GAZZETTA UFFICIALE N. 3 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 05 01 1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 1997, n. 465.
Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visti l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 settembre
1997 e del 3 novembre 1997;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, nonchè l'Associazione nazionale comuni italiani
(A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
Art. 1.
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali
1. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, di seguito denominata Agenzia, istituita
dall'articolo 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
seguito denominata legge, ha personalità giuridica di diritto
pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e
contabile.
2. L'Agenzia, fino all'attuazione dei decreti legislativi in
materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, è sottoposta alla
vigilanza del Ministero dell'interno.
3. L'Agenzia ha sede centrale in Roma.
Art. 2.
Sezioni regionali dell'Agenzia
1. L'Agenzia si articola in sezioni regionali ubicate nei comuni
capoluogo delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto
speciale, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, fino a che queste
ultime non abbiano disciplinato la materia.
Art. 3.
Organi dell'Agenzia: composizione e durata
1. Organi dell'Agenzia e delle sezioni regionali sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il Presidente.
2. Il consiglio nazionale di amministrazione è composto da due
sindaci designati dall'A.N.C.I., da un presidente di provincia
designato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali eletti
tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla conferenza
Statocittà e autonomie locali, su proposta del Presidente della
conferenza, tra soggetti dotati di particolare professionalità in
materia di autonomie locali. Con la stessa composizione sono
costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
3. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni
regionali restano in carica per la stessa durata prevista dalla legge
per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti
dei consigli di amministrazione possono essere nominati o eletti per
non più di due mandati.
4. Il presidente e il vice presidente sono eletti tra i componenti
del consiglio di amministrazione. Le modalità di elezione e la
disciplina delle riunioni dei consigli di amministrazione sono
stabilite con atti di organizzazione adottati dal consiglio nazionale
di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere i) ed
l).
Art. 4.
Nomina e modalità per la designazione dei componenti il consiglio
nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione
delle sezioni regionali. Decorrenza e norme transitorie.
1. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni
regionali dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data di elezione
dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali. I consigli
uscenti restano in carica fino alla data di insediamento dei nuovi
consigli.
2. I sindaci ed i presidenti di provincia componenti i consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni regionali sono
rispettivamente designati dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I., entro i dieci
giorni anteriori alla scadenza del mandato.
3. Entro lo stesso termine la conferenza Statocittà e autonomie
locali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i
nominativi degli esperti ai fini della nomina nei consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni regionali.
4. I rappresentanti dei segretari comunali e provinciali sono
eletti secondo le disposizioni dell'articolo 5.
5. Ai fini della prima costituzione dei consigli di amministrazione
nazionale e delle sezioni regionali, la conferenza Statocittà e
autonomie locali, nonchè l'A.N.C.I. e l'U.P.I. provvedono alle
designazioni di rispettiva competenza entro i dieci giorni precedenti
la data fissata per l'elezione dei segretari comunali e provinciali
componenti dei predetti consigli.
Art. 5.
Elezione dei rappresentanti dei segretari
comunali e provinciali nei consigli di amministrazione
1. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione
sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei
rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, con l'osservanza
dei seguenti criteri:
a) sono elettori, per il consiglio nazionale, tutti i segretari
iscritti all'albo, in servizio alla data delle elezioni; per i
consigli delle sezioni regionali, tutti i segretari iscritti nelle
rispettive sezioni regionali dell'albo, in servizio alla data delle
elezioni;
b) adozione, per lo svolgimento delle elezioni, del sistema
proporzionale a scrutinio di lista;
c) facoltà di presentazione delle liste dei candidati per il
consiglio nazionale di amministrazione da parte dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro
applicabili ai segretari comunali e provinciali ovvero da
organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa
sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti
all'albo, in almeno cinque regioni, con un minimo di trenta iscritti
per regione;
d) facoltà di presentazione delle liste dei candidati per il
consiglio di amministrazione delle sezioni regionali da parte delle
organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
lavoro dei segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni
sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle
liste da parte di almeno il 5% degli iscritti alla sezione regionale
dell'albo, con un nimo di cinquanta iscritti, in almeno il 50% delle
province, e con un minimo di sei iscritti per provincia.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le
modalità per lo svolgimento della prima elezione dei rappresentanti
dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione
nazionale e delle sezioni regionali, nel rispetto dei criteri
stabiliti dal comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 2 viene fissata la data della
prima elezione, da tenersi entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso.
Art. 6.
Competenze dei consigli di amministrazione
1. Il consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta
dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e
all'amministrazione dell'Agenzia. In particolare:
a) cura la tenuta dell'albo, le iscrizioni, le sospensioni, le
cancellazioni;
b) dispone l'assegnazione dei segretari comunali alle sezioni
regionali dell'albo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente
regolamento;
c) definisce le modalità procedurali e organizzative per la
gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto
disciplinato dalla legge o dal presente regolamento;
d) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei
curricula degli iscritti all'albo;
e) delibera i bandi dei concorsi per l'iscrizione all'albo e
definisce le modalità della partecipazione ai corsi per l'accesso e
la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione;
f) dispone l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali non
chiamati a ricoprire sedi di segreteria nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dall'articolo 17, comma 78, lettera e),
della legge e secondo le disposizioni di cui al presente regolamento;
g) nomina il collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo
17, comma 3, e provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a
conclusione dei relativi procedimenti, salvo che tale competenza non
sia attribuita ai consigli di amministrazione delle sezioni
regionali;
h) disciplina l'organizzazione degli uffici e del personale
dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica stabilita dal
presente regolamento, prevedendo un apposito ufficio per
l'istruttoria dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 17,
comma 1;
i) definisce le modalità procedurali e organizzative per il
proprio funzionamento e per quello dei consigli di amministrazione
delle sezioni regionali ed adotta gli atti concernenti il patrimonio
e le attività contrattuali dell'Agenzia, nel rispetto delle
disposizioni fissate dal presente regolamento;
l) approva il bilancio di previsione, la relazione previsionale e
programmatica triennale, il rendiconto del cassiere e il rendiconto
generale della gestione dell'Agenzia;
m) disciplina le modalità di elezione del presidente dei consigli
di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali nonchè le
modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei
segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione e
per la presentazione delle liste dei candidati.
2. La disciplina delle materie indicate al comma 1 viene emanata
dal consiglio nazionale di amministrazione nel rispetto delle
modalità di relazioni sindacali previste dai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro.
3. Compete al consiglio di amministrazione delle sezioni regionali
l'adozione dei provvedimenti e degli atti relativi alla gestione dei
segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo sulla
base dei criteri generali fissati dal consiglio nazionale di
amministrazione.
Art. 7.
Organizzazione e personale dell'Agenzia
1. La dotazione organica dell'Agenzia è fissata nel limite massimo
di sessanta unità. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio
nazionale di amministrazione, può avvalersi, ai sensi dell'articolo
17, comma 72, della legge, per le proprie esigenze di funzionamento,
a rotazione, dei segretari comunali e provinciali collocati in
disponibilità. L'utilizzazione di detto personale avviene nei limiti
delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia.
2. Al fine di consentire l'immediato avvio dell'attività
dell'Agenzia e in attesa del reclutamento del personale di cui ai
commi successivi, il Ministro dell'interno, sulla base delle
richieste anche nominative formulate dal presidente dell'Agenzia,
previa determinazione di appositi criteri, acquisita la
disponibilità degli interessati, individua con propri provvedimenti
il personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui
l'Agenzia può avvalersi in posizione di fuori ruolo. L'utilizzazione
di detto personale in posizione di fuori ruolo non può superare il
periodo massimo di sei mesi.
3. Il reclutamento del personale necessario per il funzionamento
dell'Agenzia avviene mediante apposite procedure di mobilità nei
confronti del personale delle pubbliche amministrazioni che abbia
presentato la relativa richiesta e previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Detta procedura si applica in
via prioritaria nei confronti del personale dell'Amministrazione
civile dell'interno e con esclusione del personale dei segretari
comunali e provinciali. L'utilizzazione delle procedure di mobilità
comporta la contestuale soppressione, nelle amministrazioni di
provenienza, dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti
trasferiti all'Agenzia. Per il personale dell'Amministrazione civile
dell'interno si provvederà alla soppressione dei posti
corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia in sede
di emanazione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 3 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione di tali decreti i
posti corrispondenti al personale trasferito sono indisponibili.
4. Il personale da reclutare mediante le procedure di mobilità di
cui al comma 3 è sottoposto ad accertamento e valutazione della
professionalità richiesta, secondo i criteri e le modalità definiti
dal consiglio nazionale di amministrazione. Fino all'individuazione
dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, al personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi
il trattamento delle amministrazioni di appartenenza.
5. L'Agenzia può utilizzare, nell'ambito della dotazione organica
massima consentita, anche personale in posizione di comando o di
fuori ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 78, lettera b), della
legge. A tal fine il presidente dell'Agenzia presenta alle
amministrazioni prescelte apposita richiesta. Nelle more del formale
perfezionamento del provvedimento di comando o di collocamento fuori
ruolo, il personale richiesto dall'Agenzia è utilizzato presso di
essa dalla data indicata dalla richiesta, purchè vi sia l'assenso
degli interessati e non si opponga l'amministrazione o l'ente di
appartenenza.
6. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione
sono conferiti gli incarichi di direttore generale e vice direttore
generale dell'Agenzia, che hanno la stessa durata del consiglio, a
persone estranee al consiglio di amministrazione, di comprovata
esperienza e professionalità nel settore delle autonomie locali, in
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche
o economia e commercio. Detti incarichi sono rinnovabili per una sola
volta.
7. Il direttore generale cura l'attuazione delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione. Adotta in particolare gli atti relativi
alla gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie
dell'Agenzia non attribuiti al consiglio di amministrazione, compresa
la gestione del fondo finanziario di mobilità. Il direttore generale
è il responsabile del trattamento dei dati relativi agli iscritti
all'albo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, ivi compresa la tenuta e l'aggiornamento dei relativi
"curricula". è inoltre responsabile del procedimento ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, fatta salva la facoltà di assegnare ad
altro funzionario la responsabilità di singoli procedimenti.
8. Il trattamento economico del direttore generale e del vice
direttore è stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione nei
limiti di quello attribuibile ai dirigenti delle strutture
organizzative di massima dimensione dei comuni di cui all'articolo 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L'Agenzia organizza il proprio autonomo funzionamento entro e
non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 8.
Misure per la pari opportunità
1. Il consiglio nazionale di amministrazione istituisce il comitato
permanente delle pari opportunità. Il comitato ha sede presso
l'Agenzia. Il comitato è composto da due sindaci nominati
dall'A.N.C.I. e da un presidente di provincia nominato dall'U.P.I.,
da tre segretari comunali e provinciali designati dalle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale in relazione al grado di rappresentatività secondo
i dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica e relativi al
31 dicembre dell'anno antecedente alla nomina nonchè da due esperti
designati dalla conferenza Statocittà e autonomie locali. Tutti i
componenti del comitato devono essere donne.
2. Al comitato spettano:
a) il parere preventivo in ordine a tutti i provvedimenti per la
disciplina generale degli istituti di competenza del consiglio
nazionale di amministrazione;
b) i poteri di iniziativa e di proposta per l'adozione di
provvedimenti su materie demandate al consiglio nazionale di
amministrazione, su cui lo stesso è tenuto a pronunciarsi;
c) la vigilanza in ordine all'effettività dei principi di pari
opportunità nella gestione dell'albo e nell'esercizio delle
funzioni;
d) l'esame di casi anche individuali in cui possano configurarsi
violazioni ai principi di pari opportunità e la conseguente proposta
di interventi o iniziative agli organi competenti dell'Agenzia;
e) la promozione di studi, iniziative, ricerche e di attività
formative e di aggiornamento, al fine di diffondere e valorizzare una
cultura delle problematiche connesse con la differenza di genere, e
in particolare quelle del lavoro femminile nel settore pubblico.
3. Nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni
regionali, si deve garantire una adeguata presenza femminile.
4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità
di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, ovvero di
astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di
cui all'art. 6 della legge n. 903/1977, il cui periodo non va
computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per
il collocamento in disponibilità, il segretario comunale e
provinciale mantiene la titolarità della sede con oneri a carico
dell'ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a
carico dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul
fondo di mobilità di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
Capo II
Articolazione dell'albo, convenzioni
di segreteria e passaggio tra le fasce professionali
Art. 9.
Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
e sezioni regionali
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito
dall'articolo 17, comma 75, della legge, è gestito dall'Agenzia di
cui all'articolo 1.
2. L'albo è articolato in sezioni regionali - fatta eccezione per
la regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 17, comma 84,
della legge - nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti
per fasce professionali, secondo quanto previsto dal presente
regolamento, i segretari comunali e provinciali iscritti nell'albo
provvisorio approvato con decreto del Ministro dell'interno del 14
giugno 1997 ed i funzionari in possesso dell'abilitazione
all'esercizio delle funzioni di segretario comunale conseguita ai
sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge, a seguito
dell'assegnazione alle sezioni regionali.
3. Ai fini della determinazione del numero complessivo degli
iscritti all'albo, i comuni comunicano al consiglio di
amministrazione della sezione regionale e quest'ultimo al consiglio
nazionale di amministrazione, l'avvenuta conclusione di convenzioni
per l'ufficio di segretario comunale, ai sensi dell'articolo 24 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 10 del presente
regolamento.
4. Per garantire una adeguata opportunità di scelta nella nomina
del segretario da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia, il
consiglio nazionale di amministrazione determina nella prima seduta
e, successivamente, con cadenza biennale, la percentuale di
maggiorazione di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.
Art. 10.
Convenzioni di segreteria
1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale
della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei
rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi
accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro
convenzioni per l'ufficio di segreteria.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del
servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca
del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari
per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la
possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci
obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla
competente sezione regionale dell'Agenzia.
3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate
spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese
di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei
comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative
funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma
74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in
base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità
organizzativa degli stessi.
Art. 11.
Articolazione dell'albo in fasce professionali
1. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce
professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è
assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio
o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario
comunale può inoltre richiedere l'iscrizione a non più di altre tre
sezioni regionali. In tal caso il segretario viene iscritto in un
elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle sezioni
regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso
che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilità dell'albo
regionale, si tiene conto dell'anzianità di servizio, nonchè delle
situazioni personali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalità
procedurali attinenti all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi,
ed alle conseguenti annotazioni negli albi regionali dei segretari
nominati.
3. I provvedimenti di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi
dei commi 1 e 2 sono effettuati prima di procedere all'assegnazione
dei nuovi iscritti. I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione
regionale in un contingente determinato dal consiglio nazionale di
amministrazione tale da coprire, a regime, la metà delle
assegnazioni complessive.
4. Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000
abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina
attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi
compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale
è ubicato il comune. Qualora il sindaco non individui un segretario
nella predetta sezione regionale dell'albo, può nominare un
segretario iscritto ad altra sezione regionale dell'albo. Il
segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il
comune è ubicato semprechè non si superi il limite del contingente
preventivamente stabilito.
5. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti
e dei comuni capoluogo di provincia, nonchè i presidenti delle
province, esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti
nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere
d) ed e), il cui elenco è tenuto dal consiglio nazionale di
amministrazione.
6. Il segretario che ha conseguito l'idoneità alla fascia
professionale superiore è iscritto alla fascia professionale
superiore e conserva altresì, fino alla prima nomina in un comune di
tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente
possibilità di essere nominato nei comuni di tale fascia.
7. Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia
collocato in disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta,
in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando
l'iscrizione alla fascia superiore.
8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il
rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei
segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74,
della legge, sulla base delle direttive impartite dal Governo
all'A.R.A.N. e nei limiti delle compatibilità economiche
predeterminate, può stabilire il numero delle fasce professionali e
la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per
l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico
ed economico.
9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto
e che ne abbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di
amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la
nomina di un segretario della fascia superiore a quella demografica
di appartenenza dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva
resta a carico del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della
legge.
10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti già
riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la
potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale
superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa
determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta.
I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i
presidenti di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe 1 /
A e classe 1 / B di cui all'articolo 12, comma 1.
Art. 12.
Prima iscrizione nelle fasce professionali e disciplina transitoria
1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto
collettivo nazionale di lavoro e ferma restando la classificazione
dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario
prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari comunali e provinciali
sono iscritti nelle seguenti fasce professionali con le modalità di
seguito indicate:
a) i segretari comunali con meno di due anni di servizio, nella
prima fascia professionale;
b) i segretari comunali ed i segretari capi con due anni e meno di
nove anni e sei mesi di servizio, nella seconda fascia professionale;
c) i segretari capi con nove anni e sei mesi di servizio ed i
segretari generali di seconda classe con meno di tre anni di
anzianità di servizio nella qualifica, nella terza fascia
professionale;
d) i segretari generali di seconda classe con tre anni di servizio
nella qualifica ed i segretari generali di classe 1 / B con meno di
tre anni di anzianità nella qualifica, nella quarta fascia
professionale;
e) i segretari generali di classe 1 / B con tre anni di servizio
nella qualifica ed i segretari generali di classe 1 / A nella quinta
fascia professionale.
2. Fino alla prima nomina in un comune di classe superiore i
segretari conservano anche l'iscrizione nella fascia professionale
immediatamente inferiore e la possibilità di essere nominati in un
comune di tale fascia. Il trattamento giuridico ed economico resta,
in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della
provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11.
3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1
può prevedere la riduzione delle fasce professionali a non più di
tre.
4. Il presidente della provincia nomina il segretario nell'ambito
della medesima fascia professionale prevista per i comuni capoluogo.
5. Dopo aver determinato il numero complessivo dei funzionari
iscrivibili all'albo, e tenendo conto anche dei segretari che abbiano
chiesto l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo ai sensi
dell'art. 18, il consiglio nazionale di amministrazione dispone
l'iscrizione nell'albo, nella prima fascia professionale, degli
idonei dei concorsi, rispettivamente, a quattro posti e a due posti
di segretario comunale in esperimento nella regione autonoma Valle
d'Aosta e a centosessantatre posti e a duecentonovantasette posti di
segretario comunale in esperimento a livello nazionale, indetti negli
anni 1995 e 1996, seguendo l'ordine delle relative graduatorie fino a
concorrenza del suddetto numero complessivo.
6. In sede di prima applicazione e sino all'espletamento dei corsi
di formazione e reclutamento, i vice segretari in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 17, comma 83, della legge possono, con
domanda presentata al consiglio nazionale di ammmistrazione, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, chiedere l'ammissione all'albo nella prima fascia
professionale. L'iscrizione viene operata nei limiti del numero
programmato di iscrizione all'albo. Tali disposizioni si applicano
anche agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, in
servizio alla data di entrata in vigore della legge.
7. Nel concorso tra la procedura di iscrizione ai sensi del comma 5
e la procedura di iscrizione ai sensi del comma 6, primo periodo,
l'iscrizione all'albo avviene attingendo alternativamente all'una e
all'altra categoria, in modo da assicurare parità di condizioni
nell'accesso all'albo. A tal fine le disposizioni di cui al comma 5
si applicano una volta scaduto il termine per la presentazione delle
domande ai sensi del comma 6.
8. Il consiglio nazionale di amministrazione, in base a criteri e
modalità appositamente predeterminati, dispone, acquisito il parere
favorevole del sindaco e del presidente della provincia, per i
segretari e i vice segretari in possesso di uno dei diplomi di laurea
di cui all'art. 13, comma 1, e già iscritti all'albo il passaggio
alla fascia professionale corrispondente a quella dell'ente presso
cui hanno svolto entro la data del 18 maggio 1997 le funzioni di
segretario in qualità di reggente o di supplente e abbiano
esercitato presso lo stesso ente le medesime funzioni per almeno sei
mesi continuativi alla data del 18 maggio 1997 negli ultimi tre anni.
A tal fine i segretari devono inoltrare richiesta entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e i
vice segretari entro sessanta giorni dalla data della loro iscrizione
all'albo. I segretari e i vice segretari di cui sopra, che svolgono
alla data di entrata in vigore del presente regolamento le funzioni
di segretario in qualità di reggente o di supplente, possono, con il
consenso del sindaco o del presidente della provincia, conservare le
funzioni fino all'assunzione da parte del Consiglio nazionale di
amministrazione delle determinazioni previste dal presente comma.
Art. 13.
Accesso in carriera
1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia
professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o
scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla
Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del
corsoconcorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da
tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.
3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito
per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio
nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di
immissione nell'albo stabilite dall'articolo 17, comma 77, della
legge.
4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata
sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a
risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche
mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di
concorso sono espletate da apposite commissioni.
5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una
orale. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie
oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le
seguenti: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo,
legislazione amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o
scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata
agli enti locali, politica di bilancio e gestione delle risorse,
tecnica normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il
punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello
predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale
del 30%. Durante il corso sono previste, con cadenza semestrale,
verifiche volte ad accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti
dagli organi della Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge.
Al termine del corso, si provvede alla verifica finale
dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della
graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio
nazionale di amministrazione. L'inclusione nella graduatoria dà
diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.
7. Il consiglio nazionale di amministrazione disciplina, inoltre, i
casi di esclusione dal corso per mancato superamento della verifica
semestrale di apprendimento prevista dal comma 6.
8. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non
superiore al cinquanta per cento del trattamento economico
corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle
disponibilità del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della
legge.
9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni
regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base
delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno
conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale
delle singole sezioni regionali.
10. La mancata accettazione della prima nomina comporta
automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una
percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio
nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso
stabilite.
Art. 14.
Idoneità a segretario generale
1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneità a segretario
generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove
selettive previste dal piano di studi di apposito corso di
specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'articolo 17,
comma 77, della legge. Il numero degli idonei non può superare il
settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione.
Colui che non consegue l'idoneità non può partecipare al corso per
l'anno successivo.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue
l'idoneità a segretario generale di classe prima per sedi di comuni
con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di
provincia e di province.
3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle
rispettive fasce professionali dell'albo.
4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello
regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del
consiglio nazionale di amministrazione.
5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i
segretari comunali in servizio da almeno quattro anni. Al corso di
specializzazione per il consegulmento dell'idoneità di cui al comma
2, sono ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data
della nomina a segretario generale.
6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire
un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce
professionali, determina, con cadenza annuale, il numero complessivo
dei segretari da ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per
l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero degli aventi
diritto sia superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di
amministrazione.
Capo III
Rapporto di lavoro
Art. 15.
Nomina e revoca
1. Spettano al sindaco e al presidente della provincia le
attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con
l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in
ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 70, della legge, il sindaco e
il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario
titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di
sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro
insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da
parte del sindaco e del presidente della provincia, il segretario in
servizio presso la sede si intende confermato.
3. In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in
corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario
comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario,
se previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge; in
mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai
sensi dell'articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del
segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della
vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. L'avvio della procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme
stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione. L'Agenzia
fornisce, a richiesta, i curricula relativi alle caratteristiche
professionali dei segretari. La nomina del segretario ha effetto
dall'accettazione.
5. Il segretario può essere revocato ai sensi dell'articolo 17,
comma 71, della legge. Il provvedimento motivato di revoca è
adottato dal sindaco o dal presidente della provincia su
deliberazione della giunta, previo contraddittorio con l'interessato.
A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi
violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni
rese per iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora
lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale e provinciale.
6. In sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei segretari
comunali e provinciali, in applicazione dei commi 81, terzo periodo e
82, primo e secondo periodo, dell'articolo 17 della legge, i sindaci
e i presidenti di provincia in carica alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il segretario
scegliendolo tra gli iscritti all'albo, entro il termine massimo di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. A
tal fine il sindaco o il presidente della provincia individua il
nominativo del segretario prescelto, a norma delle disposizioni
contenute nell'articolo 11, e ne chiede l'assegnazione al competente
consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il quale provvede entro
sessanta giorni dalla richiesta.
7. Il consiglio di amministrazione competente provvede a collocare
il segretario, di cui è stata chiesta la sostituzione, presso altro
comune o provincia, previa richiesta di un sindaco o di un presidente
di provincia; in mancanza, ad utilizzarlo per le esigenze di
funzionamento dell'Agenzia ovvero per incarichi presso altre
amministrazioni che lo richiedano, ai sensi dell'articolo 17, comma
72, della legge e dell'articolo 7 del presente regolamento. Qualora
non sia possibile l'utilizzazione dei segretari sostituiti con tali
procedure, gli stessi potranno essere trasferiti a richiesta presso
altre pubbliche amministrazioni, secondo un'apposita procedura che
sarà disciplinata con decreto del Ministro per la funzione pubblica
sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento, tenendo conto delle
qualifiche possedute al momento dell'entrata in vigore del presente
regolamento e dell'ultima sede in cui è stato prestato servizio. In
attesa del trasferimento, i segretari sostituiti sono collocati in
disponibilità presso l'Agenzia.
Art. 16.
Incompatibilità ed incarichi
1. Ai segretari comunali e provinciali si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per lo svolgimento di incarichi o per
l'esercizio delle attività è rilasciata dal sindaco ovvero dal
presidente della provincia in cui il segretario presta servizio.
3. I segretari comunali e provinciali, in attività di servizio
come titolari, reggenti o supplenti di sede, non possono essere
nominati direttori generali, ai sensi dell'articolo 51-bis della
legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 6, comma
10, della legge, di comuni e province diversi da quelli dove svolgono
le funzioni di segretario. Il segretario che accetta la nomina a
direttore generale di un ente locale diverso da quello di
appartenenza o che stipula un contratto a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 6, del comma 4, della legge è cancellato dall'albo ed
il rapporto di lavoro con l'Agenzia è automaticamente risolto. Il
consiglio nazionale di amministrazione può, su richiesta
dell'interessato, disporre la reiscrizione del segretario nella
fascia professionale di ultima iscrizione, nei limiti del numero
complessivo degli iscritti all'albo definito ai sensi dell'articolo
17, comma 77, della legge.
4. In sede di prima applicazione, e fino all'approvazione del primo
contratto collettivo di categoria concluso ai sensi dell'articolo 17,
comma 74, della legge, ai segretari comunali e provinciali non si
applicano le disposizioni vigenti concernenti i rapporti di lavoro a
tempo parziale.
Art. 17.
Procedimento disciplinare
1. Presso il consiglio nazionale di amministrazione e presso i
consigli di amministrazione delle sezioni regionali è istituito un
ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai
segretari comunali e provinciali.
2. I consigli di amministrazione delle sezioni regionali sono
competenti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che non
comportino la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia. Il
consiglio nazionale di amministrazione è competente alla irrogazione
delle sanzioni disciplinari che comportano la risoluzione del
rapporto di lavoro con l'Agenzia.
3. Fino a che la disciplina contrattuale non avrà regolato la
materia, presso la sede centrale dell'Agenzia è altresì istituito,
ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, un collegio arbitrale
di disciplina, presieduto da un magistrato anche in quiescenza,
appartenente alla giurisdizione ordinaria, amministrativa o
contabile, e composto, oltre che dal presidente, da quattro membri
designati dal consiglio nazionale di amministrazione, di cui due in
rappresentanza degli iscritti all'albo. Dinanzi a tale collegio
possono essere impugnati i provvedimenti di irrogazione di sanzioni
disciplinari adottati dai consigli di amministrazione nazionale o
delle sezioni regionali.
4. Ogni ulteriore aspetto del procedimento e le sanzioni
disciplinari sono rimesse alla contrattazione collettiva, ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni. In attesa della disciplina
contrattuale si applicano, sotto il profilo procedurale, le
disposizioni di cui all'articolo 59 del citato decreto legislativo n.
29/1993 e, sotto il profilo sostanziale, le sanzioni disciplinari
previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 18.
Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilità
1. I segretari comunali e provinciali in servizio possono chiedere
all'Agenzia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento l'iscrizione ad apposita sezione speciale
dell'albo. La domanda va immediatamente comunicata, a cura
dell'Agenzia, al Ministero dell'interno e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Al fine di consentire l'individuazione delle amministrazioni che
presentino disponibilità di organico, il Dipartimento della funzione
pubblica provvede, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dei posti disponibili di livello corrispondente a quello delle varie
qualifiche della carriera di segretario comunale e provinciale presso
le amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716.
3. Gli iscritti alla lista speciale indicano, in ordine di
preferenza, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale di cui al comma 2, tre sedi di pubblica
amministrazione presso le quali intendono trasferirsi.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisite le domande,
entro i successivi trenta giorni, compila una graduatoria nazionale
formata secondo i seguenti criteri:
a) anzianità di servizio nella qualifica;
b) carichi di famiglia, con particolare riferimento alla presenza
di figli di età inferiore agli anni otto.
5. I criteri di cui al comma 4 sono applicati secondo i punteggi
riportati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716. La graduatoria è
compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da
ciascun dipendente. A parità di punteggio si considera l'età
anagrafica.
6. Entro cinque giorni dalla formazione delle graduatorie il
Dipartimento della funzione pubblica comunica a ciascun interessato,
l'accoglimento o il rigetto domanda di trasferimento.
7. Il funzionario ha l'onere di comunicare l'accettazione o il
rifiuto, con telegramma da spedire entro i dieci giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. La mancata o ritardata risposta
equivale a rifiuto.
8. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, non oltre trenta giorni dal ricevimento delle
comunicazioni di cui al comma 7, ed il funzionario deve assumere
servizio entro quindici giorni.
9. Il Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando i criteri
di cui al presente articolo, predispone una ulteriore graduatoria dei
funzionari non utilmente collocati nella graduatoria per
l'assegnazione di uno dei posti scelti e di coloro che non abbiano
accettato il trasferimento. Sulla base di tale graduatoria sono
d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio il
funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che si trovino
nell'ambito della regione, quindi in quelle limitrofe, con
preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni statali. In mancanza
di posti disponibili il trasferimento può temporaneamente avvenire
anche in soprannumero. Entro un biennio dall'assegnazione, il
personale in soprannumero è ricollocato presso altre amministrazioni
pubbliche, prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto
richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.
10. Ai fini della comunicazione agli interessati dei provvedimenti
di trasferimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e
8.
11. Il funzionario trasferito è collocato nei ruoli della
amministrazione ricevente conservando il trattamento economico
pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole,
mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla differenza tra
il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova
qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti
economici.
12. Fino alla data dei provvedimenti di trasferimento i funzionari
iscritti nella sezione speciale dell'albo continuano a prestare
servizio nelle sedi di assegnazione, salvo che non siano stati
revocati o siano cessati dal servizio per qualsiasi altra causa.
13. Le procedure di cui ai precedenti commi sono concluse entro il
termine massimo di sei mesi dalla richiesta di trasferimento.
14. Per gli adempimenti relativi alla gestione della mobilità, ci
si avvale di un contingente di non più di venti segretari comunali,
iscritti nella sezione speciale dell'albo ai sensi del presente
articolo, da distaccare presso il Dipartimento della funzione
pubblica entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 19.
Collocamento in disponibilità
Criteri di utilizzazione
1. I segretari non confermati, revocati o comunque privi di
incarichi di titolarità di sede sono collocati in posizione di
disponibilità ed iscritti, in relazione alla fascia professionale di
appartenenza, nella sezione nazionale o nella sezione regionale
dell'albo nel cui ambito territoriale è compreso l'ente ultima sede
di servizio.
2. L'Agenzia utilizza i segretari collocati in disponibilità
favorendo, ove possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento
di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque
negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa. I
segretari collocati in disponibilità sono utilizzati
prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla
base della graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal
consiglio nazionale di amministrazione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 69, della
legge, per le supplenze in caso di assenza del segretario per
aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità ed in
ogni altro caso di assenza superiore a sei mesi, il segretario
supplente è indicato dal sindaco o dal presidente della provincia
tra coloro che sono collocati in disponibilità, nel rispetto dei
criteri determinati dal consiglio nazionale di amministrazione.
4. L'Agenzia, per l'esigenza del proprio funzionamento, sulla base
dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale di amministrazione,
può disporre l'assegnazione dei segretari in disponibilità anche
presso le sezioni regionali tenendo conto delle richieste in tal
senso formulate dai segretari in disponibilità.
5. Il consiglio nazionale di amministrazione può concludere
accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi od enti
strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari, per il
conferimento, nel rispetto della qualifica posseduta dal segretario,
di incarichi a tempo determinato, anche con prestazioni a tempo
parziale ovvero per incarichi di natura professionale o per attività
di studio, consulenza e collaborazione.
6. L'accordo dovrà, altresì, definire gli oneri per le
prestazioni di cui al comma 5 che dovranno essere corrisposte da
parte della pubblica amministrazione all'Agenzia. I relativi oneri
finanziari affluiscono al fondo di cui all'articolo 17, comma 80,
della legge.
7. Ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di
disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell'Agenzia di cui
all'articolo 7, comma 1, è corrisposto il trattamento economico in
godimento nell'ultima sede di servizio.
8. I segretari comunali e provinciali in posizione di
disponibilità ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto
alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono,
con oneri a carico dell'ente.
9. Ai segretari comunali e provinciali cui siano conferiti, durante
il periodo di collocamento in disponibilità, incarichi presso altre
pubbliche amministrazioni viene attribuito, con oneri a carico
dell'ente presso cui presta servizio, il trattamento economico più
favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico
ricoperto. La presente disposizione non si applica nella fattispecie
prevista dall'articolo 18, comma 14.
10. Nelle more dell'attribuzione di uno degli incarichi previsti
dall'articolo 17, comma 72, della legge, al segretario comunale o
provinciale collocato in disponibilità per mancato raggiungimento di
risultati a lui imputabile oppure motivato da gravi e ricorrenti
violazioni dei doveri di ufficio compete il trattamento economico
tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi
percepiti a titolo d'indennità per l'espletamento dei predetti
incarichi. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del
contratto collettivo nazionale di lavoro si considera la qualifica
posseduta.
11. Il segretario collocato in disponibilità può richiedere in
qualunque momento di essere messo in mobilità con le procedure di
cui all'articolo 18.
12. Durante il periodo in cui il segretario è collocato in
aspettativa per maternità, mandato elettorale o sindacale, malattia
e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento
in disponibilità resta sospeso.
13. Il segretario in disponibilità può in qualunque momento
dichiarare la propria volontà di accettare nomine in sedi di fascia
professionale immediatamente inferiore a quella in cui ha prestato
l'ultimo servizio da titolare o di fascia inferiore a quella per cui
è idoneo.
14. Il segretario in disponibilità, qualora sia nominato presso
una sede di segreteria e non assuma servizio, senza giustificato
motivo, decade automaticamente dall'iscrizione all'albo.
15. Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in qualità di
titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e
nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità
d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche
amministrazioni, con salvaguardia della posizione giuridica ed
economica.
Capo IV
Risorse finanziarie e fondo di mobilità
Art. 20.
Risorse per la gestione dell'Agenzia
e fondo di mobilità
1. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia e a quelle occorrenti
per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge si provvede
mediante le risorse del fondo finanziario di mobilità di cui
all'art. 17, comma 73, della legge, nel quale confluiscono, altresì,
i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della
legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni,
fatte salve le risorse occorrenti ai fini previsti dall'articolo 34,
comma 2.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate su
apposito conto corrente bancario intestato all'Agenzia ed acceso
presso l'istituto di credito di cui all'articolo 26, comma 1.
3. Il fondo finanziario di mobilità, di cui all'articolo 17, comma
73, della legge, è attribuito all'Agenzia ed è determinato
percentualmente sul trattamento economico del segretario e graduato
in rapporto alla dimensione dell'ente.
4. La percentuale di cui al comma 3 è fissata, in attesa della
determinazione in sede di accordo contrattuale, nella misura del 15%
del trattamento economico del segretario. L'importo derivante dal
predetto calcolo è rapportato al coefficiente stabilito dal
consiglio nazionale di amministrazione tenuto conto anche della
classe demografica di ciascun ente.
5. Ai fini del calcolo di cui al comma 4, le amministrazioni
provinciali e comunali sono tenute a comunicare all'Agenzia, entro il
termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno, il trattamento
economico fondamentale lordo annuo riferito al 31 dicembre dell'anno
precedente distinto nelle componenti: retribuzione tabellare,
indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, retribuzione
individuale di anzianità, assegno personale, maturato economico,
retribuzione di posizione, maggiorazione del 25% prevista per i
segretari titolari di segreteria convenzionata.
6. La misura del 15% di cui al comma 5 può essere aumentata, con
delibera motivata del consiglio nazionale di amministrazione e su
proposta del presidente, nell'ipotesi in cui le risorse iscritte in
bilancio risultino insufficienti.
Art. 21.
Diritti di segreteria
1. I diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della
legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed
integrazioni, per la quaota stabilita dall'articolo 27 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, spettano all'Agenzia e sono
versati direttamente all'istituto di credito incaricato del servizio
di cassa di cui all'articolo 26.
2. Il Ministero dell'interno continua a gestire le attività
programmate e le relative spese formalmente impegnate fino alla data
di insediamento dei consigli di amministrazione di cui all'art. 3,
comma 1.
3. Le risorse eccedenti rispetto agli impegni assunti ai sensi del
comma 2 sono versate entro trenta giorni dall'istituzione del
servizio di cassa di cui all'articolo 26 del presente regolamento.
4. Sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lettera b), della
legge, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale,
si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla
tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Capo V
Ordinamento contabile dell'Agenzia
Art. 22.
Attività finanziaria e di programmazione
1. L'attività finanziaria dell'Agenzia si svolge in esecuzione di
un bilancio di previsione annuale, deliberato unitamente ad una
relazione programmatica triennale.
2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno
solare.
3. è vietata qualsiasi attività finanziaria al di fuori di quella
autorizzata col bilancio di previsione.
Art. 23.
Bilancio di previsione e relazione programmatica
1. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il consiglio di
amministrazione nazionale approva il bilancio annuale per l'anno
successivo e la relazione programmatica triennale.
2. Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio ed è
redatto in termini di cassa, osservando i principi di unità,
annualità, universalità, integrità, veridicità e pareggio
finanziario.
3. Il bilancio di previsione è composto di due parti relative,
rispettivamente, all'entrata e alla spesa.
4. La parte entrata è ordinata in tre titoli e ognuno di essi in
capitoli. I titoli dell'entrata sono i seguenti:
titolo I - Entrate correnti per le attività istituzionali;
titolo II - Entrate per alienazioni di beni e per contributi in
conto capitale;
titolo III - Entrate per servizi per conto terzi.
5. La parte spesa è ordinata in tre titoli e ognuno di essi in
capitoli. I titoli della spesa sono i seguenti:
titolo I - Spese correnti;
titolo II - Spese in conto capitale;
titolo III - Spese per servizi per conto terzi.
6. Le entrate correnti sono distinte in capitoli separati, secondo
l'anno di provenienza.
7. Il fondo di cassa alla fine dell'anno precedente è stanziato in
bilancio tra le entrate correnti, inizialmente in base a stima e
successivamente in base a provvedimento di variazione specifico,
adottato dal consiglio nazionale di amministrazione.
8. Nel titolo II della spesa è stanziato un fondo di riserva, di
importo non superiore al 2% delle previsioni dello stesso titolo, per
eventuali necessità impreviste. Il consiglio di amministrazione
nazionale provvede ad integrare le dotazioni dei capitoli che ne
avessero necessità, con riduzione dello stesso fondo.
9. Entro il mese di settembre, il consiglio nazionale di
amministrazione può approvare una variazione di bilancio, alla quale
si applicano gli stessi principi del bilancio.
10. Al bilancio è allegata una relazione programmatica nella quale
sono indicati gli obiettivi che si intendono raggiungere nel triennio
e le ragioni della previsione delle entrate e delle spese, con il
relativo ammontare. La relazione dimostra anche la reale possibilità
di conservare nel tempo il pareggio finanziario della gestione. Le
indicazioni triennali della relazione programmatica sono aggiornate
annualmente.
Art. 24.
Gestione delle entrate
1. Tutte le entrate spettanti all'Agenzia sono direttamente versate
dai soggetti che ne abbiano titolo alla stessa presso l'istituto
incaricato del servizio di cassa.
2. La gestione delle entrate è affidata al responsabile del
servizio che adotta tutti gli atti necessari.
Art. 25.
Gestione delle spese
1. La gestione delle spese è affidata al responsabile del servizio
finanziario centrale che adotta gli atti di propria competenza sotto
forma di determinazione, con l'osservanza degli indirizzi e delle
direttive del consiglio nazionale di ammnistrazione.
2. Ciascuna spesa autorizzata non può in alcun caso superare lo
stanziamento del relativo capitolo, approvato dal consiglio nazionale
di amministrazione.
3. Il pagamento è disposto con mandato emesso sull'istituto di
credito incaricato del servizio di cassa.
4. Il mandato indica l'esercizio finanziario, la dotazione del
capitolo, i pagamenti già disposti sullo stesso capitolo, la
disponibilità, il creditore con generalità, residenza e codice
fiscale, la modalità di pagamento da lui prescelta e la data.
Art. 26.
Servizio di cassa
1. Il servizio di cassa è affidato dal consiglio nazionale di
amministrazione ad un istituto di credito, previo esperimento di
apposita gara.
2. L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed effettua il
pagamento di tutte le spese, secondo le disposizioni date con gli
ordinativi di incasso e con i mandati. Raccoglie le firme di
quietanza sui mandati, ovvero vi appone l'annotazione, firmata e
datata, del versamento secondo la modalità prescelta dal creditore e
comunicata dall'Agenzia nel mandato.
3. L'istituto cassiere tiene la contabilità degli incassi e dei
pagamenti in un apposito registro di cassa che gli viene fornito,
vidimato, dal dirigente del servizio finanziario centrale
dell'Agenzia.
4. L'istituto cassiere informa l'Agenzia, secondo la periodicità
fissata nella convenzione di tesoreria, dell'effettuazione di entrate
e spese. Nella convenzione sono stabilite le eventuali modalità
informatiche per le comunicazioni.
5. L'istituto cassiere rende all'Agenzia il conto di cassa con i
relativi documenti entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Il
conto di cassa è approvato dal consiglio nazionale di
amministrazione entro il mese di febbraio dello stesso anno di
presentazione.
Art. 27.
Contabilità dell'Agenzia
1. Il responsabile del servizio finanziario centrale è
responsabile della tenuta della contabilità analitica, secondo le
norme vigenti.
2. Il responsabile del servizio finanziario centrale cura
l'amministrazione dei beni patrimoniali e delle relative scritture,
nell'ambito della contabilità analitica.
3. Il responsabile del servizio finanziario centrale riassume nella
contabilità centrale quella delle sedi periferiche, curando anche la
corretta periodicità delle comunicazioni.
Art. 28.
Servizio di economato
1. Per le spese, il cui limite massimo è stabilito dal consiglio
di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia,
relative ad esigenze d'ufficio ed a lavori di manutenzione, è
istituito un servizio di economato, affidato ad un funzionario.
2. In favore dell'economo sono disposte anticipazioni a carico di
capitoli del bilancio e per le quali lo stesso effettua mensilmente
rendicontazioni al responsabile del servizio finanziario centrale. Le
anticipazioni sono ridotte a fine esercizio all'importo
effettivamente utilizzato e per esso è dato rendiconto.
3. L'economo cura la tenuta di una contabilità delle anticipazioni
ricevute e delle spese effettuate.
Art. 29.
Acquisizione di beni e servizi
1. All'acquisizione di beni e servizi l'Agenzia provvede a mezzo di
contratti di diritto privato, nei limiti, alle condizioni e secondo
le direttive stabilite dal consiglio di amministrazione nazionale. è
consentito provvedere, in economia, per le forniture economali entro
il valore massimo stabilito dal consiglio di amministrazione.
2. Entro il singolo limite stabilito dal consiglio di
amministrazione e per le forniture di prodotti e servizi aventi
caratteristiche di esclusiva, è consentito procedere alla scelta del
contraente a trattativa privata, preceduta, tranne che per i casi di
esclusiva, da ricerca di mercato. Oltre tale limite deve essere
effettuata una gara di licitazione privata con aggiudicazione al
migliore offerente sulla base di dettagliato capitolato tecnico.
3. Agli adempimenti relativi alle gare ed ai contratti provvede il
responsabile del servizio finanziario centrale. Per la valutazione
delle offerte di gara può essere nominata apposita commissione
composta, di norma, da personale dell'Agenzia e solo in via
eccezionale da esperti esterni.
4. L'affidamento di ricerche e incarichi di studio ad università e
centri specializzati, o a persone di riconosciuta capacità e
competenza, è autorizzato con provvedimento del consiglio nazionale
di amministrazione.
5. Le forniture sono soggette a collaudo, in forma individuale o
collettiva, da parte del personale dell'Agenzia o di esperti esterni
nominati dal responsabile del servizio finanziario centrale. Per
importi inferiori a L. 10.000.000, l'atto di collaudo può essere
sostituito da certificato di regolare esecuzione del responsabile del
servizio finanziario centrale.
Art. 30.
Sedi regionali
1. Nelle sedi regionali il finanziamento delle spese è effettuato
a mezzo di aperture di credito presso filiali dell'istituto cassiere,
disposte sulla base di un programma generale deliberato dal consiglio
di amministrazione nazionale.
2. In dette sedi un responsabile viene preposto al servizio
finanziario locale e svolge tutte le funzioni per la gestione delle
entrate e delle spese che sono attribuite, nel presente regolamento,
al responsabile del servizio finanziario centrale.
3. Le funzioni di indirizzo, riservate nel presente regolamento al
consiglio di amministrazione nazionale, sono svolte nelle sedi
regionali dal relativo consiglio di amministrazione e gli istituti
contabili previsti si applicano con i necessari adattamenti.
4. I responsabili dei servizi finanziari tengono nella sede
regionale una contabilità cordinata con quella centrale e comunicano
periodicamente, anche con mezzi informatici, i dati alla sede
centrale, per la tenuta della contabilità analitica generale.
Art. 31.
Rendiconto generale di gestione
1. Il rendiconto generale della gestione è composto dai seguenti
documenti:
a) conto di bilancio, per la dimostrazione delle entrate
effettivamente riscosse e delle spese effettivamente pagate
nell'esercizio, sulla base delle autorizzazioni di bilancio. Nello
stesso conto è data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere;
b) conto economico, redatto secondo le norme del codice civile;
c) conto del patrimonio, redatto secondo le norme del codice
civile;
d) relazione generale, con l'illustrazione delle poste dei vari
documenti nonchè con l'indicazione della attività svolta e dei
risultati ottenuti rispetto alle previsioni e agli obiettivi
programmati.
2. Il rendiconto generale della gestione è deliberato dal
consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di gennaio
dell'anno successivo ed è trasmesso, entro i dieci giorni successivi
alla sua deliberazione, alla Corte dei conti per l'esame.
Art. 32.
Revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori è nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, tra le
persone iscritte nel registro dei revisori contabili.
2. Il collegio dura in carica tre anni ed i componenti possono
essere nominati solo per un altro triennio.
3. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al
primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.
4. Il collegio elegge nel proprio seno un proprio presidente.
5. Al collegio si applicano le disposizioni del codice civile in
tema di sindaci delle società per azioni.
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 33.
Vigilanza
1. Fino alla attuazione dei decreti legislativi in materia di
riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri, di cui alla
legge 15 marzo 1997, n. 59, l'Agenzia è sottoposta alla vigilanza
del Ministero dell'interno.
2. Nell'ambito dei poteri di vigilanza, il Ministero dell'interno:
a) riceve relazioni semestrali sull'attività dell'Agenzia;
b) riceve copia degli atti fondamentali degli organi dell'Agenzia:
bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica
triennale, rendiconto del cassiere, rendiconto generale della
gestione, delibere del collegio dei revisori ed atti regolamentari;
c) può richiedere copia delle deliberazioni dei consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni regionali che disciplinano
la tenuta dell'albo, l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Agenzia e delle sue articolazioni regionali, nonchè notizie e
documentazione sulle attività e i provvedimenti di competenza
dell'Agenzia.
3. In caso di mancata tempestiva approvazione del bilancio, di
squilibrio del bilancio, di impossibilità di funzionamento degli
organi dell'Agenzia, ed in caso di reiterate e persistenti violazioni
di legge nell'esercizio dell'attività obbligatoria dell'Agenzia, il
Ministro dell'interno interviene con poteri sostitutivi, sciogliendo
all'occorrenza i consigli di amministrazione e nominando commissari
straordinari.
Art. 34.
Norme transitorie e finali
1. Gli organi dell'Agenzia subentrano, a decorrere dalla data di
insediamento dei consigli di amministrazione e, comunque, entro il
termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, previsto dall'articolo 7, comma 9,
nell'esercizio delle funzioni relative ai segretari comunali e
provinciali spettanti all'Amministrazione dell'interno.
2. Fino a diversa disciplina contenuta nel contratto collettivo
nazionale di lavoro di cui all'articolo 17, comma 74, della legge, ai
segretari iscritti all'albo si applicano le disposizioni contenute
nella legge, nel presente regolamento e, per la parte non modificata
e non incompatibile, le disposizioni delle leggi previgenti in
materia di segretari comunali e provinciali. Può continuare ad
applicarsi il collocamento fuori ruolo previsto dall'articolo 23 del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con imputazione dei conseguenti
oneri finanziari, per il periodo massimo di un anno dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, a carico del fondo di
mobilità di cui all'art. 17, comma 73, della legge, parzialmente
utilizzando i diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della
legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
3. Il consiglio nazionale di amministrazione, entro trenta giorni
dal suo insediamento, delibera il bilancio di previsione per l'anno
in corso, relativamente ai mesi che mancano alla fine dell'anno.
Art. 35.
Abrogazione di norme
1. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono abrogati:
a) il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;
b) la legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo
unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto
3 marzo 1934, n. 383;
c) il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553;
d) il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 123;
e) la legge 9 agosto 1954, n. 748;
f) gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
19 agosto 1954, n. 968;
g) la legge 8 giugno 1962, n. 604, ad eccezione degli articoli 40,
41 e 42;
h) la legge 12 febbraio 1968, n. 107;
i) il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
749, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b);
l) la legge 11 novembre 1975, n. 587;
m) l'articolo 15-quater del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
n) gli articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Art. 36
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni, entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 4 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Napolitano, Ministro dell'interno
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e degli
affari regionali
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica