INPDAP
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE
ROMA, 10.01.2002
... INDIRIZZI OMESSI ...
CIRCOLARE N. 2
OGGETTO : Testo unico decreto legislativo 26.3.2001 n.151, articolo
42 – Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap.
Disposizioni modificative alla legge n.53/2000.
Con la circolare n. 49 del 27.11.2000, questo Istituto ha delineato
gli aspetti più significativi della disciplina introdotta dalla
legge 8 marzo 2000 n. 53, nota come la “legge sui congedi
parentali”, recante misure a sostegno della famiglia, della
maternità e della paternità. Il decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, pubblicato nella G.U. del 26.4.2001 n. 93/L, in esecuzione
della delega contenuta nell’art.15 della già citata legge n.
53/2000, nell’intento di garantire, in materia, la coerenza logica
e sistematica della complessa normativa vigente, reca, oggi, il
testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i congedi, i
riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori,
connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi o
in affidamento.
In tale ambito, l’articolo 42 del testo unico, in tema di riposi e
permessi per l’assistenza di figli con handicap grave, ha
richiamato e sostanzialmente confermato il preesistente quadro
normativo di cui al comma 4 bis dell’articolo 4 della legge 8
marzo 2000 n. 53 , così come introdotto dall’articolo 80 della
legge 23 dicembre 2000 n. 388 ( legge Finanziaria 2001).
In particolare, il comma 5 dell’articolo 42 ribadisce che i
lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi
straordinari, per un periodo massimo di due anni nell’arco della
vita lavorativa, per assistere persone con handicap per le quali è
stata accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
104/92, da almeno cinque anni, la situazione di gravità contemplata
dall’articolo 3, comma 3, della medesima legge 104. Condizione
prevista per il beneficio è che tali persone non siano ricoverate a
tempo pieno in strutture specializzate.
La domanda deve essere inoltrata all’amministrazione od ente di
appartenenza e gli interessati hanno diritto ad usufruirne entro
sessanta giorni dalla richiesta.
A) DESTINATARI
Hanno diritto al congedo i lavoratori pubblici che sono:
Genitori, naturali o adottivi, di persone con handicap. Il periodo
di congedo non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i
genitori, i quali devono comunque avere titolo al godimento dei
benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2, 3 della citata legge
104/92. Se trattasi di figlio minorenne è senz’altro possibile
fruire del beneficio in questione anche se l’altro genitore non
lavora; nell’ipotesi di figlio maggiorenne, non è necessariamente
richiesta la convivenza ma, in tal caso, occorre che l’assistenza
sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente (madre
o padre che sia). Nell’ipotesi che l’altro genitore non lavori e
vi sia convivenza con il figlio maggiorenne portatore di handicap,
è necessario dimostrare l’impossibilità, da parte del genitore
che non lavora, di prestare assistenza.
Fratelli o sorelle (anche adottivi), in caso di decesso dei
genitori, purché conviventi con il soggetto con handicap (ai fini
della convivenza, non è rilevante che quest’ultimo sia
maggiorenne o minorenne).
B) DURATA
Il periodo massimo di congedo (due anni) si applica complessivamente
a tutti gli interessati, nell’arco della vita lavorativa di tutti,
e può essere fruito alternativamente dagli aventi diritto.
I periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei
due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto
da ogni lavoratore, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge
53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari". I
periodi eventualmente già fruiti dal dipendente a tale titolo
devono quindi essere detratti dal limite dei due anni previsti per
il congedo straordinario di cui trattasi. I periodi stessi sono,
inoltre, incompatibili con la contemporanea fruizione dei permessi
di cui alla legge 104/92, anche da parte dell’altro genitore.
Nell’ipotesi di più figli con handicap, il beneficio spetta per
ognuno di essi, con i limiti indicati per i benefici della legge
104/92, previa verifica (tramite accertamento sanitario) dell’impossibilità
di assistenza degli stessi usufruendo di un solo congedo
straordinario.
Il beneficio non è riconoscibile nei periodi per i quali non è
prevista attività lavorativa, come nel caso di part-time verticale.
C) TRATTAMENTO ECONOMICO
"Durante il/i periodo/i di congedo, frazionabile anche a giorni
interi, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità, detta
la legge di riforma, corrispondente all’ultima retribuzione
percepita", cioè riferita all’ultimo mese di lavoro che
precede il congedo, sempreché la stessa, rapportata ad anno, sia
inferiore o pari al limite complessivo massimo di 70 milioni. L’indennità
è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità
previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternità.
Nulla viene, quindi, innovato in materia di corresponsione delle
retribuzioni che nel settore pubblico continuano ad essere erogate
nei casi di astensione dal lavoro per maternità, secondo le
modalità previste dalla contrattazione collettiva di lavoro, dall’amministrazione
di appartenenza.
La norma pone il limite max di 70 milioni nell’erogazione del
trattamento economico, a cui viene commisurata la contribuzione
figurativa. In ordine all’applicazione al settore pubblico del
suddetto tetto retributivo, in considerazione delle peculiari
disposizioni per gli iscritti all’INPDAP disciplinanti l’istituto
della contribuzione figurativa, l’Istituto rimane in attesa dello
scioglimento della riserva apposta dal Ministero del Lavoro al
parere espresso in data 20.12.2001.
Restano comunque ferme le disposizioni di maggior favore stabilite
da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra
disposizione.
D) RIFLESSI PREVIDENZIALI
I periodi di congedo in oggetto sono valutabili per intero ai fini
del solo trattamento di quiescenza.
I contributi da versare a questo Istituto, nella fattispecie,
dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita. Soccorre,
infatti, nella materia la normativa di cui al decreto legislativo
564/96, che, per quanto attiene i soli effetti pensionistici, reca
disposizioni in tema di contribuzione figurativa. In particolare,
dal disposto dell’art.2 del decreto si evince chiaramente che gli
enti e le amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al
versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte;
in mancanza, ovvero in caso di riduzione del trattamento economico
la retribuzione sarà calcolata per intero ai fini pensionistici,
con onere a carico di questo Istituto. L’istituto della
contribuzione figurativa, quindi, si applica solo se la retribuzione
è mancante o ridotta.
Il riferimento all’istituto della copertura figurativa, pertanto,
contenuto nella norma, rapportato al tetto retributivo, non può che
avere destinatari, datori di lavoro privati, iscritti alla gestione
dell’A.G.O., sia ai fini assicurativi per le prestazioni di
maternità che pensionistici.
E, pertanto, a fronte di pagamento di retribuzioni nei casi di
congedo tutelati dalla legge, devono essere versati i relativi
contributi previdenziali.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea SIMI)
f.to Andrea Simi
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