Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER  I  DIPENDENTI  DELLE AZIENDE, DELLE SOCIETA' E  DEGLI  ENTI  PUBBLICI
ECONOMICI ADERENTI A FEDERCASA-ANIACAP IN QUALITA' DI SOCI ORDINARI
VERBALE DI ACCORDO
Addì, 9 luglio 1998 in Roma
tra
-     La   FEDERCASA-ANIACAP   (Federazione   italiana   per   la   casa),
  rappresentata:  dal Presidente Marco Giardini, dalla Commissione  per  i
  rapporti  di  lavoro, costituita da: Vincenzo Garofalo,  Luciano  Cechi,
  Vincenzo  Turini,  Massimo  Paniccia, Marco  Pietrangelo,  Gustavo  Rui,
  Maurizio Tiberi.
-    La  FP-CGIL rappresentata: dal Segretario generale Paolo Nerozzi, dal
  Segretario  nazionale Laimer Armuzzi, dal Coordinatore del  Dipartimento
  sindacale Gianni Nigro, da Luca Finazzi e Gianni Pagliarini del Comparto
  nazionale Autonomie locali.
-     La   FIST-CISL  rappresentata:  dal  Segretario  generale  FIST-CISL
  Ermenegildo  Bonfanti, dal Segretario generale aggiunto FIST-CISL  Marco
  Lombardo,  dai Segretari nazionali responsabili politiche  settoriali  e
  contrattuali Velio Alia, Gabrio Maria Tonelli.
-     La   UIL-EE.LL.  rappresentata:  dal  Segretario  generale  Fabrizio
  Lucarini, dal Segretario nazionale Sauro Brecciaroli
a seguito delle intese raggiunte il 13.5.98 per la stipula del 1° CCNL per
i  dipendenti delle Aziende, delle Società e degli Enti pubblici economici
aderenti a FEDERCASA-ANIACAP in qualità di soci ordinari;
a completo e definitivo scioglimento di ogni e qualsiasi riserva;
hanno sottoscritto l'allegato CCNL, concernente il periodo 1° gennaio 1998
-  31 dicembre 2001 per la parte normativa e valido dal 1° gennaio 1998 al
31 dicembre 1999 per la parte economica.

PREMESSA
Il  1°  CCNL  per  i dipendenti delle aziende per l'edilizia  residenziale
pubblica  aderenti  a  FEDERCASA si colloca nella fase  di  trasformazione
degli ex IACP in enti pubblici economici.
Una  trasformazione già avviata, sulla base di leggi regionali, in Veneto,
in  Lombardia  e  in  Liguria,  che tende a fornire  agli  enti  riformati
strumenti  operativi,  finanziari  e gestionali  in  grado  d'esaltarne  i
caratteri  d'efficienza ed economicità, oltre che a  ridefinire  il  ruolo
economico-sociale.
I  nuovi  enti,  superando le riduttive concezioni del  passato,  dovranno
sempre  più  caratterizzarsi come strumento per le politiche  di  sostegno
alle  condizioni  di vita delle fasce sociali più deboli,  ma  anche  come
momento  di  sviluppo  economico  e occupazionale  e  di  riqualificazione
dell'ambiente urbano.
Rispetto a tale processo, che si colloca all'interno di una visione  dello
Stato  sociale rinnovata, il CCNL gioca un ruolo fondamentale, soprattutto
nella  sua fase d'avvio: quella in cui, realizzatasi in alcune Regioni  la
premessa  legislativa della trasformazione giuridica degli enti, necessita
che  da  tale  premessa scaturiscano concretamente forme  d'organizzazione
che,  facendo  soprattutto leva sulla valorizzazione delle risorse  umane,
mettano le aziende in grado di fronteggiare i nuovi compiti.
Il  CCNL  FEDERCASA  1998-2001 si propone di favorire tale  processo,  che
proprio  nel  quadriennio  della  sua  validità  dovrà  compiere  i  passi
fondamentali.  Si pone inoltre come riferimento certo per le  Regioni  che
non  hanno ancora intrapreso la via della riforma, spesso frenate  proprio
dalle   incognite  della  trasformazione  sotto  l'aspetto   del   modello
contrattuale da assumere.
Questa è anche la chiave di lettura delle soluzioni adottate dal contratto
per   i   diversi  istituti  giuridici  ed  economici,  significativamente
innovative  ma, nel contempo, attente ad evitare forzature rispetto  a  un
processo appena iniziato.
Il  CCNL  1998-2001 stabilisce quindi i trattamenti giuridici ed economici
propri  di  una  fase  di  transizione,  destinata  a  compiersi  con   il
raggiungimento  di una piena maturità aziendale, da parte dei  nuovi  enti
cui  dovrà corrispondere, pur senza trascurare le specificità del settore,
una  progressiva omogeneizzazione con le realtà contrattuali  delle  altre
Federazioni di ambito CISPEL.
Questa  premessa non può concludersi senza far cenno al confronto  serrato
che,  in  corso  di trattativa, ha caratterizzato il tema  dell'orario  di
lavoro.
Al  riguardo si sono a lungo contrapposte 2 posizioni: quella di FEDERCASA
che  mirava  alla  omogeneizzazione con le altre  Federazioni  CISPEL  sul
livello   di  38  ore  settimanali;  quella  delle  parti  sindacali   che
insistevano sull'avvio di un processo di riduzione a 35 ore.
Risolutiva  è  stata, infine, la comune concezione del 1°  CCNL  FEDERCASA
come  contratto  "ponte",  che,  in  questa  fase,  non  interviene  sulla
soluzione di un problema così delicato da coinvolgere, in questo  momento,
il  potere  legislativo e i livelli di massima responsabilità delle  parti
sociali.
Si  è così convenuto di non innovare al riguardo, lasciando invariato,  il
livello orario di 36 ore del CCNL di provenienza, ma impegnandosi le parti
a  riesaminare  il  problema,  avuto  riguardo  alle  rispettive  autonome
posizioni,   che  non  possono  prescindere,  in  questa  materia,   dalla
appartenenza confederale di ciascuna delle parti stipulanti, in  un'ottica
di promozione e sviluppo dell'occupazione.
Una verifica riguardo agli orari di lavoro e alla omogeneizzazione con  le
altre  realtà contrattuali CISPEL sarà comunque effettuata al termine  del
1° biennio di validità contrattuale.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 - Campo d'applicazione.
1.   Il  presente  contratto  disciplina i rapporti  tra  le  aziende,  le
  società e gli enti pubblici economici, aderenti a FEDERCASA in qualità di
  soci  ordinari, e i lavoratori di cui alla classificazione prevista  dai
  successivi artt. 47 e 48.
2.   Il  contratto si applica con effetto immediato agli ex IACP (comunque
  denominati)  in  precedenza  ricompresi nel Comparto  di  contrattazione
  pubblica  "Regioni-Enti locali" che, a seguito  di  leggi  regionali  di
  riforma,  all'atto della stipulazione del presente contratto, hanno  già
  assunto la natura giuridica di cui al comma 1.
3.   Le  parti  stipulanti il presente contratto, tramite  appositi  "Atti
  aggiuntivi" contenenti le opportune norme di collegamento, ne estenderanno
  l'applicazione agli enti che assumeranno la natura giuridica di  cui  al
  comma 1 successivamente alla sua stipulazione.
4.   Le  norme  del presente contratto e della legge 20.5.70 n.  300,  sia
  nell'ambito dei singoli istituti che nel loro complesso, sono correlative
  e inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo.
5.  È esclusa l'applicazione anche parziale di altri CCNL di categoria.
Dichiarazione congiunta.
In  relazione  all'art. 1 le parti si danno atto che  il  contratto  trova
applicazione negli ex IACP riformati delle regioni Lombardia e Liguria.
Si  danno altresì atto che l'attuale situazione legislativa regionale  non
consente l'immediata e automatica applicazione del presente contratto alle
ATER  della regione Veneto. Si riservano pertanto ogni utile iniziativa  e
approfondimento diretto a rimuovere tale ostacolo, nel comune intendimento
di  pervenire al più presto all'applicazione del contratto anche alle ATER
della  predetta  Regione attraverso la stipulazione di  un  apposito  atto
aggiuntivo.
Le  parti s'impegnano inoltre ad esaminare congiuntamente, con la  massima
tempestività, gli effetti di tutti i provvedimenti normativi  regionali  e
comunque  tutti gli atti che incidano sulla materia oggetto  del  presente
contratto.  A  tal  fine  costituiranno un apposito organismo  paritetico,
denominato  "Commissione Nazionale di Gestione del  Contratto",  abilitato
altresì  all'emanazione di indirizzi sul campo d'applicazione del  CCNL  e
sull'interpretazione delle relative norme.

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure d'applicazione
         del contratto.
1.   Il  presente  contratto concerne il periodo  1°  gennaio  1998  -  31
  dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31
  dicembre 1999 per la parte economica.
2.   Gli  effetti  giuridici decorrono dalla data di  stipulazione,  salvo
  diversa  prescrizione del presente contratto. La stipulazione  s'intende
  avvenuta  al  momento della sottoscrizione del contratto  da  parte  dei
  soggetti negoziali.
3.   Il  CCNL alla scadenza si rinnova tacitamente d'anno in anno, qualora
  non   ne  sia  data  disdetta  da  una  delle  parti  mediante  apposita
  comunicazione almeno 3 mesi prima di ogni scadenza. In caso di disdetta le
  disposizioni  contrattuali rimangono in vigore fino a quando  non  siano
  sostituite dal successivo CCNL. Con la stessa anticipazione temporale sono
  presentate le piattaforme.
  Durante  tale  periodo  e  per  il mese  successivo  alla  scadenza  del
  contratto,  le  parti negoziali non assumono iniziative  unilaterali  né
  procedono ad azioni conflittuali.
4.   In  attuazione dell'Accordo tra Governo e Parti sociali del  23.7.93,
  qualora  si verifichi un periodo di vacanza contrattuale pari a  3  mesi
  dalla  data  di scadenza del contratto, ai lavoratori destinatari  dello
  stesso  verrà  corrisposta  la relativa indennità  secondo  le  scadenze
  previste dall'accordo medesimo.

Titolo I - RELAZIONI SINDACALI E TUTELA DEI LAVORATORI
Art. 3 - Procedure di relazioni sindacali.
Le  parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale  e  i
diversi   ruoli  e  responsabilità  delle  aziende  e  delle  OO.SS.   dei
lavoratori,  ritengono  indispensabile  che  il  complessivo  sistema   di
relazioni   sindacali,  ispirato  alle  finalità  e  agli  indirizzi   del
Protocollo  Governo-Parti  sociali del  23.7.93,  si  articoli  attraverso
rapporti  periodici a livello nazionale e aziendale regolati da specifiche
procedure.
Tale  sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una  parte,  per
dare  maggiore  efficacia  al  sistema  contrattuale  e,  dall'altra,  per
favorire  il  raggiungimento  di  elevati standard  dei  servizi  pubblici
erogati  e  concorrere a sostenere lo sviluppo economico  e  occupazionale
attraverso  una  maggiore  efficienza e competitività  del  sistema  delle
imprese partecipate dagli enti locali.
Le parti riconoscono pertanto l'opportunità di prevedere specifici momenti
d'incontro,  a  livello nazionale tra la FEDERCASA e le  OO.SS.  nazionali
stipulanti  il  presente  CCNL  e a livello  aziendale  tra  le  Direzioni
aziendali e loro rappresentanti e le RSU, costituite ai sensi dell'Accordo
nazionale  interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94, assistite  dalle
corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti  firmatarie
del presente CCNL.
Tali  periodici incontri avvengono con le modalità di seguito  definite  e
hanno   l'obiettivo  di  realizzare  tra  le  parti,  sui   diversi   temi
successivamente specificati, momenti di:
a)    informazione,  intendendosi  con  questa  voce  la  trasmissione  ed
  esposizione di documenti, dati, programmi e iniziative;
b)   consultazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva
  su  tematiche  di  rilievo  finalizzata alla  conoscenza  e  valutazione
  approfondita  dei reciproci orientamenti e opinioni e all'evidenziazione
  delle possibili convergenze sui diversi aspetti;
c)    contrattazione,   intendendosi  con  questa   voce   l'attività   di
  negoziazione delle parti su materie di competenza del rispettivo livello
  per la loro definizione congiunta.
Resta   al   di  fuori  delle  modalità  di  rapporto  sopra  indicate   e
regolamentate la comunicazione prevista nell'ambito di alcuni articoli del
presente  contratto,  la quale consiste nell'invio da  parte  dell'azienda
alla  RSU  e  alle  corrispondenti  strutture  territoriali  delle  OO.SS.
firmatarie del presente CCNL di una nota scritta contenente dati e notizie
su determinati argomenti.
Le  parti  concordano infine sull'opportunità di inserire la procedura  di
verifica delle competenze e degli ambiti negoziali aziendali definiti  dal
CCNL.
1.  Livello nazionale.
A)  Informazione e consultazione.
Allo  scopo  di  operare  in  coerenza con quanto  convenuto  in  sede  di
concertazione annuale tra Governo e Parti sociali, nonché per sostenere  i
processi  di  sviluppo e trasformazione delle aziende, la FEDERCASA  e  le
OO.SS. stipulanti il CCNL convengono di sviluppare il sistema di relazioni
industriali  in  atto,  attivando  un  flusso  informativo  periodico  che
consenta   al  Sindacato  nazionale  di  acquisire  un  adeguato   livello
conoscitivo e sviluppare un incisivo ruolo propulsivo e propositivo.
A  tal fine, si prevede l'instaurazione di incontri periodici, normalmente
annuali   o  comunque  attivabili  all'insorgere  di  rilevanti  problemi,
d'informazione  e consultazione, per la verifica dei rispettivi  punti  di
vista  e di possibili convergenze, su temi di rilevanza strategica per  il
settore, specificamente individuati nel seguente art. 5.
Al  fine  di garantire un'adeguata predisposizione degli incontri annuali,
questi si svolgono, per quanto possibile, secondo un calendario di massima
che viene definito tra le parti, entro il mese di maggio di ciascun anno.
Gli incontri sono promossi dalla FEDERCASA o richiesti dalle OO.SS. e sono
preceduti  dall'invio della documentazione necessaria in tempi e  modalità
tali  da consentire alle parti di acquisire ulteriori elementi di giudizio
e  di  riscontro al fine di poter esprimere, in sede d'incontro,  la  loro
autonoma  capacità propositiva e di valutazione; i tempi  nei  quali  deve
concludersi la procedura sono oggetto di valutazione tra le parti.
B)  Contrattazione - procedura di rinnovo del CCNL.
1.   Le  proposte  di rinnovo del contratto debbono essere  presentate  in
  tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della
  scadenza  del contratto; le trattative debbono essere iniziate entro  30
  giorni dalla notifica delle proposte stesse.
2.   In  occasione  del  1°  incontro tra  le  Delegazioni  trattanti,  va
  definito  il  percorso  del  negoziato e si  procede  all'individuazione
  dell'onere relativo alle proposte formalizzate.
3.   Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza  del
  contratto  ovvero per un periodo complessivamente pari a  4  mesi  dalla
  presentazione delle proposte di rinnovo se successiva ai termini di cui al
  punto  1,  le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono  ad
  azioni dirette.
4.   La violazione del periodo di raffreddamento come definito al comma  4
  del presente articolo comporta come conseguenza a carico della parte che
  vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a
  partire  dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale,  secondo
  quanto previsto dal Protocollo Governo-Parti sociali del 23.7.93.
5.   Nel  mese  successivo alla scadenza del contratto, ove sia constatata
  l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto  alle  parti
  confederali competenti, le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le
  difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento.
6.   Qualora  gli  interventi su citati non abbiano effetto  positivo,  le
  parti  possono  attivare congiuntamente le ulteriori iniziative  per  la
  definizione  della vertenza previste dal Protocollo CISPEL-CGIL/CISL/UIL
  20.7.89,  Norme  pattizie, punto 1), ultimo comma; in pendenza  di  tali
  iniziative le parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali  né
  procedono ad azioni dirette.
7.   In  relazione a quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, a valere  dal
  futuro  rinnovo  del presente CCNL e con riferimento a quanto  stabilito
  relativamente  alla  procedura per la presentazione  delle  proposte  di
  rinnovo  contrattuale  e l'avvio delle trattative  nazionali,  le  parti
  stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi  dalla
  data  di  scadenza del contratto e comunque dopo 3 mesi  dalla  data  di
  presentazione   della  piattaforma  di  rinnovo  se  successiva,   viene
  corrisposto  ai  lavoratori  dipendenti un  elemento  provvisorio  della
  retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".
  L'importo  di  tale  elemento  è  pari al  30%  del  tasso  d'inflazione
  programmato  relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale,
  applicato alla somma di retribuzione base e indennità ex contingenza.
  Dopo  6  mesi  di  vacanza contrattuale, detto importo  è  pari  al  50%
  dell'inflazione  programmata  relativa all'anno  in  cui  ha  inizio  la
  vacanza contrattuale.
  Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale
  l'indennità cessa di essere erogata.
2.  Livello aziendale.
Richiamata la piena autonomia decisionale e di responsabilità di  gestione
degli organi aziendali nell'ambito delle prerogative di legge e statutarie
e  la  piena  autonomia  d'azione dei Sindacati,  le  parti,  al  fine  di
migliorare il processo delle Relazioni industriali, concordano le seguenti
procedure  per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui si  articola  il
sistema:
A)  Informazione.
L'azienda   trasmette   alla   RSU,  e  alle   corrispondenti   strutture,
territorialmente competenti, delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL,  i
documenti   e   i   dati   inerenti   gli  specifici   argomenti   oggetto
d'informazione;  su  loro  esplicita richiesta  può  tenersi  un  apposito
incontro d'approfondimento da svolgersi non prima di 7 giorni ed entro  15
giorni   dalla   trasmissione  su  citata;  l'incontro,   ove   espletato,
costituisce completo adempimento della procedura.
B)  Consultazione.
L'azienda  trasmette  le documentazioni, i dati, le notizie  inerenti  gli
argomenti  oggetto  di consultazione e fissa un incontro  da  tenersi  non
prima  di  7  giorni dalla data di trasmissione ed entro 10  giorni  dalla
stessa.
Alla   fine   dell'incontro   la  RSU,  e  le  corrispondenti   strutture,
territorialmente  competenti, delle OO.SS. firmatarie del  presente  CCNL,
possono chiedere un ulteriore incontro d'approfondimento, da tenersi entro
i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione.
Nota a verbale.
Con  riferimento alla procedura di cui alla presente lettera, le  parti  a
livello  locale possono concordare lo svolgimento di un numero di incontri
superiore a quello previsto, a condizione che vengano rispettati i  limiti
temporali complessivi indicati nella presente lett. b).
C)  Contrattazione.
In  relazione  agli  ambiti  e alle modalità di  contrattazione  aziendale
individuate  nel  precedente  art. 1, le parti convengono  sull'attuazione
delle seguenti procedure.
1)  Procedura per la contrattazione aziendale quadriennale di cui
   al Protocollo Governo-Parti sociali 23.7.93.
Gli  accordi  aziendali stipulati secondo quanto previsto  dal  Protocollo
23.7.93  hanno  durata quadriennale e sono rinnovabili  nel  rispetto  del
principio   dell'autonomia  dei  cicli  negoziali  al  fine   di   evitare
sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL.
Le  richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate
in  tempo  utile per consentire l'apertura delle trattative 2  mesi  prima
della scadenza degli accordi stessi.
La   parte  (azienda  ovvero  RSU  e  corrispondenti  strutture  sindacali
territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL) che ha  ricevuto
la proposta di rinnovo s'impegna ad iniziare la trattativa entro 20 giorni
dal ricevimento della richiesta.
La  trattativa  si sviluppa nei successivi 40 giorni; decorso  inutilmente
tale termine, le parti attuano le procedure previste dal Protocollo CISPEL
20.7.89, Norme pattizie, punto 3).
Durante i 2 mesi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di
rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per
un  periodo  complessivamente pari a 3 mesi dalla  data  di  presentazione
della  richiesta se successiva ai termini di cui al comma 2  del  presente
punto  1),  le  parti  non  possono  assumere  iniziative  unilaterali  né
procedere ad azioni dirette.
2)  Procedura per la contrattazione aziendale sulle altre materie
   espressamente rinviate dal CCNL.
L'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie alla RSU, e alle
corrispondenti  strutture,  territorialmente  competenti,   delle   OO.SS.
firmatarie del presente CCNL, e fissa un incontro da effettuarsi non prima
di 7 e non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione.
La trattativa si sviluppa nei successivi 15 giorni, concludendosi comunque
entro 30 giorni dall'inizio della procedura.
Fermi  restando i termini sopra previsti, la procedura può essere attivata
anche   su   richiesta   della  RSU  e  delle  corrispondenti   strutture,
territorialmente  competenti, delle OO.SS. firmatarie del  presente  CCNL.
Decorso  tale  termine senza pervenire a un accordo ed esperite  eventuali
procedure di conciliazione convenute tra le parti presso livelli regionali
superiori e/o sedi istituzionali, le parti stesse debbono ritenersi libere
di  assumere  le  iniziative  più  opportune,  nell'ambito  delle  proprie
competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.
D)  Verifica.
Ove,  nello svolgimento della contrattazione di 2° livello, sorgano  dubbi
sulla competenza e ambito negoziale del livello aziendale, a richiesta  di
una  delle  parti,  viene  attuata  la  verifica  in  sede  nazionale  del
competente livello negoziale.
Tale  procedura  sospende i termini per la contrattazione aziendale  e  va
comunque conclusa entro 30 giorni dalla richiesta.
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che fino all'avvenuta elezione della RSU, che dovrà
avvenire  entro il 31.10.98, le prerogative contrattuali ad esse assegnate
s'intendono esercitate dalle RSA di cui all'art. 19, legge n. 300/70.

Art. 4 - Livelli di contrattazione.
Richiamati  i  principi  contenuti  nel Protocollo  Governo-Parti  sociali
23.7.93,  le  parti  stipulanti  si danno atto  della  suddivisione  degli
assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale  e
contrattazione  di  livello  aziendale  (contrattazione  di  2°  livello),
quest'ultima  riguardante  materie e istituti  diversi  e  non  ripetitivi
rispetto a quelli propri del CCNL.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
In  quest'ambito, il CCNL disciplina tutti gli elementi  del  rapporto  di
lavoro,  costituendo  fonte  di regolamentazione  primaria  degli  aspetti
normativi e retributivi.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano
in particolare:
·   il trattamento economico fondamentale;
·    l'assetto del sistema dei diritti d'informazione e degli strumenti di
  partecipazione e più in generale delle relazioni industriali e dei diritti
  sindacali;
·   il sistema di classificazione dei lavoratori;
·   la durata dell'orario di lavoro;
·    la  regolamentazione delle problematiche sociali e  della  previdenza
  complementare;
·   la definizione delle materie e ambiti della contrattazione aziendale;
·    la  definizione  delle procedure di rinnovo del  CCNL  stesso  nonché
  degli accordi aziendali.
Compete  al  CCNL l'individuazione per il livello aziendale  dei  soggetti
abilitati  alla  conduzione della contrattazione di 2° livello  nonché  la
predisposizione delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto  degli
ambiti negoziali.
CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Ai  sensi  del punto 2, Assetti contrattuali, n. 3 del Protocollo Governo-
Parti  sociali del 23.7.93, alla contrattazione aziendale viene attribuita
la  funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti previsti  dal
presente CCNL, contenuti economici variabili commisurati, secondo  criteri
da   individuare   tra   le   parti,   esclusivamente   a   parametri   di
produttività/redditività  e  correlati  ai  risultati   conseguiti   nella
realizzazione   di   programmi  aventi  come   obiettivo   incrementi   di
produttività  e  qualità  e  altri elementi  di  competitività  nonché  ai
risultati legati all'andamento economico dell'azienda.
L'accordo  aziendale in attuazione della funzione negoziale di  cui  sopra
viene  stipulato  dalla  RSU,  assistita  dalle  corrispondenti  strutture
sindacali  territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL  e  ha
durata  quadriennale; allo stesso si perviene secondo le procedure di  cui
all'art. 3, voce Livello aziendale, lett. c), n. 1.
Fermo  restando  quanto  previsto  nei 2  commi  precedenti  in  relazione
all'accordo  aziendale  quadriennale, le  parti  convengono  di  demandare
ulteriormente   alla   contrattazione  aziendale   l'attuazione   e/o   la
specificazione  delle discipline previste dal CCNL -  in  conformità  alle
regole  espressamente  stabilite  dal CCNL  medesimo  -  nelle  materie  e
istituti di seguito indicati:
1.    linee   d'indirizzo  generale  per  l'attività   di   formazione   e
  aggiornamento professionale;
2.  indennità di trasferta e rimborsi spese;
3.  altre indennità di carattere compensativo;
4.  indennità di maneggio valori;
5.  mense aziendali;
6.  quanto altro venga espressamente rinviato alla contrattazione
aziendale dal CCNL.

Art. 5 - Diritti d'informazione e consultazione.
Livello nazionale.
a)   Gli incontri periodici d'informazione e consultazione di cui all'art.
  3 del presente CCNL vertono in particolare sui seguenti argomenti:
·    politiche  e  assetti  settoriali con  particolare  riferimento  alle
  strategie e ai livelli d'investimento;
·   legislazione del lavoro;
·   mercato del lavoro e politiche formative;
·    norme  nazionali ed europee che regolamentano i criteri di  sicurezza
  dei cantieri, per la salvaguardia dell'integrità fisica dei lavoratori e
  normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza e igiene del lavoro
  e tutela ambientale;
·   pari opportunità;
·   problematiche relative ai lavoratori portatori di handicap;
·     risultanze   delle  ricerche  di  settore  relative  al   grado   di
  soddisfazione degli utenti.
I  predetti  argomenti  possono  essere  esaminati  anche  all'interno  di
apposite  Commissioni  costituite tra le  parti  allo  scopo  di  favorire
ulteriori approfondimenti sui temi trattati.
Livello regionale/territoriale.
A  questo  ambito  vengono  riservate le materie previste  dal  Protocollo
CISPEL/CGIL/CISL/UIL 20.7.89 e inoltre quanto stabilito dal  contratto  in
ordine  alle  politiche  di  formazione  professionale,  ai  programmi  di
politica  occupazionale,  all'esigenza di nuove  figure  professionali,  i
riflessi  della  programmazione regionale  sulle  politiche  abitative,  i
rapporti  e le forme di collaborazione fra gli ex IACP, le ricadute  delle
politiche  regionali in materia di canoni e investimenti, le problematiche
inerenti alla sicurezza sul lavoro e alla mobilità.
Dichiarazione congiunta.
Le   parti   concordano   che,  nella  fase   di   trasformazione   e   di
riorganizzazione   aziendale  degli  ex  IACP,   il   livello   regionale/
territoriale   esplicherà   un   ruolo   di   particolare   rilievo    per
l'individuazione di linee di sviluppo comuni delle aziende in tale ambito.
In  particolare il confronto regionale potrà individuare linee d'indirizzo
comuni  e  criteri  omogenei di riferimento per la  gestione  delle  nuove
politiche incentivanti e per la destinazione delle risorse che si potranno
rendere  disponibili a seguito di economie di gestione, di  riduzione  dei
costi  della  stessa, oltre che a seguito di entrate aggiuntive  derivanti
dall'espansione e diversificazione delle attività aziendali.
Livello aziendale.
Nel comune intento di accrescere la funzionalità dell'azienda e migliorare
nella  sicurezza il servizio a favore dell'utenza, con periodicità annuale
e  con  tempificazione  coerente con la preparazione  degli  strumenti  di
programmazione aziendale, le aziende promuovono l'informazione della  RSU,
e  delle  corrispondenti  strutture sindacali territorialmente  competenti
firmatarie del presente CCNL, sui seguenti temi:
·    andamento  economico e produttivo dell'azienda, con riferimento  alle
  prospettive  di sviluppo delle attività e relativa programmazione  e  ai
  risultati di gestione;
·   volume degli investimenti effettuati e programmi d'investimento;
·    programmi di significative ristrutturazioni dell'azienda connesse  ad
  acquisizioni e/o scorpori d'attività;
·   articolazione orario di lavoro;
·   prestazioni oltre il normale orario di lavoro;
·    dinamica  del  costo  del lavoro, anche con  riguardo  alle  quantità
  globali impegnate nelle politiche retributive aziendali e al numero  dei
  lavoratori da queste interessati;
·    indirizzi  strategici in tema di formazione e addestramento,  incluse
  le notizie sull'attività formativa realizzata nell'anno precedente;
·    situazione  del personale maschile e femminile ai sensi dell'art.  9,
  legge 10.4.91 n. 125 in tema di pari opportunità;
·    standard dei servizi da assicurare ai cittadini, con riferimento alla
  Carta dei Servizi.
Con   riferimento   alle  strategie  e  ai  programmi  aziendali   oggetto
d'informazione  che  hanno  diretta  incidenza  sull'occupazione   e   sul
contenuto delle prestazioni di lavoro del personale, le aziende proseguono
l'informazione  di  cui al comma 1 in termini di consultazione  preventiva
della  RSU  e  delle strutture corrispondenti sindacali territoriali,  con
riguardo  alle  relative motivazioni e alle conseguenze per i  lavoratori,
sui seguenti temi:
·    linee  generali  d'evoluzione dell'organizzazione aziendale  e  della
  occupazione,  anche con riferimento alle procedure d'assunzione  e  alla
  mobilità;
·   programmi di sviluppo occupazionale;
·     programmi  di  mobilità  collettiva  non  temporanea  correlati   al
  complesso delle esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale,  in
  particolare  programmi conseguenti a processi di ristrutturazione  della
  azienda, anche relativi ad acquisizioni e/o scorpori d'attività;
·    criteri e metodologie di valutazione individuate dall'azienda per  lo
  sviluppo professionale e la mobilità. Tali metodologie si baseranno sulla
  valutazione dell'accrescimento professionale conseguito anche attraverso
  attività  di  formazione,  sulla valutazione delle  capacità  dimostrate
  nell'assolvimento dei compiti espletati nonché sulla esperienza acquisita;
·    criteri e metodologie generali delle politiche retributive aziendali,
  aree interessate e previsioni di spesa.
Nell'ambito di tale consultazione si dà corso all'esame a consuntivo dello
stato  d'attuazione dei suddetti programmi aziendali dell'anno  trascorso;
in  particolare per quanto riguarda le politiche retributive e lo sviluppo
professionale  si dà luogo a un esame dell'attuazione dei criteri  oggetto
di consultazione preventiva.
In  relazione  alle caratteristiche dei temi indicati,  alla  RSU  e  alle
strutture  sindacali  territoriali di cui sopra può  essere  richiesto  un
impegno  alla  riservatezza su talune delle notizie e dei dati  comunicati
dall'azienda.
Le  procedure  su  esposte  vanno  rinnovate  a  fronte  di  significativi
cambiamenti  dei  programmi  aziendali o  del  verificarsi  di  fatti  che
incidano in maniera rilevante sull'occupazione o sulla mobilità.
I  momenti di rapporto tra le parti di cui ai commi che precedono  debbono
essere   tra  loro  raccordati  operativamente  e  tempificati  attraverso
l'unificazione  delle  diverse procedure, anche  al  fine  di  evitare  la
sommatoria dei relativi tempi.
Per  dare  caratteristiche di organicità e di efficacia alla  discussione,
nell'ambito delle procedure indicate dal presente articolo va dato  corso,
ove  possibile,  anche  alle diverse procedure eventualmente  previste  in
altri  articoli  contrattuali sulle stesse materie o su  materie  comunque
connesse, fermo restando il raccordo dei tempi come sopra individuato.

Art. 6 - Pari opportunità.
Le  parti,  nel confermare l'adempimento delle disposizioni  di  cui  alla
legge  9.12.77 n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono  atto  della
disciplina   sulle  azioni  positive  per  la  realizzazione  delle   pari
opportunità  nel  lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni  e
risoluzioni  comunitarie, dalla legge 10.4.91 n. 125 e degli obblighi  che
essa pone a carico delle aziende associate alla FEDERCASA, con particolare
riferimento al Rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di
cui all'art. 9 della legge medesima; tale Rapporto va trasmesso alle RSU e
alle  corrispondenti strutture territoriali nei termini e con le  modalità
fissate per decreto ministeriale.
Ferme  restando  le  competenze istituzionali del Comitato  nazionale  per
l'attuazione  dei principi di parità di trattamento e dei  Consiglieri  di
parità  nonché  la possibilità per le aziende di promuovere le  iniziative
previste  dall'art. 2, legge n. 125/91, in attuazione di  quanto  previsto
dal  precedente  art.  5,  lett. a), comma  2  del  presente  CCNL,  viene
istituita  una  Commissione  nazionale  mista  sul  tema  dell'occupazione
femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha
il compito di promuovere, anche sulla base dei Rapporti biennali di cui al
comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi,
sulla  situazione  nelle  aziende del personale  femminile  nelle  diverse
posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi
e  di  carriera  intervenendo  laddove si  siano  verificate  criticità  e
sull'eventuale  realizzazione  nelle  aziende  di  programmi   di   azioni
positive.
La  Commissione  provvede  anche a individuare  direttamente  progetti  di
azioni  positive  da  proporre  alle aziende  associate:  a  tal  fine  la
Commissione  può  istituire  in via sperimentale  a  livello  territoriale
(aziendale  e/o  pluri-aziendale) Commissioni  miste  decentrate  di  pari
opportunità   delegate  alla  pubblicizzazione  delle   iniziative   della
Commissione  nazionale e alla promozione concreta di  progetti  di  azioni
positive  da sottoporre alla Commissione nazionale e/o da presentare  alle
competenti Autorità.
Le  aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune,
il  coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi  del  lavoro
femminile in azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase
di progettazione.
In  materia  d'orario  di lavoro, le aziende, nel rispetto  delle  vigenti
disposizioni  di  legge  e  di  contratto,  possono  accedere,  anche  con
priorità,  alle  richieste di diversificazione e/o  flessibilità  -  anche
individuale - d'orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto
di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari.
Nell'ambito  delle  finalità generali di cui alla legge  n.  125/91,  sono
considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione
alla  rispettiva  gravità  a  norma dell'art.  22  del  presente  CCNL,  i
comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto  di
lesione  della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici  e
dei lavoratori.

Art. 7 - Salute e sicurezza sul lavoro.
Le  aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro,  la  salute
dei  lavoratori  e  la cura e il miglioramento continuo  dell'ambiente  di
lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e  dei
comportamenti  organizzativi e operativi di tutti i  soggetti  interessati
(datori  di  lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) e che  la  funzione
"Sicurezza"  si  configura come qualificato mezzo dell'attività  aziendale
destinata a promuovere la sicurezza e l'igiene del lavoro.
Le  parti  riaffermano  come diritto-dovere primario  dei  soggetti  sopra
indicati  la  tutela  della  salute e della  sicurezza  dei  lavoratori  e
individuano  lo  strumento per realizzare tale tutela  nella  prevenzione,
intesa  come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste  in
tutte le fasi dell'attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi e
per  migliorare  l'ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto  della
salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
Visto  il  D.lgs.  19.9.94 n. 626, con il quale sono  state  recepite  nel
nostro  ordinamento le Direttive europee in materia, le parti, in funzione
del  rinvio  previsto dal suddetto decreto alla contrattazione  collettiva
per la disciplina di specifici argomenti, convengono quanto segue:
1)  Rappresentante per la sicurezza.
1.1 - Numero.
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di
seguito definito:
-   aziende fino a 50 dipendenti:       1
-   aziende fino a 200 dipendenti:      2
-   aziende da 201 a 1000 dipendenti:   3
-   aziende oltre i 1000 dipendenti:    6
La durata dell'incarico dei rappresentanti di cui sopra è di 3 anni.
1.2 - Modalità di designazione o elezione.
a)  Aziende fino a 15 dipendenti.
Il  rappresentante  per  la sicurezza viene individuato  tramite  elezione
diretta da parte dei lavoratori al loro interno.
L'elezione  diretta  avviene  su  iniziativa  delle  strutture   sindacali
territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e si
svolge  a  suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,  anche  per
candidature  concorrenti. Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto  il
maggior numero di voti espressi.
Prima  dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il  segretario  del
seggio  elettorale,  il  quale,  a seguito  dello  spoglio  delle  schede,
provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato  in
forza all'azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i
lavoratori  non in prova con contratto a tempo indeterminato che  occupati
nell'azienda.
In  caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il  1°
dei  non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni
fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
b)  Aziende con più di 15 dipendenti.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,
anche   per   candidature   concorrenti.  Risulterà/anno   eletto/i   il/i
lavoratore/i che ha/hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima  dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il  segretario  del
seggio  elettorale,  il  quale,  a seguito  dello  spoglio  delle  schede,
provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che
abbiano superato il periodo di prova in forza all'azienda alla data  delle
elezioni  e  possono essere eletti tutti i lavoratori  non  in  prova  con
contratto a tempo indeterminato che occupati nell'azienda.
In   caso   di  dimissioni  del/dei  rappresentante/i  per  la   sicurezza
subentra/ano il/i primo/i dei non eletti. In mancanza il/i dimissionario/i
esercita/ano  le  proprie funzioni fino a nuova elezione  e  comunque  non
oltre 60 giorni.
1.3 - Permessi retribuiti.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94  al
rappresentante per la sicurezza spettano:
Nelle aziende che occupano sino a 5 dipendenti: permessi retribuiti pari a
12 ore annue.
Nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti: permessi retribuiti  pari
a 30 ore annue.
Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti: permessi retribuiti  pari
a 40 ore annue.
Per  l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato,  lett.
b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
1.4 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Il  rappresentante  per la sicurezza ha diritto alla  formazione  prevista
all'art.  19,  comma  1, lett. g), D.lgs. n. 626/94 nei  termini  previsti
dall'art. 22.
Salvo  iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali,
spetta  all'azienda  definire i programmi formativi per  i  rappresentanti
della  sicurezza,  il  cui contenuto, comunque, deve  essere  conforme  ai
criteri dettati dall'art. 22 sopra richiamato.
1.5 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza,  la
cui  disciplina legale è contenuta all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, le parti
concordano sulle seguenti indicazioni:
a)  Accesso ai luoghi di lavoro.
Il  diritto  d'accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato  nel  rispetto
delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il  rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al  datore  di
lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali  visite  si  svolgono  di norma congiuntamente  al  responsabile  del
servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b)  Modalità di consultazione.
Laddove  il  D.lgs.  n. 626/94 prevede a carico del datore  di  lavoro  la
consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere
in  modo  da  garantire la sua effettività e tempestività;  il  datore  di
lavoro  pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti  gli
eventi  per  i  quali  la  disciplina legislativa  prevede  un  intervento
consultivo dello stesso.
Il  rappresentante,  in  occasione  della  consultazione,  ha  facoltà  di
formulare   proprie  proposte  e  opinioni  sulle  tematiche  oggetto   di
consultazione secondo le previsioni di legge.
Il  verbale  della  consultazione  deve riportare  le  osservazioni  e  le
proposte  formulate dal rappresentante per la sicurezza; il rappresentante
per  la  sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria
firma sul verbale della stessa.
c)  Informazioni e documentazione aziendale.
Il  rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni
e  la  documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1,  art.
19, D.Lgs. n. 626/94.
Lo   stesso  rappresentante  ha  diritto  di  consultare  il  Rapporto  di
valutazione  dei  rischi  di  cui all'art. 4, comma  2,  custodito  presso
l'azienda i sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto.
Il  datore  di  lavoro fornisce, anche su istanza del  rappresentante,  le
informazioni  e la documentazione richiesta secondo quanto previsto  dalla
legge.
Per  informazioni  inerenti l'organizzazione  e  gli  ambienti  di  lavoro
s'intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza
del lavoro.
Il  rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione,  è  tenuto  a
farne  un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto  delle
norme di legge.
d)  Strumenti per l'espletamento delle funzioni.
Per  l'esercizio  delle sue funzioni il rappresentante  per  la  sicurezza
fruisce  del  locale già posto a disposizione delle RSU e degli  eventuali
supporti logistici connessi, secondo le prassi in atto.
2)  Organismi paritetici.
A  livello  territoriale,  tra  le  associazioni  regionali  CISPEL  e  le
strutture  sindacali territorialmente competenti delle  OO.SS.  firmatarie
del  presente CCNL o delle Confederazioni cui le OO.SS. stesse aderiscono,
sono  costituiti  organismi paritetici con funzioni  d'orientamento  e  di
promozione  di  iniziative formative nei confronti  dei  lavoratori.  Tali
organismi  sono inoltre 1a istanza di riferimento in merito a controversie
sorte  sull'applicazione  dei  diritti di rappresentanza,  informazione  e
formazione previsti dal D.lgs. n. 626/94.
La  formazione dei lavoratori e quella dei rappresentanti per la sicurezza
avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.
3) Uso di attrezzature munite di videoterminali.
Il  destinatario della normativa prevista dal titolo VI (artt. 50-59)  del
D.lgs.  n.  626/94  viene  individuato nel  lavoratore  che  utilizza  una
attrezzatura  munita  di  videoterminale  per  almeno  4  ore  consecutive
giornaliere per tutta la settimana lavorativa.
Tale  lavoratore, nell'ambito delle prime 4 ore dell'attività  come  sopra
specificata,  deve  essere adibito per la durata di  30  minuti  ad  altra
attività  e  per  le  rimanenti ore deve fruire  di  15  minuti  di  pausa
retribuita ogni 2 ore d'applicazione continuativa al videoterminale.
Le  pause  possono  essere  cumulate  ma  non  possono  essere  godute  né
all'inizio né al termine dell'orario di lavoro.

Art. 8 - Prerogative e funzioni del sindacato.
Per quanto concerne le prerogative e le funzioni del Sindacato, le aziende
riconoscono  la rappresentanza dei lavoratori esercitata dalle  OO.SS.  ai
vari livelli nell'espletamento dei propri compiti.
1)  Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Le   Parti,   FEDERCASA  e  CGIL,  CISL,  UIL,  preso  atto   dell'Accordo
interconfederale  CISPEL-CGIL/CISL/UIL 29.9.94  sulla  costituzione  nelle
imprese  dei  servizi pubblici degli enti locali delle RSU dei  lavoratori
dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col
Protocollo  Governo-Parti  sociali  del  23.7.93,  nel  confermare  quanto
convenuto   nell'accordo  sopra  citato,  convengono  quanto  di   seguito
riportato.
1.   Ad  iniziativa delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL in  ciascuna
  azienda  con più di 15 dipendenti può essere costituita la RSU,  di  cui
  all'Accordo  interconfederale CISPEL-CGIL/CISL/UIL 29.9.94,  secondo  le
  modalità  di  indizione ed elezione previste nell'accordo citato  e  nel
  Regolamento ad esso allegato.
  Hanno inoltre potere d'iniziativa le OO.SS. di cui al punto 1, comma  3,
  Accordo  interconfederale  29.9.94, a condizione  che  abbiano  espresso
  formale  adesione  al  presente  accordo e all'accordo  interconfederale
  sopra citato nonché sulle modalità d'esercizio del diritto di sciopero.
  L'iniziativa di cui ai commi che precedono deve essere assunta entro  il
  31.10.98 dalla stipula del presente CCNL; le operazioni connesse con  le
  elezioni  delle RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto  12  del
  Regolamento  allegato  all'Accordo  interconfederale  29.9.94  -  previo
  accordo  con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a  tutti
  gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del
  servizio.
  Per  i  successivi rinnovi l'iniziativa può essere assunta dalla  RSU  e
  deve essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato.
  Le  OO.SS.  firmatarie del presente contratto o che comunque  aderiscano
  alla disciplina in esso convenuta partecipando alla procedura d'elezione
  della  RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire  RSA  ai
  sensi  dell'art.  19,  legge n. 300/70; le loro  RSA  devono  intendersi
  decadute con la nomina della RSU.
2.   Il numero massimo dei componenti della RSU in ciascuna azienda è pari
  a:
-   nelle aziende che occupano da  16 a  70 dipendenti:    3
-   nelle aziende che occupano da  71 a 140 dipendenti:    4
-   nelle aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti:    5
-   nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti:     6
-   nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti:    7
-   nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti:     9
-    nelle  aziende  che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente  ogni
  100  dipendenti, o frazione di 100, oltre i 700, in aggiunta  al  numero
  precedente.
  In  attuazione  del punto 1, comma 2, Accordo interconfederale  29.9.94,
  ferma  restando l'unicità della RSU e il rispetto dei numeri complessivi
  stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di maggiori dimensioni ove
  siano  presenti entità organizzative e operative autonome, la RSU  nella
  sua  unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le  quali  si
  ripartisce  il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale
  al  numero  degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse  entità
  autonome.
  L'individuazione delle entità organizzative e operative autonome di  cui
  al  punto  precedente è oggetto di contrattazione  tra  l'azienda  e  le
  strutture sindacali territoriali delle OO.SS. di cui al punto 1, comma 1
  del presente accordo.
  In  tali  casi e in ogni altro caso ove la dimensione complessiva  della
  RSU  lo  richieda, può essere istituito tra i componenti  della  RSU  un
  organismo  ristretto  di  coordinamento denominato  Comitato  esecutivo,
  composto  di  un  numero  di  membri non superiore  al  30%  del  numero
  complessivo  della  RSU;  tale  Comitato esecutivo  ha  la  funzione  di
  coordinare  le  attività di competenza della RSU e di  rappresentare  la
  medesima  nella  gestione  dei rapporti sindacali  e  negoziali  con  la
  Direzione aziendale.
  Singoli  membri  del Comitato esecutivo o della RSU possono  intervenire
  presso  la  Direzione aziendale per tutto quanto attiene al  rispetto  e
  all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non
  hanno  potere  di  trattativa se non a seguito di mandato  espressamente
  loro conferito dalla RSU o dal Comitato esecutivo della RSU.
3.   Le  OO.SS.  firmatarie  del  CCNL e  costituenti  la  RSU  ratificano
  congiuntamente e successivamente comunicano alla FEDERCASA i  nominativi
  dei componenti delle RSU; la FEDERCASA, riscontrata la corrispondenza alle
  norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi;
  il mandato della RSU decorre dalla comunicazione di cui sopra.
  Nei  casi  di decadenza della RSU previsti dall'Accordo interconfederale
  29.9.94 o comunque ove la RSU non sia validamente costituita, l'attività
  della  medesima  viene  assunta dalle strutture  sindacali  territoriali
  delle  OO.SS.  di  cui  al punto 1 del presente  accordo  per  il  tempo
  strettamente necessario alla sua costituzione.
4.   La  RSU,  in  quanto organismo rappresentativo dei lavoratori  e  del
  sindacato  nei  luoghi  di lavoro, assolve a  tutti  i  compiti  già  di
  competenza  delle  preesistenti rappresentanze  sindacali  interne,  con
  riferimento  all'esercizio di diritti, permessi, agibilità  sindacali  e
  compiti  di  tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi  componenti
  nell'ambito  dei  numeri  complessivi di  cui  al  precedente  punto  2)
  subentrano alle RSA e ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti
  e prerogative sindacali previste dalla legge n. 300/70; nei confronti di
  ciascun componente della RSU nell'ambito del numero complessivo suddetto
  si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della legge n. 300/70.
  Restano  salvi  in favore delle OO.SS. firmatarie del  presente  CCNL  i
  diritti   previsti  dall'Accordo  interconfederale  CISPEL/CGIL-CISL-UIL
  29.9.94, punto 4, ultimo comma.
  Le  associazioni sindacali firmatarie del CCNL comunicano all'azienda il
  nominativo  dei  soggetti responsabili dell'esercizio i diritti  di  cui
  sopra.
  La  RSU  gestisce  i  rapporti sindacali con la  Direzione  aziendale  e
  assistita   dalle   corrispondenti  strutture   sindacali   territoriali
  firmatarie  del  presente  CCNL assolve funzione  d'agente  contrattuale
  nelle  materie  che il presente CCNL attribuisce alla  contrattazione  a
  livello aziendale.
NORMA IN DEROGA
Nelle  aziende  in  cui  il numero dei dipendenti  risultasse  fino  a  15
dipendenti può essere costituita una RSU con 1 rappresentante.
2)  Permessi sindacali.
A)  Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, la RSU
dispone  di  un  monte ore annuo globale di permessi sindacali  retribuiti
quantificato  in  2,5  ore  per dipendente  in  servizio  al  31  dicembre
dell'anno precedente.
La  fruizione  dei permessi da parte dei singoli componenti viene  gestita
collegialmente dalla RSU.
Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile  e
non  è  consentita  la  fruizione anticipata o  posticipata  di  eventuali
residui dell'anno di competenza.
Nel  monte  ore rientra tutta l'attività sindacale della RSU, compresa  la
partecipazione  a  riunioni,  anche  se  convocate  dall'azienda,  e/o   a
Commissioni   comunque   denominate  di   cui   la   RSU   faccia   parte.
L'Amministrazione,  su richiesta della RSU, ove possibile,  convocherà  le
predette riunioni fuori dell'orario di lavoro.
I  singoli  lavoratori  componenti della RSU hanno diritto  a  fruire  dei
permessi  previsti dall'art. 24, legge n. 300/70 per la  partecipazione  a
trattative, congressi e convegni sindacali.
La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto
dal  responsabile  del Comitato esecutivo, qualora istituito,  ovvero  dal
lavoratore  interessato, con preavviso di almeno 24 ore,  fatte  salve  le
procedure definite nel CCNL per la fruizione dei permessi sindacali.
B)  Attività sindacale di organismi direttivi.
1)  Monte ore aziendale.
I  lavoratori  componenti  gli organismi direttivi  delle  Federazioni  di
categoria  stipulanti  il  presente CCNL e delle Confederazioni  sindacali
alle  quali  sono  aderenti, individuati secondo i  rispettivi  statuti  e
comunicati  nominativamente, hanno diritto a permessi  retribuiti  per  la
partecipazione  alle riunioni degli organismi suddetti e  per  ogni  altra
attività   sindacale   inerente  al  loro   mandato   sindacale,   inclusa
partecipazione  a  trattative, congressi, convegni,  corsi  di  formazione
sindacale,   nei  limiti  del  monte  ore  annuo  aziendale   di   seguito
individuato.
Ai   fini  dell'applicazione  della  presente  normativa  le  OO.SS.  sono
impegnate  a  fornire  tempestivamente a  FEDERCASA-ANIACAP  i  rispettivi
Statuti e l'elenco degli organismi direttivi ivi contemplati.
Le OO.SS. s'impegnano a fornire tempestiva comunicazione alla FEDERCASA in
ordine  ad  eventuali soppressioni e/o istituzioni di organismi  direttivi
sindacali.
Il  monte  ore aziendale annuo disponibile per i lavoratori sopra indicati
viene  calcolato  sulla  base del personale in servizio  al  30  settembre
dell'anno precedente quello di fruizione.
Per  l'anno  1998  tale monte ore viene individuato in 3,5  ore  per  ogni
dipendente in forza presso l'azienda al 30.9.97.
Il  monte  ore aziendale individuato per l'anno 1998 s'intende  confermato
anche  per  gli  anni  successivi, sempre con riferimento  al  numero  dei
dipendenti in forza al 30 settembre dell'anno precedente e salvo  modifica
in sede di rinnovo contrattuale.
Ai  fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di
ciascun  anno, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale  sono
computati in proporzione all'orario svolto.
Il  monte  ore  aziendale, salvo quanto in appresso  specificato  sub  2),
costituisce  un limite annuo invalicabile e non è consentita la  fruizione
anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza;  lo
stesso  viene  attribuito in attuazione di quanto previsto  dall'art.  30,
legge  n.  300/70 e viene ripartito tra le OO.SS. firmatarie del  presente
CCNL  nella misura e con le modalità che le medesime OO.SS. s'impegnano  a
comunicare alle aziende e alla FEDERCASA entro e non oltre il 30  novembre
dell'anno precedente quello al quale la ripartizione si riferisce.
In  via  eccezionale, di tale monte ore sono inoltre ammessi a beneficiare
anche  i  singoli  lavoratori chiamati espressamente ad affiancare  e/o  a
partecipare  ad  attività  e  iniziative  degli  organismi  sopra   citati
nell'esercizio dei compiti ad essi affidati; tali permessi possono  essere
goduti solo se non pregiudicano le esigenze di servizio.
2)  Monte ore nazionale.
Per  l'espletamento dell'attività sindacale inerente a organismi direttivi
dai lavoratori individuati nel precedente punto 1) viene altresì stabilito
un  monte  ore nazionale di permessi retribuiti, calcolato sul numero  dei
dipendenti  in servizio, presso tutte le aziende associate alla  FEDERCASA
cui  si  applica il presente contratto, pari a n. 4 ore per dipendente  in
servizio al 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento.
Tale monte ore, stabilito per il 1998, s'intende confermato anche per  gli
anni  successivi, sempre con riferimento al numero dei dipendenti in forza
al  30  settembre dell'anno precedente e salvo modifica in sede di rinnovo
contrattuale.
Tale monte ore viene utilizzato, su indicazione delle Segreterie nazionali
delle   OO.SS.   stipulanti  il  presente  CCNL,   secondo   la   seguente
ripartizione:
·    permessi  sindacali  retribuiti da fruirsi in  via  continuativa  dai
  lavoratori  che  ricoprono cariche di responsabilità  all'interno  degli
  organismi  sindacali  direttivi  di cui  al  precedente  punto  1),  che
  richiedono lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno, secondo
  le modalità definite sub 2.1;
·     in  aggiunta  al  monte  ore  aziendale  individuato  ai  sensi  del
  precedente punto 1), seconde le modalità di seguito definite sub 2.2.
Il  presente monte ore nazionale costituisce un limite annuo invalicabile;
non  ne  è ammessa la fruizione anticipata e non è consentita la fruizione
in anno successivo degli eventuali residui dell'anno di competenza.
Ai  fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di
ciascun  anno, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono  computati
in proporzione all'orario svolto.
2.1. Attività sindacale a tempo pieno.
L'attività  sindacale  a  tempo  pieno può  essere  svolta  dai  dirigenti
sindacali  che  rivestono  cariche  di  responsabilità  all'interno  degli
organismi  direttivi delle OO.SS. stipulanti attraverso  la  fruizione  di
permessi sindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata  del
mandato  (riferito all'anno solare), computati nel monte ore nazionale  di
cui al precedente punto 2).
Tali   permessi  non  possono  essere  utilizzati  per  periodi  inferiori
all'intero   anno  solare,  salvo  la  sola  sostituzione  del  lavoratore
interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di ogni  carica
sindacale;  eventuali  casi  eccezionali di sostituzione  potranno  essere
esaminati dalle parti stipulanti il CCNL.
I  lavoratori  in  permesso sindacale retribuito ai sensi  della  presente
normativa  sono stabiliti nel numero, complessivo per le OO.SS. firmatarie
del  presente  CCNL,  corrispondente a 2 ore per  dipendente  in  servizio
presso  le aziende associate alla FEDERCASA, a cui si applica il  presente
contratto,  alla  data  del 30 settembre dell'anno  precedente  quello  di
riferimento;  tale  numero viene ripartito in accordo tra  le  tre  OO.SS.
stipulanti.
Le  OO.SS. suddette s'impegnano a non assegnare all'attività a tempo pieno
di  cui al presente punto 2.1 più di un lavoratore complessivamente  nelle
aziende sotto i 200 dipendenti.
Durante  l'attività  sindacale a tempo pieno il  dipendente  mantiene,  ai
sensi di legge e di contratto, il diritto alla conservazione del posto; al
termine   dell'attività   sindacale  a  tempo  pieno   l'azienda   assegna
all'interessato un posto di lavoro possibilmente con la stessa qualifica e
comunque   con   il   medesimo  livello  d'inquadramento   precedentemente
attribuito,  comportante l'espletamento di mansioni equivalenti  a  quelle
svolte nel periodo precedente.
Per  favorire  il  migliore  reinserimento  del  lavoratore  nell'attività
produttiva, l'azienda, ove necessario, provvede ad avviarlo agli opportuni
interventi formativi e/o d'aggiornamento.
I  lavoratori  assegnati  a  un  livello superiore  appartenente  all'Area
Quadri, non potranno svolgere attività sindacale retribuita a tempo  pieno
prima  che  sia trascorso un periodo di 18 mesi d'effettivo  servizio  nel
nuovo  livello. Nel caso di lavoratori assegnati al livello  superiore  A1
tale  preclusione ha la durata di mesi 12 ed è applicabile  esclusivamente
nelle aziende con non più di 140 dipendenti.
Ai lavoratori in attività sindacale a tempo pieno sono applicate eventuali
modifiche d'inquadramento contrattualmente previste per la generalità  dei
lavoratori  aventi  medesima qualifica, salvo  che  tali  modifiche  siano
correlate  allo  svolgimento di determinate attività lavorative  e/o  alla
maturazione di specifica esperienza nella mansione.
Il  periodo  d'attività sindacale a tempo pieno di ogni singolo lavoratore
viene convenzionalmente quantificato in 1500 ore in ragione d'anno.
2.2. Integrazione del monte ore aziendale.
Le  disponibilità orarie residue del monte ore nazionale, detratte le  ore
destinate  ai  lavoratori in attività sindacale  a  tempo  pieno,  vengono
ripartite  nella  misura stabilita tra le OO.SS. firmatarie  del  presente
CCNL.
Le  OO.SS.  s'impegnano  a  dare  comunicazione  alla  FEDERCASA  di  ogni
eventuale variazione della suddetta ripartizione percentuale entro  e  non
oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello al quale la variazione si
riferisce.
Ciascuna  O.S. stipulante può assegnare alle singole aziende una  quantità
annua di permessi sindacali nell'ambito della quota di monte-ore nazionale
a  lei spettante - come sopra calcolata - come integrazione della quantità
a  sua  disposizione  nell'ambito  del  monte  ore  aziendale  di  cui  al
precedente  punto  1);  tale quantità integrativa può  essere  fruita  dai
lavoratori  aventi titolo ai permessi sindacali individuati  nel  comma  1
dello  stesso  punto 1), senza alcuna differenziazione rispetto  alle  ore
calcolate a livello aziendale.
Nell'ambito  del monte-ore determinato ai sensi del comma precedente,  per
tutte le attività sindacali indicate nel presente paragrafo non può essere
normalmente  accordato  allo  stesso  lavoratore,  a  titolo  di  permesso
sindacale   retribuito,  più  del  40%  delle  ore  lavorabili  nell'anno,
quantificate queste ultime convenzionalmente in 1.500 ore/anno;
Raggiunti  i limiti individuati nei commi precedenti, al singolo dirigente
sindacale  non  può  più  essere consentita  altra  assenza  per  attività
sindacale.
2.3. Trattamento lavoratori in permesso sindacale continuativo.
Ai  dirigenti sindacali in permesso sindacale retribuito continuativo (con
riferimento  ai  precedenti  punti 2.1  e  2.2  penultimo  comma)  vengono
corrisposte la retribuzione individuale di cui all'art. 47 con  esclusione
delle  corresponsioni  che  compensano disagi o  particolari  modalità  di
prestazione e comunque delle indennità collegate all'effettiva presenza in
servizio.
Nei   periodi   di   permesso   sindacale  continuativo   si   considerano
contestualmente  fruite le ferie spettanti per il medesimo  periodo  e  il
mancato  godimento  di  permessi e festività non  dà  diritto  a  compenso
alcuno.
C)  Modalità di determinazione e fruizione dei permessi sindacali.
1)   I  nominativi  dei  lavoratori componenti le RSU  vengono  comunicati
  all'azienda  per il tramite della FEDERCASA secondo quanto previsto  dal
  Protocollo d'intesa, allegato al presente contratto (da allegare).
2)   Le  OO.SS. stipulanti s'impegnano a comunicare alle aziende entro  il
  30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento l'elenco nominativo
  dei lavoratori che hanno diritto a fruire di permessi sindacali in quanto
  componenti  degli  organismi  direttivi di cui al precedente punto 1.
  Eventuali   sostituzioni  debbono  essere  comunicate   tempestivamente,
  evidenziando il nome del sostituto e del sostituito.
  Le   strutture   delle  OO.SS.  stipulanti  comunicano   tempestivamente
  all'azienda  il  nominativo  dei lavoratori  eventualmente  chiamati  ad
  affiancare  i  suddetti  organismi direttivi nell'esercizio  della  loro
  attività  e che hanno titolo a fruire dei permessi di cui al  monte  ore
  individuato sub B), n. 1.
3)   Ai  fini  della  determinazione del monte  ore  nazionale  annuo,  la
  FEDERCASA s'impegna a fornire alle Segreterie nazionali FP-CGIL, FIST-CISL
  e  UIL-Enti  locali entro il 31 ottobre dell'anno precedente  quello  di
  riferimento le seguenti informazioni:
-    numero  dei dipendenti in servizio presso tutte le aziende  associate
  alla  FEDERCASA,  alle  quali si applica il presente  contratto,  al  30
  settembre dell'anno precedente quello di riferimento;
-    elenco  delle aziende e numero dei dipendenti di ciascuna di esse  al
  30  settembre  dell'anno  precedente quello di riferimento,  comprensiva
  dell'indicazione  del numero dei dipendenti iscritti  a  ciascuna  delle
  OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Le Segreterie nazionali FP-CGIL, FIST-CISL e UIL-Enti locali s'impegnano a
comunicare  alla  FEDERCASA  entro 1 mese dal ricevimento  delle  suddette
informazioni  e  comunque  entro la fine del mese  di  novembre  dell'anno
precedente  quello di riferimento i nominativi dei lavoratori destinati  a
fruire   dei  permessi  sindacali  retribuiti  continuativi  per  attività
sindacale  a  tempo  pieno,  con indicazione  dell'azienda  d'appartenenza
nonché, entro la fine del successivo mese di dicembre, la ripartizione tra
le singole aziende associate delle quote del monte ore nazionale.
La   successiva  comunicazione  da  parte  della  FEDERCASA  alle  aziende
interessate  dei nominativi dei dirigenti sindacali assegnati all'attività
sindacale a tempo pieno nonché delle eventuali quote orarie aggiuntive  al
monte   ore   aziendale   della   singola  O.S.   costituisce   condizione
imprenscindibile per l'attribuzione del permesso da parte dell'azienda.
L'onere   conseguente  ai  permessi  sindacali  retribuiti  per   attività
sindacale a tempo pieno qui previsto è annualmente ripartito tra tutte  le
aziende  che  applicano  il  presente CCNL, in proporzione  al  numero  di
dipendenti  in  servizio  al  30 settembre di ogni  anno  presso  ciascuna
azienda.
D)  Modalità di richiesta dei permessi sindacali.
La  richiesta  di  permesso  sindacale  va  effettuata  per  iscritto  dal
lavoratore  interessato, utilizzando l'allegato modulo, da  consegnare  al
diretto  superiore  gerarchico per l'inoltro al  Dirigente  funzionalmente
competente alla concessione del permesso. La Direzione di ciascuna azienda
potrà indicare modalità diverse, nel rispetto dello spirito della presente
regolamentazione.
La richiesta deve essere effettuata con un preavviso di 24 ore, secondo le
modalità di seguito definite.
1.  Partecipazione a riunione di organismo direttivo sindacale.
Il  nominativo del dirigente sindacale deve risultare compreso nell'elenco
fornito  all'azienda ai sensi della lett. B, n. 1, comma  2  del  presente
articolo.
Il  richiedente deve indicare il giorno e le ore d'assenza  dal  servizio,
ivi  comprese  le ore necessarie agli spostamenti, utilizzando  l'allegato
modulo, con il codice di causale 1.
La  richiesta deve essere controfirmata dal responsabile dell'organismo di
appartenenza del lavoratore e deve essere accompagnata dalla  copia  della
lettera  di  convocazione dell'organo medesimo, da cui  risulti  l'istanza
convocata, il luogo, la data e l'orario della riunione.
2.  Partecipazione a congressi in qualità di delegato.
I  nominativi  dei  lavoratori aventi titolo ai permessi  ai  sensi  della
presente   normativa  designati  in  qualità  di  delegati  ai   congressi
nazionali,   regionali,   territoriali,   zonali   ecc.   debbono   essere
preventivamente  comunicati alla Direzione dell'azienda  dalle  Segreterie
della rispettiva istanza sindacale; tali elenchi debbono contenere i  dati
relativi al congresso (livello, data, luogo); il nominativo del lavoratore
delegato,  con  indicazione  della O.S.  dalla  quale  è  delegato  e  con
specificazione  della  carica  ricoperta;  l'ufficio  o  il   reparto   di
appartenenza del lavoratore.
Eventuali  sostituzioni  debbono  essere comunicate  tempestivamente,  con
indicazione del sostituito e del sostituto.
Il lavoratore interessato deve compilare l'allegato modulo (codice causale
2),  indicando  giorni  e  ore  per  i  quali  si  richiede  il  permesso,
comprensivi dei tempi necessari per gli spostamenti.
3.  Trattative sindacali.
Il  nominativo del dirigente sindacale deve risultare compreso nell'elenco
fornito  all'azienda ai sensi della lett. B, n. 1, comma  2  del  presente
articolo  ovvero  nell'elenco dei componenti della RSU  e/o  del  Comitato
esecutivo della medesima.
In caso di trattative esterne (incontri a livello nazionale o comunque con
delegazioni  FEDERCASA ovvero incontri e/o trattative  relativi  ad  altre
istanze),   la   richiesta  deve  essere  controfirmata  dal  responsabile
dell'organismo  direttivo d'appartenenza e accompagnata dalla  lettera  di
convocazione.
In  caso  di  permessi per incontri e/o trattative con la Direzione  della
azienda,  i rappresentanti della Direzione presenti alla riunione prendono
nota dei nominativi dei lavoratori intervenuti.
Il lavoratore interessato deve compilare l'allegato modulo (codice causale
3a  per  trattative  con  la  Direzione dell'azienda;  3b  per  trattative
esterne),  indicando  giorni e ore per i quali si  richiede  il  permesso,
comprensive dei tempi per gli eventuali spostamenti.
4.  Espletamento del mandato.
Il  nominativo del dirigente sindacale deve risultare compreso nell'elenco
fornito  all'azienda ai sensi della lett. b, n. 1, comma  2  del  presente
articolo  ovvero  nell'elenco dei componenti della RSU  e/o  del  Comitato
esecutivo della medesima.
Il  lavoratore  interessato  deve  utilizzare  l'apposito  modulo  (codice
causale  4),  indicando  giorni e ore per le quali richiede  il  permesso,
comprensive  dei  tempi per gli eventuali spostamenti; la  richiesta  deve
essere controfirmata dal responsabile dell'organismo d'appartenenza.
5.  Partecipazione a corsi di formazione.
I  lavoratori  interessati  aventi titolo al  permesso  debbono  compilare
l'allegato modulo (codice causale 5), indicando giorni e ore per le  quali
si  richiede  il  permesso, comprensive dei tempi per gli spostamenti,  la
richiesta   deve  essere  controfirmata  dal  responsabile  dell'organismo
direttivo  d'appartenenza  e  corredata  della  copia  della  lettera   di
indizione del corso.
MODULO DI RICHIESTA DI PERMESSO SINDACALE
Richiesta di permesso sindacale
.............................................
(ufficio/reparto d'appartenenza)
Il/La sottoscritto/a .....................................................
matricola n. ................, in servizio presso ........................
                                                    (ufficio/reparto)
in qualità di ............................................................
                         (carica sindacale rivestita)
richiede un permesso ne.... giorn. ........ dalle ore ..... alle ore .....
per la seguente causale:
..........................................................................
A tal fine allega  .......................................................
Data ...................
........................
(firma dell'interessato)
...........................................
(firma responsabile dell'organo direttivo)
LEGENDA CAUSALI
1:      partecipazione a riunione di organismo direttivo;
2:      partecipazione a congressi in qualità di delegato;
3:      trattative e incontri sindacali esterni;
3bis:   trattative e incontri sindacali interni;
4:      espletamento del mandato;
5:      partecipazione a corsi di formazione.
3)  Affissione comunicati - diffusione stampa sindacale.
Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 25, legge n.  300/70  l'azienda
predispone nei luoghi che saranno localmente concordati appositi albi  per
l'affissione  di comunicati. In detti albi, le RSU e le OO.SS.  firmatarie
del  CCNL possono affiggere comunicati, afferenti le proprie attività,  da
trasmettere per conoscenza alla Direzione.
La  responsabilità dei comunicati è assunta dagli organi  direttivi  delle
OO.SS. firmatarie del CCNL e dalla RSU.
4)  Trattenute dei contributi sindacali.
Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi
alle  OO.SS.  stipulanti  il presente CCNL alle quali  sono  iscritti,  le
aziende  effettueranno le relative trattenute sulle  retribuzioni  mensili
nella misura indicata dai Sindacati nazionali, inserendole nei ruoli paga,
previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega, nella quale
devono  essere  specificati le generalità del  lavoratore,  il  numero  di
matricola,  il  Sindacato al quale deve essere devoluto il contributo,  la
periodicità e l'importo della trattenuta stessa.
La  trattenuta  viene effettuata e/o è sospesa a richiesta del  lavoratore
interessato con decorrenza dal mese successivo alla data della delega  e/o
di revoca della stessa.
Dopo  aver effettuato la trattenuta l'azienda rimette a ogni Sindacato  la
somma di competenza.
Restano  salve le modalità di trattenuta dei contributi sindacali  già  in
atto presso le singole aziende.
5)  Assemblee sindacali del personale.
I  lavoratori hanno diritto di riunirsi, in azienda, fuori dell'orario  di
lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per
le  quali  viene corrisposta la normale retribuzione; in caso di assemblea
in  luogo  diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata  dell'assenza
dal  lavoro comincia comunque a decorrere dal momento in cui il dipendente
si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo
rientro in servizio.
Limitatamente all'anno 1998 il limite orario per il diritto d'assemblea  è
fissato in 12 ore.
Fermo  restando quanto previsto dall'art. 20, legge n. 300/70, le riunioni
possono  essere  indette dalla RSU ovvero dalle strutture sindacali  delle
OO.SS.  stipulanti  il  presente CCNL con ordine  del  giorno  su  materie
d'interesse  sindacale  e  del lavoro; la convocazione  dell'assemblea  va
comunicata  alla Direzione aziendale secondo l'ordine di precedenza  delle
convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore.
Secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale CISPEL-CGIL-CISL-UIL
29.9.94,  punto  4, ultimo comma, le OO.SS. stipulanti  il  presente  CCNL
hanno  diritto  a  indire  singolarmente o  congiuntamente  assemblee  dei
lavoratori durante l'orario di lavoro per 3 delle 10 ore annue retribuite.
Le  riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o  gruppi  di
essi;  in  ogni  caso  lo svolgimento delle riunioni durante  l'orario  di
lavoro  dovrà possibilmente aver luogo fuori degli orari d'apertura  degli
uffici al pubblico e comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza
di  informare  la  cittadinanza, di assicurare  l'erogazione  dei  servizi
indispensabili  da garantirsi anche in caso di sciopero e  comunque  della
necessità di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia  degli
impianti, secondo le norme in atto in applicazione della legge n. 146/90.
Alle  riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla
Direzione dell'azienda, dirigenti esterni delle OO.SS. rappresentate nella
RSU e/o delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
6)  Locali per le RSU.
Fatto  salvo quanto previsto nell'art. 27, legge n. 300/70 l'azienda,  nei
limiti  del  possibile, mette a disposizione della RSU un  locale  per  le
proprie riunioni.

Art. 9  - Patronati.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, legge n. 300/70, secondo  cui
gli  istituti  di  patronato hanno diritto di svolgere,  su  un  piano  di
parità, la loro attività all'interno dell'azienda, per quanto riguarda gli
istituti  di  patronato d'emanazione delle OO.SS. firmatarie del  presente
contratto  si  conviene quanto segue: gli istituti  di  patronato  possono
svolgere  i  compiti  previsti  dal DLCPS 29.7.47  n.  804,  e  successive
integrazioni  e/o modificazioni, mediante rappresentanti i cui  nominativi
dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti
di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle
Direzioni  provinciali  dei  patronati  interessati,  le  quali   dovranno
segnalare eventuali variazioni.
I  rappresentanti  dei patronati concorderanno con le singole  aziende  le
modalità  di  svolgimento  della loro attività  che  deve  attuarsi  senza
pregiudizio  della normale attività aziendale e pertanto fuori dall'orario
di lavoro.
Qualora per ragioni di particolare urgenza, i rappresentanti del patronato
dovessero   conferire  durante  l'orario  di  lavoro  con  un   dipendente
dell'azienda  per  l'espletamento  del  mandato  conferito,   gli   stessi
rappresentanti   del  patronato  daranno  tempestiva  comunicazione   alla
Direzione  aziendale  la  quale  provvederà  a  rilasciare  al  lavoratore
interessato  un  permesso non retribuito, affinché possa allontanarsi  dal
posto di lavoro per il tempo strettamente necessario, sempreché non ostino
effettivi motivi di carattere tecnico e organizzativo. Le aziende dovranno
prevedere  un  apposito albo per consentire ai patronati  l'affissione  di
notizie di carattere generale attinenti le proprie funzioni.
Ai  rappresentanti del patronato dovrà essere consentito l'uso  di  idonei
spazi per l'espletamento della loro attività.

Art. 10 - Circolo culturale e ricreativo.
1.   Le  attività  culturali,  ricreative esistenti  nell'azienda,  o  che
  verranno realizzate, saranno esercitate autonomamente.
  Sono  soci  del Circolo i lavoratori dipendenti dall'azienda, in  regola
  con  il  versamento delle quote associative, i quali, come  tali,  hanno
  diritto  di  partecipare a tutte le attività previste dallo Statuto.  Ne
  possono altresì far parte, senza oneri per l'azienda, gli ex dipendenti.
2.   Gli  Organi  direttivi e di gestione del Circolo saranno eletti,  con
  voto  segreto,  dai lavoratori in regola con il versamento  della  quota
  sociale, ferma restando la partecipazione dei rappresentanti dell'azienda,
  ove  richiesta o stabilita dallo Statuto e con la garanzia per l'azienda
  stessa di poter essere rappresentata nel Collegio dei Revisori dei Conti.
3.   Dette  attività dovranno essere realizzate in modo da  tendere  a  un
  rapporto  costante con il territorio, tra lavoratori  e  cittadini,  tra
  strutture  del Circolo aziendale e momenti di vita associata all'esterno
  dei luoghi di lavoro.
4.   La  partecipazione alle singole iniziative promosse dal Circolo dovrà
  prevedere la richiesta di quote diversificate per:
-   lavoratore iscritto al circolo;
-   lavoratore non iscritto;
-   cittadino.
5.   Il  contributo  dell'Azienda versato al Circolo per il  funzionamento
  delle  sue attività sarà pari a £. 40.000 annuali, commisurate al numero
  dei lavoratori in servizio all'inizio di ogni anno.
  Le  quote  associative versate da ciascun lavoratore socio non  potranno
  essere inferiori a £. 20.000 annuali.
6.   Ai lavoratori componenti gli Organi direttivi di gestione del Circolo
  potranno  essere  concessi per lo svolgimento e  l'organizzazione  delle
  attività  del  Circolo permessi non retribuiti, compatibilmente  con  le
  esigenze di servizio.
7.     Qualora    l'Azienda   deliberasse   l'affidamento    al    Circolo
  dell'attuazione   e  della  gestione  di  iniziative   particolari   non
  specificatamente previste nell'ambito delle normali attività del Circolo,
  potrà  corrispondere  un  contributo  aggiuntivo  commisurato  al  costo
  dell'iniziativa stessa.

Art. 11 - Vertenze individuali.
Il  lavoratore,  ove  ritenga violato un suo diritto soggettivo  derivante
dalle  norme  del  presente contratto, prima di attivare le  procedure  di
conciliazione previste dalla legge o di adire l'autorità giudiziaria,  può
promuovere  una procedura di riesame della propria posizione  avanti  alla
Direzione aziendale, attraverso richiesta scritta e motivata.
Entro  7  giorni dalla richiesta la Direzione (direttore o altro dirigente
da  questi  delegato)  effettua un incontro con il  dipendente,  assistito
dalla  RSU  aziendale ovvero dall'O.S. cui aderisce o conferisce  mandato,
per  l'esame  della richiesta; in caso di mancata positiva definizione  in
tale  sede,  la Direzione comunica al dipendente le proprie determinazioni
entro i 7 giorni successivi, a completa definizione della procedura.
Dichiarazione congiunta.
Il numero complessivo delle ore di permesso sindacale retribuito, previsto
per  le  varie  fattispecie d'attività sindacale, è stato definito  avendo
presente  l'entità  del  campo d'applicazione del  presente  contratto  al
momento della sua stipula.
Tale  numero potrà quindi essere riconsiderato, in occasione del  prossimo
rinnovo   contrattuale,   sia  in  relazione  all'incremento   del   campo
d'applicazione  a  tale  data  che alla compiuta  applicazione  di  quanto
previsto in materia di RSU.

Titolo II - NORME GENERALI
Art. 12 - Assunzione del personale.
1.    L'assunzione   del  personale  ha  luogo,  nel  limite   dei   posti
  disponibili, mediante:
a)   selezione  esterna, aperta a tutti, consistente nello svolgimento  di
  prove   per   l'accertamento  della  professionalità  richiesta,   anche
  avvalendosi di sistemi automatizzati;
b)   selezione  esterna riservata ai soggetti preselezionati in  relazione
  al  possesso di particolari requisiti consistenti in titoli, esperienze,
  capacità e attitudini professionali;
c)  selezione interna riservata ai lavoratori dell'azienda;
d)   avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, tenute a norma
  di legge;
e)   chiamata  numerica  degli  iscritti nelle apposite  liste  costituite
  dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge
  2.4.68 n. 482 e successive modifiche e integrazioni;
f)  per trasferimento da altri enti o aziende aderenti alla CISPEL;
g)  per chiamata diretta, nei casi consentiti dalla normativa vigente.
2.   Qualora  l'azienda decida di provvedere all'assunzione del  personale
  mediante selezioni, queste, in quanto procedimenti di natura convenzionale
  e privata, potranno essere svolte direttamente dall'azienda stessa oppure
  utilizzando enti o strutture esterne.
3.   Ferma restando l'attuazione della procedura di cui al precedente art.
  5, l'azienda provvede a fornire alla RSU e alle corrispondenti strutture
  territoriali  competenti,  comunicazione  semestrale  sul  totale  delle
  assunzioni effettuate nel periodo, specificandone la tipologia.
4.   L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera  nella  quale
  devono essere specificate le notizie e informazioni previste dalla vigente
  legislazione (D.lgs. n. 152/97).
5.   In caso di comprovata e motivata necessità può essere riconosciuta ai
  nuovi assunti, ai quali si richiedano particolari esperienze lavorative,
  un'anzianità  convenzionale utile ai soli fini degli  aumenti  periodici
  d'anzianità.
6.   Ai   sensi   e  per  gli  effetti  previsti  dall'art. 25,  comma  2,
  legge n. 223/91, le quote di riserva di cui al medesimo articolo, comma 1,
  non  operano per le assunzioni tramite richiesta nominativa di personale
  appartenente alle qualifiche inserite nelle seguenti aree e  livelli  di
  classificazione ex art. 47 del CCNL: area Q, area A e area B.
7.   Sono  fatte salve le norme di legge speciale di cui le aziende  siano
  eventualmente destinatarie in modo espresso.
8.  Non si procede a selezione qualora si debba procedere a:
a)   riutilizzazione del personale addetto a reparti o uffici  smobilitati
  o resosi disponibili per ristrutturazione;
b)    reinserimento  di  lavoratori  al  termine  del  periodo  d'attività
  sindacale a tempo pieno;
c)  riutilizzazione del personale debilitato per infortunio o malattia.
Nel   caso   di   più   lavoratori  contemporaneamente   disponibili   per
l'assegnazione del posto perché professionalmente idonei, la preferenza  è
data secondo l'ordine di priorità sopra indicato.

Art. 13 - Procedimento d'assunzione.
1.   Le selezioni sono attivate man mano che si determinano le esigenze di
   copertura delle singole posizioni di lavoro e avvengono sulla  base  di
   accertamenti per idoneità con riferimento alla qualifica di volta in volta
   interessata o, ove possibile, a gruppi predeterminati di qualifiche per
   ognuno dei quali sono richieste analoghe conoscenze professionali.
2.    Gli   accertamenti  da  effettuare  nelle  selezioni  sono  di  tipo
   professionale e attitudinale e consistono in colloqui e/o prove pratiche.
   Possono altresì essere previste prove scritte quando ritenute opportune in
   base ai contenuti specifici delle posizioni di lavoro da ricoprire.
3.  Il colloquio può consistere in:
a)  quesiti sulle materie tecnico-professionali;
b)   discussione  e/o  test  rivolti a valutare  le  capacità  inerenti  i
   fattori attitudinali inerenti al posto da ricoprire.
4.    Per   la   copertura   dei  posti  relativi  alle   qualifiche   con
   caratteristiche di lavoro tecnico-manuali può essere effettuata una prova
   unica   articolata   in  2  parti  che  il  candidato   può   sostenere
   contestualmente: una parte è volta all'accertamento delle capacità pratico-
   professionali,  l'altra  è finalizzata alla verifica  delle  necessarie
   conoscenze teoriche mediante l'utilizzo di appositi strumenti, come  ad
   esempio i questionari. In tali casi la valutazione è complessiva.
5.   Le  norme,  le condizioni e i termini delle selezioni sono  divulgati
   attraverso l'affissione di comunicati indicanti:
a)  il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
b)   le  caratteristiche  degli accertamenti d'idoneità  in  relazione  al
   profilo professionale;
c)   la  qualifica  professionale interessata, il livello d'inquadramento,
   il numero dei posti da coprire e la sede di lavoro;
d)   i  titoli professionali e scolastici ove necessari per l'espletamento
   delle mansioni inerenti alla posizione da ricoprire.
6.   L'azienda  comunica per iscritto ai singoli interessati  che  abbiano
   presentato domanda, la ricezione della domanda stessa.
7.   Nel  caso  di  selezione  esterna o interna, effettuata  tramite  una
   apposita Commissione, questa ha il compito di stabilire, nei termini di
   cui al suddetto avviso ovvero stabiliti dall'azienda stessa, le modalità
   di svolgimento della selezione e di garantire l'obiettività dei giudizi,
   di  definire le prove d'esame o delegarne la realizzazione  ad  esperti
   qualificati, di definire la ponderazione dei titoli e la valutazione dei
   requisiti  necessari e di provvedere all'effettuazione della selezione,
   direttamente  o  delegandone l'esecuzione (anche parziale)  ad  esperti
   esterni, fino alla formazione delle risultanze finali e agli adempimenti
   connessi.
8.   La  Commissione  è  costituita dal Direttore  dell'azienda  o  da  un
   dirigente suo delegato, che la presiede, e da un massimo di 2  esperti,
   interni o esterni all'azienda, forniti di competenza tecnica specifica in
   relazione ai posti da ricoprire, nonché d'esperienza nelle tecniche  di
   selezione e valutazione del personale; non possono in nessun  caso  far
   parte della Commissione gli amministratori dell'azienda e comunque coloro
   che ricoprano cariche politiche ovvero siano rappresentanti sindacali o
   designati dalle OO.SS.
9.   Ai  componenti la Commissione, ove non dipendenti dell'azienda, viene
   attribuito  un  compenso nella misura e con le modalità  stabilite  con
   apposito provvedimento aziendale.
10.  Dopo  la  formazione della Commissione, qualora un  componente  della
   stessa sia impedito o comunque assente, il Presidente della Commissione
   può  disporre  la  prosecuzione  dei lavori,  purché  sia  presente  la
   maggioranza dei componenti.
11.  A conclusione degli accertamenti viene formulata la graduatoria degli
   idonei sulla scorta della quale s'individua l'assegnatario della posizione
   da ricoprire. Detta graduatoria viene affissa agli albi aziendali.
12.  L'azienda  ha  la facoltà di utilizzare le graduatorie esistenti  per
   successive assunzioni, nei limiti previsti dal bando.
13.  Le  norme,  le  condizioni, i termini e i livelli  richiesti  per  le
   selezioni  interne sono divulgati attraverso l'affissione di comunicati
   negli albi aziendali indicanti gli elementi di cui ai precedenti commi del
   presente articolo.

Art. 14 - Assegnazione del posto.
Dell'assegnazione del posto viene pubblicizzata mediante  affissione  agli
albi aziendali e con contestuale comunicazione all'interessato.
L'avviamento al posto avviene entro 30 giorni dalla data d'affissione agli
albi   del   comunicato  di  cui  al  precedente  comma,  ovvero  mediante
l'immediato  prelievo da graduatorie esistenti. Tale  termine  può  essere
protratto   fino  a  90  giorni  in  presenza  di  particolari   necessità
dell'azienda o dell'interessato.
Qualora   siano   previste   attività  di   formazione   o   aggiornamento
professionale, esse avvengono in costanza di rapporto di lavoro.
In  caso  di  selezione  interna, l'eventuale nuovo inquadramento  decorre
dalla data d'assegnazione delle mansioni relative al posto da coprire,  ma
comunque entro i termini di cui al precedente comma 2.

Art. 15 - Trattamento laureati e diplomati.
1.    L'assegnazione  del  livello  d'inquadramento  viene  effettuata  in
  relazione alle mansioni svolte e i lavoratori capaci hanno aperte tutte le
  possibilità di carriera indipendentemente dai titoli di studio.
2.   Allo scopo, tuttavia, di regolare, all'inizio del rapporto di lavoro,
  la posizione di coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di
  studio  riconosciuti  dallo Stato e, di volta  in  volta,  espressamente
  richiesti dall'azienda per l'assunzione vengono fissate le norme seguenti:
a)   Laureati:  all'atto dell'assunzione sono inquadrati  in  livello  A3.
  Essi possono essere sottoposti a idonee azioni di formazione, previste per
  il personale neo-assunto. Successivamente, gli interessati possono essere
  sottoposti a idonee azioni formative a carattere teorico-pratico che  si
  svilupperanno anche mediante utilizzazione in mansioni diverse.
b)   Diplomati  universitari: all'atto dell'assunzione sono inquadrati  in
  livello B1. Essi sono sottoposti alle azioni di formazione previste per il
  personale  neo-assunto.  Successivamente,  e  per  un  adeguato  periodo
  necessario  al  conseguimento delle conoscenze  pratiche  relative  alla
  mansione,  gli interessati sono sottoposti a idonee azioni  formative  a
  carattere teorico-pratico, che possono svilupparsi anche mediante impieghi
  con rotazione in mansioni diverse di livello B1.
c)   Diplomati  da  scuola media superiore: all'atto dell'assunzione  sono
  inquadrati in livello B3. Essi sono sottoposti alle azioni di formazione
  previste per il personale neo-assunto. Successivamente, e per un adeguato
  periodo  necessario al conseguimento delle conoscenze pratiche  relative
  alla mansione, gli interessati sono sottoposti a idonee azioni formative a
  carattere teorico-pratico, che possono svilupparsi anche mediante impieghi
  con rotazione in mansioni diverse di livello B3.

Art. 16 - Mobilità orizzontale.
Tenuto  conto delle caratteristiche del posto da ricoprire e  fatti  salvi
gli  eventuali accertamenti d'idoneità, possono realizzarsi, in  relazione
alle  esigenze  di servizio, spostamenti di lavoratori, nell'ambito  delle
posizioni  previste  per  uno  stesso livello.  Tali  spostamenti  possono
realizzarsi   anche   a   richiesta   dei   singoli   lavoratori,   sempre
compatibilmente con le esigenze di servizio e previa verifica suindicata.
Detta mobilità è finalizzata a:
a)  razionalizzazione dell'impiego del personale;
b)  accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
c)  riorganizzazione e trasferimento di reparti, uffici o servizi.

Art. 17 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I - Accertamenti preventivi.
1.   L'azienda,  avvalendosi delle strutture preposte nel  rispetto  della
  normativa vigente, sottopone l'interessato ad accertamenti preventivi tesi
  a constatare l'idoneità alla mansione specifica.
2.   Tali   accertamenti,   in   conformità   a   quanto   stabilito   dal
  D.lgs. n. 626/94, sono svolti anche nei confronti del personale invalido
  appartenente a categorie protette di cui alla legge n. 482/68.
3.   In  assenza di un giudizio d'idoneità specifica alla mansione per  la
  quale  il  lavoratore  deve essere assunto non potrà  farsi  luogo  alla
  costituzione del rapporto di lavoro.
II - Accertamenti periodici.
1.   Allo  scopo  di  preservare lo stato di salute dei  dipendenti  e  di
   migliorare le condizioni d'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro,  le
   aziende, avvalendosi del medico competente, sottoporranno il personale ad
   accertamenti sanitari periodici nel rispetto della normativa di legge.
2.    Tali   accertamenti  possono  comprendere,  a  giudizio  del  medico
   competente, anche esami clinici e/o biologici e/o indagini diagnostiche
   mirati  al  rischio  specifico al fine di consentire l'espressione  del
   giudizio d'idoneità alla mansione. In proposito, il medico competente può
   avvalersi della collaborazione di medici e istituti specialistici scelti
   dal  datore  di lavoro, fermo restando l'assoluto rispetto del  segreto
   professionale circa le notizie a carattere sanitario. Esse dovranno essere
   comunicate esclusivamente al medico competente che, acquisiti tutti gli
   elementi  di  valutazione  reputati necessari,  esprimerà  il  giudizio
   d'idoneità alla mansione.
3.   Il  lavoratore  non  può sottrarsi agli accertamenti  di  cui  sopra,
   essenziali per tutelare la sua stessa integrità fisica.
4.   Qualora  il lavoratore rifiuti di sottoporsi ai previsti accertamenti
   sanitari periodici ovvero promossi dall'azienda, al fine di valutare la
   sua idoneità lavorativa, il rapporto sarà risolto.
5.   Il medico competente conclude l'accertamento sanitario esprimendo  un
   giudizio circa l'idoneità alla mansione specifica, che sarà comunicato,
   contestualmente, al lavoratore, al rappresentante per la sicurezza e alla
   Direzione aziendale.
6.    La   periodicità  degli  accertamenti  sarà  definita   dal   medico
   competente,  sentito  il  responsabile del servizio  di  prevenzione  e
   protezione nonché i rappresentanti per la sicurezza non appena nominati.
   Essa sarà stabilita sulla base del Documento contenente la valutazione dei
   rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro, previsto dall'art.
   4, D.lgs. n. 626/94, e potrà essere oggetto di successive modifiche.
7.   Sulla  base  del  Documento  di cui all'art.  4,  D.lgs.  n.  626/94,
   l'azienda  definirà la tabella delle mansioni correlata  ad  ogni  area
   d'attività e i relativi rischi per la salute. Tale tabella sarà trasmessa
   anche  al  Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Lavoratori  della  USL
   territorialmente  competente, in qualità di  organo  di  vigilanza  cui
   proporre  ricorso  avverso i giudizi di inidoneità  fisica  assoluta  o
   relativa. Essa, inoltre, dovrà essere di volta in volta trasmessa anche al
   Collegio sanitario di cui all'art. 20, comma 3, legge n. 482/68 qualora il
   lavoratore intenda farvi ricorso.
8.   Particolare  attenzione sarà posta nel monitoraggio  dello  stato  di
   salute,  anche  attraverso una più stretta cadenza  degli  accertamenti
   periodici, nei confronti del personale adibito ad attività usuranti nonché
   dei lavoratori che prestano servizio notturno.
9.   Le  aziende,  sulla  base dei risultati non  nominativi  degli  esami
   effettuati,   compileranno  opportune  statistiche,   informandone   il
   rappresentante  per  la sicurezza. Qualora dette statistiche  facessero
   emergere dati allarmanti per particolari posizioni lavorative, le aziende
   adotteranno le misure del caso nell'ambito della vigente normativa.
10.  Le cartelle sanitarie personali vanno conservate sotto il vincolo del
   segreto  professionale.  I  dati in esse riportati  vanno  raccolti  ed
   elaborati  in modo del tutto anonimo. Al momento della risoluzione  del
   rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna al lavoratore la cartella
   sanitaria e di rischio. Tutti coloro che collaborano alla raccolta  dei
   dati sono tenuti al segreto professionale.
11.  Il medico competente, nei casi in cui riterrà che sussistano elementi
   pregiudizievoli alla salute del lavoratore, li comunicherà al medico di
   fiducia   del  lavoratore  stesso  o,  se  del  caso,  a  un  familiare
   dell'interessato con la massima riservatezza e con le dovute cautele.
12.  Per quanto non espressamente indicato valgono le normative di legge o
   altre pattuizioni a livello aziendale correlate a particolari specificità.
13.  Gli  oneri  per l'applicazione del presente articolo  sono  a  carico
   dell'azienda.

Art. 18 - Inidoneità sopravvenuta in servizio.
1.   È  diritto  dell'azienda di far constatare in ogni momento l'idoneità
   psico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato
   assunto o alle quali è stato successivamente adibito.
2.   L'accertamento  relativo deve essere compiuto dal medico  competente,
   avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto delle norme di  legge
   vigenti, e si conclude con un giudizio circa l'idoneità alla mansione. Nel
   caso  di  personale  invalido di cui alla legge  n.  482/68  il  medico
   competente  qualora  ritenga che la natura o il  grado  dell'invalidità
   possano riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni
   di  lavoro e alla sicurezza degli impianti, può sospendere il  giudizio
   circa   l'idoneità  del  lavoratore  in  attesa  di  acquisire  l'esito
   dell'accertamento di cui all'art. 20, comma 1, legge n. 482/68 che egli
   stesso promuoverà.
3.   Contro  l'eventuale  giudizio  di inidoneità  sia  l'azienda  che  il
   lavoratore possono esperire un solo ricorso, secondo la vigente normativa,
   rivolgendosi all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 17,
   comma 4, D.lgs. n. 626/94). Nel caso di lavoratori invalidi appartenenti
   alle categorie protette di cui alla legge n. 482/68, il ricorso, in via
   alternativa  e su iniziativa del lavoratore, potrà essere promosso  per
   accertare  la  compatibilità dello stato fisico del ricorrente  con  le
   mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente (art.
   20, comma 3, legge n. 482/68).
4.   Nelle more dell'esperimento del ricorso di cui al precedente punto  e
   fino   all'acquisizione  del  relativo  esito,   il   lavoratore   sarà
   provvisoriamente inserito in mansioni confacenti con il suo stato, come
   indicate dal medico competente, compatibilmente con le esigenze funzionali
   aziendali, in considerazione della temporaneità dello stato d'inabilità.
5.   L'azienda  deve  dare comunicazione scritta al lavoratore  dell'esito
   della visita medica cui è stato sottoposto, limitatamente, tuttavia, alla
   constatazione della sua capacità lavorativa. A salvaguardia del diritto
   alla segretezza dei dati riferiti alla propria condizione sanitaria, il
   lavoratore   dovrà   consegnare  ogni  e  qualsiasi  certificazione   e
   documentazione medica in suo possesso esclusivamente e direttamente  al
   medico competente.
6.  Gli organi di cui sopra potranno:
a.   dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le quali è
  stato assunto o alle quali è stato successivamente adibito;
b.   dichiarare  il  lavoratore totalmente inidoneo a  svolgere  qualsiasi
  attività lavorativa;
c.   dichiarare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le quali
  è stato assunto o alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche
  inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa;
d.   dichiarare  il  lavoratore temporaneamente  inidoneo  a  svolgere  le
  mansioni per le quali è stato assunto o alle quali è stato successivamente
  adibito,  ma  non  anche  inidoneo a svolgere qualsiasi  altra  attività
  lavorativa.
7.   Nei  casi  previsti dal precedente punto 6, lett. b) e c),  l'azienda
   deve  procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando
   quanto previsto dal successivo punto 8.
8.   È  data  facoltà  al  lavoratore, ove ricorra il  caso  previsto  dal
   precedente punto 6, lett. c), di formulare all'azienda richiesta scritta
   di essere mantenuto in servizio per svolgere mansioni diverse da quelle a
   cui  era adibito prima dell'accertamento medico. In tal caso, l'inoltro
   della richiesta sospende la procedura di licenziamento.
9.   La  richiesta di cui sopra deve essere inoltrata all'azienda entro  5
   giorni  dal ricevimento della lettera con la quale l'azienda stessa,  a
   seguito dell'esito della visita, comunica al lavoratore l'intenzione di
   risolvere il rapporto di lavoro.
10.  L'accertamento  relativo alla possibilità di mantenere,  o  meno,  il
   lavoratore in servizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunione
   congiunta tra la Direzione aziendale, le RSA delle OO.SS. stipulanti il
   CCNL e il lavoratore interessato.
11.  Nell'ipotesi  in cui, a seguito dell'accertamento compiuto  ai  sensi
   del precedente punto 10, risulti che il lavoratore può essere mantenuto in
   servizio, ancorché in mansioni non equivalenti o anche inferiori a quelle
   d'assunzione o a quelle alle quali è stato successivamente adibito, deve
   essere   redatto  apposito  verbale  nel  quale  il  lavoratore   dovrà
   espressamente  dichiarare di accettare le mansioni che gli  sono  state
   assegnate. Il predetto verbale, oltre che dal lavoratore interessato, deve
   essere sottoscritto per accettazione dalla Direzione e dalle RSA  delle
   OO.SS. stipulanti il CCNL. Qualora non si raggiunga l'accordo, l'azienda
   procederà  al licenziamento del lavoratore, come previsto al precedente
   punto  7,  con eventuale applicazione delle successive disposizioni  in
   materia d'esonero agevolato per inidoneità.
12.  Nell'ipotesi prevista al precedente punto 11, il lavoratore mantenuto
   in servizio dovrà essere inquadrato nel livello di competenza delle nuove
   mansioni  attribuitegli.  Qualora  il  nuovo  inquadramento  risultasse
   inferiore al precedente, verrà conservata 'ad personam' la differenza in
   cifra   tra   la   retribuzione  individuale   percepita   al   momento
   dell'assegnazione  del  nuovo  livello e la  nuova  retribuzione.  Tale
   differenza (ad personam) è parte della retribuzione globale.
ESONERO AGEVOLATO PER INIDONEITÀ
a.   Nei confronti dei lavoratori riconosciuti, con le procedure di cui ai
  commi precedenti, inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti o a
  cui   erano   stati   successivamente   adibiti,   l'azienda,   esperita
  infruttuosamente la procedura di riallocazione, procederà alla risoluzione
  del  rapporto di lavoro con il riconoscimento di una somma 'una  tantum'
  definita nella sottoindicata tabella.
b.   L'esonero,  stante  la  condizione di cui  al  precedente  punto  a),
  avverrà senza corresponsione di premio per i lavoratori che al momento del
  provvedimento del licenziamento abbiano un'età anagrafica pari a  quella
  stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il collocamento
  a riposo per limiti d'età, diminuita di 1 anno.
   anni di servizio        mensilità globali
      aziendale        dell'ultima retribuzione
                               (x 14:12)
                                   
10 compiuti                        3
11 compiuti                        4
12 compiuti                        5
13 compiuti                        6
14 compiuti                        7
15 compiuti                        8
16 compiuti                        9
17 compiuti                       10
18 compiuti                       11
19 compiuti                       12
20 compiuti                       14
22 compiuti                       13
24 compiuti                       12
25 compiuti                       11
26 compiuti                       10
27 compiuti                        9
28 compiuti                        8
29 compiuti                        7
anzianità di servizio              6
maggiore di 29 anni
c.   L'una tantum sopra definita spetta integralmente ai lavoratori  d'età
  inferiore   ai  55  anni  compiuti  anagraficamente,  al   momento   del
  provvedimento del licenziamento definitivo. Viene ridotta di 2/30 per ogni
  anno d'età superiore al 55° compiuto anagraficamente.

Art. 19 - Assunzioni a termine.
1.   Le  assunzioni  con contratto a tempo determinato sono  disciplinate,
  oltre  che  dalla  legge  18.4.62 n. 230 e  successive  modificazioni  e
  dall'art. 8-bis della legge 25.3.83 n. 79, anche dalle norme del presente
  articolo.
2.   Ai  sensi  e  per  gli effetti di cui all'art. 23, legge  n.  56  del
  28.2.87,  è  consentita  l'apposizione di un  termine  alla  durata  del
  contratto  di  lavoro,  oltre che nei casi previsti  dalle  disposizioni
  indicate nel comma precedente, nei seguenti altri casi:
a)   copertura delle necessità straordinarie dell'azienda quali ad esempio
  l'assunzione di nuovi servizi, inserimento di nuove tecnologie, avvio di
  processi di riorganizzazione e, riconversione;
b)   per la sostituzione dei lavoratori assenti per i quali la legge o  il
  contratto  collettivo dispongono la conservazione del posto, nonché  per
  sostituire  personale in stato di detenzione preventiva o  sottoposto  a
  misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della
  libertà personale oppure sospeso in via cautelare per motivi disciplinari;
3.   Per  quanto riguarda la sostituzione di personale assente con diritto
  di  conservazione  del  posto,  si fa riferimento,  a  titolo  meramente
  esemplificativo, alle seguenti ipotesi:
a)  malattia e infortuni di lunga durata;
b)  maternità;
c)   supplenza di lavoratori in aspettativa chiamati a funzioni  pubbliche
  elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionale (art. 31,
  legge 20.5.70 n. 300);
d)   supplenza per assenze connesse allo svolgimento d'attività  sindacale
  a tempo pieno di cui all'art. 8, p. 2.1 del presente contratto;
e)  servizio di leva o richiamo alle armi;
f)  personale in aspettativa;
g)  personale sospeso per le ipotesi di cui alla legge n. 16/92;
h)   personale temporaneamente allontanato dalle proprie mansioni ai sensi
  dell'art. 8, D.lgs. n. 277/91 o dell'art. 17, D.lgs. n. 626/94;
i)   sostituzione dei lavoratori tossicodipendenti di cui al comma 1, art.
  99, legge 26.6.90 n. 165.
4.   Ai  fini  dei  commi  precedenti possono  altresì  essere  costituiti
  rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato con personale di cui all'art.
  8, legge n. 223/91 (liste di mobilità esterna).
5.   Ai  lavoratori  assunti con contratto a tempo determinato  spetta  il
  trattamento  in  atto  nell'azienda per i lavoratori  regolamentati  con
  contratto  a  tempo indeterminato, in proporzione al periodo  lavorativo
  prestato.
6.  L'azienda può prevedere un periodo di prova nelle seguenti misure:
-   per assunzione fino a 3 mesi: 15 giorni;
-   per periodi superiori:        30 giorni.

Art. 20 - Assunzioni a tempo parziale.
Le  aziende  possono assumere lavoratori con rapporto a tempo  parziale  e
anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale  o
viceversa.
Per  rapporto di lavoro a tempo parziale s'intende quello che, per accordo
volontario  fra  lavoratore e azienda, viene prestato non  saltuariamente,
per  una  durata  complessiva  minore  della  durata  normale  del  lavoro
stabilita dal presente contratto, ma comunque non inferiore al 30%.
Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  può  essere  realizzato  con
prestazione  lavorativa ad orario giornaliero ridotto in  tutti  i  giorni
lavorativi della settimana (cosiddetto tempo parziale orizzontale)  ovvero
con  prestazione  lavorativa  su parte della  settimana,  del  mese  o  in
determinati   periodi  nell'arco  dell'anno  (cosiddetto  tempo   parziale
verticale).
Le  assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate  secondo
le  stesse  regole e procedure previste per i lavoratori  a  tempo  pieno,
tenuto  conto  del diritto di precedenza di cui al comma  3-bis,  art.  5,
legge n. 863/84.
Al  lavoratore  a tempo parziale spettano la retribuzione,  le  ferie,  le
mensilità  aggiuntive, il premio di produttività e ogni altro  trattamento
contrattuale  in atto per i lavoratori a tempo pieno, in proporzione  alle
ore   di   lavoro  effettivamente  prestate,  sempre  che  ciò   non   sia
obiettivamente incompatibile con la natura del rapporto a tempo parziale.
A)  Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
  e viceversa.
Le   domande  del  personale  in  servizio,  che  intende  richiedere   la
trasformazione  del rapporto di lavoro da tempo pieno  a  tempo  parziale,
debbono   essere  inoltrate  alle  aziende,  che  valutano  le   richieste
presentate,  con particolare riferimento alla sussistenza  delle  seguenti
condizioni:
1)  lavoratori con figli d'età inferiore a 3 anni;
2)  lavoratori compresi nella tutela della legge n. 104/92;
3)  lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge 20.5.70 n. 300;
4)  comprovate motivazioni di carattere personale o familiare.
La  concessione  del  rapporto  di lavoro a  tempo  parziale  deve  essere
compatibile con le esigenze del servizio.
Il  rapporto  di lavoro a tempo parziale può essere ammesso per  tutte  le
categorie di lavoratori ad eccezione delle seguenti qualifiche:
-   Area Q;
-    Area  A,  limitatamente a coloro che svolgono funzioni direttive,  di
  coordinamento e controllo di unità organizzative;
-   eventuali altre posizioni individuate a livello decentrato.
Il  rapporto  di  lavoro a tempo parziale può avere  durata  illimitata  e
comunque  non può essere utilizzato - di norma - per periodi inferiori  al
biennio.
Al  lavoratore che fruisce del tempo parziale è garantito, al termine  del
periodo  concordato, il ritorno a tempo pieno con mansioni  equivalenti  a
quelle   ricoperte   a   tempo  parziale,  alle  quali   viene   assegnato
dall'azienda.
B)  Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Le  aziende possono dar luogo ad assunzioni di lavoratori con rapporto  di
lavoro a tempo parziale in base alle esigenze di servizio.
Non  prima  di un biennio compiuto dalla data d'assunzione può  essere  di
norma  presentata  da parte del lavoratore interessato  domanda  intesa  a
trasformare  il rapporto a tempo pieno; l'accoglimento della stessa  viene
valutato  dall'azienda  informata la RSU, e  le  corrispondenti  strutture
territoriali competenti, sulla base delle esigenze di servizio.
C)  Trattamento economico e normativo.
Gli  elementi costitutivi della retribuzione vengono corrisposti in misura
proporzionale alla durata della prestazione.
Il   relativo  trattamento  economico  è  commisurato  alla  durata  della
prestazione giornaliera.
Il  principio della proporzionalità vale anche per le ferie annuali e  per
le  indennità, con esclusione di quelle non rapportate alla  durata  della
prestazione.
In  particolare  per  le ferie, i lavoratori a tempo parziale  orizzontale
hanno  diritto a un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori
a  tempo pieno; i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un
numero di giorni proporzionato alle giornate lavorate nell'anno.
Le  corresponsioni ultramensili (13a e 14a mensilità) sono  erogate  'pro-
rata',  in  relazione al tempo trascorso a tempo parziale o a tempo  pieno
nel corso dell'anno solare di riferimento.
Per gli aumenti collegati all'anzianità di servizio il periodo trascorso a
tempo  parziale  vale  per intero ai fini della maturazione  del  diritto,
mentre  l'aumento viene attribuito in proporzione alla ridotta prestazione
lavorativa.
L'aumento  come  sopra proporzionato resta invariato al rientro  in  tempo
pieno.
Per  indennità  sostitutiva  del preavviso  il  calcolo  è  riferito  alla
retribuzione  (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione  del
rapporto di lavoro.
Per  gli  istituti  giuridico-normativi non aventi  contenuto  o  riflesso
economico vale la parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno.
Per il TFR vale quanto previsto dalla legge 29.5.82 n. 297.
Per  quanto  non  espressamente  contenuto  nella  presente  normativa  si
applicano in quanto compatibili le norme previste per i lavoratori a tempo
pieno,  nonché  quanto  previsto dalle vigenti disposizioni  di  legge  in
materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Le  parti concordano di correlare i regolamenti del presente istituto alle
modifiche   e/o   integrazioni,  che  il  legislatore  e/o   la   Pubblica
amministrazione (Enti previdenziali ecc.) dovessero apportare  all'attuale
normativa.
Dichiarazione congiunta.
Le  parti  si  riservano di valutare congiuntamente la funzionalità  della
normativa  sul  tempo  parziale, trascorsi  24  mesi  dalla  sua  concreta
applicazione, al fine di apportarvi, se del caso, i necessari correttivi.

Art. 21 - Periodo di prova.
1.   L'assunzione  in servizio del lavoratore avviene con  un  periodo  di
   prova, ad eccezione dei casi di cui all'art. 18 (assunzioni a termine);
2.  Il periodo di prova è fissato:
a)  in 6 mesi d'effettivo servizio per i lavoratori di area Q, A e B;
b)   in  non  oltre  3 mesi d'effettivo servizio per tutti per  tutti  gli
   altri lavoratori.
3.   Durante  il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore
   a  quella  stabilita  dal presente CCNL per il  livello  nel  quale  il
   lavoratore in prova è stato assunto.
4.   A  quest'ultimo  spettano,  inoltre,  gli  elementi  accessori  della
   retribuzione e le eventuali indennità connesse alle mansioni per svolgere
   le quali è stato assunto.
5.   Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di
   prova.
6.   I  giorni  d'assenza per qualsiasi causa, anche ove le assenze  siano
   equiparate alla prestazione lavorativa come nel caso delle ferie, congedo
   matrimoniale,  etc.,  prolungano in pari misura  il  periodo  di  prova
   previsto.
7.   Nel  caso di sopravvenuta malattia, il periodo di prova resta sospeso
   fino  a  un  massimo di 180 giorni di calendario, con decorrenza  della
   retribuzione, conteggiati dal giorno d'inizio della malattia.
8.   Superato  questo limite di tempo, il rapporto di lavoro  in  prova  è
   risolto ad ogni effetto.
9.   Nel  caso  d'infortunio sul lavoro il periodo di prova resta  sospeso
   sino alla guarigione clinica, accertata dall'Ente preposto, fermo restando
   il trattamento economico previsto dall'art. 30.
10.  Durante  il periodo di prova sia l'azienda che il lavoratore  possono
   risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso, né
   relativa indennità sostituiva.
11.  Qualora  avvenga la risoluzione per dimissioni in qualunque  tempo  o
   per licenziamento durante i primi 2 mesi di prova per i lavoratori delle
   aree  Q  ed  A,  e  durante il 1° mese per il restante personale,  sono
   corrisposti la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato, i
   ratei della 13a e 14a mensilità e l'eventuale compenso per le ferie non
   godute.  Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini suddetti,  al
   lavoratore è corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del
   mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la 1a o la 2a
   quindicina del mese stesso.
12.  Superato  il  periodo di prova, senza dichiarazione  di  recesso,  il
   lavoratore s'intende confermato in servizio con anzianità decorrente, a
   tutti gli effetti, dal 1° giorno dell'assunzione.

Art. 22 - Prestazioni presso altri enti.
1.    Per  comprovate  esigenze  di  servizio,  è  consentito  il  ricorso
  all'istituto del comando da e verso altre aziende o enti, previo consenso
  o   richiesta  delle  stesse  aziende  o  enti  interessati  e  consenso
  dell'interessato, senza pregiudizio alcuno economico e giuridico.
2.   Tutti  gli  oneri diretti e indiretti sono a carico  dell'azienda  di
  destinazione del dipendente.
3.   Il comando ha durata non superiore a 12 mesi ed è rinnovabile, previo
  consenso del dipendente interessato.

Art. 23 - Trasferimento.
1.   È  consentita  l'assunzione, a parità di livello,  dei  dipendenti  a
  tempo  indeterminato che avanzino domanda di trasferimento dagli enti  e
  dalle  aziende  aderenti alla FEDERCASA-ANIACAP o da  altre  Federazioni
  CISPEL.
2.   L'azienda  cui  è  rivolta  la domanda di trasferimento,  esamina  la
  rispondenza dei requisiti professionali posseduti dal richiedente rispetto
  alle  caratteristiche  del posto da ricoprire  e  assume  i  conseguenti
  provvedimenti.
3.   Il  personale trasferito è esentato dal sostenimento del  periodo  di
  prova  purché  abbia  già  superato analogo  periodo  presso  l'Ente  di
  provenienza.
4.   Ferma  restando l'autonoma valutazione delle singole  aziende  nonché
  l'applicazione  delle  norme  previste  dal  presente  CCNL  in  materia
  d'inquadramento, l'azienda può attribuire al lavoratore  un  trattamento
  economico  globalmente  non  inferiore  a  quello  dallo  stesso  goduto
  nell'azienda di provenienza conservando comunque in cifra,  allo  stesso
  titolo, gli aumenti periodici d'anzianità già maturati.
5.   Al  dipendente  che  ne faccia esplicita richiesta  è  assicurato  il
  ricongiungimento,  ai  fini del trattamento di  fine  servizio,  con  il
  servizio  reso dall'ente di provenienza, previo trasferimento dei  Fondi
  precedentemente accantonati a tale titolo.
6.   All'azienda  che assume il provvedimento d'assunzione viene  in  ogni
  caso trasferita tutta la documentazione concernente il rapporto di lavoro
  del  dipendente,  al quale è garantito il trattamento  previsto  per  la
  qualifica funzionale, oltre alla progressione economica maturata.

Art. 24 - Orario di lavoro.
1.   L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario
  di servizio e d'apertura al pubblico ed è articolato, previo esame con le
  OO.SS., dal direttore nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.
  36,  comma  3,  legge  8.6.90  n. 142 al fine dell'armonizzazione  dello
  svolgimento  dei  servizi con le esigenze complessive e  generali  degli
  utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali.
2.   Per  le finalità di cui al comma precedente, l'orario di lavoro viene
  determinato sulla base dei seguenti criteri:
-   ottimizzazione delle risorse umane;
-   miglioramento della qualità delle prestazioni;
-   ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;
-    miglioramento  dei  rapporti funzionali  con  altri  uffici  e  altre
  Amministrazioni.
3.    L'osservanza  dell'orario  di  lavoro  da  parte  dei  dipendenti  è
  accertata mediante controlli di tipo automatico.

Art. 25 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
1.   La  distribuzione  dell'orario di lavoro è improntata  a  criteri  di
  flessibilità,  anche  plurisettimanale e  annuale,  utilizzando  diversi
  sistemi   d'articolazione  dell'orario  di  lavoro  che  possono   anche
  coesistere.
2.   A  tal  fine,  viene  indicato  il seguente  schema  d'attuazione  da
  adattarsi alle esigenze e necessità di ogni singola azienda in relazione
  anche ai regimi d'orario esistenti localmente:
1)   rispetto all'orario "normale" di lavoro, valevole per tutta l'azienda
  interessata: devono essere prefissate le ore prima e dopo delle quali non
  è consentito - salva espressa richiesta della Direzione - rispettivamente
  l'accesso ai locali di lavoro alla mattina e la permanenza nei locali alla
  sera;
2)   la durata massima della prestazione ordinaria non può superare le  10
  ore giornaliere fermi restando i limiti prefissati per la permanenza nella
  sede di lavoro dei dipendenti; la durata minima è fissata tenendo presenti
  le esigenze di compresenza per le necessità del servizio;
3)   la  Direzione stabilisce l'entità della durata dell'eccedenza e della
  carenza  di prestazione ordinaria (cosiddetto saldo positivo o negativo)
  che il singolo lavoratore può, a seguito dell'adozione della flessibilità
  d'orario  nell'unità d'appartenenza, accumulare all'interno del  periodo
  nell'ambito del quale la compensazione deve avvenire. Pertanto, eventuali
  carenze  di  prestazione  superiori al  limite  massimo  stabilito  sono
  considerate assenza ingiustificata, mentre le eventuali eccedenze non sono
  comunque utilizzate ai fini della compensazione, né danno luogo ad alcun
  trattamento  economico; il dipendente non può chiedere di effettuare  la
  compensazione nella giornata di sabato nelle aziende in cui  l'orario  è
  ripartito  su  5  giorni settimanali e la compensazione  di  carenza  di
  prestazione  può  essere effettuata solo entro le date  di  flessibilità
  previste;
4)   sono  individuate dalla Direzione le posizioni di lavoro  alle  quali
  non può essere applicato l'orario flessibile;
5)    la   compensazione,  nell'ambito  dell'eccedenza  o  carenza   della
  prestazione  come  individuate  ai sensi  del  precedente  punto  4,  va
  effettuata all'interno del periodo stabilito in seguito a contrattazione
  in sede locale;
6)   va  considerato "lavoro straordinario", e come tale compensato,  solo
  quello  espressamente  richiesto dall'azienda in eccedenza  alla  durata
  normale  della  prestazione  d'appartenenza.  Conseguentemente,  non  va
  considerato lavoro straordinario la prestazione richiesta dall'azienda ed
  effettuata entro la suddetta durata normale; al personale che si trovi in
  situazione   di  saldo  negativo  d'orario,  le  prestazioni   richieste
  dall'azienda oltre la durata normale giornaliera dell'orario  di  lavoro
  vengono considerate come compensazione di detto saldo negativo e pertanto
  non  danno luogo al trattamento previsto per il lavoro straordinario nei
  limiti  delle  fasce  di  flessibilità come  individuate  ai  sensi  del
  precedente punto 4;
7)  le altre assenze orarie (retribuite o non, iniziali o terminali),
decorrono o hanno termine dall'inizio o alla fine dell'orario "normale"
fissato nell'azienda e/o unità interessata.

Art. 26 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno,
          trattamento turnisti.
1.   Si  considera  lavoro "straordinario" quello compiuto dal  lavoratore
  oltre i limiti della durata normale delle prestazioni, fissata dall'art.
  23 del presente contratto.
2.  Si considera "notturno" il lavoro compiuto tra le ore 22 e le ore 6.
3.  Di conseguenza, si considera:
-    "straordinario  feriale", il lavoro compiuto, oltre  i  limiti  della
  durata normale dell'orario, nelle giornate non festive, a norma dell'art.
  29 del presente contratto, tra le ore 6 e le ore 22;
-    "straordinario  festivo", il lavoro compiuto, oltre  i  limiti  della
  durata  normale  dell'orario,  nelle  domeniche  e  negli  altri  giorni
  riconosciuti  festivi a norma dell'art. 29 del presente  contratto,  dal
  lavoratore  addetto a mansioni per le quali deve essere dato  il  riposo
  settimanale di domenica, nonché quello compiuto, in relazione al turno di
  lavoro,  in uno dei giorni festivi (escluse le domeniche) dal lavoratore
  addetto a lavori per i quali è consentito il riposo settimanale  non  di
  domenica;
-    "straordinario notturno", il lavoro compiuto, oltre  i  limiti  della
  durata normale dell'orario, tra le ore 22 e le ore 6;
-    "straordinario festivo notturno", il lavoro compiuto, oltre i  limiti
  della durata normale dell'orario, tra le ore 22 e le ore 6, nelle giornate
  festive  o nelle giornate di riposo settimanale non compensativo  per  i
  turnisti.
4.   Le parti stipulanti concordano che il ricorso al lavoro straordinario
  deve  trovare  giustificazione  solo in casi  di  inderogabili  esigenze
  connesse   al   verificarsi  di  situazioni  urgenti  o   di   carattere
  imprevedibile.
5.   Il  lavoro  straordinario è compensato con  la  corresponsione  delle
  stipendio orario, maggiorato delle seguenti percentuali:
-   straordinario feriale:          15%;
-   straordinario festivo:          30%;
-   straordinario notturno:         30%;
-   straordinario notturno festivo: 50%.
6.   Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario che non  sia
  stato richiesto dall'azienda.
7.   Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere il lavoro straordinario,
  nelle   diverse  tipologie  indicate  dal  precedente  comma  3,   senza
  giustificati motivi d'impedimento.
8.   Nei  limiti  consentiti  dalla legge, ove  particolari  esigenze  del
  servizio  lo  richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare l'opera  sua
  anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un
  tetto  massimo  di  135  ore annuali individuali,  con  una  prestazione
  straordinaria  che tenga conto delle disposizioni di  legge  vigenti  in
  materia.
9.   Tale  tetto  di  135  ore  non  cumulabili  pro-capite  potrà  essere
  eccezionalmente superato per esigenze di servizio, previo confronto con le
  OO.SS.

Art. 27 - Assenze e premessi.
1.   Durante  l'orario  di lavoro, il lavoratore non  può  abbandonare  il
  proprio lavoro se non debitamente autorizzato dall'azienda.
2.   Il  lavoratore è tenuto, in caso d'assenza dal lavoro,  ad  avvertire
  l'azienda  nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, entro  1  ora
  dall'inizio della propria prestazione e a giustificarla al più tardi entro
  il  mattino  successivo;  il tutto salvo il  caso  di  comprovata  forza
  maggiore.
3.   Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può, a sua discrezione,
  accordare per giustificati motivi, permessi o brevi congedi, con facoltà
  di  corrispondere o meno la retribuzione. La concessione del permesso  è
  comunque  assicurata nel caso di visite mediche, analisi o  terapie  non
  effettuabili fuori dell'orario di lavoro. Tali permessi o brevi  congedi
  non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie salvo richiesta
  scritta del lavoratore.
4.  Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di:
a)  15 giorni di calendario con corresponsione della retribuzione;
b)  7 giorni di calendario retribuiti, se assunto a termine.
5.   Nel  caso  di  decesso  del  coniuge non legalmente  separato  o  del
  convivente, di un genitore, di un figlio, di un suocero, di un fratello,
  sono concessi al lavoratore 3 giorni di calendario di permesso, per ogni
  evento luttuoso, con corresponsione della retribuzione.
6.   Nel  caso  di  nascita di figli sono concessi 2  giorni  di  permesso
  retribuito.
7.   Dalla  retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo
  alle  giornate e ore lavorative non prestate senza giustificato  motivo,
  salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
8.   Si  considerano ingiustificate le assenze non previste  dal  presente
  contratto.
9.   Si  applicano inoltre i permessi previsti da specifiche  disposizioni
  di legge.

Art. 28 - Diritto allo studio.
1.   Al  fine  di garantire il diritto allo studio sono concessi  permessi
  straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali.
2.   I  permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi
  finalizzati  al  conseguimento di titoli di studio  universitari,  post-
  universitari,   di  scuola  d'istruzione  primaria,  secondaria   e   di
  qualificazione   professionale,   statali,   parificate   o   legalmente
  riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali
  o  attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.  Sono
  altresì  utilizzabili  per  la  preparazione  dei  relativi  esami,  con
  attestazione del sostenimento degli stessi.
3.   I  dipendenti  che  contemporaneamente  possono  usufruire  nell'anno
  solare, della riduzione dell'orario di lavoro nei limiti di cui al comma
  1, non devono superare il 3% del totale delle unità in servizio all'inizio
  di ogni anno con arrotondamento all'unità superiore.
4.   Qualora le richieste superino il limite di cui al comma precedente  i
  permessi di cui al comma 1 sono concessi, garantendo in ogni caso le pari
  opportunità, osservando i seguenti criteri:
a)   ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e,  se
  studenti  universitari o post-universitari, abbiano superato  gli  esami
  degli anni precedenti;
b)    ai  dipendenti  che  frequentano  il  penultimo  anno  di  corso  e,
  successivamente, quelli che nell'ordine, frequentino gli  anni  ad  esso
  anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari
  e post-universitari la condizione di cui alla precedente lett. a;
c)   nell'ambito  di ciascuna fattispecie di cui alle lettere  precedenti,
  la  precedenza  è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che  frequentino
  corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore,
  universitari o post-universitari;
d)   persistendo  le  parità di condizioni i permessi  sono  accordati  ai
  dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi per lo stesso corso
  di  studi  e,  in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente
  d'età;
e)   ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove
  necessario, in sede di contrattazione decentrata.
5.   Il  permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati
  professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta  a
  quello necessario per le attività formative programmate dall'azienda.
6.   Il  personale  interessato ai corsi di cui ai  commi  1,  2  e  3  ha
  diritto, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di
  lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e
  non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni
  festivi e di riposo settimanale.
7.    Il   conseguimento   di   un   significativo   accrescimento   della
  professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o
  con  attestati professionali conseguiti, costituisce titolo di  servizio
  valutabile dall'azienda.
8.   Il personale interessato alle attività didattiche, di cui al comma  2
  è  tenuto  a  presentare all'azienda, prima dell'inizio  dei  corsi,  il
  certificato  d'iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato  di
  frequenza  e  quello degli esami sostenuti; in mancanza  delle  predette
  certificazioni,  i  permessi  già utilizzati  vengono  considerati  come
  aspettativa per motivi personali.
9.   Nel  caso  che il lavoratore venga respinto, può fruire dei  suddetti
  permessi  solamente  una  2a  volta, purché detti  esami  abbiano  esito
  positivo.

Art. 29 - Periodi di riposo.
1.  Giorni festivi e domenicali.
1.1 I  giorni  festivi sono quelli stabiliti dalla legge  (artt.  1  e  2,
     legge 27.5.49 n. 260, con le modificazioni previste dalla legge 5.3.77 n.
     54 e dal DPR 28.12.85 n. 792), ai quali si aggiungono la festa del S.
     Patrono del Comune ove ha sede l'azienda.
1.2 Nel  caso  che  la festività del Santo Patrono venga a coincidere  con
     una  delle festività di cui agli artt. 1 e 2, legge 27.5.49  n.  260,
     modificata dalla legge 5.3.77 n. 54 e dal DPR 28.12.85 n. 792,  dovrà
     essere fissata mediante accordo aziendale un'altra giornata festiva nello
     stesso  anno,  in sostituzione di quelle per cui si è  verificata  la
     coincidenza, fatta eccezione per i lavoratori del Comune di Roma per i
     quali vale, per la ricorrenza del S. Patrono, la specifica disposizione
     dell'art. 1, DPR n. 792 del 28.12.85.
1.3 Il  riposo  settimanale  dei lavoratori, come stabilito  dalla  legge,
     cade normalmente di domenica.
1.4 Per  i  lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il  lavoro
     nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della
     settimana,  cosicché la domenica viene ad essere  considerata  giorno
     lavorativo,  mentre  viene  ad essere considerato  giorno  di  riposo
     settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
1.5 Qualora  una delle festività non domenicali, di cui al punto  1.1  del
     presente articolo, cada di domenica, è dovuto a ciascun lavoratore, il cui
     riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale
     trattamento  economico, un importo pari a 1 giornata di  retribuzione
     globale. In luogo di detto trattamento economico aggiuntivo, a richiesta
     del  lavoratore, è consentito il recupero della festività non goduta,
     purché non ostino motivate esigenze di servizio.
1.6 Nel  caso  che  una  delle festività non domenicali  coincida  con  il
     giorno di riposo settimanale dei lavoratori di cui al punto 1.4, questi
     ultimi avranno diritto al trattamento previsto dal punto precedente a
     favore dei lavoratori il cui giorno di riposo cade normalmente di domenica
     nel  caso  di coincidenza di una festività infrasettimanale  con  una
     domenica.
1.7 Nel  caso  che una delle festività non domenicali coincida con  il  2°
     giorno di riposo settimanale non festivo (lavoratore in settimana corta)
     verrà  corrisposta una retribuzione pari a 6 ore di lavoro  ordinario
     feriale diurno, o a richiesta del lavoratore sarà consentito il recupero
     di un pari numero di ore.
1.8 Nella  giornata di Pasqua verrà corrisposto ai lavoratori, in aggiunta
     alla normale retribuzione, un importo pari a 1 giornata di retribuzione
     globale. Le festività nazionali e religiose sono regolate dalla legge
     5.3.77 n. 54 e dall'Accordo nazionale interfederale 27.7.78.
1.9 A  seguito delle disposizioni del DPR 28.12.85 n. 792, a compensazione
     e  in  luogo  delle  festività civili e religiose  soppresse  vengono
     riconosciute, a decorrere dall'1.1.86 e a modifica del suddetto Accordo
     nazionale interfederale, 2 giorni di ferie da aggiungersi ai periodi a
     tale titolo stabiliti e ulteriori 3 giorni di permesso retribuito oppure 4
     dove l'orario settimanale è ripartito su 6 giorni, fruibili anche ad ore.
1.10Sono inoltre riconosciute 3 semifestività, nei giorni 24 dicembre,  31
     dicembre e 14 agosto.
2.  Ferie.
2.1 Il   lavoratore  ha  diritto,  per  ciascun  anno  di  servizio   (con
     esclusione  dei periodi d'aspettativa non retribuiti e delle  assenze
     facoltative previste dalla legge per le lavoratrici madri dopo il parto) a
     un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione globale.
2.2 Per  ogni  anno  solare  il periodo di ferie sarà  pari  a  26  giorni
     lavorativi per tutti i lavoratori.
2.3 Per  i lavoratori che effettuano l'orario settimanale su 5 giorni,  il
     periodo di ferie sarà pari a 22 giorni.
2.4 Il  riposo  annuale ha normalmente carattere continuativo;  esso  sarà
     assegnato  dall'azienda sulla base di una programmazione  predisposta
     dall'azienda medesima, contrattata con le RSA, tenuto conto delle esigenze
     del servizio e delle richieste dei lavoratori.
2.5 In  caso  d'inizio  o  cessazione del rapporto  di  lavoro  nel  corso
     dell'anno il lavoratore effettivo ha diritto alle ferie in proporzione ai
     mesi di servizio prestati. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni
     di calendario non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese
     intero se uguali o superiori.
2.6 L'estinzione  del  rapporto  di  lavoro  per  qualsiasi   motivo   non
     pregiudica il diritto alle ferie maturate.
2.7 L'assegnazione  delle ferie, di norma, non può aver luogo  durante  il
     periodo di preavviso. Il lavoro di competenza del personale in ferie deve
     essere compiuto, per quanto possibile, dal personale in servizio, durante
     l'orario normale, senza alcuna corresponsione d'indennità.
2.8 Qualora,  durante il periodo di ferie, il lavoratore si  ammali  dovrà
     darne comunicazione alla Direzione, con l'invio di certificato medico
     rilasciato secondo le norme di legge entro 48 ore. L'interruzione delle
     ferie per sopraggiunta malattia è disciplinata dalla vigente normativa
     esistente in materia.
2.9 Ove  la malattia impedisse il godimento parziale o totale entro l'anno
     del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute, a guarigione
     avvenuta, anche nell'anno successivo.
2.10Non  è  ammesso  il  mancato godimento delle ferie  per  rinuncia  del
     lavoratore o per disposizione dell'azienda.
2.11Le   ferie,  una  volta  assegnate,  devono  essere  obbligatoriamente
     fruite.
2.12Nel  caso  di  provate esigenze di servizio, le ferie  possono  essere
     fatte godere al lavoratore fino al 31 maggio dell'anno successivo e, dopo
     tale data, eventuali residui di ferie, che siano state assegnate e non
     fruite, non danno diritto a compenso alcuno, né a cumulo con la successiva
     maturazione.
3.  Norma transitoria.
Le  disposizione di cui al presente art. 29 entrano in vigore  con  il  1°
gennaio 1999. Fino a tale data restano i vigore le disposizioni in materia
di cui al CCNL Regioni-Enti locali 1994-97.

Art. 30 - Malattia e infortuni sul lavoro.
1.    In   caso   d'assenza  per  malattia,  il  lavoratore   deve   darne
   comunicazione all'azienda, di norma, entro le prime 2 ore della mattina
   del 1° giorno d'assenza stessa, salvo casi di forza maggiore. L'incapacità
   al lavoro deve essere provata a termini di legge.
2.   Nel  caso  d'interruzione del servizio dovuta a malattia regolarmente
   accertata e tale da costituire impedimenti alla prestazione del servizio
   stesso, l'azienda conserva il posto al lavoratore, non in prova, per un
   periodo di mesi 12, periodo elevato a 30 mesi per i lavoratori assenti per
   malattie  gravissime quali ad esempio malattia oncologica,  sclerosi  a
   placche  o  multipla,  ictus cerebrale, casi di  coma  profondo  o  per
   interventi  chirurgici  di  trapianto di organi  vitali  e  di  by-pass
   coronarico.
3.   In  caso  d'assenza non continuativa, i periodi di conservazione  del
   posto suindicati s'intendono riferiti a un arco temporale pari a 3 anni.
   Ai  soli  fini  del presente comma vanno esclusi i periodi  di  degenza
   ospedaliera.
4.    Durante   l'interruzione  del  rapporto   per   malattia   l'azienda
   corrisponde al lavoratore la retribuzione intera, sino a un massimo di 12
   mesi.
5.   Nel  caso  d'assenza dovuta a gravissime malattie  quali  ad  esempio
   malattia oncologica, sclerosi a placche o multipla, ictus cerebrale, casi
   di coma profondo o ad interventi chirurgici di trapianto di organi vitali
   e di by-pass coronarico, la retribuzione è corrisposta per intero per 24
   mesi e nella misura del 70% per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi.
6.   Quando  l'assenza è dovuta a incapacità conseguente a infortunio  sul
   lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, spetta al lavoratore la
   retribuzione intera sino alla guarigione clinica. Pertanto  le  assenze
   previste  al presente comma non sono computate ai fini del  periodo  di
   comporto di cui ai precedenti commi 2 e 3.
7.    La   normativa  di  cui  ai  commi  2  e  3  si  applica   sempreché
   l'interruzione del servizio per malattia o infortunio non sia causata da
   eventi  gravemente  colposi,  accertati  dalle  competenti  autorità  e
   imputabili al lavoratore.
8.    Quanto   il   lavoratore  abbia  diritto  di  percepire   per   atti
   assicurativi, di previdenza o assistenza o assistenziali, anche di legge,
   è  computato  in  conto del trattamento di cui sopra,  fino  al  limite
   dell'intera retribuzione dovuta.
9.   Superati i 12 o i 30 mesi di cui al comma 2 del presente articolo, al
   lavoratore che ne faccia richiesta può essere concessa l'aspettativa non
   retribuita fino a mesi 12 con decorrenza dell'anzianità.
10.  Il  lavoratore  che, in relazione e durante il periodo  di  malattia,
   debba trasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza, deve
   darne preventiva comunicazione all'azienda, per gli opportuni controlli.
11.  Come  previsto al comma 1, l'incapacità al lavoro deve essere provata
   con  certificato medico e, in ogni caso, è facoltà dell'azienda di  far
   constatare  in qualsiasi momento tale incapacità. E' anche  in  facoltà
   dell'azienda  di far constatare la capacità lavorativa  del  lavoratore
   all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo d'infortunio o
   malattia. Tali accertamenti sono effettuati ai sensi dell'art. 5, legge
   20.5.70  n.  300.  L'azienda  dà comunicazione  scritta  al  lavoratore
   dell'esito della visita medica di cui lo abbia sottoposto, limitandosi a
   notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro.
12.  Qualora  il  lavoratore non si ritenga soddisfatto del  giudizio  del
   medico di cui all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, può richiedere la
   costituzione di un Collegio medico d'appello formato da 3 medici di cui 1
   nominato dall'azienda a sue spese, 1 nominato dal lavoratore a  sue spese
   e  il  3°  designato  di comune accordo tra i 2  a  spese  della  parte
   soccombente.
13.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti del  presente  articolo,
   entrano  in  vigore  dal 31.12.99. Fino a tale data  si  continuano  ad
   applicare le preesistenti disposizioni in materia del CCNL Regioni-Enti
   locali.

Art. 31 - Aspettativa.
1.   Al  lavoratore  non  in  prova può essere  concesso,  per  motivi  da
  valutarsi  dall'azienda, un periodo d'aspettativa fino al massimo  di  1
  anno, senza alcuna corresponsione, né decorrenza d'anzianità.
2.   L'aspettativa  è concessa ai sensi delle vigenti norme  di  legge  ai
  lavoratori chiamati a coprire cariche pubbliche o sindacali.
3.   Al  termine  dell'aspettativa, l'azienda assegna all'interessato,  un
  posto  di  lavoro  di  livello pari a quella posseduta  dall'interessato
  medesimo  e comportante l'espletamento di mansioni equivalenti a  quelle
  svolte  prima  dell'aspettativa. In tale  occasione,  l'azienda  esamina
  prioritariamente  la  possibilità di assegnare al  lavoratore  un  posto
  all'interno della sede a cui lo stesso era assegnato.

Art. 32 - Servizio militare.
1.   L'assolvimento degli obblighi di leva sospende, a termine  di  legge,
  il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva,
  mentre il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
2.   In  caso  di richiamo alle armi, al lavoratore compete il trattamento
  economico previsto dalle leggi in vigore all'atto di tale richiamo.
3.   Per quei richiami, peraltro, che siano contenuti entro un massimo  di
  3 mesi, l'azienda corrisponde ai lavoratori la retribuzione per il periodo
  d'assenza  fino al massimo anzidetto, conguagliandola con le  competenze
  militari spettanti a norma di legge.

Art. 33 - Tutela della maternità.
1.   Alle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di cui alla legge
  30.12.71 n. 1204, e successive modifiche e integrazioni.
2.   A  tutti gli eventi soggetti alla tutela prevista dalla normativa  di
  cui  al  comma  1, che si verifichino entro il 31.12.99,  continuano  ad
  applicarsi,   in  via  transitoria,  le  disposizioni  più   favorevoli,
  precedentemente previste dal CCNL 1994/97 per i dipendenti delle Regioni e
  degli Enti locali.

Art. 34 - Mutamento provvisorio di mansioni.
1.    In  caso  di  mutamento  provvisorio  di  mansioni  comportante   lo
  svolgimento   di  mansioni  specifiche  di  un  livello  d'inquadramento
  superiore, cui il lavoratore sia assegnato in forma esplicita  e  dietro
  preciso mandato, il dipendente ha diritto al trattamento spettantegli  a
  norma del presente contratto in caso di passaggio a livello superiore.
2.   Detto  mandato deve essere affidato preventivamente con comunicazione
  scritta nella quale va indicato il livello e mansioni affidate, il periodo
  dell'incarico e la causa che lo ha reso necessario.
3.   In  relazione  a quanto previsto dall'art. 13, legge  n.  300/70,  il
  riconoscimento  dell'inquadramento al livello  superiore  a  seguito  di
  temporanea assegnazione a mansioni afferenti a un livello superiore, che
  non  sia  avvenuta per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto
  alla conservazione del posto, si ottiene:
-   nell'area Q dopo 180 giorni continuativi di calendario;
-    nelle  aree  A,  B, C e D dopo 90 giorni continuativi  di  calendario
  oppure  dopo  un periodo non continuativo di 180 giorni,  da  computarsi
  nell'arco  di  365  giorni  dall'inizio della  prestazione  nel  livello
  superiore.
4.   Nei  casi  di  sostituzione di personale  assente  con  diritto  alla
  conservazione del posto, il passaggio al livello superiore avviene  solo
  dopo che il lavoratore ha compiuto 365 giorni di calendario continuativi
  di sostituzione.
5.    Decorsi   i   periodi  indicati,  il  personale  interessato   viene
  definitivamente assegnato al livello superiore.
6.    Allo   scopo  di  evitare  passaggi  di  livello  per  la   semplice
  assegnazione  provvisoria di mansioni di livello superiore,  le  aziende
  avviano  la procedura per la selezione del personale, in modo che  possa
  essere   esperita  prima  dello  scadere  del  termine  di  sostituzione
  temporanea,    ferma   restando   la   possibilità   di   avvicendamenti
  nell'espletamento delle mansioni.

Art. 35 - Assicurazioni.
1.    Per   i  lavoratori  non  soggetti  a  norma  di  legge  all'obbligo
  dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le aziende provvedono
  all'assicurazione  per morte o invalidità permanente  conseguenti  a  un
  infortunio sul lavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di
  morte  o  invalidità permanente totale, rispettivamente a 5 e 6 stipendi
  annui; in caso d'invalidità permanente parziale alle tabelle dell'INAIL.
2.    Per   i   lavoratori   soggetti  a  norma   di   legge   all'obbligo
  dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché per i lavoratori
  di cui al precedente comma, le aziende provvedono alla assicurazione per
  le invalidità permanenti di grado inferiore a quello minimo previsto per
  l'indennizzo da parte dell'INAIL.
3.   Nel  caso  in  cui l'infermità sia causata da colpa di un  terzo,  il
  risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del 3° responsabile è
  versato dal dipendente all'Amministrazione fino a concorrenza di  quanto
  dalla  stessa erogato durante il periodo d'assenza, compresi  gli  oneri
  riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da
  parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del
  3° responsabile.
4.   Le  aziende  infine forniscono ai lavoratori ogni forma  d'assistenza
  per i rapporti con l'assicuratore ivi compresa la consegna agli stessi di
  un  "compendio  delle coperture previste", nel quale sono analiticamente
  indicati gli adempimenti da svolgere e la documentazione da produrre  ai
  fini dell'indennizzo.

Art. 36 - Tutela dei dipendenti portatori di handicap.
1.   Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti
  nei  confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria
  pubblica  o da strutture associative convenzionate previste dalle  leggi
  regionali  vigenti  la condizione di portatore di handicap  che  debbano
  sottoporsi a un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle
  strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo
  le modalità d'esecuzione del progetto:
a)   concessione  dell'aspettativa per infermità per l'intera  durata  del
   ricovero  presso strutture specializzate; per il periodo  eccedente  la
   durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera prevista dall'art.
   30,  comma  4), compete la retribuzione ridotta alla metà per  l'intera
   durata del ricovero;
b)   concessione  di  permessi giornalieri e orari retribuiti  nel  limite
   massimo di 2 ore per la durata del progetto;
c)   riduzione  dell'orario di lavoro, con l'applicazione  degli  istituti
   normativi  e  retributivi previsti per il rapporto  a  tempo  parziale,
   limitatamente alla durata del progetto;
d)   utilizzazione  del  dipendente  in mansioni  della  stessa  qualifica
   diverse  da  quelle  abituali quando tale misura sia individuata  dalla
   struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2.   I  dipendenti, i cui parenti entro il 2° grado o in mancanza entro il
   3°  grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente  e
   abbiano  iniziato  l'esecuzione del progetto di  riabilitazione,  hanno
   diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia
   per l'intera durata del progetto medesimo.
3.   L'azienda,  in  attuazione delle vigenti normative, adotta  tutte  le
   misure  idonee a favorire l'integrazione delle attività lavorative  dei
   dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento  delle
   barriere architettoniche.
4.   La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore  padre,  anche
   adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata  ai
   sensi  dell'art.  4,  comma 1, legge 5.2.92 n. 104,  hanno  diritto  al
   prolungamento  fino a 3 anni del periodo d'astensione  facoltativa  dal
   lavoro  di cui all'art. 7, legge 30.12.71 n. 1204, a condizione che  il
   bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
5.   I  soggetti  di  cui  al comma 1 possono chiedere  di  usufruire,  in
   alternativa  al  prolungamento fino a 3 anni del  periodo  d'astensione
   facoltativa,  di  2  ore  di permesso giornaliero  retribuito  fino  al
   compimento del 3° anno di vita del bambino.
6.   Successivamente  al compimento del 3° anno di vita  del  bambino,  la
   lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
   di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste
   una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro
   il  3° grado, convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile,
   fruibile anche in maniera continuativa a condizione che la persona  con
   handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
7.   Ai  permessi  di  cui  ai  commi 2 e 3, che si  cumulano  con  quelli
   previsti  all'art.  7 della citata legge n. 1204/71,  si  applicano  le
   disposizioni  di  cui all'ultimo comma del medesimo art.  7,  legge  n.
   1204/71, nonché quelle contenute negli artt. 7 e 8, legge 9.12.77 n. 903.
8.   Il  genitore  o  il  familiare lavoratore,  con  rapporto  di  lavoro
   pubblico  o privato, che assista con continuità un parente o un  affine
   entro  il  3°  grado  handicappato, con lui convivente,  ha  diritto  a
   scegliere,  ove  possibile, la sede di lavoro  più  vicina  al  proprio
   domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
9.   La  persona  handicappata maggiorenne in situazione  di  gravità  può
   usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto di scegliere, ove
   possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non  può
   essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
10.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si  applicano  anche
   agli affidatari di personale handicappato in situazione di gravità.

Art. 37 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
1.   Allo  scopo di favorire la riabilitazione e il recupero di dipendenti
  nei  confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria
  pubblica  o da strutture associative convenzionali previste dalle  leggi
  regionali   vigenti,   la   condizione  di  soggetto   ad   effetti   di
  tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave delimitazione psicofisica e
  che s'impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero e  di
  riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono  stabilite  le
  seguenti misure di sostegno secondo le modalità d'esecuzione del progetto:
a)   concessione  dell'aspettativa per infermità per l'intera  durata  del
  ricovero  presso  strutture specializzate; per il periodo  eccedente  la
  durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera prevista dall'art.
  30,  comma  4), compete la retribuzione ridotta alla metà  per  l'intera
  durata del ricovero;
b)   concessione  di  permessi  giornalieri orari  retribuiti  nel  limite
  massimo di 2 ore per la durata del progetto;
c)   riduzione  dell'orario di lavoro, con l'applicazione  degli  istituti
  normativi  e  retributivi  previsti per il rapporto  a  tempo  parziale,
  limitatamente alla durata del progetto;
d)   utilizzazione  del  dipendente  in mansioni  della  stessa  qualifica
  diverse  da  quelle  abituali quando tale misura sia  individuata  dalla
  struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2.   I dipendenti, i cui parenti entro il 2° grado o, in mancanza entro il
  3°  grado,  si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente  e
  abbiano   iniziato   l'esecuzione  del  progetto  di   recupero   e   di
  riabilitazione, hanno diritto a ottenere la concessione della aspettativa
  per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.
3.   L'azienda dispone l'accertamento dell'idoneità dei dipendenti di  cui
  al  comma  1  qualora  i  dipendenti medesimi non siano  volontariamente
  sottoposti alle previste terapie.

Art. 38 - Formazione e aggiornamento professionale.
1.   L'azienda  promuove e favorisce, anche sulla base dei principi  della
  vigente normativa regionale, attività anche permanenti per la formazione,
  l'aggiornamento,  la  riqualificazione, nonché la  qualificazione  e  la
  specializzazione professionale del personale.
2.  L'attività di formazione è finalizzata:
a)   a  garantire che ciascun lavoratore acquisisca specifiche  attitudini
  culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e di
  compiti attribuitegli nell'ambito delle strutture alle quali è assegnato,
  anche attraverso una formazione d'ingresso;
b)    fronteggiare  i  processi  di  riordinamento  istituzionale   e   di
  ristrutturazione organizzativa.
3.Per  gli obiettivi indicati nella lett. a) del precedente comma  2  sono
  promossi corsi d'aggiornamento che debbono tendenzialmente investire  la
  globalità  dei  lavoratori nell'ambito di una necessaria  programmazione
  degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
4.Gli  obiettivi di cui alla lett. b) dello stesso comma 2 sono perseguiti
  mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di
  specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze  di
  riconversione e di mobilità professionale.
5.La  formazione  professionale  può anche essere  acquisita  mediante  la
  partecipazione a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e
  di studio.
6.Le   attività   di  formazione  professionale,  d'aggiornamento   e   di
  riqualificazione,   possono   concludersi  con   misure   d'accertamento
  dell'avvenuto  conseguimento  di  un significativo  accrescimento  della
  professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto
  titolo di servizio.

Art. 39 - Partecipazione ad organismi collegiali.
1.   I  dipendenti  -  in  relazione  al ruolo  e  alle  loro  funzioni  e
  competenze - hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni,
  dei  Comitati e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti
  per nomina o designazione dell'azienda.
2.   La  partecipazione  è  considerata attività lavorativa  a  tutti  gli
  effetti  e  non  esime gli stessi dall'adempimento  degli  altri  doveri
  d'ufficio.

Art. 40 - Copertura assicurativa.
1.   Le  aziende  stipulano apposita polizza assicurativa  in  favore  dei
  dipendenti  autorizzati  a  servirsi, in occasione  di  missioni  o  per
  adempimenti  di  servizio  fuori  dall'ufficio,  del  proprio  mezzo  di
  trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione
  delle prestazioni di servizio.
2.   La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non
  compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento  al
  mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso
  del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato  il
  trasporto.
3.    Le  polizze  d'assicurazione  relative  ai  mezzi  di  trasporto  di
  proprietà dell'azienda sono in ogni caso integrate con la copertura, nei
  limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni
  o  decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui  sia
  stato autorizzato il trasporto.
4.   I  massimali  delle polizze di cui ai precedenti  commi  non  possono
  eccedere  quelli  previsti per i corrispondenti danni  dalla  legge  per
  l'assicurazione obbligatoria.
5.   Gli  importi  liquidati  dalle società  assicuratrici  in  base  alle
  polizze  stipulate  da  terzi responsabili  e  di  quelle  previste  dai
  precedenti  commi  sono detratti dalle somme eventualmente  spettanti  a
  titolo d'equo indennizzo per lo stesso evento.
6.   In  sede  di  trattativa aziendale sarà valutata  la  possibilità  di
  prevedere  la  copertura  assicurativa di altri  rischi  di  particolare
  rilievo, ivi compresi quelli di carattere professionale.

Art. 41 - Patrocinio legale.
1.   L'azienda,  anche  a tutela dei propri diritti e  interessi,  ove  si
  verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale
  nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi
  all'espletamento  del servizio e all'adempimento dei compiti  d'ufficio,
  assume  a  proprio  carico, a condizione che non sussista  conflitto  di
  interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo
  assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
  In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo  o
  colpa grave, l'ente ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti  per
  la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 42 - Disciplina.
1.   Il  lavoratore  deve ottemperare ai doveri inerenti  all'esplicazione
  delle mansioni affidategli e attenersi ai regolamenti e alle disposizioni
  aziendali; non deve inoltre valersi della propria condizione per svolgere
  a  fine  di  lucro attività che siano in concorrenza o in contrasto  con
  quelle  dell'azienda e ricevere a tale effetto compensi o  regali  sotto
  qualsiasi forma.
2.   Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale
  debbono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con
  indicazione dei motivi e degli addebiti.
3.   Il  lavoratore,  entro il termine di 7 giorni dal  ricevimento  della
  contestazione  scritta,  può presentare le proprie  giustificazioni  per
  iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa  con  la
  Direzione, facendosi assistere dalla RSU oppure dalle OO.SS. cui aderisce
  o  conferisce  mandato; dell'eventuale incontro viene  redatto  apposito
  verbale sottoscritto dalle parti.
4.   La  Direzione  (direttore  o  altro dirigente  da  questo  delegato),
  completata  l'istruttoria  -  la quale,  salvo  casi  particolari,  deve
  esaurirsi  entro 30 giorni di calendario dal ricevimento  da  parte  del
  lavoratore  della  contestazione scritta -  comunica  al  lavoratore  la
  punizione irrogata, la quale diviene efficace e produttiva di effetti alla
  scadenza dei termini previsti dal comma successivo.
5.   Il  lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare
  può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'O.S. alla
  quale  sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,  tramite
  l'Ufficio  provinciale  del lavoro e della massima  occupazione,  di  un
  Collegio  di conciliazione e arbitrato, composto da 1 rappresentante  di
  ciascuna delle parti e da un 3° componente scelto di comune accordo o, in
  difetto  di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro.  La
  sanzione  disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia  da  parte  del
  Collegio.
6.   Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltole
  dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al
  Collegio  di  cui al comma precedente, la sanzione disciplinare  non  ha
  effetto.   Se  l'azienda  adisce  l'autorità  giudiziaria,  la  sanzione
  disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
7.   Non  può  tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni  disciplinari
  decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
8.   Il  presente  articolo  e  il codice disciplinare  aziendale  debbono
  essere affissi permanentemente in luoghi dell'azienda accessibili a tutti
  i dipendenti.

Art. 43 - Codice disciplinare.
1.   Nel  rispetto  del  principio di gradualità e  proporzionalità  delle
  sanzioni in relazione alla gravità della mancanza il tipo e l'entità  di
  ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri
  generali:
a)   intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,  imprudenza  o
  imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b)  rilevanza degli obblighi violati;
c)    responsabilità  connesse  alla  posizione  di  lavoro  occupata  dal
  dipendente;
d)   grado  di danno o di pericolo causato dall'azienda, agli utenti  o  a
  terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e)   sussistenza  di circostanze aggravanti o attenuanti, con  particolare
  riguardo  al  comportamento del lavoratore, ai  precedenti  disciplinari
  nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli
  utenti;
f)  concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2.   La  recidiva  nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già  sanzionate
  nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità, tra
  quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3.   Al  dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione
  od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate e accertate
  con  un  unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista  per  la
  mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
  diversa gravità.
4.   La  sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto
  al massimo della multa d'importo pari a 4 ore di retribuzione si applica,
  graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma
  1 per:
a)   inosservanza delle disposizioni aziendali anche in tema d'assenza per
  malattie, nonché dell'orario di lavoro;
b)   condotta  non  conforme a principi di correttezza verso  superiori  o
  altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c)   negligenza  nell'esecuzione dei compiti  assegnati,  nella  cura  dei
  locali  e  dei  beni mobili o strumenti a lui affidati o sui  quali,  in
  relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o
  vigilanza;
d)   inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni
  e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e)   rifiuto  di  assoggettarsi a visite personali disposte a  tutela  del
  patrimonio dell'azienda, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della
  legge n. 300/70;
f)   insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro, e, comunque,
  nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g)   violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
  nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o
  pericolo all'azienda, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per
  multa  è  introitato dal bilancio dell'azienda e destinato  ad  attività
  sociali a favore dei dipendenti.
5.   La  sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro con privazione
  della  retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando
  l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)   recidiva  nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
  l'applicazione del massimo della multa;
b)  particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c)   assenza  ingiustificata  dal lavoro fino a  10  giorni  o  arbitrario
  abbandono  dello  stesso;  in tale ipotesi, l'entità  della  sanzione  è
  determinata  in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono,  al
  disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri  del
  dipendente, agli eventuali danni causati dall'azienda, agli utenti o  ai
  terzi;
d)   ingiustificato  ritardo,  non superiore a 10  giorni,  a  trasferirsi
  nella sede assegnata dall'azienda;
e)   svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante
  lo stato di malattia o d'infortunio;
f)   testimonianza  falsa  o  reticente  in  procedimenti  disciplinari  o
  rifiuto della stessa;
g)    comportamenti  minacciosi,  gravemente  ingiurioso,   calunniosi   o
  diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h)   alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro anche con utenti o
  terzi;
i)   manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'azienda salvo che  siano
  espressioni  della  libertà  di  pensiero  ai  sensi dell'art. 1, legge n.
  300/70;
l)   atti,  comportamenti o molestie anche di carattere  sessuale,  lesivi
  della dignità della persona;
m)   violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
  nelle  lettere  precedenti da cui sia, comunque,  derivato  grave  danno
  all'azienda agli utenti o a terzi.
6.   La  sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si  applica
  per:
a)   recidiva  plurima, almeno 3 volte nell'anno nelle  mancanze  previste
  nel comma 5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una
  mancanza  tra  quelle previste nel medesimo comma, che abbia  comportato
  l'applicazione della sanzione di 10 giorni di sospensione dal  lavoro  e
  dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7, lett. a);
b)  occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo
o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell'azienda o ad essa affidati;
c)  rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze
aziendali;
d)  assenza ingiustificata e arbitraria dal lavoro per un periodo
superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
e)  persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi lavorativi;
f)  condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal
lavoro e non attinente in via diretta al rapporto stesso, non ne consenta
la prosecuzione per la sua specifica gravità;
g)  violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
7.   La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica
  per:
a)   recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro  superiori
  o  altri  dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti  al  lavoro
  stesso;
b)   accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la  produzione
  di documenti falsi e, comunque con mezzi fraudolenti;
c)  condanna passata in giudicato:
-    per  i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), b), c), d),  e)
  ed f), legge n. 55/90, modificata e integrata dall'art. 1, comma 1, legge
  18.1.92 n. 16;
-   per gravi delitti commessi in servizio;
d)    condanna   passata  in  giudicato  quando  dalla   stessa   consegua
  l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e)   violazioni  intenzionali  dei  doveri non  ricomprese  nelle  lettere
  precedenti anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
  criteri  di  cui  al comma 1, da non consentire la prosecuzione  neppure
  provvisoria del rapporto di lavoro.
8.   Il  procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel  caso  in
  cui sia connesso con procedimento penale. Qualora l'azienda sia venuta a
  conoscenza  dei fatti che possono dar luogo a una sanzione  disciplinare
  solo  a  seguito della sentenza definitiva di condanna, il  procedimento
  disciplinare è avviato a partire dalla data di conoscenza della sentenza.

Art. 44 - Lavoratori sottoposti a procedimento penale.
1.   Nel caso d'interruzione del rapporto di lavoro dovuta a provvedimenti
  restrittivi  della  libertà personale (o comunque tali  da  impedire  la
  prestazione del lavoratore sottoposto a procedimento penale) per i reati
  commessi  nell'espletamento delle mansioni ad esso affidate,  l'azienda,
  dove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro
  ai sensi dell'art. 43 del contratto, corrisponde al lavoratore interessato
  per la durata dell'interruzione del servizio, una quota della retribuzione
  globale pari al 50%).
2.   Quanto  sopra, fermo restando la facoltà dell'azienda di  adottare  i
  provvedimenti ritenuti opportuni in conseguenza del passaggio in giudicato
  della sentenza che è pronunciata nei confronti del lavoratore.
3.   Il lavoratore è tenuto a mettersi a disposizione dell'azienda entro 8
  giorni dal momento in cui riacquista la libertà personale.
4.   In ogni altro caso d'interruzione del rapporto dovuta a provvedimenti
  restrittivi  della libertà personale del lavoratore o comunque  tali  da
  impedirne  la  prestazione lavorativa, l'azienda, ove non ricorrano  gli
  estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro, conserva il posto  al
  lavoratore non in prova per un periodo di 12 mesi, durante il  quale  il
  rapporto  di  lavoro  rimane sospeso a tutti gli  effetti  senza  alcuna
  corresponsione    né   decorrenza   d'anzianità.   Successivi    periodi
  d'interruzione  si considerano continuativi quando il  lavoratore  abbia
  ripreso  servizio fra l'uno e l'altro, per una durata  inferiore  ai  30
  giorni consecutivi.
5.   Nel  caso di sospensione del rapporto di lavoro prevista dal comma  4
  del presente articolo, l'azienda, su specifica richiesta del lavoratore,
  può esaminare la possibilità di concedere, in via eccezionale, un sussidio
  straordinario  a  beneficio dei familiari che  risultino  a  carico  del
  dipendente  agli  effetti della normativa sugli assegni  per  il  nucleo
  familiare.
6.   Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la decorrenza  del
  periodo di cui al comma 4 del presente articolo, l'azienda s'impegna  ad
  assumere  'ex  novo' per chiamata diretta il lavoratore  che  ne  faccia
  richiesta,  nei cui confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile  di
  proscioglimento. Le condizioni d'assunzione terranno conto della posizione
  d'inquadramento  e  retributiva acquisita dall'interessato  prima  della
  risoluzione del rapporto.

Art. 45 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro.
1.   La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che
  nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt. 29 e 41 del presente
  contratto ha luogo:
a)    d'ufficio,  senza  bisogno  di  preavviso,  al  compimento  dell'età
  prevista  dalla  seguente tabella e, comunque, dal 1°  giorno  del  mese
  successivo  a  quello del compimento del 40° anno di  servizio  utile  a
  pensione.
periodo di riferimento   uomini     donne
           
dal 1.1.97 al 30.6.98   63° anno  60° anno
dal 1.7.98 al 31.12.99  64° anno  60° anno
dal 1.1.2000 in poi     65° anno  60° anno
  I  limiti d'età e di servizio sopra indicati possono essere superati ove
  consentito da specifiche disposizioni di legge.
b)  per dimissioni del dipendente;
c)  per decesso del dipendente.
d)   per  invalidità, determinata da malattia professionale  o  infortunio
  sul lavoro, che dia diritto a pensione da parte dell'INPDAP gestione  ex
  CPDEL;
e)  per esonero per comprovata incapacità lavorativa del lavoratore;
f)   per  esonero  per giusta causa o giustificati motivi ai  sensi  delle
  leggi n. 604/66,  n. 300/70 e  n. 108/90;
g)  negli altri casi previsti dal presente contratto.
2.   Nel  primo  caso  di  cui  alla lett.  a)  del  comma  precedente  la
  risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi
  della  condizione prevista e opera dal 1° giorno del mese  successivo  a
  quello di compimento dell'età prevista.
3.   L'azienda  comunica  comunque per iscritto l'intervenuta  risoluzione
  del rapporto.
4.   Nel  secondo  caso  di  cui  alla suddetta  lett.  a)  l'azienda  può
  risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per
  la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno
  1 mese prima del verificarsi della condizione prevista.
5.    Nel   caso   di  dimissioni  del  dipendente,  questi   deve   darne
  comunicazione scritta all'azienda rispettando i termini di preavviso.

Art. 46 - Termini di preavviso.
1.   In  tutti  i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione
  del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva
  dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
-   2 mesi per dipendenti appartenenti alle aree C e D;
-   3 mesi per dipendenti appartenenti all'area B;
-   4 mesi per dipendenti appartenenti alle aree A e Q.
2.   In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono
  ridotti alla metà.
3.   I  termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di  ciascun
  mese.
4.   La  parte  che  risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza  dei
  termini  di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra  parte
  un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo
  di mancato preavviso.
5.   L'azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto  al
  dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di
  preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercito di  altre
  azioni dirette al recupero del credito.
6.   E'  in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione
  del  rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio,
  sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In
  tal caso non si applica il comma 4.
7.   L'azienda,  nel caso di dimissioni del lavoratore, previa definizione
  con  accordo  sindacale dei relativi tempi e modalità,  potrà  risolvere
  immediatamente  il rapporto di lavoro, dietro pagamento di  un'indennità
  minima  equivalente all'importo della retribuzione globale  che  sarebbe
  spettata al lavoratore medesimo durante il periodo di preavviso.

Titolo III - Classificazione del personale e 1° inquadramento.
Art. 47 - Classificazione del personale.
La  classificazione  del personale si articola in 5  aree,  13  livelli  e
relativi  parametri  d'inquadramento. Vengono inoltre indicati,  a  titolo
d'esempio, i profili professionali più significativi per livello e area.
1.  Definizione di area.
L'Area,  nell'ambito  del  sistema  di  classificazione,  ha  le  seguenti
funzioni e caratteristiche:
1.   l'area  individua  contenuti professionali  omogenei  e  coerenti  in
  relazione ai livelli di funzioni-attività svolte nel contesto del sistema
  organizzativo  aziendale,  in  una prospettiva  che  tenga  conto  delle
  possibili modificazioni e dello sviluppo organizzativo della azienda;
2.  il personale (operai, impiegati e quadri) viene collocato in ciascuna
area in funzione del grado di professionalità espresso;
3.  l'area comprende nel proprio interno posizioni professionali omogenee
e coerenti tra loro, in funzione dei contenuti professionali espressi, e
che rappresentano gradi crescenti di complessità professionale;
4.  a posizioni di crescente complessità professionale corrispondono
coerenti livelli d'inquadramento;
5.  all'interno dell'area, il personale è tenuto, ove necessiti, a
svolgere temporaneamente anche attività accessorie e complementari alle
proprie (s'intendono anche quelle di livello inferiore o superiore);
6.  ogni area è definita da una specifica declaratoria, mentre al proprio
interno i livelli d'inquadramento sono definiti con una propria
declaratoria;
7.  all'interno di ciascuna area, il livello cui assegnare il singolo
lavoratore viene individuato rapportando la professionalità espressa con
quella indicata dalle declaratorie d'area e di livello e, ove risulti
esemplificato, riscontrando il corrispondente profilo professionale.
2.  Criteri di classificazione.
L'attribuzione del lavoratore all'area avviene attraverso l'analisi  della
mansione  svolta, mediante l'identificazione della presenza  e  del  grado
d'importanza dei seguenti fattori:
-     ruolo   svolto,  ovvero  insieme  dei  compiti  e/o  delle  funzioni
  esercitate;
-    modalità operative, ovvero grado d'autonomia e ambito in cui  essa  è
  esercitata per il raggiungimento dei risultati della mansione;
-   responsabilità e finalità della stessa;
-    gestione  delle informazioni, con particolare riferimento  alla  loro
  complessità e alle modalità d'utilizzo;
-    conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e
  ambito d'applicazione, modalità d'acquisizione.
L'identificazione  di  specifiche caratteristiche relative  alla  mansione
consente l'attribuzione ai diversi livelli dell'area, anche attraverso  il
riscontro,  ove  risultino  esemplificati, con  i  corrispondenti  profili
professionali.
Per le attività svolte si fa riferimento alle seguenti definizioni:
ATTIVITÀ
Tecnica.
-    produzione:  attività di trasformazione fisica o  di  trattamento  di
  materiali ed energia;
-     distribuzione:   attività  di  vettoriamento  del   prodotto   dalla
  produzione all'utenza;
-    lavori  e  manutenzione: attività di manutenzione,  ammodernamento  e
  nuove installazioni di impianti;
-   progettazione: attività di progettazione e sviluppo tecnologico.
Amministrativo-gestionale.
-    amministrazione: attività di trattamento dati e informazioni  a  fini
  contabili e gestionali;
-    personale:  attività di gestione, relazioni e sviluppo del  personale
  dipendente;
-    utenza:  attività di gestione e sviluppo dell'utenza e  di  relazioni
  con l'esterno.
Ausiliaria.
-   logistica: attività di approvvigionamento e gestione materiali;
-    sistemi  elaborazione  dati: attività d'elaborazione  e  trasmissione
  dati;
-    pianificazione: attività d'elaborazione di piani budget e i controlli
  della loro attuazione.
Servizi.
-     servizi   operativi  di  supporto  alla  linea:  controllo  accessi,
  fattorini, infermieri, autisti, protocollo.
3.  Declaratorie.
AREA QUADRI
1.   Vi  appartiene il personale che, alle dirette dipendenze  gerarchiche
  e/o funzionali del dirigente, sono titolari delle posizioni organizzative
  di  maggiore  rilievo  per il più elevato contenuto professionale  delle
  mansioni,  intendendosi  per  tali quelle nelle  quali  sono  fortemente
  presenti  facoltà  di  rappresentanza,  funzioni  di  sovrintendenza   e
  coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione  di  risorse
  ovvero  contenuti specialistici particolarmente elevati  delle  mansioni
  svolte.
2.   All'interno  dei  criteri sopra indicati sono  così  specificati,  in
  termini di rilevanza, quelli connessi:
-    alla  traduzione funzionale e operativa delle direttive aziendali  ai
  fini  dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda  con
  responsabilità diretta su obiettivi economici sui relativi risultati;
-     al   coordinamento  e  alla  sovrintendenza  di   altri   lavoratori
  eccezionalmente  anche quando non inquadrati in categorie  con  mansioni
  direttive;
-    alla  particolare  complessità  dei compiti  svolti,  che  richiedono
  un'alta  specializzazione,  frutto di un  vasto  insieme  di  conoscenze
  teoriche ed esperienze pratiche acquisite, nonché alla responsabilità di
  tipo progettuale o di ricerca.
3.   I  Quadri costituiscono un'autonoma fascia intermedia avente un ruolo
  di  raccordo  tra la struttura dirigenziale sovrastante  e  il  restante
  personale.
4.   In  relazione  alla  speciale collocazione dei  Quadri  nel  contesto
  organizzativo aziendale e al carattere delle funzioni direttive espletate
  che  non  consentono  una  prefissione di  parametri  temporali  per  lo
  svolgimento  delle  prestazioni lavorative, si potranno  adottare  nelle
  singole aziende, previo confronto tra le parti, provvedimenti tali da non
  assoggettare i Quadri all'applicazione di rigide normative sull'orario di
  lavoro e alla conseguente disciplina sul lavoro straordinario previste dal
  vigente CCNL. Nel caso in cui questi provvedimenti venissero adottati, le
  aziende   potranno   riconoscere  un  importo   commisurato   all'entità
  dell'impegno, da determinarsi annualmente nella misura massima  del  16%
  della retribuzione individuale annua. L'emolumento non è utile al TFR e è
  corrisposto annualmente in unica soluzione.
L'area prevede 2 livelli d'inquadramento, denominati Q1 e Q2.
AREA A
Vi appartiene il personale che:
-    svolge  funzioni  direttive, di coordinamento e  controllo  di  unità
  organizzative  tecniche  e/o amministrative e/o  funzioni  professionali
  specialistiche e complesse;
-    opera  con autonomia d'iniziativa sulle variabili e/o innovazioni  da
  introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e
  metodi standard, nel quadro di obiettivi definiti;
-    ha  responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali
  delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
-    gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per
  la  propria  unità  organizzativa, interpretandole  ed  elaborandole  in
  funzione degli obiettivi da raggiungere.
Si richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea
o  almeno  al  diploma  e  conoscenze  pratiche  acquisite  con  specifica
formazione e notevole esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
L'area prevede 3 livelli d'inquadramento A1, A2 e A3.
AREA B
Vi appartiene il personale che:
-     svolge  attività  d'elevato  contenuto  professionale  tecniche  e/o
  amministrative, specialistiche e/o di coordinamento;
-    opera  con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate  e  con
  discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi
  relativi alla propria attività;
-    ha  responsabilità  sui risultati quali-quantitativi  delle  attività
  svolte o coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità
  esercitata;
-    si  avvale  di informazioni differenziate e complesse,  che  gestisce
  nell'ambito della propria discrezionalità;
-    svolge  attività  specialistiche, tecniche e/o amministrative  oppure
  attività  ausiliarie complesse o differenziate, anche con  l'ausilio  di
  altri lavoratori.
Si  richiedono  conoscenze  teoriche  derivanti  da  istruzione  di  grado
superiore  e/o  conseguite  con approfondita  esperienza  e  formazione  e
conoscenze  pratiche d'elevata specializzazione professionale  relative  a
tecniche, tecnologie e processi operativi.
L'area prevede 3 livelli d'inquadramento B1, B2 e B3.
AREA C
Vi appartiene il personale che:
-    opera  con  autonomia nell'esecuzione di procedure, con  elementi  di
  variabilità nella realizzazione;
-   è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte o
coordinate;
-   scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento
della propria attività;
-   svolge lavori esecutivi d'ordine o tecnico manuali.
Si  richiedono conoscenze teoriche specifiche o di mestiere  e  conoscenze
pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con
esperienza, addestramento e formazione specialistica.
L'area prevede 3 livelli d'inquadramento C1, C2 e C3.
AREA D
Vi appartiene il personale che:
-   svolge attività semplici;
-    applica  istruzioni  ricevute,  nell'ambito  di  procedure  e  prassi
  definite;
-    ha  responsabilità sulla correttezza delle operazioni svolte e  delle
  procedure applicate;
-   scambia informazioni standardizzate di tipo operativo.
Si richiedono conoscenze teoriche di base e conoscenze pratiche relative a
procedure standardizzate e prassi ricorrenti.
L'area prevede 2 livelli d'inquadramento D1 e D2.

Art. 48 - Primo inquadramento e trattamento 'ad personam'.
In  1a  applicazione del presente CCNL il personale è classificato secondo
la  seguente  tabella  di  equiparazione e  acquisisce  la  corrispondente
retribuzione base (tabella "A").
   CCNL REGIONI         CCNL
    ENTI LOCALI      FEDERCASA
      1994/97        1997-2001
          Area Quadri
        ---              Q1
        ---              Q2
             Area A
8ª qualifica             A1
---                      A2
7ª qualifica             A3
             Area B
---                      B1
6ª qualifica             B2
5ª qualifica             B3
             Area C
---                      C1
4ª qualifica             C2
3ª qualifica             C3
             Area D
---                      D1
1ª e 2ª qualifica        D2
Il  personale già di 8a qualifica CCNL Regioni-Enti locali, cui era  stata
attribuita  l'indennità  di  direzione  e  di  staff (art. 45, c.  1,  DPR
n.  333/90), conservano 'ad personam' il relativo importo, che viene  meno
in  caso  di passaggio al livello superiore e comunque in caso  di  revoca
dell'incarico.
Sono altresì convertiti 'ad personam', utili al calcolo della retribuzione
oraria,  gli  importi  corrispondenti ai livelli  economici  differenziati
(LED)  attribuiti  ai  sensi dello stesso contratto (artt. 35 e 36 del DPR
n.  333/90).  Il relativo importo è riassorbito in occasione di  eventuali
passaggi al livello superiore.
La  retribuzione individuale d'anzianità goduta in applicazione  del  CCNL
Regioni-Enti  locali è convertita in aumenti biennali d'anzianità  e,  ove
necessario, in una frazione del successivo aumento in corso di maturazione
con  proporzionale  riduzione del tempo necessario a conseguire  l'aumento
successivo.
L'indennità  integrativa speciale percepita in vigenza del  CCNL  Regioni-
Enti locali assume la denominazione d'indennità di contingenza a tutti gli
effetti  previsti dalle vigenti disposizioni legislative ed è  corrisposta
secondo  gli  importi  previsti  dalla  tabella  B  allegata  al  presente
contratto.
Dichiarazione congiunta.
La  tabella  di equiparazione sopra riportata ha lo scopo di  garantire  a
tutto  il personale già destinatario del CCNL Regioni-Enti locali  1994/97
un'adeguata collocazione, in termini di qualificazione professionale e  di
trattamento   economico,  nell'ambito  dello  schema  di   classificazione
previsto dal presente contratto.
Nel  contempo  intende essere funzionale ai processi  di  riorganizzazione
resi necessari dalla trasformazione degli IACP in enti pubblici economici,
di  cui costituisce aspetto essenziale il recupero di concrete possibilità
di   valorizzazione   delle  risorse  umane  e  di  riconoscimento   delle
professionalità e delle capacità individuali.
Pertanto la tabella di equiparazione costituisce l'indispensabile punto di
partenza  per i cennati processi di riorganizzazione aziendale, condizione
necessaria   per   l'attivazione  delle  norme  del   presente   contratto
riguardanti la mobilità e lo sviluppo professionale.
Considerato  quanto sopra le parti convengono che le singole  aziende  non
potranno   modificare  gli  inquadramenti  risultanti  dalla  tabella   di
equiparazione   prima   che  tali  processi  di   riorganizzazione   siano
compiutamente  definiti  e  quindi, in linea di  massima,  prima  che  sia
trascorso almeno 1 anno dall'attuazione del 1° inquadramento.
Le  parti si danno inoltre atto che, agli effetti di quanto previsto dalla
legge  n.  449/97,  art.  59, comma 7, farà fede la  certificazione  della
qualifica operaia rilasciata dall'azienda.

Titolo IV - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 49 - Definizione di retribuzione.
La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente.
L'espressione  "retribuzione base" designa  i  minimi  determinati  per  i
diversi  livelli d'inquadramento dei lavoratori nella tabella allegata  al
presente contratto.
L'espressione   "retribuzione  individuale"   designa   la   somma   della
retribuzione  base con l'indennità di contingenza e con gli importi  degli
aumenti individuali d'anzianità.
Con   l'espressione  "retribuzione  globale"  s'intende  la  somma   della
retribuzione individuale e delle indennità a carattere continuativo nonché
degli  eventuali  elementi  'ad personam';  sono  comunque  esclusi  dalla
retribuzione  globale gli elementi corrisposti a titolo di rimborso  spese
anche se forfettizzato.
Agli  effetti  di quanto previsto dal presente contratto per "retribuzione
oraria"  s'intende  convenzionalmente  un  importo  pari  a  1/156   della
"retribuzione individuale" mensile, maggiorata delle quote di 13a e 14a.

Art. 50 - Retribuzione base e indennità di contingenza.
Le  retribuzioni  base mensili sono quelle determinate nella  tabella  "A"
allegata al presente contratto. L'ammontare delle indennità di contingenza
spettanti  in  base  al  livello d'inquadramento è indicato  nell'allegata
tabella "B".

Art. 51 - Aumenti periodici d'anzianità.
1.   Il  lavoratore ha diritto, al compimento di ogni biennio  d'anzianità
  di  servizio nel livello d'appartenenza, a un aumento retributivo  nella
  misura indicata dalla tabella "C", allegata al presente contratto.
2.   In  ciascun  livello  può essere maturato un massimo  di  12  aumenti
  periodici, che decorrono dal 1° giorno del mese successivo al compimento
  del biennio.
3.   In caso di passaggio al livello superiore il lavoratore manterrà,  in
  aggiunta alla nuova retribuzione base, l'importo in cifra degli  aumenti
  biennali precedentemente maturati e della parte già maturata dell'aumento
  in  corso  di maturazione. Tale importo, ai fini del raggiungimento  del
  numero  massimo  di  12  aumenti biennali, sarà tradotto,  all'atto  del
  passaggio  di  livello,  in aumenti biennali corrispondenti  alla  nuova
  retribuzione  base, ivi compresa un'eventuale frazione di cui  si  terrà
  conto per determinare la data di maturazione della frazione mancante del
  successivo aumento biennale.
4.   La  procedura  di cui al comma 3 sarà altresì applicata  in  caso  di
  variazione delle retribuzioni base di cui alla tabella A.

Art. 52 - Premio di risultato.
Premessa.
1.   Al  fine  d'incentivare la produttività del lavoro è istituito  nelle
   aziende in cui si applica il presente CCNL un premio di risultato.
2.   L'istituto  è  volto a favorire aumenti quantitativi e  miglioramenti
   qualitativi  del  servizio  nonché  incrementi  di  redditività  e   di
   competitività dell'azienda, coinvolgendo i lavoratori nella realizzazione
   di programmi e progetti di produttività e qualità. Ai risultati conseguiti
   nella   realizzazione  di  tali  progetti  (fattore   produttività)   e
   all'andamento generale dell'azienda (fattore redditività) è collegato il
   premio  di cui al comma precedente, sulla scorta dei criteri e principi
   definiti dal presente articolo.
Determinazione della massa salariale erogabile.
3.   L'ammontare  massimo annuo erogabile a titolo di premio di  risultato
   verrà fissato dalle singole aziende sulla base delle previsioni di aumento
   dell'efficienza ed efficacia derivante dalla realizzazione dei progetti di
   cui  al  paragrafo  successivo  e tenendo  conto  della  previsione  di
   miglioramento della redditività aziendale.
4.   In  via  transitoria, per il solo anno 1998, sono comunque  garantite
   risorse economiche non inferiori a quelle calcolate per l'anno 1997  ai
   sensi del CCNL 1994/97 per i dipendenti delle Regioni e degli Enti locali.
Fattore produttività.
5.   I  progetti di produttività possono assumere a riferimento  obiettivi
   dell'azienda, oppure d'area, settore, gruppo ecc. Questi ultimi possono
   sostanziarsi sia in aumenti d'efficienza tecnica ed economica (connessi
   alla riduzione dei costi unitari e/o alla razionalizzazione dei processi
   interni  all'azienda)  sia in incrementi di qualità  delle  prestazioni
   rivolte all'utente.
6.   Gli obiettivi/progetti vanno individuati e definiti in relazione alle
   specifiche  condizioni di ogni singola azienda. Gli  obiettivi  debbono
   essere  misurabili,  correlati all'attività lavorativa  dei  dipendenti
   dell'azienda e idonei a realizzare effettivi incrementi d'efficienza ed
   efficacia. Con riguardo agli obiettivi posti, in sede di contrattazione
   aziendale,  dovranno essere stabiliti gli indicatori,  con  i  relativi
   parametri di misurazione, ai quali correlare le percentuali di premio da
   erogare (rispetto all'ammontare massimo come appresso definito). In tale
   sede  saranno definiti: a) la soglia minima di risultato, relativamente
   alla realizzazione dei progetti, al disotto della quale non si dà luogo ad
   alcuna erogazione, b) i criteri per la scelta dei dipendenti da destinare
   ai singoli progetti.
7.   Gli  obiettivi/progetti  potranno essere  riesaminati  annualmente  e
   adeguati alle esigenze aziendali.
Fattore redditività.
8.   La  somma  definita annualmente ai sensi del precedente comma  5,  ai
   fini  della sua erogazione, sarà correlata ai risultati ottenuti  nella
   realizzazione   dei   progetti  d'efficienza  e  d'efficacia   (fattore
   produttività),  nonché  dell'andamento generale  dell'impresa  (fattore
   redditività), predeterminando apposite percentuali.
9.   A  tal  fine,  le  parti  concordano che il concetto  di  redditività
   s'identifica  con  la  variazione positiva  degli  indici  di  bilancio
   rappresentativi  dell'andamento  generale  dell'azienda  -   registrata
   nell'anno a cui si riferisce il premio rispetto a un periodo precedente
   (anno o biennio o triennio).
Determinazione del premio correlato al fattore produttività.
10.  L'ammontare  massimo  di  premio erogabile in  funzione  del  fattore
   produttività viene ripartito sui diversi progetti e programmi sulla base
   dell'importanza relativa riconosciuta a ognuno di essi dagli organi  di
   direzione nel quadro della complessiva strategia aziendale seguita.
11.  Le  quote del premio massimo erogabile destinate al finanziamento dei
   singoli progetti saranno liquidate in misura direttamente proporzionale al
   grado di conseguimento degli obiettivi prefissati.
12.  Le  somme  così  determinate saranno ulteriormente  ripartite  fra  i
   lavoratori  che hanno concorso alla realizzazione del progetto  tenendo
   conto dell'apporto individuale da ciascuno fornito.
Determinazione del premio correlato al fattore redditività.
13.  L'ammontare  massimo complessivo di premio erogabile in funzione  del
   fattore  redditività si rende effettivamente liquidabile in proporzione
   inversa  alla misura degli scostamenti negativi registrati rispetto  ai
   risultati di redditività generale dell'azienda attesi. Esso è ripartito
   fra  i  lavoratori in servizio in ragione del concorso della  struttura
   d'appartenenza  e dell'apporto da ciascuno recato al conseguimento  dei
   risultati, tenuto conto del rispettivo livello d'inquadramento.
Erogazione del complessivo premio di risultato.
14.  Il  premio  di  risultato è corrisposto sotto  forma  di  somma  'una
   tantum',  e  non  avrà riflessi diretti o indiretti su  alcun  istituto
   contrattuale.
15.  Il  premio, che va erogato annualmente, di norma entro 2  mesi  dalla
   approvazione  del  Bilancio  consuntivo,  assorbe  ogni   e   qualsiasi
   corresponsione esistente allo stesso e analogo titolo in sede aziendale e
   dovrà essere collegato al livello professionale espresso nell'espletamento
   delle attività di competenza e alla valutazione delle singole prestazioni,
   ivi comprese quelle di carattere professionale rese a favore dell'ente con
   esito  positivo, tenendo anche conto della assiduità nella presenza  in
   servizio.
16. Le ulteriori modalità di corresponsione del premio sono le seguenti:
a.   in  caso  di passaggio di livello nel corso dell'anno di riferimento,
  gli  importi da corrispondere saranno 'pro-quota' riferiti all'effettivo
  livello d'appartenenza;
b.   nel  caso  d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel  corso
   dell'anno l'ammontare del premio è proporzionato al servizio prestato nel
   corso dell'anno stesso.
17.  E'  esclusa  la  possibilità di beneficiare dei  premi  previsti  dal
   presente  articolo  in  relazione ad attività o progetti  per  i  quali
   disposizioni legislative prevedono specifiche forme d'incentivazione.
Dichiarazione congiunta.
Le parti convengono che per una concreta applicazione delle norme relative
al premio di risultato è opportuna una individuazione delle percentuali di
cui  al comma 9 tale che almeno il 50% della somma annua sia correlato  ai
risultati (fattore di produttività).

Art. 53 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
1.   L'azienda,  entro il mese di dicembre, corrisponde al lavoratore  una
  13a mensilità pari alla retribuzione spettantegli per detto mese.
2.   L'azienda corrisponde altresì, unitamente alla retribuzione del  mese
  di giugno, una 14a mensilità pari a detta retribuzione.
3.   La  13a e la 14a mensilità vanno corrisposte per intero, salvo i casi
  d'assenza del lavoratore per aspettativa o servizio militare, e  i  casi
  d'inizio e cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno.
  In  tali  casi il lavoratore non in prova ha diritto a tanti  dodicesimi
  dell'ammontare  delle predette mensilità quanti sono i  mesi  interi  di
  servizio  prestato.  Le frazioni di mese superiore  a  15  giorni  vanno
  computate come un mese intero.
4.   La retribuzione utile agli effetti della 13a e della 14a mensilità  è
  costituita dalla retribuzione globale.

Art. 54 - Trattamento di missione.
1.   Quando  un lavoratore, per motivi di servizio, debba sostenere  spese
  di  viaggio,  di vitto o di pernottamento, queste vengono  rimborsate  o
  compensate, secondo le modalità e nei limiti che saranno definiti in sede
  di  contrattazione aziendale. Per il rimborso al lavoratore delle  spese
  sostenute  per l'impiego di mezzo di trasporto proprio si assumeranno  a
  riferimento le tariffe ACI. Le ore di viaggio non coincidenti con l'orario
  di lavoro sono compensate con un'indennità commisurata alle retribuzioni
  orarie non maggiorate.

Art. 55 - Indennità varie.
Indennità per maneggio di denaro.
Il  lavoratore  che  normalmente maneggia denaro con rischio  di  oneri  a
proprio carico, ha diritto a un'indennità in misura compresa fra il 3 e il
7%  della retribuzione individuale in ragione dell'entità del maneggio  di
denaro  annuo.  Tale indennità viene corrisposta anche a  chi  sostituisce
temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo.
Indennità di reperibilità.
Ai  lavoratori eventualmente tenuti, a rotazione, ad assicurare la propria
reperibilità per ragioni di servizio d'ordine tecnico-manutentivo è dovuta
un'indennità  giornaliera dell'entità percentuale di seguito indicata,  da
calcolarsi in relazione alle ore impegnate e alle retribuzioni orarie  non
maggiorate.
·    reperibilità fino a 8 ore nella fascia oraria diurna     (ore  6/22):
  10%;
·    reperibilità fino a 12 ore nella fascia oraria diurna    (ore  6/22):
  15%;
·    reperibilità fino a 8 ore nella fascia oraria notturna   (ore  22/6):
  20%;
·    reperibilità fino a 12 ore nella fascia oraria notturna  (ore  22/6):
  30%.
Qualora  la reperibilità richiesta riguardi giornate festive ai sensi  del
precedente art. 28, punto 1.1, l'indennità giornaliera è maggiorata di  un
ulteriore 10%.
Qualora  la reperibilità richiesta interessi un arco orario che attraversa
fasce orarie (notturne diurne o festive) diverse, la relativa indennità  è
calcolata per quota con le percentuali sopra indicate.
Buoni pasto.
Negli  enti  presso  cui non è assicurato il servizio di  mensa  aziendale
viene  assegnato  un  buono pasto la cui entità  è  definita  in  sede  di
contrattazione decentrata. Nella stessa sede possono essere definite forme
alternative d'erogazione del predetto beneficio.
Restano in vigore, in 1a applicazione, gli accordi preesistenti.

Art. 56 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
1.   In ogni caso di cessazione dal servizio il dipendente ha diritto a un
  TFR determinato ai sensi dell'art. 2120 C.C. e delle disposizioni di cui
  alla legge 29.5.82 n. 297.
2.   La  liquidazione e il pagamento di quanto dovuto a norma del presente
  articolo  deve effettuarsi entro e non oltre il termine di 1 mese  dalla
  data di cessazione dal servizio del dipendente, sempre che la somma messa
  a  disposizione  del  dipendente o dei suoi aventi  causa  possa  essere
  riscossa per cause non imputabili.

Art. 57 - Anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto.
1.   E'  riconosciuta  al  dipendente la facoltà di  richiedere  ai  sensi
  dell'art. 1, legge 29.5.82 n. 297, un'anticipazione sull'indennità di fine
  rapporto.
2.   La  relativa  domanda va presentata entro il 31 dicembre  di  ciascun
  anno  corredata, a pena di decadenza, dalla documentazione  richiesta  e
  indicata ai successivi commi.
3.   Le domande motivate da malattia grave possono essere proposte in ogni
  tempo   e,   sussistendo   le  altre  condizioni   necessarie,   vengono
  immediatamente soddisfatte.
4.   Sull'accoglimento delle domande si pronuncia l'azienda su istruttoria
  condotta dal competente ufficio.
5.   Il  limite  massimo delle domande che possono essere  soddisfatte  in
  ciascun esercizio è costituito dal 10% degli aventi titolo e comunque dal
  4% del numero totale dei dipendenti.
6.   Sono  ammessi a presentare domanda i dipendenti con almeno 8 anni  di
  servizio che non abbiano ancora ottenuto l'anticipazione sul TFR, ovvero
  che l'abbiano già ottenuta almeno 8 anni prima.
7.   Al fine della formazione del contingente delle domande accoglibili in
  ciascun  esercizio  e  della graduatoria delle  domande  tempestivamente
  pervenute vengono stabilite le seguenti condizioni d'accoglimento  e  le
  relative priorità:
a)   malattie  gravi  del dipendente o dei familiari  da  comprovarsi  con
  idonea certificazione sanitaria vistata dalla USL competente nonché  con
  quietanza originale o in copia autentica di avvenuto pagamento;
b)   acquisto  di  casa d'abitazione, da documentarsi con copia  autentica
  dell'atto   notarile  di  compravendita  o  con  atto   preliminare   di
  compravendita  (in  questo  2°  caso l'erogazione  dell'anticipazione  è
  subordinata all'esibizione dell'atto pubblico successivamente stipulato) e
  con  la  dichiarazione  che  trattasi dell'unica  casa  d'abitazione  di
  proprietà  del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva
  dell'atto di notorietà);
c)   costruzione di casa in cooperativa, da documentarsi con dichiarazione
  con  firma  autenticata del presidente della cooperativa  attestante  la
  condizione  di  socio assegnatario del richiedente,  le  caratteristiche
  dell'alloggio, il costo di costruzione, la somma già pagata e il residuo a
  saldo, nonché la dichiarazione che trattasi dell'unica casa di abitazione
  di  proprietà  del  dipendente  o  del  di  lui  figlio,  (dichiarazione
  sostitutiva dell'atto di notorietà);
d)   costruzione della casa direttamente da parte del dipendente o del  di
  lui  figlio,  da  documentarsi con la copia autentica della  concessione
  edilizia accompagnata dai preventivi e dalla certificazione dell'ufficio
  tecnico  comunale  attestante  l'inizio  dei  lavori,  nonché   con   la
  dichiarazione che trattasi dell'unica casa d'abitazione di proprietà del
  dipendente  o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell'atto  di
  notorietà)  e con quietanza originale o in copia autentica  di  avvenuto
  pagamento;
e)   lavori  di riparazione, recupero o restauro di particolare  rilevanza
  della casa d'abitazione del dipendente o del di lui figlio da documentarsi
  con  la  concessione comunale e con il preventivo di  spesa  redatto  da
  professionisti iscritti agli albi professionali, nonché con dichiarazione
  che  trattasi  di  lavori da eseguirsi nell'unica casa  d'abitazione  di
  proprietà  del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva
  dell'atto di notorietà) e con quietanza autentica di avvenuto pagamento;
f)   lavori  di riparazione, sistemazione o restauro di normale  rilevanza
  da eseguirsi nella casa d'abitazione del dipendente, da documentarsi con
  l'autorizzazione  comunale, con una dichiarazione  attestante  i  lavori
  eseguiti  e  con copia autentica della fattura quietanzata  della  spesa
  ovvero  con  preventivo dei lavori e con copia autentica  della  fattura
  d'acconto  versato,  nonché con dichiarazione  che  trattasi  di  lavori
  eseguiti  o  da eseguirsi nell'unica casa d'abitazione di proprietà  del
  dipendente (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
g)    indifferibili  e  rilevanti  esigenze  economiche,  da  documentarsi
  adeguatamente  anche  mediante ricevute attestanti un  notevole  impegno
  economico a carico del dipendente.
8.   A  parità  di  condizioni  è accordata precedenza  alla  domanda  del
  dipendente  con  maggiore  anzianità lavorativa;  a  parità  d'anzianità
  lavorativa, è accordata precedenza al dipendente con maggiore  anzianità
  d'età.
9.   L'erogazione, ricorrendone la necessità o l'opportunità, può in tutto
  o in parte essere effettuata a terzi direttamente dall'azienda in nome e
  per conto del beneficiario, su delega di quest'ultimo.

Art. 58 - Trattamento di pensione.
1.   I lavoratori dipendenti dell'azienda sono iscritti all'INPDAP - Cassa
  di Previdenza per i dipendenti da Enti Locali.
2.   I  contributi  relativi sono a carico dell'azienda e  del  lavoratore
  nelle misure stabilite dalla legge.
L'azienda è tenuta, nell'osservare i termini previsti dal comma 6, art. 6,
legge  8.1.79 n. 3 di conversione, con  modificazioni,  del  DL   10.11.78
n.  702, a dare comunicazione all'interessato o ai suoi superstiti e  alle
OO.SS. dell'avvenuto inoltro della pratica all'Ente competente.

Tabella A
RETRIBUZIONI MENSILI
AREA       LIVELLO        PARAMETRO          IMPORTO MENSILE (£)
QUADRI      Q1             340                3.152.000
            Q2             277                2.568.000
A           A1             220                2.038.000
            A2             197                1.826.000
           A3             172                1.590.000
B           B1             163                1.511.000
            B2             150                1.392.000
           B3             137                1.274.000
C          C1             132                1.224.000
           C2             124                1.141.000
           C3             112                1.041.000
D          D1             106                  983.000
           D2             100                  927.000

Tabella B
INDENNITÀ DI CONTINGENZA
AREA    LIVELLO  IMPORTO MENSILE (£)
QUADRI     Q1         1.109.959
           Q2         1.090.783
   A       A1         1.071.155
           A2         1.059.890
           A3         1.048.684
   B       B1         1.043.841
           B2         1.034.201
           B3         1.023.857
   C       C1         1.021.675
           C2         1.019.369
           C3         1.017.063
   D       D1         1.009.952
           D2         1.003.019

Tabella C
AUMENTI PERIODICI D'ANZIANITÀ
 AREA   LIVELLO  IMPORTO MENSILE (£)
QUADRI     Q1           78.000
           Q2           64.000
   A       A1           51.000
           A2           45.000
           A3           39.000
   B       B1           37.000
           B2           34.000
           B3           31.000
   C       C1           30.000
           C2           28.000
           C3           26.000
   D       D1           24.000
           D2           23.000

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 59 - Scaglionamento degli effetti contrattuali.
1.   Trattamento  economico per il periodo 1° gennaio  1998  -  31  maggio
  1998.
Per  il periodo 1.1.98-31.5.98 restano consolidati i trattamenti economici
percepiti, in regime di proroga, in base al CCNL Regioni-Enti locali 1994-
97. Inoltre viene corrisposto un elemento 'una tantum', d'importo distinto
per area, secondo la seguente tabella:
   AREA       AREA A      AREA B      AREA C     AREA D
            ex 8ª e 7ª  ex 6ª e 5ª  ex 4ª e 3ª ex 1ª e 2ª
                                                    
importo £.    300.000     250.000     200.000    180.000
L'una  tantum è computabile ai fini del TFR e non produce effetti riflessi
su altri trattamenti economici.
2.  Retribuzioni tabellari 1° giugno 1998 - 31 dicembre 1998.
Dall'1.6.98 trovano attuazione le disposizioni di 1a applicazione  di  cui
al precedente art. 48 e la seguente tabella provvisoria delle retribuzioni
mensili, che resta in vigore fino al 31.12.98:
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI MENSILI 1.6.98/31.12.98
 AREA   LIVELLO  IMPORTO MENSILE (£)
QUADRI     Q1         3.085.000
           Q2         2.513.000
   A       A1         1.995.000
           A2         1.786.000
           A3         1.553.000
   B       B1         1.476.000
           B2         1.358.000
           B3         1.242.000
   C       C1         1.195.000
           C2         1.115.000
           C3         1.016.000
   D       D1           958.000
           D2           904.000
3.  Mensilità aggiuntive.
La  mensilità  aggiuntiva  dovuta per il mese di  giugno  1998,  calcolata
secondo quanto previsto dal precedente art. 53, è corrisposta nella misura
ridotta del 60%.
La  mensilità  aggiuntiva dovuta per il mese di dicembre è corrisposta  in
misura intera.
4.  Aumenti periodici d'anzianità.
Ferma  restando  la conversione e l'ulteriore erogazione  delle  pregresse
"retribuzioni   individuali  d'anzianità"  in  "aumenti   periodici",   da
effettuarsi con decorrenza 1.6.98 secondo le modalità di cui al precedente
art.  48,  comma 4, i periodi utili alla maturazione di ulteriori  aumenti
periodici decorrono dall'1.1.99.
In  attuazione di quanto previsto dal comma precedente il periodo  1.1.98-
31.12.98   non   produce  effetti  neanche  ai  fini   del   completamento
dell'aumento  periodico  che  alla data dell'1.6.98  risulti  parzialmente
maturato e monetizzato.
5.  Tabelle a regime.
Dall'1.1.99 trovano applicazione le retribuzioni mensili a regime  di  cui
alla tabella "A" allegata al presente contratto.

Art. 60 - Integrazioni delle norme contrattuali.
Le  parti  s'incontreranno  entro  60  giorni  dalla  firma  del  presente
contratto per definire la disciplina dei seguenti istituti:
1.   forme  di  lavoro  atipico (lavoro interinale, formazione  e  lavoro,
  telelavoro, ecc.;
2.  previdenza complementare, da attivarsi con decorrenza 31.12.99 sulla
base dell'Accordo FEDERAMBIENTE sulla stessa materia;
3.  disposizioni normative da allegare al contratto;
4.  profili professionali esemplificativi.

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Le  parti,  nel  recepire  il Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL  20.7.89  in
materia  di "Relazioni industriali e gestione dei conflitti di lavoro  nei
settori  dei  servizi pubblici locali", convengono di  integrarlo  con  la
specifica normativa di settore sottoelencata.
Art. 1 - Servizi pubblici essenziali.
1.   Ai  sensi degli artt. 1 e 2, legge 12.6.90 n. 146 i servizi  pubblici
  da considerare essenziali sono i seguenti:
a)   gestione e manutenzione degli impianti e del patrimonio dell'Ente (in
  proprietà o gestione, ivi compresa la sede dell'Ente), limitatamente alla
  tutela dell'incolumità di cose e persone;
b)  servizi del personale.
2.   Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con
  le  modalità di cui all'art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni
  indispensabili  per  assicurare il rispetto dei  valori  e  dei  diritti
  costituzionalmente tutelati:
1)   servizio  cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza  degli
  impianti, nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
2)  attività antinfortunistica e di pronto intervento;
3)   servizi  del personale limitatamente all'erogazione degli  emolumenti
  retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento e
  alla  compilazione e al controllo delle distinte per il  versamento  dei
  contributi  previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio  dovrà
  essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli
  dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e
  nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
4)   servizio  di  protezione civile, per quanto di  eventuale  competenza
  dell'azienda, da presidiare con personale in reperibilità.
3.   Le  prestazioni  di  cui ai numeri 1, 2, 4 sono garantite  in  quelle
  aziende  ove  esse  sono  già assicurate in via  ordinaria  nel  periodo
  coincidente con quello d'effettuazione dello sciopero.

Art. 2 - Contrattazione aziendale e contingenti di personale.
1.   Ai  fini  dell'art.  1 sono individuati per le diverse  qualifiche  e
  professionalità addette ai servizi minimi essenziali appositi contingenti
  di personale che devono essere esonerati dallo sciopero, ovvero collocati
  in   reperibilità,   per  garantire  la  continuità  delle   prestazioni
  indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante accordi aziendali,
  stipulati per ciascuna azienda.
2.   Gli  accordi  aziendali  di cui al comma 1, da  stipularsi  entro  30
  giorni  dalla data d'entrata in vigore del presente contratto collettivo
  nazionale  di  comparto  e  comunque prima  dell'inizio  di  ogni  altra
  trattativa decentrata, individuano:
a)   le  professionalità e le qualifiche di personale, di cui al  presente
  contratto, che formano i contingenti;
b)    i   contingenti   di   personale,   suddivisi   per   qualifiche   e
  professionalità, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3, art.
  1,   da  esonerare  dallo  sciopero  per  garantire  l'erogazione  delle
  prestazioni necessarie;
c)    i   criteri  e  le  modalità  da  seguire  per  l'articolazione  dei
  contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3.   In  conformità agli accordi aziendali di cui al comma 2, i  dirigenti
  responsabili  del  funzionamento dei singoli uffici o  sedi  di  lavoro,
  secondo  gli  ordinamenti  di ciascuna azienda,  in  occasione  di  ogni
  sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti
  come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e
  perciò  esonerati dall'effettuazione dello sciopero. I  nominativi  sono
  comunicati alle OO.SS. locali e ai singoli interessati, entro il 5° giorno
  precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto
  di  esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della  predetta
  comunicazione,  la  volontà  di  aderire  allo  sciopero  chiedendo   la
  sostituzione, nel caso sia possibile.
4.   Nelle  more  della definizione dei contratti di cui al  comma  1,  le
  parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di
  cui  all'art.  1,  anche attraverso i contingenti già individuati  dalla
  precedente contrattazione decentrata.

Art. 3 - Modalità di effettuazione degli scioperi.
1.   Le  strutture  e le rappresentanze sindacali che indicono  azioni  di
  sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne
  comunicazione  alle  Amministrazioni interessate con  un  preavviso  non
  inferiore   a   10  giorni,  precisando,  in  particolare,   la   durata
  dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in
  precedenza,  le  strutture e le rappresentanze  sindacali  devono  darne
  tempestiva comunicazione alle Amministrazioni.
2.   L'indizione dello sciopero da parte dei vari livelli delle  strutture
  sindacali stipulanti il presente contratto potrà avvenire singolarmente o
  unitariamente. In ragione della rilevanza, anche ai fini dell'accertamento
  di  eventuali  responsabilità, che le manifestazioni hanno  assunto  con
  l'entrata in vigore della legge n. 146/90, la proclamazione degli scioperi
  dovrà   essere  notificata  ai  competenti  livelli  aziendali  mediante
  comunicazione che consenta l'individuazione dell'istanza dell'O.S. che ha
  proclamato  lo sciopero: tale comunicazione, debitamente sottoscritta  e
  datata, conterrà inoltre l'indicazione delle unità organizzative  e  del
  personale  interessati nonché le modalità di svolgimento, la data  e  la
  durata dello sciopero. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi
  all'utenza, le aziende sono tenute a trasmettere agli organi di stampa e
  alle  reti  radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata
  dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione
  di  sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle aziende anche
  nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3.  Non possono essere indetti scioperi:
a)   di  durata  superiore  a  1 giornata lavorativa  all'inizio  di  ogni
  vertenza e, successivamente, di durata superiore a 2 giornate lavorative
  (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata
  si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun
  turno;
b)   in  caso  di scioperi distinti, con intervalli inferiori ai 7  giorni
  tra un'azione di sciopero e l'altra;
c)   articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro,  con
  svolgimento in giornate successive consecutive.
4.  Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a)  dal 10 al 20 agosto;
b)  dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c)  5 giorni prima delle festività pasquali e 3 giorni dopo;
d)  il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
e)  nei giorni in cui si svolgono le operazioni elettorali.
Gli  scioperi  di  qualsiasi genere dichiarati o in corso  d'effettuazione
saranno  immediatamente  sospesi in caso  di  avvenimenti  eccezionali  di
particolare gravità o di calamità naturale.