MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19
del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il
quale prevede che sono da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie gli enti locali che
presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di
squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da
allegare al certificato sul rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta'
presentino valori deficitari;
Visto l'articolo 45, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992 il quale prevede che con
decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
Statocitta' ed autonomie locali, da emanare entro
settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi,
determinati con riferimento ad un calcolo di normalita'
dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile,
nonche' le modalita' per la compilazione della tabella da
allegare al certificato sul rendiconto della gestione;
Considerato che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo
45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, gli enti
strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo
centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni del
personale, nonche' ai controlli centrali in materia di
copertura del costo di alcuni servizi;
Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.;
Sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali;
Visto il parere espresso dalla sezione consultiva per gli
atti
normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9
novembre 1998;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del
Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto
1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizione dei parametri obiettivi per le province
1. I parametri obiettivi da considerare
per il triennio 1998/2000 ai fini dell'accertamento per
le province della condizione di ente locale
strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al
5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III
della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni
di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla
gestione di competenza superiori al 15 per cento delle
entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III; nel
computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi
ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla
gestione di competenza delle spese correnti, desumibili
dal titolo I, superiori al 37 per cento delle spese di
cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei
confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta
opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla
legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai
sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non
siano state reperite le necessarie fonti di
finanziamento;
f) volume complessivo delle entrate proprie, desumibili
dai titoli I e III, inferiore al 9 per cento delle
entrate correnti di cui alla lettera b);
g) volume complessivo delle spese per il personale, a
qualunque titolo in servizio, superiore al 45 per cento
delle spese correnti desumibili dal titolo I; non
concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese
di personale quelle finanziate con entrate a specifica
destinazione da parte della regione o di altri enti
pubblici;
h) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui
superiore al 13 per cento delle entrate correnti
desumibili dai titoli I, II e III.
Art. 2.
Definizione dei parametri obiettivi per i comuni
1. I parametri obiettivi da considerare
per il triennio 1998/2000 ai fini dell'accertamento per i
comuni della condizione di ente locale strutturalmente
deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al
5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III
della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni
di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla
gestione di competenza superiori al 21 per cento delle
entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III; nel
computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi
all'imposta comunale sugli immobili ed ai trasferimenti
erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla
gestione di competenza delle spese correnti, desumibili
dal titolo I, superiori al 27 per cento delle spese di
cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei
confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta
opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla
legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai
sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non
siano state reperite le necessarie fonti di
finanziamento;
f) volume complessivo delle entrate proprie, desumibili
dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo
delle entrate correnti di cui alla lettera b), inferiore
al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti,
inferiore al 35 per cento per i comuni da 3000 a 59999
abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60000
a 250000
abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con
oltre 250000 abitanti;
g) volume complessivo delle spese per il personale a
qualunque titolo in servizio, rapportato al volume com-
plessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I,
superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2999
abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3000
a 59999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni
da
60000 a 250000 abitanti, superiore al 44 per cento per i
comuni con oltre 250000 abitanti; non concorrono al
calcolo del volume complessivo delle spese di personale
quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da
parte della regione o di altri enti pubblici;
h) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui
superiore al 12 per cento delle entrate correnti
desumibili dai titoli I, II e III.
Art. 3.
Definizione dei parametri obiettivi per le comunita'
montane
1. I parametri obiettivi da considerare
per il triennio 1998/2000 ai fini dell'accertamento per
le comunita' montane della condizione di ente locale
strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al
5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III
della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni
di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla
gestione di competenza superiori al 37 per cento delle
entrate correnti, desumibili dai titoli I e II; nel
computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi
ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla
gestione di competenza delle spese correnti, desumibili
dal titolo I, superiori al 39 per cento delle spese di
cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei
confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta op-
posizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai
sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non
siano state reperite le necessarie fonti di
finanziamento;
f) volume complessivo delle spese per il personale, a
qualunque titolo in servizio, superiore al 57 per cento
del- le spese correnti desumibili dal titolo I; non
concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese
di per- sonale quelle finanziate con entrate a specifica
destinazione da parte della regione o di altri enti
pubblici;
g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui
superiore all'8 per cento delle entrate correnti
desumibili dai titoli I e II.
Art. 4.
Modalita' per la compilazione della tabella dei parametri
1. Ai fini della compilazione delle
tabelle allegate al presente decreto, che contengono i
parametri definiti nei precedenti articoli 1, 2 e 3, i
comuni, le province e le comunita' montane utilizzano i
dati del relativo rendiconto approvato.
2. Ai fini della definizione del valore dei parametri,
per entrate si intende il valore relativo agli
accertamenti definitivi della gestione di competenza e
per spese il valore relativo agli impegni definitivi
della gestione di competenza.
3. La tabella, del formato di cm 21 times 29,7, deve
essere redatta in ogni sua parte, senza aggiunte od
omissioni, mediante macchina da scrivere o mezzo
equivalente. La tabella e' sottoscritta dal responsabile
del servizio finanziario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 maggio 1999
p. Il Ministro: Vigneri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1999
Registro n. 2 Interno, foglio n. 267
ALLEGATO A
... omissis ...
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