ACCORDO TRA GOVERNO E SINDACATI

 

2 Dicembre 1994

  

INDICE

 

1. Incontro tra Governo e Parti Sociali

2. Occupazione, Lavoro e Mezzogiorno

2.1 Occupazione e Lavoro

2.2 Mezzogiorno

2.3 Trattativa con la U.E.

2.4 Pendenze ex lege 64 in tema di aiuti industriali

2.5 Accelerazione della spesa sul Q.C.S. 1989-1993

2.6 Nuovi strumenti di supporto per l’ottenimento di finanziamenti

comunitari non inclusi nei Q.C.S.

2.7 Nuove strutture per rendere efficiente la spesa per il Q.C.S.

1994-1999

2.8 Nuovi meccanismi di sostegno allo sviluppo delle imprese

2.9 Dotazioni finanziarie

2.10 Ricognizione del grado di utilizzo delle somme stanziate per il

cofinanziamento comunitario

2.11 Maggiori risorse per gli interventi nelle aree depresse

3. Famiglia e Interventi di Solidarietà Sociale

4. Zone Alluvionate

5. Sanità

6. Istruzione e Formazione Professionale

7. Ricerca

8. Sistema Previdenziale

9. Fiscal Drag 1995

Il 1° dicembre 1994, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Silvio Berlusconi ha incontrato, assieme ai Ministri interessati, i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL.

Al termine della riunione le parti hanno convenuto sull'allegato documento.

 

1. INCONTRO TRA GOVERNO E PARTI SOCIALI

A seguito degli incontri svoltisi nei giorni 24 e 25 novembre 1994 il governo ha avviato il confronto con le parti sociali sulla base delle seguenti considerazioni:

  1. E' necessario, preliminarmente, convenire sulla assoluta necessità che la manovra di finanza pubblica per il 1995 mantenga il proprio effetto di correzione del fabbisogno tendenziale nella misura di 50.000 miliardi, così come risulta dal testo dei disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati.
  2. L'esplicita conferma di tale obiettivo, unitamente all'approvazione della manovra da parte delle Camere in un clima di convergenza politica sulla volontà di attuare azioni di risanamento, possono consentire la riduzione del differenziale dei tassi d'interesse e dare maggiore certezza al suo raggiungimento.
  3. All'attuale stadio di avanzamento del dibattito parlamentare sul disegno di legge finanziaria 1995 il governo ritiene necessario confermare la scelta operata della sostanziale invarianza della pressione tributaria anche al fine di non alleggerire l'intervento di contenimento della spesa. Tuttavia, qualora i tassi di interesse dovessero risultare più elevati rispetto a quelli previsti, il governo si riserva di mettere in atto una manovra correttiva delle entrate al fine di mantenere il rispetto dell'obiettivo di correzione del fabbisogno complessivo.
  4. La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge finanziaria 1995 ed i provvedimenti ad esso collegati, lasciando sostanzialmente immutati i contenuti proposti. Tuttavia il governo attribuisce notevole importanza al raggiungimento di una intesa con le parti sociali sulle misure di riforma del sistema previdenziale.
  5. Il governo ritiene altresì necessario ricercare un approfondito confronto sulle politiche di intervento a sostegno dell'occupazione, specie nelle aree economicamente depresse del paese, sui temi della famiglia, della sanità con particolare riferimento al prezzo dei farmaci, della ricerca, della formazione professionale e dell'istruzione nonché sulle problematiche relative all'emergenza nelle zone alluvionate.
  1. OCCUPAZIONE, LAVORO E MEZZOGIORNO

2.1 Occupazione e lavoro

Occorre prioritariamente - e preliminarmente - valorizzare gli strumenti esistenti e assicurare il più razionale utilizzo delle risorse disponibili, per valutare successivamente se si renda necessario individuare nuove iniziative.

Di conseguenza, si propongono le seguenti azioni di immediata operatività:

Tutto ciò consentirà la piena attuazione dell'intesa raggiunta, volta a garantire la transizione dal regime assistenziale al recupero attraverso il reinserimento lavorativo:

Il governo si impegna ad estendere al comparto dei contributi previdenziali il meccanismo del concordato per adesione al quale prevede un gettito aggiuntivo di almeno 1.000 miliardi di maggior contribuzione previdenziale, da destinare all'occupazione.

Le modalità di destinazione di tali risorse saranno definite in accordo con il ministro del lavoro.

2.2 Mezzogiorno

Il governo intende affrontare il problema del Mezzogiorno e delle aree depresse attraverso uno sforzo teso agli obiettivi di:

  1. concludere entro gennaio 1995 tutte le questioni aperte in materia di aiuti di stato pendenti presso la U.E.;
  2. accelerare al massimo attraverso misure legislative anche straordinarie, la liquidazione degli interventi conseguenti alla legge 64/86 e tuttora pendenti, in materia di aiuti industriali;
  3. impostare nuove modalità organizzative e di spesa per accelerare le procedure di impegno e pagamento sulle quote non utilizzate del quadro comunitario di sostegno 1989-93;
  4. organizzare nuovi strumenti per il supporto ad organizzazioni italiane per la partecipazione ai programmi e alle diverse iniziative comunitarie (es. Phare, ricerca e sviluppo, ecc.);
  5. proseguire nell'organizzazione di nuove strutture per rendere più efficienti le capacità di spesa riguardo il quadro comunitario di sostegno 1994-1999;
  6. introdurre automaticità nei meccanismi di sostegno allo sviluppo delle imprese attraverso l'utilizzo delle risorse della legge 488/92 e del quadro di sostegno per gli aiuti all'industria 1994-1999.

La gran parte degli obiettivi e degli strumenti messi a punto sono contenuti nel documento "Orientamenti comuni del governo e delle parti sociali" in tema di "Strumenti e modalità di intervento finalizzati alla coesione economica e sociale".

Di seguito vengono riportati in maggiore dettaglio le questioni riguardanti gli obiettivi sovraindividuati.

2.3 Trattativa con la U.E.

Il governo é impegnato a concludere entro gennaio 1995 la situazione di contenzioso amministrativo con la commissione europea riguardo:

A ciò si aggiunge la questione aperta dalle sospensive del TAR Abruzzo e del TAR Molise riguardo gli sgravi contributivi e l'ipotesi di apertura di una procedura di infrazione relativa agli aiuti industriali ex lege 64 riguardo alla avvenuta scadenza dei termini fissati dall'U.E. per l'assunzione di impegno di spesa (31/12/1993) e la rilevazione dello stato di avanzamento superiore al 30% per la concessione del contributo nell'intensità prevista dalla legge 64 del 6 /12/1992.

2.4 Pendenze ex lege 64 in tema di aiuti industriali.

Il governo procederà a definire con idonei strumenti le seguenti procedure:

2.5 Accelerazione della spesa sul Q.C.S. 1989-1993.

Il governo intende affidare ad un soggetto consortile dotato di adeguate risorse finanziarie il compito di supportare a richiesta amministrazioni centrali e regionali per il completamento della spesa entro il 31-12-1995, data ultima ottenuta dalla U.E. recentemente quale proroga del termine del 31-12-1992. Tale organismo svolgerà compiti di assistenza tecnica e finanziaria con riguardo a tutti i fondi disponibili, ivi compreso il F.S.E..

2.6 Nuovi strumenti di supporto per l'ottenimento di finanziamenti comunitari non inclusi nei Q.C.S.

Il governo intende avviare una funzione di informazione e supporto alla predisposizione dei programmi ed alla presentazione di questi in sede comunitaria a favore delle imprese italiane considerato che i fondi Phare-tacis, Ricerca e sviluppo, ecc., raramente sono assegnati ad imprese italiane specie se piccole e medie.

2.7 Nuove strutture per rendere efficiente la spesa per il Q.C.S. 1994-1999.

Si tratta delle "Cabine di regia" nazionale e regionale già rese operative ed alle quali partecipano le parti sociali. Queste vanno rafforzate nei loro compiti di coordinamento attraverso appositi provvedimenti che il governo intende adottare.

2.8 Nuovi meccanismi di sostegno allo sviluppo delle imprese.

Sono il fondo di garanzia per il consolidamento delle passività a breve per le pmi, gli aiuti automatici agli investimenti che generano occupazione ed alle spese di ricerca e sviluppo, l'ampliamento dello strumento della contrattazione programmata alle pmi e la razionalizzazione degli interventi delle finanziarie operanti nel Mezzogiorno.

 2.9 Dotazioni finanziarie

In relazione alle risorse complessivamente destinate al Mezzogiorno e alle aree depresse, si propone una puntuale verifica sia sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate, che sugli interventi previsti dalle leggi 64/86 e 488/92. In proposito é stato predisposto un promemoria contenente il quadro riassuntivo, al 31/12/93, delle risorse stesse.

2.10 Ricognizione del grado di utilizzo delle somme stanziate per il cofinanziamento comunitario.

Dovrà essere effettuata anche una completa verifica di tutti i canali di finanziamento del quadro comunitario di sostegno 1994-99. Se questi dovessero risultare insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, andrebbero individuate tutte le possibili forme di reperimento (su di un arco pluriennale) dei mezzi adeguati a mobilitare le risorse comunitarie e a sostenere quindi i relativi investimenti nel prossimo quinquennio.

2.11 Maggiori risorse per gli interventi nelle aree depresse

Conformemente alle richieste avanzate da parte delle confederazioni sindacali di destinare risorse aggiuntive per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle zone depresse, il governo propone di elevare da 10.000 miliardi a 13.000 miliardi l'autorizzazione a contrarre mutui, prevista dall'art. 1, comma 8, della legge 488/92. Il ricavato di tali mutui é destinato alla realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggior ritardo di sviluppo, nonché per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive.

Nell'ambito di tali risorse aggiuntive, almeno 1.000 miliardi saranno destinati alla realizzazione di interventi infrastrutturali. I 3.000 miliardi di mutui aggiuntivi potrebbero essere stipulati nel secondo semestre del 1995. Di conseguenza, occorrerà rinvenire una copertura di pari importo nel DDL Finanziaria 1995, per gli anni 1996-1997, quale accantonamento nei fondi globali di conto capitale (cap. 9001 tesoro). A legge finanziaria approvata, sarà quindi possibile predisporre un apposito provvedimento legislativo per l'autorizzazione a contrarre mutui.

 

 3. FAMIGLIA E INTERVENTI DI SOLIDARIETA' SOCIALE

In materia dovranno essere individuate più in dettaglio le modalità di utilizzo dei circa 2.000 miliardi per il triennio 1995-97, accantonati nel DDL Finanziaria, da approntare in uno o più provvedimenti legislativi da emanare nei prossimi mesi. E' ipotizzabile che una quota rilevante di tali fondi venga destinata all'aumento degli assegni familiari in favore delle famiglie numerose e a più basso reddito. In proposito, il governo intende avviare con le organizzazioni sindacali una discussione preventiva sulle modalità di utilizzo di tali risorse.

 

4. ZONE ALLUVIONATE

Per conoscere con più esattezza l'ordine di grandezza delle risorse occorrenti per la ricostruzione, occorrerà attendere l'ultimazione delle valutazioni. E' pertanto opportuno che fin d'ora vengano definite modalità e natura degli introiti da acquisire per il finanziamento occorrente agli scopi suddetti, nonché la concessione di una indennità parametrata alla Cigs per i lavoratori dipendenti da imprese la cui attività sia rimasta sospesa o ridotta in conseguenza degli eventi alluvionali.

Al riguardo, per la ricostruzione il governo prevede di ricorrere alla contrazione di mutui, i cui oneri di ammortamento saranno coperti attraverso cespiti tributari previsti per lo scopo. I mutui dovranno essere contratti dalle Regioni e dagli enti locali. Si potrebbe inoltre prevedere una modifica alla legge 183/89 (sulla difesa del suolo), dato il notevole ritardo della operatività delle autorità di bacino. Nella predisposizione delle relative misure, si terrà conto delle circostanze che per finanziare gli investimenti di primo soccorso si é fatto ricorso alla mancata restituzione del fiscal-drag e pertanto si procederà ad ulteriori prelievi omogeneamente distribuiti in tutti i comparti di imposizione esclusi i redditi da lavoro dipendente inferiori a un certo limite, secondo criteri da concordare.

 

5. SANITA'

Le parti concordano sulla seguente proposta di riformulazione dell'art. 7 del disegno di legge collegato alla finanziaria, presentata in data odierna alle parti sociali dal ministro della Sanità.

Art. 7

Al fine di mantenere la spesa farmaceutica nei limiti indicati dall'articolo 6, comma 5, a partire dal primo gennaio 1995 il ministro della Sanità farà compiere idonei controlli circa l'applicazione delle norme del comma 10, art. 8, legge 537/93 (prontuario terapeutico) da parte delle USL e dei medici curando nel contempo l'applicazione delle norme relative ad un confezionamento ottimale, per ciclo di terapia, dei prodotti farmaceutici. Allo stesso fine il CIPE avvalendosi delle Ccuf e di esperti in economia farmaceutica avrà il compito di fornire al governo elementi conoscitivi e criteri classificativi in ordine alla possibile introduzione di un sistema basato sui prezzi di riferimento dei farmaci proponendo, inoltre, al governo un progetto di sperimentazione nella applicabilità di tale sistema.

Eventuali variazioni al sistema vigente potranno intervenire dal 1 gennaio 1996 con provvedimento legislativo attraverso disegno di legge.

6. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il governo si impegna a completare l'attuazione di quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993 ed in particolare a realizzare il coordinamento tra il ministero del Lavoro, della Pubblica istruzione e della Ricerca al fine di garantire l'integrazione - in accordo con le regioni - dei sistemi di formazione professionale e di istruzione pubblica media ed universitaria, in connessione con gli strumenti di avviamento al lavoro e per l'effettivo avvio della formazione continua, ricercando altresì le più- efficaci sinergie tra pubblico e privato. Soprattutto per i lavoratori in mobilita... si possono utilizzare le disponibilità... del fondo sociale europeo.

Nell'immediato, si potrebbe convocare una riunione dei tre ministri interessati con le organizzazioni sindacali.

 7. RICERCA

Le disposizioni presentate dal governo al parlamento per il riordino, mediante decreti legislativi, degli enti del settore della ricerca costituiscono già un adempimento degli impegni presi nell'accordo del 23 luglio 1993.

I principi e criteri direttivi delle norme di delega saranno comunque oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali, come pure potranno esserlo gli schemi di decreti legislativi conseguenti. In linea con il predetto accordo, la nuova disciplina comporterà una razionalizzazione delle risorse destinate attività di ricerca. Merita inoltre di essere rilevato che, proprio in attuazione dell'accordo del luglio 1993, vennero predisposti nella legge finanziaria 1994 appositi accantonamenti per la ricerca. Proprio di recente con la legge 644/94, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, tali accantonamenti sono stati resi disponibili. Più in particolare il fondo per la ricerca applicata, di cui alla legge 46/82, é stato integrato di 250 miliardi per il 1995 e 300 miliardi per il 1996. Di questi importi il 30% é riservato alle piccole e medie imprese e il 40% alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b del regolamento Cee n. 2081/93. Inoltre, va rammentato che il decreto legge 559/94 prevede:

Infine, occorre considerare che nella discussione del ddl Finanziaria 1995, la Camera ha in prima lettura incrementato i trasferimenti in favore dell'Enea a 450 miliardi per ciascuno degli anni 1995-1997, che erano inizialmente previsti in 400 miliardi annui.

8. SISTEMA PREVIDENZIALE

Il governo è disposto a rivedere le misure strutturali della riforma previdenziale contenute nel disegno di legge collegato alla finanziaria 1995. Tale disponibilità é condizionata alla condivisione dei seguenti obiettivi:

  1. le norme devono entrare in vigore quanto prima al fine di ridurre, quanto possibile, la vigenza del blocco come definito dalla proposta emendativa del governo all'art. 11 del DDL collegato alla finanziaria;
  2. gli effetti finanziari di medio-lungo periodo delle norme introdotte non devono discostarsi sostanzialmente da quelli prodotti dalle proposte di governo;
  3. le norme devono consentire un'ampia correlazione tra la vita contributiva del soggetto e le prestazioni conseguite;
  4. le norme devono rapportare la rendita pensionistica alla "speranza di vita" alla data del pensionamento.

Il governo conferma la propria disponibilità a discutere tutti gli altri aspetti della riforma strutturale del sistema previdenziale ed in particolare:

I principi guida del confronto tra governo e parti sociali sull'insieme delle norme riguardanti la riforma strutturale del sistema previdenziale sono:

  1. tendere al sostanziale equilibrio dinamico delle singole gestioni con aliquote contributive sostenibili;
  2. affermare il principio della solidarietà generale tra le diverse gestioni.

La riforma strutturale così definita sarà presentata dal governo in un disegno di legge da approvarsi entro il 30 giugno 1995.

In tale quadro, il governo si impegna a presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo 11 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria del seguente tenore:

"a decorrere dall'1.1.95 nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché dei lavoratori autonomi, é sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all’età... stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti".

Tale sospensione opera fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale provvedimento dovrà essere idoneo ad assicurare effetti di contenimento del saldo netto da finanziare e del fabbisogno di cassa del settore statale in linea con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione del D.P.E.F. per gli anni 1995-1997.

Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità non si applicano nei casi di:

Oltre a ciò, il governo si impegna a presentare un emendamento all'articolo 15 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria, soppressivo degli ultimi due periodi del primo comma dello stesso articolo.

Al fine di non prolungare ulteriormente il blocco del pensionamento anzianità per i lavoratori dipendenti già assoggettati a tale misura nel 1992, che alla data del 31/12/1993 erano in possesso del requisito di 35 anni di contribuzione, si prevederà la possibilità del collocamento in pensione a partire dal 1 gennaio 1995 compatibilmente con risorse compensative che non potranno comunque eccedere i 500 miliardi.

 9. FISCAL DRAG 1995

Il governo si impegna a prevedere la restituzione del fiscal drag 1995 per un importo pari a 1000 miliardi secondo i tempi e le modalità che saranno definite con le organizzazioni sindacali.