R: L'accordo quadro del 7 agosto 1998,
stipulato presso l'Aran, relativo alle «modalità di utilizzo
dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre
prerogative sindacali», all'articolo 5, comma 3, stabilisce che
i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al
servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della
mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il
compimento del periodo di prova. Il successivo articolo 17
prevede, inoltre, che in caso di distacco al dirigente sindacale
è garantito il trattamento economico complessivo nella misura
intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche
ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il
trattamento accessorio legato alla produttività o alla
retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto
partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi
assegnati; i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli
effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai
fini del trattamento pensionistico. Il contratto collettivo
quadro, dettando la predetta normativa, peraltro faceva salvi
gli eventuali migliori trattamenti che sarebbero scaturiti dai
rispettivi Ccnl di comparto. In tale contesto, la disposizione
di cui all'articolo 47 del Ccnl successivo a quello del 31 marzo
1999, con la quale al comma 2 si puntualizzava che il periodo di
distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come
anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di
carriera e di quella orizzontale economica non può intendersi
limitativa del diritto del personale in distacco a partecipare
alle selezioni per tale progressione. Al contrario con tale
ultima norma le parti hanno puntualizzato un principio che pur
essendo ricavabile dalle disposizioni generali dettate dagli
accordi quadro necessitava di una più particolare
specificazione a garanzia di tale personale che non può essere
discriminato. È necessario, pertanto, che l'amministrazione, in
accordo con le parti sindacali, al fine di una piena
partecipazione dei dipendenti in questione al processo di
riqualificazione utilizzi degli strumenti di valutazione di tale
personale che sostituiscano quelli legati alle prestazioni
erogate in termini di risultati ottenuti, validi per il resto
dei dipendenti in servizio.
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