Dichiarazione Universale dei Diritti dell'animale
Il testo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale è stato adottato dalla Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale e dalle Leghe Nazionali affiliate nel corso della Riunione Internazionale sui Diritti dell'Animale tenutasi a Londra dal 21 al 23 settembre 1977.
redatta dalla Lega internazionale dei diritti
dell'animale
presentata a Bruxelles 26 gennaio 1978
proclamata a Parigi 15 ottobre 1978
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Preambolo
Considerato che ogni animale ha dei diritti;
considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;
considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano;
considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro;
considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.
Si proclama:
Art. 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno
gli stessi diritti all'esistenza.
Art. 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
b) L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi
il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli
violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le
sue conoscenze al servizio degli animali;
c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure
e alla protezione dell'uomo.
Art. 3
a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti
e ad atti crudeli;
b) se la soppressione di un animale è necessaria,
deve essere instantanea, senza dolore, nè angoscia
Art. 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha
diritto a vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre,
aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi,
è contraria a questo diritto.
Art. 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente
nell'ambiente dell'uomo ha diritto di vivere e di crescere
secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà
che sono proprie della sua specie;
b) Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni
imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a
questo diritto.
Art. 6
a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto
ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità;
b) L'abbandono di un animale è un atto crudele e
degradante.
Art. 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni
di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione
adeguata e al riposo.
Art. 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza
fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale
sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica,
commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione;
b) Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
Art. 9
Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione
deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza
che per lui ne risulti ansietà e dolore.
Art. 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento
dell'uomo;
b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano
degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.
Art. 11
Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità
è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Art. 12
Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di
animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto
contro la specie;
b) L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale
portano al genocidio.
Art. 13
a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto;
b) Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime
devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno
che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti
dell'animale.
Art. 14
a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli
animali devono essere rappresentate a livello governativo;
b) I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge
come i diritti dell'uomo.