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Testo in formato PDF |
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IL PAZIENTE DONATORE D’OSSO: normativa e linee guida |
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Gruppo di lavoro |
Nadia MACARIO, Romina MATTIO, Josè Gerardo MONTANO, |
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Relatore |
Nadia MACARIO |
LA BANCA DEI TESSUTI MUSCOLO SCHELETRICI:
individuazione del centro di riferimento regionale e suoi compiti
L’osso di Banca (osso prelevato e conservato sterilmente allo scopo di essere trapiantabile) è indispensabile per il trattamento dei difetti ossei, in particolare nella chirurgia ortopedica (tumori,complicanze delle protesi, traumi). L’osso di Banca può essere prelevato sia da donatore vivente che da donatore cadavere.
E’ stato ritenuto opportuno individuare a livello regionale il Centro di Riferimento per questa attività ed allo stesso i compiti di seguito elencati:
Considerato che presso il Servizio Trasfusionale AVIS dell’Azienda Ospedaliera OIRM/S.Anna e la 1° Clinica Ortopedica dell’Azienda Ospedaliera CTO,CRF,Maria Adelaide di Torino è stata sperimentata con successo la complessiva attività relativa alla Banca dell’Osso, e che le stesse hanno già provveduto a predisporre linee guida e protocolli, viene individuata quale sede di riferimento regionale.
In Italia attualmente sono presenti le seguenti Banche dell’osso:
I centri prelevatori sul territorio Piemontese sono:
NORMATIVE ITALIANA E DELLA REGIONE PIEMONTE
per la richiesta di materiale muscolo scheletrico
Legge 1° aprile 1999 n° 91
La legge disciplina il prelievo di organi e tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte e regolamenta le attività di prelievo e trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.
Uno degli obiettivi della legge è la diffusione capillare dell’informazione, riguardante la donazione e i trapianti. Ovviamente il prelievo d’organi può avvenire solo dopo la dichiarazione di morte (legge 578/93), al cittadino è richiesta la volontà di donazione.
Molti articoli sollecitano i medici di base ad esprimere o negare il proprio consenso.
L’organizzazione nazionale di prelievi e trapianti è così costituita:
Per ogni componente sono stati indicati la costituzione, gli obiettivi e le attività svolte
Viene inoltre sottolineata la necessità di formazione di tutto il personale coinvolto sia sanitario, sia amministrativo.
Decreto 8 aprile 2000 n° 89
Attuazione delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà.
L’articolo 1 dichiara che il silenzio di dichiarazione da parte del cittadino è considerato un assenso al prelievo di organi.
Le Aziende si devono premunire di appositi moduli che permettano al cittadino di esprimere la propria volontà. Inoltre le Aziende devono occuparsi del ritiro della modulistica della registrazione e invio dei risultati al Centro Nazionale per i Trapianti e ai Centri Interegionali.
DRG 20-1133 23 ottobre 2000
Banca dell’osso individuazione Centro di Riferimento Regionale.
Viene definita l’istituzione dei Centri di Riferimento Regionale nell’ambito delle attività di utilizzo di tessuti, tra cui la Banca dell’Osso. L’osso di banca può essere prelevato da donatore vivente o cadavere allo scopo di curare difetti cronici o nella chirurgia ortopedica (tumori, complicanze di protesi, traumi e patologie del rachide).
Considerato il lavoro sperimentale, le linee guida individuano come centro di riferimento Regionale l’Azienda C.T.O. M. Adelaide.
Bollettino Ufficiale n° 39 del 25/9/2003
Viene variata la denominazione della Banca dell’Osso con quella di Banca dei Tessuti Muscolo Scheletrici a cui compete il compito di certificazione dell’ idoneità e della conservazione dei tessuti. Si sottolinea il riconoscimento dell’ ASO C.T.O./C.R.F./ M. Adelaide come centro coordinatore.
Quotidiano di informazione giuridica n° 838 del 29/10/2004
Trapianti; linee guida sulle modalità di trattamento di cellule e tessuti umani.
Le strutture sanitarie pubbliche e accreditate, senza attività lucrativa, hanno il compito di conservare e distribuire i tessuti e le cellule prelevati, certificandone la tracciabilità, l’idoneità e la sicurezza. Le regioni devono assicurare elevati standard di sicurezza e di qualità per i processi di reperimento, valutazione di idoneità, trattamento, conservazione e distribuzione dei tessuti e di cellule di provenienza umana allo scopo di assicurare un alto livello di protezione ai cittadini.
Le linee guida nazionali devono inoltre garantire la privacy.
Il prelievo di tessuti e cellule deve essere realizzato da professionisti competenti.
ITER DI RICHIESTA PER I TESSUTI MUSCOLO-SCHELETRICI DI ORIGINE UMANA NELLA REGIONE PIEMONTE
Il chirurgo, che reputi necessario effettuare un innesto/trapianto di tessuto muscolo-scheletrico (osso e i suoi derivati, cartilagine, tessuti connettivi ) seguirà la seguente procedura:
La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:
Vedi modulistica presente come Allegato 1
Ricevuta la richiesta dalla BTMS viene valutato la disponibilità del tessuto richiesto, prendendo in considerazione il materiale presente presso la propria sede oppure presso le altre Banche Nazionali ed entro un giorno lavorativo, tramite fax, comunica la risposta al richiedente:
Le banche internazionali che corrispondono ai requisiti di sicurezza indicati nelle linee guida per il prelievo, la conservazione e l’utilizzo del tessuto muscolo scheletrico (elenco aggiornato al luglio 2004) sono:
Il ritiro e il trasporto del tessuto richiesto è a carico del personale dell’Ente presso cui opera il chirurgo richiedente.
Le modalità e i tempi di consegna devono essere concordati con il personale della BTMS del Piemonte.
Al momento della consegna devono essere allegati i seguenti moduli:
Vedi modulistica presente come Allegato 2
In base al materiale scelto dovrà essere seguita una procedura differente per l’utilizzo corretto dello stesso:
Vedi modulistica presente come Allegato 3
Il tessuto scongelato, in confezione sterile deve essere utilizzato:
Il tessuto scongelato e non utilizzato, se non più in confezione sterile:
Il morcellizzato scongelato e non utilizzato
Il tessuto liofilizzato non utilizzato, se in confezione sterile:
Il tessuto liofilizzato non utilizzato, se non in confezione sterile:
Vedi Allegato 3
La fattura viene emessa all’ordine dell’Ente presso cui opera il chirurgo che ne ha fatto richiesta, l’importo è definito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 2-3810 del 9 agosto 2001 per quanto attiene a tessuto da donatore vivente, per quanto attiene a tessuto da donatore cadavere, l’importo è definito dal Tariffario Unico Nazionale e dal Centro Nazionale Trapianti.
La modulistica necessaria per poter utilizzare l’osso di Banca può essere richiesta alla BTMS, di seguito riportiamo le istruzioni in linea generale per il loro utilizzo, precisando che ogni tessuto proveniente dalla BTMS ha le istruzioni dettagliate per il loro utilizzo:
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL TESSUTO OSSEO
Epifisi congelate da donatore vivente
Il materiale osseo è confezionato in tripla confezione, di cui quella esterna non è sterile, la seconda e la terza (a contatto dell’osso) sono sterili.
Prima di procedere allo scongelamento è necessario che l’operatore verifichi la presenza del consenso informato del paziente.
Al momento dell’uso:
9. Far pervenire alla BTMS il modulo di accompagnamento dell’innesto compilato e firmato dal chirurgo che ha eseguito l’intervento.
Il tessuto scongelato deve essere utilizzato entro 4 ore,se conservato a temperatura ambiente, o entro 24 ore se conservato fra 1-6°C. il tessuto scongelato e non utilizzato va restituito alla BTMS.
Segmenti osteo-tendinei
Il tessuto è confezionato in triplo sacchetto di plastica sterile.
Al momento dell’uso:
Osso morcellizzato
Il materiale osseo (chips di osso morcellizzato e sgrassato) è confezionato in tre buste di plastica sottovuoto, di cui quella esterna non è sterile, la seconda è sterile ed apribile manualmente e la terza a contatto dell’osso è sterile.
Al momento dell’uso:
Osso liofilizzato
Il materiale è costituito da osso privo di componente organica per trattamento chimico e liofilizzazione, sterilizzato a raggi gamma;il suo utilizzo è consigliato per il riempimento di cavità.
Confezionato in tre buste sterili oppure in contenitore di vetro sterile; delle buste sotto vuoto,quella esterna è non sterile, quella intermedia e quella interna a contatto con il pezzo sono sterili, il flacone è sterile.
Il materiale deve essere conservato a temperatura ambiente.
Al momento dell’uso: