IL QUESITO DEI LETTORI

Un sindaco ha posto il seguente quesito:
«A un dipendente con contratto a tempo determinato e rapporto di lavoro a tempo parziale all'80%, è consentito, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro conferite da altre amministrazioni pubbliche che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto dell'amministrazione di appartenenza?».

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L'articolo 92 del Tuel, approvato con il Dlgs 267/2000, prevede che «gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli Enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti».
La norma predetta di carattere speciale per l'ordinamento degli Enti locali deve essere coordinata con l'articolo 53 del Dlgs 165/2001. Tale disposizione ha carattere generale per tutte le amministrazioni pubbliche e disciplina il regime di incompatibilità che caratterizza le prestazioni dei pubblici dipendenti. Dal combinato disposto dei commi 56 e 60 della legge 662/1996 già discendeva il venir meno del divieto di cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici part time con rapporto di lavoro a tempo parziale inferiore al 50% del tempo pieno. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 53 del Tu 165/2001 restano anche ora esclusi dalla incompatibilità «i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno». Negli altri casi (vale a dire per i dipendenti a tempo pieno nonché per quelli a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%) i dipendenti pubblici possono svolgere incarichi retribuiti purché essi siano conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
A un dipendente con contratto a tempo determinato e rapporto di lavoro a tempo parziale all'80% è perciò consentito, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro conferite da altre pubbliche amministrazioni purché non vi sia pregiudizio con le esigenze di servizio e con l'attività istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.
Al quesito perciò va data risposta positiva. G.V.L.

Guida agli ENTI LOCALI  n. 47/2001