Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15-07-1999

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 maggio 1999, n.227
Regolamento recante norme per la definizione dei parametri obiettivi ai fini della individuazione degli enti locali in condizioni di deficitarieta' strutturale.

in vigore dal: 3 - 7-1999

MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il quale prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari;
Visto l'articolo 45, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento ad un calcolo di normalita' dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella da allegare al certificato sul rendiconto della gestione;
Considerato che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, gli enti strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni del personale, nonche' ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi;
Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.;
Sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali;
Visto il parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 novembre 1998;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizione dei parametri obiettivi per le province

1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 1998/2000 ai fini dell'accertamento per le province della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 15 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 37 per cento delle spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, inferiore al 9 per cento delle entrate correnti di cui alla lettera b);
g) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 45 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
h) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.

Art. 2.
Definizione dei parametri obiettivi per i comuni

1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 1998/2000 ai fini dell'accertamento per i comuni della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi all'imposta comunale sugli immobili ed ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b), inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60000 a 250000
abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti;
g) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, rapportato al volume com- plessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da
60000 a 250000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
h) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.

Art. 3.
Definizione dei parametri obiettivi per le comunita' montane

1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 1998/2000 ai fini dell'accertamento per le comunita' montane della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 37 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I e II; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 39 per cento delle spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta op- posizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 57 per cento del- le spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di per- sonale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore all'8 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II.

Art. 4.
Modalita' per la compilazione della tabella dei parametri

1. Ai fini della compilazione delle tabelle allegate al presente decreto, che contengono i parametri definiti nei precedenti articoli 1, 2 e 3, i comuni, le province e le comunita' montane utilizzano i dati del relativo rendiconto approvato.
2. Ai fini della definizione del valore dei parametri, per entrate si intende il valore relativo agli accertamenti definitivi della gestione di competenza e per spese il valore relativo agli impegni definitivi della gestione di competenza.
3. La tabella, del formato di cm 21 times 29,7, deve essere redatta in ogni sua parte, senza aggiunte od omissioni, mediante macchina da scrivere o mezzo equivalente. La tabella e' sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 maggio 1999
p. Il Ministro: Vigneri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1999
Registro n. 2 Interno, foglio n. 267

ALLEGATO A
... omissis ...

Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali) e' il seguente:
"Art. 37. (Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio) - 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 36, comma 2, o con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 36, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 44 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse.".