MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 novembre 2003

Perequazione  automatica  delle  pensioni  per  l'anno  2003.  Valore
definitivo anno 2002.
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto 1'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla  base  dell'adeguamento  al  costo  vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
  Visto  l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
  Visto  l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
  Visto  l'art.  34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art.  69,  comma  1,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
  Visto  l'art.  21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui  alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  20 novembre  2002  (Gazzetta  Ufficiale - serie
generale  -  n. 285 del 5 dicembre 2002), concernente la perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2002;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data  4 novembre  2003,  prot.  6860,  dalla  quale  si rileva che la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
2001  - dicembre  2001  ed il periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 e'
risultata pari a +2,4;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in
data  4 novembre  2003,  prot.  6859,  dalla  quale  si rileva che la
variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
2002-dicembre  2002  ed  il  periodo gennaio  2003-dicembre  2003, e'
risultata  pari  a +2,5, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese
di  ottobre  2003,  la  variazione  pari a + 0,1 dell'indice del mese
di settembre  2002  e  per  i  mesi  di novembre  e dicembre 2003, la
ripetizione  dell'indice  determinato  per  il  mese di ottobre dello
stesso anno;
  Considerata la necessita':
    di  determinare  il valore effettivo della variazione percentuale
per   l'aumento   di   perequazione  automatica  con  decorrenza  dal
1° gennaio 2003;
    di   determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento  di
perequazione  automatica  con  effetto  dal  1° gennaio  2004,  salvo
conguaglio  all'accertamento  dei  valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003;
    di  indicare  le  modalita'  di  attribuzione dell'aumento per le
pensioni   sulle   quali   e'  corrisposta  l'indennita'  integrativa
speciale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  percentuale  di  variazione  per  il calcolo della perequazione
delle  pensioni  per l'anno 2002 e' determinata in misura pari a +2,4
dal 1° gennaio 2003.

      
                               Art. 2.
  La  percentuale  di  variazione  per  il calcolo della perequazione
delle  pensioni per l'anno 2003, e' determinata in misura pari a +2,5
dal  1° gennaio  2004,  salvo  conguaglio  da  effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.

      
                               Art. 3.
  Le  percentuali  di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le  pensioni  alle  quali  si  applica  la disciplina dell'indennita'
integrativa  speciale  di  cui  alla  legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive    modificazioni   ed   integrazioni,   sono   determinate
separatamente  sull'indennita'  integrativa  speciale, ove competa, e
sulla pensione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 novembre 2003
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni