle materie stesse.

ART. 6

Competenze contrattuali

Il sistema di relazioni sindacali si articola sul livello nazionale e sul livello aziendale, pertanto gli assetti contrattuali sono suddivisi tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione collettiva di livello aziendale (contrattazione di secondo livello), nell'ambito delle materie indicate dal presente contratto.

1. Contrattazione collettiva di livello nazionale

Il CCNL, insieme con le leggi vigenti,costituisce fonte di regolamentazione primaria disciplinando gli elementi del rapporto di lavoro.

Tra le competenze fondamentali del livello nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione di:

a) sistema delle relazioni sindacali e più in generale dei diritti sindacali;

b) sistema di classificazione e di inquadramento dei lavoratori e relativi minimi salariali;

c) criteri generali e metodologie riguardanti lo sviluppo professionale;

d) durata dell'orario di lavoro;

e) criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione;

f) materie della contrattazione aziendale con individuazione dei soggetti abilitati a negoziare;

g) procedure di rinnovo dei CCNL e degli accordi aziendali;

h) procedure riguardanti il rispetto degli ambiti negoziali, la gestione e l'interpretazione della normativa contrattuale;

i)aspetti relativi alla previdenza complementare.

2.Contrattazione collettiva di livello aziendale

In ciascun Ente o Consorzio, le Parti stipulano il contratto collettivo aziendale, nel rispetto della disciplina del presente CCNL.

La contrattazione aziendale ha come finalità l'obiettivo di realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento degli Enti e dei Consorzi di Industrializzazione, nella specificità territoriale, consentendo soluzioni più appropriate alle problematiche della gestione del lavoro.

In questo contesto vengono demandate alla contrattazione aziendale:

- le modalità operative relative ai sistemi di incentivazione;

- i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale;

- i piani di mobilità a carattere non temporaneo di lavoratori conseguente a processi di ristrutturazione aziendale, di acquisizione o scorporo dei servizi, comportante anche riconversione con formazione professionale, anche attraverso il trasferimento in società collegate, controllate o partecipate;

- l'articolazione dell'orario di lavoro;

- il diritto allo studio;

- l'ambiente, igiene e sicurezza del lavoro e politiche di prevenzione malattie ed infortuni;

- le pari opportunità;

- l'individuazione di nuovi profili;

- ogni altra materia indicata esplicitamente nel presente Contratto.

ART. 7

Informazione

Gli Enti e i Consorzi informano periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali, individuati dal presente contratto, sugli atti di valenza generale, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e la gestione complessiva delle risorse umane.

Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente Contratto preveda la concertazione ola concertazione o la contrattazione collettiva, l'informazione deve essere preventiva.

 

ART. 8

Concertazione

I soggetti sindacali, ricevuta l'informazione, in conformità dell'art.7, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione.

La concertazione oltre alle competenze negoziali proprie del CCNL, allo scopo di operare coerentemente con i principi relazionali indicati dall'art.5, nonché per valutare i processi di trasformazione e sviluppo degli Enti e Consorzi di Industrializzazione, deve porre in condizione i soggetti sindacali di acquisire un adeguato livello conoscitivo al fine di poter sviluppare un adeguato conoscitivo.

La concertazione si effettua in coerenza con la suddivisione degli assetti contrattuali previsti dal presente CCNL e verterà in particolare su:

a) concertazione a livello nazionale

- ordinamento degli Enti e Consorzi di Industrializzazione ed eventuali trasformazioni previste per legge;

- il ruolo e lo sviluppo dei Consorzi a livello nazionale e territoriale

b) concertazione a livello aziendale

- organizzazione del lavoro

- l'andamento economico e produttivo dell'Ente;

- lo sviluppo di iniziative societarie di rilievo per gli assetti occupazionali e l'organizzazione del lavoro;

- la classificazione del personale in relazione all'organizzazione ed agli obiettivi dell'Ente

- l'andamento dell'occupazione con riferimento a programmi operativi aventi concreta rilevanza per lo sviluppo occupazionale;

- verifica sull'utilizzo del lavoro straordinario (come previsto dall'art. 35)

- carichi di lavoro.

La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

 

ART. 9

Rappresentanze Sindacali nei luoghi di lavoro e composizione delle delegazioni

1.I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:

a) le rappresentanze sindacali unitarie, ove esistenti, ovvero, sino a loro costituzione, dalle rappresentanze sindacali aziendali;

b) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

2. Ai fini della contrattazione collettiva aziendale la delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da:

- dalle RSU, ove esistenti, ovvero, sino a loro costituzione, dalle rappresentanze sindacali aziendali eventualmente assistite dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.;

per i Consorzi ed Enti di sviluppo industriale è composta da:

- dal legale rappresentante dell'ente o suo delegato coadiuvato dal Direttore eventualmente assistito dalla FICEI firmataria del presente CCNL.

ART.10

Procedure di relazioni sindacali

1. Nel riaffermare la piena autonomia delle parti, al fine di rendere più efficace il sistema di relazioni sindacali, si concorda che i momenti di confronto in sede locale corrispondenti con : l'informazione, la concertazione e la contrattazione, si realizzano nei casi e con le modalità previste dal CCNL.

2.In relazione agli ambiti e modalità di contrattazione aziendale precedentemente individuate, le Parti convengono sull'attuazione delle seguenti procedure:

- gli accordi aziendali hanno durata quadriennale, essi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione;

- le richieste di rinnovo dei contratti collettivi aziendali debbono essere presentate 60 giorni prima della scadenza degli stessi, al fine di determinare un tempo utile per l'avvio del negoziato;

- le Parti si impegnano ad attivare la trattativa entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;

- durante il periodo in cui si svolge la contrattazione collettiva aziendale le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa, fatti salvi eventuali provvedimenti indifferibili derivanti da disposizioni di legge.

ART. 11

Rappresentanza Sindacale Unitaria ( RSU )

L'iniziativa per la costituzione della RSU è assunta dalle Organizzazioni Sindacali formalmente costituite ai sensi della normativa di legge nazionale per il settore privatistico.

Il numero massimo di componenti della RSU in ciascun Consorzio o Ente è di:

Le OOSS firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicando ai Consorzi ed Enti e per conoscenza alla FICEI i nominativi dei componenti della RSU eletti.

Nei casi di decadenza della RSU o comunque ove la RSU non sia ancora stata eletta, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle OOSS firmatarie del presente contratto, ove esistenti, in attesa della sua costituzione.

La RSU, eventualmente assistita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, gestisce i rapporti sindacali con i Consorzi o Enti ed assolve funzioni di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione di secondo livello.

 

ART. 12

Permessi sindacali

Permessi per la RSU

Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della RSU possono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1.30 ore per dipendente in forza presso i Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di fruizione.

Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.

I permessi della RSU assorbono quegli spettanti a norma dell'articolo 23 della legge 300/70.

La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dalla RSU ai Consorzi o Enti, con un preavviso di 48 ore, indicando il nominativo del beneficiario.

Permessi per i dirigenti sindacali

I lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali nazionali, regionali e territoriali delle OOSS stipulanti il presente CCNL, hanno diritto a permessi retribuiti, per la partecipazione alle riunioni degli organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale extra aziendale inerente al loro mandato sindacale, inclusa la partecipazione a congressi, convegni, corsi di formazione sindacale, per un monte ore annuo pari a 3 (tre) ore per dipendente in forza presso Consorzio o Ente al 30 dicembre dell'anno precedente a quello di fruizione.

Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza di ciascun anno, si considerano i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Questo monte ore annuo viene attribuito in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge 300/70 e viene ripartito in due distinti aggregati di ore di competenza rispettivamente del livello aziendale per 1/3 e nazionale per 2/3:

B. 1) Monte ore aziendale

I lavoratori che possono fruire di questo monte ore aziendale sono i componenti gli organismi direttivi delle Federazioni di categoria stipulanti il presente CCNL e delle Confederazioni Sindacali alle quali sono aderenti, individuati secondo i rispettivi statuti e comunicati nominativamente.

Il permesso deve essere espressamente richiesto dalle organizzazione dei lavoratori interessate, con un preavviso di quarantotto ore mediante lettera indirizzata al Consorzio o Ente.

B. 2) Monte ore nazionale

Questo monte ore viene utilizzato, su indicazione delle Segretarie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, secondo la seguente ripartizione:

ART. 13

Assemblee sindacali del personale

I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei Consorzi o Enti, fuori dell'orario di lavoro ovvero durante l'orario di lavoro: nei limiti orari definiti dalla applicazione della legge n. 300/1970 di 12 ore annue.

Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con ordine del giorno comunicato ai Consorzi o Enti.

Qualora alle assemblee partecipino dirigenti esterni delle OO.SS. stipulanti, i loro nominativi devono essere comunicati per iscritto ai Consorzi o Enti almeno 48 ore prima della riunione stessa.

ART. 14

Prerogative sindacali e diritti dei lavoratori

A. Trattenute dei contributi

Allo scopo di consentire ai lavoratori il versamento volontario dei propri contributi alle OOSS stipulanti il presente CCNL alle quali, i Consorzi o Enti effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili nella misura indicata dai sindacati nazionali in modo congiunto di anno in anno.

La trattenuta verrà effettuata o sospesa a richiesta del lavoratore interessato con decorrenza dal mese successivo alla data in cui consegna o revoca la delega in materia ai Consorzi o Enti.

Effettuata la trattenuta l'azienda rimetterà ad ogni sindacato mensilmente la somma di competenza.

Il Consorzio o Ente trasmetterà ad ogni singolo sindacato comunicazione mensile, relativamente al numero, nominativi, iscrizioni, revoche e cessazioni dal servizio dei lavoratori con delega relativa alle trattenute dei contributi sindacali.

B. Comunicati e stampa sindacale

Il Consorzio o Ente mette a disposizione, in luoghi accessibili a tutti, albi per l'affissione dei comunicati e delle pubblicazioni, relative a materia di interesse sindacale e del lavoro, di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori.

C. Locali per le RSU

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 27 della legge 300/70, il Consorzio o Ente mette a disposizione della RSU un locale idoneo per le proprie riunioni.

TITOLO III

RAPPORTO DI LAVORO

ART.15

Costituzione del rapporto di lavoro

L'assunzione del personale viene effettuata dagli Enti e dai Consorzi di Industrializzazione in conformità alle norme di legge e nel rispetto della disciplina del presente contratto.

 

ART.16

Assunzione del personale

1-L'assunzione di personale viene effettuata in forma scritta, la comunicazione al lavoratore/ice dovrà specificare:, la comunicazione al lavoratore/ice dovrà specificare:

- la data di inizio del rapporto di lavoro;

- la qualifica ed il livello al quale viene assegnato;

- il trattamento economico:

- tutte le altre eventuali condizioni concordate.

2 - Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dall'Ente o dal Consorzio nel rispetto delle normative vigenti.

3 - L'Ente o il Consorzio si avvalgono della facoltà di sottoporre l'aspirante all'assunzione a visita medica, da effettuarsi di norma a cura del medico competente di cui all'art.17 del D.L.vo n.626/1994, per l'accertamento della sua sana costituzione fisica e dell'idoneità specifica al lavoro a cui deve essere adibito.

4 - I requisiti e le modalità di assunzione sono di volta in volta stabiliti dall'Ente o dal Consorzio previa informazione alle Rappresentanze Sindacali, nel rispetto delle vigenti norme di legge ed in relazione alle specificità del posto da ricoprire.

 

ART.17

Periodo di prova

L'assunzione in servizio del lavoratore/ice avviene con un periodo di prova non superiore a:

- tre mesi per la categoria A;

- tre mesi per la categoria B;

- sei mesi per la categoria C;

- sei mesi per la categoria Q.

Trascorso il periodo di prova l'Ente comunica in forma scritta l'assunzione in servizio del dipendente.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, al lavoratore/ice spetta la retribuzione relativa alle giornate di servizio prestato, nonchè ai ratei di ferie, della tredicesima e quattordicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.

Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti per il computo dell'anzianità e del trattamento previdenziale.

ART.18

Assunzione a tempo parziale

L'assunzione a tempo parziale di personale dall'esterno, può avvenire ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in materia e nel rispetto delle modalità previste dal presente CCNL.

Si conviene che le percentuali dei contratti a tempo parziale che potranno essere stipulati non potranno superare il 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno in organico.

Per prestazione a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comunque non inferiore al 30% dell'orario previsto per i dipendenti a tempo pieno.

In presenza di particolari esigenze e/o condizioni, il rapporto a tempo parziale può essere innalzato nelle quantità orarie o ricondotto a tempo pieno, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art.9

Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie;

tempo parziale orizzontale, con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi;

tempo parziale verticale, con articolazioni delle prestazioni su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare, come media, la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).

Per eccezionali e temporanee esigenze degli Enti il personale a tempo parziale è tenuto ad effettuare lavoro supplementare nel limite del 10% del proprio orario complessivo nell'arco dell'anno.

Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, ivi compresi automatismi di anzianità ed ogni altra indennità a qualsiasi titolo erogata, viene determinato riproporzionando la retribuzione complessiva alla minore durata della prestazione lavorativa effettiva.

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quelle dei lavoratori/rici a tempo pieno, fatto salvo il trattamento economico ridotto in percentuale.

I dipendenti a tempo parziale verticale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro prestate nell'anno.

Nei casi di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa va va prevista a parità di condizioni la priorità di scelta dei lavoratori/rici già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni.

ART.19

Assunzioni a termine

1- Gli Enti ed i Consorzi di Industrializzazione possono porre un termine alla durata del contratto di lavoro, nel rispetto della specifica disciplina di cui alla legge 18 aprile 1962, n.230 e dell'art.8-bis della legge 25 marzo 1983, n.79, e delle norme del presente articolo.

2- Ai sensi dell'art.23 della legge n.56 del 28 febbraio 1987, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni indicate nel comma precedente, è consentita nei seguenti altri casi:

2.1 copertura delle necessità straordinarie derivanti dall'assunzione di nuovi servizi, limitatamente al periodo necessario per il perfezionamento del piano occupazionale e dell'espletamento delle procedure di assunzione;

2.2 sostituzione di personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare per motivi disciplinari;

2.3 sostituzione temporanea di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:

a) malattia ed infortunio a lunga durata;

b) maternità;

c) supplenza di lavoratori/rici in aspettativa chiamati a ricoprire funzioni pubbliche o cariche sindacali (art.31 legge 20 maggio 1970, n.300);

e) servizio militare di leva o richiamo alle armi;

f) personale in aspettativa.

Ai lavoratori/ici assunti con contratto a tempo determinato spetta il trattamento applicato ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Il numero massimo dei lavoratori/rici che possono essere assunti nel caso di cui al punto 2.1) è pari al:

10 % del numero dei lavoratori/rici impiegati a tempo indeterminato negli Enti o Consorzi, con arrotondamento alla cifra superiore fino a 30 dipendenti fino a 30 dipendenti;

6% del numero dei lavoratori/ici impiegati a tempo indeterminato negli Enti o Consorzi oltre i 30 dipendenti.


Art. 20

Contratto di fornitura di lavoro temporaneo

1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla L. n.196/97 può essere stipulato, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) della stessa legge, anche nelle seguenti ipotesi:

a) per consentire la temporaneo utilizzazione di professionalità non previste nell'ordinamento degli enti e consorzi, anche al fine di sperimentarne la necessità;

b) per la temporanea copertura di posti vacanti per un periodo massimo di 6 mesi, per un periodo massimo di 3 mesi, a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura;

c) per punte di attività o esigenze straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che comportino l'attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa farsi fronte con il personale in servizio;

d) per la realizzazione di iniziative definite o predeterminate nel tempo e che non possono essere attuate ricorrendo unicamente al personale in servizio,

e) per particolari fabbisogni connessi alle attività amministrative e tecniche inerenti alla sostituzione ed alla modifica del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di diversi sistemi di contabilità e/o di controllo di gestione;

f) per l'elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;

g) per specifiche assistenze nel campo della prevenzione, della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.

h) per particolari fabbisogni connessi all'attività progettuale dell'Ente.

2. Considerate le ridotte dimensioni numeriche dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, I prestatori di lavoro temporaneo impiegati nelle ipotesi individuate nel comma 1 non potranno superare per ciascun trimestre la media 1del 15%, la percentuale sarà del 20% nei casi previsti dal punto 1) comma c) del presente articolato dei dipendenti in servizio presso l'amministrazione con contratto a tempo indeterminato.

3. I profili di esiguo contenuto professionale per i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a) della Legge 196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono identificati in quelli ascritti alla categoria A del sistema di classificazione di cui al presente CCNL.

4. Si invia alle disposizioni della Legge 196/97 per gli aspetti non previsti dal presente articolo, in particolare per ciò che riguarda la forma e gli elementi del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, l'individuazione dei soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, le modalità della prestazione, il trattamento economico, la formazione professionale, gli obblighi dell'ente utilizzatore, i diritti sindacali, le norme previdenziali e le norme sanzionatorie.


Art. 21

Disciplina sperimentale del telelavoro

1. Gli Enti ed i Consorzi possono definire programmi per la sperimentazione del telelavoro al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. Detti programmi prevedono l'utilizzo del personale dipendente, ovvero di personale esterno all'Ente.

2. Le sperimentazioni, che hanno carattere sperimentale ,possono interessare solo le unità organizzative appositamente individuate dagli enti e i cui dirigenti abbiano ritenuto di poter aderire ai programmi, con preferenza, a parità di condizioni, per quelle situate nelle aree centrali delle città.

3. I dirigenti delle unità organizzative coinvolte autorizzano la partecipazione di alcuni dei dipendenti loro assegnati alle sperimentazioni previa individuazione di soluzioni organizzative che permettano la delocalizzazione e la desincronizzazione delle attività di competenza senza deterimento per i relativi rendimenti produttivi e previa identificazione di idonei indicatori che consentano una valutazione obiettiva di detti rendimenti.

4. La partecipazione dei dipendenti alle sperimentazioni è volontaria, temporanea, libera da forme di incentivazione e priva di conseguenze in ordine all'evoluzione dei loro rapporti professionali con l'ente. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.

Possono afferire alla sperimentazione tutte le attività di cui sia possibile la remotizzazione mediante soluzioni telematiche ed in particolare quelle impostate per progetti e obiettivi e quelle proceduralizzate.

5. Durante le sperimentazioni, i dipendenti coinvolti rendono le loro prestazioni professionali presso i centri di telelavoro appositamente predisposti dagli enti e consorzi o presso le loro abitazioni, previa definizione delle modalità di trasferimento delle informazioni, dei rendimenti produttivi attesi e delle soluzioni organizzative adottate.

6. Gli Enti e i Consorzi definiscono, di intesa con i dipendenti interessati, le modalità di integrazione delle prestazioni di telelavoro nel ciclo lavorativo dell'azienda, nonché il giorno o i giorni della settimana di rientro nella sede di lavoro originaria.

7. Le apparecchiature necessarie per la realizzazione delle sperimentazioni sono fornite dalle amministrazioni e concesse in comodato d'uso ai lavoratori che rendono la prestazione lavorativa dalla propria abitazione. Sono inoltre a carico delle amministrazioni: l'attivazione delle apparecchiature, le necessarie spese energetiche e gli ulteriori adempimenti necessari per il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Le interruzioni del circuito telematico o eventuali fermi macchina dovuti a guasti o a cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori saranno considerate a carico dell'ente.

8. Le condizioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di analisi, valutazione ed eventuale correzione da parte dei dirigenti delle unità organizzative durante tutto il periodo di sperimentazione, e possono essere modificate o revocate in ogni momento.

9. Le parti convengono sin d'ora che ove il regolamento previsto dall'art. 4, comma 3, della L. 191/98 contenesse disposizioni incompatibili con la disciplina del presente articolo si incontreranno entro 30 giorni dalla sua emanazione per concordare le opportune modifiche.

 

TITOLO IV

CLASSIFICAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

Art. 22

Classificazione del personale

La gestione del personale è improntata a principi di flessibilità, efficienza e qualità dei servizi ed è funzionale alla crescita e allo sviluppo professionale del personale.

     

  1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie (come da prospetto di seguito riportato) denominate A, B, C e Q.
  2. CATEGORIA

    POSIZIONE ECONOMICA

    A

    A1

    A2

     

    B

    B1

    B2

    B3

    C

    C1

    C2

     

    Q

    Q1

    Q2

     

     

  3. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'articolo 24 e descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
  4.  

  5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria. Nell'articolo 24 sono riportati, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.
  6.  

  7. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'articolo 24, ovvero aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni e dei profili indicati a titolo esemplificativo nell'articolo 24.

 

Art. 23

Criteri di classificazione

L'inquadramento di ciascun lavoratore avviene identificando prima la categoria di coerenza e successivamente la posizione economica relativa alla complessità del ruolo da esercitare.

L'attribuzione del personale ad una determinata categoria si definisce attraverso l'analisi della mansione svolta, mediante l'identificazione della presenza e del grado di importanza dei seguenti fattori:

- conoscenze teoriche e pratiche
- ampiezza e complessità del ruolo
- livello di standardizzazione o autonomia
- responsabilità e finalità;
- gestione delle informazioni
- rilevanza per i risultati economici dell'ente.

L'attribuzione della posizione economica avviene in funzione della complessità del ruolo richiesto, della dimensione e degli ambiti operativi delle attività, della polifunzionalità da esercitare e del grado di maturazione professionale conseguito.

Art. 24

Declaratorie di categoria e posizione economica

Categoria "A"

Appartengono a questa categoria i lavoratori che: 

Esemplificazione dei profili:

Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili:

operaio generico, custode, autista, commesso operaio qualificato, addetto all'archivio, operatori CED,

Posizione economica A1

Vi appartiene il personale che svolge attività esecutive semplici, compiti ausiliari e/o attività di attesa e custodia.

Posizione economica A2

Vi appartiene il personale qualificato che, attraverso esperienza e addestramento professionale, ha raggiunto rilevanti conoscenze e competenze relative alla mansione esercitata.

 

Categoria "B"

Appartengono a questa categoria i lavoratori che:

Esemplificazione dei profili:

Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili:

operatore specializzato, geometra, ragioniere, istruttore amministrativo.

Posizione economica B1

Vi appartiene il personale specializzato con compiti di coordinamento operativo di altro personale, a cui è anche richiesta responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi-amministrativi.

Posizione economica B2

Vi appartiene il personale che svolge attività di elevato contenuto professionale di coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori e/o attività ad alto contenuto specialistico, che richiedono l'ausilio di tecnologie avanzate.

Posizione economica B3

Vi appartiene il personale che, in possesso delle capacità del livello inferiore, le esercita in enti con esigenze di elevata complessità gestionale.

Categoria "C"

Appartengono a questa categoria i lavoratori che:

 

Esemplificazione dei profili:

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: ingegnere, architetto, specialista in attività amministrative e contabili, amministratore di sistemi informatici, avvocato.

Posizione economica C1

Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative importanti e/o che svolge funzioni professionali specialistiche.

Posizione economica C2

Vi appartiene personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative , di elevata variabilità, di notevole complessità ed importanza in relazione agli obiettivi dei Consorzi ed Enti, o che svolge funzioni professionali di elevata responsabilità.

 

Categoria "Q"

Area quadri

L'area quadri ricomprende il personale, in possesso di requisiti previsti per la categoria C, quando preposto in funzioni di direzione di unità organizzative a carattere complesso con elevato grado di autonomia decisionale o esercita nella specialità professionale competenze di alta professionalità.

I quadri sono titolari di posizioni organizzative di importanza strategica ai fini dell'attuazione degli obiettivi dei Consorzi e degli Enti e sono responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, ottimizzazione e integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative.

Posizione economica Q1

Vi appartiene il personale che svolge funzioni di coordinamento, controllo e integrazione di più settori diversificati con ampio grado di discrezionalità e decisionalità con dipendenza funzionale diretta dalla Dirigenza, le funzioni sono strettamente e direttamente connesse agli obiettivi e sono della massima importanza per i risultati dei Consorzi ed Enti.

Posizione economica Q2

Vi appartiene il personale che, in possesso delle caratteristiche professionali del parametro Q1, abbia maturato una consolidata e specifica esperienza e la esercita in ambienti e contesti che richiedano funzioni professionali e scientifiche di grande complessità di strutture tecnico-organizzative, elevata variabilità e particolare importanza e strategicità in relazione ai fini dei Consorzi ed Enti.

Art. 25

Norme per area quadri

In relazione alle funzioni direttive espletate ed al livello di responsabilità proprio del personale inquadrato nell'area quadri, questi rispondono funzionalmente alla direzione. Si convengono pertanto norme specifiche applicabili ai lavoratori ricompresi in quest'area.

A) Orario di lavoro

Dal momento che le attività di direzione esercitate non consentono una prefissione dei parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, visto il R.D.L. 15-3-23, n. 692. i quadri non sono soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro ed alla conseguente disciplina sulla limitazione del lavoro straordinario.

Le maggiori prestazioni effettivamente svolte, anche in giornate festive e/o in orari particolari, sono compensate dalla particolare indennità di funzione, finalizzata in modo esplicito anche a tale titolo.

B) Responsabilità civile

Ai sensi dell'art. 5 legge n.190/85 l'Azienda provvede a garantire, attraverso apposita polizza assicurativa, il personale interessato dal rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave del lavoratore.

C) Indennità di funzione

In relazione alle funzioni esercitate, ai lavoratori quadri viene attribuita una specifica indennità di funzione quadri prevista nel trattamento retributivo, corrisposta per tutte le mensilità e utile ai fini del TFR.

Detta indennità assorbe ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa all'esercizio del ruolo di quadri.

Art. 26

Sviluppo e mobilità orizzontale del personale

Le Parti convengono sulla necessità di valorizzare le capacità professionali del personale, promuovendone lo sviluppo, in linea con le esigenze organizzative di efficienza e produttività dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione, di qualità del servizio nonché dell'evoluzione delle tecnologie.

A tal fine alla mobilità del personale, che consente di realizzare un oggettivo arricchimento delle esperienze, l'intercambiabilità delle mansioni, la polivalenza dei propri compiti, l'acquisizione di competenze nell'ambito di diverse posizioni organizzative, la messa a frutto delle proprie potenzialità, si riconosce valore specifico in relazione anche allo sviluppo delle carriere, in quanto arricchisce ciascuna professionalità con caratteristiche diverse e superiori.

In relazione alla mobilità orizzontale, le mansioni ricomprese in una medesima categoria sono intercambiabili e quindi esigibili e, pertanto, il personale può essere adibito allo svolgimento di tutte o parte delle mansioni rientranti nella categoria di appartenenza.

E' in funzione del progressivo arricchimento delle mansioni assegnate, della polivalenza acquisita, della superiore complessità dei compiti esercitati, della maggiore affidabilità dimostrata, della valutazione del merito, delle capacità e, quindi, del più elevato livello di maturazione professionale conseguito, che i Consorzi e gli Enti attribuiscono selettivamente, in termini individuali, l'inquadramento alla posizione economica superiore nell'ambito della stessa categoria.


Art. 27

Sviluppo professionale

Le Parti convengono che lo sviluppo professionale e il conseguente miglioramento delle carriere, in linea da un lato con le esigenze organizzative, tecnologiche e funzionali dei Consorzi ed Enti, e dall'altro, con le capacità e le potenzialità dei lavoratori interessati, costituisce un incremento di valore per gli stessi e del livello di motivazione operativa del personale.

I passaggi alla categoria superiore vengono effettuati, pertanto, dai Consorzi ed Enti in relazione alle loro esigenze, con riferimento ai requisiti della posizione di lavoro superiore, previa valutazione, delle attitudini e delle potenzialità dei lavoratori interessati, sulla base del progressivo e oggettivo arricchimento delle capacità professionali e delle conoscenze da questi acquisite tramite esperienza di lavoro, partecipazione ad attività formative, intercambiabilità delle mansioni, mobilità nell'ambito di diverse posizioni organizzative, impegno e qualità delle prestazioni e risultati conseguiti.

I lavoratori possono comunicare ai Consorzi ed Enti la propria disponibilità a mutare attività o posizione lavorativa per acquisire un maggior arricchimento professionale.

I Consorzi e gli Enti prendono in considerazione tali segnalazioni, ricorrendone i presupposti, nell'ambito delle proprie valutazioni in materia di sviluppo professionale.

Art. 28

Norma di primo inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione

     

  1. Il personale in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL è inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo sistema di classificazione con l'attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondente al profilo professionale, alle mansioni effettivamente svolte ed alla retribuzione individuale secondo le prescrizioni della successiva tabella A.
  2. I lavoratori degli ex livelli 3 e 4 di cui all'art. 32 del precedente Contratto di Lavoro, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 24 Posizione Economica Q1, vengono inquadrati al livello Q1 della categoria Quadri, ovvero al livello economico C2 della categoria C nel caso di mancanza dei requisiti professionali sopracitati, trasformando in assegno ad personam non riassorbibile l'importo di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomilalire) annui se precedentemente in godimento.

Considerato che il presente CCNL definisce compiutamente la disciplina dei quadri dei Consorzi completando la collocazione giuridica degli stessi anche per quanto riguarda la disciplina dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti provenienti dagli ex 3° e 4° livello, qualora intendano mantenere la normativa del restante personale dipendente conglobando a titolo di retribuzione individuale l'indennità di cui all'art. 32 del precedente CCNL esprimono entro 90 giorni diritto di opzione per la loro collocazione definitiva in categoria C, posizione economica C2.

La presente norma ha carattere di eccezionalità e può essere utilizzata solo in sede di primo inquadramento e nei termini sopra citati.

 

"TABELLA A"

CORRISPONDENZA PER IL PRIMO INSERIMENTO

NELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE

 

Precedente qualifica e livello

Categoria

Posizione economica

Operai e ausiliari

ex livello 1 e 2

ex livello 3 e 4

ex livello 5

 

A

A

B

 

A1

A2

B1

Impiegati e tecnici

ex livello 1 e 2

ex livello 3 e 4

ex livello 5 e 6

 

A

B

B

 

A2

B1

B2

Direttivi e Quadri

ex livello 1 e 2

ex livello 3 e 4

 

C

Q

 

C1

Q1 *

*Salvo diverso inquadramento ai sensi del punto due del presente articolo.

Art. 29

Attribuzione temporanea di mansioni superiori

Il personale può essere temporaneamente adibito a svolgere mansioni rientranti in categoria diversa da quelle di appartenenza, qualora ricorrono le seguenti ipotesi:

  1. necessità di sostituire un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto;
  2. esigenze organizzative e tecniche.

Nelle ipotesi summenzionate, l'assegnazione allo svolgimento di mansioni rientranti in categoria diversa non determina il passaggio del dipendente nell'inquadramento superiore.

Al personale che in base a preciso mandato, assegnato in forma esplicita, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, viene richiesto di svolgere mansioni previste per una categoria superiore rispetto a quella di appartenenza, con esplicitazione del periodo di incarico, della causa che lo ha reso necessario e del livello superiore, viene riconosciuto, a norma dell'art. 13 legge 300/70, per il periodo corrispondente, il diritto alla retribuzione propria di quella categoria.

Qualora l'assegnazione alla categoria superiore si protrae per più di 3 mesi continuativi, l'assegnazione diviene definitiva.

Nel caso in cui gli incarichi a mansioni di categoria superiore non siano a carattere continuativo i periodi per il computo relativo al diritto all'assegnazione all'inquadramento superiore diventa di 200 giorni di effettivo lavoro computati nell'arco dell'anno solare.

Art. 30

Formazione

In considerazione della continua evoluzione tecnologica e della necessaria crescita delle relative conoscenze, i Consorzi o Enti promuovono le necessarie attività di formazione per i lavoratori al fine di favorire l'aggiornamento, lo sviluppo e la trasformazione delle singole professionalità.

Le iniziative di formazione sono programmate in relazione alle specifiche esigenze dei Consorzi o Enti volte a favorire maggior capacità professionale da parte dei lavoratori.

Le attività di formazione sono volte ad assicurare con continuità:

Il costo di tali corsi è interamente a carico dei Consorzi o Enti.

Art. 31

Diritto allo studio

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

Detti lavoratori potranno richiedere di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, semprechè il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per almeno un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso.

Il numero dei lavoratori, che potrà fruire di permessi contemporaneamente, è equivalente a 1 sino a 15 e 2 (due) nei Consorzi o Enti fino a 50 dipendenti, mentre non può superare il 3% del totale della forza occupata nei Consorzi o Enti di maggiori dimensioni.

I lavoratori studenti sono tenuti a presentare la documentazione necessaria attestante la frequenza ad uno dei corsi di cui al primo comma ovvero l'effettuazione dell'esame.

I lavoratori studenti universitari hanno diritto a un giorni di permesso retribuito in relazione a ciascuno esame sostenuto.

Si considerano lavoratori studenti, e pertanto legittimati ad esercitare i diritti di cui al presente articolo, coloro che risultino validamente iscritti ad uno dei corsi di studio menzionati, per il periodo della durata legale prevista per il corso stesso.

I Consorzi o Enti possono attribuire a richiesta degli interessati, permessi ed aspettative non retribuite, anche di lungo periodo, per consentire momenti di sviluppo culturale e professionale attraverso periodi di alternanza di studio e lavoro e consentendo così la partecipazione di lavoratori interessati a corsi di studio, master, stages, ecc..

 

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO

PREMESSA

 

Organizzazione del lavoro

In relazione alla peculiarità dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione, l'organizzazione del lavoro, nel settore, deve caratterizzarsi in direzione di un costante orientamento alla soddisfazione dell'utenza.

In questo contesto le parti convengono sull'obiettivo di migliorare l'organizzazione del lavoro attraverso l'ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione professionale dei lavoratori, nonché attraverso una adeguata combinazione tra dotazione organica necessaria a coprire le esigenze di servizio, la definizione degli orari e la loro distribuzione e l'uso appropriato delle forme integrative di servizio.

Le parti convengono nella necessità di attivare specifici momenti di concertazione ai sensi dell'art. 8 del presente CCNL finalizzate alla sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e riferite all'insieme della struttura o sezioni di essa.

 

ART. 32

Orario di lavoro

La durata massima dell'orario di lavoro è fissata dalle norme di legge. La durata dell'orario normale di lavoro contrattuale è pari a 36 ore medie settimanali.

La media oraria di 36 ore settimanali, può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità , fermo restando che la prestazione lavorativa deve essere svolta in un arco massimo temporale di norma di 10 ore giornaliere.

In relazione alla specificità dei Consorzi e degli Enti di Industrializzazione e alla vasta articolazione dei loro interventi, si individuano le seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio:

1. ORARIO STANDARD

E' quello effettuato con 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 5 giorni con intervallo.

2. ORARIO SU NASTRO LAVORATIVO

Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo , quello che prevede la prestazione settimanale effettuata alternando giornate con orari continuativi, con giornate con intervallo, in un arco temporale giornaliero non superiore alle 10 ore.

3. ORARIO IN TURNO

Si considera lavoro in turno, quello prestato in modo programmato, ciclico e avvicendato nell'ambito dei giorni in cui si articola l'espletamento del servizio, ivi incluso le domeniche e i giorni festivi.

Quando l'orario di lavoro si articola su almeno 18 ore e tre turni di lavoro, l'orario di lavoro settimanale è di 35 ore.

4. ORARI PER FAVORIRE LO SVILUPPO FORMATIVO

In sede di concertazione aziendale le parti potranno prevedere ulteriori e particolari articolazioni dell'orario di lavoro da utilizzare per garantire particolari percorsi formativi individuati dai programmi annuali.

Art. 33

Rilevazione dell'orario

     

  1. Il rispetto all'orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante forme di controllo obiettive e di tipo automatizzato.
  2.  

  3. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione di attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.

ART. 34

Ritardi

     

  1. Ritardo sull'orario di ingresso al lavoro, nei limiti dei 30 minuti, comporta l'obbligo del recupero entro la settimana successiva a quella in cui si è verificato il ritardo stesso.
  2. In caso di mancato recupero per fatto dipendente dal lavoratore si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari.
  3. A livello locale vengono definiti i limiti entro i quali la reiterazione del ritardo può dar luogo a sanzione disciplinare.

 

ART. 35

Lavoro supplementare e straordinario

Il lavoro straordinario può essere effettuato quando ricorrano particolari esigenze dell'azienda indifferibili e di durata temporanea.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme del presente contratto, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, entro il limite di 200 ore annue individuali e in base alle disposizioni impartite dai Consorzi e dagli Enti.

I Consorzi e gli Enti comunicheranno semestralmente alle Rappresentanze Sindacali i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontreranno per le opportune congiunte valutazioni.

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali. Le ore effettuate oltre le 36 e fino a 40 settimanali sono considerate lavoro supplementare e retribuite con la maggiorazione del 10%.

Ogni ora di lavoro straordinario viene compensato con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione oraria complessiva:

- diurno feriale del 25%
- notturno feriale o diurno festivo del 45%
- notturno festivo del 55%

Le parti convengono - al fine di consentire al lavoratore di fruire della retribuzione ovvero del permesso compensativo, per le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario l'orario di riferimento - di prevedere la possibile istituzione di un conto ore individuale per ciascun lavoratore.

Nel conto ore confluiranno le ore di prestazioni supplementari e straordinarie e saranno utilizzate entro 180 giorni dalla avvenuta prestazione nella misura massima di 70 ore/anno.

Le ore accantonate potranno essere richieste in retribuzione ovvero come permesso per necessità personali o familiari .

L'utilizzo come riposo compensativo, con riferimento all'organizzazione degli uffici sarà ammesso alla fruizione in accordo con il Direttore Responsabile del personale dell'Ente.

Il numero di ore accumulate e destinate a successiva fruizione potrà essere evidenziato mensilmente sulla busta paga.

In riferimento alle ore accantonate per successivo recupero le maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

ART. 36

Riposo settimanale e lavoro festivo

Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno normalmente coincidente con la domenica comunque non rinunciabile ne monetizzabile.

Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro, fermo restando il diritto alla corresponsione della indennità festiva pari a:

- lavoro diurno festivo 30%;

- lavoro notturno festivo 50%;

della retribuzione oraria complessiva.

ART. 37  

Lavoro notturno

Si considera notturno il lavoro prestato dal dipendente tra le ore 22 di sera e le ore 6 del mattino seguente.

Il lavoro notturno è retribuito con la maggiorazione del 13% della retribuzione oraria complessiva.

Le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili; la maggiore assorbe la minore.

ART. 38

Lavoro in turni avvicendati

I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti:

Ai lavoratori in turno, relativamente alle prestazioni effettuate secondo lo schema della propria turnazione, si applicano le seguenti indennità giornaliere a prestazione effettiva:

- Per le prestazioni in turno sia di tipo A o B effettuate in orario diurno, una indennità pari al 5% della retribuzione oraria complessiva.

Per le prestazioni in turno di tipo B effettuate in orario notturno, si somma limitatamente alle ore di cui all'art. 37, l'indennità aggiuntiva (5% + 13%)

Dette indennità hanno le seguenti caratteristiche:

- sono onnicomprensive e compensano ogni altra indennità legata al disagio;

- sono cumulabili con le maggiorazioni previste dagli istituti contrattuali del lavoro notturno, festivo e delle prestazioni straordinarie.

Nei casi di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da parte di lavoratori non addetti a tali turni, le indennità di cui sopra vengono corrisposte secondo la stessa modalità a prestazione effettiva.

Le parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le esigenze del servizio, la copertura del turno per mancata cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le due ore e con corrispondente entrata in turno anticipata del turnista subentrante.

ART. 39

Reperibilità

I Consorzi e gli Enti di Industrializzazione che hanno la necessità di garantire la funzionalità dei servizi, nonchè la sicurezza degli impianti e delle attrezzature, non presidiati ventiquattro ore, possono prevedere turni di reperibilità.

Le modalità attuative del servizio di reperibilità vengono definite, nell'ambito della concertazione, a livello decentrato tra Consorzi ed Enti e Rappresentanze Sindacali con particolare riferimento ai seguenti principi e criteri:

Il servizio di reperibilità viene compensato secondo le seguenti indennità fisse giornaliere in relazione alle rispettive fasce orarie di disponibilità:

Le effettive prestazioni di lavoro, effettuate su chiamata, nel corso del servizio di reperibilità, sono comunque regolarmente retribuite secondo le norme relative al lavoro ordinario.

Le modalità di chiamata, i tempi di intervento, la tolleranza entro la quale scatta una penale di assorbimento dell'indennità, qualora si eccedano i limiti previsti, sono definiti a livello di contrattazione aziendale.

ART. 40

Utilizzo del mezzo proprio

Nell'ambito della contrattazione decentrata viene disciplinato con riferimento alle tariffe d'uso l'utilizzo da parte del lavoratore del proprio veicolo in orario di lavoro ai fini dell'espletamento delle mansioni assegnate.

TITOLO VI

GIORNI FESTIVI, FERIE E ASSENZE A VARIO TITOLO

ART. 41

Giorni festivi

Ai giorni festivi previsti dalla legge(*)  si aggiunge la festa del Santo Patrono del Comune di ubicazione del Consorzio o Ente.

In occasione delle suddette festività, i lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo e alla normale retribuzione.

In caso di festività infrasettimanale lavorata al lavoratore interessato spetta, oltre alla normale giornata di retribuzione, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, sostituibile da una giornata di recupero, fermo restando la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all'art. 36 del presente C.C.N.L. 

In luogo delle festività soppresse, vengono riconosciuti ulteriori sei giorni di riposi compensativi, fruibili anche cumulativamente alle ferie, di intesa con la direzione del Consorzio o Ente.

___________________
(*) Per effetto degli artt. 1 e 2 della Legge 27.5.49, n. 260, dell'art. 1 della Legge 5.3.77, n. 54 e dell'art. 1 del DPR n. 792 del 28.12.85, sono da considerarsi festivi i seguenti giorni oltre alle domeniche:

ART. 42

Ferie

Nel corso di ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito

Il periodo di ferie annuale è pari a 30 giorni lavorativi, nel caso di settimana lavorativa su 6 giorni, o di 26 nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni. Per i dipendenti con altra ripartizione dell'orario settimanale, il periodo di ferie viene riproporzionato coerentemente.

Le domeniche e le festività infrasettimanali non sono computabili come giorni di ferie.

Le ferie sono irrinunciabili e la loro fruizione deve aver luogo nel corso dell'anno solare. Se per eccezionali esigenze di servizio il dipendente non può fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.

La frazione di mese superiore a 15 giorni viene calcolata come mese intero.

Il periodo di ferie è assegnato dall'azienda con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre dell'anno a seguito di a seguito di comunicazione alle RSU e assicurando a ciascun lavoratore un periodo continuativo nella stagione estiva non inferiore a 2 settimane di ferie.

Il ricovero ospedaliero o la malattia che comporta inabilità lavorativa debitamente certificata, per un periodo superiore a tre giorni, incorsi durante il periodo di ferie, ne sospendono il decorso. Il lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione.

ART. 43

Assenze

Durante l'orario di lavoro, il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato della direzione del Consorzio o Ente.

Il lavoratore è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, ad avvertire il Consorzio o Ente nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, entro un'ora dall'inizio del proprio orario di lavoro e a giustificarla al più tardi entro il mattino successivo; il tutto salvo il caso di comprovata forza maggiore.

Il lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal lavoro è soggetto a procedimento disciplinare.

_______________________________________________________________________

ART. 44

Permessi

Il lavoratore può usufruire, per giustificati motivi personali o familiari, di permessi retribuiti per assentarsi dal posto di lavoro.

Gli stessi non possono superare le /2024 ore complessive nell'arco dell'anno.

Il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate. In caso contrario la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

Inoltre il dipendente può usufruire dei seguenti permessi:

Per permessi relativi al diritto allo studio valgono le norme riportate nell'articolo 31 del presente contratto.

 

ART. 45

Malattia

Certificazione malattia

In caso di malattia, il lavoratore è tenuto a produrre il prima possibile, e comunque non oltre il secondo giorno, certificato medico attestante l'inidoneità al servizio. Per produzione del certificato s'intende il recapito dello stesso o la spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Analogamente deve essere giustificata l'eventuale prosecuzione dello stato di idoneità al servizio. In tale ipotesi il certificato medico deve pervenire, secondo le modalità del comma precedente, entro il primosecondo giorno dalla scadenza del certificato precedente.

Il lavoratore che non ottempera all'obbligo previsto al presente articolo, è suscettibile di applicazione del procedimento disciplinare , dovendosi ritenere la sua assenza ingiustificata.

Accertamenti del datore di lavoro

Nel rispetto della normativa vigente, l'impresa ha facoltà di verificare l'esistenza della malattia e controllarne il decorso tramite le strutture pubbliche preposte.

Il dipendente assente è tenuto, fin dal primo giorno di assenza, a farsi trovare nel domicilio comunicato per il suddetto controllo, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, salva diverse disposizioni e normative generali..

C. Infortunio sul lavoro e malattia professionale

 

Qualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a completa guarigione clinica o alla stabilizzazione, accertate dall'INAIL.

.

In caso di infortunio sul lavoro, la certificazione deve essere prodotta entro il primo giorno e comunque entro le 24 ore dall'evento.

L'Azienda anticiperà l'intero trattamento economico previsto dall'INAIL, osservando per i rimborsi le procedure disposte dall'INAIL.

In caso di infortunio attribuibile alla responsabilità di terzi, l'Azienda può surrogarsi nei diritti dell'infortunato fino alla concorrenza della somma erogata.

D. Malattia e infortunio extra professionale

Il lavoratore, che ha superato il periodo di prova, ha diritto, in caso di assenza per malattia o infortunio, alla conservazione del posto per un periodo di:

Per la maturazione del periodo di comporto, vengono sommate tutte le assenze per malattia verificatesi negli ultimi tre anni precedenti l'ultima manifestazione morbosa.

Nei casi di patologie particolarmente gravi quali (emodialisi, chemioterapia, etc.) che comportino ricoveri ospedalieri, anche in day hospital, per la somministrazione di terapie salvavita, i giorni necessari, sino ad un limite di 180 giorni, sono eccedenti al periodo di coporto previsto dal comma precedente

In relazione alla gravità della malattia il Consorzio può concedere, allo scadere del termine per la conservazione del posto di lavoro, indipendentemente dal periodo di comporto, un'aspettativa non retribuita della durata massima di mesi 6, periodo elevabile a 12 mesi per i lavoratori affetti da malattie gravissime quali ad esempio oncologiche, sclerosi, ictus, coma o per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by pass coronarico.

Una volta decorso il periodo durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, nonché l'eventuale periodo di aspettativa di cui al comma precedente laddove concesso, il rapporto di lavoro si risolve di diritto e il Consorzio o l'Ente ne dà comunicazione scritta all'interessato. Il dipendente conserva il diritto al trattamento di fine rapporto ed alla indennità sostitutiva del preavviso.

Il periodo di assenza per malattia viene computato come servizio a tutti gli effetti, ad esclusione dell'eventuale ulteriore periodo di aspettativa.

La fruibilità delle cure termali è disciplinata dalla legislazione vigente ( Legge 30/12/91 n. 412, DM 12/08/92 e DM 15/12/94).

 

 

 

 

ART. 46

Maternità e puerperio

I Consorzi e gli Enti sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, durante lo stato di gravidanza e puerperio ed, in particolare, a quanto stabilito dalla Legge 30 dicembre 1971, n.1204 e successive integrazioni e modificazioni, nonchè delle norme discendenti dalle pronunce giurisdizionali in merito.

Durante il periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice è corrisposto l'intero trattamento economico.

Il trattamento economico spettante nei periodi di astensione facoltativa è il seguente:

- fino ad un anno di vita del bambino, 100 100% della retribuzione per il primo mese, 8080% per il secondo mese% per il 2° mese, 30% nei restanti quattro mesi;quattro Commento Dott. Ponzano: RIDURRE)

- per malattia del bambino debitamente certificata fino a tre anni di età: 100% per il primo mese, 80% per il secondo mese, conservazione del posto per ulteriori periodi(conservazione del posto per ulteriori periodi.) ?.

- in caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo anteparto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.

 

ART. 47

Servizio militare

Il lavoratore chiamato alle armi per assolvere gli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro con decorrenza dell'anzianità.

Questi è tenuto a riprendere il servizio entro 30 giorni dal collocamento in congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa del congedo. In caso contrario è considerato dimissionario.

Analogamente avviene nell'ipotesi di richiamo alle armi.

Ai lavoratori richiamati alle armi, viene applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.

ART. 48

Aspettativa

Ogni lavoratore può richiedere, per giustificati motivi personali o di famiglia, un periodo di aspettativa che non può essere superiore a 12 mesi, senza alcuna corresponsione di trattamento economico e contributivo né decorrenza di anzianità.

I Consorzi e gli Enti possono concederla qualora la ritengano compatibile con le esigenze del servizio.

Il lavoratore può richiedere che l'aspettativa cessi prima del termine stabilito.

Sono dovute, a termini di disposizioni di legge, se richieste dal lavoratore, aspettative per chi è chiamato a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, con decorrenza di anzianità a tutti gli effetti.

 

 

ART. 49

Mobilità e stage tra lavoratori appartenenti

a diversi Consorzi ed Enti

1)Nell'ambito delle normative nazionali e regionali che regolano gli statuti dei Consorzi e lo stato giuridico del personale, le parti favoriscono, gli scambi di lavoratori tra Consorzi sia per l'accrescimento delle conoscenze professionali legate all'attività dei Consorzi stessi, sia per l'eventuale definitivo trasferimento di lavoratori tra Consorzi diversi.

2) Le parti favoriscono l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nei casi di mobilità e crisi occupazionale tra enti, fermo restando quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Le determinazioni conseguenti all'eventuale attuazione del presente articolo sono riservate alla volontà dei Consorzi coinvolti.

 

 

TITOLO VII

PREVENZIONE, AMBIENTE E SICUREZZA

 

ART. 50

Prevenzione e protezione

 

 

ART. 51 (INUTILE)

Rappresentanti per la sicurezza (RLS)

Con riferimento al Decreto Legislativo 19.9.94 n.626 in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro si conviene quanto segue relativamente ai Rappresentanti per la Sicurezza (RLS)

a) Numero

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene definito come segue:

Consorzi ed Enti fino a 50 dipendenti: 1

Consorzi ed Enti da 51 a 500 dipendenti: 3

Oltre 6

La durata dell'incarico dei rappresentanti di cui sopra è di tre anni.

Consorzi ed Enti oltre i 500dipendenti: 6 NON

ESISTONO

b) Permessi retribuiti

Modalità di designazione o elezione

Il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno.

L'elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e dalle RSU e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.

Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in forza al Consorzio o all'Ente alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nel Consorzio o nell'Ente.

In caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo dei non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

 

Per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 19 D.L.vo numero 626/94 al rappresentante per la sicurezza spettano:

Nei Consorzi o Enti che occupano fino a 10 dipendenti permessi retribuiti pari a 12 ore annue;

Nei Consorzi o Enti che occupano da 11 a 30 dipendenti: permessi retribuiti pari 24 ore annue;

Nei Consorzi o Enti che occupano oltre 30 dipendenti: permessi retribuiti pari a 30 ore annue.

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 19 citato, lette b), c) d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.

c) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto alla formazione prevista dall'articolo 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo numero 626 del 1994.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi in ragione non inferiore a numero 10 ore lavorative.

Salvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali, spetta ai Consorzi o Enti definire i programmi formativi per i rappresentanti della sicurezza.

Per quanto non previsto dal presente articolo ed in particolare in riferimento alle modalità di elezione del rappresentante alla sicurezza, alle sue attribuzioni nonché ai necessari dispositivi di sicurezza i Consorzi e gli Enti di Sviluppo Industriale firmatari del presente contratto applicano le disposizioni di legge sulla sicurezza definiti dalla legge n. 626/1994 e seguenti.

 

ART. 51

Dispositivi di prevenzione e divise aziendali (Commento Dott. PONZANO: E' NECESSARIO ?)

Dott. ONGARO: INUTILE

Il Consorzio o l'Ente fornisce ai lavoratori, laddove necessario, ai sensi del titolo IV del D.L. 626/94 i dispositivi di protezione individuali (DPI) ed esige che i singoli lavoratori usino tali mezzi personali di sicurezza.

I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza, la cui conformità è attestata dal fabbricante mediante l'affissione sul DPI del marchio di conformità CE. (art. 42, C1. e 2.; Dlgs 626/94 )

Il Consorzio o l'Ente, laddove le mansioni lo richiedano, fornisce le divise aziendali e/o gli indumenti di lavoro al personale interessato. Questi devono essere indossati esclusivamente durante il servizio. Al personale spetta curarne la buona conservazione e la pulizia.

Le modalità per la fornitura degli indumenti sono stabilite a livello aziendale.

 

TITOLO VIII

DIRITTI DELLA PERSONA

 

ART. 52

Pari opportunità

Le parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla legge 9/12/1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle ari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico dei Consorzi e degli Enti associati alla FICEI. Al rapporto sono tenute le unità con oltre 100 addetti.

Le parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla legge 9/12/1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico dei Consorzi e degli Enti associati alla FICEI. Al rapporto sono tenute le unità con oltre 100 addetti.

Ogni Consorzio o Ente promuove iniziative, anche su proposta delle Rappresentanze sindacali unitarie, volte a verificare non solo il rispetto delle normative sulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione sia nel campo delle assunzioni, della formazione professionale che della carriera.

Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.

In relazione a quanto sopra le parti costituiranno una Commissione Nazionale.

Alla contrattazione di secondo livello è assegnata la funzione di:

Alla contrattazione di secondo livello è assegnata la funzione di:

esaminare l'andamento occupazionale femminile

- proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera.

ART. 53

Tutela della dignità dei lavoratori

Le Parti, nel rispetto della raccomandazione U.E. 131/92 e della legislazione in materia, con particolare riferimento all'art. 2087 cc, promuovono azioni finalizzate a tutelare la dignità delle persone sul posto di lavoro, anche con riferimento alla sfera sessuale.

L'ambiente di lavoro deve essere idoneo ad un sereno svolgimento dell'attività lavorativa.

I rapporti tra i dipendenti, qualsiasi sia il loro inquadramento nell'azienda, devono essere improntati a reciproca correttezza. Pertanto è considerato inaccettabile qualsiasi comportamento a connotazione sessuale offensivo della dignità della persona, indipendentemente dal fatto che questo venga utilizzato o meno per intimidire e discriminare professionalmente il destinatario (assunzione, formazione, promozioni etc.).

Le Parti promuovono iniziative per informare dipendenti sulla procedura e sulle sanzioni disciplinari previste nei confronti dei dipendenti responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro e rimuovono gli effetti dei comportamenti stessi.

 

ART. 54

Tossicodipendenza

Le Parti al fine di favorire il superamento di situazioni di tossicodipendenza e in attuazione di quanto previsto dalla legge 26/6/90 n. 162 convengono quanto di seguito riportato:

Nei confronti dei dipendenti, assunti a tempo indeterminato, per i quali venga accertato lo stato di tossicodipendenza secondo le previsioni di legge e che intendano accedere a programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle U.S.L. o di altre strutture terapeutico riabilitative e socio-assistenziali, è riconosciuto:

     

  1. il diritto alla conservazione del posti di lavori, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta per l'esecuzione del trattamento riabilitativo;
  2.  

  3. la concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al precedente punto a), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda;
  4.  

  5. l'adozione di soluzioni lavorative, come il part-time o altre modalità, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, che rendano più agevole l'effettuazione di recupero nell'ipotesi di cui al precedente punto b) o di reinserimento al lavoro al termine del periodo riabilitativo.

Per avvalersi della facoltà di cui sopra, il dipendente è tenuto ad inoltrare la relativa richiesta, al datore di lavoro prima dell'inizio del programma, accludendo adeguata documentazione sul programma stesso e la sua durata.

Anche ai lavoratori, che siano familiari di un tossicodipendente entro il 2° grado di parentela e, in mancanza, entro il 3° grado in linea retta, possono fare richiesta di essere posti in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per partecipare al programma terapeutico e socio riabilitativo del familiare tossicodipendente, quando il servizio pubblico per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. La relativa richiesta, con la documentazione del caso e l'attestazione del servizio pubblico per le tossicodipendenze, deve pervenire nei modi previsti al comma precedente.

Le Parti riconoscono la necessità di favorire il recupero di eventuali lavoratori etilisti, i quali intendono sottoporsi a terapie di disintossicazione presso centri specializzati, pertanto convengono di concedere i lavoratori interessati, per i quali sia specificatamente accertata la sottoposizione a terapia sanitaria specialistica, agevolazioni analoghe a quelle sopra previste per i lavoratori in accertato stato di tossicodipendenza.

 

ART. 55

Portatori di handicap

I Consorzi e gli Enti, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti, ivi inclusa, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero di ostacolo all'attività lavorativa di tali soggetti.

Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5/2/1992 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti.

ART. 56

AIDS

Le Parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge 5 giugno 1990 n. 135, l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione pe l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro (art. 5 comma 5) e che è fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, comma 1 e 2).

Le Parti ritengono inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo la competenza degli organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione a lotta all'AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiamo l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° grado affetto da AIDS e che necessiti di apposite terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche.

Nei confronti di tali dipendenti viene pertanto prevista:

     

  1. la concessione di aspettativa, senza corresponsione della retribuzione né decorrenza di anzianità, per la durata della terapia domiciliare o presso istituto pubblico;
  2.  

  3. la concessione in alternativa all'aspettativa di cui al precedente punto 1, di permessi non retribuiti per brevi periodi;
  4.  

  5. adozione di soluzioni lavorative che rendono più agevole l'effettuazione della terapia.

I Consorzi e gli Enti concedono le provvidenze sopra elencate dietro presentazione, da parte del dipendente, di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante la terapia e l'esigenza di assistenza del congiunto, fermo restando l'impegno al mantenimento del massimo riserbo.

ART. 57

Volontariato

Le Parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel rispetto degli indirizzi legislativi, convengono sull'opportunità di considerare positivamente, nell'ambito del rapporto di lavoro, le necessità dei lavoratori impegnati volontariamente a svolgere una attività o funzione di particolare significato sociale ed umanitario.

In particolare:

  1. Volontariato di solidarietà sociale
  2. I Consorzi o Enti, in relazione alle disposizioni legislative vigenti, consentono, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni volontarie di solidarietà sociale iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11/8/1991 n. 266, di fruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro in atto aziendalmente a norma del presente contratto e/o di flessibilità di orario anche individuale, a norma di quanto previsto dall'art. 17 della legge sopra citata.

     

  3. Volontariato di Protezione civile
  4. Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 613/94, le aziende si impegnano a concedere nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato - su presentazione di idonea documentazione e sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio - permessi non retribuiti per il tempo speso nei servizi della Protezione civile.

     

  5. Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Le Parti si richiamano a quanto previsto dalla legge 26/7/1987 n. 49, art. 33, comma 2, con riferimento alla possibilità di concedere ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge citata periodi di aspettativa non retribuita.

 

ART. 54

Tossicodipendenza

Le Parti al fine di favorire il superamento di situazioni di tossicodipendenza e in attuazione di quanto previsto dalla legge 26/6/90 n. 162 convengono quanto di seguito riportato.

Nei confronti dei dipendenti, assunti a tempo indeterminato, per i quali venga accertato lo stato di tossicodipendenza secondo le previsioni di legge e che intendano accedere a programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle U.S.L. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, è riconosciuto:

il diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta per l'esecuzione del trattamento riabilitativo;

la concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al precedente punto a), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda;

l'adozione di soluzioni lavorative, come il part time o altre modalità, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, che rendano più agevole l'effettuazione di recupero nell'ipotesi di cui al precedente punto b) o di reinserimento al lavoro al termine del periodo riabilitativo;

Per avvalersi della facoltà di cui sopra, il dipendente è tenuto ad inoltrare la relativa richiesta, al datore di lavoro prima dell'inizio del programma, accludendo adeguata documentazione sul programma stesso e la sua durata.

Anche ai lavoratori, che siano familiari di un tossicodipendente entro il 2° grado di parentela e, in mancanza, entro il 3°grado in linea retta, possono fare richiesta di essere posti in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per partecipare al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente, quando il servizio pubblico per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. La relativa richiesta, con la documentazione del caso e l'attestazione del servizio pubblico per le tossicodipendenze, deve pervenire nei modi previsti al comma precedente.

Le Parti riconoscono la necessità di favorire il recupero di eventuali lavoratori etilisti, i quali intendono sottoporsi a terapie di disintossicazione presso centri specializzati, pertanto convengono di concedere ai lavoratori interessati, per i quali sia specificatamente accertata la sottoposizione a terapia sanitaria specialistica, agevolazioni analoghe a quelle sopra previste per i lavoratori in accertato stato di tossicodipendenza.

 

ART. 55

Portatori di handicap

I Consorzi e gli Enti, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti, ivi inclusa, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero di ostacolo all'attività lavorativa di tali soggetti.

Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5/2/1992 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti.

 

ART. 56

Aids

(Commento Dott. PONZANO: EVENTUALMENTE SOLO 1° COMMA)

Dott. ONGARO: INUTILE

Le Parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge 5 giugno 1990 n. 135, l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro (art. 5, comma 5) e che è fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, comma 1 e 2).

Le Parti ritengono inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo la competenza degli organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione a la lotta all'AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° grado affetto da AIDS e che necessiti di apposite terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche.

Nei confronti di tali dipendenti viene pertanto prevista:

la concessione di aspettativa, senza corresponsione della retribuzione né decorrenza di anzianità, per la durata della terapia domiciliare o presso istituto pubblico;

la concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al precedente punto 1, di permessi non retribuiti per brevi periodi;

adozione di soluzioni lavorative che rendono più agevole l'effettuazione della terapia.

I Consorzi e gli Enti concedono le provvidenze sopra elencate dietro presentazione, da parte del dipendente, di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante la terapia e l'esigenza di assistenza del congiunto, fermo restando l'impegno al mantenimento del massimo riserbo.

ART. 57

Volontariato

Le Parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel rispetto degli indirizzi legislativi, convengono sull'opportunità di considerare positivamente, nell'ambito del rapporto di lavoro, le necessità dei lavoratori impegnati volontariamente a svolgere una attività o funzione di particolare significato sociale ed umanitario.

In particolare:

Volontariato di solidarietà sociale

I Consorzi o Enti, in relazione alle disposizioni legislative vigenti, consentono, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni volontarie di solidarietà sociale iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11/8/1991 n. 266, di fruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro in atto aziendalmente a norma del presente contratto e/o di flessibilità di orario anche individuale, a norma di quanto previsto dall'art. 17 della legge sopra citata.

Volontariato di Protezione civile

Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 613/94, le Aziende si impegnano a concedere nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato - su presentazione di idonea documentazione e sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio - permessi non retribuiti per il tempo speso nei servizi della Protezione civile.

Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Le Parti si richiamano a quanto previsto dalla legge 26/7/1987 n. 49, art. 33, comma 2, con riferimento alla possibilità di concedere ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai sensi degli artt.31 e 32 della legge citata periodi di aspettativa non retribuita.

 

TITOLO IX

DISCIPLINA

ART. 58

Doveri del personale

Il dipendente deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:

Al lavoratore è vietato di valersi, anche al di fuori dell'orario di lavoro, della propria condizione per svolgere, anche non a fine di lucro, attività che siano comunque in relazione con quelle della struttura di appartenenza. e ricevere a tale effetto compensi.

 

 

ART. 59

Sanzioni e procedure disciplinari

Le inadempienze dei lavoratori determinano, secondo la gravità dell'infrazione, l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari.

rimprovero verbale;

  1. rimprovero scritto;
  2. multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
  3. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 10 giorni;
  4. licenziamento con preavviso e con indennità;
  5. licenziamento senza preavviso e con indennità.

Il licenziamento di cui alla lettera ef) si applica nei confronti di quei lavoratori colpevoli di gravissime mancanze relativi a doveri, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro - da interrompere il rapporto di fiducia tra azienda e dipendente e da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito.

La contestazione al lavoratore dei provvedimenti disciplinari viene fatta per iscritto con la specifica indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione. La contestazione dev'essere tempestiva e contenere l'indicazione del termine entro il quale il lavoratore può presentare gli argomenti a propria difesa di norma entro 10 giorni.

Il lavoratore, entro il termine definito dalla lettera di contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa facendosi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato., ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa facendosi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Il Consorzio o Ente, completata l'istruttoria, la quale dovrà esaurirsi di norma entro 20 giorni dal termine concesso al lavoratore per le giustificazioni, applicherà al lavoratore il provvedimento adottato.

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata comunicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione, di un Collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Decorsi 24 mesi dalla loro applicazione, le sanzioni disciplinari perdono il loro effetto al fine del calcolo previsto dal presente articolo.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito.

 

TITOLO X

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 60

Retribuzione e sue definizioni

La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente nelle quantità e nelle modalità previste dal presente contratto.

La retribuzione è definita come segue:

La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'azienda, compreso tra il 20 e l'ultimo giorno del mese. (Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo). ?

 

ART. 61

Calcolo della retribuzione oraria (e giornaliera)

Dal momento che lLa durata di lavoro media settimanale è stata definita pari a 36 ore medie settimanali, la retribuzione oraria, nelle sue varie definizioni previste all'articolo precedente, si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156.

 

ART. 62

Incrementi retributivi

     

  1. Con riferimento al Protocollo Governo-Parti Sociali del 23.07.1993 e agli indici di inflazione programmata previsti dal DPEF, a copertura del biennio economico 1998-1999, a favore del personale interverranno le quote economiche e gli aumenti previsti dalle allegate tabelle 2 e 3.
  2.  

  3. Le parti considerato il protrarsi della trattativa contrattuale, pur mantenendo inalterato l'assetto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993 nelle parti relative alla struttura contrattuale economica, ricomprendono nel presente CCNL i miglioramento contrattuali di cui al secondo biennio 2000/2001 in aggiunta a quanto previsto dall'art. 3 nelle quantità e con le decorrenze previste dalla tabella 5).

 

 

ART. 63

Mensilità aggiuntiva (13° mensilità)

Il Consorzio o Ente corrisponde ai lavoratori una 13a mensilità, pari alla retribuzione individualeglobale, nel periodo compreso fra il 16 e il 20 dicembre di ogni anno.

Per il personale assunto nel corso dell'anno, detta mensilità aggiuntiva viene corrisposta in ragione dei dodicesimi prestati.

Le frazioni di mese non superiorie a 15 giorni di calendario non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, spettala mensilità aggiuntiva spetta in proporzione al periodo di servizio prestato.

 

ART. 64

Mensilità aggiuntiva (14° mensilità)

Il Consorzio o Ente corrisponde ai lavoratori una 14a mensilità, pari alla retribuzione individuale globale, da erogarsi nel periodo compreso fra il 15 e il 20 giugno dicembre di ogni anno.

Per il personale assunto nel corso dell'anno, detta mensilità aggiuntiva viene corrisposta in ragione dei dodicesimi prestati.

Le frazioni di mese non superiore a 15 giorni di calendario non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, spetta la mensilità aggiuntiva spetta in proporzione al periodo di servizio prestato.

 

ART. 65

Servizi di Custodia

Al dipendente cui si è richiesto di svolgere, oltre l'attività lavorativa propria, anche funzioni di custodia di edifici ed impianti viene dato l'uso gratuito dell'abitazione.

In sede di trattative decentrate, nel caso di disagio o difficoltà particolari sopportate, viene contrattato un elemento aggiuntivo compensativo.

 

 

ART. 66

Retribuzione accessoria: indennità varie

Le indennità possibili per i Consorzi ed Enti aderenti alla FICEI sono oltre a quelle già menzionate di Funzione quadro, Lavoro festivo, Lavoro notturno, Lavoro in turni , Reperibilità , anche le seguenti:

indennità di disagio

Tutte le indennità, ad eccezione di quella di Funzione quadri, non hanno carattere continuativo ma vanno attribuite esclusivamente su specifica prestazione effettiva giornaliera od oraria.

Non sono ammesse altre tipologie di indennità, per cui eventuali indennità derivanti da precedenti regolamentazioni contrattuali nazionali e/o aziendali, non più contemplate nel presente CCNL, verranno mantenuti in cifra fissa mensile come emolumento ad personam, qualora il trattamento complessivo annuo di fatto percepito risulti superiore di quello assicurato dal presente CCNL.

A) Indennità di cassa ed economato

Il lavoratore che normalmente maneggia denaro contante e/o assegni, con responsabilità e oneri per errori, ha diritto ad una indennità pari a L. 60.000/mensili frazionabili nei giorni effettivamente lavorati.

Tale indennità è corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualsiasi titolo.

B) Indennità di trasferta

L'indennità di trasferta ricorre quando un lavoratore opera al di fuori del territorio del comune o dell'area intercomunale dove è collocata la propria sede di lavoro L'area intercomunale non potrà avere una estensione superiore ad una distanza di 30 Km dai confini del comune di assegnazione della propria sede di lavoro.

Le spese di viaggio, vitto, pernottamento vengono rimborsate e compensate a piè di lista in base a modalità e limiti di seguito riportati.

Le tipologie degli alberghi nonché le usuali modalità di viaggio sono definite per il personale in sede di contrattazione aziendale.

Il rimborso delle spese di trasporto comprende quelle di viaggio per e da la località di destinazione con uno dei mezzi sottospecificati e quelle di trasferimento nell'ambito della stessa località. I mezzi di trasporto consentiti sono tutti quelli pubblici ma l'utilizzo dell'aereo deve essere preventivamente e specificatamente autorizzato. E' consentito anche l'uso, previa specifica autorizzazione, del proprio automezzo.

Il rimborso delle spese per l'uso della propria autovettura sarà effettuato nelle fasce chilometriche di uso.

Il rimborso delle spese di alloggio per il pernottamento è riconosciuto solo quando non sia possibile raggiungere nella mattinata la sede dell'impegno di lavoro quando il dipendente è impegnato in prestazioni fuori sede al mattino successivo ovvero quando il protrarsi dell'impegno lavorativo non consenta il rientro in residenza alla sera.

Le spese per i pasti intesi come pranzo e cena sono rimborsate fino a concorrenza di L. 95.000 giornaliere con un massimale di L. 50.000 per singolo pasto.

E' riconosciuto al dipendente un rimborso forfettario per spese non documentabili pari a L. 50.000/giorno nel territorio nazionale e L. 100.000/giorno all'estero.

ART. 67

Indennità di mensa

I Consorzi, tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione del servizio, della distribuzione dell'orario di lavoro, istituiscono, previa contrattazione, delle modalità di fruizione, con le rappresentanze sindacali, un servizio mensa, con servizio diretto, o mediante convenzione con terzi oppure l'adozione di buoni pasto o ticket restaurant.

Il servizio mensa, comunque costituito, spetta a tutti i lavoratori che effettuano rientri pomeridiani non inferiori alle due ore. L'azienda si riserva il controllo sul corretto utilizzo dei buoni pasto.

In ogni caso è prevista una partecipazione dei dipendenti al costo del pasto pari ad un terzo.

Il servizio è attribuito per ciascun giorno di prestazione effettiva di lavoro, e il suo costo non costituisce elemento retributivo con effetti su altri istituti retributivi contrattuali.

Il contributo per il pasto non è monetizzabile.

 

ART. 68

Premio di risultato

Premessa

Conformemente a quanto previsto nel Protocollo 23.07.93 tra Governo e Parti Sociali, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il sevizio dei Consorzi o Enti, è possibile istituire un premio di risultato, erogabile al raggiungimento degli obiettivi prefissati al 31 gennaio di ciascun anno.

La negoziazione decentrata ha luogo, nell'ambito delle relazioni sindacali e con le modalità di cui al presente articolo, con periodicità quadriennale.

Tale premio ha la finalità di:

Le modalità di erogazione del premio di risultato vengono definite con la contrattazione aziendale quadriennale di cui all'articolo 6 comma 2 del presente CCNL.

Determinazione di obiettivi e programmi

Nell'ambito della contrattazione quadriennale aziendale le parti, valutate le condizioni dei Consorzi o Enti, le prospettive di sviluppo, e tenuto conto dell'andamento e delle condizioni di competitività, redditività e produttività, definiscono un sistema di programmi ed indicatori finalizzati ad obiettivi di miglioramento, che può essere rivisto e ritarato con periodicità annuale. COMMENTO DOTT. ONGARO: DEFINIRE ANNUALMENTE I SOLI OBIETTIVI E PARAMETRI DI RAGGIUNGIMENTO.

I programmi e gli obiettivi che le parti individuano a livello di Azienda debbono consistere anche in azioni di miglioramento dell'efficienza interna e dell'efficacia del servizio reso alle imprese-utenti attraverso più elevati standard di qualità.

In ogni caso nel suo insieme, il sistema di programmi ed obiettivi definito tra le parti dev'essere funzionale al conseguimento di incrementi di produttività e qualità.

Tali obiettivi per essere coinvolgenti, possono avere carattere aziendale, ovvero di area , di gruppo , devono essere pertinenti al lavoro direttamente esercitato dai singoli interessati.

Determinazione del valore del premio

Nel contratto quadriennale aziendale le parti determinano il valore economico degli incentivi da attribuire ai lavoratori al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Gli incentivi vengono erogati entro il 31 marzo di ciascun anno successivo all'esercizio cui si riferisce il premio.

Il valore economico viene definito con riguardo:

Le parti concordano che a livello di Consorzio o Ente siano assunti, come parametro di riferimento: la capacità di bilancio del Consorzio o Ente; il miglioramento della produttività e qualità; la presenza in servizio.

Qualora vi siano, nel corso della vigenza dell'accordo contrattuale, acquisizioni e/o scorpori di attività o riassetti patrimoniali, che incidano diversamente sugli indici, di cui al comma precedente, si procede alla ridefinizione dei valori di riferimento.

 

 

ART. 69

Previdenza complementare

Le parti concordano che la previdenza complementare può rappresentare uno strumento idoneo ad integrare le risorse economiche durante il periodo della pensione.

A tal fine preso atto della normativa in essere ed in evoluzione in materia previdenziale le parti convengono di rinviare ad una apposita sessione contrattuale l'istituzione e le modalità di accesso alla previdenza complementare.

ART. 70

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Al dipendente che cessa dal servizio, o in caso di morte, agli aventi diritto è corrisposta, a carico di appositi fondi di bilancio del Consorzio, una indennità di anzianità commisurata come per legge all'intero trattamento economico per ogni anno o frazione di anno di servizio maturato a partire dalla data di assunzione.

Si potrà contrattare l'investimento delle somme di cui al comma che precede, mediante polizze Collettive Vita, ossia (polizze aziendali) e definirne i relativi rendimenti.

Con riferimento al secondo comma dell'art. 2120 del C.C. per il computo del trattamento di fine rapporto a carico dell'Ente, si considerano oltre allo stipendio tutti gli emolumenti costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo.

Sono fatti salvi i trattamenti di maggior favore individualmente acquisiti dai dipendenti.

Per quanto riguarda l'erogazione anticipata sul TFR i Consorzi e gli Enti fanno riferimento alla specifica disciplina di legge.

 

TITOLO XI

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

ART. 71

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo nei seguenti casi:

     

  1. per dimissioni del dipendente;
  2.  

  3. d'ufficio, senza bisogno di preavviso, al compimento dell'età fissata dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, fatta salva la facoltà di opzione per il proseguimento del rapporto per coloro che ne hanno diritto in virtù delle citate disposizioni di legge;
  4.  

  5. per malattia o conseguenza di infortunio, la cui durata abbia superato il periodo di conservazione del posto come previsto dal presente contratto;
  6.  

  7. per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile;
  8.  

  9. per giustificato motivo ai sensi della legge 15 luglio 1966 n. 604 e della legge n. 108 dell'11 maggio 1990, senza bisogno di preavviso.

In ogni caso il Consorzio o Ente comunica sempre per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.

In caso di cessazione del rapporto per licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, il Consorzio o Ente porrà a disposizione del lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso ha svolto la sua attività presso il Consorzio o Ente, del livello al quale era assegnato e delle mansioni disimpegnate.

ART. 70

Cessazione, trasformazione, fusione dell'azienda

La cessione, la trasformazione o la fusione del Consorzio o Ente non risolvono di per se il contratto di lavoro in essere, in base alle disposizioni di legge.

ART. 72

Periodo di preavviso

Il recesso dal rapporto di lavoro deve essere comunicato per iscritto.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi previsti dal presente contratto, salvo che per giusta causa, ai lavoratori spetta un periodo di preavviso pari, per ciascuna categoria di inquadramento, ai corrispondenti periodi di prova.

Le parti possono concordare una diversa durata del periodo di preavviso.

In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.

I termini del preavviso decorrono dal giorno immediatamente successivo alla data di comunicazione del recesso.

Durante il periodo di preavviso lavorato, il Consorzio o Ente è tenuto a concedere al lavoratore, che lo richiede, brevi permessi non retribuiti per la ricerca di nuova occupazione.

Il periodo di preavviso è considerato come servizio; pertanto questo, anche se sostituito dall'indennità relativa, viene computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.

ART. 73

Indennità sostitutiva del preavviso

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del periodo di preavviso, di cui all'articolo precedente, è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità sostitutiva.

Il Consorzio o Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto del termine di preavviso, deve corrispondere all'altra parte l'indennità sostitutiva, calcolata secondo le disposizioni dell'art. 2121 c.c., così come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

In caso di morte del lavoratore l'indennità è corrisposta in base a quanto previsto dall'art. 2122 C.C.

 

ART. 74

Commissione paritetica per l'interpretazione delle norme del vigente CCNL

E' istituita la Commissione per l'interpretazione delle norme del vigente C.C.N.L. di categoria tra FICEI e le Organizzazioni firmatarie del presente contratto rispettivamente in rappresentanza dei Consorzi industriali e dei dipendenti degli stessi.

Art. 1: Fanno parte della Commissione anzidetta quattro rappresentanti delegati dalla Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di industrializzazione e quattro rappresentanti delegati per un solo nome da ciascuna delle quattro Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del vigente C.C.N.L. di categoria.

La Commissione sarà presieduta da un Presidente, designato dai componenti della stessa.

Art.2: La Commissione renderà la propria interpretazione della norma contrattuale, secondo i principi della correttezza e buona fede ed in ossequio alla vigente legislazione sull'argomento, mediante atto negoziale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e del segretario verbalizzante con motivazione a giustificazione della decisione finale.

L'interpretazione così fornita è vincolante e produce effetti per le parti.

Art. 3: Per adire la Commissione gli interessati debbono provvedere ad inviare raccomandata a.r. alla Commissione, che entro sette giorni dal ricevimento della richiesta deve trattare la questione.

La Commissione, dopo aver istruito la controversia, deve provvedere ad emettere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento un suo motivato provvedimento al riguardo o giungere a formalizzare un accordo tra le parti.

Nella raccomandata l'istante deve rappresentare, in modo conciso, quale sia la materia del contendere, deve altresì, curare di allegare ogni eventuale documentazione utile al parere della Commissione.

Art. 4: La decisione della Commissione per produrre effetti utili dovrà essere condivisa da almeno la maggioranza assoluta dei componenti

Art. 5: Alla riunione della Commissione assiste un verbalizzante, designato dalle parti.

Il verbalizzante provvederà a fornire ogni assistenza ed al termine ell'istruttoria, provvederà alla redazione del provvedimento finale.

Il verbalizzante non ha diritto di voto.

Art. 6: Il presente protocollo costituisce parte integrante del contratto collettivo di categoria e, come tale vincola tutte le parti firmatarie, senza necessità di ulteriore ratifica

ART. 75

.Norma di salvaguardia

Sono fatti salvi le condizioni ed i trattamenti economici individuali di miglior favore in essere alla data di stipulazione del presente CCNL.

ART 76

Norma di rinvio

Le parti si impegnano a definire entro il corrente anno le seguenti norme contrattuali: