FORME DI LAVORO ATIPICO

Articolo 1

Obiettivi

  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 60 del CCNL Federcasa 9.7.1998, le disposizioni che seguono intendono consentire la sperimentazione di forme di lavoro atipico dirette a:
  1. Le sperimentazioni effettuate ai sensi del presente Accordo saranno monitorate a cura della Commissione Nazionale di Gestione al fine di trarne elementi utili per una revisione della normativa da effettuare in occasione del rinnovo contrattuale, che terrà conto della evoluzione delle norme legislative e degli Accordi interconfederali in materia.

CAPO 1

TELELAVORO

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni s’intende:

  1. per "lavoro a distanza" l’attività di telelavoro svolta da personale dipendente dell’Ente in conformità alle presenti disposizioni;
  2. per "telelavoro" la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di uno degli enti destinatari del CCNL Federcasa 9.7.1998, in luogo idoneo collocato al di fuori della sede di lavoro, con il supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l'ente di appartenenza.
  3. Per "sede di lavoro" quella dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.

Articolo 3

Progetti di telelavoro

  1. Il ricorso a forme di telelavoro, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del vigente CCNL, avviene sulla base di un progetti specifici in cui sono indicati: gli obbiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici.
  2. Nell’ambito dei progetti di cui al comma precedente, gli Enti definiscono le modalità per razionalizzare e semplificare attività, procedimenti amministrativi e procedure informatiche, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del lavoro, l’economicità e la qualità del servizio.
  3. Ciascun progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.
  4. Il progetto è predisposto dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d’intesa con il responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Il progetto può prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro.
  5. Le forme di telelavoro di cui alle presenti disposizioni possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi.

Articolo 4

Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria

  1. L’Ente assegna il dipendente al telelavoro ovvero ne dispone il reintegro ai sensi del successivo comma 3, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione aziendale, che, fra l’altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro, anche al fine di favorire l’adesione volontaria dei lavoratori.
  2. La prestazione di telelavoro può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro conforme alle norme generali di prevenzione e sicurezza nelle utenze domestiche.
  3. Il dipendente addetto al telelavoro è reintegrato, a domanda, nell’Ente di appartenenza, purchè sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto di cui all’articolo 3 delle presenti disposizioni, nel corso del quale la domanda non può essere presentata. Il reintegro viene disposto entro sessanta giorni dalla richiesta.

Articolo 5

Postazione di telelavoro

  1. La postazione di telelavoro è il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di software, che consente lo svolgimento di attività di telelavoro.
  2. La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione debbono essere attivati a cura ed a spese dell’Ente interessato, sul quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di manutenzione.
  3. La postazione di telelavoro può essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti al rapporto di lavoro.
  4. Nell’ambito del progetto di cui all’articolo 3 delle presenti disposizioni, gli Enti definiscono le modalità per assicurare adeguati rapporti con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera.

Articolo 6

Verifica dell’adempimento della prestazione

  1. I progetti di cui all’articolo 3 delle presenti disposizioni determinano i criteri, orientati ai risultati, per l’individuazione di standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante ricorso al telelavoro.
  2. La verifica dell’adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente, alla stregua dei predetti standard.

Articolo 7

Trattamento economico e normativo

  1. Nella presente fase sperimentale, la contrattazione aziendale, in relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché delle pari opportunità formative. Definisce altresì le modalità per l’accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione, nonché le condizioni di reperibilità del dipendente stesso.

Articolo 8

Norma finale

  1. Le norme legislative, regolamentari e contrattuali applicabili agli enti destinatari delle presenti disposizioni, debbono essere interpretate in modo tale da favorire la progettazione, l’introduzione, l’organizzazione e la gestione di forme di telelavoro.

CAPO 2

CONTRATTI DI LAVORO TEMPORANEO (LAVORO INTERINALE)

Articolo 9

Riferimenti normativi

  1. Le presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo, da parte degli enti di cui al CCNL Federcasa 9.7.1998, dei contratti di lavoro temporaneo di cui alla Legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, cui deve farsi riferimento agli effetti applicativi ed interpretativi per tutto quanto non specificamente regolato dalle presenti norme.

Articolo 10

Ricorso al lavoro interinale

  1. Fatti salvi i divieti previsti dal c.4, art. 1 della Legge 196/97 e fermo restando che il lavoro interinale non può sopperire a carenze stabili di organico, è consentito il ricorso al lavoro temporaneo nei seguenti casi:

Articolo 11

Limiti di utilizzo e trattamento retributivo

  1. Le qualifiche per le quali, ai sensi del c.4, art. 1 della Legge n.196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle comprese nella "Area D" del vigente sistema di classificazione del personale, nel livello C3 e, fino al 31.12.2000, nel livello C2.
  2. I prestatori di lavoro temporaneo impiegati nelle attività di cui al precedente art. 10 non potranno superare la media, annuale, dell’8% dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con un minimo di 4 unità nel caso la suddetta percentuale non raggiunga tale limite.
  3. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore alla retribuzione fissa prevista dal CCNL FEDERCASA per i lavoratori di mansioni pari o equiparabili. Se coinvolto in attività alle quali è ricollegato un premio di risultato, ha altresì diritto ad una quota dello stesso proporzionata al tempo di lavoro prestato.

 

Art. 12

Informazione sindacale

  1. L'amministrazione che si avvalga delle presenti norme è tenuta alle seguenti comunicazioni:

 

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Visto l’art. 60 del CCNL Federcasa 9.7.1998, per la parte in cui prevede la istituzione di un sistema di previdenza complementare sulla base dell’Accordo Federambiente sulla stessa materia.

Verificato che:

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento:

Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:

In sede di rinnovo del CCNL le parti potranno modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate.

Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente.

L’impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l’entità delle trattenute effettuate a suo carico.

E’, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell’accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell’accantonamento di legge.

Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l’integrale destinazione del TFR a partire dalla decorrenza indicata dall’ultimo comma del presente articolo.

Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa.

Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l’anno, i versamenti effettuati a suo favore dall’impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell’impresa e le quote TFR.

La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dall’1.1.2000 ovvero dalla autorizzazione all’esercizio dell’attività del Fondo da parte della Commissione di vigilanza di cui alla premessa, se successiva alla predetta data.

Art. 2

Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizoni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Il presente Accordo sarà notificato, a cura di Federcasa, al Fondo Previambiente ai sensi del c. 4, art. 3, dello Statuto.

Previambiente adotterà quindi tutti i provvedimenti del caso, al fine di rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a Federcasa e le forme di partecipazione previste dallo Statuto.

 

PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto: Dipendenti Federcasa – Area contrattuale di riferimento

Premesso che

  1. Federcasa ha sinora applicato ai propri dipendenti il CCNL del Comparto Autonomie locali, in quanto, fino a tempi recenti, Contratto unico di riferimento per tutta la propria base associativa;
  2. la costituzione dell’ANIACAP in Federazione aderente alla CISPEL e l’avvio dei processi di aziendalizzazione dei propri associati ha modificato tale scenario sotto due profili:
    1. gli ex IACP trasformati in enti pubblici economici applicano ormai un CCNL di tipo privatistico, stipulato da FEDERCASA - FP CGIL - FIST CISL e UIL EE.LL. il 9/7/1998;
    2. ai dipendenti di tutte le Federazioni CISPEL, eccettuata FEDERCASA, si applica un apposito Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro denominato CCNL CISPEL-FEDERAZIONI (al momento attuale CCNL 26/6/1997 relativo al quadriennio 1997/2000).

In data 11 maggio 1999

i rappresentanti di FEDERCASA e delle Federazioni Sindacali nazionali FP CGIL, FIST CISL e UIL EE.LL., si sono incontrati per esaminare congiuntamente la posizione contrattuale dei dipendenti FEDERCASA ed hanno convenuto quanto segue:

  1. Le parti firmatarie del presente Protocollo di intesa stipuleranno un apposito Accordo che regolerà il transito del personale FEDERCASA all’area contrattuale dei dipendenti dalle Federazioni CISPEL;
  2. Considerata la sensibile analogia del processo con quello che ha riguardato gli IACP trasformati in enti pubblici economici, l’Accordo di cui sopra sarà ispirato agli stessi criteri di fondo che hanno portato alla sottoscrizione del CCNL FEDERCASA 9/7/1998, con particolare riferimento alla funzionalità della nuova normativa ad un processo di riorganizzazione ed alla graduazione degli incrementi del costo del lavoro.

Impegnandosi a concludere il suddetto Accordo nel più breve tempo possibile, le Parti ne hanno concordano pertanto i seguenti contenuti fondamentali:

  1. La transizione fra i trattamenti contrattuali collegherà direttamente il CCNL EE.LL. 1994/1997 con il CCNL CISPEL-FEDERAZIONI 1997/2000;
  2. Entro il corrente anno 1999 si realizzerà l’integrale applicazione della parte giuridica del suddetto CCNL CISPEL-FEDERAZIONI 1997/2000 e dei contenuti economici del primo biennio;
  3. Il primo inquadramento del personale FEDERCASA nel sistema di classificazione del CCNL CISPEL-FEDERAZIONI sarà effettuato mediante un tabella di equiparazione automatica che, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche già conseguite, sarà funzionale ad un processo di riorganizzazione aziendale basato sulla valorizzazione delle migliori professionalità;
  4. Considerato che sono attualmente in corso le trattative per il secondo biennio economico (1999/2000) del CCNL CISPEL-FEDERAZIONI 1997/2000, l’Accordo riserverà alle Parti stipulanti il presente Protocollo la verifica dei suoi contenuti e la conseguente graduazione degli ulteriori incrementi economici, che troveranno comunque piena ed integrale applicazione entro il termine del biennio di riferimento e, quindi, entro il 31/12/2000.

Considerato quanto sopra FEDERCASA, in attesa della stipulazione dell’Accordo di cui trattasi, si asterrà dal dare applicazione al CCNL EE.LL. 1998/2001. Tuttavia - a titolo di acconto sui miglioramenti economici che deriveranno dall’applicazione del CCNL CISPEL-FEDERAZIONI - Federcasa darà corso, entro il corrente mese di maggio, alla erogazione di importi mensili individuali nella stessa misura degli aumenti attribuiti ai colleghi degli IACP dal CCNL EE.LL. 1998/2001 (Tabella A allegata al CCNL 1/4/1999), integralmente riassorbibili nei predetti miglioramenti.

FEDERCASA

FP CGIL

FIST CISL

UIL EE.LL.