IL QUESITO DEI
LETTORI
Un sindaco ha posto il seguente quesito:
«A un dipendente con contratto a tempo determinato e rapporto di lavoro
a tempo parziale all'80%, è consentito, previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni
di lavoro conferite da altre amministrazioni pubbliche che non arrechino
pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le
attività di istituto dell'amministrazione di appartenenza?».
***
L'articolo 92 del Tuel, approvato con il
Dlgs 267/2000, prevede che «gli Enti locali possono costituire rapporti
di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel
rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli Enti
locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti».
La norma predetta di carattere speciale per l'ordinamento degli Enti
locali deve essere coordinata con l'articolo 53 del Dlgs 165/2001. Tale
disposizione ha carattere generale per tutte le amministrazioni
pubbliche e disciplina il regime di incompatibilità che caratterizza le
prestazioni dei pubblici dipendenti. Dal combinato disposto dei commi 56
e 60 della legge 662/1996 già discendeva il venir meno del divieto di
cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici part time con
rapporto di lavoro a tempo parziale inferiore al 50% del tempo pieno. Ai
sensi del comma 6 dell'articolo 53 del Tu 165/2001 restano anche ora
esclusi dalla incompatibilità «i dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per
cento di quella a tempo pieno». Negli altri casi (vale a dire per i
dipendenti a tempo pieno nonché per quelli a tempo parziale con
prestazione lavorativa superiore al 50%) i dipendenti pubblici possono
svolgere incarichi retribuiti purché essi siano conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
A un dipendente con contratto a tempo determinato e rapporto di lavoro a
tempo parziale all'80% è perciò consentito, previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni
di lavoro conferite da altre pubbliche amministrazioni purché non vi
sia pregiudizio con le esigenze di servizio e con l'attività
istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.
Al quesito perciò va data risposta positiva. G.V.L.
Guida agli ENTI LOCALI n.
47/2001 |
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