In attuazione di quanto previsto dall'art. 60 del CCNL
Federcasa 9.7.1998, le disposizioni che seguono intendono
consentire la sperimentazione di forme di lavoro atipico
dirette a:
razionalizzare l'organizzazione del lavoro;
realizzare economie pubbliche;
contribuire positivamente ai problemi dell'occupazione.
Le sperimentazioni effettuate ai sensi del presente
Accordo saranno monitorate a cura della Commissione
Nazionale di Gestione al fine di trarne elementi utili
per una revisione della normativa da effettuare in
occasione del rinnovo contrattuale, che terrà conto
della evoluzione delle norme legislative e degli Accordi
interconfederali in materia.
CAPO 1
TELELAVORO
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni sintende:
per "lavoro a distanza" lattività di
telelavoro svolta da personale dipendente dellEnte
in conformità alle presenti disposizioni;
per "telelavoro" la prestazione di
lavoro eseguita dal dipendente di uno degli enti
destinatari del CCNL Federcasa 9.7.1998, in luogo idoneo
collocato al di fuori della sede di lavoro, con il
supporto di tecnologie dellinformazione e della
comunicazione che consentano il collegamento con l'ente
di appartenenza.
Per "sede di lavoro" quella
dellufficio al quale il dipendente è assegnato.
Articolo 3
Progetti di telelavoro
Il ricorso a forme di telelavoro, nel rispetto di quanto
previsto dallart. 5 del vigente CCNL, avviene sulla
base di un progetti specifici in cui sono indicati: gli
obbiettivi, le attività interessate, le tecnologie
utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di
effettuazione, le tipologie professionali ed il numero
dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i
tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di
verifica e di aggiornamento, le modificazioni
organizzative ove necessarie, nonché i costi e i
benefici.
Nellambito dei progetti di cui al comma
precedente, gli Enti definiscono le modalità per
razionalizzare e semplificare attività, procedimenti
amministrativi e procedure informatiche, con
lobiettivo di migliorare lorganizzazione del
lavoro, leconomicità e la qualità del servizio.
Ciascun progetto definisce la tipologia, la
durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie
degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche
al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare
capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate
condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.
Il progetto è predisposto dal dirigente o dal
responsabile dellufficio o servizio nel cui ambito
si intendono avviare forme di telelavoro, dintesa
con il responsabile dei sistemi informativi, ove
presente. Il progetto può prevedere che il dirigente
eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria
attività in telelavoro.
Le forme di telelavoro di cui alle presenti
disposizioni possono essere programmate, organizzate e
gestite anche con soggetti terzi.
Articolo 4
Assegnazione al telelavoro e
reintegrazione nella sede originaria
LEnte assegna il dipendente al telelavoro ovvero ne
dispone il reintegro ai sensi del successivo comma 3,
sulla base di criteri definiti dalla contrattazione
aziendale, che, fra laltro, consentano di
valorizzare i benefici sociali e personali del
telelavoro, anche al fine di favorire ladesione
volontaria dei lavoratori.
La prestazione di telelavoro può effettuarsi
nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi
disponibile un ambiente di lavoro conforme alle norme
generali di prevenzione e sicurezza nelle utenze
domestiche.
Il dipendente addetto al telelavoro è
reintegrato, a domanda, nellEnte di appartenenza,
purchè sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato
dal progetto di cui allarticolo 3 delle presenti
disposizioni, nel corso del quale la domanda non può
essere presentata. Il reintegro viene disposto entro
sessanta giorni dalla richiesta.
Articolo 5
Postazione di telelavoro
La postazione di telelavoro è il sistema tecnologico
costituito da un insieme di apparecchiature e di
software, che consente lo svolgimento di attività di
telelavoro.
La postazione di telelavoro ed i collegamenti
telematici necessari per leffettuazione della
prestazione debbono essere attivati a cura ed a spese
dellEnte interessato, sul quale gravano altresì
tutte le spese di gestione e di manutenzione.
La postazione di telelavoro può essere
utilizzata esclusivamente per le attività inerenti al
rapporto di lavoro.
Nellambito del progetto di cui
allarticolo 3 delle presenti disposizioni, gli Enti
definiscono le modalità per assicurare adeguati rapporti
con il contesto organizzativo nel quale il dipendente
opera.
Articolo 6
Verifica delladempimento della
prestazione
I progetti di cui allarticolo 3 delle presenti
disposizioni determinano i criteri, orientati ai
risultati, per lindividuazione di standard
qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere
mediante ricorso al telelavoro.
La verifica delladempimento della
prestazione è effettuata dal dirigente, alla stregua dei
predetti standard.
Articolo 7
Trattamento economico e normativo
Nella presente fase sperimentale, la contrattazione
aziendale, in relazione alle diverse forme di telelavoro,
adegua alle specifiche modalità della prestazione la
disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro,
garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a
quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e,
in particolare, una adeguata tutela della salute e della
sicurezza del lavoro, nonché delle pari opportunità
formative. Definisce altresì le modalità per
laccesso al domicilio del dipendente addetto al
telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di
salute, sicurezza e manutenzione, nonché le condizioni
di reperibilità del dipendente stesso.
Articolo 8
Norma finale
Le norme legislative, regolamentari e contrattuali
applicabili agli enti destinatari delle presenti
disposizioni, debbono essere interpretate in modo tale da
favorire la progettazione, lintroduzione,
lorganizzazione e la gestione di forme di
telelavoro.
CAPO 2
CONTRATTI DI LAVORO TEMPORANEO (LAVORO
INTERINALE)
Articolo 9
Riferimenti normativi
Le presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo, da
parte degli enti di cui al CCNL Federcasa 9.7.1998, dei
contratti di lavoro temporaneo di cui alla Legge 24
giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni, cui deve farsi riferimento agli effetti
applicativi ed interpretativi per tutto quanto non
specificamente regolato dalle presenti norme.
Articolo 10
Ricorso al lavoro interinale
Fatti salvi i divieti previsti dal c.4, art. 1 della
Legge 196/97 e fermo restando che il lavoro interinale
non può sopperire a carenze stabili di organico, è
consentito il ricorso al lavoro temporaneo nei seguenti
casi:
per la sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto. Il contratto può riguardare
anche i periodi precedente e successivo all'assenza,
necessari al trasferimento delle conoscenze e istruzioni
necessarie all'espletamento della prestazione;
per punte di più intensa attività o per esigenze
straordinarie, anche dovute a innovazioni legislative che
comportino l'attribuzione di nuove funzioni ovvero per
attività connesse allo svolgimento di specifici
progetti.
per l'esecuzione di particolari attività, delimitate nel
tempo, limitatamente alle professionalità o
specializzazioni diverse da quelle reperibili tra il
personale occupato, ovvero per consentire la temporanea
utilizzazione di professionalità non previste
dall'organizzazione dell'ente, anche al fine di
sperimentarne la necessità;
per particolari fabbisogni connessi alle attività
amministrative e tecniche, quali ad esempio quelle
inerenti alla sostituzione e alla modifica del sistema
informativo, all'inserimento di nuove procedure
informative generali o di settore, ovvero di diversi
sistemi di contabilità e/o di controllo di gestione.
Articolo 11
Limiti di utilizzo e trattamento
retributivo
Le qualifiche per le quali, ai sensi del c.4, art. 1
della Legge n.196/97, è vietato il ricorso al lavoro
temporaneo sono quelle comprese nella "Area D"
del vigente sistema di classificazione del personale, nel
livello C3 e, fino al 31.12.2000, nel livello C2.
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati
nelle attività di cui al precedente art. 10 non potranno
superare la media, annuale, dell8% dei lavoratori
con contratto a tempo indeterminato, con un minimo di 4
unità nel caso la suddetta percentuale non raggiunga
tale limite.
Al prestatore di lavoro temporaneo è
corrisposto un trattamento non inferiore alla
retribuzione fissa prevista dal CCNL FEDERCASA per i
lavoratori di mansioni pari o equiparabili. Se coinvolto
in attività alle quali è ricollegato un premio di
risultato, ha altresì diritto ad una quota dello stesso
proporzionata al tempo di lavoro prestato.
Art. 12
Informazione sindacale
L'amministrazione che si avvalga delle presenti norme è
tenuta alle seguenti comunicazioni:
comunicazione alla R.S.U. ed alle corrispondenti
strutture sindacali territoriali firmatarie del CCNL il
numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima
della stipula del contratto di fornitura. Ove ricorrano
motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il
contratto, le predetta comunicazioni devono comunque
essere effettuata nei cinque giorni successivi;
comunicazione semestrale, alle strutture sindacali
nazionali firmatarie del CCNL, del numero e dei motivi
dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi,
la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati. Tale comunicazione va effettuata
tramite Federcasa con riferimento ai periodi 1.1/30.6 e
1.7/31.12 di ciascun anno.
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Visto lart. 60 del CCNL Federcasa 9.7.1998, per la parte
in cui prevede la istituzione di un sistema di previdenza
complementare sulla base dellAccordo Federambiente sulla
stessa materia.
Verificato che:
dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione
di un Fondo Nazionale di previdenza complementare
denominato Previambiente (atto costitutivo del 18.6.1998,
studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194);
tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale
Statuto, unitamente alla relativa scheda informativa, è
stato approvato dalla Commisisone di vigilanza ex art. 4,
c. 6, D.Lgs. 124/93 con delibera del 4.11.1998;
il predetto Statuto, allart. 3, prevede che oltre
ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale
possono essere altresì associati lavoratori ed imprese
di settori convenzionalmente denominati affini;
che il comma 3 dello stesso articolo individua
espressamente quale "settore affine" quello
delledilizia residenziale pubblica;
che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote
di contribuzione rispettivamente a carico delle imprese e
dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di
adesione, siano regolati da apposito accordo.
Si conviene quanto segue:
Art. 1
La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12
mensilità, sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite
a ciascun livello di inquadramento:
retribuzione base in vigore al 1° gennaio 1999;
indennità di contingenza;
un aumento periodico di anzianità.
Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:
a carico dellazienda 1 %;
a carico del lavoratore 1 %.
In sede di rinnovo del CCNL le parti potranno modificare sia
le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate.
Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico
maggiore di quello stabilito contrattualmente.
Limpresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita
indicazione sulla busta paga, lentità delle trattenute
effettuate a suo carico.
E, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile
dellaccantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione
utile a tale scopo, a valere ed in detrazione
dellaccantonamento di legge.
Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile
1993, è dovuta al Fondo lintegrale destinazione del TFR a
partire dalla decorrenza indicata dallultimo comma del
presente articolo.
Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del
comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28 aprile
1993, di una posizione assicurativa.
Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta
lanno, i versamenti effettuati a suo favore
dallimpresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore,
quelle a carico dellimpresa e le quote TFR.
La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà
decorrenza dall1.1.2000 ovvero dalla autorizzazione
allesercizio dellattività del Fondo da parte della
Commissione di vigilanza di cui alla premessa, se successiva alla
predetta data.
Art. 2
Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente
Accordo si fa rinvio alle disposizoni contenute nello Statuto del
Fondo Previambiente, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
Art. 3
Il presente Accordo sarà notificato, a cura di Federcasa, al
Fondo Previambiente ai sensi del c. 4, art. 3, dello Statuto.
Previambiente adotterà quindi tutti i provvedimenti del caso,
al fine di rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e
degli enti aderenti a Federcasa e le forme di partecipazione
previste dallo Statuto.
PROTOCOLLO DI INTESA
Oggetto: Dipendenti Federcasa Area contrattuale di
riferimento
Premesso che
Federcasa ha sinora applicato ai propri dipendenti il
CCNL del Comparto Autonomie locali, in quanto, fino a
tempi recenti, Contratto unico di riferimento per tutta
la propria base associativa;
la costituzione dellANIACAP in Federazione aderente
alla CISPEL e lavvio dei processi di
aziendalizzazione dei propri associati ha modificato tale
scenario sotto due profili:
gli ex IACP trasformati in enti pubblici
economici applicano ormai un CCNL di tipo
privatistico, stipulato da FEDERCASA - FP CGIL -
FIST CISL e UIL EE.LL. il 9/7/1998;
ai dipendenti di tutte le Federazioni CISPEL,
eccettuata FEDERCASA, si applica un apposito
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
denominato CCNL CISPEL-FEDERAZIONI (al momento
attuale CCNL 26/6/1997 relativo al quadriennio
1997/2000).
In data 11 maggio 1999
i rappresentanti di FEDERCASA e delle Federazioni Sindacali
nazionali FP CGIL, FIST CISL e UIL EE.LL., si sono incontrati per
esaminare congiuntamente la posizione contrattuale dei dipendenti
FEDERCASA ed hanno convenuto quanto segue:
Le parti firmatarie del presente Protocollo di intesa
stipuleranno un apposito Accordo che regolerà il
transito del personale FEDERCASA allarea
contrattuale dei dipendenti dalle Federazioni CISPEL;
Considerata la sensibile analogia del processo con quello
che ha riguardato gli IACP trasformati in enti pubblici
economici, lAccordo di cui sopra sarà ispirato
agli stessi criteri di fondo che hanno portato alla
sottoscrizione del CCNL FEDERCASA 9/7/1998, con
particolare riferimento alla funzionalità della nuova
normativa ad un processo di riorganizzazione ed alla
graduazione degli incrementi del costo del lavoro.
Impegnandosi a concludere il suddetto Accordo nel più breve
tempo possibile, le Parti ne hanno concordano pertanto i seguenti
contenuti fondamentali:
La transizione fra i trattamenti contrattuali collegherà
direttamente il CCNL EE.LL. 1994/1997 con il CCNL
CISPEL-FEDERAZIONI 1997/2000;
Entro il corrente anno 1999 si realizzerà
lintegrale applicazione della parte giuridica del
suddetto CCNL CISPEL-FEDERAZIONI 1997/2000 e dei
contenuti economici del primo biennio;
Il primo inquadramento del personale FEDERCASA nel
sistema di classificazione del CCNL CISPEL-FEDERAZIONI
sarà effettuato mediante un tabella di equiparazione
automatica che, nel rispetto delle posizioni giuridiche
ed economiche già conseguite, sarà funzionale ad un
processo di riorganizzazione aziendale basato sulla
valorizzazione delle migliori professionalità;
Considerato che sono attualmente in corso le trattative
per il secondo biennio economico (1999/2000) del CCNL
CISPEL-FEDERAZIONI 1997/2000, lAccordo riserverà
alle Parti stipulanti il presente Protocollo la verifica
dei suoi contenuti e la conseguente graduazione degli
ulteriori incrementi economici, che troveranno comunque
piena ed integrale applicazione entro il termine del
biennio di riferimento e, quindi, entro il 31/12/2000.
Considerato quanto sopra FEDERCASA, in attesa della
stipulazione dellAccordo di cui trattasi, si asterrà dal
dare applicazione al CCNL EE.LL. 1998/2001. Tuttavia - a titolo
di acconto sui miglioramenti economici che deriveranno
dallapplicazione del CCNL CISPEL-FEDERAZIONI - Federcasa
darà corso, entro il corrente mese di maggio, alla erogazione di
importi mensili individuali nella stessa misura degli aumenti
attribuiti ai colleghi degli IACP dal CCNL EE.LL. 1998/2001
(Tabella A allegata al CCNL 1/4/1999), integralmente
riassorbibili nei predetti miglioramenti.