- GAZZETTA UFFICIALE N. 3 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 05 01 1998
- DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
- 4 dicembre 1997, n.
465.
- Regolamento recante
disposizioni in materia di ordinamento dei
- segretari comunali e
provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78,
- della legge 15 maggio
1997, n. 127.
- IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
- Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
- Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto l'articolo 17,
comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- Visti l'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed il
- decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
- integrazioni;
- Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59;
- Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
- consultiva per gli atti
normativi nelle adunanze del 22 settembre
- 1997 e del 3 novembre
1997;
- Sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
- rappresentative, nonchè l'Associazione nazionale comuni italiani
- (A.N.C.I.) e l'Unione
delle province d'Italia (U.P.I.);
- Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella
- riunione del 20
novembre 1997;
- Sulla proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con i
- Ministri per la
funzione pubblica e gli affari regionali e del
- tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
- E m a n a
- il seguente
regolamento:
- Capo I
- Organizzazione e
funzionamento dell'Agenzia
- Art. 1.
- Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo
- dei segretari comunali
e provinciali
- 1. L'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari
- comunali e provinciali,
di seguito denominata Agenzia, istituita
- dall'articolo 17, comma
76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
- seguito denominata
legge, ha personalità giuridica di diritto
- pubblico ed è dotata
di autonomia organizzativa, gestionale e
- contabile.
- 2. L'Agenzia, fino
all'attuazione dei decreti legislativi in
- materia di riordino,
accorpamento e soppressione dei Ministeri in
- attuazione della legge
15 marzo 1997, n. 59, è sottoposta alla
- vigilanza del Ministero
dell'interno.
- 3. L'Agenzia ha sede
centrale in Roma.
- Art. 2.
- Sezioni regionali
dell'Agenzia
- 1. L'Agenzia si
articola in sezioni regionali ubicate nei comuni
- capoluogo delle regioni
a statuto ordinario e delle regioni a statuto
- speciale, ad eccezione
del Trentino-Alto Adige, fino a che queste
- ultime non abbiano
disciplinato la materia.
- Art. 3.
- Organi dell'Agenzia:
composizione e durata
- 1. Organi dell'Agenzia
e delle sezioni regionali sono:
- a) il consiglio di
amministrazione;
- b) il Presidente.
- 2. Il consiglio
nazionale di amministrazione è composto da due
- sindaci designati
dall'A.N.C.I., da un presidente di provincia
- designato dall'U.P.I.,
da tre segretari comunali e provinciali eletti
- tra gli iscritti
all'albo e da due esperti designati dalla conferenza
- Statocittà e autonomie
locali, su proposta del Presidente della
- conferenza, tra
soggetti dotati di particolare professionalità in
- materia di autonomie
locali. Con la stessa composizione sono
- costituiti i consigli
di amministrazione delle sezioni regionali.
- 3. I consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni
- regionali restano in
carica per la stessa durata prevista dalla legge
- per il mandato elettivo
degli organi degli enti locali. I componenti
- dei consigli di
amministrazione possono essere nominati o eletti per
- non più di due
mandati.
- 4. Il presidente e il
vice presidente sono eletti tra i componenti
- del consiglio di
amministrazione. Le modalità di elezione e la
- disciplina delle
riunioni dei consigli di amministrazione sono
- stabilite con atti di
organizzazione adottati dal consiglio nazionale
- di amministrazione ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere i) ed
- l).
- Art. 4.
- Nomina e modalità per
la designazione dei componenti il consiglio
- nazionale di
amministrazione e i consigli di amministrazione
- delle sezioni
regionali. Decorrenza e norme transitorie.
- 1. I consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni
- regionali dell'Agenzia
sono nominati con decreto del Presidente del
- Consiglio dei Ministri
entro quindici giorni dalla data di elezione
- dei rappresentanti dei
segretari comunali e provinciali. I consigli
- uscenti restano in
carica fino alla data di insediamento dei nuovi
- consigli.
- 2. I sindaci ed i
presidenti di provincia componenti i consigli di
- amministrazione
nazionale e delle sezioni regionali sono
- rispettivamente
designati dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I., entro i dieci
- giorni anteriori alla
scadenza del mandato.
- 3. Entro lo stesso
termine la conferenza Statocittà e autonomie
- locali comunica alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri i
- nominativi degli
esperti ai fini della nomina nei consigli di
- amministrazione
nazionale e delle sezioni regionali.
- 4. I rappresentanti dei
segretari comunali e provinciali sono
- eletti secondo le
disposizioni dell'articolo 5.
- 5. Ai fini della prima
costituzione dei consigli di amministrazione
- nazionale e delle
sezioni regionali, la conferenza Statocittà e
- autonomie locali, nonchè l'A.N.C.I. e l'U.P.I. provvedono alle
- designazioni di
rispettiva competenza entro i dieci giorni precedenti
- la data fissata per
l'elezione dei segretari comunali e provinciali
- componenti dei predetti
consigli.
- Art. 5.
- Elezione dei
rappresentanti dei segretari
- comunali e provinciali
nei consigli di amministrazione
- 1. Con deliberazione
del consiglio nazionale di amministrazione
- sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei
- rappresentanti dei
segretari comunali e provinciali nei consigli di
- amministrazione
nazionale e delle sezioni regionali, con l'osservanza
- dei seguenti criteri:
- a) sono elettori, per
il consiglio nazionale, tutti i segretari
- iscritti all'albo, in
servizio alla data delle elezioni; per i
- consigli delle sezioni
regionali, tutti i segretari iscritti nelle
- rispettive sezioni
regionali dell'albo, in servizio alla data delle
- elezioni;
- b) adozione, per lo
svolgimento delle elezioni, del sistema
- proporzionale a
scrutinio di lista;
- c) facoltà di
presentazione delle liste dei candidati per il
- consiglio nazionale di
amministrazione da parte dalle organizzazioni
- sindacali firmatarie
dei contratti collettivi nazionali di lavoro
- applicabili ai
segretari comunali e provinciali ovvero da
- organizzazioni
sindacali o associazioni di categoria, previa
- sottoscrizione delle
liste da parte di almeno il 5% degli iscritti
- all'albo, in almeno
cinque regioni, con un minimo di trenta iscritti
- per regione;
- d) facoltà di
presentazione delle liste dei candidati per il
- consiglio di
amministrazione delle sezioni regionali da parte delle
- organizzazioni
firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
- lavoro dei segretari
comunali e provinciali ovvero da organizzazioni
- sindacali o
associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle
- liste da parte di
almeno il 5% degli iscritti alla sezione regionale
- dell'albo, con un nimo
di cinquanta iscritti, in almeno il 50% delle
- province, e con un
minimo di sei iscritti per provincia.
- 2. Con decreto del
Ministro dell'interno, da emanarsi entro
- quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
- regolamento, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria
- maggiormente
rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le
- modalità per lo
svolgimento della prima elezione dei rappresentanti
- dei segretari comunali
e provinciali nei consigli di amministrazione
- nazionale e delle
sezioni regionali, nel rispetto dei criteri
- stabiliti dal comma 1.
- 3. Con il decreto di
cui al comma 2 viene fissata la data della
- prima elezione, da
tenersi entro quindici giorni dalla data di
- entrata in vigore del
decreto stesso.
- Art. 6.
- Competenze dei consigli
di amministrazione
- 1. Il consiglio
nazionale di amministrazione provvede alla tenuta
- dell'albo, alla
gestione dei segretari comunali e provinciali e
- all'amministrazione
dell'Agenzia. In particolare:
- a) cura la tenuta
dell'albo, le iscrizioni, le sospensioni, le
- cancellazioni;
- b) dispone
l'assegnazione dei segretari comunali alle sezioni
- regionali dell'albo,
sulla base dei criteri stabiliti dal presente
- regolamento;
- c) definisce le modalità procedurali e organizzative per la
- gestione dell'albo e
dei segretari, nel rispetto di quanto
- disciplinato dalla
legge o dal presente regolamento;
- d) definisce i criteri
per la tenuta e l'aggiornamento dei
- curricula degli
iscritti all'albo;
- e) delibera i bandi dei
concorsi per l'iscrizione all'albo e
- definisce le modalità
della partecipazione ai corsi per l'accesso e
- la progressione in
carriera, l'aggiornamento e la specializzazione;
- f) dispone
l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali non
- chiamati a ricoprire
sedi di segreteria nel rispetto dei principi e
- criteri direttivi
stabiliti dall'articolo 17, comma 78, lettera e),
- della legge e secondo
le disposizioni di cui al presente regolamento;
- g) nomina il collegio
arbitrale di disciplina di cui all'articolo
- 17, comma 3, e provvede
all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a
- conclusione dei
relativi procedimenti, salvo che tale competenza non
- sia attribuita ai
consigli di amministrazione delle sezioni
- regionali;
- h) disciplina
l'organizzazione degli uffici e del personale
- dell'Agenzia, nei
limiti della dotazione organica stabilita dal
- presente regolamento,
prevedendo un apposito ufficio per
- l'istruttoria dei
procedimenti disciplinari di cui all'articolo 17,
- comma 1;
- i) definisce le modalità procedurali e organizzative per il
- proprio funzionamento e
per quello dei consigli di amministrazione
- delle sezioni regionali
ed adotta gli atti concernenti il patrimonio
- e le attività
contrattuali dell'Agenzia, nel rispetto delle
- disposizioni fissate
dal presente regolamento;
- l) approva il bilancio
di previsione, la relazione previsionale e
- programmatica
triennale, il rendiconto del cassiere e il rendiconto
- generale della gestione
dell'Agenzia;
- m) disciplina le modalità di elezione del presidente dei consigli
- di amministrazione
nazionale e delle sezioni regionali nonchè le
- modalità per lo
svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei
- segretari comunali e
provinciali nei consigli di amministrazione e
- per la presentazione
delle liste dei candidati.
- 2. La disciplina delle
materie indicate al comma 1 viene emanata
- dal consiglio nazionale
di amministrazione nel rispetto delle
- modalità di relazioni
sindacali previste dai vigenti contratti
- collettivi nazionali di
lavoro.
- 3. Compete al consiglio
di amministrazione delle sezioni regionali
- l'adozione dei
provvedimenti e degli atti relativi alla gestione dei
- segretari comunali
iscritti alla sezione regionale dell'albo sulla
- base dei criteri
generali fissati dal consiglio nazionale di
- amministrazione.
- Art. 7.
- Organizzazione e
personale dell'Agenzia
- 1. La dotazione
organica dell'Agenzia è fissata nel limite massimo
- di sessanta unità.
L'Agenzia, con deliberazione del consiglio
- nazionale di
amministrazione, può avvalersi, ai sensi dell'articolo
- 17, comma 72, della
legge, per le proprie esigenze di funzionamento,
- a rotazione, dei
segretari comunali e provinciali collocati in
- disponibilità.
L'utilizzazione di detto personale avviene nei limiti
- delle disponibilità di
bilancio dell'Agenzia.
- 2. Al fine di
consentire l'immediato avvio dell'attività
- dell'Agenzia e in
attesa del reclutamento del personale di cui ai
- commi successivi, il
Ministro dell'interno, sulla base delle
- richieste anche
nominative formulate dal presidente dell'Agenzia,
- previa determinazione
di appositi criteri, acquisita la
- disponibilità degli
interessati, individua con propri provvedimenti
- il personale
dell'Amministrazione civile dell'interno di cui
- l'Agenzia può
avvalersi in posizione di fuori ruolo. L'utilizzazione
- di detto personale in
posizione di fuori ruolo non può superare il
- periodo massimo di sei
mesi.
- 3. Il reclutamento del
personale necessario per il funzionamento
- dell'Agenzia avviene
mediante apposite procedure di mobilità nei
- confronti del personale
delle pubbliche amministrazioni che abbia
- presentato la relativa
richiesta e previo assenso
- dell'amministrazione di
appartenenza. Detta procedura si applica in
- via prioritaria nei
confronti del personale dell'Amministrazione
- civile dell'interno e
con esclusione del personale dei segretari
- comunali e provinciali.
L'utilizzazione delle procedure di mobilità
- comporta la contestuale
soppressione, nelle amministrazioni di
- provenienza, dei posti
corrispondenti a quelli dei dipendenti
- trasferiti all'Agenzia.
Per il personale dell'Amministrazione civile
- dell'interno si provvederà alla soppressione dei posti
- corrispondenti a quelli
dei dipendenti trasferiti all'Agenzia in sede
- di emanazione dei
decreti legislativi attuativi dell'articolo 3 della
- legge 15 marzo 1997, n.
59. Fino all'emanazione di tali decreti i
- posti corrispondenti al
personale trasferito sono indisponibili.
- 4. Il personale da
reclutare mediante le procedure di mobilità di
- cui al comma 3 è sottoposto ad accertamento e valutazione della
- professionalità
richiesta, secondo i criteri e le modalità definiti
- dal consiglio nazionale
di amministrazione. Fino all'individuazione
- dei comparti di
contrattazione di cui all'articolo 45 del decreto
- legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed
- integrazioni, al
personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi
- il trattamento delle
amministrazioni di appartenenza.
- 5. L'Agenzia può
utilizzare, nell'ambito della dotazione organica
- massima consentita,
anche personale in posizione di comando o di
- fuori ruolo ai sensi
dell'articolo 17, comma 78, lettera b), della
- legge. A tal fine il
presidente dell'Agenzia presenta alle
- amministrazioni
prescelte apposita richiesta. Nelle more del formale
- perfezionamento del
provvedimento di comando o di collocamento fuori
- ruolo, il personale
richiesto dall'Agenzia è utilizzato presso di
- essa dalla data
indicata dalla richiesta, purchè vi sia l'assenso
- degli interessati e non
si opponga l'amministrazione o l'ente di
- appartenenza.
- 6. Con deliberazione
del consiglio nazionale di amministrazione
- sono conferiti gli
incarichi di direttore generale e vice direttore
- generale dell'Agenzia,
che hanno la stessa durata del consiglio, a
- persone estranee al
consiglio di amministrazione, di comprovata
- esperienza e professionalità nel settore delle autonomie locali, in
- possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza o scienze politiche
- o economia e commercio.
Detti incarichi sono rinnovabili per una sola
- volta.
- 7. Il direttore
generale cura l'attuazione delle deliberazioni del
- consiglio di
amministrazione. Adotta in particolare gli atti relativi
- alla gestione delle
risorse umane, materiali e finanziarie
- dell'Agenzia non
attribuiti al consiglio di amministrazione, compresa
- la gestione del fondo
finanziario di mobilità. Il direttore generale
- è il responsabile del
trattamento dei dati relativi agli iscritti
- all'albo, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n.
- 675, ivi compresa la
tenuta e l'aggiornamento dei relativi
- "curricula". è inoltre responsabile del procedimento ai sensi della
- legge 7 agosto 1990, n.
241, fatta salva la facoltà di assegnare ad
- altro funzionario la responsabilità di singoli procedimenti.
- 8. Il trattamento
economico del direttore generale e del vice
- direttore è stabilito
dal consiglio nazionale di amministrazione nei
- limiti di quello
attribuibile ai dirigenti delle strutture
- organizzative di
massima dimensione dei comuni di cui all'articolo 17
- della legge 8 giugno
1990, n. 142.
- 9. L'Agenzia organizza
il proprio autonomo funzionamento entro e
- non oltre sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
- presente regolamento.
- Art. 8.
- Misure per la pari opportunità
- 1. Il consiglio
nazionale di amministrazione istituisce il comitato
- permanente delle pari opportunità. Il comitato ha sede presso
- l'Agenzia. Il comitato è composto da due sindaci nominati
- dall'A.N.C.I. e da un
presidente di provincia nominato dall'U.P.I.,
- da tre segretari
comunali e provinciali designati dalle
- organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative a
- livello nazionale in
relazione al grado di rappresentatività secondo
- i dati forniti dal
Dipartimento della funzione pubblica e relativi al
- 31 dicembre dell'anno
antecedente alla nomina nonchè da due esperti
- designati dalla
conferenza Statocittà e autonomie locali. Tutti i
- componenti del comitato
devono essere donne.
- 2. Al comitato
spettano:
- a) il parere preventivo
in ordine a tutti i provvedimenti per la
- disciplina generale
degli istituti di competenza del consiglio
- nazionale di
amministrazione;
- b) i poteri di
iniziativa e di proposta per l'adozione di
- provvedimenti su
materie demandate al consiglio nazionale di
- amministrazione, su cui
lo stesso è tenuto a pronunciarsi;
- c) la vigilanza in
ordine all'effettività dei principi di pari
- opportunità nella
gestione dell'albo e nell'esercizio delle
- funzioni;
- d) l'esame di casi
anche individuali in cui possano configurarsi
- violazioni ai principi
di pari opportunità e la conseguente proposta
- di interventi o
iniziative agli organi competenti dell'Agenzia;
- e) la promozione di
studi, iniziative, ricerche e di attività
- formative e di
aggiornamento, al fine di diffondere e valorizzare una
- cultura delle
problematiche connesse con la differenza di genere, e
- in particolare quelle
del lavoro femminile nel settore pubblico.
- 3. Nei consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni
- regionali, si deve
garantire una adeguata presenza femminile.
- 4. In caso di
astensione obbligatoria e facoltativa per maternità
- di cui agli articoli 4,
5 e 7 della legge n. 1204/1971, ovvero di
- astensione obbligatoria
o facoltativa per adozione o affidamento di
- cui all'art. 6 della
legge n. 903/1977, il cui periodo non va
- computato ai fini del
raggiungimento del termine massimo previsto per
- il collocamento in disponibilità, il segretario comunale e
- provinciale mantiene la titolarità della sede con oneri a carico
- dell'ente presso cui
presta servizio. In tale ipotesi rimangono a
- carico dell'Agenzia gli
oneri per la supplenza con l'imputazione sul
- fondo di mobilità di
cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
- Capo II
- Articolazione
dell'albo, convenzioni
- di segreteria e
passaggio tra le fasce professionali
- Art. 9.
- Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali
- e sezioni regionali
- 1. L'albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali istituito
- dall'articolo 17, comma
75, della legge, è gestito dall'Agenzia di
- cui all'articolo 1.
- 2. L'albo è articolato
in sezioni regionali - fatta eccezione per
- la regione
Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 17, comma 84,
- della legge - nelle
quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti
- per fasce
professionali, secondo quanto previsto dal presente
- regolamento, i
segretari comunali e provinciali iscritti nell'albo
- provvisorio approvato
con decreto del Ministro dell'interno del 14
- giugno 1997 ed i
funzionari in possesso dell'abilitazione
- all'esercizio delle
funzioni di segretario comunale conseguita ai
- sensi dell'articolo 17,
comma 77, della legge, a seguito
- dell'assegnazione alle
sezioni regionali.
- 3. Ai fini della
determinazione del numero complessivo degli
- iscritti all'albo, i
comuni comunicano al consiglio di
- amministrazione della
sezione regionale e quest'ultimo al consiglio
- nazionale di
amministrazione, l'avvenuta conclusione di convenzioni
- per l'ufficio di
segretario comunale, ai sensi dell'articolo 24 della
- legge 8 giugno 1990, n.
142, e dell'articolo 10 del presente
- regolamento.
- 4. Per garantire una
adeguata opportunità di scelta nella nomina
- del segretario da parte
dei sindaci e dei presidenti di provincia, il
- consiglio nazionale di
amministrazione determina nella prima seduta
- e, successivamente, con
cadenza biennale, la percentuale di
- maggiorazione di cui
all'articolo 17, comma 77, della legge.
- Art. 10.
- Convenzioni di
segreteria
- 1. I comuni, le cui
sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale
- della stessa sezione
regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei
- rispettivi consigli
comunali, possono anche nell'ambito di più ampi
- accordi per l'esercizio
associato di funzioni, stipulare tra loro
- convenzioni per
l'ufficio di segreteria.
- 2. Le convenzioni
stabiliscono le modalità di espletamento del
- servizio, individuano
il sindaco competente alla nomina e alla revoca
- del segretario,
determinano la ripartizione degli oneri finanziari
- per la retribuzione del
segretario, la durata della convenzione, la
- possibilità di recesso
da parte di uno o più comuni ed i reciproci
- obblighi e garanzie.
Copia degli atti relativi è trasmessa alla
- competente sezione
regionale dell'Agenzia.
- 3. Ai segretari che
ricoprono sedi di segreteria convenzionate
- spetta una retribuzione
mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese
- di viaggio regolarmente
documentate per recarsi da uno ad altro dei
- comuni riuniti in
convenzione per l'esercizio delle relative
- funzioni. Il contratto
collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma
- 74, della legge
determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in
- base al numero dei
comuni convenzionati e alla complessità
- organizzativa degli
stessi.
- Art. 11.
- Articolazione dell'albo
in fasce professionali
- 1. Il segretario
comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce
- professionali per la
nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è
- assegnato alla sezione
dell'albo della regione in cui presta servizio
- o, in mancanza, a
quella in cui ha la residenza. Il segretario
- comunale può inoltre
richiedere l'iscrizione a non più di altre tre
- sezioni regionali. In
tal caso il segretario viene iscritto in un
- elenco aggiuntivo,
articolato per fasce professionali, delle sezioni
- regionali alle quali
abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso
- che le richieste di
iscrizione eccedano la disponibilità dell'albo
- regionale, si tiene
conto dell'anzianità di servizio, nonchè delle
- situazioni personali e
familiari, anche ai sensi delle disposizioni
- di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104.
- 2. Il consiglio
nazionale di amministrazione determina le modalità
- procedurali attinenti
all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi,
- ed alle conseguenti
annotazioni negli albi regionali dei segretari
- nominati.
- 3. I provvedimenti di
iscrizione alle sezioni regionali ai sensi
- dei commi 1 e 2 sono
effettuati prima di procedere all'assegnazione
- dei nuovi iscritti. I
nuovi iscritti sono inseriti nella sezione
- regionale in un
contingente determinato dal consiglio nazionale di
- amministrazione tale da
coprire, a regime, la metà delle
- assegnazioni
complessive.
- 4. Il sindaco di un
comune con popolazione inferiore a 65.000
- abitanti, non capoluogo
di provincia, esercita il potere di nomina
- attingendo
prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi
- compreso l'elenco
aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale
- è ubicato il comune.
Qualora il sindaco non individui un segretario
- nella predetta sezione
regionale dell'albo, può nominare un
- segretario iscritto ad
altra sezione regionale dell'albo. Il
- segretario prescelto
viene iscritto nella sezione regionale in cui il
- comune è ubicato semprechè non si superi il limite del contingente
- preventivamente
stabilito.
- 5. I sindaci dei comuni
con popolazione superiore a 65.000 abitanti
- e dei comuni capoluogo
di provincia, nonchè i presidenti delle
- province, esercitano il
potere di nomina fra i segretari iscritti
- nelle fasce
professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere
- d) ed e), il cui elenco è tenuto dal consiglio nazionale di
- amministrazione.
- 6. Il segretario che ha
conseguito l'idoneità alla fascia
- professionale superiore è iscritto alla fascia professionale
- superiore e conserva altresì, fino alla prima nomina in un comune di
- tale fascia,
l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente
- possibilità di essere
nominato nei comuni di tale fascia.
- 7. Il segretario
iscritto in una fascia professionale, qualora sia
- collocato in disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta,
- in un comune della
fascia immediatamente inferiore, conservando
- l'iscrizione alla
fascia superiore.
- 8. Il contratto
collettivo nazionale di lavoro che disciplina il
- rapporto di lavoro
dell'autonoma tipologia professionale dei
- segretari comunali e
provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74,
- della legge, sulla base
delle direttive impartite dal Governo
- all'A.R.A.N. e nei
limiti delle compatibilità economiche
- predeterminate, può
stabilire il numero delle fasce professionali e
- la loro eventuale
articolazione interna, i requisiti per
- l'appartenenza a
ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico
- ed economico.
- 9. Per gli enti locali
per i quali sia stato dichiarato il dissesto
- e che ne abbiano fatto
richiesta, il consiglio nazionale di
- amministrazione
consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la
- nomina di un segretario
della fascia superiore a quella demografica
- di appartenenza
dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva
- resta a carico del
fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della
- legge.
- 10. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 12, gli enti già
- riclassificati in base
al previgente ordinamento mantengono la
- potestà di nomina tra
i segretari iscritti alla fascia professionale
- superiore a quella
demografica di appartenenza, salvo diversa
- determinazione da
adottarsi con deliberazione motivata della giunta.
- I sindaci dei comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i
- presidenti di provincia
scelgono tra tutti i segretari di classe 1 /
- A e classe 1 / B di cui
all'articolo 12, comma 1.
- Art. 12.
- Prima iscrizione nelle
fasce professionali e disciplina
transitoria
- 1. Fino alla
stipulazione di una diversa disciplina del contratto
- collettivo nazionale di
lavoro e ferma restando la classificazione
- dei comuni e delle
province ai fini dell'assegnazione del segretario
- prevista dalle tabelle
A e B allegate al decreto del Presidente della
- Repubblica 23 giugno
1972, n. 749, i segretari comunali e provinciali
- sono iscritti nelle
seguenti fasce professionali con le modalità di
- seguito indicate:
- a) i segretari comunali
con meno di due anni di servizio, nella
- prima fascia
professionale;
- b) i segretari comunali
ed i segretari capi con due anni e meno di
- nove anni e sei mesi di
servizio, nella seconda fascia professionale;
- c) i segretari capi con
nove anni e sei mesi di servizio ed i
- segretari generali di
seconda classe con meno di tre anni di
- anzianità di servizio
nella qualifica, nella terza fascia
- professionale;
- d) i segretari generali
di seconda classe con tre anni di servizio
- nella qualifica ed i
segretari generali di classe 1 / B con meno di
- tre anni di anzianità
nella qualifica, nella quarta fascia
- professionale;
- e) i segretari generali
di classe 1 / B con tre anni di servizio
- nella qualifica ed i
segretari generali di classe 1 / A nella quinta
- fascia professionale.
- 2. Fino alla prima
nomina in un comune di classe superiore i
- segretari conservano
anche l'iscrizione nella fascia professionale
- immediatamente
inferiore e la possibilità di essere nominati in un
- comune di tale fascia.
Il trattamento giuridico ed economico resta,
- in ogni caso, quello
determinato dalla fascia del comune o della
- provincia in cui viene
prestato servizio nel relativo periodo. Si
- applicano le
disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11.
- 3. Il contratto
collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1
- può prevedere la
riduzione delle fasce professionali a non più di
- tre.
- 4. Il presidente della
provincia nomina il segretario nell'ambito
- della medesima fascia
professionale prevista per i comuni capoluogo.
- 5. Dopo aver
determinato il numero complessivo dei funzionari
- iscrivibili all'albo, e
tenendo conto anche dei segretari che abbiano
- chiesto l'iscrizione
alla sezione speciale dell'albo ai sensi
- dell'art. 18, il
consiglio nazionale di amministrazione dispone
- l'iscrizione nell'albo,
nella prima fascia professionale, degli
- idonei dei concorsi,
rispettivamente, a quattro posti e a due posti
- di segretario comunale
in esperimento nella regione autonoma Valle
- d'Aosta e a
centosessantatre posti e a duecentonovantasette posti di
- segretario comunale in
esperimento a livello nazionale, indetti negli
- anni 1995 e 1996,
seguendo l'ordine delle relative graduatorie fino a
- concorrenza del
suddetto numero complessivo.
- 6. In sede di prima
applicazione e sino all'espletamento dei corsi
- di formazione e
reclutamento, i vice segretari in possesso dei
- requisiti di cui
all'articolo 17, comma 83, della legge possono, con
- domanda presentata al
consiglio nazionale di ammmistrazione, entro
- trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
- regolamento, chiedere
l'ammissione all'albo nella prima fascia
- professionale.
L'iscrizione viene operata nei limiti del numero
- programmato di
iscrizione all'albo. Tali disposizioni si applicano
- anche agli incaricati
delle funzioni di segretario comunale, in
- servizio alla data di
entrata in vigore della legge.
- 7. Nel concorso tra la
procedura di iscrizione ai sensi del comma 5
- e la procedura di
iscrizione ai sensi del comma 6, primo periodo,
- l'iscrizione all'albo
avviene attingendo alternativamente all'una e
- all'altra categoria, in
modo da assicurare parità di condizioni
- nell'accesso all'albo.
A tal fine le disposizioni di cui al comma 5
- si applicano una volta
scaduto il termine per la presentazione delle
- domande ai sensi del
comma 6.
- 8. Il consiglio
nazionale di amministrazione, in base a criteri e
- modalità appositamente
predeterminati, dispone, acquisito il parere
- favorevole del sindaco
e del presidente della provincia, per i
- segretari e i vice
segretari in possesso di uno dei diplomi di laurea
- di cui all'art. 13,
comma 1, e già iscritti all'albo il passaggio
- alla fascia
professionale corrispondente a quella dell'ente presso
- cui hanno svolto entro
la data del 18 maggio 1997 le funzioni di
- segretario in qualità
di reggente o di supplente e abbiano
- esercitato presso lo
stesso ente le medesime funzioni per almeno sei
- mesi continuativi alla
data del 18 maggio 1997 negli ultimi tre anni.
- A tal fine i segretari
devono inoltrare richiesta entro sessanta
- giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento e i
- vice segretari entro
sessanta giorni dalla data della loro iscrizione
- all'albo. I segretari e
i vice segretari di cui sopra, che svolgono
- alla data di entrata in
vigore del presente regolamento le funzioni
- di segretario in qualità di reggente o di supplente, possono, con il
- consenso del sindaco o
del presidente della provincia, conservare le
- funzioni fino
all'assunzione da parte del Consiglio nazionale di
- amministrazione delle
determinazioni previste dal presente comma.
- Art. 13.
- Accesso in carriera
- 1. Sono iscritti
all'albo nazionale, nella prima fascia
- professionale, i
laureati in giurisprudenza o economia e commercio o
- scienze politiche, in
possesso dell'abilitazione concessa dalla
- Scuola superiore di cui
all'articolo 17, comma 77, della legge.
- 2. L'abilitazione di
cui al comma 1 è rilasciata al termine del
- corsoconcorso di
formazione della durata di diciotto mesi, seguito da
- tirocinio pratico di
sei mesi presso uno o più comuni.
- 3. Al corso si accede
mediante concorso pubblico per esami bandito
- per un numero di posti
preventivamente determinato dal consiglio
- nazionale di
amministrazione, in relazione alle esigenze di
- immissione nell'albo
stabilite dall'articolo 17, comma 77, della
- legge.
- 4. Gli esami di
concorso sono preceduti da una selezione basata
- sulla soluzione in
tempo predeterminato di una serie di quesiti a
- risposta sintetica, la
cui valutazione può essere effettuata anche
- mediante l'ausilio di
strumenti automatizzati. Le procedure di
- concorso sono espletate
da apposite commissioni.
- 5. Gli esami del
concorso consistono in tre prove scritte ed una
- orale. Il consiglio
nazionale di amministrazione determina le materie
- oggetto delle prove che
dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le
- seguenti: diritto
costituzionale e/o diritto amministrativo,
- legislazione
amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento
- finanziario e contabile
degli enti locali e/o diritto tributario e/o
- scienza delle finanze e
diritto finanziario, ragioneria applicata
- agli enti locali,
politica di bilancio e gestione delle risorse,
- tecnica normativa e
tecniche di direzione. Determina inoltre il
- punteggio minimo
richiesto per il superamento delle prove.
- 6. Al corso è ammesso
un numero di candidati pari a quello
- predeterminato ai sensi
del comma 3, maggiorato di una percentuale
- del 30%. Durante il
corso sono previste, con cadenza semestrale,
- verifiche volte ad
accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti
- dagli organi della
Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge.
- Al termine del corso,
si provvede alla verifica finale
- dell'apprendimento ed
alla conseguente predisposizione della
- graduatoria dei
partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio
- nazionale di
amministrazione. L'inclusione nella graduatoria dà
- diritto all'iscrizione
all'albo nazionale nella fascia iniziale.
- 7. Il consiglio
nazionale di amministrazione disciplina, inoltre, i
- casi di esclusione dal
corso per mancato superamento della verifica
- semestrale di
apprendimento prevista dal comma 6.
- 8. Ai partecipanti al
corso è corrisposta una borsa di studio non
- superiore al cinquanta
per cento del trattamento economico
- corrispondente alla
prima fascia professionale in relazione alle
- disponibilità del
fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della
- legge.
- 9. Il consiglio
nazionale di amministrazione assegna alle sezioni
- regionali, secondo
l'ordine della graduatoria approvata e sulla base
- delle preferenze
espresse dagli interessati, coloro che hanno
- conseguito
l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale
- delle singole sezioni
regionali.
- 10. La mancata
accettazione della prima nomina comporta
- automaticamente la
cancellazione dall'albo e la restituzione di una
- percentuale della borsa
di studio percepita, fissata dal consiglio
- nazionale di
amministrazione secondo le modalità dallo stesso
- stabilite.
- Art. 14.
- Idoneità a segretario
generale
- 1. Fino
all'introduzione di una diversa disciplina recata dal
- contratto collettivo
nazionale di lavoro, l'idoneità a segretario
- generale, per la nomina
a sedi di comuni con popolazione superiore a
- 10.000 abitanti, si
consegue mediante superamento delle prove
- selettive previste dal
piano di studi di apposito corso di
- specializzazione presso
la Scuola superiore di cui all'articolo 17,
- comma 77, della legge.
Il numero degli idonei non può superare il
- settanta per cento dei
partecipanti al corso di specializzazione.
- Colui che non consegue l'idoneità non
può partecipare al corso per
- l'anno successivo.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue
- l'idoneità a
segretario generale di classe prima per sedi di comuni
- con popolazione
superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di
- provincia e di
province.
- 3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle
- rispettive fasce
professionali dell'albo.
- 4. I corsi di
specializzazione possono essere svolti a livello
- regionale o
interregionale e sono disciplinati con provvedimento del
- consiglio nazionale di
amministrazione.
- 5. Al corso di
specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i
- segretari comunali in
servizio da almeno quattro anni. Al corso di
- specializzazione per il
consegulmento dell'idoneità di cui al comma
- 2, sono ammessi i
segretari in servizio decorsi tre anni dalla data
- della nomina a
segretario generale.
- 6. Il consiglio
nazionale di amministrazione, al fine di favorire
- un funzionale ed
equilibrato assetto dell'albo e delle fasce
- professionali,
determina, con cadenza annuale, il numero complessivo
- dei segretari da
ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per
- l'ammissione ai corsi
di cui al comma 4, ove il numero degli aventi
- diritto sia superiore a
quello determinato dal consiglio nazionale di
- amministrazione.
- Capo III
- Rapporto di lavoro
- Art. 15.
- Nomina e revoca
- 1. Spettano al sindaco
e al presidente della provincia le
- attribuzioni in ordine
al rapporto funzionale del segretario con
- l'ente locale presso il
quale il segretario presta servizio e in
- ordine agli istituti
contrattuali connessi con tale rapporto.
- 2. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 70, della legge, il sindaco e
- il presidente della
provincia, previa comunicazione al segretario
- titolare, esercitano il
potere di nomina del segretario non prima di
- sessanta giorni e non
oltre centoventi giorni dalla data del loro
- insediamento. In caso
di mancato esercizio del potere di nomina da
- parte del sindaco e del
presidente della provincia, il segretario in
- servizio presso la sede
si intende confermato.
- 3. In caso di vacanza
della sede di segreteria, salvo che sia in
- corso la stipulazione
di convenzione per l'ufficio di segretario
- comunale, le funzioni
di segretario sono svolte dal vicesegretario,
- se previsto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 69, della legge; in
- mancanza di tale
previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai
- sensi dell'articolo 19,
comma 2. La procedura di nomina del
- segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della
- vacanza e deve
concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data.
- 4. L'avvio della
procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme
- stabilite dal consiglio
nazionale di amministrazione. L'Agenzia
- fornisce, a richiesta,
i curricula relativi alle caratteristiche
- professionali dei
segretari. La nomina del segretario ha effetto
- dall'accettazione.
- 5. Il segretario può
essere revocato ai sensi dell'articolo 17,
- comma 71, della legge.
Il provvedimento motivato di revoca è
- adottato dal sindaco o
dal presidente della provincia su
- deliberazione della
giunta, previo contraddittorio con l'interessato.
- A tal fine, sono
preventivamente contestate per iscritto le gravi
- violazioni ai doveri di
ufficio, sono valutate le giustificazioni
- rese per iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora
- lo richieda, in sede di
seduta della giunta comunale e provinciale.
- 6. In sede di prima
attuazione del nuovo ordinamento dei segretari
- comunali e provinciali,
in applicazione dei commi 81, terzo periodo e
- 82, primo e secondo
periodo, dell'articolo 17 della legge, i sindaci
- e i presidenti di
provincia in carica alla data di entrata in vigore
- del presente
regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo
- giorno successivo alla
sua entrata in vigore, nominare il segretario
- scegliendolo tra gli
iscritti all'albo, entro il termine massimo di
- centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento. A
- tal fine il sindaco o
il presidente della provincia individua il
- nominativo del
segretario prescelto, a norma delle disposizioni
- contenute nell'articolo
11, e ne chiede l'assegnazione al competente
- consiglio di
amministrazione dell'Agenzia, il quale provvede entro
- sessanta giorni dalla
richiesta.
- 7. Il consiglio di
amministrazione competente provvede a collocare
- il segretario, di cui è stata chiesta la sostituzione, presso altro
- comune o provincia,
previa richiesta di un sindaco o di un presidente
- di provincia; in
mancanza, ad utilizzarlo per le esigenze di
- funzionamento
dell'Agenzia ovvero per incarichi presso altre
- amministrazioni che lo
richiedano, ai sensi dell'articolo 17, comma
- 72, della legge e
dell'articolo 7 del presente regolamento. Qualora
- non sia possibile
l'utilizzazione dei segretari sostituiti con tali
- procedure, gli stessi
potranno essere trasferiti a richiesta presso
- altre pubbliche
amministrazioni, secondo un'apposita procedura che
- sarà disciplinata con
decreto del Ministro per la funzione pubblica
- sentite le
organizzazioni sindacali, da emanare entro sessanta
giorni
- dall'entrata in vigore
del presente regolamento, tenendo conto delle
- qualifiche possedute al
momento dell'entrata in vigore del presente
- regolamento e
dell'ultima sede in cui è stato prestato servizio. In
- attesa del
trasferimento, i segretari sostituiti sono collocati in
- disponibilità presso
l'Agenzia.
- Art. 16.
- Incompatibilità ed
incarichi
- 1. Ai segretari
comunali e provinciali si applicano le disposizioni
- di cui all'articolo 58
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
- 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
- 2. L'autorizzazione di
cui all'articolo 1, comma 60, della legge 23
- dicembre 1996, n. 662,
per lo svolgimento di incarichi o per
- l'esercizio delle attività è rilasciata dal sindaco ovvero dal
- presidente della
provincia in cui il segretario presta servizio.
- 3. I segretari comunali
e provinciali, in attività di servizio
- come titolari, reggenti
o supplenti di sede, non possono essere
- nominati direttori
generali, ai sensi dell'articolo 51-bis della
- legge 8 giugno 1990, n.
142, come introdotto dall'articolo 6, comma
- 10, della legge, di
comuni e province diversi da quelli dove svolgono
- le funzioni di
segretario. Il segretario che accetta la nomina a
- direttore generale di
un ente locale diverso da quello di
- appartenenza o che
stipula un contratto a tempo determinato, ai sensi
- dell'articolo 6, del
comma 4, della legge è cancellato dall'albo ed
- il rapporto di lavoro
con l'Agenzia è automaticamente risolto. Il
- consiglio nazionale di
amministrazione può, su richiesta
- dell'interessato,
disporre la reiscrizione del segretario nella
- fascia professionale di
ultima iscrizione, nei limiti del numero
- complessivo degli
iscritti all'albo definito ai sensi dell'articolo
- 17, comma 77, della
legge.
- 4. In sede di prima
applicazione, e fino all'approvazione del primo
- contratto collettivo di
categoria concluso ai sensi dell'articolo 17,
- comma 74, della legge,
ai segretari comunali e provinciali non si
- applicano le
disposizioni vigenti concernenti i rapporti di lavoro a
- tempo parziale.
- Art. 17.
- Procedimento
disciplinare
- 1. Presso il consiglio
nazionale di amministrazione e presso i
- consigli di
amministrazione delle sezioni regionali è istituito un
- ufficio per
l'istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai
- segretari comunali e
provinciali.
- 2. I consigli di
amministrazione delle sezioni regionali sono
- competenti alla
irrogazione delle sanzioni disciplinari che non
- comportino la
risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia. Il
- consiglio nazionale di
amministrazione è competente alla irrogazione
- delle sanzioni
disciplinari che comportano la risoluzione del
- rapporto di lavoro con
l'Agenzia.
- 3. Fino a che la
disciplina contrattuale non avrà regolato la
- materia, presso la sede
centrale dell'Agenzia è altresì istituito,
- ai sensi dell'articolo
59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
- 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, un collegio arbitrale
- di disciplina,
presieduto da un magistrato anche in quiescenza,
- appartenente alla
giurisdizione ordinaria, amministrativa o
- contabile, e composto,
oltre che dal presidente, da quattro membri
- designati dal consiglio
nazionale di amministrazione, di cui due in
- rappresentanza degli
iscritti all'albo. Dinanzi a tale collegio
- possono essere
impugnati i provvedimenti di irrogazione di sanzioni
- disciplinari adottati
dai consigli di amministrazione nazionale o
- delle sezioni
regionali.
- 4. Ogni ulteriore
aspetto del procedimento e le sanzioni
- disciplinari sono
rimesse alla contrattazione collettiva, ai sensi
- del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
- modificazioni ed
integrazioni. In attesa della disciplina
- contrattuale si
applicano, sotto il profilo procedurale, le
- disposizioni di cui
all'articolo 59 del citato decreto legislativo n.
- 29/1993 e, sotto il
profilo sostanziale, le sanzioni disciplinari
- previste dagli articoli
78 e seguenti del decreto del Presidente
- della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
- Art. 18.
- Sezione speciale
dell'albo e disciplina della mobilità
- 1. I segretari comunali
e provinciali in servizio possono chiedere
- all'Agenzia entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
- presente regolamento
l'iscrizione ad apposita sezione speciale
- dell'albo. La domanda
va immediatamente comunicata, a cura
- dell'Agenzia, al
Ministero dell'interno e alla Presidenza del
- Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.
- 2. Al fine di
consentire l'individuazione delle amministrazioni che
- presentino disponibilità di organico, il Dipartimento della
funzione
- pubblica provvede,
entro venticinque giorni dall'entrata in vigore
- del presente
regolamento, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- dei posti disponibili
di livello corrispondente a quello delle varie
- qualifiche della
carriera di segretario comunale e provinciale presso
- le amministrazioni di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
- del Consiglio dei
Ministri 16 settembre 1994, n. 716.
- 3. Gli iscritti alla
lista speciale indicano, in ordine di
- preferenza, entro i
trenta giorni successivi alla pubblicazione nella
- Gazzetta Ufficiale di
cui al comma 2, tre sedi di pubblica
- amministrazione presso
le quali intendono trasferirsi.
- 4. Il Dipartimento
della funzione pubblica, acquisite le domande,
- entro i successivi
trenta giorni, compila una graduatoria nazionale
- formata secondo i
seguenti criteri:
- a) anzianità di
servizio nella qualifica;
- b) carichi di famiglia,
con particolare riferimento alla presenza
- di figli di età
inferiore agli anni otto.
- 5. I criteri di cui al
comma 4 sono applicati secondo i punteggi
- riportati nella tabella
A allegata al decreto del Presidente del
- Consiglio dei Ministri
16 settembre 1994, n. 716. La graduatoria è
- compilata in ordine
decrescente rispetto al punteggio ottenuto da
- ciascun dipendente. A parità di punteggio si considera
l'età
- anagrafica.
- 6. Entro cinque giorni
dalla formazione delle graduatorie il
- Dipartimento della
funzione pubblica comunica a ciascun interessato,
- l'accoglimento o il
rigetto domanda di trasferimento.
- 7. Il funzionario ha
l'onere di comunicare l'accettazione o il
- rifiuto, con telegramma
da spedire entro i dieci giorni successivi al
- ricevimento della
comunicazione. La mancata o ritardata risposta
- equivale a rifiuto.
- 8. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente del
- Consiglio dei Ministri,
non oltre trenta giorni dal ricevimento delle
- comunicazioni di cui al
comma 7, ed il funzionario deve assumere
- servizio entro quindici
giorni.
- 9. Il Dipartimento
della funzione pubblica, utilizzando i criteri
- di cui al presente
articolo, predispone una ulteriore graduatoria dei
- funzionari non
utilmente collocati nella graduatoria per
- l'assegnazione di uno
dei posti scelti e di coloro che non abbiano
- accettato il
trasferimento. Sulla base di tale graduatoria sono
- d'ufficio assegnati,
rispetto alla sede ove presta servizio il
- funzionario,
prioritariamente nelle amministrazioni che si trovino
- nell'ambito della
regione, quindi in quelle limitrofe, con
- preferenza, in ogni
caso, per le amministrazioni statali. In mancanza
- di posti disponibili il
trasferimento può temporaneamente avvenire
- anche in soprannumero.
Entro un biennio dall'assegnazione, il
- personale in
soprannumero è ricollocato presso altre amministrazioni
- pubbliche,
prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto
- richiesta, laddove si
verifichino delle vacanze.
- 10. Ai fini della
comunicazione agli interessati dei provvedimenti
- di trasferimento si
applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e
- 8.
- 11. Il funzionario
trasferito è collocato nei ruoli della
- amministrazione
ricevente conservando il trattamento economico
- pensionabile e la
qualifica in godimento, ove più favorevole,
- mediante attribuzione
di assegno ad personam pari alla differenza tra
- il trattamento
economico in godimento e quello previsto per la nuova
- qualifica, fino al
riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti
- economici.
- 12. Fino alla data dei
provvedimenti di trasferimento i funzionari
- iscritti nella sezione
speciale dell'albo continuano a prestare
- servizio nelle sedi di
assegnazione, salvo che non siano stati
- revocati o siano
cessati dal servizio per qualsiasi altra causa.
- 13. Le procedure di cui
ai precedenti commi sono concluse entro il
- termine massimo di sei
mesi dalla richiesta di trasferimento.
- 14. Per gli adempimenti
relativi alla gestione della mobilità, ci
- si avvale di un
contingente di non più di venti segretari comunali,
- iscritti nella sezione
speciale dell'albo ai sensi del presente
- articolo, da distaccare
presso il Dipartimento della funzione
- pubblica entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente
- regolamento.
- Art. 19.
- Collocamento in disponibilità
- Criteri di
utilizzazione
- 1. I segretari non
confermati, revocati o comunque privi di
- incarichi di titolarità di sede sono collocati in posizione di
- disponibilità ed
iscritti, in relazione alla fascia professionale di
- appartenenza, nella
sezione nazionale o nella sezione regionale
- dell'albo nel cui
ambito territoriale è compreso l'ente ultima sede
- di servizio.
- 2. L'Agenzia utilizza i
segretari collocati in disponibilità
- favorendo, ove
possibile, le prestazioni di servizio e lo svolgimento
- di incarichi
nell'ambito della provincia di residenza o comunque
- negli ambiti
territoriali più vicini alla residenza stessa. I
- segretari collocati in disponibilità sono utilizzati
- prioritariamente per
gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla
- base della graduatoria
formata secondo criteri stabiliti dal
- consiglio nazionale di
amministrazione.
- 3. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 17, comma 69, della
- legge, per le supplenze
in caso di assenza del segretario per
- aspettativa, per
mandato politico o sindacale, per maternità ed in
- ogni altro caso di
assenza superiore a sei mesi, il segretario
- supplente è indicato
dal sindaco o dal presidente della provincia
- tra coloro che sono
collocati in disponibilità, nel rispetto dei
- criteri determinati dal
consiglio nazionale di amministrazione.
- 4. L'Agenzia, per
l'esigenza del proprio funzionamento, sulla base
- dei criteri stabiliti
dal consiglio nazionale di amministrazione,
- può disporre
l'assegnazione dei segretari in disponibilità anche
- presso le sezioni
regionali tenendo conto delle richieste in tal
- senso formulate dai
segretari in disponibilità.
- 5. Il consiglio
nazionale di amministrazione può concludere
- accordi con altre
pubbliche amministrazioni e loro organismi od enti
- strumentali anche
economici per l'utilizzazione dei segretari, per il
- conferimento, nel
rispetto della qualifica posseduta dal segretario,
- di incarichi a tempo
determinato, anche con prestazioni a tempo
- parziale ovvero per
incarichi di natura professionale o per attività
- di studio, consulenza e
collaborazione.
- 6. L'accordo dovrà, altresì, definire gli oneri per le
- prestazioni di cui al
comma 5 che dovranno essere corrisposte da
- parte della pubblica
amministrazione all'Agenzia. I relativi oneri
- finanziari affluiscono
al fondo di cui all'articolo 17, comma 80,
- della legge.
- 7. Ai segretari
comunali e provinciali collocati in posizione di
- disponibilità ed
utilizzati per le esigenze dell'Agenzia di cui
- all'articolo 7, comma
1, è corrisposto il trattamento economico in
- godimento nell'ultima
sede di servizio.
- 8. I segretari comunali
e provinciali in posizione di
- disponibilità ed
incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto
- alla stessa
retribuzione spettante al segretario che sostituiscono,
- con oneri a carico
dell'ente.
- 9. Ai segretari
comunali e provinciali cui siano conferiti, durante
- il periodo di
collocamento in disponibilità, incarichi presso altre
- pubbliche
amministrazioni viene attribuito, con oneri a carico
- dell'ente presso cui
presta servizio, il trattamento economico più
- favorevole tra quello
in godimento e quello spettante per l'incarico
- ricoperto. La presente
disposizione non si applica nella fattispecie
- prevista dall'articolo
18, comma 14.
- 10. Nelle more
dell'attribuzione di uno degli incarichi previsti
- dall'articolo 17, comma
72, della legge, al segretario comunale o
- provinciale collocato
in disponibilità per mancato raggiungimento di
- risultati a lui
imputabile oppure motivato da gravi e ricorrenti
- violazioni dei doveri
di ufficio compete il trattamento economico
- tabellare spettante per
la sua qualifica detratti i compensi
- percepiti a titolo d'indennità per l'espletamento dei predetti
- incarichi. Fino alla
stipulazione di una diversa disciplina del
- contratto collettivo
nazionale di lavoro si considera la qualifica
- posseduta.
- 11. Il segretario
collocato in disponibilità può richiedere in
- qualunque momento di
essere messo in mobilità con le procedure di
- cui all'articolo 18.
- 12. Durante il periodo
in cui il segretario è collocato in
- aspettativa per maternità, mandato elettorale o sindacale, malattia
- e in ogni altro caso
previsto dalla legge, il termine di collocamento
- in disponibilità resta
sospeso.
- 13. Il segretario in disponibilità può in qualunque momento
- dichiarare la propria volontà di accettare nomine in sedi di fascia
- professionale
immediatamente inferiore a quella in cui ha prestato
- l'ultimo servizio da
titolare o di fascia inferiore a quella per cui
- è idoneo.
- 14. Il segretario in disponibilità, qualora sia nominato presso
- una sede di segreteria
e non assuma servizio, senza giustificato
- motivo, decade
automaticamente dall'iscrizione all'albo.
- 15. Decorsi quattro
anni senza avere preso servizio in qualità di
- titolare in altra sede,
il segretario viene cancellato dall'albo e
- nei suoi confronti
vengono attivate le procedure di mobilità
- d'ufficio ai fini del
successivo collocamento presso altre pubbliche
- amministrazioni, con
salvaguardia della posizione giuridica ed
- economica.
- Capo IV
- Risorse finanziarie e
fondo di mobilità
- Art. 20.
- Risorse per la gestione
dell'Agenzia
- e fondo di mobilità
- 1. Alle spese di
funzionamento dell'Agenzia e a quelle occorrenti
- per la realizzazione
degli obiettivi previsti dalla legge si provvede
- mediante le risorse del
fondo finanziario di mobilità di cui
- all'art. 17, comma 73,
della legge, nel quale confluiscono, altresì,
- i proventi dei diritti
di segreteria di cui all'articolo 42 della
- legge 8 giugno 1962, n.
604, e successive modifiche ed integrazioni,
- fatte salve le risorse
occorrenti ai fini previsti dall'articolo 34,
- comma 2.
- 2. Le risorse
finanziarie di cui al comma 1 sono versate su
- apposito conto corrente
bancario intestato all'Agenzia ed acceso
- presso l'istituto di
credito di cui all'articolo 26, comma 1.
- 3. Il fondo finanziario
di mobilità, di cui all'articolo 17, comma
- 73, della legge, è attribuito all'Agenzia ed
è determinato
- percentualmente sul
trattamento economico del segretario e graduato
- in rapporto alla
dimensione dell'ente.
- 4. La percentuale di
cui al comma 3 è fissata, in attesa della
- determinazione in sede
di accordo contrattuale, nella misura del 15%
- del trattamento
economico del segretario. L'importo derivante dal
- predetto calcolo è rapportato al coefficiente stabilito dal
- consiglio nazionale di
amministrazione tenuto conto anche della
- classe demografica di
ciascun ente.
- 5. Ai fini del calcolo
di cui al comma 4, le amministrazioni
- provinciali e comunali
sono tenute a comunicare all'Agenzia, entro il
- termine perentorio del
30 aprile di ciascun anno, il trattamento
- economico fondamentale
lordo annuo riferito al 31 dicembre dell'anno
- precedente distinto
nelle componenti: retribuzione tabellare,
- indennità integrativa
speciale, tredicesima mensilità, retribuzione
- individuale di anzianità, assegno personale, maturato economico,
- retribuzione di
posizione, maggiorazione del 25% prevista per i
- segretari titolari di
segreteria convenzionata.
- 6. La misura del 15% di
cui al comma 5 può essere aumentata, con
- delibera motivata del
consiglio nazionale di amministrazione e su
- proposta del
presidente, nell'ipotesi in cui le risorse iscritte in
- bilancio risultino
insufficienti.
- Art. 21.
- Diritti di segreteria
- 1. I diritti di
segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della
- legge 8 giugno 1962, n.
604, e successive modificazioni ed
- integrazioni, per la
quaota stabilita dall'articolo 27 del
- decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 26 aprile
1983, n. 131, spettano all'Agenzia e sono
- versati direttamente
all'istituto di credito incaricato del servizio
- di cassa di cui
all'articolo 26.
- 2. Il Ministero
dell'interno continua a gestire le attività
- programmate e le
relative spese formalmente impegnate fino alla data
- di insediamento dei
consigli di amministrazione di cui all'art. 3,
- comma 1.
- 3. Le risorse eccedenti
rispetto agli impegni assunti ai sensi del
- comma 2 sono versate
entro trenta giorni dall'istituzione del
- servizio di cassa di
cui all'articolo 26 del presente regolamento.
- 4. Sugli atti di cui
all'articolo 17, comma 68, lettera b), della
- legge, rogati ed
autenticati dal segretario comunale e provinciale,
- si applicano i diritti
di segreteria nella misura prevista dalla
- tabella D della legge 8
giugno 1962, n. 604, e successive
- modificazioni ed
integrazioni.
- Capo V
- Ordinamento contabile
dell'Agenzia
- Art. 22.
- Attività finanziaria e
di programmazione
- 1. L'attività
finanziaria dell'Agenzia si svolge in esecuzione di
- un bilancio di
previsione annuale, deliberato unitamente ad una
- relazione programmatica
triennale.
- 2. L'esercizio
finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno
- solare.
- 3. è vietata qualsiasi attività finanziaria al di fuori di quella
- autorizzata col
bilancio di previsione.
- Art. 23.
- Bilancio di previsione
e relazione programmatica
- 1. Entro il 31 ottobre
dell'anno precedente il consiglio di
- amministrazione
nazionale approva il bilancio annuale per l'anno
- successivo e la
relazione programmatica triennale.
- 2. Il bilancio di
previsione ha carattere autorizzatorio ed è
- redatto in termini di
cassa, osservando i principi di unità,
- annualità, universalità, integrità,
veridicità e pareggio
- finanziario.
- 3. Il bilancio di
previsione è composto di due parti relative,
- rispettivamente,
all'entrata e alla spesa.
- 4. La parte entrata è ordinata in tre titoli e ognuno di essi in
- capitoli. I titoli
dell'entrata sono i seguenti:
- titolo I - Entrate
correnti per le attività istituzionali;
- titolo II - Entrate per
alienazioni di beni e per contributi in
- conto capitale;
- titolo III - Entrate
per servizi per conto terzi.
- 5. La parte spesa è ordinata in tre titoli e ognuno di essi in
- capitoli. I titoli
della spesa sono i seguenti:
- titolo I - Spese
correnti;
- titolo II - Spese in
conto capitale;
- titolo III - Spese per
servizi per conto terzi.
- 6. Le entrate correnti
sono distinte in capitoli separati, secondo
- l'anno di provenienza.
- 7. Il fondo di cassa
alla fine dell'anno precedente è stanziato in
- bilancio tra le entrate
correnti, inizialmente in base a stima e
- successivamente in base
a provvedimento di variazione specifico,
- adottato dal consiglio
nazionale di amministrazione.
- 8. Nel titolo II della
spesa è stanziato un fondo di riserva, di
- importo non superiore
al 2% delle previsioni dello stesso titolo, per
- eventuali necessità
impreviste. Il consiglio di amministrazione
- nazionale provvede ad
integrare le dotazioni dei capitoli che ne
- avessero necessità,
con riduzione dello stesso fondo.
- 9. Entro il mese di
settembre, il consiglio nazionale di
- amministrazione può
approvare una variazione di bilancio, alla quale
- si applicano gli stessi
principi del bilancio.
- 10. Al bilancio è allegata una relazione programmatica nella quale
- sono indicati gli
obiettivi che si intendono raggiungere nel triennio
- e le ragioni della
previsione delle entrate e delle spese, con il
- relativo ammontare. La
relazione dimostra anche la reale possibilità
- di conservare nel tempo
il pareggio finanziario della gestione. Le
- indicazioni triennali
della relazione programmatica sono aggiornate
- annualmente.
- Art. 24.
- Gestione delle entrate
- 1. Tutte le entrate
spettanti all'Agenzia sono direttamente versate
- dai soggetti che ne
abbiano titolo alla stessa presso l'istituto
- incaricato del servizio
di cassa.
- 2. La gestione delle
entrate è affidata al responsabile del
- servizio che adotta
tutti gli atti necessari.
- Art. 25.
- Gestione delle spese
- 1. La gestione delle
spese è affidata al responsabile del servizio
- finanziario centrale
che adotta gli atti di propria competenza sotto
- forma di
determinazione, con l'osservanza degli indirizzi e delle
- direttive del consiglio
nazionale di ammnistrazione.
- 2. Ciascuna spesa
autorizzata non può in alcun caso superare lo
- stanziamento del
relativo capitolo, approvato dal consiglio nazionale
- di amministrazione.
- 3. Il pagamento è disposto con mandato emesso sull'istituto di
- credito incaricato del
servizio di cassa.
- 4. Il mandato indica
l'esercizio finanziario, la dotazione del
- capitolo, i pagamenti già disposti sullo stesso capitolo, la
- disponibilità, il
creditore con generalità, residenza e codice
- fiscale, la modalità
di pagamento da lui prescelta e la data.
- Art. 26.
- Servizio di cassa
- 1. Il servizio di cassa è affidato dal consiglio nazionale di
- amministrazione ad un
istituto di credito, previo esperimento di
- apposita gara.
- 2. L'istituto cassiere
riscuote tutte le entrate ed effettua il
- pagamento di tutte le
spese, secondo le disposizioni date con gli
- ordinativi di incasso e
con i mandati. Raccoglie le firme di
- quietanza sui mandati,
ovvero vi appone l'annotazione, firmata e
- datata, del versamento
secondo la modalità prescelta dal creditore e
- comunicata dall'Agenzia
nel mandato.
- 3. L'istituto cassiere
tiene la contabilità degli incassi e dei
- pagamenti in un
apposito registro di cassa che gli viene fornito,
- vidimato, dal dirigente
del servizio finanziario centrale
- dell'Agenzia.
- 4. L'istituto cassiere
informa l'Agenzia, secondo la periodicità
- fissata nella
convenzione di tesoreria, dell'effettuazione di entrate
- e spese. Nella
convenzione sono stabilite le eventuali modalità
- informatiche per le
comunicazioni.
- 5. L'istituto cassiere
rende all'Agenzia il conto di cassa con i
- relativi documenti
entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Il
- conto di cassa è approvato dal consiglio nazionale di
- amministrazione entro
il mese di febbraio dello stesso anno di
- presentazione.
- Art. 27.
- Contabilità
dell'Agenzia
- 1. Il responsabile del
servizio finanziario centrale è
- responsabile della
tenuta della contabilità analitica, secondo le
- norme vigenti.
- 2. Il responsabile del
servizio finanziario centrale cura
- l'amministrazione dei
beni patrimoniali e delle relative scritture,
- nell'ambito della contabilità analitica.
- 3. Il responsabile del
servizio finanziario centrale riassume nella
- contabilità centrale
quella delle sedi periferiche, curando anche la
- corretta periodicità
delle comunicazioni.
- Art. 28.
- Servizio di economato
- 1. Per le spese, il cui
limite massimo è stabilito dal consiglio
- di amministrazione, nel
rispetto della normativa vigente in materia,
- relative ad esigenze
d'ufficio ed a lavori di manutenzione, è
- istituito un servizio
di economato, affidato ad un funzionario.
- 2. In favore
dell'economo sono disposte anticipazioni a carico di
- capitoli del bilancio e
per le quali lo stesso effettua mensilmente
- rendicontazioni al
responsabile del servizio finanziario centrale. Le
- anticipazioni sono
ridotte a fine esercizio all'importo
- effettivamente
utilizzato e per esso è dato rendiconto.
- 3. L'economo cura la
tenuta di una contabilità delle anticipazioni
- ricevute e delle spese
effettuate.
- Art. 29.
- Acquisizione di beni e
servizi
- 1. All'acquisizione di
beni e servizi l'Agenzia provvede a mezzo di
- contratti di diritto
privato, nei limiti, alle condizioni e secondo
- le direttive stabilite
dal consiglio di amministrazione nazionale. è
- consentito provvedere,
in economia, per le forniture economali entro
- il valore massimo
stabilito dal consiglio di amministrazione.
- 2. Entro il singolo
limite stabilito dal consiglio di
- amministrazione e per
le forniture di prodotti e servizi aventi
- caratteristiche di
esclusiva, è consentito procedere alla scelta del
- contraente a trattativa
privata, preceduta, tranne che per i casi di
- esclusiva, da ricerca
di mercato. Oltre tale limite deve essere
- effettuata una gara di
licitazione privata con aggiudicazione al
- migliore offerente
sulla base di dettagliato capitolato tecnico.
- 3. Agli adempimenti
relativi alle gare ed ai contratti provvede il
- responsabile del
servizio finanziario centrale. Per la valutazione
- delle offerte di gara può essere nominata apposita commissione
- composta, di norma, da
personale dell'Agenzia e solo in via
- eccezionale da esperti
esterni.
- 4. L'affidamento di
ricerche e incarichi di studio ad università e
- centri specializzati, o
a persone di riconosciuta capacità e
- competenza, è autorizzato con provvedimento del consiglio nazionale
- di amministrazione.
- 5. Le forniture sono
soggette a collaudo, in forma individuale o
- collettiva, da parte
del personale dell'Agenzia o di esperti esterni
- nominati dal
responsabile del servizio finanziario centrale. Per
- importi inferiori a L.
10.000.000, l'atto di collaudo può essere
- sostituito da
certificato di regolare esecuzione del responsabile del
- servizio finanziario
centrale.
- Art. 30.
- Sedi regionali
- 1. Nelle sedi regionali
il finanziamento delle spese è effettuato
- a mezzo di aperture di
credito presso filiali dell'istituto cassiere,
- disposte sulla base di
un programma generale deliberato dal consiglio
- di amministrazione
nazionale.
- 2. In dette sedi un
responsabile viene preposto al servizio
- finanziario locale e
svolge tutte le funzioni per la gestione delle
- entrate e delle spese
che sono attribuite, nel presente regolamento,
- al responsabile del
servizio finanziario centrale.
- 3. Le funzioni di
indirizzo, riservate nel presente regolamento al
- consiglio di
amministrazione nazionale, sono svolte nelle sedi
- regionali dal relativo
consiglio di amministrazione e gli istituti
- contabili previsti si
applicano con i necessari adattamenti.
- 4. I responsabili dei
servizi finanziari tengono nella sede
- regionale una contabilità cordinata con quella centrale e comunicano
- periodicamente, anche
con mezzi informatici, i dati alla sede
- centrale, per la tenuta
della contabilità analitica generale.
- Art. 31.
- Rendiconto generale di
gestione
- 1. Il rendiconto
generale della gestione è composto dai seguenti
- documenti:
- a) conto di bilancio,
per la dimostrazione delle entrate
- effettivamente riscosse
e delle spese effettivamente pagate
- nell'esercizio, sulla
base delle autorizzazioni di bilancio. Nello
- stesso conto è data
dimostrazione delle somme ancora da riscuotere;
- b) conto economico,
redatto secondo le norme del codice civile;
- c) conto del
patrimonio, redatto secondo le norme del codice
- civile;
- d) relazione generale,
con l'illustrazione delle poste dei vari
- documenti nonchè con
l'indicazione della attività svolta e dei
- risultati ottenuti
rispetto alle previsioni e agli obiettivi
- programmati.
- 2. Il rendiconto
generale della gestione è deliberato dal
- consiglio nazionale di
amministrazione entro il mese di gennaio
- dell'anno successivo ed è trasmesso, entro i dieci giorni successivi
- alla sua deliberazione,
alla Corte dei conti per l'esame.
- Art. 32.
- Revisori dei conti
- 1. Il collegio dei
revisori è nominato dal Presidente del
- Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro dell'interno, tra le
- persone iscritte nel
registro dei revisori contabili.
- 2. Il collegio dura in
carica tre anni ed i componenti possono
- essere nominati solo
per un altro triennio.
- 3. Valgono per i
revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al
- primo comma
dell'articolo 2399 del codice civile.
- 4. Il collegio elegge
nel proprio seno un proprio presidente.
- 5. Al collegio si
applicano le disposizioni del codice civile in
- tema di sindaci delle società per azioni.
- Capo VI
- Disposizioni
transitorie e finali
- Art. 33.
- Vigilanza
- 1. Fino alla attuazione
dei decreti legislativi in materia di
- riordino, accorpamento
e soppressione dei Ministeri, di cui alla
- legge 15 marzo 1997, n.
59, l'Agenzia è sottoposta alla vigilanza
- del Ministero
dell'interno.
- 2. Nell'ambito dei
poteri di vigilanza, il Ministero dell'interno:
- a) riceve relazioni
semestrali sull'attività dell'Agenzia;
- b) riceve copia degli
atti fondamentali degli organi dell'Agenzia:
- bilancio preventivo,
relazione previsionale e programmatica
- triennale, rendiconto
del cassiere, rendiconto generale della
- gestione, delibere del
collegio dei revisori ed atti regolamentari;
- c) può richiedere
copia delle deliberazioni dei consigli di
- amministrazione
nazionale e delle sezioni regionali che disciplinano
- la tenuta dell'albo,
l'organizzazione ed il funzionamento
- dell'Agenzia e delle
sue articolazioni regionali, nonchè notizie e
- documentazione sulle attività e i provvedimenti di competenza
- dell'Agenzia.
- 3. In caso di mancata
tempestiva approvazione del bilancio, di
- squilibrio del
bilancio, di impossibilità di funzionamento degli
- organi dell'Agenzia, ed
in caso di reiterate e persistenti violazioni
- di legge nell'esercizio dell'attività obbligatoria dell'Agenzia, il
- Ministro dell'interno
interviene con poteri sostitutivi, sciogliendo
- all'occorrenza i
consigli di amministrazione e nominando commissari
- straordinari.
- Art. 34.
- Norme transitorie e
finali
- 1. Gli organi
dell'Agenzia subentrano, a decorrere dalla data di
- insediamento dei
consigli di amministrazione e, comunque, entro il
- termine massimo di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
- del presente
regolamento, previsto dall'articolo 7, comma 9,
- nell'esercizio delle
funzioni relative ai segretari comunali e
- provinciali spettanti
all'Amministrazione dell'interno.
- 2. Fino a diversa
disciplina contenuta nel contratto collettivo
- nazionale di lavoro di
cui all'articolo 17, comma 74, della legge, ai
- segretari iscritti
all'albo si applicano le disposizioni contenute
- nella legge, nel
presente regolamento e, per la parte non modificata
- e non incompatibile, le
disposizioni delle leggi previgenti in
- materia di segretari
comunali e provinciali. Può continuare ad
- applicarsi il
collocamento fuori ruolo previsto dall'articolo 23 del
- decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, con imputazione dei conseguenti
- oneri finanziari, per
il periodo massimo di un anno dalla data di
- entrata in vigore del
presente regolamento, a carico del fondo di
- mobilità di cui
all'art. 17, comma 73, della legge, parzialmente
- utilizzando i diritti
di segreteria di cui all'articolo 42 della
- legge 8 giugno 1962, n.
604, e successive modificazioni.
- 3. Il consiglio
nazionale di amministrazione, entro trenta giorni
- dal suo insediamento,
delibera il bilancio di previsione per l'anno
- in corso, relativamente
ai mesi che mancano alla fine dell'anno.
- Art. 35.
- Abrogazione di norme
- 1. Decorsi centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del
- presente regolamento,
sono abrogati:
- a) il regio decreto 21
marzo 1929, n. 371;
- b) la legge 27 giugno
1942, n. 851, recante modificazioni al testo
- unico della legge
comunale e provinciale approvato con regio decreto
- 3 marzo 1934, n. 383;
- c) il decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553;
- d) il decreto
legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 123;
- e) la legge 9 agosto
1954, n. 748;
- f) gli articoli 8 e 9
del decreto del Presidente della Repubblica
- 19 agosto 1954, n. 968;
- g) la legge 8 giugno
1962, n. 604, ad eccezione degli articoli 40,
- 41 e 42;
- h) la legge 12 febbraio
1968, n. 107;
- i) il decreto del
Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
- 749, ad eccezione delle
allegate tabelle a) e b);
- l) la legge 11 novembre
1975, n. 587;
- m) l'articolo 15-quater
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
- convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
- n) gli articoli 23-bis
e 24 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
- 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
- Art. 36
- Entrata in vigore
- 1. Il presente
regolamento, salvo quanto previsto da specifiche
- disposizioni, entra in
vigore il giorno successivo alla sua
- pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
- nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
- italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
- osservare.
- Dato a Roma, addì 4
dicembre 1997
- SCALFARO
- Prodi, Presidente del
Consiglio dei
- Ministri
- Napolitano, Ministro
dell'interno
- Bassanini, Ministro per
la
- funzione pubblica e
degli
- affari regionali
- Ciampi, Ministro del
tesoro, del
- bilancio e della
programmazione
- economica