Legge 33

REGOLAMENTO REGIONALE 30 giugno 2004 n. 33 (33/R)

Regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43
(Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo)
relativo all'identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina.

09/07/2004 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 24
------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo) e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 3 della suddetta legge concernente la identificazione elettronica dei cani iscritti all'anagrafe canina, come modificato dalla legge regionale 9 febbraio 2004, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo"), che, al comma 3, prevede che le caratteristiche e le modalità d'acquisizione dei microchip, le procedure di anagrafe canina, le eventuali eccezioni per determinate razze al rispetto del termine per l'identificazione, le modalità di costituzione della banca dati regionale canina siano determinate con regolamento di attuazione;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 23 giugno 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione di cui al citato articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo);

EMANA
il seguente Regolamento:

CAPO I - Campo di applicazione, definizioni e strumentazione

ARTICOLO 1 - (Oggetto e definizioni)

1. In attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43, (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), modificata dalla legge regionale 22 novembre 2002, n. 41 e dalla legge regionale 9 febbraio 2004, n. 10, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le procedure dell'anagrafe canina, le modalità di costituzione della banca dati, nonché le caratteristiche e le modalità di acquisto dei trasponditori che ne costituiscono il supporto, compresi i programmi informatici necessari al funzionamento del sistema.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per trasponditore, il microchip costituito da un circuito elettronico inoculabile sottocute ad animali ed in grado di emettere, quando sia sollecitato con lo strumento di cui alla lettera b), un segnale radio decodificabile in un codice espresso in algoritmo numerico con il quale si perviene alla identificazione del responsabile di ciascun cane mediante la banca dati regionale e le sue articolazioni locali, ai sensi dell'articolo 4;
b) per lettore, una strumentazione mediante la quale si effettua la lettura del codice emesso dal trasponditore;
c) per responsabile, il proprietario o il detentore, a qualsiasi titolo, del cane;
d) per codice identificativo, il codice numerico relativo a ciascun trasponditore che accompagna l'animale per tutta la vita e che viene apposto nella scheda di cui all'articolo 7, comma 3, mediante etichetta adesiva;
e) per carattere non temporaneo, la qualità di una situazione oggettiva o soggettiva che si protrae per almeno novanta giorni.

ARTICOLO 2 - (Acquisto e destinazione della strumentazione)

1. Le aziende unità sanitarie locali (aziende USL), entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento provvedono all'acquisto dei trasponditori e dei lettori, nonché del relativo software di lettura e gestione, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente regolamento. Il fornitore predispone l'elenco dei trasponditori forniti a ciascuna azienda USL.

2. Sono dotati di un lettore:
a) ciascun corpo di polizia provinciale;
b) ciascun corpo e servizio di polizia municipale;
c) ciascuna zona in cui si articolano le aziende USL ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 14;
d) ogni veterinario libero professionista operante ai sensi dell'articolo 9;
e) ciascun canile rifugio operante ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43.

3. Ai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale di cui al comma 2, lettere a) e b), il lettore è assegnato in comodato.

4. I veterinari libero professionisti ed i canili rifugio, quando gestiti da privati, provvedono autonomamente all'acquisto del lettore, sostenendone il costo di libero mercato; i trasponditori sono loro ceduti a prezzo di costo dalle aziende USL.

CAPO II - Banca dati

ARTICOLO 3 - (Banca dati regionale)

1. La banca dati regionale è costituita da un complesso di informazioni che consente di ricondurre il segnale emesso dal trasponditore all'azienda USL competente per territorio ai sensi del comma 2, lettera b) e da ogni ulteriore informazione necessaria alla gestione ed allo sviluppo del relativo sistema informativo.

2. Nella banca dati regionale sono indicati:
a) il codice identificativo di ogni trasponditore;
b) l'azienda USL competente per territorio in relazione alla residenza anagrafica del responsabile del cane identificato, tenuto conto di ogni variazione di competenza territoriale di azienda USL eventualmente determinata dal trasferimento della residenza anagrafica del responsabile oppure dal trasferimento del cane ad altro responsabile.

3. La banca dati regionale si avvale di un server dislocato presso l'amministrazione regionale ed è accessibile per l'effettuazione delle previste operatività esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

4. La banca dati regionale è organizzata in modo da consentire di procedere in automatico alla estrazione dei dati di cui al comma 2, nonché, in caso di mutamento di azienda USL, di conoscere l'azienda che ha comunicato la variazione.

5. Le aziende USL trasmettono in via informatica alla banca dati regionale le variazioni di cui al comma 2 con periodicità mensile.

6. Sono disponibili sui siti internet della Regione e di ogni azienda USL esclusivamente le informazioni di cui al comma 2.

ARTICOLO 4 - (Articolazioni locali della banca dati regionale)

1. La banca dati regionale si suddivide in articolazioni locali, ciascuna riferita ad una azienda USL e contenente il complesso informatizzato dei dati da questa gestiti.

2. I dati di cui al precedente comma 1 consentono l'individuazione del responsabile di un cane, qualora detto responsabile sia residente nel territorio di competenza dell'azienda USL presso cui l'articolazione locale è costituita.

Tali dati sono:
a) codice identificativo del trasponditore;
b) cognome e nome del responsabile;
c) luogo e data di nascita del responsabile;
d) residenza del responsabile;
e) utenza telefonica di residenza del responsabile;
f) utenza di telefonia mobile del responsabile;
g) razza del cane;
h) sesso del cane;
i) data o periodo di nascita del cane;
l) mantello del cane;
m) taglia del cane;
n) nome del cane;
o) veterinario operatore;
p) data iscrizione;
q) data identificazione;
r) segni particolari;
s) note (ad esempio, domicilio del responsabile, se diverso dalla residenza indicata alla lettera d, ulteriori contrassegni identificativi del cane).

3. Per ogni articolazione locale della banca dati regionale, nell'ambito del dipartimento della prevenzione di ogni singola azienda USL è individuato un soggetto responsabile delle procedure.

CAPO III - Procedure di anagrafe canina

ARTICOLO 5 - (Obbligo di iscrizione e identificazione)

1. Il responsabile di un cane di età inferiore a sessanta giorni ne effettua, entro tale termine, l'iscrizione presso l'articolazione locale della banca dati regionale individuata in base alla propria residenza anagrafica; il responsabile provvede, altresì, all'identificazione del cane non oltre il trentesimo giorno dall'iscrizione.

2. Fermo restando il disposto del comma 1 e salvo il caso di ritrovamento di cui al successivo comma 3, chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a sessanta giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già iscritto alla anagrafe canina ed identificato con tatuaggio o trasponditore; in caso contrario, provvede alla immediata iscrizione e contestuale identificazione del medesimo.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, chiunque rinviene un cane vagante, di qualsiasi età, lo segnala senza indugio agli agenti di polizia municipale del luogo dove è avvenuto il ritrovamento; in tal caso, all'eventuale iscrizione ed identificazione provvede il competente canile municipale.

4. Il responsabile può ritardare l'identificazione fino agli otto mesi di età per i cani che, a sessanta giorni di età, risultino di peso inferiore a cinquecento grammi e che appartengano ad una razza i cui esemplari raggiungono all'età di otto mesi un peso non superiore a cinque chilogrammi

5. Ai fini del comma 4, ai cani appartenenti ad una razza i cui esemplari raggiungono all'età di otto mesi un peso non superiore a cinque chilogrammi, sono equiparati gli esemplari meticci che all'età di sessanta giorni sono di peso inferiore a cinquecento grammi.

6. Salvo il disposto del comma 3, i costi di iscrizione ed identificazione, compreso il prezzo del trasponditore, sono a carico del responsabile.

7. L'obbligo di iscrizione per i cani provenienti da altre regioni di cui all'articolo 4, comma 2, della LR 43/1995 si intende riferito ai responsabili che acquistino la residenza nel territorio regionale o che vi dimorino continuativamente per un periodo non a carattere temporaneo.

ARTICOLO 6 - (Iscrizione)

1. L'iscrizione avviene mediante l'inserimento nell'articolazione locale della banca dati regionale dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al comma 2, sottoscritta dal responsabile.

2. Ai fini dell'iscrizione il responsabile sottoscrive in duplice esemplare una scheda anagrafica che riporta i dati di cui all'articolo 4, comma 2, ai quali può essere unita una fotografia dell'animale che rimane allegata alla copia conservata dalla azienda USL.

3. Il modello di scheda di cui al comma 2 è adottato con decreto dirigenziale della competente struttura regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

ARTICOLO 7 - (Identificazione)

1. Successivamente all'iscrizione, o contestualmente ad essa nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il medico veterinario impianta al cane un trasponditore nel sottocute della regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.

2. L'impianto del trasponditore è effettuato con modalità che evitino inutili sofferenze o danni all'animale.

3. Dopo l'impianto, il funzionamento del trasponditore è verificato mediante lettore e, in caso di esito positivo, il medico veterinario appone una etichetta adesiva con il codice identificativo su entrambe le schede di cui all'articolo 6, comma 2.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, è vietato l'utilizzo di trasponditori diversi da quelli di cui all'allegato A del presente regolamento.

5. Un esemplare della scheda anagrafica è rilasciato al responsabile.

ARTICOLO 8 - (Adempimenti del responsabile)

1. In caso di trasferimento di residenza anagrafica che non comporti il cambiamento di competenza territoriale di azienda USL, il responsabile provvede a darne comunicazione all'azienda USL competente per l'aggiornamento dei dati anagrafici.

2. Qualora il trasferimento della residenza anagrafica comporti il cambiamento di competenza territoriale di azienda USL, il responsabile trasmette alla azienda USL di ultima residenza copia della scheda di cui all'articolo 6, comma 2, completa di codice identificativo, indicando la nuova residenza e le eventuali variazioni ad essa collegate. L'azienda USL di ultima residenza comunica il trasferimento alla azienda USL divenuta competente, la quale provvede d'ufficio alla trascrizione dei dati anagrafici opportunamente modificati nella propria articolazione locale della banca dati regionale.

3. In caso di trasferimento della proprietà o della detenzione a qualsiasi titolo e di carattere non temporaneo che non comporti il cambiamento di competenza territoriale di azienda USL, il cedente effettua la relativa comunicazione alla azienda USL di propria residenza indicando le generalità complete del nuovo responsabile per l'aggiornamento dei dati anagrafici.

4. Qualora il trasferimento di cui al comma 3 comporti il cambiamento di competenza territoriale di azienda USL nell'ambito del territorio regionale, l'azienda USL di residenza del cedente trasmette la comunicazione di cessione alla azienda USL di residenza del nuovo responsabile, la quale provvede d'ufficio alla trascrizione dei dati anagrafici opportunamente modificati nella propria articolazione locale della banca dati regionale.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il cedente consegna al nuovo responsabile il proprio esemplare della scheda anagrafica. La variazione di responsabile non ha effetto se non dalla ratifica dell'avvenuto aggiornamento di cui al comma 3 o dell'avvenuta trascrizione di cui al comma 4 da parte del nuovo responsabile, con effettiva presa in carico dell'animale da parte di quest'ultimo.

6. Qualora il trasferimento della proprietà o della detenzione a qualsiasi titolo e di carattere non temporaneo comporti il cambiamento di competenza di azienda USL al di fuori del territorio regionale, la variazione di responsabile ha effetto dal momento della comunicazione di cessione ad opera del cedente all'azienda USL di residenza.

7. In caso di decesso o scomparsa dell'animale, il responsabile effettua la relativa comunicazione alla azienda USL indicandone le cause.

8. Nei casi di soppressione dell'animale ai sensi dell'articolo 6 della LR 43/1995, alla comunicazione di cui al comma 4 è allegata copia del certificato veterinario sulle cause di morte.

ARTICOLO 9 - (Iscrizione e identificazione ad opera di medici veterinari libero professionisti)

1. Nell'osservanza delle modalità previste dal presente regolamento, le operazioni inerenti la raccolta delle schede di cui all'articolo 6, comma 2, nonché la successiva identificazione sono effettuate anche da medici veterinari libero professionisti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le aziende USL cedono a prezzo di costo i trasponditori ai medici veterinari libero professionisti esercenti abitualmente la professione nel territorio di propria competenza, provvedendo ad aggiornare la banca dati di cui all'articolo 4 con i dati dei professionisti a cui sono stati ceduti i trasponditori.

3. Contestualmente alla cessione dei trasponditori, ai medici veterinari sono consegnate un numero doppio di schede anagrafiche di cui all'articolo 6, comma 2.

4. Il medico veterinario, entro cinque giorni dalla compilazione della scheda anagrafica di cui all'articolo 6, comma 2, ne trasmette un esemplare, unitamente a copia del documento di identità del responsabile, alla azienda USL che ha fornito il trasponditore ai fini dell'iscrizione del cane nella relativa articolazione locale della banca dati regionale. L'omessa trasmissione è punita a norma dell'articolo 11 del presente regolamento.

5. Nel caso in cui il responsabile abbia la residenza anagrafica in un ambito territoriale non di competenza della azienda USL di cui al comma 4, quest'ultima trasmette alla azienda USL competente la documentazione ricevuta.

6. Un esemplare della scheda anagrafica è rilasciata al responsabile.

CAPO IV - Vigilanza, controllo e sanzioni. Norma transitoria

ARTICOLO 10 - (Vigilanza e controllo)

1. I servizi veterinari delle aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo in ordine al corretto svolgimento delle procedure di iscrizione e identificazione.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, i servizi veterinari possono avvalersi delle guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ambientale) e delle guardie zoofile volontarie delle associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato di cui all'articolo 17 della LR 43/1995, così come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 90.

3. Tutti i soggetti di cui al comma 2, gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), nonché i medici veterinari che, nell'esercizio della loro professione o attività, vengano a conoscenza di cani non iscritti o non identificati ai sensi della LR 43/1995 e del presente regolamento, lo segnalano alla azienda USL competente sul territorio ove esercitano la loro attività, indicando le generalità e l'eventuale recapito telefonico del relativo responsabile.

4. I soggetti di cui al comma 3, qualora rinvengano un cane vagante non identificato o non iscritto ai sensi della LR 43/1995 e del presente regolamento, lo segnalano all'azienda USL competente sul territorio ove esercitano la loro attività.

5. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), nonché i medici veterinari libero professionisti operanti ai sensi dell'articolo 9 che rinvengono un cane vagante già identificato con tatuaggio o trasponditore avvertono l'azienda USL cui si riferisce il codice identificativo e quest'ultima avvisa il responsabile dell'avvenuto ritrovamento o cattura dell'animale nonché del luogo ove si trova per essere ritirato.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, qualora il trasponditore impiantato risulti illeggibile o sia irreperibile la persona individuata in banca dati come responsabile, il cane viene considerato non identificato e, se non reclamato entro sessanta giorni dalla cattura, è sottoposto a nuova identificazione.

ARTICOLO 11 - (Sanzioni)

1. Il medico veterinario libero professionista che, nel compimento delle operazioni di cui all'articolo 9, ometta di trasmettere entro cinque giorni un esemplare della scheda anagrafica di cui all'articolo 6, comma 2, alla azienda USL che ha fornito il trasponditore, unitamente a copia del documento di identità del responsabile, a norma dell'articolo 9, comma 4, è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 622,00.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'azienda USL provvede a dare comunicazione al comune in cui si è verificata l'infrazione.

3. Le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette a sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 622,00.

ARTICOLO 12 - (Norma transitoria)

1. Restano validi i codici di anagrafe regionale apposti con tatuaggio precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il cane già identificato con trasponditore alla data di entrata in vigore del presente regolamento viene iscritto all'anagrafe canina mantenendo il codice posseduto, previa verifica di conformità del trasponditore ai requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento. A tal fine, il responsabile presenta alla azienda USL la documentazione relativa, completa di etichetta con codice identificativo.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'iscrizione compete esclusivamente all'azienda USL di residenza del responsabile.

ALLEGATO A (articoli 2, 7 e 12)

1) CARATTERISTICHE TECNICO - QUALITATIVE DELLA FORNITURA

I prodotti sono conformi - per quanto riguarda la struttura codice ed i protocolli di comunicazione del sistema - alla norma ISO standard 11784 e11785 ISO, attualmente pubblicati sotto forma DIS - ISO riguardante la definizione degli standards di trasmissione dei sistemi di identificazione elettronica animale (sistema di trasmissione FDX-B + HDX).

I microchips sono conformi alla norma ISO 11784 con la specifica precisazione di microchips a 15 cifre, indispensabili per contenere il codice ISO (FDX - B).

La conformità dei prodotti è certificata mediante dichiarazione rilasciata dall'organismo competente (ISO) o da altra autorità da esso riconosciuta; in via alternativa tale conformità è attestata mediante contrassegno ufficialmente riconosciuto (targhetta di plastica o adesiva) sulla strumentazione fornita.

Ogni fornitura è accompagnata da un supporto magnetico (floppy disk) contenente un file che raccolga e indichi tutti i codici dei trasponditori forniti, affinché sia possibile caricare tutti i dati su di un server centrale.

Ogni fornitore fornisce evidenza del percorso di fornitura, atta a garantire una tracciabilità a tempo indefinito.

2) CARATTERISTICHE DEI TRASPONDITORI E DEGLI INIETTORI/SIRINGHE

a) Le dimensioni dei trasponditori non superano mm. 14 (con tolleranza +/- mm. 1) di lunghezza e mm. 2,1 di diametro (con tolleranza +/- mm. 0,1).
b) Il materiale di rivestimento esterno è perfettamente biocompatibile.
c) Il trasponditore è dotato di dispositivo antimigrazione.
d) La biocompatibilità del materiale con i tessuti animali è supportata da un'adeguata documentazione comprovante i risultati delle esperienze maturate sia durante prove sperimentali sia mediante prove di campo.
e) Il codice di identificazione contenuto nel trasponditore è costituito da un numero variabile di cifre in combinazione casuale, secondo le indicazioni previste dallo standard definizione.
f) Il produttore assicura, sia con apposita certificazione che attraverso un appropriato sistema di controllo, che il codice di ciascun chip pre-programmato è unico, irripetibile ed immodificabile cosicché non sia possibile attribuire a due o più animali un medesimo codice di identificazione e sia pertanto munito di codice costruttore.
g) A ciascun trasponditore è allegato un apposito iniettore/siringa, in confezione sterile monouso (blister o altro idoneo involucro), fornito di ago indolore, sterile e pronto all'uso; l'ago portatore del trasponditore fa corpo unico con l'iniettore.
h) La confezione comprende almeno quattro etichette adesive con il codice anagrafico del trasponditore.
i) Le dimensioni dell'ago dell'iniettore/siringa, non superano i 35 mm. di lunghezza e i 2,5 mm. di diametro esterno (non superiore comunque al calibro 12G).

3) CARATTERISTICHE DEI LETTORI

a) Frequenza funzionamento ISO 134,2Hz o comunque ISO
compatibile
b) Display 16 caratteri
c) Distanza lettura minimo 10 cm
d) Accesso seriale programmabile
e) RS 232 Port compatibile

Materie:PROTEZIONE ANIMALI
SICUREZZA