PROGETTO DI LEGGE UNIFICATO

DI REVISIONE DELLA LEGGE 65/86

  I° COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE

C. 1118, C. 1644, C. 3219, C. 3220, C. 3221, C. 3222, C. 3223, C. 3444, C. 3663, C. 3962, C. 4211, C. 4283, C. 4613, C. 4739

"Legge-quadro sull'ordinamento della polizia locale"

 

CAPO I

COMPITI DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

Art. 1.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale).

1. I comuni e le province esercitano le funzioni di polizia locale di competenza propria o delegata avvalendosi di appositi corpi.

2. I comuni che non istituiscono propri corpi di polizia locale svolgono le relative attivita' in forma associata, mediante corpi intercomunali.

3. Le regioni esercitano le funzioni di polizia amministrativa regionale delegandole alle province e ai comuni ovvero mediante i propri uffici.

Art. 2.

(Compiti dei corpi di polizia locale).

1. I corpi di polizia locale svolgono i compiti previsti dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli enti cui appartengono, in relazione alle materie di competenza dello stesso ente, sia proprie che delegate dallo Stato o dalle regioni. Tali competenze concernono:

a) la polizia amministrativa relativamente a tutte le materie di competenza degli enti locali, compresa l'attivita' posta in essere per prevenire e reprimere tutti i comportamenti e le situazioni concentrati sul territorio che possono pregiudicare la convivenza civile, il decoro dell'ambiente, la qualita' della vita locale e che non siano riservate alla competenza esclusiva delle forze di polizia dello Stato;

b) la polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) la polizia tributaria, limitatamente alle attivita' ispettive e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;

d) la polizia ambientale ed ittico-venatoria.

2. I corpi di polizia locale concorrono altresi alla sicurezza pubblica e al mantenimento di un'ordinata convivenza civile, collaborando con le forze di polizia dello Stato alla prevenzione e repressione dei reati svolgendo le seguenti attivita':

a) in caso di reati in materie diverse da quelle attribuite o delegate all'ente di appartenenza, svolgono gli atti di polizia giudiziaria previsti dalla legge e riferiscono, ai sensi dell'articolo 347 C.P.P. all'autorita' giudiziaria;

b) nell'esercizio dei compiti di vigilanza sul territorio, ferme restando le dipendenze funzionali previste dall'articolo 8, riferiscono all'autorita' di pubblica sicurezza su qualunque fatto che possa rilevare ai fini dell'ordine pubblico;

c) svolgono le funzioni di pubblica sicurezza proprie delle forze di polizia dello Stato eventualmente concordate tra il Sindaco e il Prefetto;

d) prestano soccorso in caso di calamita', catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

Art. 3.

(Competenze regionali).

1. La potesta' legislativa e amministrativa delle regioni in materia di polizia locale, fatte salve le competenze delle regioni e statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e' esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

2. In particolare le regioni provvedono a:

a) fissare criteri generali per l'istituzione dei corpi, tenendo conto della tipologia degli enti interessati e nel rispetto del potere regolamentare ad essi attribuito;

b) agevolare con idonee iniziative, incentivi e sovvenzioni, la costituzione delle forme associative tra i comuni minori prevedendo livelli ottimali di esercizio delle funzioni;

c) disciplinare e incentivare le forme di collaborazione e coordinamento fra i corpi di polizia locale di competenza comunale e provinciale anche predisponendo idonei servizi informativi unificati su base regionale, nonche', in materia ambientale le forme di raccordo necessarie alla unitarieta' degli interventi dei corpi di polizia provinciale e dei servizi delle comunita' montane, degli enti parco e degli altri enti aventi comunque funzioni di vigilanza;

d) determinare le caratteristiche delle uniformi, che debbono essere diverse da quelle in uso presso le forze di polizia dello Stato e presso le Forze armate e dei relativi distintivi di grado, nonche' dei mezzi e degli strumenti in dotazione ai corpi di polizia locale;

e) disciplinare il sistema formativo per l'accesso ai corpi di polizia locale; programmare i cicli formativi annuali di aggiornamento periodico degli operatori in servizio, prevedendo, qualora le attivita' didattiche siano svolte anche dalla regione, che le stesse siano organizzate d'intesa con gli enti locali;

f) definire i parametri minimi di riferimento per la determinazione da parte degli enti locali delle specifiche dotazioni organiche dei corpi di polizia locale.

Art. 4.

(Regolamento del corpo di polizia locale).

1. Con delibera della giunta dell'ente di appartenenza e' approvato il regolamento di organizzazione del corpo di polizia locale che disciplina in particolare:

a) i rapporti tra il corpo di polizia locale e gli altri uffici e servizi dell'ente;

b) l'ordinamento del corpo;

c) le modalita' generali di esecuzione dei servizi e di svolgimento delle funzioni all'esterno del territorio di riferimento;

d) l'accesso al corpo;

e) le regole di comportamento durante lo svolgimento del servizio.

2. Il regolamento puo' prevedere che al corpo sia addetto anche personale non in possesso della qualifica di operatore di polizia locale di cui all'articolo 9.

3. Nel caso in cui il servizio di polizia locale sia svolto da corpi intercomunali, il regolamento viene approvato dal competente organo esecutivo della forma associativa.

Art. 5.

(Programmazione annuale dei servizi di polizia locale).

1. I consigli comunali e provinciali approvano annualmente, di norma nel contesto della relazione previsionale e programmatica, un documento di programmazione ed indirizzo dei servizi di polizia locale, raccordati con le attivita' di accertamento e controllo cui debbono provvedere gli uffici dei rispettivi enti, ciascuno per la parte di propria competenza. Il documento e' presentato dalla giunta e comprende anche una relazione sui risultati raggiunti in rapporto al corrispondente documento dell'anno precedente.

2. Nel caso in cui il servizio sia esercitato in forma associata, il documento di programmazione e indirizzo degli interventi di polizia locale e' approvato dal competente organo della forma associativa.

3. All'articolo 32, comma 2, della legge 9 giugno 1990, n. 142, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) i documenti annuali di programmazione ed indirizzo dei servizi di polizia locale".

Art. 6.

(Corpo di polizia locale).

1. I corpi di polizia locale sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di addetti, in servizio a tempo indeterminato, stabilito da ciascuna regione secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e comunque non inferiore a sette.

2. Nel caso in cui i corpi siano costituiti in forma associata, gli enti locali debbono prevedere nella convenzione o negli statuti dell'associazione intercomunale la costituzione dell'assemblea dei sindaci, cui compete nelle forme stabilite dal proprio regolamento l'indirizzo, la direzione e la vigilanza del corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale.

 

CAPO II

CONCORSO NELLE ATTIVITA' DI SICUREZZA PUBBLICA

Art. 7.

(Collaborazione con le Forze di polizia dello Stato e controllo del territorio).

S O P P R E S S O

Capo III

Funzioni dei corpi di polizia locale

Art. 8.

(Direzione e vigilanza dei servizi di polizia locale).

1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione amministrativa, nonche' nel quadro degli obiettivi stabiliti dal documento di programmazione annuale degli interventi di polizia locale di cui all'articolo 5, il sindaco o l'assessore delegato, ovvero un rappresentante dell'assemblea dei sindaci di cui all'articolo 6, comma 2, il presidente della provincia o l'assessore delegato impartiscono le direttive al comandante del Corpo, vigilano sull'espletamento dei servizi ed adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 9.

(Attribuzioni degli operatori di polizia locale).

1. Alle attivita' di polizia locale e' addetto il personale del Corpo cui sia stata attribuita la qualifica di operatore di polizia locale. Tale personale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui e' comandato, esercita il controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, e procede all'accertamento delle relative violazioni, e svolge i compiti previsti dal comma 2 dell'articolo 2. A tali fini all'operatore sono attribuite le qualifiche di:

a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e controllo e al comandante del corpo;

b) agente di pubblica sicurezza.

2. In relazione ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili per l'accertamento dei tributi locali e la repressione delle relative violazioni, procedendo anche di propria iniziativa, secondo le norme e le facolta' loro attribuite dalla normativa tributaria statale. Agli operatori dei Corpi di polizia locale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 10.

(Accesso alla banche dati del Ministero dell'interno, del pubblico registro automobilistico, della direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

1. Il primo comma dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' sostituito dal seguente: "Gli operatori di polizia locale possono accedere ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' agli schedari del centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui all'articolo 8 della legge 1_ aprile 1981, n. 121, specificatamente individuati in relazione alle funzioni attribuite ai Corpi medesimi dalla legge, nei limiti e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".

2. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 16-quater, primo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come modificato dal presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO IV

PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 11.

(Abilitazione alla funzione di operatore di polizia locale).

1. L'attribuzione della qualifica di operatore di polizia locale e' subordinato al superamento di un esame di idoneita' al termine di un corso di formazione teorica e pratica della durata da sei a nove mesi, istituito ed organizzato a livello regionale o interregionale, e al superamento di una prova conclusiva psico-attitudinale.

2. L'accesso al corso di formazione e' riservato ai candidati vincitori dei concorsi indetti dalle amministrazioni locali. Il periodo di prova si conclude 30 giorni dopo l'avvenuto superamento della prova conclusiva. Il non superamento della prova conclusiva produce l'interruzione del rapporto di lavoro.

3. L'attivita' formativa e' svolta presso scuole gestite, in forma singola o associata, dalle amministrazioni comunali o provinciali, dalle amministrazioni regionali, da soggetti pubblici o privati. Le regioni stabiliscono i criteri per l'abilitazione delle scuole allo svolgimento delle attivita' formative. I programmi formativi sono approvati da una commissione tecnica, istituita dalla regione, di cui fanno parte anche i rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali. Gli esami di idoneita' al termine dell'attivita' formativa sono effettuati da commissioni regionali.

4. Le regioni possono prevedere la costituzione di commissioni e la elaborazione di programmi formativi a valenza interregionale.

5. I programmi-tipo predisposti dalle regioni sono approvati sentita la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di consentire agli aspiranti operatori di polizia locale una adeguata conoscenza dell'organizzazione delle modalita' di intervento dei Corpi di polizia dello Stato in materia di sicurezza pubblica, le regioni operano d'intesa con i Ministeri competenti per favorire l'interscambio delle attivita' formative e l'organizzazione dei corsi formativi.

6. Le somme erogate dai singoli enti locali al personale di cui al comma 2 a titolo di stipendio, comprensive degli oneri fiscali e contributivi, nonche' le rette di iscrizione versate dagli enti locali agli istituti formativi, sono ad essi rimborsate a valere sul capitolo di entrata di cui all'articolo 208, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, come introdotto dall'art. 12 della presente legge.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni devono provvedere ad emanare la normativa relativa all'abilitazione delle scuole e alla predisposizione dei programmi formativi-tipo. Qualora le regioni non provvedano, le amministrazioni comunali possono far svolgere l'attivita' formativa per il conseguimento dell'abilitazione alla funzione di operatore di polizia locale presso scuole abilitate da altre regioni. In tal caso, le amministrazioni comunali possono richiedere alle regioni di appartenenza il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per la formazione del personale interessato.

8. Il personale dei Corpi o dei servizi di polizia municipale o provinciale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero assunto entro i sei mesi successivi in base a concorsi banditi entro il 31 dicembre 1998 e comunque conclusi prima della sua entrata in vigore, si intende abilitato alla funzione di operatore di polizia locale anche in carenza del corso e dell'esame di idoneita' finale.

Art. 12.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1992, n. 360, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. Al comma 2, lettera a), le parole: "dell'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del settantacinque per cento".

3. Al comma 4, dopo le parole: "I proventi spettanti agli altri enti indicati al comma 1 sono devoluti" sono inserite le seguenti: "nella misura del 95 per cento del loro ammontare".

4. Dopo il comma 4 e' inserito il seguente: " 4-bis. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni sono destinati, nella misura del 5 per cento del totale annuo complessivo, al Ministero dell'interno per la formazione professionale degli operatori di polizia locale. A tal fine le somme relative sono versate in apposito capitolo di entrata da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affluiscono in apposito capitolo da istituire nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.2.2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno".

5. I fondi di cui al comma 4-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 4, sono destinati al finanziamento integrale degli oneri retributivi e previdenziali e delle rette di iscrizione e partecipazione ai corsi di formazione professionale degli operatori di polizia locale, nonche' per il finanziamento degli oneri di natura organizzativa sostenuti direttamente dalle regioni o dagli enti locali per l'attivita' di aggiornamento professionale degli operatori di polizia locale di cui all'articolo 13, nel limite massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta. Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla formazione professionale obbligatoria per l'idoneita' alla funzione, si provvede a rimborsarli direttamente ai comuni entro sessanta giorni dalla richiesta previa verifica della documentazione prodotta. Per quanto attiene alle attivita' di aggiornamento professionale si provvede a ripartire tra le regioni e gli enti locali le risorse disponibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base all'entita' delle attivita' previste nei programmi annuali di aggiornamento professionale approvati dalle regioni.

Art. 13.

(Riqualificazione professionale straordinaria del personale in servizio).

1. Al fine di adeguare ai principi introdotti dalla presente legge la formazione professionale del personale con qualifica di operatore di polizia locale che sia in servizio alla data di entrata in vigore della stessa, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, provvedono ad organizzare le attivita' di riqualificazione, secondo le modalita' stabilite dalle regioni.

2. La riqualificazione professionale per ciascuna unita' di personale deve aver luogo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui all'articolo 208, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'articolo 12 della presente legge, e' elevata al sette per cento, con una corrispondente riduzione della percentuale prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera a), e comma 4 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 14.

(Modalita' di svolgimento dei concorsi e requisiti per la partecipazione).

1. Le regioni stabiliscono, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i requisiti minimi necessari per l'ammissione ai concorsi banditi a livello locale per l'accesso alla qualifica di operatore di polizia locale.

2. Non sono ammessi ai concorsi coloro che non risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere sottoposto a misura di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. S O P P R E S S O.

4. Per fronteggiare esigenze urgenti del servizio, le amministrazioni locali possono provvedere alla copertura dei posti disponibili nell'organico del personale dei rispettivi Corpi di polizia locale attingendo alle graduatorie in corso di validita' relative ai corrispondenti concorsi banditi da altre amministrazioni locali.

5. In applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli enti locali possono altresi ricoprire posti vacanti negli organici dei rispettivi Corpi di polizia locale mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso i Corpi di polizia locale di altre amministrazioni, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza e purche' le domande di trasferimento siano avanzate da dipendenti che abbiano compiuto almeno un biennio di servizio presso le rispettive amministrazioni. Non e' richiesto il consenso dell'amministrazione di appartenenza nei casi di assunzione diretta di cui al comma 4 qualora l'amministrazione di destinazione sia quella che aveva bandito il concorso.

Art. 15.

(Figure professionali della polizia locale).

1. La qualifica di operatore di polizia locale e' articolata nelle seguenti figure professionali:

a) agente;

b) addetto al coordinamento e controllo;

c) comandante del corpo.

Art. 16.

(Addetti al coordinamento e al controllo).

1. Lo svolgimento dell'attivita' di coordinamento e controllo e' subordinato al conseguimento dell'idoneita', al termine di un apposito corso di formazione organizzato nei modi stabiliti dalle regioni.

2. Il conferimento delle funzioni di coordinamento e controllo avviene secondo le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4. I relativi inquadramenti, nonche' le eventuali indennita' di funzione, sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Art. 17.

(Comandante del Corpo di polizia locale).

1. Il comandante del Corpo di polizia locale svolge le funzioni gestionali e organizzative previste dalla presente legge, dai regolamenti dei servizi di polizia locale e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed occupa la qualifica funzionale apicale prevista nell'ente locale di appartenenza, ovvero, per le unioni intercomunali, la qualifica funzionale equivalente in un comune di dimensioni demografiche pari alla sommatoria della popolazione dei comuni associati.

2. Al comandante del Corpo di polizia locale sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nei Corpi di polizia locale aventi particolare complessita', il comandante puo' delegare ad altri ufficiali lo svolgimento dei predetti compiti, nei casi e secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 4.

3. I comuni, le province e le forme associative di cui all'articolo 6, comma 2, procedono alla nomina del comandante del rispettivo Corpo mediante concorso pubblico, ovvero mediante conferimento di incarico temporaneo con contratto a tempo determinato.

4. Sono ammessi al concorso pubblico i candidati in possesso del diploma di laurea nonche' degli altri requisiti generali richiesti dal bando di concorso. Possono, altresi, partecipare al concorso coloro che risultano in possesso dell'idoneita' al comando di cui all'articolo 19 anche in assenza del titolo di studio richiesto. I vincitori del concorso pubblico che non siano in possesso della predetta idoneita' possono assumere le relative funzioni a tempo indeterminato soltanto dopo il conseguimento della stessa. In tal caso gli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'articolo 16 sono posti a carico degli enti che hanno bandito il concorso, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

5. L'incarico temporaneo di comandante del Corpo di polizia municipale, con contratto a tempo determinato di cui al comma 3, puo' essere conferito ad esperti in possesso dell'idoneita' al comando di cui all'articolo 19. L'incarico di comandante del Corpo puo' essere altresi assegnato dal capo dell'amministrazione ad un dirigente dell'ente. Qualora il dirigente incaricato non risulti in possesso dell'idoneita' al comando di cui all'articolo 19, puo' assumere le relative funzioni dirigenziali soltanto dopo lo svolgimento del prescritto periodo formativo concluso con esito favorevole.

6. In attesa dell'espletamento delle procedure di assunzione delle funzioni di comandante del Corpo con le modalita' di cui al comma 3, temporaneamente e per un periodo comunque non superiore ai diciotto mesi, non rinnovabile, puo' essere incaricato dello svolgimento delle relative funzioni, a scavalco, il comandante del Corpo di un altro ente locale ovvero un addetto al coordinamento e controllo anche in servizio presso altri Corpi, purche' in possesso dell'idoneita' al comando di cui all'articolo 19.

Art. 18.

(Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei comandanti dei Corpi di polizia locale).

1. Nell'ambito della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale di cui all'articolo 17, comma 77, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' istituita la sezione per la formazione dei comandanti dei Corpi di polizia locale.

2. Le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della sezione di cui al comma 1, integrative di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396, sono approvate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli esperti che compongono l'apposito comitato tecnico-scientifico, da istituirsi per la sezione di cui al comma 1, sono nominati dal Presidente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, su designazione del Ministro dell'interno, del Ministro per la funzione pubblica, della Conferenza dei Presidenti delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione delle province italiane (UPI), dell'Unione nazionale dei comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comparto delle autonomie locali che abbiano sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. La sezione di cui al comma 1 puo' avvalersi, per la formazione dei comandanti dei Corpi di polizia locale, delle scuole regionali e interregionali istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 79, della legge 15 maggio 1997, n. 127, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni, anche in sede decentrata, con istituti, enti e societa' di formazione e cultura.

5. La Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 stabilisce annualmente, sulla base dei programmi formativi delle regioni e degli enti locali, il numero dei posti complessivamente disponibili per il corso di formazione, anche in base alle risorse finanziarie risultanti dalla ripartizione dei proventi di cui all'articolo 208, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'articolo 12. A tale numero vengono aggiunti i posti richiesti dai singoli comuni per il personale da questi indicato e finanziati direttamente dagli stessi nonche' i posti riservati a coloro che ne facciano richiesta con spese a carico dei partecipanti.

6. I posti disponibili per il corso di formazione sono ripartiti tra le regioni dalla Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sono assegnati dalle regioni stesse, secondo propri criteri, ad addetti al coordinamento e controllo.

7. I posti disponibili per il corso di formazione da destinare agli estranei ai Corpi di polizia locale, sono assegnati mediante prova selettiva, disciplinata con apposito regolamento adottato da ciascuna regione e riservata a candidati in possesso del diploma di laurea e degli altri requisiti previsti ai fini dell'accesso per pubblico concorso, di cui all'articolo 17, comma 4. La dipendenza da enti locali in posizione apicale costituisce titolo preferenziale.

Art. 19.

(Idoneita' al comando).

1. L'idoneita' al comando di cui all'articolo 17, comma 4, si consegue previo superamento del corso di formazione presso la sezione per la formazione dei comandanti dei Corpi di polizia locale di cui all'articolo 18, comma 1.

2. Presso la sezione di cui all'articolo 18, comma 1, e' istituito un elenco degli abilitati alla funzione di comando.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti di diritto, a richiesta degli interessati, nell'elenco di cui al comma 2 i seguenti soggetti:

a) i comandanti dei Corpi di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) coloro che abbiano svolto la funzione di comandante di Corpo di polizia locale ovvero di responsabile di servizio composto da almeno sette operatori, per almeno tre anni;

c) gli addetti al coordinamento e al controllo in possesso di qualifica dirigenziale alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano tale funzione da almeno tre anni;

d) i vice comandanti dei Corpi di polizia municipale, i cui posti risultino regolarmente istituiti e coperti mediante concorso pubblico da almeno tre anni;

e) i vincitori dei concorsi riservati di cui al comma 4.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'amministrazione interessata puo' bandire un concorso per titoli ed esami per l'individuazione del comandante del Corpo di polizia locale dell'associazione intercomunale di cui all'articolo 6, comma 2, riservato a coloro che abbiano ricoperto, alla data del bando di concorso, l'incarico di comandante del servizio di polizia locale nei comuni associati per un periodo non inferiore ad un anno.

Art. 20.

(Disciplina dell'armamento).

1. I regolamenti approvati dall'organo consiliare di ciascun ente locale individuano i servizi di polizia locale che possono essere espletati con l'impiego di armi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri generali ai quali debbono uniformarsi i regolamenti di cui al comma 1, concernenti:

a) la determinazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;

b) l'individuazione dei servizi da svolgere con l'impiego delle armi;

c) le modalita' di espletamento dei servizi di cui alla lettera b);

d) la determinazione dei casi in cui non e' consentito assegnare singoli appartenenti al Corpo a servizi che richiedono l'impiego delle armi;

e) gli obblighi degli enti locali e del personale in ordine alla consegna, alla tenuta e alla custodia delle armi e delle relative munizioni;

f) le tipologie delle armi in dotazione;

g) l'addestramento al tiro e l'accesso del personale ai poligoni.

3. Il personale porta senza licenza le armi in dotazione qualora i servizi ai quali e' assegnato ne prevedano l'impiego.

4. Il porto delle armi in dotazione e' ammesso in via continuativa anche fuori dal territorio dell'ente di appartenenza laddove previsto dal regolamento di cui al comma 1.

5. Il regolamento di cui al comma 2 elenca, altresi, i casi in cui l'abilitazione al porto delle armi e' sospesa di diritto.

Art. 21.

(Veicoli di servizio).

1. I veicoli di servizio in dotazione ai Corpi di polizia locale sono esenti dalla tassa automobilistica e da tributi straordinari. Gli apparati di trasmissione radio e fonia utilizzati a fini istituzionali operano in regime di esenzione fiscale.

2. » vietato l'uso di veicoli di servizio per scopi diversi da quelli indicati nei regolamenti locali.

3. La conduzione dei veicoli di servizio e' riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il dipendente esplica il servizio, previo superamento di specifici corsi di addestramento da effettuare durante la formazione di cui all'articolo 11.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel caso di incidenti verificatisi in occasione dello svolgimento del servizio, la patente di guida di cui al comma 3 e' sospesa dal prefetto. La sospensione non produce effetti sulla validita' della patente di guida personale.

 

CAPO V

STATUS DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

Art. 22.

(Norme in materia di contrattazione collettiva)

1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale e' disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Ferma restando l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva stabilito in conformita' alla procedura prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e della specificita' del personale dei corpi di polizia locale.

Art. 23.

(Norme in materia previdenziale e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge agli addetti ai corpi di polizia locale provvisti della qualifica di cui all'articolo 9 si applicano le stesse disposizioni legislative e regolamentari previste per gli appartenenti alla polizia di Stato in materia di prevenzione e assistenza, assicurazione e prevenzione degli infortuni, malattie professionali, attivita' usuranti, tutela legale, speciali elargizioni o riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

2. Al personale dei corpi di polizia locale e' corrisposta una indennita' di polizia locale pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilita' attribuita e alla natura delle funzioni svolte.

3. Le indennita' di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennita' di polizia locale di cui al comma 2.

4. Gli oneri finanziari derivanti dagli incrementi dovuti in conseguenza della rideterminazione contrattuale dell'indennita' di cui al comma 2 sono posti a carico del fondo nazionale di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12.

5. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le opportune modifiche al decreto ministeriale 18 giugno 1988, recante nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalita' di applicazione, al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale dei corpi di polizia locale adeguata ai compiti di istituto da esso assolti ed equivalente alla classe di rischio prevista per gli appartenenti alle forze di polizia di Stato.

6. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del personale della polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "dei corpi di polizia locale,".

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

(Interventi straordinari per investimenti).

1. S O P P R I M E R L O

 

Art. 25.

(Disposizioni transitorie e attuative).

1. Le unita' di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgano funzioni di coordinamento e controllo, sono considerate a tutti gli effetti idonee per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 16. Sono, altresi, considerati idonei i comandanti dei servizi, cessati dall'incarico in seguito all'accorpamento di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Agli operatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e' consentita la conduzione dei veicoli di servizio anche senza il conseguimento dell'apposita patente di guida di cui all'articolo 21, comma 3.

3. Sino alla scadenza del termine fissato dalle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), per la costituzione dei Corpi intercomunali di cui all'articolo 1, comma 2, le funzioni di polizia locale sono svolte dai servizi comunali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso non vi provveda la legge regionale, il termine per la costituzione dei Corpi intercomunali e' di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi inutilmente i quali gli operatori in servizio perdono, sino ad un successivo inquadramento in un Corpo, la qualifica di cui all'articolo 9, salvaguardando per detti operatori il posto e la retribuzione.

4. Per i comandanti dei servizi municipali di polizia locale non si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, relativa alla attribuzione della qualifica funzionale apicale.

4-bis. All'articolo 16, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "Nei limiti e con le modalita' previsti dal relativo ordinamento possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di sicurezza pubblica i corpi di polizia locale".

4-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: ìdei servizi di protezione civileî sono inserite le seguenti: ìe dei corpi di polizia localeî.

4-quater. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole "del corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "nonche del personale dei corpi di polizia locale dotato della qualifica di operatore di polizia locale".

Art. 26.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le regioni adeguano la loro legislazione in materia di polizia urbana e rurale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inerzia, dopo tale periodo le norme in contrasto con i principi della presente legge cessano di avere efficacia.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, all'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

(Abrogazioni)

1. E' abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni.

2. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 134 e' abrogato.