LINEE DI ACCORDO TRA

GOVERNO E PARTI SOCIALI

IN TEMA DI

RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE

 

8 maggio 1995

 

INDICE

  1. Previdenza obbligatoria
  2. Armonizzazione dei regimi pensionistici
  3. Accrediti figurativi, riscatti e prosecuzione volontaria
  4. Nuova disciplina della pensione ai superstiti
  5. Nuova disciplina dei cumuli
  6. Tutela previdenziale per le attività di lavoro autonomo, libero professionale e di collaborazione coordinata continuativa priva di copertura previdenziale
  7. Lavori usuranti
  8. Assegno sociale per gli ultrassessantacinquenni
  9. Pensionamenti di anzianità (vedi Tabelle)
  10. Trattamento di fine rapporto
  11. Previdenza complementare

 

In base al presente accordo il Governo predispone un disegno di legge che disciplina l’intero sistema previdenziale nei suoi due aspetti della previdenza obbligatoria e complementare.

 

A) PREVIDENZA OBBLIGATORIA

In tema di previdenza obbligatoria si prevede:

  1. un nuovo assetto basato a regime sul metodo di calcolo contributivo;
  2. un periodo transitorio di mantenimento del metodo retributivo fino al suo superamento.

Il nuovo ordinamento previdenziale tenderà ad uniformare il trattamento dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, e dei lavoratori autonomi e consentirà, a regime, la graduale convergenza delle prestazioni con l’aliquota di equilibrio necessaria a finanziare il sistema pensionistico.

Con il nuovo metodo di calcolo viene garantito un grado di copertura della pensione rispetto all’ultima retribuzione, per un lavoratore di 62 anni con 37 anni di anzianità contributiva, equivalente alla copertura a regime dell’attuale sistema.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati l’aliquota contributiva da computare ai fini del calcolo del montante è fissata al 33% della base imponibile, mentre l’aliquota di finanziamento é inizialmente fissata al 32%. Il Governo provvederà ad armonizzare le componenti contributive dei diversi regimi, determinando la predetta aliquota di finanziamento senza variazioni del carico contributivo.

Per i lavoratori autonomi l’aliquota é fissata al 20%, ferma restando per il momento l’attuale percentuale di contribuzione a carico degli assicurati.

Per il raggiungimento di tali aliquote si procederà nel modo seguente:

Il nuovo sistema, basato sul metodo contributivo, definisce l’ammontare della presentazione applicando un coefficiente di conversione al montante individuale, ottenuto dalla somma dei contributi capitalizzati annualmente in base alla media mobile quinquennale dei tassi di crescita del PIL nominale.

Il coefficiente di conversione, per le età intercorrenti tra i 57 e i 65 anni, assumerà valori compresi tra 4,719% e 6,13%. Per la figura tipo il coefficiente assumerà valore 5,514%.

I valori dei coefficienti sono soggetti a verifica decennale in rapporto alla dinamica dei parametri demografici ed economici.

Per i lavoratori che matureranno i 40 anni di contribuzione, se più favorevole, si applicherà il coefficiente di conversione relativo a quello corrispondente ai 60 anni di età.

Le pensioni saranno indicizzate all’inflazione effettiva. Inoltre per le fasce di pensione al di sotto dei 10 milioni di lire annue, verrà destinato a partire dal 2009 un ammontare di risorse, nei limiti di un punto di aliquota rapportata alla base imponibile, finalizzate ad una maggiore indicizzazione rispetto ai prezzi e legate all’andamento del PIL nei modi e nei tempi definiti in sede di politica dei redditi.

I requisiti minimi di accesso alla pensione sono fissati, nel sistema contributivo, in cinque anni di anzianità contributiva corrispondenti ad effettiva attività di lavoro e con la maturazione di un trattamento pensionistico pari ad almeno 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. (7.200.000).

Per tutti coloro che nella fase transitoria opteranno per l’integrale applicazione del sistema contributivo, con rinuncia al criterio della liquidazione del trattamento con il pro-rata, si applicheranno le disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico a regime fermo restando i requisiti minimi contributivi propri di tale sistema. L’opzione potrà essere esercitata dal 1/1/2000.

Nella fase transitoria in relazione ai periodi maturati in vigenza del sistema retributivo verrà mantenuta l’integrazione al minimo con il metodo del "pro rata".

 ARMONIZZAZIONE DEI REGIMI PENSIONISTICI

Nella convinzione che una maggiore convergenza dei regimi pensionistici rappresenti non solo un elemento di maggiore equità, ma anche un fattore in grado di contribuire all’equilibrio finanziario dell’intero sistema previdenziale, si é convenuto sulla necessità di proseguire sulla via dell’armonizzazione. Questa sarà garantita dall’applicazione del metodo contributivo disciplinato nei suoi aspetti fondamentali da regole uniformi di calcolo delle prestazioni pensionistiche atte a garantire l’unicità dei tassi impliciti di rendimento dei contributi versati.

In quest’ambito l’armonizzazione sarà rafforzata da interventi specifici tesi a:

Con appositi provvedimenti di delega legislativa sarà estesa l’armonizzazione ai regimi pensionistici caratterizzati da obiettivi elementi di specificità, garantendo l’applicazione dei principi della riforma per quanto concerne i requisiti di accesso flessibile ai trattamenti pensionistici e il sistema contributivo di calcolo.

Per il settore agricolo, a mezzo di norme delegate si renderanno compatibili, con la specificità del settore, i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misure degli importi contributivi ed importi pensionistici con contestuale razionalizzazione dei flussi contributivi.

 

  • C) ACCREDITI FIGURATIVI, RISCATTI E PROSECUZIONE VOLONTARIA
  • Su questi istituti si interverrà con norme di armonizzazione, anche con riferimento ai periodi massimi riconoscibili, considerando in particolare le contribuzioni figurative per i periodi di malattia, i distacchi secondo quanto previsto dallo statuto dei lavoratori , i periodi di maternità con conferma della normativa vigente relativamente alla contribuzione figurativa per l’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e con conferma altresì della vigente normativa in materia di disoccupazione.

    Si prevederà inoltre la facoltà di richiedere la copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, nei casi di formazione professionale, studio e ricerca, nonché per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro non comportanti copertura assicurativa e nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali.

    Con riferimento alle prestazioni pensionistiche determinate secondo il metodo di calcolo contributivo vengono riconosciuti periodi di accredito figurativi:

    In alternativa all’anticipo, la lavoratrice può optare per un trattamento pensionistico con l’applicazione di un coefficiente di conversione maggiorato di un anno nel caso di uno o due figli e di due anni nel caso di tre o più figli.

     

    1. NUOVA DISCIPLINA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

    Allo scopo di ridefinire la funzione di sostegno al nucleo familiare dei superstiti si é convenuto di :

     

    1. NUOVA DISCIPLINA DEI CUMULI

    Cumulo di assegno di invalidità in presenza di redditi da lavoro o di impresa: il trattamento sarà ridotto in misure percentuali proporzionate all’entità dei redditi percepiti.

    Cumulo di assegno e pensioni di invalidità e inabilità con prestazioni INAIL: in relazione ad un medesimo evento invalidante le prestazioni INPS non saranno cumulabili con le rendite INAIL fino a concorrenza delle stesse.

    In entrambi i casi saranno salvaguardati i trattamenti già in godimento.

     

  • F) TUTELA PREVIDENZIALE PER LE ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO, LIBERO PROFESSIONALE E DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA PRIVE DI COPERTURA PREVIDENZIALE.
  • A decorrere dal 1/1/1996 si istituisce un’apposita gestione separata presso l’INPS, finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per coloro che esercitano attività di lavoro autonomo per professione abituale nonché per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

    La contribuzione sarà inizialmente fissata nella misura del 10%. Il relativo regime pensionistico sarà impostato secondo i criteri del metodo contributivo, come determinati dalla legge di riforma generale, con la fissazione iniziale dell’aliquota al 10% ripartita nella misura di 1/3 a carico del lavoratore autonomo e 2/3 a carico dei committenti.

    Con legge delegata, sarà regolata la costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria per gli esercenti di libere professioni per il cui esercizio sia obbligatoria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

     

    G) LAVORI USURANTI

    Si é concordato di adeguare al nuovo sistema contributivo la disciplina riguardante i lavori usuranti, ferme restando per le prestazioni liquidate secondo il sistema retributivo le riduzioni dell’età pensionabile già previste dalla vigente legislazione, integrata dalla previsione della possibilità di anticipo fino ad un anno rispetto ai limiti di età anagrafica introdotti con la riforma per la pensione anticipata.

    Saranno riviste in tal senso le procedure previste dalla normativa vigente per l’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti nei singoli settori di attività valorizzando a tal fine la contrattazione collettiva cui é affidata altresì la definizione del riparto dei conseguenti oneri. L’intervento amministrativo sarà limitato in caso di accordo contrattuale alla sua estensione applicativa mentre in caso di mancato accordo l’intervento provvederà a disciplinare la materia. Lo Stato concorrerà alla copertura degli oneri, in fase di prima applicazione , nella misura di 100 miliardi di Lire.

    Presso il Ministero del Lavoro sarà istituito un osservatorio per analisi e indagini sulle attività usuranti.

    H) ASSEGNO SOCIALE PER GLI ULTRASESSANTACINQUENNI

    In sostituzione alla pensione sociale, si introdurrà una nuova prestazione, denominata "assegno sociale", spettante ai cittadini ultrasessantacinquenni in condizioni di bisogno nella misura annua di Lire 6.240.000 indicizzata sulla base della dinamica dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie rilevata dall’ISTAT.

    La prestazione é a carico dello Stato.

    1. PENSIONAMENTI DI ANZIANITA’

    Ai fini del diritto alla pensione anticipata di anzianità per i soggetti il cui trattamento pensionistico é determinato in base al sistema retributivo, vengono determinati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione, ovvero di anzianità contributiva senza vincoli anagrafici, indicati alle tabelle allegate con rideterminazione, nei casi previsti dalla tabella 2, per i pubblici dipendenti, delle penalizzazioni previste dalla legge n. 537 del 1993.

    Vengono altresì determinate le uscite dei lavoratori già interessati dagli interventi di blocco precedentemente disposti secondo le seguenti modalità:

    Coloro che matureranno il requisito contributivo nel corso del 1996:

    Coloro che matureranno il requisito contributivo nel corso del 1997:

     Ai fini dell’accesso al trattamento di anzianità si terrà conto di accordi intervenuti per situazione di esuberi, eccedenze o mobilità.

    Tabella 1

    PENSIONE ANTICIPATA DEI DIPENDENTI PRIVATI

     

    A) limiti di età anagrafica a 35 anni di contribuzione

    B) limiti di età contributiva senza vincoli anagrafici

     

    A B

    ANNO

    ETA’ ANAGRAFICA

    ANZIANITA’

    CONTRIBUTIVA

     

    ETA’

    CONTRIBUTIVA

    1996

    52

    35

     

    36

    1997

    52

    35

     

    36

    1998

    53

    35

     

    36

    1999

    53

    35

     

    37

    2000

    54

    35

     

    37

    2001

    54

    35

     

    37

    2002

    55

    35

     

    37

    2003

    55

    35

     

    37

    2004

    56

    35

     

    38

    2005

    56

    35

     

    38

    2006

    57

    35

     

    39

    2007

    57

    35

     

    39

    2008

    57

    35

     

    40

    Tabella 2:

    PENSIONE ANTICIPATA DEI DIPENDENTI PUBBLICI

    Primo canale di uscita

    Regola generale dei privati:

    Ipotesi A: Limiti di età anagrafica e di contribuzione fissati per i privati:

    possibilità di uscita senza alcuna penalizzazione.

    Ipotesi B: Limiti di età contributiva senza vincoli anagrafici:

    possibilità di uscita senza alcuna penalizzazione.

     

    IPOTESI A IPOTESI B

    ANNO

    ETA’

    ANAGRAFICA

    ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA

     

    ETA’ CONTRIBUTIVA

    1996

    52

    35

     

    36

    1997

    52

    35

     

    36

    1998

    53

    35

     

    36

    1999

    53

    35

     

    37

    2000

    54

    35

     

    37

    2001

    54

    35

     

    37

    2002

    55

    35

     

    37

    2003

    55

    35

     

    37

    2004

    56

    35

     

    38

    2005

    56

    35

     

    38

    2006

    57

    35

     

    39

    2007

    57

    35

     

    39

    2008

    57

    35

     

    40

     

     

    Secondo canale di uscita

    Limiti di età anagrafica fissata secondo la tabella 1: possibilità di uscita con le anzianità contributive previste dalla normativa vigente con le penalizzazioni introdotte dal Governo Ciampi.

    Anni mancanti

    a 35

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    Penalizza-

    zione

    1%

    2%

    3%

    4%

    5%

    6%

    7%

    8%

    9%

    10%

    11%

    12%

    13%

    14%

    15%

    Esempi:

    Lavoratore con 52 anni di età anagrafica e 30 anni di contribuzione nel 1996: può andare in pensione avendo raggiunto il limite anagrafico previsto per quell’anno con una penalizzazione del 9%.

    Lavoratore con 54 ani di età anagrafica e 28 di contribuzione nel 2000:può andare in pensione avendo raggiunto il limite anagrafico previsto per quell’anno con una penalizzazione dell’13%.

     

    Terzo canale di uscita

    Nuovi limiti di anzianità contributiva:

    possibilità di pensionamento a prescindere dall’età anagrafica con penalizzazioni rispetto ai 37 anni secondo le tabelle seguenti:

    Anzianita’ al

    31/12/1995

    Anzianita’ necessaria

    pensionamento dal 1/1/96

    da 19 a 21

    32

    da 22 a 25

    31

    da 26 a 29

    30

    Nuove penalizzazioni

    Anni mancanti

    a 37

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    Penalizza-

    zione

    1%

    3%

    5%

    7%

    9%

    11%

    13%

    15%

    17%

    20%

    23%

    26%

    29%

    32%

    35%

    Esempi:

    Lavoratore con 25 anni di contribuzione nel 1995 potrà andare in pensione al raggiungimento del 31° anno di età contributiva con una penalizzazione dell’11%,

     

    Pensione di vecchiaia

    Le lavoratrici pubbliche che attualmente possono andare in pensione di vecchiaia solo al compimento dei 65 anni di età, dal 1996 potranno andarci al compimento dei 60 anni.

     J) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

    Viene previsto, per i lavoratori del pubblico impiego assunti a decorrere dal 1/1/996 che i trattamenti di fine servizio saranno regolati dalle disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto vigenti nel settore privato. La contrattazione collettiva nei singoli comparti determinerà le modalità di attuazione ridefinendo a tal fine la struttura della retribuzione. Analogamente il Governo con decreto legislativo estenderà l’applicazione della predetta disciplina anche ai lavoratori già in servizio alla data del 31/12/1995 sulla base delle modalità definite dalla contrattazione e collettiva di cui sopra.

     
    L)
    PREVIDENZA COMPLEMENTARE

    La previdenza complementare rappresenta la necessaria integrazione del sistema previdenziale pubblico quale risulterà dalla riforma strutturale.

    Essa consente anche l’avvio di intermediari istituzionali, quali i Fondi pensione, capaci di gestire le contribuzioni degli assicurati su schemi di capitalizzazione.

    Queste esigenze sono presenti nel Dlgs 124/93, ma devono essere precisate e rafforzate nel nuovo assetto della previdenza.

     Le ragioni

    La previdenza complementare consente al lavoratore di utilizzare le quote da accantonare per il TFR a fini previdenziali, con tassi di rendimento più elevati di quelli oggi impliciti negli schemi di rivalutazione del TFR stesso.

    La riforma della previdenza complementare mette anche a disposizione del lavoratore risorse aggiuntive attraverso sgravi fiscali sulle contribuzioni ai fondi pensione.

    La costruzione di un sistema di fondi pensione consente di sviluppare investitori aventi, per finalità istituzionali, quella di effettuare investimenti a lungo termine, potenziando quindi la domanda di attività finanziarie a lungo termine con l’utilizzo di tutti gli strumenti finanziari e di investimento disponibili, così da contribuire allo spessore e alla stabilità dei mercati.

     La struttura del sistema

    Il sistema della previdenza complementare va affermato sviluppando e perfezionando i principi già contenuti nel decreto 124/1993 secondo i seguenti criteri:

    1. in un regime di gestione a capitalizzazione, va riaffermato il modello dei Fondi a contribuzione definita da privilegiare rispetto a quello a prestazione definita;
    2. i Fondi pensione vanno costituiti come soggetti giuridici risultanti dalla negoziazione tra le parti collettive. Per il futuro, va esclusa la possibilità di costituire nuovi Fondi secondo la formula del patrimonio separato all’interno del complessivo patrimonio aziendale;
    3. va confermato lo schema seguito dal Decreto 124/1993, secondo il quale i Fondi, ai fini della gestione delle risorse raccolte, stipulano convenzioni con soggetti specializzati.

    Nell’ambito di tale schema generale, l’area dei soggetti con cui i Fondi possono convenzionarsi va ampliata alle società di gestione dei Fondi comuni di investimento mobiliare. In questo senso va modificata la legge 77/1983 prevedendo la possibilità delle società di gestione dei fondi comuni di convenzionarsi con i Fondi pensione secondo i criteri di cui al Decreto 124/1993.

    Le convenzioni devono in ogni caso presentare caratteristiche tali da consentire un effettivo potere di indirizzo dell’attività del gestore convenzionato da parte del Fondo, tenendo ferma la titolarità delle risorse raccolte in capo a quest’ultimo.

    Le offerte dei gestori devono essere raffrontabili in termini trasparenti sia sul versante dei costi che delle condizioni contrattuali, in modo da consentire ai Fondi pensione di scegliere tra una pluralità di soluzioni gestionali in concorrenza fra loro; ovviamente la copertura di particolari rischi ( invalidità, premorienza) dovrà essere attuata con strumenti assicurativi.

    Le previsioni dell’art. 9 del Decreto 124/1993 relative ai Fondi "aperti" vanno confermate e completate attribuendo alla contrattazione collettiva la facoltà di prevedere, in situazioni in cui non esistano o non operino fondi istitutivi di Fondi collettivi, l’adesione ad un Fondo aperto con l’applicazione delle stesse regole previste per i Fondi istituiti collettivamente (es. Fondi "chiusi"); deve essere prevista la facoltà del singolo iscritto ad un Fondo pensione di passare ad un diverso Fondo ugualmente costituito ai sensi del Decreto 124/1993.

    In tale prospettiva e al fine di salvaguardare la consistenza patrimoniale dei Fondi, evitando un’eccessiva frammentazione degli stessi, vanno opportunamente disciplinate dalle fonti istitutive misure, modalità e termini di esercizio del diritto di trasferimento, ed in particolare periodi minimi di permanenza nei Fondi (5-10 anni); numero massimo di trasferimenti (2-3) durante la vita lavorativa; entità della posizione individuale trasferibile con riferimento alle componenti già accantonate e maturande).

    A quest’ultimo riguardo una soluzione equilibrata é quella di consentire il trasferimento delle sole quota maturande relativamente al contributo del lavoratore e delle quote TFR destinate al finanziamento della forma pensionistica complementare; va altresì stabilito che, al momento del pensionamento, i Fondi pensione possono provvedere all’erogazione delle rendite direttamente o mediante convenzione con soggetti abilitati a parità di condizioni e garanzie; per i Fondi preesistenti al Decreto 124/1993 va confermato, anche sotto il profilo fiscale, il regime transitorio previsto dall’art. 18 del predetto Decreto, valutando l’esigenza di ampliare il periodo già fissato per l’adeguamento dei Fondi già gestiti secondo il criterio della ripartizione.

     

    Il regime fiscale dei contributi, della gestione finanziaria e delle prestazioni erogate:

    1. va soppressa l’imposta "d’ingresso" del 15% dei contributi versati ai Fondi;
    2. va confermata l’esclusione da IRPEG e ILOR dei contributi del datore di lavoro e delle quote di TFR destinate ai Fondi;
    3. va modificato il regime dei contributi versati dal lavoratore, passando dall’attuale detrazione dall’IRPEF in una deduzione dalla base imponibile ai fini della stessa imposta;
    4. le predette agevolazioni operano, per quanto concerne i contributi del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite massimo del 2% della retribuzione e comunque non oltre 2,5 milioni per ciascuna componente;
    5. le stesse agevolazioni operano a condizione che venga rispettato il rapporto di 1:1 tra ciascuna componente e il TFR utilizzando per il finanziamento del Fondo, tenendo conto che per i lavoratori di prima occupazione resta fermo l’obbligo dell’integrale utilizzo del TFR che può peraltro avvenire entro un quadriennio dall’adesione al Fondo;
    6. il mutamento del criterio di cui alla precedente lettera c) suggerisce l’opportunità di introdurre un limite alla deducibilità, oggi integrale, dei contributi versati a enti o casse aventi esclusivi fini assistenziali (art. 48, lettera a, del TUIR).
    7. Il limite di deducibilità dei contributi del lavoratore versati ai Fondi pensione non si cumula con quello previsto per le forme previdenziali di tipo individuale;
    8. allo scopo di stimolare l’utilizzo del TFR e compensare i costi del suo smobilizzo, é consentita la costituzione di una speciale riserva in sospensione d’imposta in misura non superiore al 3% delle quote di TFR destinate ai Fondi pensione. Resta comunque ferma la previsione di cui all’art. 8, comma 2 Decreto 124.
    9. Fermo restando il regime generale delle ritenute alla fonte che si applicheranno a titolo di imposta sui redditi percepiti dai Fondi, va sostituita l’imposizione patrimoniale dello 0,125 annuo con un’imposta sostitutiva nella misura fissa di 10 milioni, ridotta a 5 milioni per i primi cinque periodi d’imposta, conservando peraltro un prelievo patrimoniale dello 0,5% annuo sulla componente costituita da immobili che nel periodo transitorio i Fondi esistenti possono direttamente detenere;
    10. le prestazioni in forma di capitale e in forma di rendita, derivanti dalle forme pensionistiche complementari vanno in ogni caso assoggettate rispettivamente a tassazione separata alla stregua delle altre indennità di fine rapporto ovvero a tassazione corrente nella misura dell’87,5%;
    11. fermi restando i criteri suindicati, per i lavoratori autonomi (esercenti arti e professioni, titolari di redditi di impresa) la deduzione fiscale é commisurata al 6% del reddito dichiarato con un limite assoluto di 5 milioni.

    Saranno previste le modalità per permettere l’accesso dei dipendenti pubblici alla previdenza complementare anche con il possibile smobilizzo dei trattamenti di fine lavoro. Saranno inoltre adottate idonee a favorire la partecipazione alla previdenza complementare dei soci lavoratori delle imprese cooperative.

    Il rafforzamento e la qualificazione del sistema di vigilanza sui Fondi pensione a garanzia del risparmio ad essi affidati costituisce un momento necessario alla revisione del vigente quadro legislativo.

    Confermando lo schema di vigilanza ripartito già presente nel Decreto 124/1993, secondo il quale la Commissione di vigilanza di cui all’art. 16 dello stesso Decreto vigila sui Fondi pensione e le Autorità di vigilanza e controllo operanti nei rispettivi ambiti vigilano sui soggetti specializzati con i quali i Fondi possono convenzionarsi, occorre:

    1. dotare la Commissione di vigilanza di personalità giuridica di diritto pubblico in modo che la stessa possa effettivamente e con incisività operare, nell’ambito delle direttive generali fornite dal Ministero del Lavoro, quale organismo competente in via esclusiva per l’insieme delle prerogative connesse alla vigilanza, avendo riguardo alla sana ed efficace amministrazione dei regimi complementari nell’interesse dei soggetti ad essi iscritti e con riferimento ai vari momenti dell’attività dei Fondi sia nei rapporti con i lavoratori aderenti che nei rapporti con i soggetti convenzionati;
    2. rivedere la composizione interna della Commissione, configurandola quale organismo composto da esperti di specifica e comprovata competenza ed esperienza;
    3. assicurare alla Commissione risorse autonome ed adeguate, necessarie per l’espletamento della sua funzione.

     Armonizzazione pubblico/privato

    1. Estensione all’area pubblica della medesima base contributiva e pensionabile della Assicurazione generale obbligatoria (inclusione nella base contributiva e pensionabile degli elementi accessori).
    2. Nei casi in cui esiste l’aumento figurativo del 18% sulla attuale base pensionabile l’inclusione della parte accessoria nella stessa base vale solo per la parte eccedente il 18%;
    3. Tale retribuzione si applica alle quote di pensione maturate dal 1/1/93 e dal 1/1/96.
    4. Istituzione di una gestione autonoma presso l’INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato.
    5. Estensione della normativa della pensione di inabilità FPLD al settore pubblico: requisito contributivo di 5 anni; calcolo della pensione considerando gli anni che mancano al compimento dell’età prevista per il collocamento a riposo.
    6. Estensione dell’area pubblica della disciplina della integrazione al trattamento minimo.
    7. Garanzia che la unificazione delle aliquote di rendimento al 2% dal 171/95 non comporti un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa previgente.

    Trattamento di fine rapporto: Dal 1/1/996 i trattamenti di fine servizio per i nuovi assunti sono regolati con le stesse norme del TFR del settore privato.

    Le modalità di attuazione sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, ridefinendo a tal fine la struttura della retribuzione. Il Governo con Decreto estenderà l’applicazione della disciplina a tutti i lavoratori della categoria sulla base delle modalità definite nella contrattazione collettiva. Il TFR è corrisposto dalle Amministrazioni o dagli Enti che già provvedevano ai trattamenti di fine servizio.

    Accrediti figurativi, riscatti e prosecuzione volontaria

    Delega per il riordino, nell’ambito delle vigenti risorse finanziarie, il sistema delle contribuzioni figurative, dei riscatti e delle prosecuzioni volontarie.

    Criteri a cui ispirarsi:

    1. assenza dal lavoro per periodi di educazione dei figli: fino al sesto anno di età, nella misura di sei mesi per ciascun figlio e nel limite complessivo di ventiquattro mesi;
    2. per la maternità: conferma della legge sulla maternità per la estensione obbligatoria e facoltativa - 5 mesi obbligatoria + 6 mesi facoltativa - nonché del decreto legislativo 503/92; maternità anche al di fuori del rapporto di lavoro a partire dal 1/1/94, potendo far valere cinque anni di contribuzione;
    3. assenza dal lavoro per assistenza ai figli al di sopra di sei anni, al coniuge ed al genitore purché conviventi e purché ricorrano le condizioni previste dalla legge 104/92 (legge quadro sull’handicap ) fino a 30 giorni l’anno per un massimo di diciotto mesi.

    A prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità, è riconosciuto alla donna che abbia aperto una posizione previdenziale un anticipo di età rispetto al requisito legale di accesso alla pensione pari a quattro mesi per ogni figlio nel limite massimo di un anno. La lavoratrice può optare per la maggiorazione del moltiplicatore relativo all’età di accesso della pensione di un anno in caso di uno o due figli, di due anni in caso di tre o più figli.

    Lavori usuranti

    Nella fase transitoria il beneficio di anticipo di due mesi per ogni anno svolto in attività particolarmente usuranti previsto dall’attuale normativa si riferisce sia alla pensione di vecchiaia sia alla pensione di anzianità

    La individuazione delle mansioni usuranti è affidata alle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per il settore privato, alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’area pubblica, alle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative per i lavoratori autonomi.

    Un decreto del Ministro del Lavoro definirà le modalità di copertura degli oneri attraverso la individuazione di una aliquota contributiva per i lavoratori dipendenti privati e lavoratori autonomi.

    Un Decreto del Ministro della Funzione Pubblica individuerà le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti su proposta delle OO.SS. maggiormente rappresentative e definirà le modalità di copertura degli oneri attraverso le definizioni di una aliquota contributiva, nell’ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei contratti di lavoro.

    In assenza della proposta delle Organizzazioni sindacali il Ministro del Lavoro, sentita una Commissione tecnico-scientifica, stabilisce le modalità di copertura degli oneri determinandone l’entità ed i criteri di ripartizione.

    Lo Stato concorrerà alla copertura degli oneri entro un limite massimo del 20% dell’onere stesso. Per la copertura di tale onere in fase di prima applicazione sono stanziati 100 miliardi.

    E’ istituito presso il Ministero del Lavoro un Osservatorio per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sulla esposizione al rischio professionale.

    Per le pensioni a regime (sistema contributivo) il divisore è ridotto utilizzando quello relativo all’età anagrafica all’atto del pensionamento, aumentato di un anno ogni sei mesi di occupazione nelle attività usuranti

    Es.: se un lavoratore va in pensione a 57 anni, e gode di un beneficio di due anni per occupazione in attività usuranti; verrà calcolata la sua pensione con un coefficiente di rendimento relativo a 59 anni.

    Cumulo tra pensione unificata di vecchiaia e redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

    Per il sistema a regime:

    pensionati al di sotto dei 62 anni:

    pensionati al di sopra dei 62 anni:

     

    Cittadini extracomunitari

    Denuncia dei rapporti di lavoro e regolarizzazione da parte dei datori di lavoro della posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.

    Facoltà di richiedere, per coloro che lasciano l’Italia dopo aver espletato attività lavorativa, la liquidazione dei contributi versati in loro favore.

    Tutela previdenziale per le attività di lavoro autonomo, libero professionale e di collaborazione coordinata e continuativa.

    Delega al Governo per disciplinare la tutela previdenziale di lavoratori che svolgono la libera professione, iscritti all’Albo professionale e privi di copertura assicurativa.

    Istituzione di apposita gestione per i lavoratori parasubordinati e per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

    Il contributo obbligatorio per i parasubordinati e per i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuata é del 10% da rivedere nel rapporto di 1/3, 2/3 tra lavoratore e committente.

     

    Norme di delega

    1. Ridefinizione della normativa previdenziale del settore agricolo sulla base dei seguenti principi:
    2. Armonizzazione normativa per i fondi sostitutivi (fondi speciali INPS più ENPALS).
    3. Revisione normativa della previdenza dei lavoratori italiani all’estero.

    Nuovo sistema di calcolo a regime

    La pensione viene calcolata sulla base di una aliquota contributiva ai fini della determinazione del montante del 33%.

    I contributi vengono rivalutati con un tasso di capitalizzazione annuo pari alla media mobile quinquennale dei tassi di crescita del PIL nominale.

    L’ammontare della pensione é ottenuto applicando al montare individuale un coefficiente di conversione variante a seconda dell’età anagrafica, secondo i valori riportati in tabella.

     

    Tabella

    NUOVO SISTEMA DI CALCOLO A REGIME

    ETA’

    ANAGRAFICA

    %

    55

    4,467

    56

    4,590

    57

    4,720

    58

    4,860

    59

    5,006

    60

    5,163

    61

    5,334

    62

    5,514

    63

    5,706

    64

    5,911

    65

    6,136

     

     Al lavoratore che raggiunge i 40 anni di contribuzione si applica comunque il coefficiente moltiplicatore relativo ai 62 anni.

     I rendimenti

    Le tabelle allegate si riferiscono ai rendimenti lordi (rapporto tra pensione lorda e ultima retribuzione lorda) e netti (rapporto tra pensione netta e ultima retribuzione netta) relativamente a due tipologie di lavoratori e a due ipotesi di tasso di capitalizzazione dei contributi.

    Per i lavoratori si é ipotizzata una dinamica retributiva reale del 2% annuo, propria nel lungo periodo delle categorie operaie e di alcuni settori del pubblico impiego, e un’altra dinamica più accelerata del 2,5%.

    Per il tasso di capitalizzazione si é ipotizzato l’1,5% e il 2%. Il tipo di capitalizzazione contenuta nell’intesa. Il PIL nominale fa prevedere un tasso annuo di capitalizzazione non inferiore al 2% nel medio-lungo periodo.

    Tab. 1 SISTEMA A REGIME

    Dinamica Retributiva

    2.0%

     

    Retrib. Finale

    Lorda

    Netta

    Indice prezzi

    0.0%

     

    40

    35.000

    25.248

    Tasso di capitalizzazione

    1.5%

     

    37

    32.981

    24.027

    Aliquota contributiva

    33%

     

    35

    31.701

    23.186

    Coeff. di adeguamento

    1

           
     

    35 anni

    Amato

    35 anni

    Berlusconi

    35 anni

    INTESA

    ETA’

    pensione

    lorda

    grado di

    lordo %

    copertura

    netto %

    pensione

    lorda

    grado di

    lordo %

    copertura

    netto %

    pensione

    lorda

    grado di

    lordo %

    copertura

    netto %

    coeff.

    per età %

    65

    18.591

    58.6

    68.7

    18.591

    58.6

    68.7

    20.671

    65.2

    75.2

    6.13

    64

    18.591

    58.6

    68.7

    18.033

    56.9

    66.9

    19.929

    62.9

    72.9

    5.91

    63

    18.591

    58.6

    68.7

    17.475

    55.1

    65.2

    19.255

    60.7

    70.7

    5.71

    62

    18.591

    58.6

    68.7

    16.918

    53.4

    63.4

    18.580

    58.6

    68.6

    5.51

    61

    18.591

    58.6

    68.7

    16.360

    51.6

    61.7

    17.973

    56.7

    66.8

    5.33

    60

    18.591

    58.6

    68.7

    15.802

    49.8

    59.9

    17.400

    54.9

    64.9

    5.16

    59

    18.591

    58.6

    68.7

    15.244

    48.1

    58.2

    16.861

    53.2

    63.2

    5.00

    58

    18.591

    58.6

    68.7

    14.687

    46.3

    56.4

    16.389

    51.7

    61.8

    4.86

    57

    18.591

    58.6

    68.7

    14.129

    44.6

    54.6

    15.916

    50.2

    60.3

    4.72

    56

    18.591

    58.6

    68.7

    13.571

    42.8

    52.7

    --

    --

    --

    --

    55

    18.591

    58.6

    68.7

    13.014

    41.1

    50.8

    --

    --

    --

    --

     

     

    Tab. 2 SISTEMA A REGIME

    Dinamica Retributiva

    2.0%

     

    Retrib. Finale

    Lorda

    Netta

    Indice prezzi

    0.0%

     

    40

    35.000

    25.248

    Tasso di capitalizzazione

    2.0%

     

    37

    32.981

    24.027

    Aliquota contributiva

    33%

     

    35

    31.701

    23.186

    Coeff. di adeguamento

    1

           
     

    35 anni

    Amato

    35 anni

    Berlusconi

    35 anni

    INTESA

    ETA’

    pensione

    lorda

    grado di

    lordo %

    copertura

    netto %

    pensione

    lorda

    grado di

    lordo %

    copertura

    netto %

    pensione

    lorda

    grado di

    lordo %

    copertura

    netto %

    coeff.

    per età %

    65

    18.591

    58.6

    68.7

    18.591

    58.6

    68.7

    22.444

    70.8

    80.7

    6.13

    64

    18.591

    58.6

    68.7

    18.033

    56.9

    66.9

    21.639

    68.3

    78.2

    5.91

    63

    18.591

    58.6

    68.7

    17.475

    55.1

    65.2

    20.907

    66.0

    75.9

    5.71

    62

    18.591

    58.6

    68.7

    16.918

    53.4

    63.4

    20.174

    63.6

    73.6

    5.51

    61

    18.591

    58.6

    68.7

    16.360

    51.6

    61.7

    19.515

    61.6

    71.6

    5.33

    60

    18.591

    58.6

    68.7

    15.802

    49.8

    59.9

    18.893

    59.6

    69.6

    5.16

    59

    18.591

    58.6

    68.7

    15.244

    48.19

    58.2

    18.307

    57.8

    67.8

    5.00

    58

    18.591

    58.6

    68.7

    14.687

    46.3

    56.4

    17.794

    56.1

    66.2

    4.86

    57

    18.591

    58.6

    68.7

    14.129

    44.6

    54.6

    17.282

    54.5

    64.6

    4.72

    56

    18.591

    58.6

    68.7

    13.571

    42.8

    52.7

    --

    --

    --

    --

    55

    18.591

    58.6

    68.7

    13.014

    41.1

    50.8

    --

    --

    --

    --

     

     

    Tab. 3 SISTEMA A REGIME

    Dinamica Retributiva

    2.0%

     

    Retrib. Finale

    Lorda

    Netta

    Indice prezzi

    0.0%

     

    40

    35.000

    25.248

    Tasso di capitalizzazione

    1.5%

     

    37

    32.981

    24.027

    Aliquota contributiva

    33%

     

    35

    31.701

    23.186

    Coeff. di adeguamento

    1

           
     

    40 anni

    Amato

    40 anni

    Berlusconi

    40 anni

    INTESA

    ETA’

    pensione

    lorda

    grado di

    lordo %

    copertura

    netto %

    pensione

    lorda

    grado di

    lordo %

    copertura

    netto %

    pensione

    lorda

    grado di

    lordo %

    copertura

    netto %

    coeff.

    per età %

    65

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    25.774

    73.6

    83.6

    6.13

    64

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    24.849

    71.0

    81.0

    5.91

    63

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    24.008

    68.6

    78.6

    5.71

    62

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    23.167

    66.2

    76.2

    5.51

    61

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    23.167

    66.2

    76.2

    5.51

    60

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    23.167

    66.2

    76.2

    5.51

    59

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    23.167

    66.2

    76.2

    5.51

    58

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    23.167

    66.2

    76.2

    5.51

    57

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    23.167

    66.2

    76.2

    5.51

    56

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    --

    --

    --

    --

    55

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    --

    --

    --

    --

    con il raggiungimento di 40 anni di contribuzione il coefficiente applicato per età inferiori è quello di 62 anni

      

    Tab.4 SISTEMA A REGIME

    Dinamica Retributiva

    2.0%

     

    Retrib. Finale

    Lorda

    Netta

    Indice prezzi

    0.0%

     

    40

    35.000

    25.248

    Tasso di capitalizzazione

    2.0%

     

    37

    32.981

    24.027

    Aliquota contributiva

    33%

     

    35

    31.701

    23.186

    Coeff. di adeguamento

    1

           
     

    40 anni

    Amato

    40 anni

    Berlusconi

    40 anni

    INTESA

    ETA’

    pensione

    lorda

    grado di

    lordo %

    copertura

    netto %

    pensione

    lorda

    grado di

    lordo %

    copertura

    netto %

    pensione

    lorda

    grado di

    lordo %

    copertura

    netto %

    coeff.

    per età %

    65

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    28.321

    80.9

    90.9

    6.13

    64

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    27.304

    78.0

    88.0

    5.91

    63

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    26.380

    75.4

    85.4

    5.71

    62

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    25.456

    72.7

    82.7

    5.51

    61

    23.080

    65.9

    75.9

    23.080

    65.9

    75.9

    25.456

    72.7

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    --

    --

    con il raggiungimento di 40 anni di contribuzione il coefficiente applicato per età inferiori è quello di 62 anni

     

    Tab. 5 SISTEMA A REGIME

    Dinamica Retributiva

    2.5%

     

    Retrib. Finale

    Lorda

    Netta

    Indice prezzi

    0.0%

     

    40

    45.000

    31.189

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    Coeff. di adeguamento

    1

           
     

    35 anni

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    con il raggiungimento di 40 anni di contribuzione il coefficiente applicato per età inferiori è quello di 62 anni

     

    Tab. 6 SISTEMA A REGIME

    Dinamica Retributiva

    2.5%

     

    Retrib. Finale

    Lorda

    Netta

    Indice prezzi

    0.0%

     

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    35

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    1

           
     

    35 anni

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    --

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    55

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    66.6

    15.702

    39.5

    49.2

    --

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    Tab.7 SISTEMA A REGIME

    Dinamica Retributiva

    2.5%

     

    Retrib. Finale

    Lorda

    Netta

    Indice prezzi

    0.0%

     

    40

    45.000

    31.189

    Tasso di capitalizzazione

    1.5%

     

    37

    41.787

    29.280

    Aliquota contributiva

    33%

     

    35

    39.773

    28.084

    Coeff. di adeguamento

    1

           
     

    40 anni

    Amato

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     Tab.8 SISTEMA A REGIME

    Dinamica Retributiva

    2.5%

     

    Retrib. Finale

    Lorda

    Netta

    Indice prezzi

    0.0%

     

    40

    45.000

    31.189

    Tasso di capitalizzazione

    2.0%

     

    37

    41.787

    29.280

    Aliquota contributiva

    33%

     

    35

    39.773

    28.084

    Coeff. di adeguamento

    1

           
     

    40 anni

    Amato

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