Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12-07-1999
DECRETO
31 maggio 1999
Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura
di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4,
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 24
giugno 1997, n. 196, il quale prevede che il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale individui le
lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica
speciale e i lavori particolarmente pericolosi da vietare
per la fornitura di lavoro temporaneo;
Considerato che le attivita' lavorative possono
comportare un rischio di infortunio o di tecnopatia;
Considerata la necessita' di individuare le lavorazioni
particolarmente pericolose in quanto presentano un
rischio di infortunio grave per il lavoratore interessato
e per i compagni di lavoro e in quanto, per alcune
fattispecie, sono prive di specifica disciplina
normativa;
Considerata altresi' la necessita' di individuare le
lavorazioni a rischio di tecnopatia, che richiedono una
sorveglianza medica speciale in quanto comportano
l'opportunita' di accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attivita' lavorativa;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto
individuano le lavorazioni particolarmente pericolose e
quelle richiedenti una sorveglianza medica speciale, per
le quali e' vietata la fornitura di lavoro temporaneo.
Art. 2.
Lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio
1. Sono vietate le seguenti lavorazioni
particolarmente pericolose:
recupero, demolizione, costruzione, prospezione
effettuati in attivita' subacquea;
manipolazione di materie esplodenti in attivita' di
produzione, deposito e trasporto.
Art. 3.
Lavorazioni che espongono a rischio di tecnopatia grave
1. Sono vietate le lavorazioni che
espongono i lavoratori a:
agenti cancerogeni, di cui al titolo VII del decreto
legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
amianto;
cloruro di vinile monomero;
2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina,
4-nitrodifenile e loro sali;
radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 1999
p. Il Ministro: Caron
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