ACCORDO SU POLITICHE FORMATIVE,

CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO,

POLITICHE DEL REIMPIEGO

 

2 febbraio 1993

 

INDICE

 

1 Accordo sulle tematiche formative

1.1 Le politiche formative

2 Costituzione e compiti degli organismi bilaterali per la

formazione

3 I compiti dei fondi bilaterali regionali

4 Finanziamento

5 Contratti di formazione e lavoro

6 Le politiche del reimpiego

Tra

CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL

si stipula l’allegato Accordo Interconfederale su Politiche formative, contratti di Formazione e Lavoro e Politiche del Reimpiego.

 

1. ACCORDO SULLE TEMATICHE FORMATIVE

1.1 Le politiche formative

Le parti puntano a realizzare un’intesa complessiva sulle politiche formative.

E’ infatti interesse condiviso dalle parti che si realizzino le condizioni necessarie all’innalzamento delle qualità professionali dei lavoratori anche come risorsa di innovazione e sviluppo dell’impresa, con particolare attenzione al riconoscimento del ruolo del comparto artigiano per la crescita economica e l’occupazione.

In questo contesto è decisivo un impegno comune di potenziamento della cultura e degli strumenti della "bilateralità" al fine di:

Questi impegni sono particolarmente urgenti e cogenti in relazione alla gestione della L. 223/91 e dell’importanza che in essa assumono i processi di reimpiego.

Le convergenze tra le parti, in termini sia di analisi che di proposte, già verificate nella preparazione e nello svolgimento della Conferenza sulla formazione professionale del Ministero del Lavoro, costituiscono il quadro di riferimento del protocollo di intesa.

A: Si concorda sulla necessità:

B: Si sottolinea l’urgenza:

C: Si impegnano congiuntamente:

D: Si propone alle istanze legislative la definizione di una legge sulla formazione continua che preveda:

E: Le parti sociali sottolineanno la necessità di assicurare nella gestione di leggi e fondi per la formazione la compartecipazione dei Ministeri competenti, delle Regioni e delle parti sociali, con una presenza adeguata delle rappresentanze di artigianato e piccole imprese.

F: Le parti nel sottolineare congiuntamente il ruolo svolto dall’apprendistato e dai CFL per l’inserimento di giovani nel mondo del lavoro, concordano sulla necessità di stimolare ulteriormente l’utilizzo di tali istituti valorizzando al loro interno i contenuti formativi.

Le parti si impegnano ad approfondire il confronto in atto sui contratti a causa mista al fine di formulare anche congiuntamente proposte in grado di perfezionare tali strumenti e aumentarne la fruibilità da parte dei soggetti interessati.

G: Vanno previste, per i lavoratori di bassa qualifica di aree di occupazione critica, per i quali il contratto di formazione lavoro sia precluso, incentivi pubblici che ne sostengano l’inserimento lavorativo. Occorre in ogni caso assicurare un pacchetto di ore destinate alla formazione teorica sul rapporto di lavoro e su prevenzione ambientale e antinfortunistica.


2. COSTITUZIONE E COMPITI DEGLI ORGANISMI BILATERALI PER LA FORMAZIONE

Entro due mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Organizzazioni Artigiane Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e le OO.SS. dei lavoratori CGIL, CISL e UIL costituiranno un Fondo nazinale per la formazione a cui affidare la promozione della formazione che è parte dell’Ente Bilaterale Nazionale per le imprese artigiane.

Il suddetto Fondo deve svolgere i seguenti compiti:

3 I COMPITI DEI FONDI BILATERALI REGIONALI

I Fondi bilaterali costituiti per la formazione nell’ambito degli EE.BB. regionali hanno i seguenti compiti:

A tal fine i Fondi bilaterali, con l’intento di promuovere interventi funzionali all’adeguamento dell’offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espressa dal mercato del lavoro, nonchè al fine di migliorare la qualità e l’efficienza dell’attività formativa, elaboreranno proposte e progetti da realizzare anche mediante convenzioni con Enti e Istituti competenti, riguardanti:

Per la realizzazione dei compiti prima previsti, i Fondi bilaterali potranno concordemente avvalersi delle competenze tecnico scientifiche che vengano poste a disposizione dalle organizzazioni costituenti, nonchè stipulare convenzioni con Istituti ed Enti particolarmente qualificati e competenti. Gli organismi terranno altresì contatti con gli Enti e le Istituzioni pubbliche prepote alla formazione professinale, anche al fine di usufruire delle risorse finanziarie pubbliche previste per gli scopi e le iniziative indicate precedentemente sulla base del programma di attività.

4 FINANZIAMENTO

Il finanziamento delle attività formative promosse dai Fondi Bilaterali avverrà attraverso un contributo da parte delle aziende nella misura di Lire 5.000 (cinquemila) per ora per ciascun partecipante ai corsi, a cui si potrà aggiungere il finanziamento pubblico utilizzando le possibilità previste.

Per ciò che concerne il Fondo Nazionale per la Formazione le parti potranno avvalersi, per la fase di avvio della sua attività, di risorse, strutture e personale messi a disposizione, tramite apposite convenzioni, dagli organismi svolgenti attività formativa collegati alle Organizzazioni stesse firmatarie il presente accordo.

Il Fondo Nazionale per la formazione dovrà attivarsi presso le istituzioni competenti ai veri livelli per il reperimento dei finanziamenti pubblici previsti per le attività formative, in particolare utilizzando i progetti europei.

Il Fondo nazionale per la Formazione potrà inoltre proporre ai Fondi Bilaterali regionali per la Formazione di concorrere finanziariamente alla realizzazione di determinati progetti in campo formativo, oltre che esigere il pagamento a fronte di servizi richiesti e utilizzati, a vario titolo e livello, per la programmazione ed effettuazione dei corsi di formazione professionale.

5 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

1. Le parti riconoscono l’opportunità nel comparto artigiano di utilizzare i CFL in maniera coordinata con la disciplina dell’apprendistato prevista nelle norme legislative e contrattuali.

1.1 Il ricorso ad assunzioni tramite CFL va orientato a qualifiche medio-alte. Per la fascia di età compresa tra i 15 ed i 20 anni va utilizzato normalmente lo strumento dell’apprendistato.

1.2 A norma della legge 407/90, la qualificazione dell’istituto della formazione-lavoro comporta l’attivazione di CFL per il conseguimento delle professionalità previste dai CCNL di riferimento, escluse quelle relative ai livelli che contemplano mansioni di manovalanza come la tabella allegata.

1.3 Il numero dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro non potrà essere superiore al numero dei lavoratori non apprendisti più titolare e coadiuvanti.

1.4 Il ricorso al CFL è escluso per i giovani che abbiano già avuto un rapporto di apprendistato, di almeno un anno, nell’ambito dello stesso profilo professionale. Il ricorso è possibile se in impresa diversa e dopo 12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di apprendistato.

2. Le parti convengono che l’assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro è cosa diversa da quella effettuata attraverso altri strumenti normativi esistenti quali il contratto a termine, il lavoro stagionale.

3. Le parti concordano di valorizzare appieno le potenzialità occupazionali nei confronti delle fasce deboli del mercato del lavoro.

3.1 Pertanto si impegnano a favorire il reimpiego dei giovani in mobilità anche attraverso lo strumento dei CFL.

3.2 Nello stesso ambito affermano l’impiego a promuovere l’inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di handicap.

4. Le parti concordano sul recupero e la riabilitazione dei giovani tossicodipendenti.

4.1 Pertanto si impegnano a verificare in sede territoriale l’inserimento lavorativo e la qualificazione professionale di giovani ex tossicodipendenti attraverso CFL.

4.2 Nella stessa direzione in sede territoriale sarà verificata dalle parti la partecipazione delle imprese attraverso CFL a programmi di riabilitazione di tossicodipendenti, concordati preventivamente con le istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.

5. Le parti convengono sul ruolo dell’artigianato nella promozione e sviluppo dell’occupazione femminile in termini di imprenditoria, coadiuvanza, lavoro dipendente.

5.1 In questo ambito le imprese nella stipula dei CFL si atterranno alle normative relative alla parità.

5.2 In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione delle imprese a programmi di azioni positive anche utilizzando i contratti di formazione e lavoro.

6. Saranno costituite a livello provinciale e/o territoriale le commissioni bilaterali tra Confederazioni Artigiane e OO.SS. firmatarie del presente accordo.

6.1 Laddove non è possibile in sede provinciale e/o territoriale, le commissioni bilaterali saranno costituite a livello regionale.

6.2 Spetta alle commissioni bilaterali il rilascio della dichiarazione di conformità alle norme dei progetti presentati dalle imprese - secondo quanto previsto al punto 8 e seguenti - norme previste dal presente accordo e dall’art. 3 ex L. 863/84, sulla base di criteri di omogeneità individuati dalle commissioni stesse.

6.3 Le commissioni, inoltre, verificano l’andamento del contratto di formazione e lavoro e la pratica attuazione del progetto da esse validato.

6.4 Alle commissioni bilaterali le parti, in sede regionale, provinciale e/o territoriale, potranno assegnare ulteriori compiti connessi alla promozione e sostegno dei CFL.

6.5 La commisisone bilaterale trasmetterà ogni 3/6 mesi alla CRI una scheda riepilogativa dell’attività svolta.

7. La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga sottoscritta dai rappresentanti delle tre OO.SS. firmatarie o da un unico rappresentante appositamente delegato dalle stesse.

7.1 La dichiarazione di conformità si intende decaduta qualora non abbia luogo la relativa assunzione mediante CFL entro 90 gg. dalla data di arrivo del parere di conformità all’impresa.

7.2 La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale secondo lo schema allegato (fac-simile A).

7.3 Altre procedure di dichiarazione di conformità possono essere definite dalle parti firmatarie a livello regionale (e/o territoriale).

8. Il progetto delle imprese dovrà contenere: la qualifica e l’inquadramento di ingresso, la durata del contratto di formazione e lavoro, la qualifica ed inquadramento al termine del contratto, indicazione della formazione teorica e pratica necessaria, eventuale struttura formativa interessata, i contenuti dell’attività formativa teorica, prospettive occupazionali alla fine del contratto di formazione e lavoro. La durata del periodo di prova è quella prevista dai contratti collettivi applicati.

8.1 In considerazione della causa mista del rapporto di formazione e lavoro va evitato il ricorso al lavoro straordinario notturno ed al lavoro straordinario festivo.

8.2 La durata dei contratti di formazione sarà strettamente correlata al tipo di professionalità da conseguire; la durata minima è fissata in 12 mesi, con l’eventuale possibilità di deroga fino a 6 mesi subordinatamente alla verifica di conformità ai fini formativi effettuata dalla commissione bilaterale.

8.3 Nel rispetto delle diposizioni amministrative vigenti le durate dei CFL possono essere prorogate per i casi di interruzione del contratto dovuti ad assenze di lunga durata e conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare o civile ecc.

8.4 Le parti si adopereranno affinchè, nei casi di cui al punto 8.3, venga riconosciuta dal legislatore la possibilità di superamento della scadenza del CFL anche oltre il periodo massimo dei 24 mesi, ai fini del completamento del progetto formativo.

8.5 Nella definizione del progetto di CFL le imprese si atterranno al modello concordato (allegato).

8.6 Copia del progetto sarà consegnata ai rappresentanti sindacali almeno una settimana prima della riunione della commissione bilaterale.

8.7 Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà ritrasmesso all’azienda tramite la propria associazione.

8.8 Copia del progetto di formazione e lavoro, dichiarato conforme, sarà consegnata dall’impresa ai lavoratori interessati.

8.9 Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello territoriale ogni tre mesi per verificare l’andamento formativo e le prospettive occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.

9. I progetti dovranno indicare il percorso formativo, definire i relativi intrecci tra parte teorica ed apprendimento pratico, in riferimento al settore di attività in cui opera l’impresa, secondo lo schema del progetto formativo allegato (Fac-simile B).

9.1 La formazione teorica non può essere inferiore ad 80 ore all’anno, ed andrà articolata in misura proporzionale alla durata del CFL e nel caso di CFL di 24 mesi non può essere inferiore a 170 ore.

9.2 Nell’ambito della formazione teorica di cui al punto 9.1, va assicurata una quota di formazione teorica, di primo inserimento, da effettuarsi con strumenti e docenti esterni all’impresa. Tale formazione riguarderà quetioni di carattere generale quali diritti e doveri del lavoratore, prevenzione antinfortunistica e ambiente di lavoro.

9.3 La quota di formazione teorica di primo inserimento ammonta ad un minimo di 20 ore delle quali le ultime 2 verranno utilizzate per la verifica della avvenuta formazione presso la commissione bilaterale che ha autorizzato il progetto.

Le ore di cui sopra debbono essere utilizzate nel primo periodo del CFL e comunque entro la prima metà del periodo di durata del contratto stesso.

9.4 Pertanto, ogni impresa che abbia attivato un CFL, verserà allo specifico Fondo - costituito presso l’Ente bilaterale regionale - una somma stabilita a livello regionale stesso per le ore di formazione di primo inserimento, ad eccezione delle ultime due ore di verifica, le quali verranno garantite tramite permessi retribuiti, non essendo per esse necessario né materiale didattico né personale docente.

Eventuali risorse pubbliche esistenti a livello regionale potranno essere impiegate anche per la formazione di primo inserimento ad integrazione del contributo dell’impresa per concorrere alla copertura dei costi preventivati per l’effettuazione dei suddetti corsi.

9.5 Qualora il Fondo non sia in grado per comprovati motivi oggettivi di organizzare i corsi di cui al punto precedente, il Fondo stesso provvederà a predisporre il necessario materiale didattico da consegnare al lavoratore per assicurare la formazione tecnica secondo il metodo della formazione a distanza, con strumenti, criteri e modalità (ad esempio tutors, dispense, audiovisivi, ecc.) che saranno definiti a livello regionale.

9.6 Il Fondo regionale costituito presso l’Ente Bilaterale, nel caso non abbia tempestivaemnte predisposto il corso per la formazione teorica esterna o in alternativa non abbia predisposto gli strumenti per la formazione a distanza entro la prima metà del periodo di durata del CFL, è tenuto a restituire all’impresa quanto da essa versato, previa comunicazione alle parti a livello nazionale dei motivi che impediscono l’assolvimento dell’obbligo.

9.7 Per la formazione teorica le parti si attiveranno per chiedere alla Regione ed agli Enti delegati di predisporre gli interventi formativi necessari.

9.8 Le Confederazioni Artigiane si impegnano a raccogliere a livello territoriale le domande per i profili omogenei da trasmettere alla Regione ed agli enti delegati ai fini del precedente punto.

9.9 Le parti a livello regionale, nel caso di formazione teorica extra-aziendale, concorderanno sui percorsi formativi da realizzarsi a cura di enti professionali individuati congiuntamente.

10. Per effettuare assunzioni tramite CFL, ai sensi del presente accordo, le imprese associate alle Organizzazioni firmatarie si atterranno alle seguenti procedure.

10.1 Presenteranno richiesta alla propria organizzazione artigiana territoriale (Fac-simile C).

10.2 Allegheranno alla richiesta il progetto di contratto di formazione e lavoro comprensivo del progetto formativo (Fac-simile B).

10.3 Ottenuta la dichiarazione di conformità, la allegheranno alla richiesta di nulla-osta agli Uffici Circoscrizionali per l’Impiego, senza necessità di approvazione preventiva da parte delle CRI.

10.4 Comunicheranno all’Ispettorato del Lavoro competente la avvenuta assunzione, depositando copia del CFL (Fac-simile D).

10.5 Consegneranno al giovane assunto copia del CFL, materiale di informazione legislativa e contrattuale (CCNL applicato, L. 963/84 e successive modificazioni, copia del presente Accordo Interconfederale) e la proposta di delega sindacale.

10.6 Attesteranno, in tempo utile e comunque prima della conclusione del CFL, gli Uffici Circoscrizionali competenti l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti, compreso il livello di qualifica raggiunto dal giovane.

11. Va riconosciuta la qualifica conseguita con il CFL al lavoratore che venga confermato presso la medesima azienda, o assunto entro un anno dalla stessa o da altra impresa artigiana, per le medesime mansioni svolte durante il CFL.

12. Nell’ambito dell’autonomia negoziale affidata alle parti dall’art. 3, co. 3, della L. 863/84, le parti firmatarie ritengono superata la necessità dell’approvazione preventiva delle CRI, qualora i progetti siano presentati dalle imprese associate alle Confederazioni stipulanti il presente accordo e siano dichiarati conformi.

12.1 Ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità, le imprese debbono attestare alle commissioni bilaterali l’integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi interconfederali.

12.2 Le parti si impegnano a promuovere in seno alle CRI l’adozione di delibere che assumano, quali parametri per l’esame di progetti ad esse direttamente presentati, gli stessi principi e criteri analoghi a quelli previsti dal presente accordo.

12.3 Copia del presente accordo verrà depositata, a cura delle parti, presso il Ministero del Lavoro, gli Uffici Regionali e Provinciali del Lavoro, ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alle Confederazioni stipulanti, del nulla-osta da parte degli Uffici Circoscrizionali territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del disposto dell’art. 3, co. 3, della L. 863/84.

12.4 Le strutture regionali e territoriali delle parti firmatorie si incontreranno almeno ogni 6 mesi per verificare l’utilizzo dei CFL e l’impiego dei giovani.

13. Il presente accordo trova immediata attuazione. Per quanto attiene i processi formativi, i punti 9.2, 9.3 e 9.4 entrano in vigore alla data di stipula del presente accordo per quelle realtà che hanno già istituito il relativo Fondo.

Il presente accordo entrerà inoltre in vigore per quanto attiene i processi formativi dalla data di costituzione dei singoli fondi regionali per le assunzioni effettuate dopo tale data.

Fino alla data del 31/10/1993 nelle regioni che sono sprovviste dei fondi, le commissioni bilaterali di cui al punto 6 del presente accordo, nel valutare i progetti di contratto di formazione e lavoro non terranno conto di quanto previsto ai punti 9.2, 9.3 e 9.4.

I Fondi per i CFL dovranno essere costituiti in tutte le regioni entro e non oltre il 31/10/1993.

A livello regionale, le parti dovranno definire l’ammontare della somma di cui al punto 9.4 contestualmente alla costituzione del Fondo, essendo tale definizione condizione per l’operatività del Fondo stesso.

Dopo tale data nelle regioni nelle quali non è stato costituito il Fondo il presente accordo non è più applicabile in nessuna sua parte e, pertanto, le assunzioni tramite CFL saranno regolate esclusivamente dalla legislazione vigente.

Qualora il Fondo venisse istituito dopo la data del 31/10/1993, il presente accordo entrerà in vigore, previa comunicazione alle parti nazionali.

14. Le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per apportare modifiche al presente accordo, anche nel corso della sua validità, qualora intervenissero cambiamenti nelle norme di legge che regolano il contratto di formazione e lavoro.

Le stesse inoltre si riuniranno con scadenza trimestrale al fine di valutare congiuntamente l’applicazione corretta, nella sua interezza, del presente accordo a livello territoriale e tutti gli eventuali problemi che possano insorgere.

15. Il presente accordo ha validità di un anno e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

 

ALLEGATO 1

Tabella dei livelli per l’acquisizione dei quali non e’ possibile l’attivazione dei contratti di formazione e lavoro.

 

CATEGORIA

LIVELLO

Metalmeccanica Installazione

6

Tessile Abbigliamento Calzaturieri

1

Legno

E

Chimica-Gomma-Plastica-Vetro

1 - 2

Ceramica

G - F

Acconciatura

4

Grafica

6

Panificazione

A4 - B4

Orafi

6

Odontotecnici

6 - 5

Pulitintolavanderie

1

Autotrasporto conto terzi

6 - 5

Edilizia

1

  

  • N.B. Pulitintolavanderie, Edilizia, Legno-Arredamento, Grafici sono inoltre escluse quelle figure professionali, contenute nel penultimo livello, la cui individuazine è rinviata alle commissioni bilaterali che esaminano i singoli progetti.

      

  • 6. LE POLITICHE DEL REIMPIEGO

    In coerenza con gli impegni già assunti nel contesto del precedente Accordo Interconfederale del 27.2.1987 ed in considerazione dell’evoluzione legislativa in materia di sostegno all’occupazione, le parti convengono sull’utilizzo degli strumenti e delle procedure che, in quanto applicabili a norma di legge, consentano una gestione attenta dei processi di crisi e ne limitino le ricadute sui livelli occupazionali.

    Parallelamente, le parti convengono sulla necessità, ed a tal fine si impegnano, di rendere certe e fruibili tutte quelle misure finalizzate al sostegno delle stesse attività di impresa, affinchè siano garantite le possibilità di sviluppo economico e, conseguentemnte, la stabilità dei livelli di occupazione.

    In particolare le parti convengono che vanno perseguite tutte quelle misure (come ad esempio la gestione flessibile dell’orario di lavoro o l’intervento della Cassa Integrazione guadagni ove applicabile in base alle leggi vigenti) che cerchino di evitre il ricorso ai licenziamenti.

    Nel caso che le iniziative di cui sopra non abbiamo successo saranno osservate le normative antidiscriminatorie derivanti da leggi e accordi a tutela della fasce deboli, nella scelta dei lavoratori da porrre in mobilità.

    Ciò premesso, le parti si impegnano ad iniziative congiunte, allo scopo di ottenere i migliori risultati di reimpiego con gli strumenti della mobilità.

    A tal fine sono necessarie le seguenti misure:

    Le parti si impegnano ad una efficace gestione della mobilità da azienda a azienda, prevedendo anche il passaggio di lavoratori tra aziende e settori diversi.

    In tutti gli aspetti delle politiche di sviluppo dell’occupazione e di reimpiego verrà rispettata la piena attuazione della legge 125/91 sulle pari opportunità, al fine di evitare ogni discriminazione di sesso e di promuovere l’occupazione femminile.

    In particolare le parti si impegnano a:

    Le OO.AA. si impegnano a promuovere presso i propri associati azioni tese a favorire l’assunzione di categorie svantaggiate, definite nell’art. 25 della L. 223/91.

    Inoltre le parti firmatarie si impegnano a promuovere incontri a livello nazionale e regionale, a fine di definire posizioni convergenti da sostenere nelle istituzioni competenti, come la Commissione Centrale per l’impiego e le C.R.I., in merito all’assunzione dei lavoratori di cui sopra.

    Le parti, riconoscendo il ruolo strategico della formazione professionale, ai fini di un’efficace politica di salvaguardia del posto di lavoro e di reimpiego del lavoratore, concordano di orientare l’iniziativa di tutti gli organismi preposti a questo compito verso l’attuazione di percorsi e programmi formativi adeguati all’ottenimento di quegli obiettivi.

    In particolare si attiveranno nelle e presso le strutture istituzionalmente competenti in questi campi affinchè:

    Gli Enti Bilaterali pososno promuovere percorsi di facilizzazione e di promozione di impiego e di reimpiego dei lavoratori, proponendo le attività, anche formative, necessarie.

    In tutti questi casi è decisiva un’interazione dell’iniziativa degli Enti Bilaterali con gli organi istituzionali preposti alla formazione, all’incontro tra domanda e offerta di lavoro e al reimpiego.

    A livello regionale le parti condurranno semestralemnte alle verifiche sugli esiti delle iniziative di rimpiego da parte delle aziende.

     

    DICHIARAZIONE A VERBALE ALLEGATA

    Al fine di attuare un’efficace politica di reimpiego nel comparto artigiano, le parti si impegnano ad esaminare la possibilità di definire ulteriori cause di intervento del Fondo di sostegno al reddito, che possono permettere ai lavoratori e alle aziende, investimenti da processi di crisi, agli uni sbocchi occupazionali certi (sostenuti da attività formative appositamente predisposte), alle altre sostegno alle attività produttive.

     

    Oggetto: Accordo interconfederale 2.2.1993

    (Contratti di Formazione e Lavoro)

    Le Organizzazioni Artignae Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, in relazione all’Accordo Interconfederale sui contratti di formazione e lavoro, sottoscritto il 2.2.1993, precisano che le realtà regionali nelle quali esista un monte ore di formazione obbligatoria esterna all’impresa e di primo inserimento, ove si svolgano regolarmente i suddetti corsi e le imprese interessate versino all’apposito fondo una somma concordata per il necessario finanziamento, rientrano a pieno titolo nel suddetto accordo.

    Le suddette Organizzazioni, inoltre, concordano che il fondo regionale di cui al punto 9.4 costituito per la gestione della formazione teorica dei CFL, sarà costituito unitariamnte con la partecipazione di tutte le parti firmatarie al livello regionale.

    A tal fine ritengono necessario che tutte le parti interessate, entro 4 mesi dalla firma dell’accordo, effettuino una verifica sulla costituzione dei fondi regionali, per intervenire e sanare anomale o parziali applicazioni dell’accordo nazionale.

    Nell’impossibilità della normalizzazione della gestione unitaria del fondo, le parti si impegnano ad assicurare comunque la fruibilità dell’accordo a tutte le parti firmatarie.

     

    Confartigianato CNA CASA CLAAI.

    Roma, 2.2.1993

     

    A Confartigianato

    CNA

    CASA

    CLAAI

     

    Oggetto: Accordo Interconfederale 2.2.1993

    (Contratti di Formazione e Lavoro)

    Riscontriamo la Vostra lettera del 2.2.1993 pari oggetto.

    Nel prendere atto della Vostra comunicazione, conveniamo con le specificazioni in essa contenute nella misura in cui le stesse non mettano in discussione il carattere unitario dell’applicazione dell’accordo interconfederale in questione.

    Cordiali saluti.

    CGIL CISL UIL

    Francesca Santoro Natale Forlani Silvano Veronese

    Roma, 2.2.1993

     

    DICHIARAZIONE ALLEGATA

    DICHIARAZIONE CGIL, CISL, UIL

    Le Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo si impegnano, in ragione della rilevanza del comparto artigiano nel sistema economico italiano, a sostenere la necessità della presenza dei rappresentanti delle Associazioni Artigiane nelle istituzioni preposte al governo del mercato del lavoro, come le Commisisoni Regionali per l’Impiego.

    CGIL CISL UIL

    Roma, 2 febbraio 1993