D: Al personale in distacco sindacale può essere consentita la progressione orizzontale?



SI


R: L'accordo quadro del 7 agosto 1998, stipulato presso l'Aran, relativo alle «modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali», all'articolo 5, comma 3, stabilisce che i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova. Il successivo articolo 17 prevede, inoltre, che in caso di distacco al dirigente sindacale è garantito il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati; i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico. Il contratto collettivo quadro, dettando la predetta normativa, peraltro faceva salvi gli eventuali migliori trattamenti che sarebbero scaturiti dai rispettivi Ccnl di comparto. In tale contesto, la disposizione di cui all'articolo 47 del Ccnl successivo a quello del 31 marzo 1999, con la quale al comma 2 si puntualizzava che il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di carriera e di quella orizzontale economica non può intendersi limitativa del diritto del personale in distacco a partecipare alle selezioni per tale progressione. Al contrario con tale ultima norma le parti hanno puntualizzato un principio che pur essendo ricavabile dalle disposizioni generali dettate dagli accordi quadro necessitava di una più particolare specificazione a garanzia di tale personale che non può essere discriminato. È necessario, pertanto, che l'amministrazione, in accordo con le parti sindacali, al fine di una piena partecipazione dei dipendenti in questione al processo di riqualificazione utilizzi degli strumenti di valutazione di tale personale che sostituiscano quelli legati alle prestazioni erogate in termini di risultati ottenuti, validi per il resto dei dipendenti in servizio.

Ministero Interno
Direzione Generale Affari Civili

da GUIDA EE.LL. n. 44/2001