SENATO DELLA REPUBBLICA ———–
N. 2058
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze
(TREMONTI)
(V. Stampato Camera n. 2145)(1)
approvato dalla Camera dei deputati il 27 febbraio 2003
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla
Presidenza
il 4 marzo 2003
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Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
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(Previdenza obbligatoria e complementare)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) certificare il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità al momento della maturazione dei requisiti per la pensione stessa;
b)
introdurre sistemi di incentivazione di carattere fiscale e contributivo che
rendano conveniente, per i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione
di anzianità, la continuazione dell’attività lavorativa;
c) liberalizzare
l’età pensionabile;
d) eliminare
progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da
lavoro;
e) sostenere e
favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
f) rivedere il
principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone
l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il
diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i
contributi;
g) estendere ai
lavoratori iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, adattandole alle caratteristiche di tali soggetti, le
prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i
lavoratori dipendenti e autonomi, in modo che sia comunque garantito, per ogni
tipologia di prestazione, l’equilibrio finanziario delle apposite evidenze
contabili da istituire presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS).
2. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
garantire al lavoratore che matura i requisiti per la pensione di anzianità,
tempo per tempo vigenti nel regime previdenziale a cui è iscritto, l’ottenimento
da parte dell’ente di competenza della certificazione della propria posizione
previdenziale, nella quale si attesta il diritto al conseguimento della pensione
stessa; i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di
conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo
dell’ammontare della pensione, secondo i criteri vigenti alla data predetta;
tale diritto potrà essere liberamente esercitato dal lavoratore in qualsiasi
momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui sopra,
indipendentemente da ogni diversa previsione legislativa;
b)
consentire al lavoratore di cui alla lettera a) l’esercizio del diritto
di proseguire l’attività lavorativa con le ordinarie regole previdenziali ovvero
di optare per l’applicazione di incentivi consistenti in un regime fiscale e
contributivo speciale; prevedere in particolare che il regime contributivo,
fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto
della rivalutazione automatica al costo della vita, consista nell’esenzione
totale dal versamento dei contributi sia a carico del lavoratore che del datore
di lavoro; prevedere che tali contributi siano destinati, in misura non
inferiore al 50 per cento, al lavoratore, il quale può decidere di destinarli in
tutto o in parte alla previdenza complementare, fermi restando i limiti di
deducibilità fiscale, e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del
costo del lavoro; prevedere che l’opzione sia esercitabile a condizione che il
lavoratore si impegni, al momento dell’esercizio dell’opzione medesima, a
posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni
rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva
alla data dell’esercizio della predetta opzione; prevedere che la retribuzione
successiva all’esercizio dell’opzione sia soggetta a tassazione
separata;
c) liberalizzare
l’età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il
proseguimento dell’attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i
requisiti per la pensione di vecchiaia, con l’applicazione degli incentivi di
cui alla lettera b) e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in
materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque
salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia
liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo
automatico la propria attività lavorativa fino all’età di sessantacinque
anni;
d) ampliare
progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità
e redditi da lavoro dipendente o autonomo, in funzione dell’anzianità
contributiva e dell’età;
e) adottare misure
volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la
liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di
decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
f) ridefinire il
trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo
l’applicazione graduale delle aliquote vigenti per i lavoratori iscritti alla
gestione commercianti presso l’INPS, relativamente ai lavoratori non iscritti ad
altre forme di previdenza obbligatoria; escludere dall’elevazione dell’aliquota
coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società
e coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme di
previdenza obbligatoria; prevedere che una parte dell’incremento dell’aliquota
sia destinata a prestazioni di carattere sociale e formativo a favore dei
lavoratori medesimi;
g) adottare misure
finalizzate ad incrementare l’entità dei flussi di finanziamento alle forme
pensionistiche complementari con contestuale incentivazione di nuova occupazione
con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, che possono essere istituite, con l’obbligo della gestione separata, anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che d’intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria, individuando le eccezioni connesse all’anzianità contributiva, all’età anagrafica o a particolari esigenze del lavoratore e garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere il fondo a cui conferire il trattamento di fine rapporto;
2)
l’individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine
rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui
alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
nel caso in cui il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al numero
1);
3)
la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del
datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo
affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale
egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito
ai sensi del numero 2);
4)
la rimozione dei vincoli posti dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della
equiparazione tra forme pensionistiche; l’attuazione di quanto necessario al
fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti,
nonchè il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca
volontariamente da un fondo pensione negoziale ad un fondo pensione aperto del
diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza
goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;
5)
il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il
conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi pensione nonchè
l’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti
nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni;
6)
la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche
alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto
non altrimenti devolute;
7)
la riduzione fino a 5 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal
datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell’importo
pensionistico del lavoratore, per le nuove assunzioni con contratto a tempo
indeterminato delle categorie di lavoratori che saranno definite in sede di
attuazione della delega;
8)
la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto all’assenza
di oneri per le imprese, attraverso l’individuazione delle necessarie
compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per
le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di
eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del
trattamento di fine rapporto;
h) prevedere l’elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall’imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
i) perfezionare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema di vigilanza sull’intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall’ordinamento e semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l’esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’attività di alta vigilanza mediante l’adozione di direttive generali in materia;
2)
l’attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando
le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire
disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra
tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di
cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, e di vigilare sulle modalità di offerta
al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare
l’adesione consapevole dei soggetti destinatari;
3)
la semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esercizio, di
riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione
degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione
delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il
silenzio assenso e di escludere l’applicazione di procedure di approvazione
preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari;
l) ridefinire la
disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare la deducibilità
fiscale della contribuzione ai fondi pensione tramite la fissazione di limiti in
valore assoluto ovvero in valore percentuale del reddito imponibile, anche con
la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli
contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale
nell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 7, comma 6, lettera a),
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche
rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità
pensionistica;
m) realizzare
misure specifiche volte all’emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea
con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di
emersione dall’economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai
redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;
n) completare il
processo di separazione tra assistenza e previdenza;
o) ridefinire la
disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di
ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi
previste dalla legislazione vigente, con l’obiettivo di consentire l’accesso
alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni
di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, e che abbia
versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di
contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto
pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie
regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato
deceduto prima del compimento dell’età pensionabile;
p) applicare
progressivamente i princìpi e i criteri direttivi di cui al presente articolo al
rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
quanto compatibili e tenuto conto delle specificità dei singoli settori,
considerando prioritariamente il principio della cumulabilità tra pensione di
anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo;
q) abrogare
espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei
decreti legislativi.
(Riduzione del costo del lavoro)
1. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dall’articolo 1 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonchè a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.
(Associati in partecipazione e prestatori
di
lavoro occasionali)
1. I soggetti che, nell’ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle casse di previdenza a cui accedono in virtù dell’iscrizione agli albi professionali.
2. I titolari di redditi derivanti da prestazioni lavorative occasionali per importi superiori a 4.500 euro annui sono iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora non sussistano altri obblighi assicurativi.
(Istituzione del Casellario centrale
delle
posizioni previdenziali attive)
1. Presso l’INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato «Casellario», per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai
regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne abbiano
comunque comportato l’esclusione o l’esonero;
c) ai regimi
pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e
dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
d) a qualunque
altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi
facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.
3. In sede di prima applicazione della
presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati
relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al
comma 2.
4. Il Casellario
costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte
le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati
disciplinate dal decreto di cui al comma 2. Con le necessarie integrazioni, il
Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l’estratto conto contributivo annuale previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell’assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.
5. Oltre alle informazioni di cui al comma 1
trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 2, il Casellario,
al fine di monitorare lo stato dell’occupazione e di verificare il regolare
assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad
organizzare in appositi
archivi:
a) i dati
delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e
cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui al comma 2, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari.
6. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l’utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonchè per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
7. Per l’istituzione del Casellario è
autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2003. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da
ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
8. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti
previdenziali direttive in merito all’individuazione del settore economico di
appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla
base dei criteri previsti dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di
scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli
adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e
parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati
e l’aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.
(Riordino degli enti pubblici
di previdenza e
assistenza obbligatoria)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell’attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
2. Il Governo si attiene ai princìpi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, nonchè a quelli indicati nell’articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: «tendenzialmente» a: «altro beneficiario,».
(Disposizioni relative
agli enti
previdenziali privatizzati)
1. La normativa statutaria e regolamentare degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può prevedere, nell’ambito delle prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.
2. L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorchè la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
(Procedure)
1. Dai decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
2. Nella sezione del Documento di
programmazione economico-finanziaria di cui all’articolo 1, comma 5, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono indicate annualmente le variazioni
dell’ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime
della previdenza obbligatoria e complementare ai sensi dell’articolo 1 della
presente legge.
3. In coerenza
con gli obiettivi di cui al comma 2, con la legge finanziaria si provvede, ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, a determinare la riduzione delle
aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori
interessati.
4. Gli schemi dei
decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali
deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri
previo confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro e sono trasmessi alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le
Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti
giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la
complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso
periodo all’esame delle Commissioni.
5. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 4,
secondo periodo, la proroga del termine per l’espressione del parere, i termini
per l’emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti
giorni.
6. Nell’adozione dei
decreti legislativi il Governo è tenuto a conformarsi ai pareri resi dalle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni
relative all’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi recati dalla
presente legge.
7. Decorso il
termine di cui al comma 4, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del
medesimo comma 4, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
8. Disposizioni
correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere emanate entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 5 e con le stesse
modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Nel caso in cui sia
stato già emanato il testo unico di cui all’articolo 8, le disposizioni
correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo
unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
(Testo unico in materia previdenziale)
1. Nel rispetto dei princìpi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all’erogazione delle prestazioni, all’attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all’erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell’ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, uniformandolo agli altri settori produttivi nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, e a provvedere alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l’accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi.
2. Lo schema del decreto legislativo di
cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno
antecedente la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega. Le
Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del
parere.
3. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo
può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e
dei criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma
2.
4. Ai fini della
predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un
gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da
personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Dall’attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.