Gazzetta Ufficiale n. 159 del 09-07-1999
ORDINANZA
22 aprile 1999
Calendario scolastico nazionale per l'anno 1999-2000. (Ordinanza
n. 110).
IL MINISTRO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modifiche ed integrazioni;
Valutate positivamente le richieste espresse dal mondo del lavoro
di far acquisire per esigenze di riconversione professionale,
anche
in corso di anno scolastico, ai lavoratori posti in mobilita' il
titolo di studio richiesto per l'accesso a determinate qualifiche
o
posizioni lavorative, al fine di evitare che, all'interno di
gruppi
di lavoratori, tutti provenienti da identiche situazioni, taluni
siano discriminati per mancanza del necessario titolo di studio;
Vista, in relazione all'accoglimento delle richieste di cui
sopra,
l'ordinanza ministeriale n. 48, prot. n. 35926/BL in data 19
febbraio
1999, vistata e registrata dalla Corte dei conti il 19 marzo 1999
-
registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 9, che ha integrato,
per
l'anno scolastico 1998-1999, l'ordinanza ministeriale n. 72,
prot. n.
24954/1/BL del 23 febbraio 1998, concernente il calendario
scolastico
nazionale del medesimo anno;
Udito il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione nell'adunanza del 13 aprile 1999 che non si e' reso
possibile recepire perche' propone, sul versante del termine
delle
attivita' educative e didattiche, considerazioni non in linea con
il
vigente contesto normativo e riformula, sul fronte
dell'attivazione
in corso d'anno delle sessioni speciali d'esame riservate a
candidati
lavoratori posti in mobilita', osservazioni da ritenersi ormai
superate per effetto della formalizzazione della precitata
ordinanza
ministeriale n. 48;
Ritenuta la necessita' di emanare l'ordinanza di cui al comma 5
del
citato art. 74 per l'anno scolastico 1999-2000;
Ordina:
Art. 1.
1. I sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le regioni ed i
consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 15 giugno
1999, la data di inizio delle lezioni, che puo' essere
diversificata
per ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro
svolgimento,
anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.
2. I consigli di circolo e di istituto delle singole istituzioni
scolastiche, sulla base della programmazione didattica deliberata
dal
collegio dei docenti ed in coerenza con i piani di studio
disciplinari ed interdisciplinari, possono procedere ad opportuni
adattamenti del calendario scolastico nel rispetto delle
disposizioni
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto
Scuola, fermo restando il disposto dell'art. 74, terzo comma, del
decreto legislativo richiamato nelle premesse, relativo allo
svolgimento di almeno duecento giorni di lezione.
3. Gli adattamenti del calendario scolastico, che possono
comportare, anche solo per alcune classi o gruppi di alunni,
l'anticipazione della data di inizio delle lezioni fissata a
livello
regionale, sono volti anche a:
a) organizzare attivita' curricolari in collaborazione con la
regione e/o con il sistema produttivo;
b) organizzare attivita' di accoglienza, recupero,
riorientamento,
con particolare riguardo agli anni di corso interessati
dall'innalzamento dell'obbligo di istruzione;
c) consentire, nel corso dell'anno, la sospensione delle
attivita'
di lezione per un numero di giorni corrispondente a quello
dell'anticipazione eventualmente programmata per tutti gli
alunni.
4. I sovrintendenti scolastici, per una opportuna conoscenza
delle
esigenze delle singole province, organizzano apposite riunioni
con i
provveditori agli studi della regione alle quali partecipano
anche i
coordinatori del servizio ispettivo regionale.
Art. 2.
1. Il collegio dei docenti, ai fini della valutazione degli
alunni,
delibera sulla suddivisione del periodo delle lezioni in
trimestri o
in quadrimestri. La deliberazione deve essere sorretta da
adeguata
motivazione, con speciale riguardo all'esigenza di assicurare
momenti
piu' ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni,
anche
al fine di una migliore complessiva organizzazione degli
interventi
volti ai qualificare e diversificare l'offerta formativa, in
particolare per colmare situazioni di carenze. La deliberazione
del
collegio dei docenti e' opportuno che preveda, comunque, adeguate
forme e modalita' di comunicazione periodica alle famiglie dei
livelli di apprendimento degli alunni, nonche' indicazioni sulle
date
di svolgimento dei consigli delle singole classi. Resta fermo
quanto
stabilito dalla circolare ministeriale n. 288 del 31 agosto 1995
in
ordine alla scansione quadrimestrale della valutazione degli
apprendimenti nella scuola elementare e all'esigenza di
assicurare la
continuita' dell'informazione alle famiglie con incontri a
cadenza
bimestrale.
2. E' stabilito direttamente dai capi di istituto, sentito il
collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle
valutazioni periodiche e finali degli alunni nonche' degli esami,
esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione
secondaria superiore e di abilitazione all'insegnamento nelle
scuole
materne, nonche' quelli di licenza di scuola media.
Art. 3.
1. Nelle scuole e istituti di tutti gli ordini le lezioni hanno
termine il 10 giugno 2000.
2. Limitatamente alle classi terminali degli istituti
professionali
e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente,
esami
di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, le lezioni
hanno
termine il 3 giugno 2000.
3. Le attivita' educative nelle scuole materne e le attivita'
didattiche negli altri istituti e scuole hanno termine il 30
giugno
2000.
4. In data successiva hanno termine le attivita' nelle classi
interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e di abilitazione
all'insegnamento
nelle scuole materne, nelle classi degli istituti tecnici dove si
attuano, d'intesa con le regioni territorialmente competenti,
sperimentazioni finalizzate al rientro degli adulti nel sistema
formativo, autorizzate a norma dell'art. 278 del decreto
legislativo
citato nelle premesse, nonche' nelle classi degli istituti
professionali che svolgono attivita' programmate nell'ambito
dell'area di professionalizzazione.
Art. 4.
1. Gli esami di licenza di scuola media hanno inizio il 14 giugno
2000.
2. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione
secondaria superiore e di abilitazione all'insegnamento nelle
scuole
materne hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, il 21
giugno
2000.
Art. 5.
1. In via eccezionale, il Ministro della pubblica istruzione, per
far fronte a necessita' di riconversione professionale collegate
con
processi di mobilita' occupazionale, puo' autorizzare i
provveditori
agli studi ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico,
sessioni
speciali di esami di licenza di scuola media, di quafica
professionale,
di licenza di maestro d'arte, riservate a candidati lavoratori
posti in mobilita'.
2. L'autorizzazione e' concessa sulla base di richieste,
provenienti dalle pubbliche istituzioni o dal mondo del lavoro,
debitamente motivate quanto all'urgenza della riconversione dei
lavoratori in mobilita' in rapporto all'offerta del lavoro.
3. I provveditori agli studi, sulla base dell'autorizzazione
ricevuta, individuano, in ambito provinciale, la sede presso cui
far
effettuare il tipo di esami necessario e danno incarico al capo
dell'istituzione scolastica prescelta di promuovere, nel rispetto
delle norme in vigore, gli adempimenti finalizzati allo scopo.
4. Per lo svolgimento delle sessioni di esami di cui trattasi
trovano applicazione le disposizioni delle annuali ordinanze
ministeriali sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non
statali.
Art. 6.
1. Il calendario delle festivita', in conformita' alle
disposizioni
vigenti, e' determinato come segue:
tutte le domeniche;
il 1 novembre, festa di tutti i Santi;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1 gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1 maggio, festa del Lavoro;
il giorno di lunedi' dopo Pasqua;
la festa del Santo Patrono.
Roma, 22 aprile 1999
Il Ministro: Berlinguer
Registrato alla Corte
dei conti il 1 giugno 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 45