Legge 413
Legge 12 Ottobre 1993 n. 413
Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
La
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente
legge:
Art. 1. Diritto di obiezione di coscienza
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I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono all aviolenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Art. 2. Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza
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I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.
Art. 3. Modalità per l'esercizio del diritto
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L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.
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Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.
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La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.
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In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
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Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.
Art. 4. Divieto di discriminazione
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Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.
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I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.
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Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 ottobre
1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:
CONSO
Legge pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n.244 del 16/10/1993
Fac Simile di Dichiarazione di Obiezione di Coscienza alla Sperimentazione Animale per Medici, Ricercatori, Personale Sanitario dei ruoli dei Professionisti Laureati, Tecnici ed Infermieristici
(da allegare all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso)
Al/lla ....................
Il/La sottoscritto/a
....................
(nome e cognome)
nato/a a .................... il
....................
(luogo e data)
residente a ....................
(via e città)
avendo presentato domanda di
assunzione (o di partecipazione al concorso) per il ruolo di
....................
presso ....................,
presa visione della Legge 12 ottobre 1993 n. 413 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" (G.U. n. 244 del 16 ottobre 1993)
DICHIARA
la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale ai sensi della stessa Legge n. 413, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
In fede
(firma)
Data
Fac Simile di Dichiarazione di Obiezione di Coscienza alla Sperimentazione Animale per Studenti Universitari
Al/lla ....................
Il/La sottoscritto/a
....................
(nome e cognome)
nato/a a .................... il
....................
(luogo e data)
residente a ....................
(via e città)
iscritto/a al
.................... anno
del Corso di Laurea/Diploma in ....................
(specificare)
dell'Università degli Studi di
....................
(specificare)
numero di matricola
....................
(specificare)
presa visione della Legge 12 ottobre 1993 n. 413 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" (G.U. n. 244 del 16 ottobre 1993)
DICHIARA
la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale ai sensi della stessa Legge n. 413, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
per l'Anno Accademico
....................
(indicare l'anno)
nelle esercitazioni
....................
negli insegnamenti ....................
nella tesi di Laurea ....................
(specificare)
In fede
(firma)
Data
Ulteriori Informazioni
Le dichiarazioni vanno compilate
a cura dell'obiettore in duplice copia, e presentate
all'ufficio competente o al docente nel caso di studente
universitario. Delle due copie una sarà trattenuta mentre
l'altra, opportunamente timbrata e/o controfirmata, verrà
restituita all'obiettore.
Ai fini della compilazione di una statistica nazionale,
l'obiettore può inviare una terza copia della sua
dichiarazione di obiezione a
LAV-Obiezione di Coscienza, Via Santamaura 72, 00192
ROMA (tel: 06/3973.3292, fax: 06/3973.3462, email:
lav@mclink.it)
Per ulteriori informazioni: MOUSE - Movimento Universitario Europeo Obiettori alla Sperimentazione Animale, Borgo Allegri 66, Firenze (tel: 055/204.505).
E' infine anche importante ricordare che:
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il Decreto Legislativo 116/92 sulla sperimentazione animale prevede l'utilizzo di esseri viventi solo quando per ottenere il risultato ricercato non sia possibile avvalersi di altro metodo (Art. 4, comma 3);
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è curioso sapere che tale Decreto è stato pubblicato "due volte": il testo originario (Suppl. ord. n. 33 alla G.U. n.40 del 18/2/1992) fra l'altro escludeva gli esperimenti su cani, gatti e primati non umani; la rettifica (G.U. n.294 del 15/12/92) li reintroduceva, pur sottoponendoli alle autorizzazioni di cui all'Art. 8, comma 1, lettera b.
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lo stesso Decreto recepisce solo in parte la Direttiva CEE 86/609, in quanto prevede la pubblicazione periodica dei dati statistici relativi all'utilizzo degli animali a fini sperimentali (Art. 15) ma l'applicazione di tale norma ha comportato finora gravi ritardi ed omissioni e non prevede infine la fissazione della periodicità delle ispezioni nei laboratori (Art. 17);
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lo stesso D. Leg. 116/92 è disatteso ove prevedeva come obbligo:
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(Art. 17, comma 3) la definizione di opportuni "requisiti di istruzione e formazione adeguata" necessari per gli sperimentatori (apposito Decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 5/3/1993),
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(Art. 18, comma 3) l'adozione da parte del Ministero della Sanità di "misure più rigorose nell'utilizzazione degli animali negi esperimenti" (l'apposito Decreto Ministeriale in data 22/12/1993 non è mai entrato in vigore!),
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(Art. 4) l'istituzione di una Commissione preposta alla valutazione dei progetti sperimentali;
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la Direttiva CEE 93/35 prevede l'abolizione dei test di cosmetici sugli animali a partire dal 1/1/1998 e lo sviluppo, la convalida e l'accettazione di metodi sperimentali che non fanno ricorso ad animali (Art. 4);
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il Decreto Legislativo 270/93 obbliga gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali a provvedere all'elaborazione e all'applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali (Art. 4, punto g);
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nel 1995 i NAS dei Carabinieri in "servizio di controllo in campo nazionale sulla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o a d altri fini scientifici", in 257 ispezioni in tutta Italia hanno registrato 128 infrazioni di cui tredici penali (incluso maltrattamento di animali in violazione Art. 727 C.P.) in ventisei Istituti di cui quattordici pubblici, segnalando alla Magistratura ventidue persone di cui cinque all'Autorità Giudiziaria e sequestrando mangimi e specialità veterinarie fuorilegge. Un Istituto pubblico e tre industrie sono risultati recidivi a distanza di due anni dal precedente blitz.
Per ulteriori informazioni sulla tutela dei diritti animali in Italia, leggi, competenze e possibilità di intervento, si consiglia la lettura di:
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S. Apuzzo, "ANIMALI A(r)MATI", Collana Instant Book Millelire, N.3, Stampa Alternativa, 1994.